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Document 52013PC0095

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea

/* COM/2013/095 final - 2013/0057 (COD) */

52013PC0095

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea /* COM/2013/095 final - 2013/0057 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

· Motivazione e obiettivi della proposta

Nella comunicazione del 13 febbraio 2008 “Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell’Unione europea”[1] la Commissione ha proposto di istituire un sistema di ingressi/uscite (entry/exit system - EES) che comporta, essenzialmente, la registrazione elettronica delle date e dei luoghi di ingresso e di uscita di ogni cittadino di paese terzo ammesso per un soggiorno di breve durata.

Tale proposta è parte del programma di Stoccolma[2] approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009.

A seguito dell’invito del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011[3] ad accelerare i lavori in materia di “frontiere intelligenti”, ossia ad elaborare proposte legislative per istituire un sistema di ingressi/uscite e un programma per viaggiatori registrati (Registered Traveller Programme – RTP), il 25 ottobre 2011 la Commissione ha pubblicato una comunicazione[4] che illustra le opzioni per realizzare tali strumenti.

La presente proposta è presentata assieme a una proposta relativa all’istituzione di un programma per viaggiatori registrati e a una proposta di modifica del codice comunitario che disciplina le verifiche ai valichi di frontiera esterna e la sorveglianza della frontiera esterna (codice frontiere Schengen)[5] ai fini del funzionamento dei due nuovi sistemi. Per ogni sistema è presentata una valutazione d’impatto.

· Contesto generale

Conformemente al codice frontiere Schengen, i cittadini dell’Unione e gli altri beneficiari del diritto alla libera circolazione a norma del diritto dell’Unione (ad esempio i familiari di cittadini dell’Unione) che attraversano la frontiera esterna sono sottoposti a una verifica minima, sia all’ingresso che all’uscita, consistente nella disamina del documento di viaggio al fine di stabilirne l’identità. Tutti gli altri cittadini di paesi terzi sono sottoposti, all’ingresso, a una verifica approfondita che comporta la verifica dello scopo del soggiorno e della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti e una ricerca nel sistema d’informazione Schengen (SIS) e nelle banche dati nazionali.

Il codice frontiere Schengen non contiene disposizioni relative alla registrazione degli spostamenti transfrontalieri dei viaggiatori. Attualmente l’apposizione del timbro sul documento di viaggio è l’unico sistema per indicare le date di ingresso e di uscita che permetteranno alle guardie di frontiera e alle autorità competenti per l’immigrazione di calcolare la durata del soggiorno del cittadino di paese terzo nello spazio Schengen, che non deve superare novanta giorni nell’arco di centottanta giorni. Gli altri strumenti e misure disponibili ai valichi di frontiera, ad esempio le banche dati (SIS e sistema di informazione visti – VIS) da consultare obbligatoriamente all’ingresso ma non all’uscita, non sono concepiti per registrare gli attraversamenti di frontiera e non offrono tale funzione. Lo scopo principale del VIS è consentire di verificare la cronistoria della domanda di visto e di accertarsi, all’ingresso, che la persona che presenta il visto alla frontiera è la stessa alla quale esso è stato rilasciato.

Al giorno d’oggi non esistono strumenti elettronici per verificare se, dove e quando un cittadino di paese terzo è entrato nello spazio Schengen o lo ha lasciato. Altre difficoltà nel controllo del soggiorno autorizzato del cittadino di paese terzo sono legate all’uso dei timbri e alla loro qualità (ad esempio leggibilità, tempo necessario per calcolare la durata del soggiorno, falsificazione e contraffazione).

Per questi motivi non esiste nell’Unione europea una registrazione uniforme degli ingressi dei viaggiatori nello spazio Schengen e delle relative uscite, e quindi gli Stati membri non dispongono di uno strumento affidabile per determinare se un cittadino di paese terzo abbia prolungato il soggiorno oltre il termine autorizzato. Tredici Stati membri[6] dispongono di un sistema nazionale di ingressi/uscite che raccoglie i dati alfanumerici dei viaggiatori, e ne consentono l’accesso a fini di gestione delle frontiere e di contrasto. Nella misura in cui una persona esce legalmente dallo stesso Stato membro dal quale è entrata, tali sistemi rilevano l’eventuale soggiorno fuoritermine. A parte questo caso, le possibilità di usare detti sistemi per individuare coloro che prolungano il soggiorno oltre il termine autorizzato sono nulle, in quanto i dati di ingresso e uscita non possono essere confrontati se l’interessato lascia lo spazio Schengen da uno Stato membro diverso da quello da cui è entrato e in cui l’ingresso è stato registrato.

Mancano inoltre dati affidabili sul numero di migranti in posizione irregolare attualmente presenti nell’Unione europea, ma secondo stime prudenti si aggirerebbe tra 1,9 e 3,8 milioni. Si concorda in generale sul fatto che la netta maggioranza di tali migranti è composta da cosiddetti soggiornanti fuoritermine, ossia persone che sono entrate legalmente per un soggiorno di breve durata, con visto valido ove necessario, e che una volta scaduto il termine del soggiorno autorizzato sono rimaste nell’Unione europea. Per quanto riguarda i casi di migranti in posizione irregolare[7] fermati nell’Unione europea, nel 2010 (UE 27) ne sono stati registrati in totale 505 220, il che significa, rispetto alle stime di cui sopra, che viene fermata solo una piccola percentuale di soggiornanti fuoritermine.

Nel caso in cui un cittadino di paese terzo distrugga i propri documenti una volta entrato nello spazio Schengen, è particolarmente importante che le autorità possano accedere a informazioni affidabili per accertarne l’identità.

La scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta si basa su uno studio dei costi di un sistema di ingressi/uscite e di un programma per viaggiatori registrati realizzato da un contraente esterno.

La presente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio ha l’obiettivo di:

– creare un sistema di ingressi/uscite e istituire una base giuridica per lo sviluppo e l’attuazione del sistema tecnico;

– definire lo scopo e le funzionalità di un sistema di ingressi/uscite e le relative responsabilità,

– affidare all’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia[8] (“agenzia”) lo sviluppo e la gestione operativa del sistema centrale.

Il presente regolamento costituisce lo strumento fondamentale del quadro giuridico del sistema di ingressi/uscite. Per completare tale base giuridica, in parallelo alla presente proposta è presentata una proposta di modifica del codice frontiere Schengen relativamente all’uso del sistema nell’ambito del processo di gestione delle frontiere.

L’obiettivo del sistema di ingressi/uscite è migliorare la gestione della frontiera esterna e la lotta alla migrazione irregolare. Esso infatti:

· calcolerà la durata del soggiorno autorizzato di ogni viaggiatore, stabilendo, all’ingresso, in caso di viaggiatore che si reca frequentemente nello spazio Schengen, con calcolo rapido e preciso i giorni restanti dei massimo novanta giorni nell’arco di centottanta giorni, e verificando, all’uscita, che il viaggiatore abbia rispettato la durata del soggiorno autorizzato e, nel territorio, nel quadro delle verifiche sui cittadini di paesi terzi, la legalità del soggiorno;

· contribuirà all’identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri; ciò riguarda in particolare le persone che, dalle verifiche all’interno del territorio, risultano non possedere i documenti di viaggio o altro mezzo di identificazione;

· contribuirà all’analisi degli ingressi e delle uscite dei cittadini di paesi terzi, per avere, in particolare, una panoramica precisa del flusso degli spostamenti alle frontiere esterne e il numero di soggiornanti fuoritermine, suddivisi ad esempio per cittadinanza.

I previsibili effetti del sistema sono ulteriormente valutati e precisati nella valutazione d’impatto, e possono riassumersi come segue:

· informazioni rapide e precise alle guardie di frontiera durante le verifiche di frontiera, con sostituzione dell’attuale sistema lento e poco affidabile della timbratura manuale dei passaporti. Ciò permetterà un miglior controllo della durata del soggiorno autorizzato e verifiche di frontiera più efficaci;

· informazioni precise ai viaggiatori in merito alla durata massima del soggiorno autorizzato;

· informazioni precise su chi sta prolungando il soggiorno oltre il termine autorizzato, che serviranno per i controlli all’interno del territorio e le intercettazioni dei migranti in posizione irregolare;

· identificazione dei migranti in posizione irregolare: grazie alla conservazione nel sistema di ingressi/uscite dei dati biometrici di tutte le persone non soggette all’obbligo del visto, e considerato che i dati biometrici dei titolari di visto sono registrati nel VIS, le autorità degli Stati membri saranno in grado di identificare tutti i migranti in posizione irregolare trovati nel territorio senza documenti dopo aver attraversato la frontiera esterna legalmente. Ciò agevolerà la procedura di rimpatrio;

· l’analisi effettuata dal sistema permetterà di adottare un approccio fondato su elementi concreti, ad esempio in relazione alla politica dei visti, in quanto il sistema di ingressi/uscite fornirà dati precisi su eventuali problemi con soggiornanti fuoritermine di una data cittadinanza, elemento questo rilevante quando si deve decidere se imporre o abolire l’obbligo del visto per i cittadini del paese terzo in questione;

· abolendo l’obbligo della timbratura manuale dei passaporti in occasione della verifica di frontiera sarà possibile prevedere controlli di frontiera interamente automatizzati per determinati cittadini di paesi terzi, alle condizioni fissate nella proposta relativa al programma per viaggiatori registrati presentata in parallelo alla presente proposta.

· Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen.

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS).

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei visti.

Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO

· Consultazione delle parti interessate

La consultazione delle parti interessate è descritta nella valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta.

· Valutazione d’impatto

La prima valutazione d’impatto[9] risale al 2008 quando è stata elaborata la comunicazione della Commissione riguardante tale materia, la seconda[10] al 2012. La prima ha analizzato le opzioni strategiche e i corrispondenti impatti più probabili, ed è giunta alla conclusione che è opportuno creare un sistema di ingressi/uscite.

Al termine di una consultazione e di un primo esame, la seconda valutazione d’impatto ha analizzato le principali opzioni di attuazione.

