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Norme di etichettatura dell’Unione europea per il miele

SINTESI DI:

Direttiva 2001/110/CE concernente il miele

Direttiva (UE) 2024/1438, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio, concernente il miele

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva 2001/110/CE stabilisce le norme dell’Unione europea (Unione) relative alla composizione e alla definizione del miele e alle relative informazioni sull’etichettatura, la presentazione e l’origine e specifica i tipi di prodotti del miele che possono essere venduti con determinate denominazioni.
  • Tra le altre disposizioni, la direttiva di modifica (UE) 2024/1438 introduce norme più severe in materia di tracciabilità ed etichettatura dell’origine del miele e di criteri di composizione.

PUNTI CHIAVE

La direttiva integra le norme generali dell’Unione stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’etichettatura dei prodotti alimentari.

Le informazioni essenziali per i consumatori devono essere riportate sulle etichette e, in particolare, tali etichette devono includere il paese di origine del miele e le denominazioni dei prodotti, come indicato nell’allegato I.

Definizione

Il miele è una sostanza dolce naturale prodotta dalle api Apis mellifera dal nettare delle piante, dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano sulle piante. Le api lo bottinano, lo trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, lo depositano, lo disidratano, lo immagazzinano e lo lasciano maturare nei favi dell’alveare.

Composizione

Se commercializzato come miele o utilizzato in un prodotto destinato al consumo umano, il miele deve soddisfare i criteri di composizione stabiliti nell’allegato II della direttiva.

Poiché il polline è un componente naturale (piuttosto che un ingrediente) del miele e fornisce un legame con la sua origine botanica, può fornire indicazioni in merito all’origine geografica del miele stesso. La direttiva di modifica (UE) 2024/1438 conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati in relazione ai criteri per determinare l’origine floreale, vegetale o geografica del miele e per garantire che il miele non sia stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne sensibilmente gli enzimi naturali e che il polline non sia stato da esso rimosso.

Etichette

Le denominazioni dei prodotti di cui all’allegato I, punti 2 e 3, si applicano solo ai prodotti ivi definiti. Tali denominazioni possono essere sostituite dalla semplice denominazione del prodotto «miele» (tranne nei casi del «miele filtrato»1, del «miele di favo»2, del «miele in pezzi di favo o favo tagliato nel miele»3 o del «miele ad uso industriale»4). Tuttavia, nel caso del miele ad uso industriale, sull’etichetta deve figurare la dicitura «unicamente ad uso culinario».

L’etichettatura può essere completata da informazioni sull’origine regionale, territoriale o topografica, sull’origine floreale o vegetale oppure su criteri di qualità specifici (ad eccezione del «miele filtrato» e del «miele ad uso industriale»).

Se il miele ha origine in più di uno Stato membro dell’Unione o di un paese terzo, l’indicatore del paese d’origine può essere sostituito da una delle seguenti indicazioni, come opportuno:

  • «miscela di mieli originari dell’Unione»;
  • «miscela di mieli non originari dell’Unione»;
  • «miscela di mieli originari e non originari dell’Unione».

A decorrere dal , si applicheranno le norme introdotte dalla direttiva di modifica (UE) 2024/1438. Il paese o i paesi di origine dovranno essere indicati in ordine decrescente sull’etichetta e, in caso di miscele, dovrà essere fornita la percentuale di ogni origine, con una tolleranza del 5 % per ciascuna singola parte all’interno della miscela, calcolata sulla base di della documentazione di tracciabilità dell’operatore.

Nel caso di miscele di mieli con più di quattro diversi paesi di origine, gli Stati membri possono offrire la possibilità di indicarlo in percentuale solo per le quattro parti di maggiore entità, purché esse rappresentino complessivamente più del 50 % del totale. Gli altri paesi di origine devono essere indicati in ordine decrescente.

Per gli imballaggi contenenti quantitativi netti di miele inferiori a 30 grammi, le denominazioni dei paesi d’origine possono essere sostituiti da codici ISO a due lettere (alpha-2).

Per sostenere la Commissione con le migliori competenze tecniche disponibili, verrà istituita una piattaforma al fine di:

  • raccogliere dati per i metodi volti a migliorare i controlli sull’autenticità del miele;
  • fornire raccomandazioni per un sistema di tracciabilità dell’Unione che garantisca la disponibilità dell’accesso a informazioni essenziali sull’origine del miele;
  • fornire raccomandazioni sul possibile aggiornamento dei criteri di composizione del miele stabiliti nella direttiva; e
  • fornire raccomandazioni in vista dell’istituzione di un laboratorio di riferimento dell’Unione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

  • La direttiva 2001/110/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme si applicano dal .
  • La direttiva di modifica (UE) 2024/1438 deve essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme contenute nella direttiva dovranno essere applicate a partire dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Miele filtrato. Miele ottenuto rimuovendo sostanze organiche o organiche estranee in modo tale da determinare una rimozione significativa del polline.
  2. Miele di favo. Miele stoccato dalle api nelle celle, nei favi o in sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d’api, venduto esclusivamente in favi sigillati, o in sezioni di tali favi.
  3. Miele in pezzi di favo o favo tagliato nel miele. Miele contenente uno o più pezzi di miele di favo.
  4. Miele ad uso industriale. L’etichetta deve riportare, in prossimità della denominazione del prodotto, la dicitura «unicamente ad uso culinario».

DOCUMENTI PRINCIPALI

Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del , concernente il miele (GU L 10 del , pag. 47).

Le modifiche successive alla direttiva 2001/110/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana (GU L, 2024/1438, ).

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