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Document 32018D0412
Decision (EU) 2018/412 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2018 amending Decision No 466/2014/EU granting an EU guarantee to the European Investment Bank against losses under financing operations supporting investment projects outside the Union
Decisione (UE) 2018/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la decisione n. 466/2014/UE, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione
Decisione (UE) 2018/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la decisione n. 466/2014/UE, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione
GU L 76 del 19/03/2018, p. 30–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R0947
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 76/30 |
DECISIONE (UE) 2018/412 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 marzo 2018
che modifica la decisione n. 466/2014/UE, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La comunità internazionale sta affrontando una crisi senza precedenti in materia di migrazione e di rifugiati, che richiede solidarietà e un'efficace mobilitazione delle risorse finanziarie e una concertazione per affrontare e superare le sfide attuali. È necessario che tutti gli interessati collaborino per applicare politiche sostenibili a medio e lungo termine e utilizzare in maniera efficiente i programmi esistenti al fine di elaborare e sostenere le iniziative volte a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (ONU) e ad affrontare i fattori politici, sociali, economici e ambientali che costituiscono le cause profonde della migrazione, compresi, tra l'altro, la povertà, le disuguaglianze, la crescita demografica, la mancanza di lavoro e di opportunità economiche, l'accesso limitato all'istruzione, l'instabilità, i conflitti, i cambiamenti climatici e le conseguenze a lungo termine dello sfollamento forzato. |
(2) |
Sebbene sia di fondamentale importanza fornire risorse per affrontare le cause profonde della migrazione, l'Unione mantiene il suo pieno impegno a favore di politiche in altri importanti settori prioritari indicati nella strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea. |
(3) |
È stato sviluppato un nuovo quadro di partenariato orientato ai risultati rivolto ai paesi terzi, che tiene conto di tutte le politiche e gli strumenti dell'Unione. Il piano per gli investimenti esterni dell'Unione è stato istituito all'interno di questo nuovo quadro di partenariato per sostenere gli investimenti nelle regioni esterne all'Unione, contribuendo nel contempo a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU e ad affrontare le cause profonde della migrazione. Esso dovrebbe inoltre contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile e dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), oltre che degli altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna. |
(4) |
Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha approvato la proposta della Banca europea per gli investimenti (BEI) di contribuire al piano per gli investimenti esterni tramite la sua iniziativa per la resilienza, che è intesa a promuovere gli investimenti nel vicinato meridionale e nei Balcani occidentali. |
(5) |
Un elemento essenziale dell'iniziativa della BEI per la resilienza è l'ampliamento del mandato di prestiti esterni della BEI sia in termini quantitativi che qualitativi. Ciò dovrebbe consentire alla BEI di contribuire rapidamente al conseguimento degli obiettivi del piano per gli investimenti esterni, in particolare fornendo finanziamenti supplementari a favore di beneficiari del settore privato al fine di attirare gli investimenti privati e stimolare gli investimenti a lungo termine. |
(6) |
Il comitato strategico del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, in cui la BEI è rappresentata, fornirà orientamenti sulla complementarietà tra l'iniziativa della BEI per la resilienza e le componenti del piano per gli investimenti esterni in conformità del suo regolamento interno e fatte salve le regole di gestione interna della BEI. |
(7) |
Con la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è stata concessa alla BEI una garanzia di bilancio per le operazioni di finanziamento realizzate all'esterno dell'Unione («garanzia dell'Unione»). |
(8) |
In conformità della decisione n. 466/2014/UE, la Commissione, in cooperazione con la BEI e sulla base di una valutazione esterna indipendente, ha elaborato una relazione di revisione intermedia sull'applicazione della decisione stessa. |
(9) |
La resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine quale risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione dovrebbe costituire un nuovo obiettivo sostenuto dalla garanzia dell'Unione («nuovo obiettivo»). |
(10) |
Le operazioni sostenute nell'ambito del nuovo obiettivo dovrebbero essere distinte dagli sforzi compiuti dall'Unione nel settore del controllo delle frontiere. |
