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Document 62021CJ0128

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 gennaio 2024.
Lietuvos notarų rūmai e a. contro Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Nozioni di “impresa” e di “decisioni di associazioni di imprese” – Decisioni del Consiglio del Notariato di uno Stato membro che fissano i metodi di calcolo degli onorari – Restrizione “per oggetto” – Divieto – Assenza di giustificazione – Ammenda – Irrogazione all’associazione di imprese e ai suoi membri – Autore dell’infrazione.
Causa C-128/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:49

 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

18 gennaio 2024 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Nozioni di “impresa” e di “decisioni di associazioni di imprese” – Decisioni del Consiglio del Notariato di uno Stato membro che fissano i metodi di calcolo degli onorari – Restrizione “per oggetto” – Divieto – Assenza di giustificazione – Ammenda – Irrogazione all’associazione di imprese e ai suoi membri – Autore dell’infrazione»

Nella causa C‑128/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), con decisione del 17 febbraio 2021, pervenuta in cancelleria il 26 febbraio 2021, nel procedimento

Lietuvos notarų rūmai,

M.S.,

S.Š.,

D.V.,

V.P.,

J.P.,

D.L.-B.,

D.P.,

R.O.I.

contro

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba,

con l’intervento di:

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija,

Lietuvos Respublikos finansų ministerija,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, Z. Csehi, presidente della Decima Sezione, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 settembre 2022,

considerate le osservazioni presentate:

per il Lietuvos notarų rūmai, M.S., S.Š., D.V., V.P., J.P., D.L.‑B., D.P. e R.O.I., da L. Butkevičius e V. Vadapalas, advokatai;

per il Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, da M. Dumbrytė-Ožiūnienė e Š. Keserauskas, in qualità di agenti;

per il governo lituano, da K. Dieninis e R. Dzikovič, in qualità di agenti,

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Varrone, avvocato dello Stato;

per la Commissione europea, da F. Jimeno Fernández, I. Rogalski e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 gennaio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il Lietuvos notarų rūmai (Consiglio del Notariato di Lituania; in prosieguo: il «Consiglio del Notariato») nonché M.S., S.Š., D.V., V.P., J.P., D.L.‑B., D.P. e R.O.I., persone fisiche esercenti la professione di notaio in Lituania, e, dall’altro, il Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (Consiglio per la concorrenza della Repubblica di Lituania; in prosieguo: il «Consiglio per la concorrenza») in merito alla decisione di quest’ultimo di infliggere ammende a tale Consiglio del Notariato e a tali notai per violazione del diritto della concorrenza lituano e dell’Unione.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 5, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), dispone quanto segue:

«Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono competenti ad applicare gli articoli [101] e [102 TFUE] in casi individuali. A tal fine, agendo d’ufficio o in seguito a denuncia, possono adottare le seguenti decisioni:

(...)

comminare ammende, penalità di mora o qualunque altra sanzione prevista dal diritto nazionale.

(...)».

4

L’articolo 23 di tale regolamento, ai suoi paragrafi 2 e 4, prevede quanto segue:

«2.   La Commissione [europea] può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)

commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101] o [102 TFUE]; oppure

(...)

Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

Qualora l’infrazione di un’associazione sia relativa alle attività dei membri della stessa, l’ammenda non deve superare il 10% dell’importo del fatturato totale di ciascun membro attivo sul mercato coinvolto dall’infrazione dell’associazione.

(...)

4.   Qualora sia irrogata un’ammenda a un’associazione di imprese che tenga conto del fatturato dei suoi membri e l’associazione non sia solvibile, l’associazione è tenuta a richiedere ai propri membri contributi a concorrenza dell’importo dell’ammenda.

Se tali contributi non sono stati versati all’associazione entro un termine stabilito dalla Commissione, quest’ultima può esigere il pagamento dell’ammenda direttamente da ciascuna delle imprese i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali interessati dell’associazione.

Una volta richiesto il pagamento ai sensi del secondo comma, se necessario per garantire il totale pagamento dell’ammenda, la Commissione può esigere il pagamento del saldo da parte di ciascuno dei membri dell’associazione presenti sul mercato nel quale si è verificata l’infrazione.

Tuttavia la Commissione non esige il pagamento ai sensi del secondo e del terzo comma dalle imprese che dimostrino che non hanno attuato la decisione dell’associazione che ha costituito un’infrazione e che o non erano al corrente della sua esistenza, o si sono attivamente dissociate da essa anteriormente all’avvio delle indagini da parte della Commissione.

La responsabilità finanziaria di ciascuna impresa per il pagamento dell’ammenda non deve superare il 10% del suo fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente».

Diritto lituano

Legge sulla concorrenza

5

L’articolo 5, paragrafo 1 della Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas (legge sulla concorrenza della Repubblica di Lituania) del 23 marzo 1999 (Žin., 1999, n. 30-856), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulla concorrenza»), prevede quanto segue:

«Tutti gli accordi intesi a limitare la concorrenza o che limitano o possono limitare la concorrenza sono vietati e sono nulli sin dal momento della loro conclusione, compresi:

1)

accordi consistenti nello stabilire (fissare) direttamente o indirettamente il prezzo di determinati beni o altre condizioni d’acquisto o di vendita;

(...)».

Legge sul notariato

6

L’articolo 2, primo comma, della Lietuvos Respublikos notariato įstatymas (legge sul notariato della Repubblica di Lituania) del 15 settembre 1992 (Žin., 1992, n. I‑2882), nella versione applicabile ai fatti della causa principale (in prosieguo: la «legge sul notariato»), così prevede:

«Un notaio è una persona autorizzata dallo Stato per esercitare le funzioni previste dalla presente legge e attestare la legalità delle transazioni e dei documenti nell’ambito di rapporti giuridici civili. Un notaio può anche agire come mediatore nell’ambito di controversie civili per risolverle».

7

L’articolo 6, primo comma, di tale legge prevede quanto segue:

«Il numero dei notai, la loro sede e il loro ambito territoriale di competenza sono stabiliti dal Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania secondo la metodologia da esso stabilita per valutare le esigenze di servizi giuridici forniti dai notai ai residenti».

8

Ai sensi dell’articolo 8 di tale legge:

«I notai della Repubblica di Lituania si riuniscono in seno al Consiglio del Notariato (...)

Ogni notaio è membro del Consiglio del Notariato.

Il Consiglio del Notariato è una persona giuridica.

Lo Statuto del Consiglio del Notariato è adottato dall’assemblea del Consiglio del Notariato ed è approvato dal Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania».

9

L’articolo 9 della stessa legge è del seguente tenore:

«I compiti principali del Consiglio del Notariato sono i seguenti:

1)

coordinare le attività dei notai;

2)

vegliare al miglioramento delle qualifiche dei notai;

3)

tutelare e rappresentare gli interessi dei notai dinanzi alle autorità pubbliche e amministrative;

4)

elaborare progetti di atti regolamentari sulle questioni relative alla professione notarile e presentarli al Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania;

5)

uniformare la prassi notarile;

6)

vigilare il modo in cui i notai svolgono le loro funzioni e rispettano i requisiti di etica professionale;

7)

garantire la conservazione e l’uso dei documenti redatti nell’ambito delle attività professionali dei notai;

8)

vigilare sullo svolgimento della pratica notarile;

9)

svolgere gli altri compiti previsti da altre leggi e dallo statuto del Consiglio del Notariato».

10

L’articolo 10, punto 7, della legge sul notariato dispone che, nell’ambito dello svolgimento dei suoi compiti, il Consiglio del Notariato adotta misure che consentano di garantire l’uniformità della prassi notarile.

11

Ai sensi dell’articolo 11, commi secondo e terzo, di tale legge:

«Il Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania approva gli atti regolamentari previsti dalla presente legge, tenendo conto del parere del Presidium del Consiglio del Notariato.

