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Document 62020TJ0296

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 18 maggio 2022 (Estratti).
Amer Foz contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto di esercitare un’attività economica – Sviamento di potere – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto a un processo equo – Determinazione dei criteri d’inserimento.
Causa T-296/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:298

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

18 maggio 2022 ( *1 )

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto di esercitare un’attività economica – Sviamento di potere – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un processo equo – Determinazione dei criteri d’inserimento»

Nella causa T‑296/20,

Amer Foz, residente in Dubai (Emirati arabi uniti), rappresentato da L. Cloquet, avvocato,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da T. Haas e M. Bishop, in qualità di agenti,

convenuto,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise e J. Martín y Pérez de Nanclares (relatore), giudici,

cancelliere: M. Zwozdziak-Carbonne, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento, in particolare:

il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 maggio 2020;

la prima memoria di adattamento depositata presso la cancelleria del Tribunale il 13 agosto 2020;

il controricorso, con le osservazioni sulla prima memoria di adattamento, depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 ottobre 2020;

la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 27 novembre 2020;

la controreplica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 3 febbraio 2021;

la seconda memoria di adattamento depositata presso la cancelleria del Tribunale il 9 agosto 2021;

le osservazioni sulla seconda memoria di adattamento depositate presso la cancelleria del Tribunale il 28 settembre 2021,

in seguito all’udienza del 2 dicembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

1

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il sig. Amer Foz, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 43 I, pag. 6), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 43 I, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), della decisione (PESC) 2021/855 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2021, L 188, pag. 90), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/848 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2021, L 188, pag. 18), nella parte in cui tali atti inseriscono e mantengono il suo nome negli elenchi allegati a detti atti.

Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso

[omissis]

12

Con la decisione di esecuzione 2020/212 e il regolamento di esecuzione 2020/211 (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti iniziali»), il nome del ricorrente è stato aggiunto alla riga 291 dell’elenco contenuto nell’allegato I, sezione A (Persone) della decisione 2013/255 e aggiunto alla riga 291 dell’elenco di cui all’allegato II, sezione A (Persone), del regolamento n. 36/2012 (in prosieguo, congiuntamente: gli «elenchi in questione»).

13

Da un lato, le «informazioni identificative» inserite negli elenchi in questione indicano che il ricorrente è di sesso maschile, ha segnatamente la cittadinanza siriana ed è nato l’11 marzo 1976. Inoltre, è descritto come ricoprente la carica di «direttore generale di ASM International General Trading LLC». Infine, in essi sono menzionati «Samer Foz; Aman Holding [(Aman Dimashq JSC)]» e la «ASM International General Trading LLC» in quanto «Parenti/soci d’affari/entità o partner/collegamenti» del ricorrente.

14

Dall’altro lato, i motivi dell’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione sono redatti nel modo seguente:

«Imprenditore di spicco con interessi e attività commerciali a livello personale e familiare in molteplici settori dell’economia siriana, anche attraverso la società Aman Holding (nota in precedenza come Aman Group). Attraverso Aman Holding, trae vantaggi finanziari dall’accesso a opportunità commerciali e sostiene il regime [di Bashar Al-Assad], anche attraverso la partecipazione allo sviluppo di Marota City, sostenuto dal regime. Dal 2012 è anche direttore generale di ASM International [General] Trading LLC.

È inoltre associato al fratello Samer Foz, designato dall’UE dal gennaio 2019 quale imprenditore di spicco che opera in Siria e che appoggia il regime o ne trae vantaggio».

[omissis]

18

Il 28 maggio 2020 il Consiglio ha adottato, da un lato, la decisione 2020/719, che ha prorogato l’applicazione della decisione 2013/255 fino al 1o giugno 2021, e, dall’altro, il regolamento di esecuzione 2020/716 (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento del 2020»). Il nome del ricorrente è stato mantenuto alla riga 291 degli elenchi in questione in base a motivi identici a quelli contenuti negli atti iniziali (in prosieguo: i «motivi del 2020»).