(11) |
Al fine di poter far fronte, nell'ambito del mandato di prestiti esterni, alle possibili sfide future e alle priorità dell'Unione e di conseguire il nuovo obiettivo, il massimale delle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione dovrebbe essere incrementato a 32 300 000 000 EUR. |
(12) |
Nell'ambito del mandato generale, 1 400 000 000 EUR dovrebbero essere stanziati a favore di progetti nel settore pubblico volti al conseguimento del nuovo obiettivo. |
(13) |
Nel quadro del nuovo mandato di prestiti per il settore privato, un importo massimo di 2 300 000 000 EUR dovrebbe essere destinato a progetti volti a conseguire il nuovo obiettivo entro il limite del massimale incrementato e dovrebbe beneficiare della garanzia globale dell'Unione. |
(14) |
Il successo di uno dei principali obiettivi della BEI nel quadro del mandato di prestiti esterni, vale a dire il sostegno allo sviluppo del settore privato locale, in particolare alle micro, piccole e medie imprese (PMI), dipende da fattori quali l'accesso delle PMI ai finanziamenti, al credito e all'assistenza tecnica, la promozione dell'imprenditorialità e gli sforzi per stimolare la transizione dall'economia informale volatile al settore formale. In tale contesto, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero cercare di sostenere i progetti di investimento su piccola scala delle PMI, nonché i progetti di investimento nelle zone rurali remote e nei campi del trattamento dell'acqua potabile, dello smaltimento delle acque reflue e delle energie rinnovabili. |
(15) |
Dovrebbero essere assicurati la complementarità e il coordinamento con le iniziative dell'Unione volte ad affrontare le cause profonde della migrazione, anche mediante il sostegno dell'Unione per il reinserimento duraturo dei migranti rimpatriati nei paesi di origine. |
(16) |
In linea con l'accordo di Parigi, la BEI dovrebbe adoperarsi per mantenere un elevato livello di operazioni relative al clima, il cui volume dovrebbe rappresentare almeno il 25 % del totale delle operazioni di finanziamento della BEI al di fuori dell'Unione. Le operazioni di finanziamento della BEI nell'ambito della decisione n. 466/2014/UE dovrebbero essere coerenti con il conseguimento dell'obiettivo di portare tale livello ad almeno il 35 % del totale delle operazioni di finanziamento della BEI nelle economie emergenti e nei paesi in via di sviluppo al di fuori dell'Unione entro il 2020. La BEI dovrebbe tenere conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 sull'eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose per l'ambiente o l'economia, comprese quelle per i combustibili fossili. |
(17) |
Il rischio per il bilancio generale dell'Unione connesso con le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato dovrebbe essere remunerato. Le entrate così generate dovrebbero essere versate al fondo di garanzia per le azioni esterne istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (3) al fine di coprire il rischio commerciale ed evitare distorsioni del mercato. |
(18) |
La BEI dovrebbe sviluppare e attuare una serie di indicatori nel suo quadro per la misurazione dei risultati per i progetti volti a conseguire il nuovo obiettivo. Nella relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI è pertanto opportuno includere una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento del nuovo obiettivo, compresi, se del caso, il contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, il coinvolgimento della società civile locale e l'allineamento alle priorità di politica esterna e di bilancio dell'Unione. |
(19) |
La visibilità e la trasparenza delle operazioni di finanziamento della BEI nell'ambito della decisione n. 466/2014/UE, in particolare per quanto riguarda i progetti finanziati tramite intermediari finanziari, dovrebbero essere garantite migliorando l'accesso alle informazioni per le istituzioni dell'Unione e per il grande pubblico, tenendo conto della necessità di tutelare le informazioni riservate e sensibili sul piano commerciale. |
(20) |
La pertinente politica dell'Unione relativa alle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è sancita in atti giuridici dell'Unione e in conclusioni del Consiglio, in particolare nell'allegato delle conclusioni dell'8 novembre 2016 e nei successivi aggiornamenti. |
(21) |
La dovuta diligenza sulle operazioni di finanziamento della BEI a norma della decisione n. 466/2014/UE dovrebbe includere un controllo esaustivo della conformità con la legislazione dell'Unione applicabile e le norme dell'Unione e internazionali concordate in materia di antiriciclaggio, lotta contro il finanziamento del terrorismo nonché frode ed elusione fiscali. Inoltre, nel contesto della rendicontazione delle operazioni nell'ambito del mandato di prestiti esterni, la BEI dovrebbe fornire informazioni specifiche per paese sulla conformità delle operazioni di finanziamento della BEI alla sua politica in materia di giurisdizioni non cooperative e l'elenco degli intermediari con cui la BEI coopera. |
