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Direttiva 2009/34/CE relativa agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico
Prima di mettere in funzione gli strumenti di misura, gli Stati membri dell’Unione sono responsabili di garantirne la conformità con i requisiti tecnici. Ciò si ottiene tramite l’approvazione CE del modello e la verifica, riconosciuta in tutto il territorio dell’Unione. La direttiva riguarda:
Nella domanda viene indicato quanto segue:
L’esame consiste nello studio dei documenti ed esame delle caratteristiche metrologiche del modello, compreso il comportamento d’insieme dello strumento nelle normali condizioni d’impiego.
Lo Stato membro che ha concesso un’approvazione CE del modello può revocarla se è stata concessa indebitamente o se viene successivamente rilevato un difetto nello strumento. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione europea, e fa in modo di comporre eventuali controversie, in consultazione con la Commissione dove necessario.
Ove siano impiegate tecniche nuove non previste da una direttiva particolare, può essere concessa un’approvazione CE del modello di effetto limitato fino a due anni (prorogabile a un massimo di tre anni) con alcune restrizioni, compresa una limitazione del numero di strumenti che beneficiano dell’approvazione e disposizioni limitative particolari relative alla tecnica impiegata.
La verifica prima CE è il controllo e la conferma della conformità di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo1 per assicurarne la conformità al modello approvato CE e/o alle direttive pertinenti, e viene certificata dall’apposizione del marchio di verifica prima CE.
Il sistema comprende una valutazione:
Se uno strumento ha superato la verifica prima CE conformemente alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive correlate più dettagliate, il marchio di verifica CE può essere apposto dal fabbricante.
La direttiva 2011/17/UE ha abrogato una serie di direttive separate e specifiche per i prodotti che riguardavano i requisiti di controllo per gli strumenti di misura già in uso perché tecnicamente superati, non rispecchiavano lo stato dell’arte della tecnologia di misura o riguardavano strumenti non soggetti a sviluppo tecnologico:
Il regolamento (UE) 2019/1243 modifica la direttiva 2009/34/CE, conferendo alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per adeguare gli allegati al progresso tecnico.
La direttiva 2009/34/CE rifonde e abroga la direttiva 71/316/CEE e successive modifiche.
La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme si applicano dal .
Per ulteriori informazioni, si veda:
Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico (rifusione) (GU L 106 del , pag. 7).
Le modifiche successive alla direttiva 2009/34/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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