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Gestione delle crisi — accordo quadro sulla partecipazione

SINTESI DI:

Accordo quadro tra l’Unione europea e le Nazioni Unite per la prestazione di reciproco sostegno nell’ambito delle rispettive missioni e operazioni sul campo

Accordo tra l’Unione europea e il Perù e decisione (UE) 2022/2193 relativa alla firma e alla conclusione

Accordo tra l’Unione europea e il Vietnam e decisione (UE) 2019/1803 relativa alla firma e alla conclusione

Accordo tra l’Unione europea e la Giordania e decisione (PESC) 2019/1328 relativa alla firma e alla conclusione

Accordo tra l’Unione europea e la Bosnia-Erzegovina e decisione (PESC) 2015/1967 relativa alla firma e alla conclusione

Accordo tra l’Unione europea e l’Australia e decisione (UE) 2015/916 relativa alla firma e alla conclusione

Accordo tra l’Unione europea e la Colombia e decisione 2014/538/PESC relativa alla firma e alla conclusione

Accordo tra l’Unione europea e la Corea del Sud e decisione 2014/326/PESC relativa alla firma e alla conclusione

Accordo tra l’Unione europea e il Cile e decisione 2014/71/PESC relativa alla firma e alla conclusione

Accordo tra l’Unione europea e la Georgia e decisione 2014/15/PESC relativa alla firma e alla conclusione

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova e decisione 2013/12/PESC relativa alla firma e alla conclusione

Accordo tra l’Unione europea e la Macedonia del Nord e decisione 2012/768/PESC relativa alla firma e alla conclusione

Accordo tra l’Unione europea e l’Albania e decisione 2012/344/PESC relativa alla firma e alla conclusione

Accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda e decisione 2012/315/PESC relativa alla firma e alla conclusione

Accordo tra l’Unione europea e la Serbia e decisione 2011/361/PESC relativa alla firma e alla conclusione del quadro

Accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea e decisione 2011/318/PESC relativa alla firma e alla conclusione

Accordo tra l’Unione europea e il Montenegro e decisione 2011/133/PESC relativa alla firma e alla conclusione

Accordo tra l’Unione europea e la Turchia e decisione 2006/482/PESC relativa alla firma e alla conclusione

Accordo tra l’Unione europea e il Canada e decisione 2005/851/PESC relativa alla firma e alla conclusione

Accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina e decisione 2005/495/PESC relativa alla firma e alla conclusione

Accordo tra l’Unione europea e la Norvegia e decisione 2005/191/PESC relativa alla firma e alla conclusione

Accordo tra l’Unione europea e l’Islanda e decisione 2005/191/PESC relativa alla firma e alla conclusione

QUAL È L’OBIETTIVO DEGLI ACCORDI E DELLE DECISIONI?

  • L’accordo quadro tra l’Unione europea (Unione) e le Nazioni Unite (ONU) stabilisce le regole per la prestazione di reciproco sostegno logistico, amministrativo e di sicurezza da parte delle missioni dell’ONU e delle operazioni dell’Unione impegnate nelle crisi e nelle situazioni postconflitto sul campo.
  • Gli accordi definiscono i termini della partecipazione dei paesi terzi alle operazioni di gestione delle crisi dell’Unione, nonché il rapporto di tali paesi con l’Unione nello svolgimento delle missioni.
  • Le decisioni approvano i rispettivi accordi per conto dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

L’articolo 37 del trattato sull’Unione europea e l’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea forniscono il necessario quadro giuridico conferendo all’Unione europea l’autorità per concludere accordi con i paesi terzi relativamente alla loro partecipazione alle operazioni dell’Unione per la gestione delle crisi.

Gestione delle crisi dell’Unione

  • Il dipartimento per il coordinamento operativo e di risposta alle crisi del Servizio europeo per l’azione esterna è responsabile dell’attivazione del sistema di risposta alle crisi del servizio (piattaforma di crisi, sala situazione dell’Unione e comitato di gestione delle crisi). Il dipartimento svolge inoltre un ruolo centrale nel garantire una risposta rapida ed efficace in tutto il sistema dell’Unione e un’azione e politiche coerenti in tutte le varie fasi del ciclo di vita della crisi.
  • Il sistema di risposta alle crisi si occupa delle crisi che possono incidere sulla sicurezza e sugli interessi dell’Unione che si verificano all’esterno dell’Unione, comprese quelle che interessano le delegazioni dell’Unione o qualsiasi altra risorsa o persona dell’Unione in paesi terzi. Si occupa inoltre delle crisi che si verificano all’interno dell’Unione che hanno una dimensione esterna. Gli ambiti contemplati dal sistema di risposta alle crisi spaziano dalla prevenzione e dalla preparazione alla risposta e al recupero, con l’obiettivo di dare una risposta globale alle crisi e massimizzare la capacità di gestione dell’Unione.