Dall’analisi delle opzioni e relative varianti è emerso che la soluzione da preferire per un sistema di ingressi/uscite dovrebbe essere quella descritta in appresso.

Il sistema di ingressi/uscite sarà concepito come un sistema centralizzato contenente sia dati alfanumerici che dati biometrici. Il periodo di conservazione dei dati sarà di sei mesi per i casi ordinari e di cinque anni per i soggiorni fuoritermine.

All’uso dei dati biometrici si applicherà un periodo transitorio di tre anni per consentire agli Stati membri di prendere disposizioni ai valichi di frontiera.

Trascorsi due anni, occorrerà valutare il sistema e in tale occasione la Commissione riesaminerà, in particolare, il periodo di conservazione dei dati e l’opportunità di consentire l’accesso al sistema a fini di contrasto, tenuto conto anche dell’esperienza al riguardo nell’ambito del VIS. Se del caso, la valutazione sarà accompagnata da una proposta della Commissione diretta a modificare il regolamento onde fissare le condizioni dell’accesso a fini di contrasto. Tali condizioni dovranno essere definite rigorosamente in modo da offrire un regime di protezione dei dati preciso, e potrebbero ricalcare quelle previste dalla base giuridica del VIS.

Il comitato per la valutazione d’impatto ha riesaminato il progetto di valutazione d’impatto e ha formulato un primo parere il 14 marzo 2012 e un secondo l’8 giugno 2012 (su una versione riveduta). La versione riveduta della relazione tiene conto delle raccomandazioni di miglioramento. In particolare, sono state effettuate le seguenti modifiche: sono state fornite ulteriori informazioni sulla consultazione delle parti interessate; la logica generale dell’intervento è stata riesaminata e razionalizzata; la definizione del problema è stata ampliata ed approfondita, per quanto riguarda sia il problema generale della migrazione irregolare sia i problemi specifici di attuazione; lo scenario di base è stato esteso per descrivere meglio l’evoluzione della situazione in mancanza di azione dell’Unione; le opzioni sono state ristrutturate e semplificate; la loro analisi è stata migliorata ed effettuata in modo più logico evidenziando gli eventuali collegamenti tra opzioni; è stata arricchita la spiegazione del metodo di calcolo dei costi; l’analisi e la descrizione dell’opzione prescelta sono state rivedute e collegate in modo più diretto ai dati che saranno disponibili in futuro.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

È necessario definire lo scopo e le funzionalità del sistema di ingressi/uscite, nonché le relative responsabilità. Occorre inoltre affidare all’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia il mandato di sviluppare e gestire il sistema dal punto di vista operativo. Un distinto documento di lavoro dei servizi della Commissione spiega la proposta in dettaglio, articolo per articolo.

· Base giuridica

Le basi giuridiche del presente regolamento sono l’articolo 74 e l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), costituisce la base giuridica appropriata per specificare ulteriormente le misure relative all’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e definire le norme e le procedure cui gli Stati membri devono attenersi per i controlli alle persone alle frontiere esterne. L’articolo 74 fornisce la base giuridica adeguata per istituire e gestire il sistema di ingressi/uscite e determinare le procedure relative allo scambio dei dati tra Stati membri, garantendo la cooperazione tra le pertinenti autorità nazionali nonché tra tali autorità e la Commissione nei settori coperti dal titolo V del trattato.

· Principio di sussidiarietà

Ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Unione è competente ad adottare misure relative al controllo delle persone e alla sorveglianza efficace dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. Occorre modificare le disposizioni dell’UE attualmente in vigore in materia di attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri onde tener conto dell’attuale mancanza di strumenti affidabili per monitorare gli spostamenti dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata, tenuto conto della complessità e della lentezza dell’attuale procedura obbligatoria di apposizione del timbro, peraltro insufficiente per permettere alle autorità nazionali di valutare la durata del soggiorno autorizzato durante la verifica di frontiera del viaggiatore o durante le verifiche all’interno del territorio, e del valore assai limitato a questo scopo dei sistemi nazionali in uno spazio senza controlli alle frontiere interne.

Onde aumentare l’efficacia della gestione della migrazione, occorre rendere disponibili le informazioni sulle persone presenti nel territorio dell’Unione, su quelle che rispettano il termine massimo del soggiorno autorizzato di novanta giorni nell’arco di centottanta giorni e sulla cittadinanza e sulle categorie (obbligo del visto/esenzione da tale obbligo) dei soggiornanti fuoritermine, e intensificare le verifiche a campione all’interno del territorio per individuare i soggiornanti in posizione irregolare.

È necessario istituire un regime comune al fine di stabilire norme armonizzate sulla registrazione degli spostamenti transfrontalieri e sul controllo dei soggiorni autorizzati per l’intero spazio Schengen.

L’obiettivo della proposta non può pertanto essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri.

· Principio di proporzionalità

Ai sensi dell’articolo 5 del trattato sull’Unione europea, l’azione dell’Unione si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma prescelta per questa azione dell’Unione deve permettere alla proposta di raggiungere il suo obiettivo ed essere attuata il più efficacemente possibile. L’iniziativa proposta costituisce un ulteriore sviluppo dell’acquis di Schengen al fine di garantire un’applicazione uniforme di norme comuni alle frontiere esterne in tutti gli Stati membri Schengen. Istituisce uno strumento che fornisce all’Unione europea informazioni sul numero di cittadini di paesi terzi che entrano nel suo territorio e lo lasciano, il che è fondamentale per elaborare una politica in materia di migrazione e visti che sia sostenibile e fondata su elementi concreti. È inoltre proporzionata sotto il profilo del diritto alla protezione dei dati personali, in quanto non impone la raccolta e la conservazione di dati in numero e per una durata superiori allo stretto necessario per permettere al sistema di funzionare e conseguire i suoi obiettivi. È altresì proporzionata in termini di costi, visti i vantaggi che il sistema genererà per gli Stati membri nella gestione della frontiera esterna comune e nell’evoluzione verso una politica migratoria comune dell’Unione europea.

La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

· Scelta dello strumento

Lo strumento proposto è il regolamento.

Uno strumento diverso non sarebbe adeguato per le seguenti ragioni.

La presente proposta istituirà un sistema centralizzato che permetterà agli Stati membri di cooperare tra loro e che richiederà un’architettura e norme di funzionamento comuni. Inoltre stabilirà norme relative alle verifiche di frontiera alle frontiere esterne uniformi per tutti gli Stati membri. Il regolamento è quindi l’unico strumento giuridico che si presti a tale scopo.

•           Diritti fondamentali

Il regolamento proposto incide sui diritti fondamentali, in particolare sul diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), sul diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 6 della Carta), sul diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta), sul diritto di asilo (articolo 18 della Carta) e sul diritto di protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione (articolo 19 della Carta).

La proposta contiene garanzie a protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda l’accesso a tali dati, che dovrebbe essere strettamente limitato allo scopo del regolamento proposto e alle autorità competenti ivi indicate. Dette garanzie comprendono anche il diritto di accedere ai dati personali e il diritto di rettificarli o cancellarli.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta della Commissione sul prossimo quadro finanziario pluriennale stanzia 4,6 miliardi di EUR per il Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020. La proposta prevede di riservare 1,1 miliardi di EUR a titolo di importo indicativo per lo sviluppo di un sistema di ingressi/uscite e di un programma per viaggiatori registrati, presupponendo che i relativi costi inizieranno soltanto a partire dal 2015[11].

Tale sostegno finanziario coprirà non solo i costi delle componenti centrali per l’intero periodo del quadro finanziario pluriennale (livello dell’UE, costi sia di sviluppo sia operativi) ma anche i costi di sviluppo per le componenti nazionali negli Stati membri dei due sistemi, nell’ambito delle risorse disponibili. Il sostegno finanziario ai costi di sviluppo nazionali garantirà che i progetti non subiscano contraccolpi o ritardi a causa di congiunture economiche difficili a livello nazionale. Sono contemplati un importo di 146 milioni di EUR per i costi, a livello nazionale, per ospitare i sistemi IT e fornire gli spazi per le apparecchiature degli utenti finali e gli uffici degli operatori, e un importo di 341 milioni di EUR per i costi, a livello nazionale, di manutenzione, quali quelli delle licenze hardware e software.

Una volta che i nuovi sistemi saranno operativi, i futuri costi operativi negli Stati membri potranno essere sostenuti dai programmi nazionali. Si propone che gli Stati membri possano usare il 50% degli stanziamenti destinati ai programmi nazionali per sostenere i costi operativi dei sistemi IT utilizzati per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell’Unione. Questi costi possono comprendere il costo per la gestione del VIS, del SIS e dei nuovi sistemi creati nel periodo interessato, i costi del personale, i costi di servizio, affitto di locali sicuri, ecc. Il futuro strumento garantirà pertanto la continuità dei finanziamenti, se del caso.

5.           INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

· Partecipazione

La presente proposta sviluppa l’acquis di Schengen, in quanto concerne l’attraversamento delle frontiere esterne. Devono pertanto essere prese in considerazione le conseguenze dei vari protocolli e accordi con i paesi associati esposte in appresso.

Danimarca: A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione di misure a norma del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

Regno Unito e Irlanda: A norma degli articoli 4 e 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano al regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen). Il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano pertanto all’adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.

Islanda e Norvegia: Le procedure previste nell’accordo di associazione concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen sono applicabili in quanto la presente proposta costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’allegato A di quell’accordo[12].

Svizzera: Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[13].

Liechtenstein: Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[14].

Cipro, Bulgaria e Romania: il regolamento proposto, che istituisce un sistema di ingressi/uscite, sostituisce l’obbligo di verificare la durata del soggiorno e apporre un timbro sul passaporto del cittadino di paese terzo, obbligo che gli Stati membri aderenti dovevano applicare al momento dell’adesione all’Unione europea.

