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Per rendere più flessibile il processo decisionale dell’Unione europea (Unione), a determinate e specifiche condizioni, l’articolo 48, paragrafo 7, del trattato sull’Unione europea (TUE) introduce la possibilità di due tipi di clausole passerella generali per consentire di apportare una modifica alla procedura legislativa prevista inizialmente.
Il ricorso a una clausola passerella significa che non è necessario modificare formalmente i trattati dell’Unione e quindi non è necessario che ciò sia ratificato dagli Stati membri dell’Unione.
Clausole passerella generali
Le aree di giurisdizione dell’UE non vengono modificate in nessuno di questi casi. Alla ricezione dal Consiglio europeo della notifica che propone l’uso di una clausola passerella generale, i parlamenti nazionali hanno 6 mesi di tempo per registrare il loro veto. Inoltre, la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento deve dare il proprio consenso all’uso della clausola passerella. Solo allora il Consiglio europeo potrà approvare all’unanimità i tipi di clausola passerella.
Clausole passerella specifiche
I trattati dell’Unione prevedono anche clausole passerella che si applicano a sei aree politiche specifiche. Tali sei clausole passerella speciali si applicano nelle aree seguenti.
politica estera e di sicurezza comune (articolo 31, paragrafo 3 del TUE);
diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere (Articolo 81, paragrafo 3 del TFUE);
politica sociale (articolo 153, paragrafo 2 del TFUE);
politica ambientale (articolo 192, paragrafo 2 del TFUE);
quadro finanziario pluriennale (articolo 312, paragrafo 2, TFUE); e
cooperazioni rafforzate (articolo 333 del TFUE).
Le condizioni per l’adozione della legislazione in queste aree richiedono una procedura meno elaborata se le istituzioni decidono di applicare una clausola passerella. Nei primi quattro casi è il Consiglio che decide sulle clausole passerella, mentre negli ultimi due a decidere è il Consiglio europeo.
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