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L’istituzione di un sistema più forte e maggiormente armonizzato, con norme minime comuni, per combattere i crimini lesivi del bilancio dell’Unione europea (Unione);
una migliore protezione degli interessi finanziari dell’Unione e del denaro dei contribuenti in tutta l’Unione.
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda:
frodi e altri reati penali quali corruzione, appropriazione indebita o riciclaggio di denaro, lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, ossia del bilancio dell’Unione, dei bilanci di istituzioni, organismi, uffici e agenzie dell’Unione istituiti dai trattati, o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e monitorati;
reati gravi ai danni del sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), quali frodi carosello dell’IVA1, ovvero sono considerati reati gravi poiché interessano il territorio di due o più Stati membri dell’Unione, arrivando a un danno totale di almeno 10 milioni di euro.
Essa stabilisce inoltre norme comuni sulle sanzioni e sulle prescrizioni relative ai reati penali che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva.
Definizioni
Ciascuno dei seguenti reati è definito a livello dell’Unione:
frode commessa intenzionalmente rispetto a spese relative ad appalti pubblici e non pubblici e a entrate derivanti da risorse proprie basate sull’IVA e altre entrate;
riciclaggio di denaro come definito dalla direttiva (UE) 2015/849 (si veda la sintesi);
corruzione attiva e passiva commessa intenzionalmente;
La direttiva definisce il ruolo dei «funzionari pubblici», ovvero funzionari a livello dell’Unione e nazionale, anche negli Stati membri. Tale definizione è pertinente per la definizione dei termini, quali riciclaggio di denaro, corruzione e appropriazione indebita.
I reati penali definiti nella direttiva rientrano nelle competenze della Procura europea, un organo indipendente dell’Unione autorizzato a indagare e perseguire tali reati e a portarli in giudizio innanzi ai tribunali nazionali competenti.
Approccio comune
In tutti gli Stati membri, a eccezione di Danimarca e Regno Unito (1),
tali reati sono punibili come reati penali, così come il tentativo, l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso;
le persone giuridiche2 dovrebbero essere ritenute responsabili di reati commessi a loro vantaggio; ciò comprende la possibilità di procedimenti penali a carico delle persone fisiche che li hanno perpetrati o che ne sono esclusivamente responsabili.
Sanzioni
La direttiva prevede sanzioni penali minime «effettive, proporzionali e dissuasive».
Esse comprendono una pena massima di almeno quattro anni di reclusione:
qualora il danno finanziario al bilancio dell’Unione sia di valore superiore al limite di 100 000 euro;
in caso di reato grave ai danni del sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA);
altre circostanze gravi definite nel diritto nazionale.
Qualora un reato comporti danni inferiori a 10 000 euro, gli Stati membri possono prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale.
Per quanto riguarda le persone giuridiche, la direttiva prevede altri tipi di sanzioni oltre alle ammende (penali e non penali).
La commissione dei reati sopramenzionati nell’ambito di un’organizzazione criminale come definita nella decisione quadro 2008/841/GAI (si veda la sintesi) costituisce una circostanza aggravante, che porterà a considerare più grave il reato.
Tali sanzioni non escludono:
la possibilità di sanzioni più severe previste dal diritto nazionale;
l’esercizio dei poteri disciplinari da parte delle autorità competenti nei riguardi dei funzionari pubblici.
La direttiva si occupa inoltre di:
congelamento e confisca degli strumenti e dei proventi dei reati penali lesivi del bilancio dell’Unione;
definizione della giurisdizione per tali reati;
periodi minimi di prescrizione per consentire le indagini, l’azione penale e l’esecuzione di sanzioni penali imposte in seguito a una condanna per aver commesso tali reati.
Cooperazione tra Stati membri e istituzioni, organismi, uffici e agenzie dell’Unione
Gli Stati membri, la Procura europea, l’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e l’ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono tenuti a cooperare contro i reati penali trattati nella direttiva. L’OLAF, e laddove opportuno, l’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, offrono assistenza tecnica e operativa per agevolare il coordinamento delle indagini degli Stati membri.
Qualora la Corte dei conti europea e i revisori incaricati dell’audit dei bilanci di istituzioni, organismi, uffici e agenzie dell’Unione o di altri bilanci gestiti e controllati dalle istituzioni, vengano a conoscenza di qualsiasi fatto qualificabile come reato penale di cui alla direttiva in questione, devono comunicarlo alla Procura europea, all’OLAF e alle altre autorità competenti. Gli Stati membri devono garantire che le istituzioni nazionali di revisione dei conti facciano altrettanto.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?
La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il .
CONTESTO
L’articolo 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea obbliga l’Unione e gli Stati membri a combattere le frodi e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive.
Oltre il 90 % del bilancio dell’Unione viene gestito a livello nazionale. I danni al bilancio dell’Unione risultanti da reati e altre attività illecite ammonta ogni anno a centinaia di milioni di euro e costituisce un serio problema. Nel 2011, la Commissione ha adottato una comunicazione contenente proposte volte a migliorare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione (si veda IP/11/644).
Frode carosello dell’IVA. Quando gli autori della frode in uno Stato membro importano beni esenti da IVA da altri Stati membri, e poi rivendono i beni ad acquirenti nazionali, addebitando loro l’IVA. Successivamente, i venditori scompaiono senza pagare l’IVA alle autorità fiscali.
Persona giuridica. Un’entità riconosciuta dalla legge come avente diritti e doveri analoghi a quelli delle persone fisiche, di cui le società sono un esempio comune.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del , pag. 29).
DOCUMENTI CORRELATI
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea mediante il diritto penale [COM/2021/536 final].
Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del , relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio sono state incorporate nel testo originale. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del , pag. 73).
Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del , pag. 39).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea attraverso il diritto penale e le indagini amministrative: una politica integrata per salvaguardare il denaro dei contribuenti [COM(2011) 293 final del ].
Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del , relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’, pag. 42).
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’, pag. 1).
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del , relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU L 312 del , pag. 1).
Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del , pag. 49).
ultimo aggiornamento
(1) * Dal , il Regno Unito si è ritirato dall’Unione europea ed è diventato un paese terzo.