(22) |
Il 12 ottobre 2016 la BEI ha approvato l'attuazione della sua iniziativa per la resilienza. I progetti nell'ambito dell'iniziativa della BEI per la resilienza approvati dopo tale data e prima dell'entrata in vigore della presente decisione e della conclusione dell'accordo di garanzia dovrebbero poter rientrare nella garanzia dell'Unione, previa conferma da parte della Commissione della loro conformità al nuovo obiettivo e del rispetto dei termini dell'accordo di garanzia. |
(23) |
Le operazioni di finanziamento della BEI con le imprese dovrebbero beneficiare della garanzia globale per il settore privato solo se promuovono la crescita inclusiva e la creazione di posti di lavoro e se non sono adeguatamente garantite dai mercati finanziari locali. |
(24) |
Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero essere coerenti con i principi indicati nella comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 dal titolo «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese», anche per quanto riguarda gli intermediari finanziari. |
(25) |
In caso di cambiamenti delle priorità della politica esterna dell'Unione o in situazioni d'urgenza e di crisi che potrebbero emergere durante il mandato, e secondo le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo e decisioni e conclusioni del Consiglio, il massimale per la riassegnazione fra le regioni da parte della BEI nel corso del mandato dovrebbe passare dal 10 % al 20 %. La Commissione dovrebbe informare periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a tali riassegnazioni. |
(26) |
Alla luce dell'importanza dell'iniziativa della BEI per la resilienza nella strategia dell'Unione volta ad affrontare le cause profonde della migrazione così come delle necessità delle comunità di transito e di accoglienza, è estremamente importante che gli importi stanziati nell'ambito dei massimali previsti dal mandato di prestiti esterni relativamente ai progetti finalizzati al nuovo obiettivo siano assorbiti completamente. Tuttavia, dovrebbe anche essere consentita una maggiore flessibilità per il caso in cui, a causa di circostanze impreviste, gli importi stanziati non possano essere assorbiti completamente. Pertanto, se entro il 30 giugno 2019 la BEI conclude di non essere in grado di assorbire il suo obiettivo previsto nell'ambito dell'iniziativa della BEI per la resilienza, dovrebbe essere possibile che fino al 20 % dell'importo di 1 400 000 000 EUR nel quadro del mandato generale stanziato per progetti del settore pubblico e l'importo di 2 300 000 000 EUR nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato siano riassegnati all'interno e/o tra i paesi e i beneficiari in fase di preadesione e i paesi interessati dalla politica di vicinato e partenariato. Tali riassegnazioni dovrebbero essere oggetto di accordo preventivo tra la Commissione e la BEI. |
(27) |
Gli elenchi delle regioni e dei paesi ammissibili e quello delle regioni e dei paesi potenzialmente ammissibili dovrebbero essere modificati al fine di escludere le regioni e i paesi ad alto reddito con un'elevata affidabilità creditizia, segnatamente il Brunei, il Cile, l'Islanda, Israele, Singapore, la Corea del Sud e Taiwan. Inoltre all'elenco delle regioni e dei paesi potenzialmente ammissibili dovrebbe essere aggiunto l'Iran. |
(28) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 466/2014/UE, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione n. 466/2014/UE è così modificata:
1) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Massimali per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione 1. Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione per il periodo 2014-20 è fissato a 32 300 000 000 EUR. Gli importi inizialmente stanziati per le operazioni di finanziamento e successivamente annullati non sono considerati ai fini del calcolo del massimale. Il predetto massimale è composto da:
2. Gli importi massimi di cui al paragrafo 1 sono ripartiti in massimali e submassimali regionali, come indicato nell'allegato I. Nell'ambito dei massimali regionali e nel corso del periodo coperto dalla presente decisione, la BEI garantisce una distribuzione tra i paesi delle regioni coperte dalla garanzia dell'Unione bilanciata in conformità degli obiettivi della politica esterna dell'Unione, le quali trovano riscontro negli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all'articolo 5.»; |
2) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Obiettivi e principi generali 1. La garanzia dell'Unione è accordata solo per le operazioni di finanziamento della BEI che possiedono un valore aggiunto sulla base della valutazione propria della BEI e sostengono il raggiungimento di uno dei seguenti obiettivi generali:
