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Atti atipici

 

SINTESI DI:

Articolo 121 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) — Politica economica

Articolo 148 del TFUE — Occupazione

Articolo 171 del TFUE — Reti transeuropee

Articolo 177 del TFUE — Coesione economica, sociale e territoriale

Articolo 218 del TFUE — Accordi internazionali

Articolo 232 del TFUE — Il Parlamento europeo

Articolo 240 del TFUE — Il Consiglio

Articolo 249 del TFUE — La Commissione

Articolo 254 del TFUE — La Corte di giustizia dell’Unione europea

Articolo 256 del TFUE — La Corte di giustizia dell’Unione europea

Articolo 287 del TFUE — La Corte dei conti

Articolo 295 del TFUE — Procedure di adozione degli atti e altre disposizioni

Articolo 303 del TFUE — Il Comitato economico e sociale

Articolo 306 del TFUE — Il Comitato delle regioni

QUAL È LO SCOPO DI QUESTI ARTICOLI?

  • Gli atti atipici costituiscono una categoria di atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea (Unione) e riguardano l’organizzazione interna dell’Unione stessa. Tali atti sono detti atipici poiché non rientrano nella nomenclatura degli atti giuridici di cui all’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
  • Esistono numerosi tipi di atti atipici. Alcuni sono menzionati nei trattati dell’Unione, mentre altri discendono dalla pratica.
  • Gli atti atipici si distinguono per la loro applicazione che è generalmente politica. Taluni possono essere vincolanti, anche se tale effetto rimane limitato al quadro istituzionale dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Atti atipici previsti dai trattati

  • I regolamenti interni delle istituzioni dell’Unione sono atti atipici. Infatti, i trattati istitutivi stabiliscono che le istituzioni dell’Unione adottino il proprio regolamento interno.
  • I regolamenti interni fissano l’organizzazione interna, il funzionamento e i metodi di lavoro delle istituzioni dell’Unione. Essi hanno un effetto vincolante solo per l’istituzione o l’organismo in questione.
  • I seguenti articoli prevedono le basi giuridiche per l’adozione del regolamento interno:
  • Peraltro, i trattati istitutivi prevedono altri tipi di atti adottati nell’ambito del dialogo politico tra le istituzioni dell’Unione. Tali atti hanno essenzialmente l’obiettivo di agevolare il lavoro e la cooperazione tra le istituzioni. Ad esempio, nell’ambito della procedura di adozione degli accordi internazionali, il Consiglio dell’Unione europea può indirizzare delle direttive di negoziazione alla Commissione europea per la negoziazione degli accordi (articolo 218 del TFUE).
  • Le istituzioni possono anche andare oltre organizzando la loro cooperazione tramite accordi interistituzionali (articolo 295 del TFUE). Anche questi tipi di accordi sono atti atipici. Essi possono avere un effetto vincolante ma soltanto per le istituzioni firmatarie dell’accordo.

Atti atipici non previsti dai trattati

Le istituzioni dell’Unione si sono avvalse di tutta una serie di strumenti che discendono dalla pratica. Si tratta delle dichiarazioni, delle deliberazioni, delle raccomandazioni, delle risoluzioni, delle comunicazioni, dei codici di condotta, degli accordi interistituzionali, dei calendari, delle conclusioni e dei libri bianchi o verdi.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VIII — Politica economica e monetaria — Capo 1 — Politica economica — Articolo 121 (ex articolo 99 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 97).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo IX — Occupazione — Articolo 148 (ex articolo 128 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 112).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — titolo XVI — Reti transeuropee — Articolo 171 (ex articolo 155 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 125).

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche dell’Unione e azioni interne — Titolo XVIII — Coesione economica, sociale e territoriale — Articolo 177 (ex articolo 161 del TEC) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 128).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo V — Accordi internazionali — Articolo 218 (ex articolo 300 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — Sezione 1 — Il Parlamento europeo — Articolo 232 (ex articolo 199 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 152).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — Sezione 3 — Il Consiglio — Articolo 240 (ex articolo 207 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 154).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — sezione 4 — La Commissione — Articolo 249 (ex articoli 218, paragrafo 2, e 212 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 157).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — Sezione 5 — La Corte di giustizia dell’Unione europea — Articolo 254 (ex articolo 224 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 158).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — Sezione 5 — La Corte di giustizia dell’Unione europea — Articolo 256 (ex articolo 225 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 159).

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — Sezione 7 — La Corte dei conti — Articolo 287 (ex articolo 248 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 170).

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione 2 — Procedure di adozione degli atti e altre disposizioni — Articolo 295 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 175).

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 3 — Organi consultivi dell’Unione — Sezione 1 — Il comitato economico e sociale — Articolo 303 (ex articolo 260 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 178).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 3 — Gli organi consultivi dell’Unione — Sezione 2 — Il comitato delle regioni — Articolo 306 (ex articolo 264 del TCE) (GU C 202, del 7.6.2016, pag. 179).

Ultimo aggiornamento: 17.05.2024

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