[omissis]

23

Il 27 maggio 2021 il Consiglio ha adottato, da una parte, la decisione 2021/855, che ha prorogato l’applicazione della decisione 2013/255 fino al 1o giugno 2022, e, dall’altra, il regolamento di esecuzione 2021/848 (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento del 2021»). Il nome del ricorrente è stato mantenuto alla riga 291 degli elenchi in questione. Il Consiglio ha giustificato l’adozione delle misure restrittive nei confronti del ricorrente sulla base di motivi diversi da quelli menzionati negli atti iniziali e negli atti di mantenimento del 2020 (in prosieguo: i «motivi del 2021»).

24

Per quanto riguarda, da un lato, le «informazioni identificative» inserite negli elenchi in questione, gli atti di mantenimento del 2021 riprendono le informazioni indicate al precedente punto 13. Inoltre, la carica del ricorrente è ormai descritta come quella di «fondatore della District 6 Company; socio fondatore della Easy life Company», la menzione relativa alla «ASM International General Trading LLC» è stata soppressa e la carica di «Vicepresidente della società Asas Steel Company» è stata aggiunta in qualità di «Parenti/soci d’affari/entità o partner/collegamenti» del ricorrente.

25

Per quanto concerne, dall’altro lato, i motivi del 2021, essi sono così formulati:

«Imprenditore di spicco con interessi e attività commerciali a livello personale e familiare in molteplici settori dell’economia siriana. Trae vantaggi finanziari dall’accesso a opportunità commerciali e sostiene il regime siriano. Tra il 2012 e il 2019 è stato direttore generale di ASM International [General] Trading LLC.

È inoltre associato al fratello Samer Foz, designato dal Consiglio dal gennaio 2019 quale imprenditore di spicco che opera in Siria e che appoggia il regime o ne trae vantaggio. Insieme al fratello, realizza una serie di progetti commerciali, in particolare nella zona di Adra al-Ummaliyya [(quartiere di Damasco, Siria)]. Tali progetti comprendono una fabbrica che produce cavi e accessori per cavi e un progetto per la produzione di energia elettrica dall’energia solare. I due fratelli sono inoltre coinvolti in attività con [lo Stato islamico dell’Iraq e del Levante (ISIL) (Daesh)] per conto del regime [di Bashar Al-Assad], compresa la fornitura di armi e munizioni in cambio di frumento e petrolio».

[omissis]

Conclusioni delle parti

28

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli atti iniziali, gli atti di mantenimento del 2020 e gli atti di mantenimento del 2021 (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati») nella parte in cui lo riguardano;

condannare il Consiglio alle spese.

29

Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare il ricorrente alle spese;

in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale annulli gli atti impugnati nella parte in cui riguardano il ricorrente, ordinare il mantenimento degli effetti delle decisioni 2020/719 e 2021/855 nella parte in cui lo riguardano fino a quando non avrà effetto l’annullamento parziale dei regolamenti di esecuzione 2020/716 e 2021/848.

30

La formulazione del terzo capo delle conclusioni del Consiglio, esposta al precedente punto 29, che rettifica un errore materiale contenuto nelle osservazioni del Consiglio sulla seconda memoria di adattamento, è stata accettata da quest’ultimo in udienza, circostanza di cui si è preso atto nel verbale d’udienza.

In diritto

[omissis]

Sul primo motivo, vertente su un errore di valutazione

Considerazioni preliminari

[omissis]

