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Il regolamento (CE) ;n. 1186/2009 consente la concessione di franchigie da dazi a cui sono normalmente soggette le merci importate o esportate nel/dal territorio dell’Unione europea (UE). stabilisce i casi nei quali viene concessa la franchigia da dazi all’importazione e all’esportazione e le misure adottate ai sensi dell’articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea qualora si importino o esportino merci nell’Unione o dall’Unione.
PUNTI CHIAVE
Franchigia dai dazi all’importazione
Ci sono diverse categorie di merci aventi diritto alla franchigia dai dazi all’importazione. Se vengono rispettate talune condizioni, le merci sono esentate dai dazi all’importazione quando riguardano:
beni personali:
i beni personali delle persone che trasferiscono la propria residenza normale da un paese terzo a uno Stato membro dell’Unione a condizione che abbiano avuto la residenza normale fuori dall’Unione per un periodo di almeno dodici mesi consecutivi;
i beni importati in occasione di un matrimonio a condizione che la persona interessata abbia avuto la residenza al di fuori dell’Unione per un periodo di almeno dodici mesi consecutivi e che sia in grado di fornire una prova del matrimonio;
i beni personali ereditati da una persona residente nell’Unione;
gli abiti, il necessario per gli studi e i mobili di studenti che vengono a studiare nell’Unione.
Beni privi di carattere commerciale, beni d’investimento e beni contenuti nel bagaglio personale dei viaggiatori:
i beni di carattere non commerciale spediti direttamente da un privato in un paese terzo a un privato nell’Unione;
i beni d’investimento e i beni strumentali di un’impresa che ha cessato definitivamente l’attività in un paese terzo e si è trasferita nel territorio dell’Unione;
i beni esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) contenuti nel bagaglio personale di viaggiatori provenienti da paesi esterni all’Unione.
Il regolamento (UE) 2026/382 sopprime la franchigia dai dazi doganali precedentemente applicabile alle spedizioni di valore trascurabile, vale a dire merci con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR per spedizione. Dal al , a tali spedizioni si applica un dazio doganale temporaneo di 3 EUR per articolo qualora l'importazione sia esente dall'IVA nell'ambito del regime dello sportello unico per le importazioni o qualora le merci siano contenute in una spedizione postale.
Prodotti agricoli, biologici, chimici, farmaceutici e medici:
i prodotti dell’agricoltura, dell’allevamento, dell’apicoltura, dell’orticoltura o della silvicoltura provenienti da fondi situati in un paese terzo limitrofo coltivati da aziende agricole dell’Unione;
le sementi, i concimi e i prodotti per il trattamento di terreno e colture importati da produttori agricoli di paesi terzi, ma destinati all’utilizzo negli Stati membri confinanti;
gli animali e le sostanze biologiche o chimiche destinate esclusivamente alla ricerca;
le sostanze terapeutiche d’origine umana e i reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali;
gli strumenti o le apparecchiature utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici;
le sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali;
i prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali.
Altre categorie:
oggetti a carattere educativo, scientifico e culturale, strumenti e apparecchi scientifici;
merci inviate a enti caritativi o filantropici (si veda anche di seguito);
le decorazioni e le ricompense onorifiche, i regali ricevuti nel quadro delle relazioni internazionali, nonché le merci destinate all’uso di sovrani e capi di Stato;
le merci importate a fini commerciali;
marchi, modelli o disegni spediti a organismi competenti in materia di tutela dei diritti d’autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale;
documentazione a carattere turistico;
materiali accessori per lo stivaggio e la protezione delle merci durante il loro trasporto;
lettiere, foraggi e alimenti che accompagnano gli animali durante il loro trasporto;
carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli e motocicli che entrano nell’Unione;
materiali destinati alla costruzione o manutenzione di monumenti commemorativi di guerra;
le bare contenenti i corpi e le urne contenenti le ceneri di defunti e oggetti di ornamento funebre.
