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Etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari

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Etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari

I prodotti alimentari preimballati devono rispettare delle norme per quanto riguarda l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità. Tali norme sono armonizzate a livello dell’Unione europea (UE) per consentire ai consumatori europei di operare le loro scelte con cognizione di causa e per eliminare ogni ostacolo alla libera circolazione dei prodotti alimentari e le disparità nelle condizioni di concorrenza

ATTO

Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La direttiva si applica ai prodotti alimentari preimballati destinati ad essere consegnati in tale stato al consumatore finale, ovvero ai ristoranti, agli ospedali o ad altre collettività simili.

La direttiva non riguarda i prodotti destinati ad essere esportati al di fuori dell’Unione europea (UE).

L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non possono essere tali da:

  • indurre l'acquirente in errore sulle caratteristiche o sugli effetti di tali prodotti alimentari;
  • attribuire ad un prodotto alimentare (ad eccezione delle acque minerali naturali e dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare per i quali esistono disposizioni comunitarie specifiche) delle proprietà di prevenzione, di trattamento e di cura di una malattia umana.

INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER L’ETICHETTATURA

L'etichettatura dei prodotti alimentari deve riportare le menzioni obbligatorie. Esse devono essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Alcune di esse devono figurare nello stesso campo visivo.

Le indicazioni obbligatorie comprendono:

  • la denominazione di vendita;
  • l’elenco degli ingredienti costituito dalla loro enumerazione in ordine decrescente di peso e dall’indicazione del loro nome specifico, fatte salve alcune deroghe previste agli allegati I, II, III e III Bis. Nel caso di ingredienti appartenenti a più categorie viene indicata la categoria corrispondente alla loro funzione principale.A talune condizioni, l’indicazione degli ingredienti non è richiesta per: Alcuni additivi ed enzimi non sono considerati come ingredienti; si tratta di quelli utilizzati come ausiliari tecnologici o che sono contenuti in un ingrediente senza svolgere una funzione tecnologica nel prodotto finito;
  • la quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti espressa in percentuale. Questo requisito si applica quando l’ingrediente o la categoria di ingredienti:
  • la quantità netta espressa in unità di volume per i prodotti liquidi e in unità di massa per gli altri prodotti. Disposizioni particolari sono tuttavia previste per i prodotti alimentari venduti al pezzo e per quelli solidi presentati in un liquido di copertura;
  • il termine minimo di conservazione. Questa data si compone del giorno, del mese e dell’anno, salvo per gli alimenti la cui conservazione è inferiore a 3 mesi (sono sufficienti giorno e mese), per gli alimenti con termine massimo di conservazione di 18 mesi (sono sufficienti il mese e l’anno) o aventi un termine di conservazione superiore a 18 mesi (è sufficiente l’anno).Il termine è preceduto dalla dicitura «Da consumarsi preferibilmente entro il…» quando la data comporta l’indicazione del giorno oppure «Da consumarsi preferibilmente entro fine…» negli altri casi.L’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per: Nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza;
  • le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione;
  • il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità. Quanto al burro prodotto nel territorio di uno Stato membro, lo Stato membro può richiedere soltanto l’indicazione del fabbricante, del condizionatore o del venditore;
  • il luogo di origine o di provenienza, qualora l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore;
  • le istruzioni per l’uso devono essere indicate in modo tale da consentire un uso appropriato del prodotto alimentare;
  • l’indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume.

DEROGHE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Le disposizioni europee applicabili a prodotti alimentari specifici possono autorizzare il carattere facoltativo delle indicazioni relative all’elenco di ingredienti e alla data di durata minima. Tali disposizioni possono prevedere altre indicazioni obbligatorie, purché esse non danneggino l’informazione del compratore.

Sono previste alcune disposizioni particolari per quanto riguarda:

  • le bottiglie di vetro riutilizzabili e gli imballaggi di piccole dimensioni;
  • gli alimenti preimballati. Allorquando i prodotti preimballati vengono commercializzati a un livello anteriore alla vendita al consumatore finale o sono consegnati a collettività per essere trattati, le indicazioni possono figurare soltanto sui documenti commerciali purché la denominazione di vendita, la data di durata minima e il nome e l’indirizzo del fabbricante o del confezionatore figurino sull’imballaggio esterno del prodotto alimentare;
  • gli alimenti presentati non preimballati alla vendita o gli alimenti imballati in occasione della vendita su richiesta del compratore.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La commercializzazione dei prodotti alimentari conformi alla direttiva può essere vietata soltanto da disposizioni nazionali specifiche giustificate da ragioni particolari come: la protezione della salute pubblica, la repressione delle frodi ovvero la protezione della proprietà industriale e commerciale.