Il Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania, se ritiene che le risoluzioni o le decisioni del Consiglio del Notariato non siano conformi alla legislazione della Repubblica di Lituania, può proporre ricorso dinanzi al Vilniaus apygardos teismas [(Tribunale regionale di Vilnius, Lituania)] per l’annullamento di tali risoluzioni o decisioni. Il ricorso deve essere presentato entro il termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione della risoluzione o della decisione oggetto del ricorso».

12

Ai sensi dell’articolo 12 di detta legge, i notai esercitano le loro competenze, nonostante l’influenza delle autorità pubbliche e delle autorità competenti in materia di bilancio, e obbediscono solo alle leggi.

13

Conformemente all’articolo 13 della medesima legge, i notai rispettano le decisioni del Consiglio del Notariato nell’ambito delle loro attività.

14

L’articolo 19 della legge sul notariato così dispone:

«Un notaio fattura onorari per la redazione di atti notarili, la redazione di progetti di transazioni e la prestazione di servizi consultivi e tecnici, i cui importi (la tariffazione) sono fissati dal Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania, tenendo conto dei criteri di determinazione degli importi (della tariffazione) degli onorari dei notai menzionati all’articolo 191 della presente legge e di concerto con il Ministro delle Finanze della Repubblica di Lituania e del Consiglio del Notariato. L’importo degli onorari deve garantire al notaio redditi che gli consentano di essere economicamente indipendente, di garantire ai clienti buone condizioni di servizio, di impiegare personale che disponga delle qualifiche necessarie e di avere un ufficio ben dotato tecnicamente. (...) (...)

In funzione della situazione finanziaria del suo cliente, il notaio può esonerarlo in tutto o in parte dal pagamento degli onorari.

(...)».

15

L’articolo 21, primo comma, di tale legge prevede che i notai esercitino le loro attività in modo autonomo e siano economicamente indipendenti.

16

Ai sensi dell’articolo 28, primo comma, di detta legge:

«Gli atti notarili possono essere redatti da qualsiasi notaio, salvo in materia successoria. Il Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania fissa in tali casi l’ambito territoriale di competenza dei notai».

Statuto del Consiglio del Notariato

17

L’articolo 8, paragrafo 1, dello Statuto del Consiglio del Notariato di Lituania, approvato dal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R – 3 (decreto n. 1R-3 del Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania), del 3 gennaio 2008 (Žin., 2008, n. 6-222) (in prosieguo: lo «Statuto del Consiglio del Notariato»), dispone quanto segue:

«Il Consiglio del Notariato, nello svolgere i suoi compiti, esercita le seguenti funzioni:

(...)

6)

adotta misure per uniformare la prassi notarile;

7)

sintetizza la prassi notarile e fornisce pareri ai notai;

(...)».

18

L’articolo 10, punto 4, di tale Statuto prevede che i membri del Consiglio del Notariato devono, in particolare, dare esecuzione alle decisioni del Presidium di tale Consiglio.

19

Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, di detto Statuto:

«Il Presidium è un organo collegiale direttivo del Consiglio del Notariato. Il Presidium è composto da otto membri, che l’Assemblea del Consiglio del Notariato nomina (sceglie) per tre anni».

20

L’articolo 19 dello stesso Statuto così stabilisce:

«1.   (...) le assemblee dei notai dei distretti interessati eleggono un candidato perché diventi membro del Presidium. (...)

2.   Le elezioni dei candidati per diventare membri del Presidium si svolgono nei distretti con scrutinio pubblico o segreto. (...)

(...)

4.   Ogni membro del Presidium rende conto all’assemblea dei notai del territorio di competenza che è stata convocata e che ha presentato la sua candidatura.

(...)

6.   Il presidente e il vicepresidente sono membri del Presidium. Il presidente dirige il Presidium».

21

Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, dello Statuto del Consiglio del Notariato, il Presidium verifica la corretta esecuzione delle funzioni di tale Consiglio.

22

L’articolo 23, paragrafo 1, di tale Statuto prevede che le decisioni del Presidium siano adottate a maggioranza semplice con voto pubblico.

23

Conformemente all’articolo 26, paragrafo 3, e all’articolo 28, paragrafo 3, dello Statuto del Consiglio del Notariato, il presidente e il vicepresidente di tale Consiglio sono eletti dall’assemblea di quest’ultimo.

Tariffa provvisoria

24

Il Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania ha approvato, con l’įsakymas Nr. 57 (decreto n. 57), del 12 settembre 1996 (Žin., 1996, n. 87-2075), la tariffa provvisoria degli onorari notarili per la realizzazione di atti notarili, la preparazione dei progetti di contratti, le consulenze e i servizi tecnici (in prosieguo: la «tariffa provvisoria»). Tale tariffa prevede, in particolare, forchette all’interno delle quali i notai possono fissare i propri onorari per le attività di autenticazione di un’ipoteca su un bene immobile, di autenticazione delle altre garanzie, di autenticazione di una servitù, di un usufrutto, di un diritto di superficie e di un contratto che stabilisce le modalità di uso di taluni beni nonché di autenticazione di un contratto di permuta di un bene immobile.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

25

Con decisione n. 2S-2 (2018), del 26 aprile 2018, il Consiglio per la concorrenza ha constatato che il Consiglio del Notariato e i notai membri del Presidium di tale Consiglio del Notariato avevano violato l’articolo 5, paragrafo 1, punto 1, della legge sulla concorrenza, nonché l’articolo 101, paragrafo 1, lettera a), TFUE e ha inflitto loro ammende.

26

In tale decisione, il Consiglio per la concorrenza ha rilevato che, con decisioni del 30 agosto 2012, del 23 aprile 2015, del 26 maggio 2016 e del 26 gennaio 2017, il Presidium del Consiglio del Notariato aveva adottato norme volte a chiarire i metodi di calcolo delle tariffe esigibili dai notai a titolo:

dell’approvazione delle operazioni ipotecarie e dell’apposizione di formule esecutive, nel caso in cui le parti della transazione non indichino il valore del bene ipotecato e in situazioni in cui molteplici beni immobili sono ipotecati con una singola operazione ipotecaria;

della preparazione degli atti notarili, dell’elaborazione dei progetti di operazioni, delle consultazioni e dei servizi tecnici, allorché è costituita con un solo contratto una servitù su più beni immobili, e

la convalida di un contratto di permuta, nel caso in cui parti di diversi beni sono scambiate con un contratto.

27

Tali decisioni (in prosieguo: le «precisazioni») sono state adottate all’unanimità dai membri del Presidium che hanno partecipato alle riunioni e sono state pubblicate sul sito interno del Consiglio del Notariato.

28

Il Consiglio per la concorrenza ha considerato che, adottando le precisazioni, i ricorrenti nel procedimento principale avevano, in realtà, stabilito un meccanismo di calcolo dell’importo degli onorari fatturati dai notai per le attività oggetto di tali precisazioni, il quale fissava, in tutti i casi, l’importo di tali onorari all’importo più elevato autorizzato dalla tariffa provvisoria. Orbene, secondo il Consiglio per la concorrenza, prima dell’adozione delle precisazioni, i notai disponevano di un margine di discrezionalità per il calcolo di tali onorari e potevano, in taluni casi, stabilire importi di onorari inferiori a quelli fissati dalle precisazioni.

29

Il Consiglio per la concorrenza ha concluso che i ricorrenti nel procedimento principale avevano fissato indirettamente gli importi di detti onorari. Esso ha ritenuto che, adottando le precisazioni, il Consiglio del Notariato, agendo per il tramite del suo organo direttivo, ossia il Presidium, e i membri di quest’ultimo avessero concluso un accordo che limitava la concorrenza in violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, punto 1, della legge sulla concorrenza e dell’articolo 101, paragrafo 1, lettera a), TFUE. Il Consiglio per la concorrenza ha ritenuto che il Consiglio del Notariato costituisse un’associazione che raggruppa operatori economici, vale a dire i notai, e che le precisazioni dovessero essere qualificate come una decisione di un’associazione di imprese, alla cui adozione hanno partecipato gli otto notai membri del Presidium di tale Consiglio del Notariato.