79

In sostanza, in primo luogo, il ricorrente sostiene che il Consiglio stesso ha riconosciuto che egli non è un imprenditore «che opera in Siria», ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836. In secondo luogo, egli contesta di essere un «(i)mprenditore (...) con interessi e attività commerciali a livello personale e familiare in molteplici settori dell’economia siriana». In terzo luogo, egli afferma di non poter essere considerato un imprenditore «di spicco». In quarto luogo, egli sostiene di non essere associato al regime di Bashar Al-Assad, di non esercitare alcuna influenza su tale regime e di non essere presentare un rischio di elusione delle sanzioni aventi ad oggetto il regime. In quinto luogo, egli fa valere di non essere più coinvolto nella ASM International General Trading, dato che tale società è stata liquidata e sciolta. In sesto luogo, egli ritiene di non essere associato o implicato in società stabilite in Siria, né coinvolto nella Aman Holding JSC. In settimo luogo, sul piano professionale, egli fa valere di non essere associato a Samer Foz. In ottavo luogo, egli indica che il fatto di essere legato a Samer Foz non rimette in discussione la totale assenza di legami tra questo e il regime di Bashar Al-Assad, posto che lo stesso Samer Foz non sarebbe in alcun modo associato a detto regime e contesterebbe l’inserimento del suo nome negli elenchi in questione dinanzi al Tribunale. In nono luogo, egli afferma di non partecipare al progetto Marota City, sicché non avrebbe potuto sfruttare terreni espropriati appartenenti a persone sfollate a causa del conflitto in Siria, il che avrebbe impedito loro di ritornare alle proprie case. In decimo luogo, detto progetto non sarebbe sostenuto dal regime siriano.

80

Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente.

Sulla determinazione degli elementi dei motivi di inserimento relativi a ciascuno dei criteri di inserimento

81

Come menzionato al precedente punto 46, occorre dedurre dai motivi del 2020 e del 2021 che il nome del ricorrente è stato inserito e mantenuto negli elenchi in questione alla luce di tre criteri, ossia quello dell’imprenditore di spicco che opera in Siria, quello dell’associazione con il regime siriano e quello del legame con una persona o entità oggetto delle misure restrittive. Al fine di valutare la fondatezza dell’applicazione di tali criteri nel caso di specie, devono essere determinati, in via preliminare, gli elementi di fatto dei motivi di inserimento che rientrano in ciascuno dei criteri.

82

A tal riguardo, occorre ricordare che non si può escludere che, per una determinata persona, più motivi di inserimento coincidano parzialmente, nel senso che una persona può essere qualificata come imprenditore di spicco che opera in Siria ed essere considerata come persona che, nell’ambito delle sue attività, trae vantaggio dal regime siriano o lo sostiene attraverso le medesime attività. Ciò risulta precisamente dal fatto che, com’è stabilito al considerando 6 della decisione 2015/1836, la stretta associazione al regime siriano e il sostegno fornito da quest’ultimo a tale categoria di persone costituiscono una delle ragioni per cui il Consiglio ha deciso di creare tale categoria. Ciò non toglie che si tratti, anche in tale ipotesi, di criteri differenti (sentenza del 23 settembre 2020, Kaddour/Consiglio, T‑510/18, EU:T:2020:436, punto 77).

83

Quando decide di inserire il nome di una persona in considerazione della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in Siria, il Consiglio non è tenuto a precisare, nei motivi di inserimento di tale persona, che essa trae vantaggio o sostiene il regime siriano. Se lo fa, è perché intende applicargli anche il criterio di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e all’articolo 28, paragrafo 1, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836. Tale interpretazione è la più idonea a garantire l’effetto utile di ciascuno dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 27 e dell’articolo 28 della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, e a consentire alle persone iscritte di determinare con precisione sulla base di quali criteri il loro nome è stato inserito o mantenuto negli elenchi in questione (sentenza del 23 settembre 2020, Kaddour/Consiglio, T‑510/18, EU:T:2020:436, punto 79).

84

La constatazione di cui al precedente punto 82 si applica, per analogia, al criterio del legame con una persona o un’entità oggetto delle misure restrittive. Infatti, una persona può essere qualificata come imprenditore di spicco che opera in Siria ed essere considerata come associata, segnatamente a causa dei suoi legami d’affari, a un’altra persona oggetto delle misure restrittive in base alle medesime attività (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2018, Kaddour/Consiglio, T‑461/16, EU:T:2018:316, punto 127). Allo stesso modo, tale persona può essere associata al regime siriano essendo nel contempo legata, per le stesse ragioni, a una persona oggetto delle misure restrittive.

