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Articolo 13 del Trattato sull’Unione europea (TUE) — Disposizioni relative alle istituzioni
Articolo 306 del TFUE (ex articolo 264 del TCE) — Il Comitato delle regioni
Articolo 307 del TFUE (ex articolo 265 del TCE) — Il Comitato delle regioni
Membri
I membri del CdR sono proposti dai governi dei 27 Stati membri e nominati dal Consiglio per un periodo di cinque anni. La decisione (UE) 2019/852 del Consiglio stabilisce il numero attuale dei membri a trecentoventinove in seguito al ritiro del Regno Unito dall’Unione.
Le delegazioni nazionali dei membri riflettono l’equilibrio politico, geografico e locale/regionale complessivo di ciascuno Stato membro come segue:
I membri possono anche costituire dei gruppi politici in funzione delle loro affinità politiche.
Ruolo del CdR nella procedura legislativa
Organizzazione del lavoro
Le commissioni preparano progetti di pareri, relazioni e risoluzioni che vengono poi adottati durante la sessione plenaria. Le sei commissioni sono le seguenti:
La composizione delle commissioni deve riflettere quella del CdR nel suo complesso. Ogni membro fa parte di almeno una commissione e al massimo di due. Possono essere concesse deroghe per i membri di Stati membri in cui il numero di membri è inferiore al numero delle commissioni. Le riunioni della Commissione sono normalmente aperte al pubblico.
Le sessioni plenarie sono presiedute dal presidente del CdR e decidono a maggioranza dei voti espressi, salvo disposizioni contrarie del regolamento interno. Le sessioni sono sempre trasmesse in streaming su Internet. L’assemblea plenaria adotta:
Inoltre:
L’Ufficio di presidenza redige il programma politico del CdR e ne supervisiona l’attuazione. Inoltre, coordina i lavori dell’assemblea plenaria e delle commissioni. È composto dal presidente, dal primo vicepresidente, da altri ventisette vicepresidenti (uno per ogni Stato membro dell’Unione), da ventisei altri membri e dai presidenti dei gruppi politici.
Il presidente rappresenta il CdR e ne dirige i lavori.
I gruppi interregionali sono piattaforme in cui le autorità locali e regionali degli Stati membri e non solo possono scambiarsi pareri e formulare nuove idee. I gruppi comprendono almeno dieci membri del CdR di almeno quattro paesi o un gruppo di regioni che rappresentano un progetto di cooperazione transfrontaliera. Sono stati istituiti per gestire una serie di questioni, quali Brexit, salute e regioni insulari.
Il CdR coordina le reti per permettere alle regioni e alle città di scambiarsi le migliori pratiche.
Segretariato generale
Il CdR è assistito da un segretariato generale, sotto la direzione del segretario generale. Il segretario generale è nominato dall’ufficio di presidenza a maggioranza di due terzi dei suoi membri per un periodo di cinque anni e garantisce l’esecuzione delle decisioni prese dall’ufficio di presidenza o dal presidente.
Esso si applica dal 22 luglio 2023.
Il CdR ha sede a Bruxelles e condivide con il CESE alcuni dei suoi servizi di segretariato permanente (quelli relativi a logistica, TIC e traduzione).
Per ulteriori informazioni, si veda:
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo III — Disposizioni relative alle istituzioni — Articolo 13 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 22).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 3 — Gli organi consultivi dell’Unione — Articolo 300 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 177).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 3 — Gli organi consultivi dell’Unione — Sezione 2 — Il comitato delle regioni — Articolo 305 (ex articolo 263, secondo, terzo e quarto comma, del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 178).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 3 — Gli organi consultivi dell’Unione — Sezione 2 — Il comitato delle regioni — Articolo 306 (ex articolo 264 del TCE) (GU C 202, del 7.6.2016, pag. 179).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 3 — Gli organi consultivi dell’Unione — Sezione 2 — Il comitato delle regioni — Articolo 307 (ex articolo 265 del TCE) (GU C 202, del 7.6.2016, pag. 179).
Regolamento interno del comitato europeo delle regioni (GU L 184 del 21.7.2023, pag. 83).
Decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 20 del 24.1.2020, pag. 2).
Le successive modifiche alla decisione 2020/102 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Codice di condotta per i membri del comitato europeo delle regioni (GU L 20 del 24.1.2020, pag. 17).
Decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del comitato delle regioni (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13).
Ultimo aggiornamento: 08.09.2023