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Clausole passerella

Per rendere più flessibile il processo decisionale dell’Unione europea (Unione), a determinate e specifiche condizioni, l’articolo 48, paragrafo 7, del trattato sull’Unione europea (TUE) introduce la possibilità di due tipi di clausole passerella generali per consentire di apportare una modifica alla procedura legislativa prevista inizialmente.

Il ricorso a una clausola passerella significa che non è necessario modificare formalmente i trattati dell’Unione e quindi non è necessario che ciò sia ratificato dagli Stati membri dell’Unione.

Clausole passerella generali

  • Il primo tipo di clausola passerella generale si ha quando il processo decisionale passa dall’unanimità al voto a maggioranza qualificata nel Consiglio dell’Unione europea. Si applica nel caso di proposte legislative in cui il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) o il titolo V del TUE (che riguarda l’azione esterna dell’Unione e la politica estera e di sicurezza comune) specificano che il Consiglio dovrebbe deliberare all’unanimità. Va precisato che sono escluse le decisioni con implicazioni militari e nel campo della difesa.
  • Il secondo esempio di clausola passerella generale si ha quando il TFUE prevede che gli atti legislativi siano adottati secondo la procedura legislativa speciale, con il Consiglio come legislatore unico, e il Parlamento europeo viene consultato o viene chiesto il suo consenso. In questo caso la clausola passerella comporterebbe il passaggio dalla procedura legislativa speciale alla procedura legislativa ordinaria (precedentemente nota come codecisione).

Le aree di giurisdizione dell’UE non vengono modificate in nessuno di questi casi. Alla ricezione dal Consiglio europeo della notifica che propone l’uso di una clausola passerella generale, i parlamenti nazionali hanno 6 mesi di tempo per registrare il loro veto. Inoltre, la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento deve dare il proprio consenso all’uso della clausola passerella. Solo allora il Consiglio europeo potrà approvare all’unanimità i tipi di clausola passerella.

Clausole passerella specifiche

I trattati dell’Unione prevedono anche clausole passerella che si applicano a sei aree politiche specifiche. Tali sei clausole passerella speciali si applicano nelle aree seguenti.

  • 1.

    politica estera e di sicurezza comune (articolo 31, paragrafo 3 del TUE);

  • 2.

    diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere (Articolo 81, paragrafo 3 del TFUE);

  • 3.

    politica sociale (articolo 153, paragrafo 2 del TFUE);

  • 4.

    politica ambientale (articolo 192, paragrafo 2 del TFUE);

  • 5.

    quadro finanziario pluriennale (articolo 312, paragrafo 2, TFUE); e

  • 6.

    cooperazioni rafforzate (articolo 333 del TFUE).

Le condizioni per l’adozione della legislazione in queste aree richiedono una procedura meno elaborata se le istituzioni decidono di applicare una clausola passerella. Nei primi quattro casi è il Consiglio che decide sulle clausole passerella, mentre negli ultimi due a decidere è il Consiglio europeo.

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