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Ponderazione dei voti nel Consiglio

Per la maggior parte della legislazione dell’Unione europea, il Consiglio dell’Unione europea decide a maggioranza qualificata, che rappresenta la regola di voto prevista ai sensi dell’articolo 16 del trattato sull’Unione europea (TUE). Tuttavia, in alcuni ambiti della legislazione dell’Unione europea, il Consiglio agisce all’unanimità e le decisioni di procedura sono prese a maggioranza semplice, ovvero quando 14 dei 27 Stati membri dell’Unione sono a favore.

Fino al , gli Stati membri dell’Unione più popolosi avevano a disposizione fra 27 e 29 voti, i paesi mediamente popolosi fra 7 e 14 voti e i piccoli paesi 3 o 4 voti. Una decisione richiedeva almeno 260 voti su 352 per essere adottata.

Il , le regole per stabilire una maggioranza qualificata sono cambiate (articolo 16 del TUE). Quando il Consiglio delibera su proposta della Commissione o dell’alto rappresentante dell’Unione europea, si raggiunge una maggioranza qualificata se:

  • il 55 % dei membri del Consiglio vota a favore, vale a dire 15 su 27;
  • tali membri del Consiglio rappresentano almeno il 65 % della popolazione totale dell’Unione.

Tale regola è conosciuta con il nome di doppia maggioranza. Una minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro Stati membri.

Quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell’alto rappresentante dell’Unione europea, si raggiunge una maggioranza qualificata se:

  • almeno il 72 % dei membri del Consiglio vota a favore, vale a dire 20 su 27; e
  • tali membri rappresentano almeno il 65 % della popolazione dell’Unione.

Fino al gli Stati membri potevano ancora richiedere l’adozione di un atto in conformità alla regola precedente del voto a maggioranza qualificata. Inoltre, essi possono richiedere l’applicazione del compromesso di Ioánnina II (cfr. dichiarazione n. 7 allegata al trattato di Lisbona). Ciò consente a un gruppo di paesi di dimostrare la propria opposizione a un atto anche se il gruppo non è sufficientemente numeroso da costituire una minoranza di blocco.

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