30

Il Consiglio per la concorrenza ha altresì qualificato le precisazioni come accordi aventi ad oggetto la limitazione della concorrenza tra i notai, ha definito il mercato interessato come quello degli atti notarili in Lituania e ha considerato che l’infrazione era durata dal 30 agosto 2012 almeno fino al 16 novembre 2017. Esso ha inoltre ritenuto che il fatto che il Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania avesse tollerato le azioni controverse dei ricorrenti nel procedimento principale costituisse una circostanza attenuante e, di conseguenza, ha ridotto del 5% l’importo delle ammende.

31

I ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto un ricorso di annullamento della decisione del Consiglio della concorrenza di cui al punto 25 della presente sentenza dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania). Con sentenza del 19 febbraio 2019, tale giudice ha accolto detto ricorso e ha annullato parzialmente detta decisione.

32

Il Consiglio della concorrenza ha impugnato tale sentenza dinanzi al Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), giudice del rinvio.

33

A sostegno del suo ricorso, il Consiglio della concorrenza fa valere che i notai sono operatori economici e possono farsi concorrenza sul prezzo, vale a dire mediante l’importo degli onorari, nei limiti fissati nel tariffario provvisorio. I ricorrenti nel procedimento principale non disporrebbero del diritto di uniformare la prassi notarile in modo contrario al diritto della concorrenza e non esisterebbe una lacuna nella normativa nazionale. Secondo il Consiglio per la concorrenza, l’articolo 101 TFUE è applicabile nel procedimento principale, poiché le decisioni del Consiglio del Notariato si applicano su tutto il territorio lituano, gli onorari dei notai si applicano sia agli utenti lituani sia ai cittadini di altri Stati membri che utilizzano i servizi notarili in Lituania, e gli atti potrebbero essere redatti da un notaio stabilito in Lituania nell’ambito di rapporti transfrontalieri tra operatori economici.

34

I ricorrenti nel procedimento principale sostengono che un notaio è essenzialmente un operatore di funzioni pubbliche, un agente o un rappresentante pubblico. I notai sarebbero in concorrenza riguardo alla qualità dei servizi e non riguardo al prezzo. Le precisazioni mirerebbero ad attuare le competenze di cui dispone il Consiglio del Notariato per uniformare la prassi notarile e a fornire pareri ai notai, previste all’articolo 9, punto 5, della legge sul notariato e all’articolo 8, paragrafo 1, punti 6 e 7, dello statuto del Consiglio del Notariato. Esse mirerebbero altresì a colmare una lacuna nella normativa nazionale, a tutelare gli interessi dei consumatori, a garantire i principi di parità di trattamento e di proporzionalità nonché a proteggere i notai da una responsabilità civile ingiustificata. Il Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania avrebbe avuto conoscenza delle precisazioni, ma non avrebbe adito i giudici al fine di ottenerne l’annullamento né avrebbe preso l’iniziativa di modificare la tariffa provvisoria. I ricorrenti nel procedimento principale sostengono altresì che il Trattato FUE non è applicabile nel caso di specie, in quanto non esiste un mercato comune dei servizi notarili nell’Unione europea.

35

Il giudice del rinvio osserva che la Corte non si è ancora pronunciata sulla questione se funzioni notarili come quelle attribuite ai notai lituani costituiscano un’attività economica, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, e se tali notai siano imprese ai sensi di tale disposizione.

36

Tale giudice si chiede se la competenza, conferita al Consiglio del Notariato, ad uniformare la prassi notarile soddisfi il criterio, definito al punto 68 della sentenza del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98), secondo il quale «uno Stato membro può aver cura di (...) di conservare il proprio potere di decisione in ultima istanza», o al criterio, menzionato al punto 46 della sentenza del 23 novembre 2017, CHEZ Elektro Bulgaria e FrontEx International (C‑427/16 e C‑428/16, EU:C:2017:890), secondo il quale «devono ricorrere un controllo effettivo e il potere decisionale in ultima istanza da parte dello Stato».

37

Il giudice del rinvio osserva, a tal riguardo, che il Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania ha il diritto di adire gli organi giurisdizionali per l’annullamento di un’eventuale decisione illegittima del Consiglio del Notariato e può altresì integrare la tariffa provvisoria al fine di indicare come debba essere calcolata la remunerazione dei notai per le attività oggetto delle precisazioni.

38

Il giudice del rinvio si chiede altresì se le precisazioni debbano essere considerate decisioni di un’associazione di imprese, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, e se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che dette precisazioni hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno.

39

Nei limiti in cui i ricorrenti nel procedimento principale fanno valere che le precisazioni perseguono vari obiettivi che, a loro avviso, ne giustificano l’adozione, il giudice del rinvio chiede se, alla luce dei criteri enunciati al punto 97 della sentenza del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98), tali obiettivi possano essere considerati legittimi e, in caso affermativo, se i limiti previsti nelle precisazioni eccedano quanto necessario per conseguire detti obiettivi.

40

Si porrebbe, inoltre, la questione se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che i notai che sono membri del Presidium possono essere considerati membri dell’associazione che hanno violato l’articolo 101 TFUE e se possano essere loro inflitte ammende per la loro partecipazione a tale violazione.

41

In tale contesto, la Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che i notai della Repubblica di Lituania, nell’esercizio dell’attività relativa alle [precisazioni], costituiscono imprese ai sensi di tale disposizione.

2)

Se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato che le [precisazioni], costituiscono una decisione di un’associazione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se dette precisazioni abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

4)

Se, nel pronunciarsi su un’eventuale violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, tali precisazioni, descritte nella presente causa, debbano essere valutate alla luce dei criteri enunciati al punto 97 della sentenza [del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98)].

5)

In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se gli obiettivi menzionati dai ricorrenti [nel procedimento principale], vale a dire uniformare la prassi notarile, colmare una lacuna normativa, tutelare gli interessi dei consumatori, salvaguardare i principi della parità di trattamento dei consumatori e della proporzionalità nonché proteggere i notai dalla responsabilità civile ingiustificata, costituiscano obiettivi legittimi in sede di valutazione di tali precisazioni alla luce dei criteri enunciati al punto 97 della sentenza [del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98)].

6)

In caso di risposta affermativa alla quinta questione, se si debba ritenere che le restrizioni imposte in tali precisazioni non vadano oltre quanto necessario per garantire il perseguimento di obiettivi legittimi.

7)

Se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che si può ritenere che i notai appartenenti al Presidium abbiano violato detto articolo e possano essere sanzionati con ammende per aver partecipato all’adozione delle [precisazioni] mentre contestualmente svolgevano la loro attività di notai».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

42

I ricorrenti nel procedimento principale fanno valere che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile in quanto l’articolo 101 TFUE, la cui interpretazione è oggetto di tale domanda, non è applicabile al procedimento principale e che, pertanto, le questioni sollevate riguardano soltanto l’applicazione del diritto lituano a una situazione puramente interna.

43

A tal riguardo, è giocoforza constatare che la problematica dell’applicabilità dell’articolo 101 TFUE alla controversia principale rientra nel merito delle questioni pregiudiziali sollevate e non nella ricevibilità di queste ultime, cosicché occorre esaminare gli argomenti dei ricorrenti nel procedimento principale menzionati al punto precedente nell’ambito dell’esame nel merito di tali questioni (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 30).

