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Applicazione degli orientamenti dell’OCSE nel settore dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1233/2011 relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Garantire che l’UE applichi l’accordo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) che stabilisce le norme in base alle quali le agenzie nazionali di credito all’esportazione possono offrire un sostegno finanziario ai loro esportatori.

I termini sono definiti nell’accordo non vincolante sui crediti all’esportazione a supporto ufficiale, noto come «l’Accordo», la cui ultima edizione è stata pubblicata nel gennaio 2019. Essi sono intesi a garantire parità di condizioni per i crediti all’esportazione sostenuti ufficialmente sui mercati internazionali.

Il regolamento sostituisce le decisioni 2001/76/CE (crediti all’esportazione che beneficiano di pubblico sostegno) e 2001/77/CE (accordo quadro sul finanziamento di progetti nell’ambito dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico).

PUNTI CHIAVE

L’accordo OCSE:

  • punta a incoraggiare la concorrenza tra gli esportatori sulla base della qualità e del prezzo dei beni e dei servizi esportati, non delle condizioni e dei termini finanziari più favorevoli che potrebbero ottenere dai loro governi;
  • si applica a tutto il sostegno pubblico da parte o per conto di un governo per l’esportazione di beni e/o servizi, compresi i leasing finanziari, con un periodo di rimborso pari a 2 o più anni;
  • identifica i seguenti diversi tipi di sostegno pubblico e stabilisce limiti chiari sul loro utilizzo
    • garanzie o assicurazione dei crediti all’esportazione
    • sostegno finanziario, crediti diretti o interventi sul tasso di interesse
    • aiuti legati1 aiuti slegati collegati al commercio;
  • contiene condizioni specifiche per
    • navi
    • centrali elettriche nucleari
    • aeromobili civili
    • energie rinnovabili, mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici e progetti idrici
    • infrastrutture ferroviarie
    • progetti di impianti a carbone per la produzione di elettricità;
  • non si applica alle esportazioni di materiale militare e di prodotti agricoli.

La Commissione europea:

  • ha ricevuto il potere, a decorrere dal , di adottare atti delegati, in determinate condizioni, per incorporare direttamente nella legislazione dell’UE eventuali modifiche all’accordo dell’OCSE;
  • produce una relazione annuale per il Parlamento europeo sulle informazioni che riceve nelle relazioni annuali di attività (cfr. più sotto);
  • ha trasmesso al Parlamento europeo, a partire dal 2011, una relazione annuale sui negoziati internazionali avviati per definire norme valide a livello mondiale nel settore dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

A fini di trasparenza, gli Stati membri sono tenuti a inviare alla Commissione una relazione annuale d’attività indicando in dettaglio:

  • attività e passività;
  • indennizzi pagati e recuperi;
  • nuovi impegni;
  • esposizioni;
  • premi applicati;
  • rischi ambientali e in che modo sono presi in considerazione.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È stato applicato dal .

CONTESTO

L’accordo OCSE è entrato in vigore il con durata indeterminata. È un accordo volontario, più che legalmente vincolante, tra i partecipanti. Non costituisce un atto ufficiale dell’OCSE, anche se beneficia del supporto amministrativo dell’Organizzazione.

Oltre all’UE, I partecipanti all’accordo sono attualmente: Australia, Canada, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti.

Gli attuali partecipanti possono invitare altri paesi, anche non membri dell’OCSE, a diventare partecipanti.

TERMINI CHIAVE

  1. Aiuti legati: denaro concesso o prestato a un paese con condizioni su come viene speso.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell’, pag. 45).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1233/2011 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

ultimo aggiornamento

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