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L’articolo 214 costituisce la principale base giuridica in materia di aiuti umanitari dell’Unione europea (UE). Autorizza l’UE a fornire assistenza, soccorso e protezione alle vittime di catastrofi naturali o provocate dall’uomo per le popolazioni che vivono in paesi extra-UE.
L’articolo 196 offre la competenza dell’UE per sostenere e integrare le azioni dei paesi dell’UE nel campo della protezione civile.
PUNTI CHIAVE
La direzione generale per gli Aiuti umanitari e la protezione civile (ECHO) della Commissione europea è responsabile dell’aiuto fornito alle vittime di crisi e catastrofi naturali o provocate dall’uomo.
Recentemente, nel 2016, ECHO è diventata responsabile della gestione dell’assistenza di emergenza all’interno dell’UE.
Aiuti umanitari
Sulla base dei principi internazionali sanciti nel Consenso europeo sull’aiuto umanitario, l’UE fornisce un’assistenza umanitaria basata sui bisogni. La sua attenzione si rivolge prevalentemente alle vittime più vulnerabili.
Il regolamento (UE) 2016/369 consente all’UE di fornire un sostegno di emergenza ai paesi europei colpiti da gravi catastrofi naturali o provocate dall’uomo, che danno luogo a gravi conseguenze umanitarie ad ampio raggio, come terremoti, alluvioni ed incidenti industriali. Esso entra in gioco solo quando gli altri strumenti si rivelano insufficienti ed è progettato per sostenere e integrare le azioni dei paesi dell’UE colpiti.
Protezione civile
ECHO è attiva anche in caso di catastrofi naturali o provocate dall’uomo all’interno e all’esterno dell’UE attraverso il meccanismo di protezione civile dell’UE, che mira a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra l’UE e i paesi dell’UE nel settore della protezione civile. Anche alcuni paesi extra UE possono partecipare a determinate condizioni.
Il suo obiettivo principale è quello di migliorare l’efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo di ogni genere dentro e fuori l’UE.
Il meccanismo dispone di un polo che opera 24 ore su 24, sette giorni su sette, il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze, che coordina gli interventi, nonché di una Capacità di reazione alle catastrofiisposta emergenziale («pool volontario») che riunisce squadre di soccorso, esperti e attrezzature pronte all’uso nei paesi dell’UE in cui si basano.
Anche se il suo obiettivo è quello di proteggere le persone, ECHO si occupa anche di protezione dell’ambiente e di beni, includendo il patrimonio naturale.
Articolo 214 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 202 del , pag. 143).
Articolo 196 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 202 del , pag. 135-136).
DOCUMENTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del , relativo all’aiuto umanitario (GU L 163 del , pag. 1-6).
Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 1257/96 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.
Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del , pag. 924-947).
Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del , sulla fornitura di sostegno di emergenza all’interno dell’Unione (GU L 70 del , pag. 1-6).