44

Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

45

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che i notai stabiliti in uno Stato membro debbano essere considerati «imprese» ai sensi di tale disposizione, qualora esercitino, in talune situazioni, attività consistenti nell’approvazione di operazioni ipotecarie, l’apposizione di formule esecutive, la predisposizione di atti notarili, l’elaborazione di progetti di operazioni, consultazioni, la prestazione di servizi tecnici e la convalida di contratti di permuta.

46

In forza dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi conclusi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno.

47

In via preliminare, occorre osservare che i ricorrenti nel procedimento principale e il governo lituano fanno valere che tale disposizione non è applicabile al procedimento principale, dal momento che le precisazioni non sarebbero idonee a pregiudicare il commercio tra Stati membri, ai sensi di detta disposizione. Infatti, per effetto della natura degli atti notarili e della normativa nazionale di ciascuno Stato membro, i notai non potrebbero redigere atti notarili nel territorio degli Stati membri diversi da quello in cui essi sono stabiliti. Non esisterebbe quindi un mercato comune dei servizi notarili che potrebbe essere pregiudicato dalle precisazioni.

48

Al riguardo, è giurisprudenza costante che, affinché una decisione, un accordo o una pratica possano pregiudicare il commercio fra Stati membri, è necessario che, in base ad un complesso di elementi oggettivi di diritto o di fatto, appaia sufficientemente probabile che essi esercitano un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi fra Stati membri, in modo tale da far temere che possano ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra Stati membri. Occorre, inoltre, che tale influenza non sia insignificante (sentenze del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas,C‑1/12, EU:C:2013:127, punto 65 e giurisprudenza ivi citata, e del 29 giugno 2023, Super Bock Bebidas,C‑211/22, EU:C:2023:529, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

49

Pertanto, un impatto sugli scambi tra gli Stati membri risulta, in generale, dal ricorrere di più fattori che considerati singolarmente non sarebbero necessariamente determinanti. Per verificare se un’intesa pregiudichi sensibilmente il commercio fra Stati membri occorre esaminarla nel suo contesto economico e giuridico (sentenza del 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, EU:C:2009:576, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

50

Secondo una giurisprudenza parimenti costante, un’intesa che si estenda a tutto il territorio di uno Stato membro ha, per sua natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato FUE (sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a., C‑309/99, EU:C:2002:98, punto 95 e giurisprudenza ivi citata, e del 16 luglio 2015, ING Pensii,C‑172/14, EU:C:2015:484, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

51

Peraltro, la nozione di «commercio tra gli Stati membri», ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, non è limitata agli scambi transfrontalieri di prodotti e di servizi, ma riveste una portata più ampia che ricomprende qualsiasi attività economica transfrontaliera, compreso lo stabilimento (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2001, Ambulanz Glöckner,C‑475/99, EU:C:2001:577, punto 49).

52

Nel caso di specie, è pacifico che la portata delle precisazioni si estende a tutto il territorio della Repubblica di Lituania, giacché esse, in quanto decisioni del Consiglio del Notariato, sono vincolanti per tutti i notai stabiliti in tale Stato membro, a norma dell’articolo 13 della legge sul notariato e dell’articolo 10, punto 4, dello Statuto del Consiglio del Notariato.

53

Benché se un notaio non possa, in linea di principio, fornire servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, resta il fatto che, da un lato, la professione di notaio è, in linea di principio, soggetta alla libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Commissione/Lettonia,C‑151/14, EU:C:2015:577, punto 48). Orbene, norme come le precisazioni, che vertono su un aspetto fondamentale dell’esercizio di tale professione nello Stato membro interessato, sono, in linea di principio, in grado di influire significativamente sulla scelta dei cittadini di altri Stati membri di stabilirsi in tale primo Stato membro al fine di esercitare detta professione. Dall’altro lato, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, cittadini di Stati membri diversi dalla Repubblica di Lituania possono ricorrere ai servizi dei notai stabiliti in quest’ultimo Stato membro.

54

In tali circostanze, le precisazioni, nei limiti in cui debbano essere qualificate come accordi tra imprese o decisioni di associazioni di imprese, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, potrebbero pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, ai sensi di tale disposizione.

55

Fatta tale precisazione, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nel contesto del diritto della concorrenza, la nozione di «impresa», di cui a detta disposizione, comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle modalità del suo finanziamento (sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a., C‑309/99, EU:C:2002:98, punto 46 e giurisprudenza ivi citata, e del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas,C‑1/12, EU:C:2013:127, punto 35).

56

Da una giurisprudenza parimenti costante risulta che costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato (sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a., C‑309/99, EU:C:2002:98, punto 47 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas,C‑1/12, EU:C:2013:127, punto 36).

57

Orbene, per quanto riguarda i notai, la Corte ha già dichiarato che, nei limiti in cui esercitano una libera professione che implica, in quanto attività principale, la prestazione di più servizi distinti dietro corrispettivo, essi esercitano, in linea di principio, un’attività economica (v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 1987, Commissione/Paesi Bassi,235/85, EU:C:1987:161, punto 9, e del 1o febbraio 2017, Commissione/Ungheria,C‑392/15, EU:C:2017:73, punti da 98 a 101).

58

Peraltro, la natura complessa e tecnica dei servizi forniti e la circostanza che l’esercizio della professione sia regolamentato non possono mettere in discussione tale valutazione (v., per analogia, sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a., C‑309/99, EU:C:2002:98, punto 49 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas,C‑1/12, EU:C:2013:127, punto 38).

59

Nel procedimento principale, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che i notai stabiliti in Lituania esercitano la loro attività nell’ambito di una libera professione e non in qualità di pubblici dipendenti. Infatti, l’articolo 19 della legge sul notariato prevede che il notaio fatturi onorari per la realizzazione degli atti notarili, per l’elaborazione dei progetti di operazioni, per le consulenze e per i servizi tecnici. Dal canto suo, l’articolo 12 di tale legge dispone che i notai esercitano le loro competenze nonostante l’influenza delle pubbliche autorità e delle autorità di bilancio, e sono soggetti unicamente alle leggi. Infine, ai sensi dell’articolo 21 di detta legge, il notaio esercita le sue funzioni in modo autonomo ed è economicamente indipendente.

60

I ricorrenti nel procedimento principale e il governo lituano, tuttavia, sostengono, in sostanza, che i notai lituani non esercitano un’attività economica dal momento che partecipano all’esecuzione di funzioni di natura pubblico.

61

A tal riguardo, da una giurisprudenza costante risulta che non presentano carattere economico che giustifichi l’applicazione delle regole di concorrenza previste dal Trattato FUE le attività che si ricollegano all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri (sentenze del 12 luglio 2012, Compass-Datenbank,C‑138/11, EU:C:2012:449, punto 36 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 6 maggio 2021, Analisi G. Caracciolo,C‑142/20, EU:C:2021:368, punto 56).

62

Ciò premesso, il fatto che un soggetto disponga, per l’esercizio di parte delle sue attività, di prerogative dei pubblici potere non impedisce, di per sé, che esso sia classificato come impresa, ai sensi del diritto della concorrenza, per quanto riguarda le sue attività che presentano natura economica, purché queste ultime attività possano essere dissociate dall’esercizio delle prerogative dei pubblici poteri (v., in tal senso, sentenze del 12 luglio 2012, Compass-Datenbank,C‑138/11, EU:C:2012:449, punti 3738 e giurisprudenza ivi citata, e del 24 marzo 2022, GVN/Commissione,C‑666/20 P, EU:C:2022:225, punto 71).

63

Nel caso di specie, ferma restando una verifica da parte del giudice del rinvio, le attività notarili oggetto delle precisazioni, che consistono nell’approvazione di operazioni ipotecarie, l’apposizione di formule esecutive, la predisposizione di atti notarili, l’elaborazione di progetti di operazioni, consultazioni, la fornitura di servizi tecnici e la convalida di contratti di permuta, in talune situazioni, non sembrano ricollegarsi all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri.

