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Politica dell’UE in materia di migrazione e asilo – situazioni di crisi e di forza maggiore

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2024/1359 che affronta situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2024/1359 mira a rispondere a situazioni di crisi specifiche ed eccezionali, tra cui la strumentalizzazione e i casi di forza maggiore, per le quali le misure e la flessibilità previste dai regolamenti (UE) 2024/1351 e 2024/1348 non sono né efficaci né sufficienti.

Lo fa fornendo agli Stati membri dell’Unione europea (UE) che ne hanno bisogno:

  • una procedura rigorosa per richiedere l’autorizzazione ad applicare deroghe o a beneficiare di misure di solidarietà;
  • una maggiore solidarietà rispetto a quella prevista dal regolamento (UE) 2024/1351 (regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione) da parte degli altri Stati membri (“misure di solidarietà”);
  • deroghe a determinate norme e procedure per la gestione della migrazione e dell’asilo, a seconda della situazione.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda:

  • situazioni di crisi, compresa la strumentalizzazione, e di forza maggiore, descrivendole, rispettivamente, come:
    • una situazione eccezionale caratterizzata dall’arrivo massiccio di cittadini di paesi terzi o apolidi in uno Stato membro, di portata e natura tali da rendere inefficaci i sistemi ben preparati dello Stato membro, con possibili gravi conseguenze per il funzionamento del sistema europeo comune di asilo;
    • una situazione in cui un paese terzo o un attore non statale ostile incoraggia o facilita il movimento di cittadini di paesi terzi o apolidi verso le frontiere esterne dell’UE o verso uno Stato membro con l’obiettivo di destabilizzare l’UE o gli Stati membri, e in cui tali azioni sono suscettibili di mettere a rischio funzioni essenziali di uno Stato membro («strumentalizzazione»);
  • circostanze anomale e imprevedibili al di fuori del controllo di uno Stato membro, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante l’esercizio di tutta la diligenza necessaria («forza maggiore»).

Le misure devono:

  • essere temporanee, necessarie, proporzionate, adeguate e limitate a circostanze eccezionali;
  • rispettare i diritti dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale, compreso il diritto di asilo e il rispetto del principio di non respingimento;
  • rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i principi generali del diritto dell’Unione e del diritto internazionale e la legislazione dell’Unione in materia di asilo.

Governance

Ai sensi della procedura:

  • uno Stato membro che si trova in una situazione di crisi o di forza maggiore fornisce una descrizione della situazione e chiede alla Commissione europea di fornire assistenza e, se del caso, deroghe temporanee alle norme vigenti;
  • la Commissione:
    • valuta la situazione, con l’aiuto delle agenzie dell’UE e delle organizzazioni internazionali competenti;
    • decide, entro due settimane al massimo, se lo Stato membro interessato si trova in una situazione determinata e trasmette la sua decisione («decisione di esecuzione») al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea;
    • la Commissione presenta, se del caso, una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante le misure da adottare (una bozza di piano di per la risposta di solidarietà e deroghe);
  • il Consiglio, sulla base della proposta della Commissione, decide entro due settimane le misure da adottare, stabilendo:
    • l’autorizzazione allo Stato membro ad applicare le deroghe;
    • un piano per la risposta di solidarietà, se del caso, che include le misure di solidarietà di cui lo Stato membro può beneficiare per far fronte alla situazione;
  • la durata massima complessiva per l’applicazione delle deroghe e delle misure di solidarietà è di un anno (con un periodo iniziale di tre mesi rinnovabile);
  • la Commissione:
    • monitora la situazione, insieme al Consiglio;
    • presta particolare attenzione al rispetto dei diritti fondamentali e delle norme umanitarie;
    • abroga, modifica e proroga le varie misure, a seconda dell’evoluzione della situazione;
    • riferisce al Parlamento e al Consiglio ogni tre mesi dopo l’entrata in vigore della decisione del Consiglio;
  • il coordinatore UE della solidarietà:
    • sostiene le attività di ricollocazione dagli Stati membri interessati verso altri Stati membri («trasferimento»);
    • promuove la preparazione, la cooperazione e la resilienza degli Stati membri nell’attuazione delle politiche dell’UE in materia di asilo e migrazione;
    • pubblica un bollettino quindicinale sul meccanismo di ricollocazione.

Misure di solidarietà

Uno Stato membro può chiedere ai suoi partner dell’UE la seguente assistenza:

  • ricollocazione dei richiedenti asilo o dei beneficiari di protezione internazionale;
  • contributi finanziari;
  • sostegno alternativo, ad esempio per la gestione delle frontiere e lo sviluppo delle capacità.

Deroghe

Uno Stato membro può, a seconda della situazione, beneficiare delle seguenti deroghe temporanee:

  • una proroga del termine per la registrazione dei richiedenti protezione internazionale da cinque giorni a quattro settimane dopo la presentazione delle domande, dando priorità alle persone con esigenze particolari e ai minori e alle loro famiglie;
  • una proroga della durata della procedura di frontiera e della procedura di rimpatrio di un periodo supplementare di sei settimane;
  • modifiche nell’ambito di applicazione della procedura di frontiera;
  • una proroga dei termini per il sistema di Dublino;
  • l’esonero dall’obbligo di riprendere in carico i richiedenti asilo provenienti da un altro Stato membro.

Procedura accelerata

In situazioni specifiche, la Commissione può adottare una raccomandazione relativa a una procedura accelerata per la concessione della protezione internazionale ai richiedenti provenienti da un determinato paese di origine. L’obiettivo è accelerare le procedure e portarle a termine entro quattro settimane per i gruppi con domande che sembrano fondate.

Disposizioni finali

Gli Stati membri includono nelle loro strategie nazionali di preparazione alle crisi:

  • piani di emergenza e misure preventive per ridurre il rischio di crisi;
  • un’analisi dei mezzi necessari per gestire le crisi e proteggere i diritti dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale.

È disponibile un sostegno finanziario dell’UE per gli Stati membri che accolgono migranti provenienti da uno Stato membro in crisi, mentre quest’ultimo può beneficiare di finanziamenti per la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione delle strutture di accoglienza.

Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2021/1147 relativo al Fondo asilo, migrazione e integrazione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applicherà a partire dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1359, ).

ultimo aggiornamento:

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