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Strumento di sostegno finanziario dell’Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale (2021-2027)

SINTESI DEL:

Regolamento (UE) 2021/1077 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Istituisce un fondo per sostenere gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) nell’acquisto, nella manutenzione e nell’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale.
  • Stabilisce gli obiettivi generali e specifici, nonché la dimensione, la forma e le norme dei finanziamenti dell’Unione, dal al (il periodo interessato dall’attuale quadro finanziario pluriennale).

PUNTI CHIAVE

Gli obiettivi generali del Fondo consistono nel sostenere le autorità doganali nei loro sforzi per:

  • tutelare gli interessi economici e finanziari dell’Unione e nazionali;
  • garantire la sicurezza all’interno dell’Unione;
  • tutelare l’Unione dal commercio illegale;
  • facilitare le attività commerciali legittime.

L’obiettivo specifico del fondo è quello di contribuire a risultati adeguati ed equivalenti dei controlli doganali attraverso l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale all’avanguardia che siano affidabili, sicure e rispettose dell’ambiente.

Il bilancio per il fondo settennale ammonta a 1 006 407 000 euro (prezzi correnti). Il finanziamento può essere impiegato per la preparazione, la sorveglianza, il controllo, l’audit, la valutazione e altre attività, comprese le spese legittime quali quelle connesse alle reti informatiche.

Per essere ammissibili ai finanziamenti, le attività devono:

  • attuare le finalità generali e specifiche del regolamento;
  • sostenere l’acquisto, la manutenzione o l’aggiornamento di attrezzature, quali scanner a raggi x e sistemi automatizzati di rilevamento dei numeri di targa (l’allegato I fornisce un elenco indicativo delle voci), che sono funzionali a una o più delle seguenti finalità:
    • ispezione non invasiva;
    • indicazione di oggetti nascosti sulle persone;
    • rilevamento di radiazioni e identificazione di nuclidi;
    • analisi di campioni in laboratori;
    • campionamento e analisi in loco di campioni;
    • ispezione con apparecchi portatili.

Costi ammissibili

Il fondo finanzia fino all’80 % dei costi totali ammissibili.

I costi seguenti non sono ammissibili:

  • acquisto di terreni;
  • formazione o aggiornamento delle competenze diverse dalla formazione introduttiva;
  • infrastrutture, quali edifici o strutture esterne, nonché arredi;
  • sistemi elettronici, a eccezione del software, della programmazione e degli aggiornamenti e necessari per utilizzare o collegare tra loro le attrezzature;
  • reti o abbonamenti, salvo che siano necessari per utilizzare le attrezzature;
  • trasporto, quali veicoli, aeromobili o navi, a eccezione delle attrezzature mobili per il controllo doganale;
  • dispositivi di protezione individuale.

I destinatari del sostegno del fondo devono renderne nota l’origine e garantire la visibilità del finanziamento.

La Commissione europea:

  • adotta atti di esecuzione volti a stabilire programmi di lavoro per ciascuna delle attività del fondo;
  • adotta atti delegati per modificare, secondo quanto necessario, l’elenco degli indicatori (allegato II), quali le attrezzature per il controllo doganale alle diverse frontiere terrestri, marittime, aeree e postali, per misurare i progressi compiuti nel conseguire i diversi obiettivi;
  • svolge valutazioni regolari, di cui una intermedia da effettuare ad entro e non oltre quattro anni dall’inizio del fondo e una finale da effettuare entro la fine del 2031. La Commissione invia le valutazioni, unitamente alle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio dell’Unione europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica dal .

CONTESTO

Il Fondo relativo alle attrezzature per il controllo doganale è una componente del Fondo per la gestione integrata delle frontiere dell’Unione; l’altra è lo Strumento di sostegno per la gestione delle frontiere e dei visti, istituito a norma del regolamento (UE) 2021/1148 (si veda la sintesi). Il primo si riferisce ai controlli sulle merci, il secondo a quelli sulle persone.

Il Fondo contribuisce all’attuazione del piano d’azione doganale adottato nel settembre 2020 e al programma Dogana (2021-2027) istituito a norma del regolamento (UE) 2021/444 (si veda la sintesi).

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (GU L 234 del , pag. 1).

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