2. Pur mantenendo la specificità della BEI in quanto banca di investimento, le operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione contribuiscono all'interesse generale dell'Unione, in particolare il rispetto dei principi che guidano l'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE e concorrono all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione è parte. Gli organi direttivi della BEI sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie per adeguare l'attività della BEI affinché contribuisca alle politiche esterne dell'Unione in modo efficace e soddisfi in modo adeguato i requisiti di cui alla presente decisione. 3. L'integrazione regionale fra i paesi, inclusa in particolare l'integrazione economica fra i paesi e i beneficiari in fase di preadesione, i paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato e l'Unione, è un obiettivo fondamentale delle operazioni di finanziamento della BEI nei settori coperti dagli obiettivi generali di cui al paragrafo 1. La BEI realizza operazioni di finanziamento in paesi beneficiari nei settori coperti dagli obiettivi generali sostenendo investimenti diretti esteri che promuovono l'integrazione economica con l'Unione. 4. Nei paesi in via di sviluppo di cui all'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono, a norma degli articoli 208 e 209 TFUE, agli obiettivi della politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo, in particolare la riduzione della povertà attraverso la crescita inclusiva e lo sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile. 5. Al fine di garantire che gli investimenti del settore privato abbiano il massimo impatto sullo sviluppo, la BEI deve adoperarsi per contribuire a creare condizioni favorevoli per le imprese e gli investimenti privati e garantisce in via prioritaria il rafforzamento del settore privato locale nei paesi beneficiari, comprese cooperative e imprese sociali, mediante il sostegno agli investimenti locali come previsto al paragrafo 1, lettera a). Nelle operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1 ci si adopera anche per rafforzare il sostegno a progetti di investimento delle PMI del paese destinatario e dell'Unione, consentendo l'accesso ai finanziamenti per i nuovi progetti di investimento delle PMI. Le operazioni di finanziamento della BEI consentono alle PMI di beneficiare, tra l'altro, dell'accesso al mercato per le PMI nei paesi ammissibili e della loro integrazione nelle catene globali del valore e contribuiscono inoltre a rafforzare la competitività delle imprese dell'Unione. Al fine di monitorare e valutare efficacemente l'impiego dei fondi a vantaggio delle PMI interessate, la BEI esercita la dovuta diligenza e definisce e mantiene in essere adeguate disposizioni contrattuali che prevedano obblighi di rendicontazione standard sia per gli intermediari finanziari che per i beneficiari finali. La BEI si adopera per individuare e contribuire ad affrontare gli ostacoli incontrati dalle PMI nell'accesso ai finanziamenti. La BEI coopera con gli intermediari finanziari che possono sostenere le esigenze specifiche delle PMI nei paesi d'intervento e che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 13, quali recepiti negli accordi di cui al paragrafo 1, terzo comma, di tale articolo. 6. Le operazioni di finanziamento della BEI a supporto dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lettera b), sostengono progetti di investimento prevalentemente nei settori dei trasporti, dell'energia, delle infrastrutture ambientali, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della sanità e dell'istruzione. Vi rientrano la produzione e l'integrazione di energia da fonti rinnovabili, le misure di efficienza energetica, la trasformazione dei sistemi energetici che consenta il passaggio a tecnologie e carburanti a minore intensità di carbonio, la sicurezza energetica sostenibile e le infrastrutture energetiche sostenibili, anche per la produzione di gas e il trasporto al mercato energetico dell'Unione, nonché l'elettrificazione delle zone rurali, le infrastrutture ambientali come i servizi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici e l'infrastruttura verde, le telecomunicazioni e le infrastrutture di banda larga. 