64

A tal proposito la Corte ha già dichiarato, in sostanza, che non rientrano direttamente e specificamente nell’esercizio di pubblici poteri l’attività notarile di autenticazione di atti riproducenti impegni unilaterali o le convenzioni alle quali le parti hanno aderito liberamente (v., in tal senso, sentenza del 1o febbraio 2017, Commissione/Ungheria,C‑392/15, EU:C:2017:73, punti 119120 nonché giurisprudenza ivi citata), la costituzione d’ipoteca (sentenza 24 maggio 2011, Commissione/Francia,C‑50/08, EU:C:2011:335, punto 97), la mera apposizione della formule esecutiva (v., in tal senso, sentenza del 1o febbraio 2017, Commissione/Ungheria,C‑392/15, EU:C:2017:73, punti da125 a 127), nonché la preparazione di progetti di operazioni, le consultazioni e la fornitura, da parte dei notai, di servizi tecnici (v., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2011, Commissione/Paesi Bassi,C‑157/09, EU:C:2011:794, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

65

Inoltre, dalle informazioni fornite alla Corte non risulta che le attività notarili oggetto delle precisazioni siano inscindibilmente connesse ad altre attività che, esse sì, implichino l’esercizio di prerogative di pubblici poteri.

66

Peraltro, come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, i notai stabiliti in Lituania esercitano, nei limiti delle loro rispettive competenze territoriali, gran parte delle loro attività in condizioni di concorrenza, poiché l’articolo 28, primo comma, della legge sul notariato dispone al riguardo che gli atti notarili possono essere redatti da qualsiasi notaio, salvo in materia successoria. Orbene, tale circostanza non può caratterizzare l’esercizio dei pubblici poteri (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Commissione/Lettonia,C‑151/14, EU:C:2015:577, punto 48).

67

Ne consegue che notai stabiliti nel territorio di uno Stato membro devono essere considerati «imprese», ai sensi dell’articolo 101 TFUE, quando esercitano attività come quelle indicate nelle precisazioni.

68

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che i notai stabiliti in uno Stato membro devono essere considerati «imprese», ai sensi di tale disposizione, quando esercitano, in talune situazioni, attività consistenti nell’approvazione di operazioni ipotecarie, l’apposizione di formule esecutive, la predisposizione di atti notarili, l’elaborazione di progetti di operazioni, consultazioni, la prestazione di servizi tecnici e la convalida di contratti di permuta, in quanto tali attività non si ricollegano all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri.

Sulla seconda questione

69

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che regole che uniformano il modo in cui i notai di uno Stato membro calcolano l’importo degli onorari fatturati per il compimento di talune delle loro attività, adottate da un’organizzazione professionale quale il Consiglio del Notariato, debbano essere considerate decisioni di un’associazione di imprese, ai sensi di tale disposizione.

70

A tal riguardo, occorre verificare, in primo luogo, se, quando adotta norme come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, un’organizzazione professionale debba essere considerata un’associazione di imprese o, al contrario, un’autorità pubblica in quanto la sua attività si ricollega all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri (v., in tal senso, sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a., C‑309/99, EU:C:2002:98, punti 5657, nonché del 18 luglio 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi,C‑136/12, EU:C:2013:489, punto 42).

71

La Corte ha considerato che un’organizzazione professionale che pur disponendo di poteri di regolamentazione, non esercita prerogative tipiche dei pubblici poteri, ma agisce come l’organo di regolamentazione di una professione il cui esercizio costituisce, peraltro, un’attività economica non può sfuggire all’applicazione delle regole di concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a., C‑309/99, EU:C:2002:98, punti 5657, nonché del 18 luglio 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi,C‑136/12, EU:C:2013:489, punto 42).

72

Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che altri indizi, attinenti in particolare alla composizione degli organi direttivi dell’organizzazione professionale di cui trattasi, alle sue modalità di funzionamento, ai suoi rapporti con i pubblici poteri nonché all’inquadramento del suo potere regolamentare o decisionale, entrano in considerazione per determinare se una siffatta organizzazione debba essere considerata un’associazione di imprese, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, o un’autorità pubblica.

73

In tal senso, la Corte ha qualificato «associazioni di imprese» organizzazioni professionali alla luce, in particolare, della circostanza che gli organi direttivi di tali organizzazioni erano composti esclusivamente da membri della professione eletti dai loro pari, senza che le autorità nazionali potessero intervenire in tale designazione (v., in tal senso, sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a., C‑309/99, EU:C:2002:98, punto 61, e del 18 luglio 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi,C‑136/12, EU:C:2013:489, punto 43).

74

La Corte ha del pari tenuto conto del fatto che lo Stato non interveniva in modo decisivo nell’adozione di decisioni di tali organi (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, API e a., da C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 e C‑208/13, EU:C:2014:2147, punti 3341).

75

Analogamente, la Corte ha preso in considerazione la circostanza che il potere regolamentare o decisionale di cui erano investiti l’organizzazione o l’ente interessato non era accompagnato da condizioni o criteri di interesse pubblico generale che essi erano tenuti ad osservare al momento dell’adozione dei loro atti e che tale organizzazione o ente non agivano sotto il controllo effettivo e il potere decisionale in ultima istanza dello Stato (v., in tal senso, sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a., C‑309/99, EU:C:2002:98, punti 6268; del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas,C‑1/12, EU:C:2013:127, punti 49, 5455, nonché del 23 novembre 2017, CHEZ Elektro Bulgaria e FrontEx International, C‑427/16 e C‑428/16, EU:C:2017:890, punto 49).

76

Nel procedimento principale, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, conformemente all’articolo 8 della legge sul notariato, tutti i notai in Lituania fanno parte del Consiglio del Notariato e ne sono membri. I principali compiti di detto Consiglio, previsti all’articolo 9 di tale legge, comprendono, in particolare, il coordinamento delle attività dei notai, il miglioramento delle loro qualifiche, la tutela e la rappresentanza dei loro interessi dinanzi alle autorità pubbliche e amministrative, l’uniformazione della prassi notarile e il controllo del modo in cui i notai svolgono le loro funzioni e rispettano i requisiti dell’etica professionale.

77

Inoltre, conformemente agli articoli 18 e 19 dello Statuto del Consiglio del Notariato, il Presidium, l’organo collegiale direttivo di tale Consiglio, è composto da otto membri, designati dall’assemblea di detto Consiglio tra i candidati eletti dalle assemblee dei notai, e le decisioni di tale organo sono adottate, ai sensi dell’articolo 23 di tale Statuto, a maggioranza semplice con voto pubblico.

78

Infine, il Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania, se ritiene che le decisioni del Consiglio del Notariato non siano conformi alla normativa della Repubblica di Lituania, può, in base all’articolo 11 della legge sul notariato, chiederne l’annullamento dinanzi al Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius).

79

Dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta quindi che il Consiglio del Notariato presenta le caratteristiche di un’organizzazione di regolamentazione della professione di notaio in Lituania e che il suo organo direttivo, ossia il Presidium, è composto esclusivamente da membri di tale professione eletti solo da loro pari, non apparendo che lo Stato lituano intervenga nella designazione di detti membri né nell’adozione delle decisioni del Presidium.

80

Inoltre, il giudice del rinvio non ha menzionato alcuna disposizione che definisca in modo sufficientemente preciso condizioni o criteri che garantiscano che il Consiglio del Notariato e il suo Presidium operino effettivamente nel rispetto dell’interesse pubblico generale nell’esercizio del loro potere decisionale.

81

Inoltre, il solo fatto che i giudici lituani possano controllare la legittimità delle decisioni del Consiglio del Notariato non implica che esso operi sotto il controllo effettivo dello Stato (v., per analogia, sentenza del 23 novembre 2017, CHEZ Elektro Bulgaria e FrontEx International, C‑427/16 e C‑428/16, EU:C:2017:890, punti 4849).

