Lai meklētu precīzu frāzi, ielieciet to pēdiņās. Lai atrastu meklējamā vārda variācijas, pievienojiet zvaigznīti (*). (Piemēri: transp*, 32019R*) Ar jautājuma zīmi (?) varat meklējamā vārdā aizstāt vienu rakstzīmi, lai atrastu arī tā variācijas (ja ierakstīsiet ca?e, sistēma atradīs case, cane, care).
Schengen è il più grande spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne al mondo. Garantisce la libera circolazione a oltre 450 milioni di cittadini dell’Unione europea (UE), nonché ai cittadini di Paesi terzi che vivono nell’UE o che la visitano come turisti, studenti che partecipano a un programma di scambio o per motivi di lavoro (chiunque sia legalmente presente nell’UE).
QUAL È LO SCOPO DELLO SPAZIO SCHENGEN?
L’eliminazione dei controlli alle frontiere interne con la garanzia, nel frattempo, di un elevato livello di sicurezza per i cittadini. Ciò comporta l’adozione di criteri rigorosi e uniformi per i controlli alle frontiere esterne comuni, lo sviluppo della cooperazione tra le guardie di frontiera, le forze di polizia nazionali e le autorità giudiziarie e l’uso di sofisticati sistemi di scambio di informazioni.
PUNTI CHIAVE
Evoluzione della cooperazione Schengen
La cooperazione Schengen è passata da un’iniziativa di cinque Paesi a un settore politico fondamentale dell’UE che disciplina la circolazione senza frontiere interne e il controllo delle frontiere esterne, nelle seguenti fasi:
1985. Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi firmano un accordo, nel villaggio lussemburghese di Schengen, sulla graduale abolizione dei controlli alle frontiere interne.
1995. Viene creato lo spazio Schengen senza frontiere interne, con l’eliminazione dei controlli alle frontiere interne tra sette Stati membri dell’UE.
1999. Il protocollo Schengen allegato al trattato di Amsterdam integra la cooperazione Schengen nel quadro giuridico dell’UE.
2022. Istituzione del Consiglio Schengen e del ciclo del Consiglio Schengen, pietra miliare del sistema di governance Schengen.
2025. Approvazione della Dichiarazione di Schengen in occasione del 40° anniversario della firma dell’accordo di Schengen e per rinnovare l’impegno a favore di uno spazio senza frontiere interne.
Adesione
Partendo dai cinque membri fondatori, Schengen comprende ora tutti gli Stati membri eccetto l’Irlanda e quattro Paesi associati: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
I controlli alle frontiere interne in pratica
Qualsiasi persona che si trovi legalmente all’interno dello spazio Schengen, indipendentemente dalla sua nazionalità, può attraversare le frontiere interne essere sottoposta a controlli.
Le autorità nazionali possono effettuare controlli di polizia a campione alla frontiera o nelle zone di frontiera quando questi si basano su informazioni ed esperienze generali e non sono controlli sistematici del passaporto.
Le persone devono disporre di determinati documenti di viaggio, a seconda che siano cittadini dell’Unione, familiari di paesi terzi o cittadini di paesi terzi.
Qualsiasi Paese che fa parte dello spazio Schengen può, in via eccezionale, reintrodurre i controlli alle frontiere, come misura temporanea di ultima istanza, in caso di grave minaccia all’ordine pubblico o alla sicurezza interna. Tuttavia deve prima informare in proposito gli altri Stati Schengen, il Parlamento europeo, la Commissione europea e i cittadini. A seguito della pandemia di COVID, il codice frontiere Schengen comprende ora anche norme specifiche per l’introduzione di misure in caso di crisi sanitaria, che attribuiscono un ruolo al Consiglio dell’Unione europea.
Maggiore sicurezza
Schengen comprende un insieme unico di norme che disciplinano:
le modalità di controllo delle persone che attraversano una frontiera esterna dell’UE, conformemente al codice frontiere Schengen;
una cooperazione più stretta tra i Paesi e le agenzie europee per la lotta alla criminalità transfrontaliera;
il rafforzamento della cooperazione giudiziaria mediante un sistema di estradizione più rapido e una migliore trasmissione delle sentenze penali tra giurisdizioni.
Il sistema d’informazione Schengen (SIS)
Questo sistema d’informazione su larga scala:
supporta il controllo delle frontiere esterne e la cooperazione tra gli Stati Schengen in materia di applicazione delle leggi;
è stato creato nel 1995 e successivamente ampliato, da ultimo nel 2023, con nuove segnalazioni, aggiornamenti delle segnalazioni esistenti e l’aggiunta di fotografie, alla luce delle sfide in evoluzione in materia di migrazione e sicurezza;
contiene informazioni su:
sospetti criminali;
persone che potrebbero non avere il diritto di entrare o soggiornare nell’Unione;
persone scomparse;
beni rubati, usati abusivamente o perduti;
è utilizzato dalle autorità nazionali responsabili di:
controlli di frontiera;
controlli di polizia e doganali;
procedimenti pubblici in procedimenti penali e indagini giudiziarie prima dell’imputazione;
I nuovi Stati membri devono allineare i propri sistemi nazionali a tutte le norme Schengen nell’ambito del processo di allargamento dell’UE. Ciò comporta lo sviluppo della capacità istituzionale e operativa necessaria per applicare le norme Schengen secondo i più elevati standard attraverso un solido quadro nazionale di governance Schengen.
Quando un paese aderisce all’UE, diventa uno Stato Schengen, il che significa che tutte le norme Schengen diventano vincolanti al momento dell’adesione. Tuttavia, alcune disposizioni si applicano solo in una fase successiva, come il pieno accesso attivo a tutti i sistemi di informazione, il diritto di rilasciare visti Schengen e l’abolizione dei controlli alle frontiere interne. Ai fini della loro applicazione, il nuovo Stato Schengen deve essere sottoposto a una valutazione globale coordinata dalla Commissione ed effettuata in stretta cooperazione con gli Stati membri, nell’ambito del meccanismo di valutazione Schengen (cfr. riepilogo).
Una volta che la valutazione conferma che il paese soddisfa tutte le condizioni necessarie e applica efficacemente l’acquis di Schengen, il Consiglio adotta una decisione che autorizza la soppressione dei controlli alle frontiere interne. Questa fase finale segna la piena integrazione del Paese nello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
La convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen è entrata in vigore a tutti gli effetti il , eliminando i controlli alle frontiere interne e istituendo di fatto lo spazio Schengen senza frontiere interne.
Acquis di Schengen - Accordo fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del , pag. 13).
Acquis di Schengen - Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del , pag. 19).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio del sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del , pag. 27).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/817 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del , pag. 14)
Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del , pag. 56)
Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del , pag. 99).
Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del , pag. 1).
Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del , pag. 1).
Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del , pag. 60).