7. Le operazioni di finanziamento della BEI a supporto degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono agli obiettivi generali della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito di tale convenzione, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra e riducendo l'impronta di carbonio nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resilienza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. I criteri di ammissibilità per i progetti relativi all'azione per il clima sono definiti nella strategia per il clima della BEI. Sulla base delle metodologie elaborate dalla BEI per valutare le emissioni di gas a effetto serra dei progetti e le relative variazioni, nella procedura di valutazione ambientale è inserita un'analisi dell'impronta di carbonio per stabilire se le proposte di progetti ottimizzano i miglioramenti in materia di efficienza energetica. Nel periodo coperto dalla presente decisione, la BEI si adopera per mantenere un livello elevato di operazioni relative al clima, il cui volume rappresenta almeno il 25 % del totale delle operazioni di finanziamento della BEI al di fuori dell'Unione. I finanziamenti della BEI ai sensi della presente decisione sono coerenti con il conseguimento dell'obiettivo di portare tale livello ad almeno il 35 % del totale delle operazioni di finanziamento della BEI nelle economie emergenti e nei paesi in via di sviluppo al di fuori dell'Unione entro il 2020. Le operazioni di finanziamento della BEI includono, tra l'altro, azioni concrete volte a eliminare gradualmente il finanziamento di progetti che ostacolano il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione e a intensificare gli sforzi a favore delle fonti di energia rinnovabili e dell'efficienza energetica. La BEI rafforza gli elementi di adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito del proprio contributo a progetti in tutte le sue operazioni di finanziamento nel quadro del mandato di prestiti esterni della BEI. 8. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera d), sostengono progetti di investimento volti ad affrontare le cause profonde della migrazione e a contribuire alla resilienza economica a lungo termine e agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU e alla salvaguardia dello sviluppo sostenibile nei paesi beneficiari. Garantendo al contempo il pieno rispetto dei diritti umani, del lavoro e sociali, delle libertà fondamentali e della parità di genere attraverso l'attuazione di un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani e sociali in conformità dei principi di trasparenza, partecipazione, non discriminazione e responsabilità, le operazioni di finanziamento della BEI sono finalizzate a:
Le operazioni di finanziamento della BEI offrono sostegno:
9. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1 tengono conto del fatto che la parità di genere è una questione trasversale che è fondamentale ai fini del conseguimento di uno sviluppo sostenibile e un aspetto importante della dovuta diligenza riguardo ai progetti. A tutte le operazioni di finanziamento di questo tipo si applica una prospettiva di genere. La BEI assicura che tutte le sue operazioni di finanziamento rispettino gli impegni indicati nella strategia in materia di genere e nel piano d'azione sulla parità di genere. 10. La BEI si adopera per garantire che le imprese che partecipano a progetti da essa cofinanziati rispettino i principi di trasparenza della retribuzione e di eguaglianza di genere e il principio della parità delle retribuzioni di cui alla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Le decisioni della BEI in merito al finanziamento dei progetti tengono conto delle misure adottate dalle potenziali società beneficiarie in tema di parità di retribuzione e responsabilità sociale delle imprese. 11. La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che abbiano concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisca le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate e sia compatibile con la dichiarazione della BEI sui principi e sulle norme ambientali e sociali e con il suo manuale delle pratiche ambientali e sociali. (*1) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).»;" |
3) |
l'articolo 5 è così modificato:
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4) |
l'articolo 8 è così modificato:
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5) |
l'articolo 9 è così modificato:
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6) |
all'articolo 10 è aggiunto il comma seguente: «Il rischio per il bilancio dell'Unione connesso con le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), è remunerato e le entrate generate dal prezzo del rischio commerciale sono versate al fondo di garanzia.»; |
7) |
all'articolo 11, il paragrafo 1 è così modificato:
|
8) |
l'articolo 12 è così modificato:
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9) |
gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 13 Prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al finanziamento del terrorismo, fiscalità e giurisdizioni non-cooperative 1. Nelle operazioni di finanziamento disciplinate dalla presente decisione, la BEI rispetta le normative dell'Unione applicabili e le norme convenute a livello internazionale e di Unione e, pertanto, non sostiene progetti a titolo della presente decisione che contribuiscano al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, all'elusione, alla frode o all'evasione fiscali. Inoltre, la BEI non partecipa a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni segnalate nell'ambito della politica dell'Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) o che non rispettano effettivamente le norme sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale e di Unione. La BEI può derogare a tale principio soltanto se il progetto è attuato fisicamente in una di tali giurisdizioni e non vi sono indicazioni che l'operazione in questione contribuisca al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, all'elusione, alla frode o all'evasione fiscali. Nel concludere accordi con intermediari finanziari, la BEI procede al recepimento degli obblighi di cui al presente articolo nei pertinenti accordi e chiede agli intermediari finanziari di rendere conto della loro osservanza. La BEI riesamina la propria politica in materia di giurisdizioni non cooperative al più tardi dopo l'adozione dell'elenco dell'Unione delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Successivamente con cadenza annuale, la BEI presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito all'attuazione della sua politica in materia di giurisdizioni non cooperative in relazione alle sue operazioni di finanziamento, tra cui informazioni per paese e un elenco degli intermediari con i quali collabora. 2. Nelle operazioni di finanziamento disciplinate dalla presente decisione, la BEI applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare dal regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e dalla direttiva (UE) 2015/849. In particolare, la BEI subordina la concessione di finanziamenti a norma della presente decisione, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità della direttiva (UE) 2015/849. Articolo 14 Accordo di garanzia La Commissione e la BEI concludono un accordo di garanzia che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia dell'Unione di cui all'articolo 8. L'accordo di garanzia è trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio fatte salve le rispettive norme interne che disciplinano il trattamento delle informazioni riservate. (*2) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)." (*3) Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).»;" |
10) |
l'articolo 18 è così modificato:
|
11) |
l'articolo 20 è sostituito dal seguente: «Articolo 20 Relazioni Entro il 30 giugno 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti l'applicazione della presente decisione e contribuisca a una eventuale nuova decisione sulla copertura delle operazioni di finanziamento della BEI nell'ambito del mandato di prestiti esterni della BEI da parte della garanzia dell'Unione. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione.»; |
12) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 20 bis Disposizione transitoria La BEI può finanziare progetti approvati dopo il 12 ottobre 2016 e prima dell'8 aprile 2018 e della conclusione di un accordo di garanzia tra la Commissione e la BEI. Tali progetti possono essere coperti dalla garanzia dell'Unione, previa conferma da parte della Commissione della loro conformità all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e del rispetto dei termini dell'accordo di garanzia.»; |
13) |
gli allegati I, II e III sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato della presente decisione; |
14) |
all'allegato IV, il primo capoverso è sostituito dal seguente: «L'attività della BEI nei paesi partner partecipanti al processo di preadesione si realizza nel quadro stabilito nei partenariati per l'adesione e nei partenariati europei che definiscono le priorità per i paesi e i beneficiari in fase di preadesione, con l'obiettivo di un graduale avvicinamento all'Unione, e che istituiscono un quadro per l'assistenza dell'Unione. Il processo di stabilizzazione e associazione costituisce il quadro per la politica dell'Unione per i paesi dei Balcani occidentali. Esso si basa su un partenariato graduale, in cui l'Unione offre concessioni commerciali, assistenza economica e finanziaria e relazioni contrattuali tramite accordi di stabilizzazione e associazione. L'assistenza finanziaria di preadesione aiuta i paesi e beneficiari in fase di preadesione a prepararsi agli obblighi e alle sfide inerenti all'adesione all'Unione. Tale assistenza promuove il processo di riforme, inclusa la preparazione alla futura adesione. Essa si incentra sul rafforzamento delle istituzioni, sull'allineamento con l'acquis dell'Unione, sulla preparazione alle politiche e agli strumenti dell'Unione e sulla promozione di misure intese a conseguire la convergenza economica.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2018
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
La presidente
L. PAVLOVA
(1) Posizione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 febbraio 2018.