2013/0057 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 74 e l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d),

vista la proposta della Commissione europea[15],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[16],

visto il parere del Comitato delle regioni[17],

previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Nella comunicazione del 13 febbraio 2008 “Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell’Unione europea”[18] la Commissione ha evidenziato la necessità, nell’ambito della strategia europea di gestione integrata delle frontiere, di istituire un sistema di ingressi/uscite (entry/exit system – EES) che registri elettronicamente la data e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nello spazio Schengen e che calcoli la durata del soggiorno autorizzato.

(2) Il Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008 ha sottolineato l’importanza di continuare i lavori sull’ulteriore sviluppo della strategia dell’Unione per la gestione integrata delle frontiere, anche attraverso un miglior utilizzo delle moderne tecnologie per migliorare la gestione delle frontiere esterne.

(3) Nella comunicazione del 10 giugno 2009 “Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini” la Commissione ha auspicato l’introduzione di un sistema elettronico di registrazione degli ingressi e delle uscite dal territorio degli Stati membri al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne per garantire una gestione più efficace dell’accesso a tale territorio.

(4) Il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011 ha invitato ad accelerare i lavori in materia di “frontiere intelligenti”. Il 25 ottobre 2011 la Commissione ha pubblicato la comunicazione “Frontiere intelligenti - opzioni e prospettive”.

(5) È necessario specificare gli obiettivi dell’EES e la sua architettura tecnica, stabilire le norme relative al suo funzionamento e utilizzo e definire le responsabilità per il sistema, le categorie di dati da inserire nel sistema, gli scopi per i quali i dati devono essere inseriti, i criteri di inserimento dei dati, le autorità autorizzate ad accedere ai dati, l’interconnessione tra segnalazioni e ulteriori norme sul trattamento dei dati e la protezione dei dati personali.

(6) L’EES non dovrebbe applicarsi ai cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell’Unione e titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri[19], né ai titolari del permesso di soggiorno di cui al codice frontiere Schengen giacché il loro soggiorno non è limitato a novanta giorni nell’arco di centottanta giorni.

(7) L’EES dovrebbe avere per obiettivo il rafforzamento del controllo di frontiera, la prevenzione dell’immigrazione illegale e la facilitazione della gestione dei flussi migratori. In particolare dovrebbe contribuire all’identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno nel territorio degli Stati membri.

(8) Per conseguire tali obiettivi l’EES dovrebbe trattare dati alfanumerici e, dopo un periodo transitorio, le impronte digitali. L’incidenza del trattamento delle impronte digitali sulla privacy dei viaggiatori è giustificata da due motivi. Primo, le impronte digitali sono un metodo affidabile per identificare le persone rinvenute nel territorio degli Stati membri senza documento di viaggio o altro mezzo di identificazione, modus operandi comune dei migranti in posizione irregolare. Secondo, le impronte digitali permettono un raffronto più affidabile tra i dati di ingresso e uscita dei viaggiatori regolari.

(9) Se materialmente possibile, nell’EES dovrebbero essere registrate le dieci impronte digitali, in modo da permettere una verifica e un’identificazione precise e garantire la disponibilità di dati sufficienti in ogni circostanza.

(10) È opportuno che all’utilizzo delle impronte digitali si applichi un periodo transitorio per consentire agli Stati membri di adattare il processo di controllo di frontiera e la gestione del flusso di passeggeri, onde evitare un prolungamento dei tempi di attesa alle frontiere.

(11) Occorre che lo sviluppo tecnico del sistema preveda la possibilità di accedervi a fini di contrasto, nell’eventualità che il presente regolamento venga in futuro modificato per permettere tale accesso.

(12) L’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011[20], dovrebbe essere responsabile dello sviluppo e della gestione operativa di un EES centralizzato. Tale sistema dovrebbe essere composto da un’unità centrale, un’unità centrale di riserva, interfacce uniformi in ciascuno Stato membro e un’infrastruttura di comunicazione tra l’EES centrale e i punti di ingresso della rete. Gli Stati membri sarebbero responsabili dello sviluppo e della gestione operativa dei rispettivi sistemi nazionali.

(13) Per permettere sinergie e l’efficienza dei costi, occorre che l’EES sia attuato, per quanto possibile, in parallelo al programma per viaggiatori registrati istituito con regolamento COM(2013) 97 final.

(14) È opportuno che il presente regolamento definisca le autorità dei singoli Stati membri che possono essere autorizzate ad accedere all’EES per inserire, modificare, cancellare o consultare dati ai fini specifici dell’EES, nella misura necessaria all’assolvimento dei propri compiti.

(15) Ogni trattamento dei dati EES dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e necessario all’assolvimento dei compiti delle autorità competenti. Nell’utilizzare l’EES le autorità competenti dovranno assicurare il rispetto della dignità umana e dell’integrità delle persone i cui dati vengono richiesti e non dovranno discriminare le persone in base al sesso, alla razza o all’origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all’età o all’orientamento sessuale.

(16) I dati personali registrati nell’EES non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario ai fini dell’EES. È opportuno conservare i dati per sei mesi, essendo questo il periodo minimo richiesto per calcolare la durata del soggiorno. Sarebbe necessario un periodo di conservazione più lungo, della durata massima di cinque anni, per le persone che non hanno lasciato il territorio degli Stati membri entro il termine del soggiorno autorizzato. I dati dovrebbero essere cancellati dopo cinque anni, a meno che non vi siano motivi per cancellarli prima.

(17) Si dovranno elaborare norme precise concernenti le responsabilità per lo sviluppo e la gestione dell’EES e le responsabilità degli Stati membri in relazione ai sistemi nazionali e all’accesso ai dati da parte delle autorità nazionali.

(18) È necessario elaborare norme relative alla responsabilità degli Stati membri per eventuali danni derivanti dalla violazione del presente regolamento. La responsabilità della Commissione in relazione a tali danni è disciplinata dall’articolo 340, paragrafo 2, del trattato.

(19) Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[21].

(20) Alle attività delle istituzioni e degli organismi dell’Unione nell’espletamento dei propri compiti in qualità di responsabili della gestione operativa dell’EES si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[22].

(21) Dovrebbe competere alle autorità di controllo indipendenti istituite in virtù dell’articolo 28 della direttiva 95/46/CE verificare la legittimità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, e al garante europeo della protezione dei dati istituito dal regolamento (CE) n. 45/2001 sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi dell’Unione connesse al trattamento dei dati personali. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo dovrebbero cooperare ai fini del controllo dell’EES.

(22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta), il diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 6 della Carta), il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta), il diritto di asilo (articolo 18 della Carta), il diritto di protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione (articolo 19 della Carta) e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 47 della Carta), e deve essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(23) Affinché sia efficace il controllo dell’applicazione del presente regolamento, è necessario procedere ad una valutazione a intervalli regolari. Allo scopo di determinare se ed eventualmente in quale modo il sistema può contribuire più efficacemente alla lotta contro i reati di terrorismo e altri reati gravi, occorre valutare ulteriormente le condizioni di accesso ai dati conservati nel sistema dai paesi terzi a fini di contrasto, nonché le condizioni di conservazione dei dati per periodi diversi. Tenuto conto della massa di dati personali registrati nell’EES e della necessità di rispettare pienamente la vita privata delle persone fisiche i cui dati personali sono trattati nell’EES, la valutazione dovrebbe essere effettuata due anni dopo l’avvio delle operazioni e prendere in considerazione i risultati dell’attuazione del VIS.

(24) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e garantirne l’applicazione.

(25) Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[23].

(26) Poiché l’istituzione di un EES comune a livello dello spazio senza controlli alle frontiere interne e la definizione di obblighi, condizioni e procedure comuni per l’uso dei dati non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata e degli effetti dell’azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, l’Unione può intervenire, in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(28) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen[24]; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(29) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen[25]; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(30) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[26], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo[27].

(31) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[28] che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio[29].

(32) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[30] che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio[31],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1 Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) che registra e conserva i dati relativi alla data e al luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne e sono ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri, e che calcola la durata del soggiorno e genera segnalazioni destinate agli Stati membri allo scadere della durata del soggiorno autorizzato.

Articolo 2 Struttura dell’EES

1.           L’EES ha la struttura definita all’articolo 6.

2.           L’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (“agenzia”) è incaricata dello sviluppo e della gestione operativa dell’EES, comprese le funzionalità per il trattamento dei dati biometrici di cui all’articolo 12.

Articolo 3 Campo di applicazione

1.           Il presente regolamento si applica ai cittadini di paesi terzi che sono ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e sono soggetti alle verifiche di frontiera conformemente al codice frontiere Schengen all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

2.           Il presente regolamento non si applica all’attraversamento delle frontiere esterne da parte dei:

a)      familiari di un cittadino dell’Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE, che sono in possesso della carta di soggiorno di cui alla medesima direttiva;

b)      familiari di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell’Unione, che sono in possesso della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE;

il presente regolamento non si applica ai familiari di cui alle lettere a) e b) anche se questi non accompagnano né raggiungono un cittadino dell’Unione o un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione;

c)      titolari del permesso di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 15, del codice frontiere Schengen;

d)      cittadini di Andorra, Monaco e San Marino.

Articolo 4 Scopo

L’EES ha lo scopo di migliorare la gestione delle frontiere esterne, la lotta all’immigrazione irregolare, l’attuazione della politica di gestione integrata delle frontiere e la cooperazione e la consultazione tra le autorità di frontiera e le autorità competenti per l’immigrazione, dando accesso agli Stati membri alle informazioni relative alla data e al luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne e facilitando le relative decisioni, al fine di:

– migliorare le verifiche ai valichi di frontiera esterna e contrastare l’immigrazione irregolare;

– calcolare e controllare il calcolo della durata del soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata;

– contribuire all’identificazione di chiunque non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri;

– permettere alle autorità nazionali degli Stati membri di identificare i soggiornanti fuoritermine e prendere le opportune misure;

– raccogliere dati statistici sugli ingressi e le uscite dei cittadini di paesi terzi a fini di analisi.

