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Document 32016D2266

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2266 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che autorizza i Paesi Bassi ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici

OJ L 342, 16.12.2016, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2266/oj

16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/30


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2266 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2016

che autorizza i Paesi Bassi ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2016 i Paesi Bassi hanno chiesto, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, l'autorizzazione ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica erogata ai veicoli elettrici. Su richiesta della Commissione i Paesi Bassi hanno trasmesso informazioni supplementari il 6 aprile, il 20 giugno e il 18 agosto 2016.

(2)

L'aliquota d'imposta ridotta mira a promuovere l'uso dei veicoli elettrici riducendo il costo dell'energia utilizzata per la loro propulsione.

(3)

L'uso dei veicoli elettrici consente di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dalla combustione di benzina e gasolio o altri combustibili fossili e contribuisce pertanto a migliorare la qualità dell'aria nei centri urbani. Se l'energia elettrica che li alimenta proviene da fonti rinnovabili, tali veicoli consentono altresì di ridurre le emissioni di CO2. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, salute e clima.

(4)

I Paesi Bassi hanno chiesto espressamente di poter applicare l'aliquota ridotta sull'energia elettrica erogata ai veicoli elettrici per uso commerciale e a quelli per uso non commerciale, anche se erogata in stazioni di ricarica non accessibili al pubblico.

(5)

I Paesi Bassi hanno chiesto di applicare l'aliquota ridotta soltanto alle stazioni di ricarica in cui l'energia elettrica serve a ricaricare direttamente il veicolo elettrico, escludendo quelle in cui l'energia è ricavata dalla sostituzione della batteria.

(6)

Un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica erogata ai veicoli elettrici nelle stazioni di ricarica migliorerà nei Paesi Bassi le prospettive commerciali per le stazioni di ricarica accessibili al pubblico, il che dovrebbe aumentare l'attrattiva dei veicoli elettrici e determinare un miglioramento della qualità dell'aria.

(7)

Dato il numero limitato dei veicoli elettrici e visto che il livello di tassazione sull'energia elettrica a essi erogata nelle stazioni di ricarica sarà superiore al livello minimo di tassazione dell'energia per uso commerciale di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE, è poco probabile che durante la sua vigenza la misura determini distorsioni della concorrenza e non pregiudicherà pertanto il corretto funzionamento del mercato interno.

(8)

Il livello di tassazione dell'energia elettrica erogata nelle stazioni di ricarica ai veicoli elettrici per uso non commerciale sarà superiore al livello minimo di tassazione previsto per tale uso all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

(9)

Conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ogni autorizzazione concessa a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, dev'essere rigorosamente limitata nel tempo. I Paesi Bassi hanno chiesto l'autorizzazione per quattro anni affinché il periodo sia sufficientemente lungo da non scoraggiare gli operatori economici dall'effettuare gli investimenti necessari.

(10)

La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I Paesi Bassi sono autorizzati ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica usate direttamente per ricaricare veicoli elettrici, escluse quelle adibite alla sostituzione delle batterie di tali veicoli, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione previsti all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si applica la definizione di «veicolo elettrico» di cui all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

Articolo 4

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2)  Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.)


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