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Parlamenti nazionali e processo decisionale dell’Unione europea

Nell’ambito del trattato di Lisbona, sono stati concessi nuovi diritti e poteri ai parlamenti nazionali degli Stati membri dell’Unione europea (Unione).

L’articolo 12 del trattato sull’Unione europea (TUE) e il protocollo n. 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) conferiscono ai parlamenti nazionali il diritto di ricevere le informazioni direttamente dalle istituzioni dell’Unione in materia di programmi legislativi, documenti di consultazione, verbali del Consiglio dell’Unione europea ecc., oltre agli atti legislativi dell’Unione.

L’articolo 5 del TUE e il protocollo n. 2 del TFUE accordano loro il diritto di opposizione alle proposte dell’Unione sulla base della sussidiarietà. Qualora i parlamenti nazionali ritengano che gli atti legislativi proposti dalla Commissione europea non siano conformi alla sussidiarietà, hanno il diritto di inviare un parere motivato alla Commissione entro otto settimane dalla trasmissione, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, della proposta.

Al parlamento nazionale di ogni Stato membro sono assegnati due voti. Se la Commissione riceve pareri motivati che rappresentano almeno un terzo dei voti assegnati ai parlamenti nazionali, o un quarto nel caso di proposte in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è tenuta a riesaminare la propria proposta e decidere se mantenerla, modificarla o ritirarla. In seguito, dovrà fornire una giustificazione per la decisione adottata. Tale sistema è noto come procedura del cartellino giallo.

Nel caso in cui la Commissione riceva pareri motivati che rappresentano la maggioranza dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali e la proposta rientri in una procedura legislativa ordinaria, la Commissione dovrà riesaminare la propria proposta e decidere se mantenerla, modificarla o ritirarla. Qualora decida di mantenerla, dovrà giustificare tale decisione dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio, spiegando il motivo per cui la proposta rispetta il principio di sussidiarietà. Tale sistema è conosciuto come procedura del cartellino arancione. Qualora la maggioranza dei membri del Parlamentare europeo oppure il 55 % dei membri del Consiglio non ritenga una proposta conforme al principio di sussidiarietà, la proposta verrà respinta.

Ai sensi dell’articolo 70 del TFUE, i parlamenti nazionali devono essere tenuti a conoscenza del sistema di valutazione relativo all’attuazione delle politiche degli Stati membri nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Gli articoli 85 e 88 del TFUE consentono il controllo delle attività dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto.

I trattati prevedono l’adozione di clausole passerella generiche e specifiche che permettono di modificare la votazione nel Consiglio, passando dall’unanimità alla maggioranza qualificata, oppure di trasformare una procedura legislativa speciale in una procedura legislativa ordinaria. Un esempio è costituito dall’articolo 81 del TFUE. Le proposte volte a modifiche del genere devono essere comunicate ai parlamenti nazionali, che possono opporsi alla proposta entro sei mesi.

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