Articolo 5 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1) “frontiere esterne”: le frontiere esterne quali definite all’articolo 2, punto 2, del codice frontiere Schengen;

(2) “autorità di frontiera”: le autorità incaricate, conformemente alla legislazione nazionale, di procedere alle verifiche sulle persone ai valichi di frontiera esterna a norma del codice frontiere Schengen;

(3) “autorità competenti per l’immigrazione”: le autorità competenti incaricate, conformemente alla legislazione nazionale, di esaminare le condizioni di soggiorno dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri e prendere le relative decisioni;

(4) “autorità competenti per i visti”: le autorità che in ogni Stato membro sono competenti per l’esame delle domande di visto e per l’adozione delle relative decisioni ovvero per l’adozione di decisioni di annullamento, revoca o proroga dei visti, comprese le autorità centrali competenti per i visti e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera conformemente al codice dei visti[32];

(5) “cittadino di paese terzo”: chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20 del trattato, a eccezione di chi, in virtù di accordi conclusi tra l’Unione o tra l’Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e paesi terzi, dall’altro, beneficia di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione;

(6) “documento di viaggio”: il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto;

(7) “soggiorno di breve durata”: il soggiorno nel territorio degli Stati membri non superiore a novanta giorni nell’arco di centottanta giorni;

(8) “Stato membro competente”: lo Stato membro che ha inserito i dati nell’EES;

(9) “verifica”: il procedimento di comparazione di serie di dati al fine di verificare la validità dell’identità dichiarata (controllo mediante confronto di due campioni);

(10) “identificazione”: il procedimento volto a determinare l’identità di una persona mediante ricerca in una banca dati confrontando varie serie di dati (controllo mediante confronto di vari campioni);

(11) “dati alfanumerici”: i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura;

(12) “dati biometrici”: le impronte digitali;

(13) “soggiornante fuoritermine”: il cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri;

(14) “agenzia”: l’agenzia istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011[33];

(15) “Frontex”: l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004[34];

(16) “autorità di controllo”: l’autorità di controllo istituita in virtù dell’articolo 28 della direttiva 95/46/CE;

(17) “gestione operativa”: tutti i compiti necessari per mantenere operativi i sistemi IT su larga scala, inclusa la responsabilità per l’infrastruttura di comunicazione utilizzata;

(18) “sviluppo”: tutti i compiti necessari per creare un sistema IT su larga scala, inclusa l’infrastruttura di comunicazione utilizzata.

Articolo 6 Architettura tecnica dell’EES

L’EES è composto da:

(a) un sistema centrale, comprendente un’unità centrale e un’unità centrale di riserva in grado di assicurare tutte le funzioni dell’unità centrale in caso di guasto di quest’ultima;

(b) un sistema nazionale, comprendente l’hardware, il software e l’infrastruttura di comunicazione nazionale per collegare i dispositivi degli utenti finali presso le autorità competenti di cui all’articolo 7, paragrafo 2, con i punti di ingresso della rete in ogni Stato membro;

(c) un’interfaccia uniforme in ciascuno Stato membro, basata su specifiche tecniche comuni e identica in tutti gli Stati membri;

(d) punti di ingresso della rete, che fanno parte dell’interfaccia uniforme e costituiscono i punti di accesso nazionali che collegano il sistema nazionale di ciascuno Stato membro al registro centrale, e

(e) un’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e i punti di ingresso della rete.

Articolo 7 Accesso a fini di inserimento, modifica, cancellazione o consultazione di dati

1.           Conformemente all’articolo 4, l’accesso all’EES per inserire, modificare, cancellare o consultare i dati di cui agli articoli 11 e 12, conformemente al presente regolamento, è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità di ogni Stato membro competenti per gli scopi di cui agli articoli da 15 a 22, ed è limitato a quanto necessario all’assolvimento dei loro compiti, conformemente a detti scopi, e proporzionato agli obiettivi perseguiti.

2.           Ogni Stato membro designa le autorità competenti, comprese le autorità di frontiera, le autorità competenti per i visti e le autorità competenti per l’immigrazione, il cui personale debitamente autorizzato ha accesso all’EES ai fini dell’inserimento, della modifica, della cancellazione o della consultazione di dati. Ogni Stato membro comunica senza indugio all’agenzia l’elenco di tali autorità. Nell’elenco è precisato lo scopo per il quale ciascuna autorità può accedere ai dati nell’EES.

Entro tre mesi dall’entrata in funzione dell’EES ai sensi dell’articolo 41, l’agenzia pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco consolidato. Qualora l’elenco subisca modifiche, l’agenzia pubblica una volta all’anno un elenco consolidato aggiornato.

Articolo 8 Principi generali

1.           Ogni autorità competente autorizzata ad accedere all’EES in conformità del presente regolamento assicura che l’utilizzo dell’EES è necessario, adeguato e proporzionato all’assolvimento dei compiti dell’autorità competente stessa.

2.           Ogni autorità competente assicura che, nell’utilizzare l’EES, essa non discrimina i cittadini di paesi terzi per motivi legati al sesso, alla razza o all’origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all’età o all’orientamento sessuale e rispetta pienamente la dignità umana e l’integrità della persona.

Articolo 9 Calcolatore automatico

L’EES contiene un meccanismo automatico che indica la durata massima del soggiorno autorizzato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen per ogni cittadino di paese terzo registrato nell’EES.

Il calcolatore automatico:

a)           all’ingresso attraverso la frontiera informa le autorità competenti e il cittadino di paese terzo circa la durata del soggiorno autorizzato;

b)           all’uscita identifica i cittadini di paesi terzi che hanno superato la durata del soggiorno autorizzato.

Articolo 10 Meccanismo di informazione

1.           L’EES contiene un meccanismo che identifica automaticamente le cartelle di ingresso/uscita che non contengono dati di uscita immediatamente successivi alla data di scadenza della durata del soggiorno autorizzato e identifica le cartelle per le quali è superata la durata massima di soggiorno.

2.           Un elenco generato dal sistema, contenente i dati di cui all’articolo 11 di tutti i soggiornanti fuoritermine identificati, è messo a disposizione delle autorità nazionali competenti designate.

CAPO II Inserimento e uso dei dati da parte delle autorità di frontiera

Articolo 11 Dati personali dei titolari di visto

1.           Qualora un cittadino di paese terzo titolare di visto non sia stato precedentemente registrato nell’EES e sia stata presa una decisione che ne autorizza l’ingresso conformemente al codice frontiere Schengen, l’autorità di frontiera crea un fascicolo individuale inserendo i seguenti dati:

a)           cognome, cognome alla nascita (precedente o precedenti cognomi), nome o nomi; data di nascita, luogo di nascita, paese di nascita, cittadinanza o cittadinanze e sesso;

b)           tipo e numero del o dei documenti di viaggio, autorità che lo ha rilasciato e data di rilascio;

c)           codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del o dei documenti di viaggio;

d)           numero di visto adesivo, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio e data di scadenza del visto, se pertinente;

e)           al primo ingresso sulla base del visto, numero di ingressi autorizzati e durata del soggiorno autorizzato indicati nel visto adesivo;

f)            se pertinente, indicazione che l’interessato ha accesso al programma per viaggiatori registrati conformemente al regolamento COM(2013) 97 final, numero di identificatore unico e stato di partecipazione al programma.

2.           Ad ogni ingresso, in una cartella di ingresso/uscita collegata al fascicolo individuale dal numero di riferimento individuale generato dall’EES alla creazione del fascicolo sono inseriti i seguenti dati:

a)           data e luogo dell’ingresso;

b)           Stato membro di ingresso, valico di frontiera e autorità che ha autorizzato l’ingresso;

c)           calcolo del numero di giorni del o dei soggiorni autorizzati e data dell’ultimo giorno del soggiorno autorizzato.

3.           All’uscita, nella cartella di ingresso/uscita collegata al fascicolo individuale sono inseriti i seguenti dati:

a)           data e luogo dell’uscita;

b)           Stato membro e valico di frontiera di uscita.

Articolo 12 Dati personali dei cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto

1.           Qualora un cittadino di paese terzo esente dall’obbligo del visto non sia stato precedentemente registrato nell’EES e sia stata presa una decisione che ne autorizza l’ingresso conformemente al codice frontiere Schengen, l’autorità di frontiera crea un fascicolo individuale e vi inserisce dieci impronte digitali, oltre ai dati di cui all’articolo 11 e ad esclusione di quelli di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e) del medesimo articolo.

2.           Per motivi giuridici, sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali i bambini di età inferiore a dodici anni.

3.           Per ragioni di fatto, sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali le persone per le quali è fisicamente impossibile rilevarle.

Tuttavia, qualora l’impossibilità sia temporanea, l’interessato è invitato a fornire le impronte digitali in occasione dell’ingresso successivo. Le autorità di frontiera sono autorizzate a chiedere ulteriori chiarimenti dei motivi dell’impossibilità temporanea di rilevamento delle impronte digitali.

Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte procedure idonee a garanzia della dignità dell’interessato in caso di difficoltà nel rilevamento delle impronte digitali.

4.           Qualora l’interessato sia esente dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali per motivi giuridici o per ragioni di fatto ai sensi del paragrafo 2 o 3, il campo specifico riservato a tali dati riporta l’indicazione “non pertinente”. Il sistema consente di operare una distinzione tra i casi in cui non è obbligatorio fornire le impronte digitali per motivi giuridici e i casi in cui esse non possono essere fornite per ragioni di fatto.

5.           Durante i primi i tre anni di funzionamento dell’EES possono essere registrati soltanto i dati alfanumerici di cui al paragrafo 1.

Articolo 13 Procedura per l’inserimento dei dati ai valichi di frontiera in caso di fascicolo precedente

Qualora sussista un fascicolo precedente, l’autorità di frontiera lo aggiorna se necessario, crea una cartella di ingresso/uscita per ogni ingresso e uscita conformemente agli articoli 11 e 12 e collega tale cartella al fascicolo individuale dell’interessato.