82

In tali circostanze, un’organizzazione professionale come il Consiglio del Notariato deve essere considerata come un’associazione di imprese, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, e non come un’autorità pubblica.

83

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se le precisazioni costituiscano una decisione di un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dai documenti a disposizione della Corte risulta che le precisazioni, che mirano a uniformare il modo in cui i notai calcolano gli onorari fatturati per l’esercizio di talune loro attività, sono, come è stato rilevato al punto 52 della presente sentenza, vincolanti per i notai in virtù dell’articolo 13 della legge sul notariato e dell’articolo 10, paragrafo 4, dello Statuto del Consiglio del Notariato.

84

Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che costituiscono decisioni di associazioni di imprese, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, le decisioni che esprimono la volontà di rappresentanti dei membri di una professione volta ad ottenere da questi ultimi che essi adottino un determinato comportamento nell’ambito della loro attività economica (v., in tal senso, sentenza del 19 febbraio 2002, Wouters e a., C‑309/99, EU:C:2002:98, punto 64).

85

Del resto, poiché è stato dichiarato che una raccomandazione di prezzo, indipendentemente dalla sua precisa natura giuridica, può essere considerata una decisione alla luce dell’articolo 101 TFUE (sentenza del 18 luglio 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi,C‑136/12, EU:C:2013:489, punto 46 e giurisprudenza ivi citata), la fissazione del prezzo mediante un atto vincolante deve essere a fortiori considerata costitutiva di una decisione siffatta (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi,C‑136/12, EU:C:2013:489, punto 47).

86

Ne consegue che norme come le precisazioni devono essere considerate decisioni di un’associazione di imprese, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

87

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che norme che uniformano il modo in cui i notai di uno Stato membro calcolano l’importo degli onorari fatturati per lo svolgimento di talune delle loro attività, adottate da un’organizzazione professionale quale il Consiglio del Notariato di tale Stato membro, costituiscono decisioni di un’associazione di imprese, ai sensi di tale disposizione.

Sulle questioni dalla terza alla sesta

88

Con le sue questioni dalla terza alla sesta, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che decisioni di un’associazione di imprese che uniformano il modo in cui i notai calcolano l’importo degli onorari fatturati per lo svolgimento di talune loro attività costituiscano restrizioni della concorrenza vietate da tale articolo.

89

In limine, è opportuno sottolineare che, nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 267 TFUE, basato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il ruolo di quest’ultima è limitato all’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali essa viene interpellata, nella fattispecie l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Pertanto non spetta alla Corte, bensì al giudice del rinvio, valutare in definitiva se, alla luce di tutti gli elementi pertinenti che caratterizzano la situazione oggetto del procedimento principale, nonché del contesto economico e giuridico nel quale quest’ultima si colloca, l’accordo in questione abbia per oggetto e/o per effetto una restrizione della concorrenza (sentenza del 18 novembre 2021, Visma Enterprise,C‑306/20, EU:C:2021:935, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

90

Tuttavia, la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, può, in base agli elementi del fascicolo a sua disposizione, fornire precisazioni dirette a guidare il giudice del rinvio nella sua interpretazione, affinché quest’ultimo possa risolvere la controversia (sentenza del 18 novembre 2021, Visma Enterprise,C‑306/20, EU:C:2021:935, punto 52).

91

Occorre anzitutto ricordare che, per rientrare nell’ambito del divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, una decisione di un’associazione di imprese deve avere «per oggetto o per effetto» impedire, restringere o falsare sensibilmente la concorrenza nel mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 18 novembre 2021, Visma Enterprise,C‑306/20, EU:C:2021:935, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

92

Secondo una giurisprudenza costante della Corte a partire dalla sentenza del 30 giugno 1966, LTM (56/65, EU:C:1966:38), l’alternatività di tale condizione, espressa dalla disgiunzione «o», rende necessario innanzitutto considerare l’oggetto stesso della decisione di un’associazione di imprese (v., in tal senso, sentenza del 18 novembre 2021, Visma Enterprise,C‑306/20, EU:C:2021:935, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

93

Dalla giurisprudenza della Corte emerge, infatti, che taluni tipi di coordinamento tra imprese rivelano un grado di perniciosità per la concorrenza sufficiente per essere qualificati come «restrizione per oggetto», cosicché non è necessario esaminarne gli effetti. Tale giurisprudenza si fonda sulla circostanza che talune forme di coordinamento tra imprese possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del gioco della concorrenza (sentenza del 18 novembre 2021, Visma Enterprise,C‑306/20, EU:C:2021:935, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

94

È quindi pacifico che la possibilità che certi comportamenti collusivi, quali quelli che portano alla fissazione orizzontale dei prezzi, abbiano effetti negativi, in particolare, sul prezzo, sulla quantità o sulla qualità dei prodotti e dei servizi è talmente alta che può essere ritenuto inutile, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dimostrare che tali comportamenti abbiano effetti concreti sul mercato. L’esperienza, infatti, mostra che tali comportamenti determinano riduzioni della produzione e aumenti dei prezzi, dando luogo a una cattiva allocazione delle risorse a detrimento, in particolare, dei consumatori (sentenza del 2 aprile 2020, Budapest Bank e a., C‑228/18, EU:C:2020:265, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

95

Orbene, nel caso di specie, dalle informazioni a disposizione della Corte risulta che le precisazioni istituiscono un meccanismo di calcolo dell’importo degli onorari dei notai che impone a questi ultimi, per le attività che sono oggetto delle precisazioni, di prendere in considerazione il prezzo più elevato della forbice di prezzi prevista dal tariffario provvisorio stabilito dal Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania. Ferma restando una verifica da parte del giudice del rinvio, occorre, pertanto, considerare che tali precisazioni conducono proprio alla fissazione orizzontale dei prezzi dei servizi di cui trattasi.

96

In tali circostanze, si deve ritenere che decisioni come le precisazioni costituiscano una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

97

È vero che da una giurisprudenza consolidata della Corte risulta che non ricade necessariamente nell’ambito di applicazione del divieto sancito all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ogni accordo tra imprese o ogni decisione di un’associazione di imprese che limitino la libertà d’azione delle imprese parti di tale accordo o soggette all’osservanza di tale decisione. L’esame del contesto economico e giuridico nel quale si inseriscono taluni di tali accordi e di talune di tali decisioni può condurre, infatti, a constatare, in primo luogo, che essi sono giustificati dal perseguimento di uno o più obiettivi legittimi di interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale, in secondo luogo, che i mezzi concreti ai quali si fa ricorso per perseguire tali obiettivi sono effettivamente necessari a tal fine e, in terzo luogo, che, anche nel caso in cui risulti che tali mezzi hanno l’effetto intrinseco di restringere o falsare, quanto meno potenzialmente, la concorrenza, tale effetto intrinseco non va oltre quanto necessario, in particolare eliminando qualsiasi concorrenza. Detta giurisprudenza può trovare applicazione, in particolare, nel caso di accordi o di decisioni aventi la forma di regole adottate da un’associazione come un’associazione professionale o da un’associazione sportiva, per perseguire taluni obiettivi di ordine etico o deontologico e, più in generale, per inquadrare l’esercizio di un’attività professionale, qualora l’associazione interessata dimostri che ricorrono le condizioni appena ricordate (v. sentenza del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club,C‑680/21, EU:C:2023:1010, punto 113 e giurisprudenza ivi citata).

98

Detta giurisprudenza non può tuttavia trovare applicazione in presenza di comportamenti che, lungi dal limitarsi ad avere come «effetto» intrinseco la restrizione, quanto meno potenziale, della concorrenza, limitando la libertà di azione di talune imprese, presentano, nei confronti di tale concorrenza, un grado di perniciosità che giustifica il fatto che essi siano considerati aventi come «oggetto» stesso impedirla, restringerla o falsarla. Pertanto, è solo nel caso in cui risulti, al termine dell’esame del comportamento di cui trattasi in un determinato caso di specie, che tale comportamento non ha come oggetto impedire, restringere o falsare la concorrenza, che occorre, poi, determinare se esso possa rientrare in tale giurisprudenza (sentenza del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club,C‑680/21, EU:C:2023:1010, punto 115 e giurisprudenza ivi citata).

