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Istituisce un fondo per sostenere gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) nell’acquisto, nella manutenzione e nell’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale.
Stabilisce gli obiettivi generali e specifici, nonché la dimensione, la forma e le norme dei finanziamenti dell’Unione, dal al (il periodo interessato dall’attuale quadro finanziario pluriennale).
PUNTI CHIAVE
Gli obiettivi generali del Fondo consistono nel sostenere le autorità doganali nei loro sforzi per:
tutelare gli interessi economici e finanziari dell’Unione e nazionali;
garantire la sicurezza all’interno dell’Unione;
tutelare l’Unione dal commercio illegale;
facilitare le attività commerciali legittime.
L’obiettivo specifico del fondo è quello di contribuire a risultati adeguati ed equivalenti dei controlli doganali attraverso l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale all’avanguardia che siano affidabili, sicure e rispettose dell’ambiente.
Il bilancio per il fondo settennale ammonta a 1 006 407 000 euro (prezzi correnti). Il finanziamento può essere impiegato per la preparazione, la sorveglianza, il controllo, l’audit, la valutazione e altre attività, comprese le spese legittime quali quelle connesse alle reti informatiche.
Per essere ammissibili ai finanziamenti, le attività devono:
attuare le finalità generali e specifiche del regolamento;
sostenere l’acquisto, la manutenzione o l’aggiornamento di attrezzature, quali scanner a raggi x e sistemi automatizzati di rilevamento dei numeri di targa (l’allegato I fornisce un elenco indicativo delle voci), che sono funzionali a una o più delle seguenti finalità:
ispezione non invasiva;
indicazione di oggetti nascosti sulle persone;
rilevamento di radiazioni e identificazione di nuclidi;
analisi di campioni in laboratori;
campionamento e analisi in loco di campioni;
ispezione con apparecchi portatili.
Costi ammissibili
Il fondo finanzia fino all’80 % dei costi totali ammissibili.
I costi seguenti non sono ammissibili:
acquisto di terreni;
formazione o aggiornamento delle competenze diverse dalla formazione introduttiva;
infrastrutture, quali edifici o strutture esterne, nonché arredi;
sistemi elettronici, a eccezione del software, della programmazione e degli aggiornamenti e necessari per utilizzare o collegare tra loro le attrezzature;
reti o abbonamenti, salvo che siano necessari per utilizzare le attrezzature;
trasporto, quali veicoli, aeromobili o navi, a eccezione delle attrezzature mobili per il controllo doganale;
dispositivi di protezione individuale.
I destinatari del sostegno del fondo devono renderne nota l’origine e garantire la visibilità del finanziamento.
adotta atti di esecuzione volti a stabilire programmi di lavoro per ciascuna delle attività del fondo;
adotta atti delegati per modificare, secondo quanto necessario, l’elenco degli indicatori (allegato II), quali le attrezzature per il controllo doganale alle diverse frontiere terrestri, marittime, aeree e postali, per misurare i progressi compiuti nel conseguire i diversi obiettivi;
Il Fondo relativo alle attrezzature per il controllo doganale è una componente del Fondo per la gestione integrata delle frontiere dell’Unione; l’altra è lo Strumento di sostegno per la gestione delle frontiere e dei visti, istituito a norma del regolamento (UE) 2021/1148 (si veda la sintesi). Il primo si riferisce ai controlli sulle merci, il secondo a quelli sulle persone.
Il Fondo contribuisce all’attuazione del piano d’azione doganale adottato nel settembre 2020 e al programma Dogana (2021-2027) istituito a norma del regolamento (UE) 2021/444 (si veda la sintesi).
Regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (GU L 234 del , pag. 1).
DOCUMENTI COLLEGATI
Regolamento delegato (UE) 2022/1528 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni relative all’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione (GU L 238 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del , pag. 48).
Regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 (GU L 87 del , pag. 1).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Fare avanzare l’unione doganale al livello successivo: un piano d’azione [COM(2020) 581 final del ].
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 952/2013 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.