Articolo 14 Dati da aggiungere in caso di revoca o proroga dell’autorizzazione di soggiorno

1.           Qualora sia presa una decisione di revoca dell’autorizzazione di soggiorno o di proroga della durata del soggiorno autorizzato, l’autorità competente che ha preso la decisione aggiunge alla cartella di ingresso/uscita i seguenti dati:

a)           informazioni sullo stato di avanzamento della procedura, con l’indicazione che l’autorizzazione di soggiorno è revocata o che la durata del soggiorno autorizzato è prorogata;

b)           autorità che ha revocato l’autorizzazione di soggiorno o prorogato la durata del soggiorno autorizzato;

c)           luogo e data della decisione di revoca dell’autorizzazione di soggiorno o di proroga della durata del soggiorno autorizzato;

d)           nuova data di scadenza dell’autorizzazione di soggiorno.

2.           La cartella di ingresso/uscita indica il o i motivi di revoca dell’autorizzazione di soggiorno, ossia:

a)           i motivi per i quali la persona è allontanata;

b)           qualsiasi altra decisione adottata dalle autorità competenti dello Stato membro, conformemente alla legislazione nazionale, che comporti l’allontanamento o la partenza del cittadino di paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri.

3.           Nella cartella di ingresso/uscita devono figurare i motivi di proroga della durata del soggiorno autorizzato.

4.           Qualora una persona abbia lasciato il territorio degli Stati membri, o ne sia stata allontanata, in applicazione di una decisione di cui all’articolo 2, lettera b), l’autorità competente inserisce nella cartella di ingresso/uscita relativa a quell’ingresso specifico i dati di cui all’articolo 13.

Articolo 15 Uso dei dati a fini di verifica alle frontiere esterne

1.           Le autorità di frontiera hanno accesso all’EES per consultare i dati, nella misura in cui questi siano necessari all’assolvimento dei compiti di controllo di frontiera.

2.           Ai fini del paragrafo 1, le autorità di frontiera sono abilitate a eseguire interrogazioni con i dati di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), in combinazione con alcuni o tutti i seguenti dati:

– dati di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b);

– dati di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c);

– numero di visto adesivo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d);

– dati di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a);

– Stato membro e valico di frontiera di ingresso o uscita;

– dati di cui all’articolo 12.

CAPO III Inserimento dei dati e uso dell’EES da parte di altre autorità

Articolo 16 Uso dell’EES per l’esame delle domande di visto e le relative decisioni

1.           Le autorità competenti per i visti consultano l’EES ai fini dell’esame delle domande di visto e delle relative decisioni, compresa la decisione di annullamento, revoca o proroga della validità di un visto rilasciato, conformemente alle pertinenti disposizioni del codice dei visti.

2.           Ai fini del paragrafo 1, l’autorità competente per i visti ha accesso al fascicolo per eseguire interrogazioni con uno o più dei seguenti dati:

a)           dati di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b)           numero di visto adesivo, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d);

c)           dati di cui all’articolo 12.

3.           Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell’EES, le autorità competenti per i visti sono abilitate a consultare i dati del fascicolo individuale dell’interessato e le relative cartelle di ingresso/uscita, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1.

Articolo 17 Uso dell’EES per l’esame delle domande di accesso all’RTP

1.           Le autorità competenti di cui all’articolo 4 del regolamento COM(2013) 97 final consultano l’EES ai fini dell’esame delle domande di accesso all’RTP e delle relative decisioni, compresa la decisione di rifiuto, revoca o proroga del periodo di validità dell’accesso all’RTP, conformemente alle pertinenti disposizioni di tale regolamento.

2.           Ai fini del paragrafo 1, l’autorità competente è abilitata a eseguire interrogazioni con uno o più dei dati di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

3.           Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell’EES, l’autorità competente è abilitata a consultare i dati del fascicolo individuale dell’interessato e le relative cartelle di ingresso/uscita, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1.

Articolo 18 Accesso ai dati a fini di verifica all’interno del territorio degli Stati membri

1.           Allo scopo di verificare l’identità del cittadino di paese terzo e/o se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni con i dati di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c), in combinazione con le impronte digitali di cui all’articolo 12.

2.           Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell’EES, l’autorità competente è abilitata a consultare i dati del fascicolo individuale dell’interessato e le relative cartelle di ingresso/uscita, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1.

Articolo 19 Accesso ai dati a fini di identificazione

1.           Unicamente allo scopo di identificare le persone che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni per l’ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a controllare ai valichi di frontiera esterni, in conformità del codice frontiere Schengen, o all’interno degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni con le impronte digitali della persona.

2.           Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi alla persona sono registrati nell’EES, l’autorità competente è abilitata a consultare i dati del fascicolo individuale dell’interessato e le relative cartelle di ingresso/uscita, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1.

CAPO IV Conservazione e modifica dei dati

Articolo 20 Periodo di conservazione dei dati

1.           Ciascuna cartella di ingresso/uscita è conservata per un periodo massimo di centottantuno giorni.

2.           Ciascun fascicolo individuale e le relative cartelle di ingresso/uscita sono conservati nell’EES per un periodo massimo di novantuno giorni a decorrere dall’ultima uscita registrata, se non è stato registrato nessun ingresso nei novanta giorni successivi all’ultima uscita registrata.

3.           In deroga al paragrafo 1, se dopo la scadenza della durata del soggiorno autorizzato non è stata registrata nessuna uscita, i dati sono conservati per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall’ultimo giorno del soggiorno autorizzato.

Articolo 21 Modifica dei dati

1.           Le autorità competenti degli Stati membri designate conformemente all’articolo 7 sono autorizzate a modificare i dati inseriti nell’EES, correggendoli o cancellandoli in conformità del presente regolamento.

2            Le informazioni relative alle persone di cui all’articolo 10, paragrafo 2, sono cancellate senza indugio qualora il cittadino di paese terzo dimostri, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro competente, di essere stato costretto a superare la durata del soggiorno autorizzato a causa di circostanze eccezionali ed imprevedibili, di aver acquisito il diritto di soggiorno o che si è verificato un errore. Il cittadino di paese terzo gode del diritto a un ricorso effettivo per assicurarsi che i dati siano modificati.

Articolo 22 Cancellazione anticipata dei dati

Qualora, prima della scadenza del periodo di cui all’articolo 20, un cittadino di paese terzo acquista la cittadinanza di uno Stato membro o benefici della deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, il fascicolo individuale e le relative cartelle a norma degli articoli 11 e 12 sono cancellati dall’EES senza indugio da parte dello Stato membro di cui tale persona ha acquistato la cittadinanza o dello Stato membro che gli ha rilasciato la carta di soggiorno. Il cittadino di paese terzo gode del diritto a un ricorso effettivo per assicurarsi che i dati siano cancellati.

CAPO V Sviluppo, funzionamento e responsabilità

Articolo 23 Misure di esecuzione della Commissione prima dello sviluppo

              La Commissione adotta le misure descritte di seguito, necessarie per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del sistema centrale, delle interfacce uniformi e dell’infrastruttura di comunicazione, comprese le specifiche per quanto riguarda:

(a) la risoluzione e l’uso delle impronte digitali ai fini delle verifiche biometriche nell’EES;

(b) la progettazione dell’architettura fisica del sistema, compresa l’infrastruttura di comunicazione;

(c) l’inserimento dei dati conformemente agli articoli 11 e 12;

(d) l’accesso ai dati conformemente agli articoli da 15 a 19;

(e) la registrazione, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati ai sensi degli articoli 21 e 22;

(f) la registrazione dei dati e il relativo accesso conformemente all’articolo 30;

(g) i requisiti operativi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 42.

Le specifiche tecniche e la loro evoluzione per quanto riguarda l’unità centrale, l’unità centrale di riserva, le interfacce uniformi e l’infrastruttura di comunicazione sono definite dall’agenzia previo parere favorevole della Commissione.

Articolo 24 Sviluppo e gestione operativa

1.           L’agenzia è incaricata di sviluppare l’unità centrale, l’unità centrale di riserva e le interfacce uniformi, compresi i punti di ingresso della rete e l’infrastruttura di comunicazione.

L’unità centrale, l’unità centrale di riserva, le interfacce uniformi e l’infrastruttura di comunicazione sono sviluppate e realizzate dall’agenzia non appena possibile dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e l’adozione da parte della Commissione delle misure di cui all’articolo 23, paragrafo 1.

Lo sviluppo comporta l’elaborazione e l’applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e il coordinamento generale del progetto.

2.           L’agenzia è responsabile della gestione operativa dell’unità centrale, dell’unità centrale di riserva e delle interfacce uniformi. In cooperazione con gli Stati membri, provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili.

L’agenzia è responsabile altresì della gestione operativa dell’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e i punti di ingresso della rete.

La gestione operativa dell’EES consiste nell’insieme dei compiti necessari a garantire un funzionamento dell’EES 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in conformità del presente regolamento, e comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che il sistema funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, in particolare per quanto riguarda i tempi di interrogazione della banca dati centrale per i valichi di frontiera, che dovrebbero essere più brevi possibile.

3.           Fatto salvo l’articolo 17 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, l’agenzia applica ai membri del proprio personale che devono lavorare con i dati EES norme adeguate in materia di segreto professionale o altri doveri di riservatezza equivalenti. Questo obbligo vincola il personale anche dopo che abbia lasciato l’incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.

Articolo 25 Responsabilità nazionali

1.           Ciascuno Stato membro è responsabile:

a)           dello sviluppo del sistema nazionale e del collegamento all’EES;

b)           dell’organizzazione, della gestione, del funzionamento e della manutenzione del proprio sistema nazionale, e

c)           della gestione e delle modalità di accesso all’EES del personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti a norma del presente regolamento, nonché della redazione e dell’aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche.

2.           Ciascuno Stato membro designa un’autorità nazionale che fornisce l’accesso all’EES alle autorità competenti di cui all’articolo 7, e collega l’autorità nazionale al punto di ingresso della rete.

3.           Ciascuno Stato membro attua procedure automatizzate per il trattamento dei dati.

4.           Prima di essere autorizzato a trattare dati memorizzati nell’EES, il personale delle autorità con diritto di accesso all’EES riceve una formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati.