Se la franchigia dai dazi all’importazione è prevista a motivo di un uso particolare delle merci, la persona interessata è tenuta a fornire alle autorità competenti la prova che tali condizioni siano state soddisfatte. In tale situazione, solamente le autorità competenti dello Stato membro interessato possono concedere la franchigia.
Franchigia dai dazi all’esportazione
Ci sono diverse categorie di merci aventi diritto alla franchigia dai dazi all’esportazione. Se vengono rispettate talune condizioni, le merci sono esentate dai dazi all’esportazione quando riguardano:
i beni di valore trascurabile;
gli animali domestici esportati in occasione del trasferimento delle attività di un’azienda agricola da uno Stato membro a un paese terzo;
i prodotti dell’agricoltura o dell’allevamento ottenuti da aziende agricole di paesi terzi situate in territori limitrofi;
le sementi esportate da aziende agricole per essere utilizzate in proprietà situate in paesi terzi;
i foraggi e gli alimenti che accompagnano gli animali durante la loro esportazione.
Esempi di franchigia dai dazi all’importazione e di esenzione dall’IVA
In alcune situazioni di emergenza, il regolamento prevede che la concessione della franchigia doganale sia decisa dalla Commissione europea, su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
Nel corso degli anni, la Commissione ha adottato decisioni che permettono l’importazione in regime di franchigia per le merci destinate a essere, a titolo gratuito, distribuite a o messe a disposizione delle vittime di terremoti (per esempio in Italia a seguito dei terremoti del 2009 e del 2012) .
Nel marzo 2020, gli Stati membri hanno richiesto la franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’IVA sull’importazione di beni necessari per combattere l’epidemia di COVID-19. Poiché la pandemia e le sfide che ha presentato costituivano una catastrofe ai sensi del regolamento (CE) n. 1186/2009, la Commissione europea ha adottato la decisione (UE) 2020/491 che consente l’importazione di tali beni in franchigia dai dazi all’importazione per il periodo compreso tra il e il .
Nel luglio 2022, viste le gravi ripercussioni della crisi umanitaria provocata dall’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina non solo sull’Ucraina, ma anche su una serie di Stati membri, rappresentando una catastrofe per diversi Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1186/2009 e della direttiva 2009/132/CE (vedere sintesi), la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2022/1108. Le misure sono state prorogate con le decisioni (UE) 2023/829, 2024/775, 2025/676 e 2026/1407. Le decisioni consentono la franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’IVA sulle importazioni di merci destinate a essere, a titolo gratuito, distribuite a, o messe a disposizione di persone in fuga dall'aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina, e persone bisognose in Ucraina. Ai sensi della decisione (UE) 2026/1407, la franchigia e l’esenzione applicate alle importazioni in Lituania dal al .
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento (CE) n. 1186/2009 è in vigore dal .
Il regolamento (UE) 2026/382 di modifica è in vigore dal .
Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del , relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del , pag. 23).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1186/2009 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione (UE) 2026/1407 relativa alla franchigia dai dazi all’importazione e all’esenzione dall’IVA concesse all’importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dall’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina.
Decisione (UE) 2025/676 relativa alla franchigia dai dazi all’importazione e all’esenzione dall’IVA concesse all’importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dall’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina.
Decisione (UE) 2024/775 relativa alla franchigia dai dazi all’importazione e all’esenzione dall’IVA concesse all’importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dall’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina.
Decisione (UE) 2023/829 relativa alla franchigia dai dazi all’importazione e all’esenzione dall’IVA concesse all’importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dall’aggressione militare in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina.
Decisione (UE) 2022/1108 relativa alla franchigia dai dazi all’importazione e all’esenzione dall’IVA concesse all’importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina.
Decisione (UE) 2020/491 relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID‑19 nel corso del 2020.
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Parte quinta - Azione esterna dell'Unione - Titolo II - Politica commerciale comune - Articolo 207 (ex articolo 133 del TCE).