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Codice europeo delle comunicazioni elettroniche

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva:

  • istituisce un insieme di disposizioni aggiornate per regolare le reti di comunicazioni elettroniche (telecomunicazioni), i servizi di telecomunicazione e le strutture e i servizi associati;
  • definisce le attività delle autorità nazionali di regolamentazione e di altre autorità competenti e stabilisce una serie di procedure per garantire che il quadro normativo venga armonizzato in tutta l’Unione europea (Unione).
  • punta a favorire la concorrenza e gli investimenti nel 5G1 e nelle reti ad altissima capacità, in modo che l’intera cittadinanza e le imprese dell’Unione possano usufruire di connettività di alta qualità, un elevato livello di protezione dei consumatori e una più ampia scelta di servizi digitali innovativi.

PUNTI CHIAVE

Gli obiettivi generali intendono:

  • promuovere la connettività e l’accesso alle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili per l’intera cittadinanza e le imprese dell’Unione;
  • promuovere gli interessi di cittadini e cittadine dell’Unione tramite:
    • la garanzia dei massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace;
    • il mantenimento della sicurezza delle reti e dei servizi;
    • la garanzia della protezione dei consumatori mediante norme specifiche;
    • la soddisfazione delle esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari;
  • facilitare l’ingresso nel mercato e promuovere la concorrenza nella fornitura di reti di telecomunicazioni e servizi associati;
  • contribuire allo sviluppo del mercato interno delle reti e dei servizi di telecomunicazioni nell’UE, sviluppando norme comuni e approcci normativi prevedibili che includano:
    • l’uso efficace, efficiente e coordinato dello spettro radio;
    • l’innovazione aperta;
    • lo sviluppo di reti transeuropee;
    • la disponibilità e l’interoperabilità dei servizi a livello europeo;
    • la connettività da punto a punto (end-to-end).

Gli Stati membri dell’Unione hanno la responsabilità di:

  • cooperare fra loro e con la Commissione europea nella pianificazione strategica e nel coordinamento dell’uso dello spettro radio, evitando interferenze dannose, nell’ambito del gruppo Politica dello spettro radio;
  • assicurare che i compiti stabiliti dalla presente direttiva siano esercitati da un’autorità competente;
  • garantire che le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti siano indipendenti dai produttori di apparecchiature di telecomunicazione e dai fornitori dei relativi servizi;
  • assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione:
    • siano protette da interventi esterni o pressioni politiche che potrebbero comprometterne l’imparzialità di giudizio e
    • abbiano autonomia di bilancio e risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.

Nuovi obiettivi e nuovi compiti

Oltre a sostituire e abrogare la legislazione esistente, la direttiva introduce una serie di nuovi obiettivi e compiti:

  • norme rafforzate per i consumatori volte a rendere più semplice il passaggio tra i fornitori di servizi e a offrire una migliore protezione, ad esempio, per le persone che si abbonano a pacchetti di servizi. I consumatori beneficeranno di un livello di protezione simile in tutto il territorio dell’Unione.
  • I servizi di telecomunicazione ora includono servizi forniti su Internet che non utilizzano numeri di chiamata, come applicazioni di messaggistica e di posta elettronica. Un meccanismo di riesame mira a garantire che i diritti dei consumatori rimangano saldi e aggiornati quando cambiano i modelli aziendali e il comportamento dei consumatori.
  • L’accesso adeguato e a un prezzo abbordabile a internet a banda larga deve essere disponibile a tutti i consumatori, indipendentemente dalla loro posizione o dal loro reddito.
  • Le persone con disabilità dovrebbero avere un accesso equivalente ai servizi di telecomunicazione.
  • Gli Stati membri istituiranno un sistema di allarme pubblico per inviare avvisi alla cittadinanza sui loro telefoni cellulari in caso di catastrofe naturale o altra grave emergenza nella loro zona.
  • Gli Stati membri devono fornire agli operatori una regolamentazione prevedibile per concedere l’utilizzo dello spettro radio per la banda larga senza fili per almeno 20 anni al fine di promuovere gli investimenti, in particolare nella connettività 5G, e una maggiore convergenza delle procedure nazionali di selezione attraverso un forum di valutazione tra pari.
  • Nuove bande di frequenza per la connettività 5G per connessioni Internet più veloci e una migliore connettività, oltre a una tempistica coordinata delle licenze per l’uso dello spettro e un regime normativo più leggero per la distribuzione di piccole apparecchiature per reti mobili.
  • Norme sull’accesso degli operatori alle reti per incoraggiare la concorrenza e rendere più facile per le aziende investire in nuove infrastrutture di altissima capacità (velocità di download pari o superiore a 100 Mbps), anche in zone remote, garantendo al contempo un’efficace regolamentazione del mercato.
  • Nuovi strumenti affronteranno i problemi che possono sorgere in determinate circostanze di mercato. La regolamentazione simmetrica2 si applicherà ai fornitori di reti di comunicazioni elettroniche in alcune situazioni molto specifiche per garantire la concorrenza.

Atti di esecuzione e atti delegati

La Commissione ha adottato i seguenti atti di esecuzione:

  • il regolamento (UE) 2019/2243 che stabilisce un modello sintetico di contratto che deve essere usato dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
  • il regolamento (UE) 2020/1070 che specifica le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata.

La Commissione europea ha adottato i seguenti atti delegati a integrazione del regolamento (UE) 2018/1972:

  • il regolamento (UE) 2021/654 che definisce una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione;
  • il regolamento (UE) 2023/444 sulle misure volte ad assicurare un accesso efficace ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza dirette al numero unico di emergenza europeo «112».

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Tali norme si applicano dalla stessa data.

La direttiva (UE) 2018/1972 rifonde e sostituisce le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE e 2002/21/CE, e i successivi emendamenti, e deve essere recepita nel diritto nazionale entro il 2003.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. 5G. L’ultima generazione di comunicazione mobile cellulare, caratterizzata da un’alta velocità di trasmissione dati, latenza ridotta, risparmio energetico, riduzione dei costi, maggiore capacità del sistema e maggiore connettività dei dispositivi.
  2. Regolamentazione simmetrica. La stessa regolamentazione di tutti i fornitori di reti (rispetto alla regolamentazione asimmetrica diversa tra i fornitori, in genere per creare una condizione di parità tra fornitori di importanza maggiore o minore).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del , pag. 36).

Le successive correzioni alla direttiva (UE) 2018/1972 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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