5.           I costi sostenuti dai sistemi nazionali e per ospitare l’interfaccia nazionale sono a carico del bilancio dell’Unione.

Articolo 26 Responsabilità per quanto riguarda l’uso dei dati

1.           Ciascuno Stato membro garantisce la legittimità del trattamento dei dati registrati nell’EES e, segnatamente, che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati per assolvere i suoi compiti previsti dagli articoli da 15 a 19 del presente regolamento. Lo Stato membro competente garantisce in particolare:

a)           la legittimità della raccolta dei dati;

b)           la legittimità della registrazione dei dati nell’EES;

c)           l’esattezza e l’attualità dei dati trasmessi all’EES.

2.           L’agenzia garantisce che l’EES sia gestito conformemente al presente regolamento e alle relative misure di esecuzione di cui all’articolo 23. In particolare:

a)           adotta le misure necessarie a garantire la sicurezza del sistema centrale e dell’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e i punti di ingresso della rete, fatte salve le responsabilità di ciascuno Stato membro;

b)           garantisce che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nell’EES per assolvere i compiti dell’agenzia previsti dal presente regolamento.

3.           L’agenzia informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione delle misure adottate in conformità del paragrafo 2 per l’avvio delle operazioni dell’EES.

Articolo 27 Comunicazione di dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati

1.           I dati conservati nell’EES non sono trasmessi a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati, né messi a loro disposizione.

2.           In deroga al paragrafo 1, i dati di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 12, paragrafo 1, possono, ove necessario, essere trasmessi a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale figurante nell’allegato o messi a loro disposizione in casi specifici al fine di provare l’identità di cittadini di paesi terzi, anche ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)           la Commissione ha adottato una decisione sull’adeguata protezione dei dati personali in tale paese terzo in conformità dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE oppure è in vigore un accordo di riammissione tra la Comunità e tale paese terzo oppure si applicano le disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera d), della suddetta direttiva;

b)           il paese terzo o l’organizzazione internazionale accetta di utilizzare i dati limitatamente ai fini per i quali sono stati trasmessi;

c)           i dati sono trasmessi o messi a disposizione conformemente alle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione, in particolare gli accordi di riammissione, e della legislazione nazionale dello Stato membro che ha trasmesso o messo a disposizione i dati, comprese le disposizioni normative relative alla sicurezza e alla protezione dei dati, e

d)           lo Stato membro che ha inserito i dati nell’EES ha dato il suo assenso.

3.           Le trasmissioni di dati personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali ai sensi del paragrafo 2 non pregiudicano i diritti dei rifugiati e delle persone richiedenti protezione internazionale, in particolare in materia di non respingimento.

Articolo 28 Sicurezza dei dati

1.           Lo Stato membro competente garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione al punto di ingresso della rete. Ciascuno Stato membro garantisce la sicurezza dei dati che riceve dall’EES.

2.           Ciascuno Stato membro, in relazione al proprio sistema nazionale, adotta le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, al fine di:

a)           proteggere fisicamente i dati, tra l’altro mediante l’elaborazione di piani d’emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;

b)           negare alle persone non autorizzate l’accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni ai fini dell’EES (controlli all’ingresso delle strutture);

c)           impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);

d)           impedire che siano inseriti dati senza autorizzazione e che sia presa visione, senza autorizzazione, di dati personali memorizzati o che essi siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione);

e)           impedire che i dati siano trattati nell’EES senza autorizzazione e che i dati trattati nell’EES siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell’inserimento dei dati);

f)            garantire che le persone autorizzate ad accedere all’EES abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali ed esclusivamente con modalità di accesso riservato (controllo dell’accesso ai dati);

g)           garantire che tutte le autorità con diritto di accesso all’EES creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad inserire, modificare, cancellare, consultare e cercare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità di controllo, su richiesta di queste ultime (profili personali);

h)           garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati (controllo della comunicazione);

i)            garantire che sia possibile verificare e stabilire quale tipo di dati siano stati trattati nell’EES, quando, da chi e per quale scopo (controllo della registrazione dei dati);

j)            impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all’atto della trasmissione di dati personali dall’EES o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);

k)           controllare l’efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al controllo interno per garantire l’osservanza del presente regolamento (autocontrollo).

3.           L’agenzia adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2 per quanto riguarda il funzionamento dell’EES, compresa l’adozione di un piano di sicurezza.

Articolo 29 Responsabilità

1.           Qualsiasi persona o Stato membro che abbia subito un danno in esito a un’operazione illegale di trattamento di dati o a un atto incompatibile con il presente regolamento ha diritto a un risarcimento dallo Stato membro responsabile per il danno subito. Tale Stato può essere esonerato, in tutto o in parte, da tale responsabilità se prova che l’evento dannoso non gli è imputabile.

2.           Uno Stato membro è ritenuto responsabile di ogni eventuale danno arrecato all’EES conseguente all’inosservanza degli obblighi del presente regolamento, fatto salvo il caso e nella misura in cui l’agenzia o un altro Stato membro che partecipa all’EES abbiano omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o ridurne al minimo l’impatto.

3.           Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle disposizioni nazionali dello Stato membro convenuto.

Articolo 30 Registri

1.           Gli Stati membri e l’agenzia tengono registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell’ambito dell’EES. Tali registrazioni indicano la finalità dell’accesso di cui all’articolo 7, la data e l’ora, il tipo di dati trasmessi di cui agli articoli da 11 a 14, il tipo di dati utilizzati ai fini dell’interrogazione di cui agli articoli da 15 a 19, nonché l’autorità che inserisce o estrae i dati. Inoltre, ciascuno Stato membro tiene i registri del personale debitamente autorizzato ad inserire e ad estrarre i dati.

2.           I registri possono essere utilizzati unicamente per il controllo, ai fini della protezione dei dati, dell’ammissibilità del trattamento dei dati e per garantire la sicurezza degli stessi. I registri sono protetti dall’accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellati dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all’articolo 20, sempreché non siano stati richiesti per procedure di controllo già avviate.

Articolo 31 Verifica interna

Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità con diritto di accesso all’EES adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l’autorità di controllo.

Articolo 32 Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni abuso di dati inseriti nell’EES sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale in conformità della legislazione nazionale, che siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

CAPO VI Diritti e vigilanza sulla protezione dei dati

Articolo 33 Diritto d’informazione

1.           Lo Stato membro competente informa le persone i cui dati sono registrati nell’EES in merito a quanto segue:

a)           l’autorità di controllo designata di cui all’articolo 37, paragrafo 4;

b)           lo scopo per il quale i dati sono trattati nell’ambito dell’EES;

c)           le categorie dei destinatari di tali dati;

d)           il periodo di conservazione dei dati;

e)           l’obbligo di acquisire tali dati ai fini dell’esame delle condizioni d’ingresso;

f)            l’esistenza del diritto di accesso ai dati che le riguardano e il diritto di chiedere che i dati inesatti che le riguardano siano rettificati o che i dati che le riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché il diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti e gli estremi delle autorità di controllo nazionali, o del garante europeo della protezione dei dati se del caso, che sono adite in materia di tutela dei dati personali.

2.           Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite per iscritto.

Articolo 34 Diritto di accedere, rettificare e cancellare i dati

1.           Fatto salvo l’obbligo di fornire ulteriori informazioni conformemente all’articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46/CE, chiunque ha il diritto di ottenere che gli siano comunicati i dati che lo riguardano registrati nell’EES con la menzione dello Stato membro che li ha trasmessi all’EES. Tale accesso ai dati può essere accordato soltanto da uno Stato membro. Ciascuno Stato membro registra ogni siffatta richiesta di accesso.

2.           Chiunque può richiedere che eventuali dati inesatti che lo riguardano siano corretti e che dati illegittimamente registrati siano cancellati. La rettifica e la cancellazione sono effettuate senza indugio dallo Stato membro competente in conformità delle proprie disposizioni normative, regolamentari e procedurali.

3.           Qualora la richiesta di cui al paragrafo 2 sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello competente, le autorità di quest’ultimo sono contattate dalle autorità dello Stato membro al quale la richiesta è stata presentata entro un termine di 14 giorni. Lo Stato membro competente verifica l’esattezza dei dati e la legittimità del loro trattamento nell’EES entro il termine di un mese.

4.           Qualora emerga che i dati presenti nell’EES sono inesatti o sono stati illegittimamente registrati, lo Stato membro competente provvede a correggerli o a cancellarli conformemente all’articolo 21. Lo Stato membro competente conferma per iscritto e senza indugio all’interessato di aver provveduto a correggere o cancellare i dati che lo riguardano.

5.           Qualora non riconosca che i dati presenti nell’EES sono inesatti o sono stati registrati illegittimamente, lo Stato membro competente fornisce senza indugio all’interessato una giustificazione scritta della ragione per cui non intende correggere o cancellare i dati che lo riguardano.

6.           Lo Stato membro competente fornisce inoltre all’interessato informazioni in merito alla procedura da seguire qualora non accetti la giustificazione fornita. Tali informazioni comprendono le informazioni sulle modalità per avviare un’azione o un reclamo presso le autorità competenti o i giudici competenti di tale Stato membro e su qualunque tipo di assistenza, ivi compresa quella delle autorità di controllo, disponibile in conformità delle disposizioni normative, regolamentari e procedurali di tale Stato membro.

Articolo 35 Cooperazione volta a garantire i diritti relativi alla protezione dei dati

1.           Gli Stati membri cooperano attivamente per far rispettare i diritti sanciti dall’articolo 34.

2.           In ciascuno Stato membro l’autorità di controllo presta, su richiesta, assistenza e consulenza agli interessati nell’esercizio del loro diritto di rettifica o cancellazione dei dati che li riguardano, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE.

3.           L’autorità di controllo dello Stato membro competente che ha trasmesso i dati e le autorità di controllo degli Stati membri alle quali è stata presentata la richiesta cooperano a tal fine.