[omissis]

Sul legame del ricorrente con una persona o entità oggetto delle misure restrittive

– Sulla portata del criterio d’inserimento

113

Risulta, in sostanza, dai motivi del 2020 e del 2021, richiamati ai precedenti punti 14 e 25, che il nome del ricorrente è stato inserito e mantenuto negli elenchi in questione a causa, in particolare, dei suoi interessi commerciali familiari e della sua associazione con Samer Foz, suo fratello, che figura in detti elenchi dal gennaio 2019.

114

In primo luogo, ad avviso del ricorrente, Samer Foz, suo fratello, contesterebbe l’inserimento e il mantenimento del suo nome negli elenchi in questione nell’ambito del ricorso avente il numero di ruolo T‑258/19. Inoltre, Samer Foz avrebbe proposto un ricorso, avente il numero di ruolo T‑481/21, volto all’annullamento degli atti di mantenimento del 2021 nella parte in cui lo riguardano.

115

In proposito, occorre ricordare che il controllo esercitato dal Tribunale nella presente causa può riguardare soltanto la fondatezza dell’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione e non può quindi rimettere in discussione la legittimità delle decisioni in base alle quali il Consiglio ha inserito il nome di Samer Foz, suo fratello, nei suddetti elenchi (v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2017, Barqawi/Consiglio, T‑303/15, non pubblicata, EU:T:2017:328, punto 42). Nel caso di specie, il nome di quest’ultimo è stato inserito e mantenuto in tali elenchi dalla decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255 (GU 2019, L 18 l, pag. 13), dalla decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255 (GU 2019, L 132, pag. 36), e dalle decisioni 2020/719 e 2021/855, nonché dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU 2019, L 18 1, pag. 4), dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU 2019, L 132, pag. 1) e dai regolamenti di esecuzione 2020/716 e 2021/848. In particolare, egli è stato inserito in ragione del suo status di imprenditore di spicco che opera in Siria e della sua associazione con il regime siriano.

116

In ogni caso, da un lato, dalla sentenza del 24 novembre 2021, Foz/Consiglio (T‑258/19, non pubblicata, EU:T:2021:820, punto 154), risulta che, per quanto riguarda la decisione di esecuzione 2019/87, le decisioni 2019/806 e 2020/719 e i regolamenti di esecuzione 2019/85, 2019/798 e 2020/716, Samer Foz non ha dimostrato dinanzi al Tribunale che tali atti, inserendo e mantenendo il suo nome negli elenchi in questione, dovevano essere annullati. Dall’altro, per quanto riguarda gli atti di mantenimento del 2021, secondo una giurisprudenza costante, la presunzione di validità degli atti delle istituzioni dell’Unione implica che essi producano effetti giuridici finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso per annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punto 74 e giurisprudenza citata). Peraltro, gli effetti degli atti di mantenimento del 2021 nei confronti di Samer Foz non sono stati sospesi a seguito di una domanda di provvedimenti provvisori. Pertanto, tutti gli atti in base ai quali il nome di Samer Foz è stato inserito e mantenuto nei suddetti elenchi continuano a produrre effetti giuridici.

117

In secondo luogo, in risposta ad una misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale, il ricorrente sostiene che, per dimostrare la sua associazione con Samer Foz conformemente al criterio del legame con una persona oggetto delle misure restrittive, dovrebbe essere presa in considerazione solo un’associazione sul piano commerciale, ad esclusione dei rapporti di fratellanza. Inoltre, egli indica che l’associazione con Samer Foz non costituisce uno dei criteri di inserimento previsti all’articolo 28, paragrafo 2, lettere da a) a g), della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, dato che il nome di Samer Foz o di qualsiasi altro membro della famiglia Foz non vi figurerebbe. Il Consiglio sostiene che dal suo fascicolo risulta che il ricorrente e Samer Foz sono strettamente legati sul piano professionale.