Partecipazione alle operazioni di gestione delle crisi dell’Unione

  • Ciascun paese terzo che rientra negli accordi decide di accettare l’invito a partecipare alle operazioni guidate dall’Unione caso per caso. Se accetta, il paese si impegna anche a rispettare i termini della decisione del Consiglio dell’Unione europea con cui l’Unione ha deciso di condurre l’operazione in questione.
  • I contributi dei paesi possono includere personale civile, personale militare e materiali. Le parti sono inoltre concordi su un possibile contributo al bilancio dell’operazione. Il paese terzo si fa carico di tutti i costi associati alla sua partecipazione, eccetto i casi in cui tali costi siano previsti nel bilancio.
  • In qualsiasi momento, il paese può decidere di ritirarsi in tutto o in parte dall’operazione militare, previa consultazione con l’Unione.
  • La decisione di terminare l’operazione di gestione della crisi è essenzialmente una decisione dell’Unione, sebbene questa debba consultare tutti i paesi paese che stanno ancora dando un contributo nel momento in cui è prevista la decisione.
  • Eventuali controversie riguardanti l’interpretazione o l’applicazione di un accordo vengono risolte attraverso i canali diplomatici.

Status del contingente di un paese terzo distaccato in un’operazione guidata dall’Unione

  • Lo status del contingente del paese terzo è disciplinato dallo status dell’accordo di missione tra l’Unione e il paese in cui si svolge l’operazione. Se tale accordo non è stato ancora concluso, le parti concordano un accordo equivalente prima dello schieramento.
  • Lo status di accordo di ammissione definisce i privilegi e le immunità del personale distaccato.
  • Il paese conserva il diritto di esercitare la giurisdizione sul proprio personale distaccato nel paese in cui si svolge l’operazione. Sarà inoltre responsabile di rispondere a qualsiasi pretesa risarcitoria relativa alla sua partecipazione in conformità con la propria legislazione nazionale.

Svolgimento delle operazioni

  • L’Unione è responsabile della conduzione delle operazioni di gestione delle crisi e definisce gli obiettivi e le linee guida delle missioni. Il paese terzo garantisce che il proprio personale e le proprie unità svolgano i propri compiti conformemente ai presenti orientamenti e che il proprio personale segua la direzione del capomissione dell’Unione o del comandante dell’Unione, pur rimanendo pienamente sotto il proprio comando.
  • Il paese terzo designa un punto di contatto nazionale che rappresenti il proprio contingente nazionale nell’operazione. Quest’ultimo riferisce al capomissione ed è responsabile per le questioni disciplinari all’interno del contingente del paese.

Rinuncia alle richieste risarcitorie

Nell’ambito di ciascun accordo, l’Unione e il paese terzo rinunciano alle richieste risarcitorie contro l’altra parte per i danni derivanti dall’esercizio delle loro funzioni ufficiali, salvo in caso di negligenza grave o dolo. La rinuncia alle richieste risarcitorie deve essere dichiarata dal paese interessato e da ciascuno Stato membro dell’Unione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE DECISIONI E GLI ACCORDI?

L’accordo quadro tra l’Unione e le Nazioni Unite è entrato in vigore il .

PaeseDecisioneAccordo
Perù
Vietnam
Giordania
Colombia
Corea del Sud
Cile
Georgia
Australia
Moldova
Albania
Bosnia-Erzegovina
Macedonia del Nord
Nuova Zelanda
Stati Uniti
Montenegro
Serbia
Turchia
Canada
Ucraina
Norvegia
Islanda

NB:

  • Alcuni accordi non sono ancora entrati in vigore. Gli accordi entrano in vigore il primo giorno del primo mese dopo che le parti si sono reciprocamente notificate il completamento delle necessarie procedure legali interne.
  • Accordi simili sono stati siglati con la Bulgaria e la Romania prima che entrassero a far parte dell’Unione.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo quadro tra l’Unione europea e le Nazioni Unite per la prestazione di reciproco sostegno nell’ambito delle rispettive missioni e operazioni sul campo (GU L 389 del , pag. 2).

Accordo tra l’Unione europea e il Perù che istituisce un quadro per la partecipazione del Perù alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 292 dell’, pag. 14).

Accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam che istituisce un quadro per la partecipazione del Vietnam alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 276 del , pag. 3).

