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Misure restrittive dell’Unione europea in considerazione della situazione ad Haiti

SINTESI DI:

Decisione (PESC) 2022/2319 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti

Regolamento (UE) 2022/2309 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DECISIONE E DEL REGOLAMENTO?

  • La decisione (PESC) 2022/2319 e il regolamento (UE) 2022/2309 fanno parte degli strumenti della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea (Unione), e promuovono gli obiettivi di tale politica fornendo la base giuridica per le sanzioni dell’Unione in considerazione della situazione ad Haiti.
  • Rafforzano e integrano le sanzioni delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti che sono state messe in atto nell’ottobre 2022.
  • La decisione e il regolamento sono stati rispettivamente modificati da ultimo dalla decisione (PESC) 2024/1804 e dal regolamento (UE) 2024/1803.

PUNTI CHIAVE

Divieti e restrizioni

La decisione e il regolamento comprendono una serie di divieti e restrizioni.

  • Restrizioni mirate a persone ed entità ritenute coinvolte in atti di violenza, attività criminali o violazioni dei diritti umani che minacciano la pace e la sicurezza di Haiti. Tali restrizioni contemplano:
    • il divieto di vendita, fornitura, esportazione o trasferimento di attrezzature o materiale connesso ad attività militari, quali armi da fuoco, munizioni e veicoli, a tali persone o entità;
    • il divieto di fornire a tali persone o entità assistenza tecnica nell’uso di tali attrezzature o fornire loro assistenza finanziaria;
    • il rifiuto di ingresso nel territorio dell’Unione;
    • il congelamento di fondi e risorse economiche.
  • L’ispezione da parte degli Stati membri dell’Unione di tutte le navi e gli aeromobili diretti o provenienti da Haiti e sospettati di trasportare oggetti vietati;

Un elenco delle persone ed entità soggette alle restrizioni mirate, designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni, è riportato negli allegati alla decisione e al regolamento. Il Consiglio dell’Unione europea può modificare l’elenco sulla base di decisioni prese dagli stessi organi delle Nazioni Unite.

A partire dal luglio 2023, quando il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2023/1569 e la decisione (PESC) 2023/1574 che modifica il suo regime di sanzioni per quanto riguarda la situazione ad Haiti, all’Unione è stato consentito di imporre sanzioni autonome a persone fisiche ed entità responsabili di minacciare la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti o di compromettere la democrazia o lo Stato di diritto. Tali sanzioni si rivolgono in primo luogo ai capi di Stato o di governo e ad altre persone impegnate in diverse attività criminali, come la violenza sessuale e di genere e la malversazione dei fondi pubblici. Esse consistono in un divieto di viaggio e nel congelamento dei fondi appartenenti a persone fisiche ed entità. Inoltre, alle persone e alle entità nell’Unione non sarà permesso rendere disponibili fondi a coloro presenti sull’elenco, sia direttamente che indirettamente.

Si noti che, in fase di preparazione degli allegati, il Consiglio, la Commissione europea e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza possono, se del caso, trattare dati pertinenti relativi a reati, condanne e misure di sicurezza relative alle persone ed entità elencate, solo nella misura in cui tale trattamento è necessario. Il Consiglio, il servizio della Commissione di cui all’allegato II del regolamento e l’Alto rappresentante sono designati come controllori ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 (si veda la sintesi), per garantire che le persone ed entità interessate possano esercitare i propri diritti in virtù di tale regolamento.

Embargo sulle armi leggere

Nel giugno 2024, il Consiglio ha adottato la decisione di modifica (PESC) 2024/1804 e il regolamento di modifica (UE) 2024/1803, in conformità alla risoluzione 2699 (2023) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, condannando l’aumento della violenza, delle attività criminali e degli abusi e delle violazioni dei diritti umani che mettono a rischio la pace, la stabilità e la sicurezza di Haiti. La decisione (PESC) 2024/1804 sostituisce l’embargo mirato sulle armi relativo ad armi e materiale connesso da applicare a determinate persone ed entità con un embargo sulle armi di piccolo calibro, le armi leggere e le munizioni da applicare in tutto il territorio di Haiti. Il regolamento (UE) 2024/1803 conferisce un effetto normativo alla decisione (PESC) 2024/1804, vietando a tutte le persone ed entità degli Stati membri di fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o finanziaria in relazione alla fornitura di armi di piccolo calibro, armi leggere e munizioni a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo all’interno di o per l’uso ad Haiti.

Deroghe

Il regolamento e la decisione contengono una serie di deroghe a tali divieti e restrizioni. Gli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelate, se lo ritengono opportuno e a determinate condizioni dettagliate, per:

  • le esigenze di base delle persone sanzionate (e quelle a loro carico), compresi gli alimenti, l’affitto, il mutuo, i medicinali e le cure mediche, le imposte, i premi assicurativi e i servizi pubblici;
  • onorari ragionevoli per professionisti o per rimborsare le spese legali;
  • diritti o spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelate;
  • spese straordinarie, se lo Stato membro ne ha informato in anticipo gli altri Stati membri e la Commissione;
  • il versamento o la ricezione di pagamenti da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che usufruisca di immunità conformemente al diritto internazionale;
  • viaggi per motivi umanitari;
  • viaggi allo scopo di eseguire una procedura giudiziaria;
  • partecipare alle riunioni intergovernative, dell’Unione o degli Stati membri in cui viene condotto un dialogo politico per promuovere le sanzioni e perseguire l’obiettivo della pace e della stabilità ad Haiti.

I fondi possono essere svincolati anche se sono oggetto di:

  • una decisione compromissoria prima della data in cui la persona o l’entità è stata sanzionata;
  • una decisione giudiziaria o amministrativa nell’Unione; o
  • una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data.

Inoltre, i fondi possono essere svincolati alle seguenti condizioni:

  • i fondi devono essere utilizzati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tali decisioni o riconosciuti come validi in tali decisioni, entro i limiti stabiliti dalle leggi e norme applicabili che disciplinano i diritti delle persone che hanno tali crediti;
  • la decisione non è a beneficio di persone fisiche o giuridiche sanzionate; e
  • il riconoscimento della decisione non si oppone all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

In relazione all’embargo sulle armi leggere, si fa un’eccezione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1803 per quanto riguarda la fornitura di assistenza tecnica, di finanziamento o di assistenza finanziaria a una missione delle Nazioni Unite o autorizzata dalle Nazioni Unite o a un’unità di sicurezza che opera sotto il comando del governo di Haiti, per le armi destinate a essere utilizzate da o in coordinamento con tali entità e destinate esclusivamente a perseguire gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti.

Deroghe umanitarie

A seguito della risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il regolamento (UE) 2023/331 del Consiglio e la decisione (PESC) 2023/338 del Consiglio introducono nel diritto dell’Unione una deroga alle sanzioni sotto forma di congelamento dei beni per gli aiuti umanitari e altre attività a sostegno dei bisogni umani primari, applicabili a determinate persone o entità.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E IL REGOLAMENTO?

La decisione (PESC) 2022/2319 e il regolamento (UE) 2022/2309 sono in vigore dal .

La decisione di modifica 2024/1968 proroga la validità delle misure ai sensi della decisione (PESC) 2022/2319 fino al .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio, del , concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (GU L 307 del , pag. 135).

Le successive modifiche alla decisione (PESC) 2022/2319 sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2022/2309 del Consiglio, del , concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (GU L 307 del , pag. 17).

Si veda la versione consolidata.

ultimo aggiornamento:

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