118

A tal riguardo, i motivi di inserimento del 2020 e del 2021 in base ai quali il Consiglio ha ritenuto che esistesse un legame tra il ricorrente e Samer Foz, suo fratello, non si limitano esclusivamente ai loro legami familiari, ma riguardano anche i loro legami d’affari. Peraltro, il Consiglio non sostiene che l’appartenenza alla famiglia Foz sia un criterio di inserimento autonomo, a differenza dell’appartenenza alle famiglie Al-Assad o Makhlouf, che costituisce un criterio autonomo, previsto in quanto tale dall’articolo 27, paragrafo 2, lettera b), e dall’articolo 28, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, ripreso, per quanto riguarda il congelamento dei capitali, all’articolo 15, paragrafo 1 bis, lettera b), del regolamento n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828. Pertanto, nell’ambito dell’esame del criterio del collegamento con una persona o un’entità oggetto delle misure restrittive, l’esistenza di tale rapporto di fratellanza deve essere esaminata in quanto elemento di fatto.

119

Ciò precisato, occorre ora verificare se l’insieme degli elementi di prova prodotti dal Consiglio assolva l’onere della prova ad esso incombente, in virtù della giurisprudenza richiamata al precedente punto 73, e costituisca quindi un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti per giustificare i motivi dell’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione.

120

A tal riguardo, dai motivi del 2020 e del 2021 risulta che il Consiglio ha ritenuto che il ricorrente fosse legato a Samer Foz, suo fratello, a motivo delle loro attività in seno alla Aman Holding e alla ASM International General Trading. Inoltre, per quanto riguarda i motivi del 2021, il nome del ricorrente è stato mantenuto negli elenchi in questione anche in virtù dell’esistenza di legami d’affari in un certo numero di progetti commerciali e in diverse attività con l’ISIL in cui erano coinvolti per conto del regime siriano. Occorre, quindi, esaminare ciascuno di tali elementi in modo separato.

[omissis]

– Conclusioni sul legame con una persona oggetto delle misure restrittive

165

In primo luogo, da quanto precede risulta che il ricorrente e Samer Foz, suo fratello, intrattengono legami nell’ambito di rapporti d’affari. Anzitutto, alla data di adozione degli atti iniziali, il Consiglio ha dimostrato che fra il ricorrente e Samer Foz sussistevano legami d’affari tramite l’impresa familiare Aman Holding e la ASM International General Trading. Inoltre, per quanto riguarda gli atti di mantenimento del 2020, il Consiglio ha dimostrato che i due fratelli intrattenevano legami d’affari tramite detta impresa familiare. Infine, per quanto riguarda gli atti di mantenimento del 2021, il Consiglio ha dimostrato che tra il ricorrente e suo fratello vi erano legami d’affari, dato che erano coinvolti in attività con l’ISIL per conto del regime siriano.

166

L’esistenza di legami d’affari tra il ricorrente e Samer Foz, suo fratello, si concretizza altresì in una forma di concertazione nella gestione dei loro portafogli azionari. Infatti, anzitutto, dalla lettera del 22 novembre 2020 e dal certificato di registrazione, che attesta la nuova ripartizione dell’azionariato della Aman Holding, documenti prodotti dal ricorrente, risulta che quest’ultimo e Samer Foz hanno entrambi ceduto le loro quote nella Aman Holding nel corso dello stesso periodo (vale a dire tra il 22 novembre 2020 e il 3 dicembre 2020). A tal riguardo, l’argomento del ricorrente in base al quale la cessione delle sue azioni prima di un periodo di 3 anni sarebbe stata illegittima conformemente all’articolo 96, paragrafo 1, della legge siriana sulla «prevenzione della vendita delle azioni» non è sufficientemente suffragato da elementi di prova. Tale argomento è altresì infondato in quanto, nonostante l’asserita volontà del ricorrente di cedere rapidamente le sue azioni, egli dimostra di aver firmato il contratto di vendita del 2 aprile 2020 solo poco più di un mese e tre settimane successivamente alla scadenza del termine prescritto dall’articolo 96, paragrafo 1, di detta legge. In ogni caso, tale circostanza non attenua in alcun modo il fatto che la cessione delle azioni detenute dal ricorrente e da Samer Foz abbia avuto luogo in un intervallo di tempo molto breve. Inoltre, la decisione di liquidare la ASM International General Trading testimonierebbe l’esistenza di una certa forma di concertazione, come sostiene il Consiglio. In proposito, dalle prove prodotte dal ricorrente risulta che la decisione è stata adottata il 26 marzo 2019 dagli azionisti che componevano l’assemblea straordinaria di tale società, tra cui Samer Foz e il ricorrente, in risposta all’inserimento del nome di Samer Foz negli elenchi in questione, nel gennaio 2019.