Accordo tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania che istituisce un quadro per la partecipazione del Regno hascemita di Giordania alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 207 del , pag. 3).

Accordo tra l’Unione europea e la Bosnia-Erzegovina che istituisce un quadro per la partecipazione della Bosnia-Erzegovina alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 288 del , pag. 4).

Accordo tra l’Unione europea e l’Australia che istituisce un quadro per la partecipazione dell’Australia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 149 del , pag. 3).

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Colombia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Colombia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 251 del , pag. 8).

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Corea alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 166 del , pag. 3).

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica del Cile alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 40 dell’, pag. 2).

Accordo tra l’Unione europea e la Georgia che istituisce un quadro per la partecipazione della Georgia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 14 del , pag. 2).

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica moldova alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 8 del , pag. 2).

Accordo tra l’Unione europea e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia che istituisce un quadro per la partecipazione dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 338 del , pag. 3).

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Albania che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica d’Albania alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 169 del , pag. 2).

Accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda che istituisce un quadro per la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 160 del , pag. 2).

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Serbia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 163 del , pag. 2).

Accordo quadro tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sulla partecipazione degli Stati Uniti d’America alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 143 del , pag. 2).

Accordo tra l’Unione europea e il Montenegro che istituisce un quadro per la partecipazione del Montenegro alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 57 del , pag. 2).

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Turchia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 189 del , pag. 17).

Accordo tra l’Unione europea e il Canada che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 315 dell’, pag. 21).

Accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che istituisce un quadro per la partecipazione dell’Ucraina alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 182 del , pag. 29).

Accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia che istituisce un quadro per la partecipazione del il Regno di Norvegia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 67 del , pag. 8).

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica d’Islanda alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 67 del , pag. 2).

Decisione (UE) 2022/2193 del Consiglio, del , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Perù che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica del Perù alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 292 dell’, pag. 12).

Decisione (UE) 2019/1803 del Consiglio, del , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam che istituisce un quadro per la partecipazione del Vietnam alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 276 del , pag. 1).

Decisione (PESC) 2019/1328 del Consiglio, del , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania che istituisce un quadro per la partecipazione del Regno hascemita di Giordania alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 207 del , pag. 1).

Decisione (PESC) 2015/1967 del Consiglio, del , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Bosnia-Erzegovina che istituisce un quadro per la partecipazione della Bosnia-Erzegovina alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 288 del , pag. 2).

Decisione (UE) 2015/916 del Consiglio, del , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Australia che istituisce un quadro per la partecipazione dell’Australia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 149 del , pag. 1).

Decisione 2014/15/PESC del Consiglio, del , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia che istituisce un quadro per la partecipazione della Georgia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 14 del , pag. 1).

Le successive modifiche alla decisione 2014/15/PESC sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione 2014/71/PESC del Consiglio, del , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica del Cile alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 40 dell’, pag. 1).

Decisione 2014/538/PESC del Consiglio, dell’, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Colombia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Colombia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 251 del , pag. 7).

Decisione 2014/326/PESC del Consiglio, del , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Corea alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 166 del , pag. 1).

Decisione 2013/12/PESC del Consiglio, del , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica moldova alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 8 del , pag. 1).

Decisione 2012/768/PESC del Consiglio, del , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia che istituisce un quadro per la partecipazione dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 338 del , pag. 1).

Decisione 2012/344/PESC del Consiglio, del , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Albania che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica d’Albania alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 169 del , pag. 1).

Decisione 2012/315/PESC del Consiglio, del , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda che istituisce un quadro per la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 160 del , pag. 1).

Decisione 2011/361/PESC del Consiglio, del , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Serbia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 163 del , pag. 1).

Decisione 2011/318/PESC del Consiglio, del , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo quadro tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sulla partecipazione degli Stati Uniti d’America alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 143 del , pag. 1).

Decisione 2011/133/PESC del Consiglio, del , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Montenegro che istituisce un quadro per la partecipazione del Montenegro alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 57 del , pag. 1).

Decisione 2006/482/PESC del Consiglio, del , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Turchia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 189 del , pag. 16).

Decisione 2005/851/PESC del Consiglio, del , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Canada che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 315 dell’, pag. 20).

Decisione 2005/495/PESC del Consiglio, del , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che istituisce un quadro per la partecipazione dell’Ucraina alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 182 del , pag. 28).

Decisione 2005/191/PESC del Consiglio, del , relativa alla conclusione degli accordi tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Romania che istituiscono un quadro per la partecipazione della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia e della Romania alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (GU L 67 del , pag. 1).

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