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Garantire che l’UE applichi l’accordo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) che stabilisce le norme in base alle quali le agenzie nazionali di credito all’esportazione possono offrire un sostegno finanziario ai loro esportatori.
I termini sono definiti nell’accordo non vincolante sui crediti all’esportazione a supporto ufficiale, noto come «l’Accordo», la cui ultima edizione è stata pubblicata nel gennaio 2019. Essi sono intesi a garantire parità di condizioni per i crediti all’esportazione sostenuti ufficialmente sui mercati internazionali.
Il regolamento sostituisce le decisioni 2001/76/CE (crediti all’esportazione che beneficiano di pubblico sostegno) e 2001/77/CE (accordo quadro sul finanziamento di progetti nell’ambito dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico).
L’accordo OCSE:
A fini di trasparenza, gli Stati membri sono tenuti a inviare alla Commissione una relazione annuale d’attività indicando in dettaglio:
È stato applicato dal .
L’accordo OCSE è entrato in vigore il con durata indeterminata. È un accordo volontario, più che legalmente vincolante, tra i partecipanti. Non costituisce un atto ufficiale dell’OCSE, anche se beneficia del supporto amministrativo dell’Organizzazione.
Oltre all’UE, I partecipanti all’accordo sono attualmente: Australia, Canada, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti.
Gli attuali partecipanti possono invitare altri paesi, anche non membri dell’OCSE, a diventare partecipanti.
Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell’, pag. 45).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1233/2011 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.
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