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Document 32006L0107

Direttiva 2006/107/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 , che adegua la direttiva 89/108/CEE sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana e la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

OJ L 363, 20.12.2006, p. 411–413 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M, 31.12.2008, p. 926–928 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 007 P. 97 - 99
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 007 P. 97 - 99
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 67 - 69

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/107/oj

20.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 363/411


DIRETTIVA 2006/107/CE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2006

che adegua la direttiva 89/108/CEE sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana e la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 56 dell'atto di adesione, quando gli atti delle istituzioni che rimangono validi dopo il 1o gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, gli atti necessari devono essere adottati dal Consiglio, a meno che l'atto iniziale non sia stato adottato dalla Commissione.

(2)

Come risulta dall'atto finale della Conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni e resi necessari dall'adesione e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (2) e la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, (3)

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le direttive 89/108/CEE e 2000/13/CE sono modificate conformemente all'allegato.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006

Per il Consiglio

Il Presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.

(2)  GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 34.

(3)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.


ALLEGATO

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

PRODOTTI ALIMENTARI

1.

31989 L 0108: Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 34), modificata da:

11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) si aggiunge:

«—

:

in bulgaro:

:

бързо замразена,

:

in rumeno:

:

congelare rapidă.»

2.

32000 L 0013: Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29), modificata da:

32001 L 0101: Direttiva 2001/101/CE della Commissione, del 26.11.2001 (GU L 310 del 28.11.2001, pag. 19),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32003 L 0089: Direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10.11.2003 (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

a)

All'articolo 5, paragrafo 3, l'elenco che inizia con «in spagnolo» e finisce con «joniserande strålning» è sostituito dal seguente:

«—

in bulgaro:

“облъчено” o “обработено с йонизиращо лъчение”,

in spagnolo:

“irradiado” o “tratado con radiación ionizante”,

in ceco:

“ozářeno” o “ošetřeno ionizujícím zářením”,

in danese:

“bestrålet/…” o “strålekonserveret” o “behandlet med ioniserende stråling” o “konserveret med ioniserende stråling”,

in tedesco:

“bestrahlt” o “mit ionisierenden Strahlen behandelt”,

in estone:

“kiiritatud” o “töödeldud ioniseeriva kiirgusega”,

in greco:

“επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία” o“ακτινοβολημένο”,

in inglese:

“irradiated” o “treated with ionising radiation”,

in francese:

“traité par rayonnements ionisants” o “traité par ionisation”,

in italiano:

“irradiato” o “trattato con radiazioni ionizzanti”,

in lettone:

“apstarots” o “apstrādāts ar jonizējošo starojumuv”,

in lituano:

“apšvitintav” o “apdorota jonizuojančiąja spinduliuote”,

in ungherese:

“sugárkezelt” vagy “ionizáló energiával kezelt”,

in maltese:

“ittrattat bir-radjazzjoni” o “ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti”,

in olandese:

“doorstraald” o “door bestraling behandeld”“o met ioniserende stralen behandeld”,

in polacco:

“napromienionyv o poddany działaniu promieniowania jonizującego”,

in portoghese:

“irradiado” o “tratado por irradiação” o tratado por radiação ionizante,

in rumeno:

“iradiate” o “tratate cu radiaţii ionizate”,

in slovacco:

“ošetrené ionizujúcim žiarením”,

in sloveno:

“obsevano” o obdelano z ionizirajočim sevanjem,

in finlandese:

“säteilytetty” o “käsitelty ionisoivalla säteilyllä”,

in svedese:

“bestrålad” o “behandlad med joniserande strålning”;»

b)

All'articolo 10, paragrafo 2, l'elenco che inizia con «in spagnolo» e finisce con «sista förbrukningsdag» è sostituito dal seguente:

«—

in bulgaro: “използвай преди”,

in spagnolo: “fecha de caducidad”,

in ceco: “spotřebujte do”,

in danese: “sidste anvendelsesdato”,

in tedesco: “verbrauchen bis”,

in estone: “kõlblik kuni”,

in greco: “ανάλωση μέχρι”,

in inglese: “use by”,

in francese: “à consommer jusqu'au”,

in italiano: “da consumare entro”,

in lettone: “izlietot līdz”,

in lituano: “tinka vartoti iki”,

in ungherese: “fogyasztható”,

in maltese: “uża sa”,

in olandese: “te gebruiken tot”,

in polacco: “należy spożyć do”,

in portoghese: “a consumir até”,

in rumeno: “expiră la data de”,

in slovacco: “spotrebujte do”,

in sloveno: “porabiti do”,

in finlandese: “viimeinen käyttöajankohta”,

in svedese: “sista förbrukningsdag”».


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