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Il regolamento (UE) 2024/1359 mira a rispondere a situazioni di crisi specifiche ed eccezionali, tra cui la strumentalizzazione e i casi di forza maggiore, per le quali le misure e la flessibilità previste dai regolamenti (UE) 2024/1351 e 2024/1348 non sono né efficaci né sufficienti.
una procedura rigorosa per richiedere l’autorizzazione ad applicare deroghe o a beneficiare di misure di solidarietà;
una maggiore solidarietà rispetto a quella prevista dal regolamento (UE) 2024/1351 (regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione) da parte degli altri Stati membri (“misure di solidarietà”);
deroghe a determinate norme e procedure per la gestione della migrazione e dell’asilo, a seconda della situazione.
situazioni di crisi, compresa la strumentalizzazione, e di forza maggiore, descrivendole, rispettivamente, come:
una situazione eccezionale caratterizzata dall’arrivo massiccio di cittadini di paesi terzi o apolidi in uno Stato membro, di portata e natura tali da rendere inefficaci i sistemi ben preparati dello Stato membro, con possibili gravi conseguenze per il funzionamento del sistema europeo comune di asilo;
una situazione in cui un paese terzo o un attore non statale ostile incoraggia o facilita il movimento di cittadini di paesi terzi o apolidi verso le frontiere esterne dell’UE o verso uno Stato membro con l’obiettivo di destabilizzare l’UE o gli Stati membri, e in cui tali azioni sono suscettibili di mettere a rischio funzioni essenziali di uno Stato membro («strumentalizzazione»);
circostanze anomale e imprevedibili al di fuori del controllo di uno Stato membro, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante l’esercizio di tutta la diligenza necessaria («forza maggiore»).
Le misure devono:
essere temporanee, necessarie, proporzionate, adeguate e limitate a circostanze eccezionali;
rispettare i diritti dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale, compreso il diritto di asilo e il rispetto del principio di non respingimento;
rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i principi generali del diritto dell’Unione e del diritto internazionale e la legislazione dell’Unione in materia di asilo.
Governance
Ai sensi della procedura:
uno Stato membro che si trova in una situazione di crisi o di forza maggiore fornisce una descrizione della situazione e chiede alla Commissione europea di fornire assistenza e, se del caso, deroghe temporanee alle norme vigenti;
la Commissione:
valuta la situazione, con l’aiuto delle agenzie dell’UE e delle organizzazioni internazionali competenti;
la Commissione presenta, se del caso, una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante le misure da adottare (una bozza di piano di per la risposta di solidarietà e deroghe);
il Consiglio, sulla base della proposta della Commissione, decide entro due settimane le misure da adottare, stabilendo:
l’autorizzazione allo Stato membro ad applicare le deroghe;
un piano per la risposta di solidarietà, se del caso, che include le misure di solidarietà di cui lo Stato membro può beneficiare per far fronte alla situazione;
la durata massima complessiva per l’applicazione delle deroghe e delle misure di solidarietà è di un anno (con un periodo iniziale di tre mesi rinnovabile);
la Commissione:
monitora la situazione, insieme al Consiglio;
presta particolare attenzione al rispetto dei diritti fondamentali e delle norme umanitarie;
abroga, modifica e proroga le varie misure, a seconda dell’evoluzione della situazione;
riferisce al Parlamento e al Consiglio ogni tre mesi dopo l’entrata in vigore della decisione del Consiglio;
il coordinatore UE della solidarietà:
sostiene le attività di ricollocazione dagli Stati membri interessati verso altri Stati membri («trasferimento»);
promuove la preparazione, la cooperazione e la resilienza degli Stati membri nell’attuazione delle politiche dell’UE in materia di asilo e migrazione;
pubblica un bollettino quindicinale sul meccanismo di ricollocazione.
Misure di solidarietà
Uno Stato membro può chiedere ai suoi partner dell’UE la seguente assistenza:
ricollocazione dei richiedenti asilo o dei beneficiari di protezione internazionale;
contributi finanziari;
sostegno alternativo, ad esempio per la gestione delle frontiere e lo sviluppo delle capacità.
Deroghe
Uno Stato membro può, a seconda della situazione, beneficiare delle seguenti deroghe temporanee:
una proroga del termine per la registrazione dei richiedenti protezione internazionale da cinque giorni a quattro settimane dopo la presentazione delle domande, dando priorità alle persone con esigenze particolari e ai minori e alle loro famiglie;
una proroga della durata della procedura di frontiera e della procedura di rimpatrio di un periodo supplementare di sei settimane;
modifiche nell’ambito di applicazione della procedura di frontiera;
una proroga dei termini per il sistema di Dublino;
l’esonero dall’obbligo di riprendere in carico i richiedenti asilo provenienti da un altro Stato membro.
Procedura accelerata
In situazioni specifiche, la Commissione può adottare una raccomandazione relativa a una procedura accelerata per la concessione della protezione internazionale ai richiedenti provenienti da un determinato paese di origine. L’obiettivo è accelerare le procedure e portarle a termine entro quattro settimane per i gruppi con domande che sembrano fondate.
Disposizioni finali
Gli Stati membri includono nelle loro strategie nazionali di preparazione alle crisi:
piani di emergenza e misure preventive per ridurre il rischio di crisi;
un’analisi dei mezzi necessari per gestire le crisi e proteggere i diritti dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale.
È disponibile un sostegno finanziario dell’UE per gli Stati membri che accolgono migranti provenienti da uno Stato membro in crisi, mentre quest’ultimo può beneficiare di finanziamenti per la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione delle strutture di accoglienza.
Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1359, ).
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, ).
Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, ).
Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, ).
Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, ).
Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, ).
Decisione (UE) 2024/2100 della Commissione, del , che conferma la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Eurodac per il confronto dei dati biometrici (GU L, 2024/2100, ).
Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2021/1147 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio del relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del , pag. 1).
Raccomandazione (UE) 2020/1366 della Commissione del su un meccanismo dell’UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (GU L 317 del , pag. 26).
Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del , sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del , pag. 12).