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Decisioni in materia matrimoniale e genitoriale: competenza, riconoscimento ed esecuzione (Bruxelles II bis)

Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata. Consultare 'Decisioni in materia di responsabilità matrimoniale e genitoriale: competenza, riconoscimento ed esecuzione' per informazioni aggiornate sullargomento.

Decisioni in materia matrimoniale e genitoriale: competenza, riconoscimento ed esecuzione (Bruxelles II bis)

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Regolamento (CE) n. 2201/2003, noto come «Bruxelles II bis», è un unico strumento giuridico pensato per aiutare le coppie internazionali a risolvere le controversie relative a divorzio e affidamento dei minori che interessano più paesi.

Esso stabilisce:

  • le norme che determinano quale tribunale è competente per trattare le questioni matrimoniali e la responsabilità genitoriale nelle controversie che interessano più paesi;
  • le norme che facilitano il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni emesse in uno Stato membro dell’Unione europea (Unione) in un altro;
  • una procedura per risolvere i casi in cui un genitore sottrae un minore da uno Stato membro e lo porta in un altro.

Il regolamento non si occupa di questioni sostanziali del diritto di famiglia. Queste sono responsabilità dei singoli Stati membri.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento si applica ai casi di diritto civile che interessano più paesi e che riguardano:

  • il divorzio;
  • la separazione personale;
  • l’annullamento di un matrimonio;
  • qualsiasi aspetto di responsabilità genitoriale (come ad esempio l’affidamento e i diritti di visita).

Uno degli obiettivi principali è sostenere il diritto dei bambini a mantenere i contatti con entrambi i genitori, anche se sono separati o vivono in Stati membri diversi.

Il regolamento non si applica ai casi riguardanti:

  • le cause di divorzio o la legge applicabile nei casi di divorzio;
  • le problematiche legate al divorzio quali le obbligazioni alimentari;
  • la conferma o la contestazione della paternità;
  • le decisioni relative all’adozione e alle misure preparatorie associate;
  • l’annullamento o la revoca di un’adozione;
  • il nome e il cognome del minore;
  • l’indipendenza del minore dai propri genitori o tutori;
  • i trust e l’eredità;
  • le misure adottate come reazione agli atti criminali compiuti dal minore.

Questioni matrimoniali

Per quanto riguarda le questioni matrimoniali non esiste una norma generale sulla competenza. Per determinare lo Stato membro in cui i giudici hanno il diritto di pronunciarsi su una causa, il regolamento prevede invece 7 criteri di giurisdizione alternativi basati sulla cittadinanza dei coniugi o sul luogo di residenza abituale.

Responsabilità genitoriale

Esso concerne:

  • i diritti di affidamento e i diritti di visita;
  • la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;
  • la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore, oppure che lo rappresentino o assistano;
  • la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;
  • le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore.

Tali questioni sono generalmente di competenza dei tribunali dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore. Se non è possibile stabilire dove risiede abitualmente un minore (come nel caso dei rifugiati), lo Stato membro in cui il minore è presente assume automaticamente la giurisdizione.

Sottrazione di minore

Il regolamento stabilisce anche norme per la risoluzione dei casi in cui i minori vengono illecitamente allontanati o trattenuti.

I tribunali dello Stato membro in cui il minore risiedeva abitualmente immediatamente prima della sottrazione continuano ad essere competenti fino a quando il minore non risiede principalmente in un altro Stato membro.

Riconoscimento

Ai sensi del regolamento, ogni Stato membro deve riconoscere automaticamente le decisioni pronunciate in un altro Stato membro in materia di responsabilità matrimoniale e genitoriale. Il riconoscimento può essere rifiutato, ad esempio nei casi in cui:

  • il riconoscimento risulti manifestamente contrario all’ordine pubblico;
  • il convenuto non abbia ricevuto il documento di avvio del procedimento in tempo per preparare una difesa in giudizio (nei casi in cui la decisione sia stata resa in assenza del convenuto);
  • il riconoscimento sia incompatibile con un’altra decisione resa e avente le stesse parti.

Per le decisioni relative alla responsabilità genitoriale, il riconoscimento può essere negato anche:

  • laddove il minore non abbia avuto la possibilità di essere ascoltato;
  • su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale, se è stata emessa senza dargli la possibilità di essere ascoltato.

Esecuzione

Una decisione sull’esercizio della responsabilità genitoriale esecutiva nello Stato membro in cui è stata emessa può essere eseguita in un altro paese dell’Unione quando è stata dichiarata esecutiva ivi su richiesta di qualsiasi parte interessata. Tuttavia, non è richiesta alcuna dichiarazione per le sentenze di concessione del diritto di visita o di rientro di un minore che siano state certificate dal giudice originario ai sensi del regolamento.

Cooperazione tra autorità centrali nei casi di responsabilità genitoriale

Ciascuno Stato membro designa un’autorità centrale (o più di una) i cui compiti includono:

  • assistere i genitori nella richiesta di rientro di un minore sottratto da un altro genitore e condotto in un altro paese dell’Unione;
  • promuovere la condivisione di informazioni relative alle norme e alle procedure nazionali;
  • aiutare i tribunali a comunicare tra loro;
  • assistere genitori e tutori nella richiesta di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni;
  • cercare di risolvere le controversie tra genitori o tutori attraverso mezzi alternativi, come ad esempio la mediazione.

Le autorità centrali si incontrano regolarmente come membri della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Accordi esistenti

Di norma, il presente regolamento sostituisce le convenzioni esistenti sulle stesse materie che coinvolgono 2 o più Stati membri. Nelle relazioni tra Stati membri ha la precedenza su alcune convenzioni multilaterali:

Per quanto riguarda la Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996 sulla responsabilità genitoriale e sulle misure di protezione dei minori (si veda sintesi), il regolamento è pienamente applicabile se il minore risiede abitualmente in un paese dell’Unione.

Deroghe e regole speciali

La Danimarca non è parte del regolamento e pertanto non è vincolata ad esso.

Alcune regole speciali sono applicabili a:

  • le relazioni della Finlandia e della Svezia con la Danimarca, l’Islanda e la Norvegia per quanto riguarda l’applicazione della convenzione nordica sul matrimonio del 6 febbraio 1931;
  • ai rapporti tra la Santa Sede e il Portogallo, l’Italia, la Spagna e Malta.

Abrogazione

Il regolamento Bruxelles II bis è stato modificato con il regolamento (UE) 2019/1111 (rifusione del regolamento Bruxelles II bis), che entrerà in vigore a partire dal 1 agosto 2022 (si veda sintesi).

A PARTIRE DA QUANDO ENTRA IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o marzo 2005.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 2201/2003 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale (GU L 189 del 22.7.2010, pag. 12).

Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU L 343 del 29.12.2010, pag. 10).

Decisione 2012/714/UEdella Commissione, del 21 novembre 2012, che conferma la partecipazione della Lituania alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU L 323 del 22.11.2012, pag. 18).

Decisione 2014/39/UE della Commissione, del 27 gennaio 2014, che conferma la partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 41).

Ultimo aggiornamento: 03.09.2021

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