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Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per la prima volta nel 2006. Esso si propone di aiutare lavoratrici e lavoratori anche autonomi al reinserimento nel mercato del lavoro dopo la perdita del posto di lavoro in seguito a un evento di ristrutturazione significativo. Sebbene, all’inizio, il FEG fosse destinato a lavoratori e lavoratrici che avevano perso il lavoro a causa della globalizzazione, il suo campo di applicazione è stato successivamente ampliato per comprendere i casi di espulsione dal lavoro dovuti alla crisi finanziaria ed economica a livello mondiale o a ulteriori crisi globali, quale la crisi economica dopo la pandemia di COVID-19. La sua portata è stata estesa per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 al fine di contemplare qualsiasi potenziale causa di un evento di ristrutturazione. Per sottolineare il sostegno a favore di lavoratori e lavoratrici espulsi dal lavoro e non a favore delle imprese responsabili del licenziamento, il suo nome è stato modificato al fine di includere la nozione di «lavoratori espulsi dal lavoro».

Di norma, il sostegno del FEG si attiva in caso di perdita di oltre 200 posti di lavoro, sia di tipo subordinato che autonomo, nell’arco di un periodo di quattro mesi per licenziamenti nella stessa impresa o nella stessa regione, oppure nell’arco di un periodo di sei mesi nel caso di un’impresa o di un gruppo di imprese, in particolare piccole e medie imprese, dello stesso settore e della stessa zona geografica. Per i licenziamenti in un’impresa, tale soglia può comprendere fornitori e aziende produttrici a valle.

Tuttavia, in mercati del lavoro di piccole dimensioni, le domande che non rispecchiano tale soglia possono essere accettate qualora gli esuberi sortiscano un forte impatto sull’occupazione e sull’economia a livello locale, regionale o nazionale.

Il FEG cofinanzia, insieme allo Stato membro dell’Unione europea in questione, progetti che aiutano lavoratori e lavoratrici a cercare nuovi posti di lavoro, riqualificarsi o creare nuove imprese. I progetti possono inoltre riguardare consulenze professionali e attività di affiancamento.

Il FEG non cofinanzia misure di protezione sociale, come pensioni o indennità di disoccupazione o aiuti alle imprese per la ristrutturazione.

Il finanziamento è attuato nell’ambito di una gestione condivisa. I progetti FEG sono pertanto gestiti dalle autorità nazionali/regionali degli Stati membri. I progetti hanno una durata di due anni.

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