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Document 32012D0714

2012/714/UE: Decisione della Commissione, del 21 novembre 2012 , che conferma la partecipazione della Lituania alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

OJ L 323, 22.11.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 013 P. 288 - 289

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/714/oj

22.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2012

che conferma la partecipazione della Lituania alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

(2012/714/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 328, paragrafo 1, e l’articolo 331, paragrafo 1,

vista la decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (1),

visto il regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (2),

vista la notifica, da parte della Lituania, della sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 luglio 2010 il Consiglio ha deciso di autorizzare la cooperazione rafforzata tra il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Spagna, la Francia, l’Italia, l’Ungheria, la Lettonia, il Lussemburgo, Malta, l’Austria, il Portogallo, la Romania e la Slovenia nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

(2)

Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

(3)

Con lettera del 25 maggio 2012, protocollata dalla Commissione il 19 giungo 2012, la Lituania ha notificato la sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

(4)

La Commissione osserva che la decisione 2010/405/UE non impone alcuna particolare condizione di partecipazione alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale e che la partecipazione della Lituania rafforzerà i benefici di detta cooperazione rafforzata.

(5)

Deve pertanto essere confermata la partecipazione della Lituania alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

(6)

È opportuno che la Commissione adotti misure transitorie necessarie per la Lituania ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) n. 1259/2010.

(7)

È auspicabile che il regolamento (UE) n. 1259/2010 entri in vigore in Lituania il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Partecipazione della Lituania alla cooperazione rafforzata

1.   È confermata la partecipazione della Lituania alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, autorizzata dalla decisione 2010/405/UE.

2.   Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica alla Lituania conformemente alla presente decisione.

Articolo 2

Informazioni che devono essere fornite dalla Lituania

Entro il 22 agosto 2013 la Lituania comunica alla Commissione le proprie disposizioni nazionali, se del caso, riguardo:

a)

ai requisiti di forma applicabili agli accordi sulla scelta della legge applicabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1259/2010; nonché

b)

alla possibilità di designare la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010.

Articolo 3

Disposizioni transitorie per la Lituania

1.   Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica alla Lituania solo relativamente ai procedimenti avviati, nonché agli accordi di cui all’articolo 5 di detto regolamento conclusi, a partire dal 22 maggio 2014.

Tuttavia, anche gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi prima del 22 maggio 2014 sono efficaci per la Lituania, purché siano conformi agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 1259/2010.

2.   Il regolamento (UE) n. 1259/2010 non pregiudica per la Lituania gli accordi relativi alla scelta della legge applicabile conclusi conformemente alla legge di uno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata, la cui autorità giurisdizionale sia adita prima del 22 maggio 2014.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione del regolamento (UE) n. 1259/2010 in Lituania

Il regolamento (UE) n. 1259/2010 entra in vigore in Lituania il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica in Lituania a partire dal 22 maggio 2014.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 189 del 22.7.2010, pag. 12.

(2)  GU L 343 del 29.12.2010, pag. 10.


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