Articolo 36 Mezzi di ricorso

1.           In ciascuno Stato membro chiunque ha il diritto di intentare un’azione o presentare un reclamo alle autorità o ai giudici competenti dello Stato membro che abbia negato il diritto, sancito dall’articolo 35, ad ottenere l’accesso ovvero la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardino.

2.           L’assistenza delle autorità di controllo rimane disponibile durante l’intero procedimento.

Articolo 37 Vigilanza delle autorità di controllo nazionali

1.           L’autorità di controllo controlla la legittimità del trattamento dei dati personali di cui agli articoli da 11 a 14 effettuato dallo Stato membro in questione, nonché il loro trasferimento all’EES e viceversa.

2.           L’autorità di controllo provvede affinché, almeno ogni quattro anni, sia svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati del sistema nazionale, conformemente alle pertinenti norme di revisione internazionali.

3.           Gli Stati membri provvedono affinché la loro autorità di controllo disponga delle risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa affidati dal presente regolamento.

4.           Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell’EES, ciascuno Stato membro designa un’autorità quale responsabile del controllo ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, dotata di responsabilità centrale per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte di detto Stato membro, e ne dà comunicazione alla Commissione.

5.           Ciascuno Stato membro fornisce alle autorità di controllo le informazioni da queste richieste, in particolare le informazioni sulle attività svolte conformemente all’articolo 28, permette loro di consultare le registrazioni di cui all’articolo 30 e consente loro l’accesso in qualsiasi momento a tutti i suoi locali.

Articolo 38 Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati

1.           Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali da parte dell’agenzia siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano, di conseguenza, gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.

2.           Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall’agenzia, conformemente alle pertinenti norme di revisione internazionali. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all’agenzia, alla Commissione e alle autorità di controllo. All’agenzia è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell’adozione della relazione.

3.           L’agenzia fornisce al garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, gli permette di consultare tutti i documenti e le registrazioni di cui all’articolo 30 e di aver accesso, in qualsiasi momento, a tutti i suoi locali.

Articolo 39 Cooperazione tra le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati

1.           Le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell’ambito delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato dell’EES e dei sistemi nazionali.

2.           Se necessario, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all’esercizio di un controllo indipendente o all’esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.

3.           Le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno due volte l’anno. I costi di tali riunioni sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario.

4.           Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all’agenzia una relazione congiunta sulle attività svolte. La relazione comprende un capitolo su ciascuno Stato membro, redatto dalla relativa autorità di controllo.

CAPO VII Disposizioni finali

Articolo 40 Uso dei dati per l’elaborazione di relazioni e statistiche

1.           Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, dell’agenzia e di Frontex è abilitato a consultare i seguenti dati, unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza consentire l’identificazione individuale:

a)           informazioni sullo stato della procedura;

b)           cittadinanza del cittadino di paese terzo;

c)           Stato membro, data e valico di frontiera di ingresso e Stato membro, data e valico di frontiera di uscita;

d)           tipo di documento di viaggio;

e)           numero di soggiornanti fuoritermine di cui all’articolo 10;

f)            dati inseriti in relazione a revoche dell’autorizzazione di soggiorno o proroghe della sua validità;

g)           autorità che ha rilasciato il visto, se pertinente;

h)           numero di persone esentate dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 2 e 3.

Articolo 41 Inizio delle attività

1.           La Commissione determina la data a partire dalla quale l’EES entra in funzione una volta che:

a)           siano state prese le misure di cui all’articolo 23;

b)           l’agenzia abbia dichiarato il positivo completamento del collaudo generale dell’EES, effettuato dall’agenzia stessa in cooperazione con gli Stati membri, e

c)           gli Stati membri abbiano convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere all’EES i dati di cui agli articoli da 11 a 14 e le abbiano comunicate alla Commissione.

2.           La Commissione informa il Parlamento europeo dell’esito del collaudo effettuato in base al paragrafo 1, lettera b).

3.           La decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 42 Procedura di comitato

1.           La Commissione è assistita da un comitato. Quest’ultimo è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 43 Comunicazioni

1.         Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)           l’autorità responsabile del controllo di cui all’articolo 37;

b)           le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche di cui all’articolo 41.

2.           Gli Stati membri comunicano all’agenzia le autorità competenti che hanno accesso ai fini dell’inserimento, della modifica, della cancellazione o della consultazione di dati di cui all’articolo 7.

3.           L’agenzia comunica alla Commissione il positivo completamento del collaudo di cui all’articolo 41, paragrafo 1, lettera b).

La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico, tramite registro pubblico elettronico costantemente aggiornato, le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, lettera a).

Articolo 44 Gruppo consultivo

L’agenzia istituisce un gruppo consultivo che le fornisce la consulenza tecnica relative all’EES, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività.

Articolo 45 Formazione

L’agenzia svolge compiti relativi alla formazione di cui all’articolo 25, paragrafo 4.

Articolo 46 Monitoraggio e valutazione

1.           L’agenzia provvede affinché siano istituite le procedure volte a monitorare il funzionamento dell’EES rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.

2.           Ai fini della manutenzione tecnica, l’agenzia ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell’EES.

3.           Due anni dopo l’entrata in funzione dell’EES, e in seguito ogni due anni, l’agenzia presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico dell’EES, ivi compresa la sua sicurezza.

4.           Due anni dopo l’entrata in funzione dell’EES, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale dell’EES. Tale valutazione globale comprende un’analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, determina se i principi di base permangono validi, valuta l’applicazione del presente regolamento, la sicurezza dell’EES e le eventuali implicazioni per le future attività. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           La prima valutazione esamina in particolare il contributo che il sistema di ingressi/uscite può apportare alla lotta contro i reati di terrorismo e altri reati gravi, studia la questione dell’accesso a fini di contrasto, esamina se ed eventualmente a quali condizioni tale accesso debba essere concesso, e stabilisce se il periodo di conservazione dei dati debba essere modificato e se l’accesso debba essere concesso alle autorità di paesi terzi, tenuto conto del funzionamento dell’EES e dei risultati dell’attuazione del VIS.

6.           Gli Stati membri comunicano all’agenzia e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 conformemente agli indicatori quantitativi predefiniti dalla Commissione e/o dall’agenzia.

7.           L’agenzia comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui ai paragrafi 4 e 5.

Articolo 47 Entrata in vigore e applicazione

1.           Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.           Esso si applica a decorrere dalla data di cui all’articolo 41, paragrafo 1.

3.           Gli articoli da 23 a 25, l’articolo 28 e gli articoli da 41 a 45 si applicano a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

Allegato

Elenco delle organizzazioni internazionali di cui all’articolo 27, paragrafo 2

1.         Organizzazioni delle Nazioni Unite (come l’UNHCR);

2.         Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM);

3.         Comitato Internazionale della Croce Rossa.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, fatta salva l’adozione da parte dell’autorità legislativa della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011) 750 definitivo) e della proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014‑2020 (COM(2011) 398 definitivo) e purché siano disponibili risorse sufficienti entro il massimale di spesa della linea di bilancio interessata.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[35]

Settore: Affari interni (titolo 18)

1.3. Natura della proposta/iniziativa

x La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[36]

¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Il programma di Stoccolma, approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009, ha ribadito il potenziale di un sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System - EES) che permetta agli Stati membri di condividere i dati in modo efficace salvaguardando nel contempo la protezione dei dati. La proposta di istituire l’EES è stata pertanto inclusa nel Piano d’azione per l’attuazione del programma di Stoccolma. Il finanziamento dello sviluppo del pacchetto sulle frontiere intelligenti è una delle priorità del Fondo Sicurezza interna[37].

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

L’EES ha lo scopo di migliorare la gestione delle frontiere esterne e la lotta all’immigrazione irregolare al fine di:

registrare i dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata;

calcolare e controllare la durata del soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata;

raccogliere dati statistici sugli ingressi e le uscite dei cittadini di paesi terzi a fini di analisi.

Attività ABM/ABB interessate

Attività: Solidarietà — Frontiere esterne, rimpatri, visti e libera circolazione delle persone (capitolo 18 02)

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Il sistema produrrà informazioni precise sui soggiornanti fuoritermine per tutte le autorità competenti degli Stati membri, contribuendo così a fermare e rimpatriare gli immigrati in posizione irregolare e, in generale, a contrastare l’immigrazione irregolare.

Fornirà informazioni precise sul numero di persone che ogni anno attraversano la frontiera esterna dell’Unione, suddivise per cittadinanza e luogo di attraversamento della frontiera. Analogamente, fornirà informazioni dettagliate sui soggiornanti fuoritermine, permettendo così di disporre di elementi concreti molto più rigorosi per determinare se i cittadini di un determinato paese terzo debbano o meno essere soggetti all’obbligo del visto.

Il sistema fornirà inoltre dati essenziali per l’esame delle domande (nuove e successive) presentate da cittadini di paesi terzi nell’ambito del programma per viaggiatori registrati (RTP). Inoltre procurerà alle autorità competenti le informazioni necessarie per assicurarsi che i cittadini di paesi terzi che beneficiano dell’accesso all’RTP rispettino pienamente le condizioni richieste, compresa la durata del soggiorno autorizzato.

Permetterà inoltre alle autorità di verificare che i viaggiatori in regola titolari di visto per ingressi multipli non prolunghino il soggiorno nello spazio Schengen oltre il termine autorizzato.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Durante lo sviluppo

Una volta approvato il progetto di proposta e adottate le specifiche tecniche, il sistema tecnico sarà sviluppato da un contraente esterno. Lo sviluppo dei sistemi avverrà a livello centrale e nazionale e sarà coordinato globalmente dall’agenzia IT, che definirà un quadro generale di gestione in cooperazione con tutte le parti interessate. Come è d’uso per lo sviluppo di tali sistemi, all’inizio del progetto saranno definiti un piano globale di gestione del progetto e un piano di garanzia della qualità, che comprenderanno un insieme di indicatori specifici riguardanti in particolare

          lo stato di avanzamento generale del progetto

          la puntualità dello sviluppo secondo il calendario concordato (scadenze), la gestione del rischio, la gestione delle risorse (umane e finanziarie) conformemente agli stanziamenti concordati, la capacità organizzativa...