COMITOLOGIA E CONTESTO

L’attuazione della direttiva viene garantita dalla Commissione europea assistita dal Comitato permanente per i generi alimentari (ad esempio: autorizzazione delle disposizioni nazionali che prevedano per alcuni alimenti l’indicazione degli ingredienti a lato della denominazione di vendita, deroghe alle indicazioni obbligatorie, qualificazione di un additivo come ingrediente, modifica degli allegati, adozione di misure transitorie, etc.).

La direttiva 2000/13/CE sostituisce la direttiva 79/112/CEE del Consiglio sull’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2000/13/CE

26.5.2000

-

GU L109 del 6.5.2000

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2001/101/CE

18.12.2001

31.12.2002

GU L310 del 28.11.2001

Direttiva 2002/67/CE

8.8.2002

30.6.2003

GU L 191 del 19.7.2002

Atti relativi all’adesione della Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia all’UE.

1.5.2004

Entro il 2007

GU L 236 del 23.9.2003

Direttiva 2003/89/CE

25.11.2003

25.11.2004

GU L 308 del 25.11.2003

Direttiva 2006/107/CE

1.1.2007

1.1.2007

GU L 363 del 20.12.2006

Direttiva 2006/142/CE

12.1.2007

23.12.2007

GU L 368 del 23.12.2006

Regolamento (CE) n. 1332/2008

20.1.2009

-

GU L 354 del 31.12.2008

Regolamento (CE) n. 596/2009

7.8.2009

-

GU L 188 del 18.7.2009

Le successive modifiche e correzioni alla direttiva 2000/13/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 gennaio 2008 relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori [COM(2008) 40 – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La presente proposta di regolamento è intesa a fondere le direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE relativa all’etichettatura nutrizionale, al fine di migliorare il livello di informazione e di tutela dei consumatori europei. La proposta introduce nuovi requisiti in materia di etichettatura. Le indicazioni obbligatorie dovrebbero in particolare riguardare l'identità dei prodotti alimentari, la loro composizione e le loro caratteristiche nutrizionali, la loro origine e la loro utilizzazione sicura (durata, impatto e rischi di conseguenze nocive sulla salute). Tali informazioni, fornite sulla base di pratiche leali, dovranno essere facilmente leggibili e comprensibili per il consumatore. Le indicazioni obbligatorie sono stampate in caratteri di almeno 3 mm. L'etichettatura nutrizionale dovrebbe includere indicazioni obbligatorie quali:

  • il valore energetico;
  • la quantità di alcune sostanze nutritive che rientrano nella composizione, i grassi, gli acidi grassi saturi, i carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e al sale.

I consumatori dovrebbero inoltre avere accesso a informazioni adeguate durante l'acquisto di prodotti alimentari tramite Internet o tramite altre forme di vendita a distanza. Devono altresì essere adeguatamente informati circa la presenza di sostanze allergeniche nei prodotti alimentari, anche nel caso dei prodotti alimentari venduti sfusi e dei pasti serviti nei ristoranti.

Gli Stati membri mantengono la facoltà di adottare indicazioni obbligatorie complementari per specifiche categorie di prodotti alimentari, al fine di proteggere la salute e la sicurezza pubblica, nonché la proprietà industriale e commerciale. Le indicazioni previste sono notificate a titolo di progetto alla Commissione, la quale può pronunciare pareri negativi.

Procedura di codecisione (2008/0028/COD)

IMPIEGO DELLE LINGUE PER L’ETICHETTATURA

Il 10 novembre 1993, la Commissione ha adottato una comunicazione interpretativa relativa all'uso delle lingue per la commercializzazione dei prodotti alimentari in seguito alla sentenza "Peeters" della Corte di giustizia [COM(93) 532 def. – Gazzetta ufficiale C 345 del 23.12.1993]. In questa comunicazione, la Commissione sottolinea che l'etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere venduti nello stato in cui si trovano al consumatore finale deve essere redatta in una lingua facilmente comprensibile; si tratta generalmente della o delle lingue ufficiali del paese di commercializzazione. Tuttavia, sono ammessi termini o espressioni in lingua straniera purché facilmente comprensibili.

See also

  • Etichettatura e imballaggio dei prodotti

Ultima modifica: 16.11.2010

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