99

Per quanto riguarda i comportamenti aventi ad oggetto impedire, restringere o falsare la concorrenza, è dunque unicamente in applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE e purché siano rispettate tutte le condizioni previste da tale disposizione che ad essi può essere concesso di fruire di un’esenzione dal divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club,C‑680/21, EU:C:2023:1010, punto 116 e giurisprudenza ivi citata).

100

A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che l’applicabilità dell’esenzione prevista all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE è subordinata alla sussistenza di quattro condizioni cumulative, enunciate in tale disposizione. Dette condizioni consistono nel fatto, in primo luogo, che l’intesa di cui trattasi contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o servizi in esame, oppure a promuovere il progresso tecnico o economico; in secondo luogo, che una congrua parte dell’utile che ne deriva sia riservata agli utilizzatori; in terzo luogo, che essa non imponga alle imprese partecipanti restrizioni non indispensabili e, infine, in quarto luogo, che essa non dia a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti o servizi in questione (sentenza del 23 gennaio 2018, F. Hoffmann-La Roche e a., C‑179/16, EU:C:2018:25, punto 97).

101

Nel caso di specie, i ricorrenti nel procedimento principale e il governo lituano sostengono, in sostanza, che le precisazioni perseguono obiettivi legittimi ai sensi della giurisprudenza citata al punto 97 della presente sentenza. Esse mirerebbero, infatti, a salvaguardare i principi di parità di trattamento e di proporzionalità nonché a proteggere i notai da una responsabilità civile ingiustificata, uniformando la prassi notarile e colmando una lacuna normativa. Inoltre, le precisazioni sarebbero dirette a tutelare gli interessi degli utenti dei servizi notarili, dal momento che la fatturazione degli onorari all’importo più elevato tra quelli autorizzati dal tariffario provvisorio per la costituzione di garanzie su beni di valore sconosciuto contribuirebbe a dissuadere le persone dal dare in pegno un bene il cui valore non è accertato.

102

Tuttavia, poiché decisioni come le precisazioni devono, come risulta dal punto 96 della presente sentenza, essere considerate come costitutive di una restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, esse non possono, in ogni caso, essere giustificate dagli obiettivi di cui al punto precedente della presente sentenza.

103

Peraltro, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che i ricorrenti nel procedimento principale abbiano invocato il beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

104

In tali circostanze, si deve ritenere che decisioni come le precisazioni costituiscano una restrizione della concorrenza «per oggetto» vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

105

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla terza alla sesta dichiarando che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che decisioni di un’associazione di imprese che uniformano il modo in cui i notai calcolano l’importo degli onorari fatturati per il compimento di talune loro attività costituiscono restrizioni della concorrenza «per oggetto», vietate da tale disposizione.

Sulla settima questione

106

Con la sua settima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a che un’autorità nazionale garante della concorrenza infligga, per un’infrazione a tale disposizione, un’ammenda all’associazione di imprese alla quale è imputabile la decisione illecita, nonché ammende individuali, per la medesima infrazione, alle imprese membri dell’organo direttivo di tale associazione che ha adottato detta decisione.

107

In via preliminare, va osservato che l’articolo 5 del regolamento n. 1/2003 prevede che l’autorità nazionale garante della concorrenza competente per l’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE possa infliggere ammende, penalità di mora o qualsiasi altra sanzione prevista dal diritto nazionale.

108

Secondo la giurisprudenza della Corte, nel caso in cui sia accertata l’esistenza di un’infrazione all’articolo 101 TFUE, le autorità nazionali garanti della concorrenza devono, in linea di principio, infliggere un’ammenda all’autore dell’infrazione. Al fine di assicurare l’applicazione effettiva di tale disposizione nell’interesse generale, infatti, occorre che le autorità nazionali garanti della concorrenza procedano soltanto in via eccezionale alla non imposizione di un’ammenda qualora un’impresa abbia violato la suddetta disposizione intenzionalmente o per negligenza (v., in tal senso, sentenze del 18 giugno 2013, Schenker & Co. e a., C‑681/11, EU:C:2013:404, punto 46 e giurisprudenza ivi citata, e del 22 marzo 2022, Nordzucker e a., C‑151/20, EU:C:2022:203, punto 64).

109

A tal riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che l’efficacia delle regole di concorrenza dell’Unione, in particolare dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, implica, segnatamente, la necessità di garantire l’effetto dissuasivo delle sanzioni inflitte in materia di infrazioni a tali regole (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2008, Coop de France bétail et viande e a./Commissione, C‑101/07 P e C‑110/07 P, EU:C:2008:741, punto 98, e del 19 marzo 2009, Archer Daniels Midland/Commissione,C‑510/06 P, EU:C:2009:166, punto 149).

110

Le ammende inflitte per violazione dell’articolo 101 TFUE mirano, infatti, alla repressione degli illeciti delle imprese interessate, nonché a dissuadere sia le imprese in questione sia altri operatori economici dal violare, in futuro, le norme del diritto della concorrenza dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 17 giugno 2010, Lafarge/Commissione,C‑413/08 P, EU:C:2010:346, punto 102; del 26 settembre 2013, Alliance One International/Commissione,C‑668/11 P, EU:C:2013:614, punto 62, e del 4 settembre 2014, YKK e a./Commissione, C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, punto 84). Pertanto, la ricerca di un effetto deterrente non riguarda solo le imprese specificamente destinatarie della decisione che infligge le ammende, poiché è parimenti importante indurre le imprese di dimensioni simili e dotate di risorse analoghe ad astenersi dal partecipare a infrazioni simili alle regole di concorrenza (sentenza del 5 dicembre 2013, Caffaro/Commissione,C‑447/11 P, EU:C:2013:797, punto 37).

111

Occorre ricordare, in secondo luogo, che le autorità nazionali garanti della concorrenza devono altresì assicurarsi che le ammende da esse inflitte per violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza siano proporzionate alla natura dell’infrazione (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2019, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie,C‑617/17, EU:C:2019:283, punto 38).

112

Dalle considerazioni che precedono risulta che, nel caso in cui sia accertata l’esistenza di una violazione dell’articolo 101 TFUE, le autorità nazionali garanti della concorrenza devono, in linea di principio, imporre al suo autore un’ammenda sufficientemente dissuasiva e proporzionata.

113

Per quanto riguarda la determinazione dell’ente che deve essere considerato autore di un’infrazione al divieto di cui all’articolo 101 TFUE, dal tenore letterale dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, risulta che gli autori dei Trattati hanno scelto di utilizzare la nozione di «impresa» e quella di «associazione di imprese» per designare l’autore di un’infrazione al divieto enunciato in tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a., C‑724/17, EU:C:2019:204, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

114

Un ente, qualora violi le regole di concorrenza, è tenuto, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione (v., in tal senso, sentenze dell’11 dicembre 2007, ETI e a., C‑280/06, EU:C:2007:775, punto 39 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a., C‑377/20, EU:C:2022:379, punto 106).

115

Poiché l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE vieta, in particolare, le «decisioni di associazioni di imprese» che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno, si deve considerare che un’associazione di imprese, quale il Consiglio del Notariato, può essere, in quanto tale, l’autore di un’infrazione a tale disposizione.

