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Confetture e altri prodotti

 

SINTESI DI:

Direttiva 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva 2001/113/CE stabilisce i requisiti essenziali per la produzione e la commercializzazione di confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni destinate all’alimentazione umana. Fornisce definizioni e norme comuni per i prodotti interessati al fine di garantirne la libera circolazione in tutta l’Unione europea (Unione) e di mantenere elevati standard di qualità.
  • La direttiva (UE) 2024/1438 modifica la direttiva 2001/113/CE per incentivare la riformulazione dei prodotti nel caso di alimenti ricchi di zuccheri e agevolare il passaggio a regimi alimentari sani e sostenibili.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • La direttiva riguarda i seguenti prodotti: confettura, confettura extra, gelatina, gelatina extra, marmellata, marmellata-gelatina e crema di marroni.
  • Non si applica ai prodotti destinati alla fabbricazione dei prodotti da forno fini, pasticceria o biscotteria.
  • La direttiva deve essere letta unitamente ad altre normative correlate, come il regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’etichettatura dei prodotti alimentari.
  • I prodotti in questione sono definiti in base alla loro composizione per favorire un utilizzo commerciale corretto e non ingannevole delle loro denominazioni.

Etichettatura

  • La denominazione è completata dall’indicazione del frutto o dei frutti utilizzati, in ordine decrescente rispetto al peso delle materie prime utilizzate. Per i prodotti ottenuti da tre o più frutti, l’indicazione dei frutti utilizzati può essere sostituita dalla dicitura «frutti misti», da un’indicazione simile o da quella del numero di frutti utilizzati. Tali dettagli devono figurare nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto e in caratteri chiaramente visibili.
  • Inoltre, l’etichettatura di confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni deve comprendere informazioni sul contenuto di frutta per 100 grammi di prodotto finito, se del caso previa detrazione del peso dell’acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi.
  • La direttiva (UE) 2024/1438 modifica la direttiva 2001/113/CE per consentire agli Stati membri dell’Unione in cui i consumatori usano la dicitura «marmellata» come sinonimo di «confettura» per autorizzare, sul proprio territorio, l’uso del termine «marmellata» per la denominazione «confettura» nel caso confetture di frutta diversa dagli agrumi. Il termine «marmellata di agrumi» sostituirà l’attuale «marmellata».

Allegati alla direttiva

  • L’allegato I definisce ciascuno dei prodotti e stabilisce inoltre i quantitativi minimi di frutta da utilizzare per la fabbricazione di un chilogrammo di prodotto finito. La direttiva di modifica (UE) 2024/1438 introduce modifiche all’allegato I aumentando il contenuto minimo di frutta nelle confetture (da 350 g per kg a 450 g per kg) e nelle confetture extra (da 450 g per kg a 500 g per kg).
  • L’allegato II della direttiva stabilisce un elenco degli ingredienti aggiuntivi autorizzati quali, miele, zucchero, succo di frutta e determinate sostanze alcoliche. La direttiva di modifica (UE) 2024/1438 introduce alcune modifiche all’allegato per quanto riguarda l’uso di succhi di frutta e oli essenziali e di additivi alimentari autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1333/2008.
  • L’allegato III stabilisce le definizioni per la frutta, la puree di frutta, le puree di frutta, gli estratti acquosi di frutta e zuccheri e il modo in cui le materie prime possono essere trattate (essiccate, riscaldate/refrigerate/congelate, concentrate o conservate in salamoia). Nella fabbricazione dei prodotti di cui all’allegato I possono essere utilizzati solo gli ingredienti elencati nell’allegato II e le materie prime conformi all’allegato III.

Relazione

Entro il 14 giugno 2027, la Commissione europea deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea una relazione che fornisce una valutazione delle diverse possibilità di etichettatura indicanti il paese o i paesi di origine in cui è avvenuta la raccolta del frutto o dei frutti utilizzati per la fabbricazione di confetture, gelatine, marmellate di agrumi e crema di marroni. La relazione deve essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

  • La direttiva 2001/113/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 12 luglio 2003. Gli Stati membri dovevano vietare la commercializzazione dei prodotti non conformi alla direttiva a decorrere dal 12 luglio 2004.
  • La direttiva (UE) 2024/1438 deve essere recepita entro il 14 dicembre 2025. Le norme si applicano a partire dal 14 giugno 2026.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana (GU L 10 del 12.01.2002, pag. 67).

Le modifiche successive alla direttiva 2001/113/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana (GU L, 2024/1438 del 24.5.2024).

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sugli additivi alimentari (GU L 354, 31.12.2008, pag. 16).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 17.09.2024

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