(2) Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
MASSIMALI REGIONALI
A. |
Paesi e beneficiari in fase di preadesione: 8 075 000 000 EUR, di cui 7 635 000 000 EUR nel quadro del mandato generale e 440 000 000 EUR nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato. |
B. |
Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato: 19 680 000 000 EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali:
|
C. |
Asia e America latina: 4 083 000 000 EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali:
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D. |
Sud Africa: 462 000 000 EUR.
Nell'ambito del massimale globale, gli organi direttivi della BEI possono decidere, previa consultazione della Commissione, di riassegnare un importo non superiore al 20 % dei massimali sub-regionali all'interno delle regioni e non superiore al 20 % dei massimali regionali tra le regioni. Se entro il 30 giugno 2019 gli organi direttivi della BEI concludono che la BEI non è in grado di assorbire il suo obiettivo previsto nell'ambito dell'iniziativa della BEI per la resilienza, fino al 20 % dell'importo di 1 400 000 000 EUR nel quadro del mandato generale stanziato per progetti del settore pubblico e dell'importo di 2 300 000 000 EUR nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato può essere riassegnato all'interno delle regioni e/o tra le regioni di cui ai punti A e B del presente allegato. Le eventuali riassegnazioni nell'ambito dell'iniziativa della BEI per la resilienza sono oggetto di un accordo preventivo tra la Commissione e la BEI. Gli organi direttivi della BEI si avvalgono, in particolare, di tale possibilità di riassegnazione per far sì che la garanzia dell'Unione continui a privilegiare progetti con un profilo di rischio più elevato nelle regioni prioritarie. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a tali riassegnazioni. |
«ALLEGATO II
REGIONI E PAESI POTENZIALMENTE AMMISSIBILI
A. Paesi e beneficiari in fase di preadesione
Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Kosovo (*1), Montenegro, Serbia, Turchia (1)
B. Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato
1. Paesi del Mediterraneo
Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia
2. Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia
Europa orientale: Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina
Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia
Russia
C. Asia e America latina
1. America latina
Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela
2. Asia
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, India, Indonesia, Iran, Iraq, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filippine, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam, Yemen
3. Asia centrale
Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
D. Sud Africa
Sud Africa
«ALLEGATO III
REGIONI E PAESI AMMISSIBILI
A. Paesi e beneficiari in fase di preadesione
Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Kosovo (*2), Montenegro, Serbia, Turchia (2)
B. Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato
1. Paesi del Mediterraneo
Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Tunisia
2. Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia
Europa orientale: Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina
Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia
Russia
C. Asia e America latina
1. America latina
Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela
2. Asia
Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, India, Indonesia, Iraq, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filippine, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam, Yemen
3. Asia centrale
Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
D. Sud Africa
Sud Africa
(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(1) L'iniziativa della BEI per la resilienza non include la Turchia poiché tale paese è oggetto di un accordo distinto con l'UE.
(*2) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(2) L'iniziativa della BEI per la resilienza non include la Turchia poiché tale paese è oggetto di un accordo distinto con l'UE.