116

Nel procedimento principale, dalla decisione di rinvio risulta che la violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE constatata dal Consiglio per la concorrenza è costituita dall’adozione delle precisazioni, le quali costituiscono decisioni del Presidium del Consiglio del Notariato. Orbene, dalle informazioni di cui dispone la Corte, in particolare dai chiarimenti forniti dai ricorrenti nel procedimento principale e dal governo lituano in risposta a quesiti posti dalla Corte in udienza, risulta che le decisioni del Presidium – il quale costituisce, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, dello Statuto del Consiglio del Notariato, l’organo direttivo di quest’ultimo – vincolano tale Consiglio, cosicché tali decisioni devono essere considerate decisioni del Consiglio del Notariato stesso.

117

Peraltro, i ricorrenti nel procedimento principale e il governo lituano hanno altresì precisato in udienza che né il Presidium né i membri di quest’ultimo a titolo individuale possono essere considerati responsabili di dette decisioni, essendo esse imputabili al solo Consiglio del Notariato.

118

Ne consegue che, ferma restando una verifica da parte del giudice del rinvio, il Consiglio del Notariato deve essere considerato l’autore dell’infrazione constatata dal Consiglio della concorrenza nel procedimento principale.

119

Per quanto riguarda i notai che compongono il Presidium del Consiglio del Notariato, sembra che, nell’adottare le precisazioni, essi abbiano agito unicamente nella loro qualità di membri del Presidium. In particolare, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che tali notai abbiano partecipato in altro modo all’infrazione così accertata.

120

Inoltre, in udienza, il Consiglio per la concorrenza ha precisato, in sostanza, che aveva inflitto ammende individuali ai notai membri del Presidium del Consiglio del Notariato non perché essi avevano la qualità di imprese coautrici dell’infrazione, bensì proprio a causa della loro qualità di membri di tale Presidium alle date di adozione delle precisazioni. Il Consiglio per la concorrenza ha spiegato al riguardo che tali ammende erano state inflitte allo scopo di garantire l’effetto dissuasivo delle sanzioni inflitte per detta infrazione, dato che il diritto lituano applicabile all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale non consentiva l’imposizione al solo Consiglio del Notariato di un’ammenda di importo sufficientemente elevato da produrre detto effetto dissuasivo, in quanto esso non prevedeva la possibilità di prendere in considerazione il fatturato dei membri del Consiglio del Notariato ai fini del calcolo dell’ammenda.

121

Tuttavia, il principio della responsabilità personale, che esige che sia sanzionato per un’infrazione alle regole di concorrenza solo l’ente che ne è l’autore, osta a un approccio del genere, poiché i notai che erano membri del Presidium del Consiglio del Notariato al momento dell’adozione delle precisazioni non possono essere considerati coautori dell’infrazione constatata dal Consiglio per la concorrenza nel procedimento principale.

122

Ciò premesso, da ciò non risulta tuttavia che il Consiglio per la concorrenza fosse privato della possibilità di imporre al Consiglio del Notariato una sanzione dissuasiva a titolo di tale infrazione, né che detti notai dovessero necessariamente essere esentati da qualsiasi responsabilità in relazione alla medesima infrazione.

123

Secondo una giurisprudenza costante, infatti, quando le norme interne di un’associazione di imprese consentono a quest’ultima di impegnare i suoi membri, l’ammenda da infliggere a tale associazione deve essere calcolata, al fine di determinare una sanzione dissuasiva, in relazione al volume d’affari realizzato dal complesso delle imprese membri della detta associazione, anche qualora queste ultime non abbiano effettivamente partecipato all’infrazione [v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2000, Finnboard/Commissione,C‑298/98 P, EU:C:2000:634, punto 66; ordinanza del presidente della Corte del 23 marzo 2001, FEG/Commissione,C‑7/01 P (R), EU:C:2001:183, punto 11, nonché sentenza del 18 dicembre 2008, Coop de France bétail et viande e a./Commissione, C‑101/07 P e C‑110/07 P, EU:C:2008:741, punto 93].

124

Inoltre, una siffatta presa in considerazione del volume d’affari realizzato dalle imprese membri dell’associazione è altresì possibile, in particolare, nei casi in cui l’infrazione commessa da tale associazione riguardi le attività dei suoi membri e le pratiche anticoncorrenziali di cui trattasi siano attuate dall’associazione direttamente a vantaggio di questi ultimi e in cooperazione con questi ultimi, dato che l’associazione non ha un interesse oggettivo che presenti un carattere autonomo rispetto agli interessi oggettivi dei suoi membri (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2008, Coop de France bétail et viande e a./Commissione, C‑101/07 P e C‑110/07 P, EU:C:2008:741, punto 97).

125

Tale giurisprudenza è sostanzialmente codificata all’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1/2003, il quale dispone che, quando l’infrazione di un’associazione riguarda le attività dei suoi membri, l’ammenda non può superare il 10% della somma del fatturato totale realizzato da ciascun membro attivo nel mercato interessato dall’infrazione dell’associazione.

126

Inoltre, l’articolo 23, paragrafo 4, di tale regolamento prevede che, qualora sia irrogata un’ammenda a un’associazione di imprese che tenga conto del fatturato dei suoi membri e l’associazione non sia solvibile, l’associazione è tenuta a richiedere ai propri membri contributi a concorrenza dell’importo dell’ammenda e che la Commissione può, a determinate condizioni, esigere il pagamento dell’ammenda direttamente da ciascuna delle imprese i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali interessati dell’associazione e, successivamente, da qualsiasi membro dell’associazione che era attivo nel mercato in cui è stata commessa l’infrazione.

127

È vero che l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 si riferisce espressamente solo ai poteri della Commissione. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale articolo è pertinente per la determinazione dei poteri delle autorità nazionali garanti della concorrenza in materia di imposizione di ammende (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2013, Schenker & Co. e a., C‑681/11, EU:C:2013:404, punti da 48 a 50).

128

Pertanto, il fatto che il diritto lituano applicabile all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale non prevedesse la possibilità di prendere in considerazione il fatturato dei membri del Consiglio del Notariato ai fini del calcolo dell’ammenda che il Consiglio per la concorrenza doveva infliggere al Consiglio del Notariato per l’infrazione all’articolo 101 TFUE da esso constatata non impediva a tale autorità nazionale garante della concorrenza di prendere in considerazione tale fatturato, purché fossero soddisfatte le condizioni enunciate ai punti da 123 a 125 della presente sentenza.

129

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla settima questione dichiarando che l’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un’autorità nazionale garante della concorrenza infligga, per un’infrazione a tale disposizione commessa da un’associazione di imprese, ammende individuali alle imprese membri dell’organo direttivo di tale associazione, qualora tali imprese non siano coautori di tale infrazione.

Sulle spese

130

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che i notai stabiliti in uno Stato membro devono essere considerati «imprese», ai sensi di tale disposizione, quando esercitano, in talune situazioni, attività consistenti nell’approvazione di operazioni ipotecarie, l’apposizione di formule esecutive, la predisposizione di atti notarili, l’elaborazione di progetti di operazioni, consultazioni, la prestazione di servizi tecnici e la convalida di contratti di permuta, in quanto tali attività non si ricollegano all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri.

 

2)

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che norme che uniformano il modo in cui i notai di uno Stato membro calcolano l’importo degli onorari fatturati per lo svolgimento di talune delle loro attività, adottate da un’organizzazione professionale quale il Consiglio del Notariato di tale Stato membro costituiscono decisioni di un’associazione di imprese, ai sensi di tale disposizione.

 

3)

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che decisioni di un’associazione di imprese che uniformano il modo in cui i notai calcolano l’importo degli onorari fatturati per lo svolgimento di talune loro attività costituiscono restrizioni della concorrenza «per oggetto», vietate da tale disposizione.

 

4)

L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un’autorità nazionale garante della concorrenza infligga, per un’infrazione a tale disposizione commessa da un’associazione di imprese, ammende individuali alle imprese membri dell’organo direttivo di tale associazione, qualora tali imprese non siano coautori di tale infrazione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lituano.

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