167

Infine, nelle sue memorie, il ricorrente non sostiene di aver interrotto i suoi rapporti con Samer Foz o di averne preso le distanze. Di conseguenza, persistono i legami tra il ricorrente e suo fratello.

168

In secondo luogo, il ricorrente sostiene che dagli elementi di prova allegati al ricorso emerge che egli non è associato al regime, o che non esercita alcuna influenza su di esso, e che non presenta un rischio di elusione.

[omissis]

173

Inoltre, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, le persone, entità o organismi rientranti in una delle categorie di cui all’articolo 27, paragrafo 2, e all’articolo 28, paragrafo 2, di detta decisione non sono inclusi o mantenuti negli elenchi delle persone ed entità di cui all’allegato I della decisione 2013/255 qualora siano disponibili sufficienti informazioni per ritenere, in particolare, che essi non presentano un concreto rischio di elusione. Tale condizione è stata ripresa, per quanto riguarda il congelamento dei capitali, dall’articolo 15, paragrafo 1ter, del regolamento n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828.

174

In proposito, per quanto riguarda le persone associate a persone che forniscono un sostegno al governo di cui trattasi, occorre osservare che, quando i capitali di queste ultime sono congelati, esiste un rischio non trascurabile che esse esercitino pressioni sulle persone ad esse associate per eludere l’effetto delle misure di cui sono oggetto (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2021, Sharif/Consiglio, T‑540/19, non pubblicata, EU:T:2021:220, punto 159, e, per analogia, sentenza del 4 settembre 2015, NIOC e a./Consiglio, T‑577/12, non pubblicata, EU:T:2015:596, punto 139).

175

Nel caso di specie, Samer Foz, fratello del ricorrente, che è inserito negli elenchi in questione, occupa una posizione privilegiata in seno all’economia siriana. In tal senso, le informazioni tratte dai siti Internet dell’Atlantic Council e del The Syria Report indicano che egli è uno degli uomini d’affari più potenti della Siria. Egli è descritto come «il nuovo Rami Makhlouf» dai siti Internet della Brookings Institution e del The Syria Report. Inoltre, l’articolo tratto dal sito Internet The Times aggiunge che le imprese di Samer Foz continuano a funzionare nonostante le sanzioni europee di congelamento dei capitali inflitte nei suoi confronti nel gennaio 2019.

176

Tenuto conto della posizione privilegiata di Samer Foz in seno all’economia siriana e della sua influenza, dei legami d’affari presenti o passati tra il ricorrente e Samer Foz, dovuti al fatto che sono fratelli, dell’importanza dell’impresa familiare nella quale essi detenevano quote e hanno occupato posti di responsabilità, nonché dell’impossibilità di escludere una possibile concertazione tra il ricorrente e Samer Foz per cedere le loro quote nella Aman Holding e sciogliere e liquidare la ASM International General Trading, è ragionevole ritenere che il ricorrente presenti un concreto rischio di elusione delle misure restrittive.

177

Di conseguenza, alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, si deve ritenere che il motivo di inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione a causa del suo legame con una persona oggetto delle misure restrittive sia sufficientemente giustificato, cosicché, alla luce di tale criterio, l’inserimento del suo nome negli elenchi in questione è fondato.

[omissis]

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

Il sig. Amer Foz è condannato alle spese.

 

Gervasoni

Madise

Martín y Pérez de Nanclares

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 maggio 2022.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

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