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Clausole con freno di emergenza

L’entrata in vigore del trattato di Lisbona ha portato all’estensione della procedura legislativa ordinaria e al voto a maggioranza qualificata. Ciò è applicabile a una vasta gamma di settori politici, ad eccezione dei settori in cui la sovranità nazionale degli Stati membri dell’Unione è considerata di importanza fondamentale (ad esempio la politica estera, l’immigrazione e la giustizia) e le decisioni sono generalmente adottate all’unanimità tramite la procedura legislativa speciale.

Tuttavia, quando ha esteso la procedura legislativa ordinaria e il voto a maggioranza qualificata, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ha introdotto anche un sistema di clausole con freno di emergenza. Tale sistema prevede che uno Stato membro possa presentare un ricorso al Consiglio europeo qualora ritenga che una proposta legislativa desti particolare preoccupazione e che la procedura legislativa venga quindi sospesa. La procedura legislativa può riprendere entro quattro mesi se le preoccupazioni dello Stato membro possono essere risolte; in caso contrario, la Commissione europea pubblica una nuova proposta legislativa.

Il meccanismo di frenatura entra in gioco nelle seguenti tre aree politiche:

  • articolo 48 del TFUE relativo alle misure di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei lavoratori migrantI;
  • articolo 82, paragrafo 3, del TFUE sulla cooperazione giudiziaria in materia penale di dimensione transfrontaliera;
  • articolo 83, paragrafo 3, del TFUE sulla definizione di norme comuni per alcuni reati;

Nelle ultime due situazioni, in assenza di un consenso, e se almeno nove Stati membri intendono instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione.

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