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Strumenti di misura e metodi di controllo metrologico — Disposizioni comuni

SINTESI DI:

Direttiva 2009/34/CE relativa agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva stabilisce le regole generali dell’Unione europea (Unione) [precedentemente Comunità europea (CE)] per l’approvazione del modello, la verifica iniziale e i metodi di controllo metrologico degli strumenti di misura.
  • Ulteriori direttive riguardano in dettaglio questi requisiti tecnici: Le direttive 2014/32/UE sugli strumenti di misura (si veda la sintesi) e 2014/31/UE sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (si veda la sintesi).

PUNTI CHIAVE

Prima di mettere in funzione gli strumenti di misura, gli Stati membri dell’Unione sono responsabili di garantirne la conformità con i requisiti tecnici. Ciò si ottiene tramite l’approvazione CE del modello e la verifica, riconosciuta in tutto il territorio dell’Unione. La direttiva riguarda:

  • strumenti di misura, che comprendono strumenti di misura, componenti di strumenti di misura, dispositivi e strumenti di misura supplementari;
  • unità di misura;
  • l’armonizzazione dei metodi di misura e il controllo metrologico;
  • i mezzi per l’applicazione dei metodi di armonizzazione;
  • metodi di misurazione, controllo metrologico e marcatura dei quantitativi di prodotti confezionati.

Approvazione del modello CE

  • Una domanda di approvazione CE del modello può essere presentata soltanto dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell’Unione, in un solo Stato membro.
  • Gli Stati membri devono assicurarsi di essere informati di qualsiasi modifica al modello approvato che richieda un’ulteriore approvazione e, in caso di modifiche, devono informare gli altri Stati membri.
  • Per il modello modificato e qualora le direttive pertinenti introducano nuovi requisiti può essere necessaria una nuova approvazione CE del modello.
  • In seguito all’approvazione, lo Stato membro redige un certificato e il fabbricante appone il contrassegno ufficiale di approvazione all’impianto interessato.
  • La durata di validità del certificato è di dieci anni, prorogabile per ulteriori periodi di dieci anni.

Nella domanda viene indicato quanto segue:

  • utilizzazione prevista;
  • caratteristiche metrologiche;
  • costruzione e funzionamento;
  • dispositivi di registrazione e di aggiustaggio;
  • i luoghi previsti per apporvi i marchi di verifica (qualora vengano apposti sullo strumento);
  • disegni di massima e dettagliati dei particolari di maggiore interesse;
  • disegni o fotografie che illustrino i principi di funzionamento.

L’esame consiste nello studio dei documenti ed esame delle caratteristiche metrologiche del modello, compreso il comportamento d’insieme dello strumento nelle normali condizioni d’impiego.

Lo Stato membro che ha concesso un’approvazione CE del modello può revocarla se è stata concessa indebitamente o se viene successivamente rilevato un difetto nello strumento. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione europea, e fa in modo di comporre eventuali controversie, in consultazione con la Commissione dove necessario.

Ove siano impiegate tecniche nuove non previste da una direttiva particolare, può essere concessa un’approvazione CE del modello di effetto limitato fino a due anni (prorogabile a un massimo di tre anni) con alcune restrizioni, compresa una limitazione del numero di strumenti che beneficiano dell’approvazione e disposizioni limitative particolari relative alla tecnica impiegata.

Verifica prima CE

La verifica prima CE è il controllo e la conferma della conformità di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo1 per assicurarne la conformità al modello approvato CE e/o alle direttive pertinenti, e viene certificata dall’apposizione del marchio di verifica prima CE.

Il sistema comprende una valutazione:

  • delle caratteristiche metrologiche;
  • degli errori massimi tollerati;
  • dell’affidabilità della costruzione.

Se uno strumento ha superato la verifica prima CE conformemente alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive correlate più dettagliate, il marchio di verifica CE può essere apposto dal fabbricante.

Controllo degli strumenti in uso

La direttiva 2011/17/UE ha abrogato una serie di direttive separate e specifiche per i prodotti che riguardavano i requisiti di controllo per gli strumenti di misura già in uso perché tecnicamente superati, non rispecchiavano lo stato dell’arte della tecnologia di misura o riguardavano strumenti non soggetti a sviluppo tecnologico:

Adeguamenti al progresso tecnico

Il regolamento (UE) 2019/1243 modifica la direttiva 2009/34/CE, conferendo alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per adeguare gli allegati al progresso tecnico.

La direttiva 2009/34/CE rifonde e abroga la direttiva 71/316/CEE e successive modifiche.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme si applicano dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Rimesso a nuovo. Uno strumento usato che è stato rimesso in buone condizioni.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico (rifusione) (GU L 106 del , pag. 7).

Le modifiche successive alla direttiva 2009/34/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento

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