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Document 32014L0040

Norme più rigide sul tabacco nell’Unione

Norme più rigide sul tabacco nell’Unione

 

SINTESI DI:

Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva definisce le norme in materia di lavorazione, presentazione e vendita di sigarette, trinciati per sigarette, tabacco da pipa, sigari, sigaretti, tabacco non da fumo, sigarette elettroniche e prodotti da fumo a base di erbe.

Essa mira a tutelare la salute umana, in particolare quella dei giovani, e a soddisfare gli obblighi dell’Unione europea (Unione) ai sensi della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo.

PUNTI CHIAVE

Ingredienti e livelli massimi di emissioni

Gli Stati membri devono richiedere ai fabbricanti e agli importatori di presentare l’elenco degli ingredienti e dei livelli di emissione. Le emissioni delle sigarette immesse sul mercato o fabbricate nell’Unione non devono superare i seguenti livelli:

  • 10 mg di catrame;
  • 1 mg di nicotina;
  • 10 mg di monossido di carbonio.

Avvertenze relative alla salute

La direttiva richiede di collocare avvertenze importanti sulla salute sui pacchetti di sigarette e di tabacco da arrotolare:

  • un’avvertenza generale con il messaggio: «Il fumo uccide — smetti subito» oppure «Il fumo uccide»;
  • il messaggio informativo: «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene»;
  • altri testi e immagini esplicite ricavati da un elenco e da un catalogo di immagini riportati negli allegati della direttiva;
  • avvertenze combinate che devono occupare il 65 % della parte anteriore e posteriore dei pacchetti.

Divieto sugli aromi e i pacchetti «slim»

La direttiva vieta:

  • gli aromi, come frutta e mentolo, che incoraggiano il fumo ammorbidendo gli aromi più forti del tabacco, e
  • i pacchetti di sigarette attraenti, «slim» e simili a rossetti, spesso destinati alle ragazze e alle giovani donne.

Sigarette elettroniche

La normativa stabilisce norme di qualità e sicurezza per le sigarette elettroniche contenenti nicotina, tra cui:

  • avvertenze obbligatorie relative alla salute da collocare sui pacchetti;
  • il divieto di inserire elementi promozionali sui pacchetti.

Altre misure

  • Gli Stati membri possono, se lo desiderano, vietare le vendite su Internet di sigarette e prodotti del tabacco.
  • Per contrastare il commercio illegale di sigarette, è in fase di introduzione un sistema di tracciamento e monitoraggio a livello dell’Unione.

Tracciabilità

La direttiva introduce norme sulla tracciabilità del tabacco e sugli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco, elaborate nel seguente diritto derivato.

Il regolamento (UE) 2018/574 (un atto di esecuzione) stabilisce norme tecniche per il sistema di tracciabilità del tabacco:

  • i pacchetti devono essere contrassegnati da un identificatore unico per registrarne i movimenti lungo la catena di fornitura, che deve essere rilasciato da un emittente indipendente e valido per sei mesi;
  • specifiche per i repertori di dati al fine di registrare i movimenti di prodotti del tabacco e le relative transazioni.

Il presente regolamento è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/448.

Il regolamento (UE) 2018/573 (un atto delegato) stabilisce gli elementi chiave da includere nei contratti di archiviazione dei dati tra fabbricanti o importatori e fornitori di archiviazione dei dati:

  • devono essere istituiti repertori primari e secondari (di riserva) e un router di sistema;
  • devono essere forniti su richiesta altri servizi tecnici accessori;
  • le specifiche relative all’operabilità, alla disponibilità, alle prestazioni e all’indipendenza finanziaria e organizzativa dei servizi devono soddisfare requisiti minimi.

La decisione di esecuzione (UE) 2018/576 stabilisce le norme tecniche per gli elementi di sicurezza da applicare ai pacchetti di tabacco:

  • tutte le confezioni unitarie devono disporre di un elemento di sicurezza a prova di manomissione, composto da elementi visibili e invisibili, per garantirne l’autenticità;
  • tale elemento deve comprendere almeno cinque tipi di autenticazione, compresi elementi palesi, seminascosti e nascosti;
  • almeno un elemento di autenticazione deve essere fornito da una terza parte indipendente.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

  • La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 20 maggio 2016. Tali norme si applicano dalla stessa data.
  • Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 sulla tracciabilità è in vigore dal 6 maggio 2018.
  • Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/448 si applica dal 21 dicembre 2023.
  • Il regolamento delegato (UE) 2018/573 sull’archiviazione dei dati è in vigore dal 6 maggio 2018.
  • La decisione di esecuzione (UE) 2018/576 sugli elementi di sicurezza a prova di manomissione è in vigore dal 18 dicembre 2017.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).

Le successive modifiche alla direttiva 2014/40/UE sono state incorporate nel testo originale. Il testo consolidato ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato (GU L 283 del 3.11.2022, pag. 4).

Regolamento delegato (UE) 2018/573 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativo agli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati conclusi nell’ambito di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GU L 96 del 16.4.2018, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l’istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GU L 96 del 16.4.2018, pag. 7).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/448 della Commissione, del 1° marzo 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 sulle norme tecniche per l’istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GU L 65 del 2.3.2023, pag. 28).

Decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco [notificata con il numero C(2017) 8435] (GU L 96 del 16.4.2018, pag. 57).

Ultimo aggiornamento: 20.04.2023

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