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Una volta che il sistema è operativo

Ai sensi dell’articolo 46 relativo al monitoraggio e alla valutazione:

“3.     Due anni dopo l’entrata in funzione dell’EES, e in seguito ogni due anni, l’agenzia presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico dell’EES, ivi compresa la sua sicurezza.

4.       Due anni dopo l’entrata in funzione dell’EES, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale dell’EES. Tale valutazione globale comprende un’analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, determina se i principi di base permangono validi, valuta l’applicazione del presente regolamento, la sicurezza dell’EES e le eventuali implicazioni per le future attività. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio”.

Particolarmente importanti per tale valutazione saranno gli indicatori relativi al numero di soggiornanti fuoritermine e ai tempi di attraversamento della frontiera – che potranno essere ricavati anche sulla base dell’esperienza nell’ambito del VIS – e un’analisi approfondita della necessità di concedere l’accesso ai dati a fini di contrasto. La Commissione dovrebbe trasmettere le relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Obiettivo specifico: rendere più efficaci le verifiche di frontiera controllando il diritto di soggiorno all’ingresso e all’uscita, e migliorare la valutazione del rischio di soggiorno fuoritermine.

Indicatore: tempi procedurali presso i valichi di frontiera;

numero di soggiornanti fuoritermine identificati ai valichi di frontiera;

disponibilità del sistema.

Obiettivo specifico: produrre informazioni affidabili affinché l’Unione e gli Stati membri possano effettuare scelte strategiche in materia di visti e migrazione con cognizione di causa;

Indicatore: numero di segnalazioni di soggiornanti fuoritermine, suddivise per categoria (obbligo del visto/esenzione dall’obbligo del visto), tipo di frontiera (terrestre/marittima/aerea), Stato membro e paese di origine/cittadinanza.

Obiettivo specifico: identificare e individuare i migranti in posizione irregolare, in particolare i soggiornanti fuoritermine, anche all’interno del territorio, e aumentare le possibilità di rimpatrio.

Indicatore: numero di segnalazioni che hanno permesso di fermare soggiornanti fuoritermine.

Obiettivo specifico: salvaguardare i diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto al rispetto della vita privata.

Indicatore: numero di errori nella corrispondenza nelle cartelle di ingresso/uscita

Numero di reclami presentati dai singoli alle autorità nazionali di protezione dei dati.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

L’immigrazione irregolare nell’Unione europea rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri. La stragrande maggioranza dei migranti in posizione irregolare sono soggiornanti fuoritermine, ossia persone che sono entrate legalmente nell’Unione ma che vi sono rimaste oltre il termine autorizzato. Il diritto dell’Unione prevede che i cittadini di paesi terzi abbiano di norma il diritto di entrare nel territorio dell’Unione per soggiorni di breve durata non superiori a tre mesi a semestre.

L’EES sarà uno strumento che fornirà all’Unione europea informazioni fondamentali sui cittadini di paesi terzi che entrano nel suo territorio o lo lasciano. Queste informazioni sono indispensabili per elaborare politiche sostenibili e ragionevoli in materia di migrazione e visti. L’attuale sistema di apposizione di timbri sui passaporti pone problemi non solo dal punto di vista dell’attuazione ma anche da quello dell’informazione delle persone sui loro diritti, ad esempio sul numero esatto di giorni durante i quali sono autorizzate a restare nello spazio Schengen dopo una serie di soggiorni di pochi giorni ciascuno. Inoltre, fintantoché i dati sono registrati soltanto sul passaporto, la loro condivisione tra gli Stati membri è materialmente impossibile. Per di più, in caso di sostituzione o perdita del documento di viaggio su cui sono stati apposti i timbri, tali dati non saranno più disponibili.

L’EES permetterà di calcolare la durata del soggiorno dei cittadini di paesi terzi e verificare se qualcuno abbia prolungato il soggiorno oltre il termine autorizzato, anche in occasione di verifiche effettuate all’interno dello spazio Schengen. Attualmente il solo strumento a disposizione delle guardie di frontiera e delle autorità competenti per l’immigrazione è la timbratura del documento di viaggio, che indica le date di ingresso nel territorio e di uscita dal medesimo. Il tempo trascorso nello spazio Schengen da un cittadino di paese terzo è calcolato in base ai timbri, che spesso sono difficili da interpretare per illeggibilità o contraffazione. Il calcolo esatto del tempo trascorso nello spazio Schengen sulla base dei timbri figuranti sul documento di viaggio è quindi lento e laborioso.

1.5.2. Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Nessuno Stato membro da solo è in grado di creare un sistema di ingressi/uscite comune e interoperabile. Analogamente a tutte le attività connesse alla gestione dei flussi migratori e delle minacce per la sicurezza, si tratta di un settore in cui è evidente il valore aggiunto che può essere apportato grazie ai finanziamenti dell’Unione.

L’abolizione dei controlli alle frontiere interne deve essere accompagnata da misure comuni per garantire un effettivo controllo e una sorveglianza efficace delle frontiere esterne dell’Unione. Su alcuni Stati membri grava un peso enorme a motivo della loro specifica situazione geografica e della lunghezza delle frontiere esterne dell’Unione che devono gestire. Il diritto dell’Unione ha armonizzato le condizioni di ingresso dei cittadini di paesi terzi e le relative verifiche di frontiera. Poiché una persona può entrare nello spazio Schengen attraverso un valico di frontiera di uno Stato membro che utilizza un registro nazionale di ingressi/uscite e uscire da un valico di frontiera che non lo usa, gli Stati membri da soli non sono in grado di portare a buon fine azioni in questo settore e solo l’Unione può farlo.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Dall’esperienza dello sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e del Sistema d’informazione visti (VIS) sono stati tratti i seguenti insegnamenti:

1) Come possibile garanzia contro sovraccosti e ritardi derivanti dal cambiamento dei requisiti, ogni nuovo sistema di informazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, soprattutto se riguarda sistemi IT su larga scala, non sarà sviluppato prima che il relativo strumento giuridico di base che ne definisce lo scopo, la portata, le funzioni e le precisazioni tecniche sia stato adottato definitivamente.

2) Si è dimostrato difficile finanziare gli sviluppi nazionali negli Stati membri che non hanno previsto le rispettive attività nelle loro programmazioni pluriennali o le cui programmazioni nel quadro del Fondo per le frontiere esterne non sono sufficientemente precise. Pertanto ora si propone di includere nella proposta tali costi di sviluppo.

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1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La presente proposta si inserisce nello sviluppo continuo della strategia di gestione integrata delle frontiere dell’Unione europea, in particolare la comunicazione sulle frontiere intelligenti[38], e va considerata in combinazione con la proposta relativa alle frontiere nell’ambito del Fondo Sicurezza interna[39], nell’ambito del quadro finanziario pluriennale. La scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta modificata della Commissione relativa all’agenzia[40] copre i costi degli attuali sistemi IT EURODAC, SIS II e VIS ma non quelli dei futuri sistemi di gestione delle frontiere non ancora assegnati all’agenzia da uno strumento giuridico. Pertanto, nell’allegato della proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[41], alla rubrica 3 “Sicurezza e cittadinanza” si prevede di coprire gli attuali sistemi IT attraverso la rubrica “Sistemi IT” (822 milioni di EUR) e i futuri sistemi di gestione delle frontiere attraverso la rubrica “Sicurezza interna” (1,1 milioni di EUR su 4,648 milioni di EUR). All’interno della Commissione, la DG HOME è la direzione generale responsabile della creazione di uno spazio di libera circolazione in cui le persone possono attraversare le frontiere interne senza essere sottoposte a verifiche di frontiera e le cui frontiere esterne sono controllate e gestite in modo coerente a livello dell’UE. Il sistema presenta le seguenti sinergie con il sistema di informazione visti:

a) per quanto riguarda i titolari di visto, il sistema di confronto biometrico sarà usato anche ai fini del sistema di ingressi/uscite;

b) il sistema di ingressi/uscite integrerà il VIS. Quest’ultimo contiene solo le domande di visto e i visti rilasciati, mentre l’EES conserverà anche i dati concreti sugli ingressi e le uscite dei titolari di visto correlati ai visti rilasciati;

c) ci saranno inoltre sinergie con l’RTP, in quanto l’EES registrerà gli ingressi e le uscite dei viaggiatori registrati e controllerà la durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen. Senza questo sistema non potrà essere realizzata una procedura interamente automatizzata per l’attraversamento delle frontiere da parte dei viaggiatori registrati. Non sussistono rischi di sovrapposizione con iniziative analoghe di altre direzioni generali.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

¨ Proposta/iniziativa di durata limitata

– ¨  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– ¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

x Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Fase di preparazione: dal 2013 al 2015 (istituzione del quadro normativo)

– Fase di sviluppo: dal 2015 al 2017

– seguita da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione prevista[42]

x Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

x Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ¨  agenzie esecutive

– x organismi creati dalle Comunità[43]

– ¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

L’articolo 15 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011) 750), per il periodo 2014-2020, prevede il finanziamento dello sviluppo del programma per viaggiatori registrati. Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 60 del nuovo regolamento finanziario (gestione centralizzata indiretta), i compiti di esecuzione del suddetto programma finanziario saranno delegati all’agenzia IT.

Durante il periodo 2015-2017, tutte le attività di sviluppo saranno assegnate all’agenzia IT attraverso un accordo di delega, che coprirà la componente “sviluppo” di tutti gli elementi del progetto, ossia il sistema centrale, i sistemi degli Stati membri, le reti e l’infrastruttura negli Stati membri.

Nel 2017, al momento della revisione intermedia, si prevede di trasferire i crediti rimanenti dai 513 milioni di EUR alla linea relativa all’agenzia IT per i costi di funzionamento e di manutenzione del sistema centrale e della rete, e ai programmi nazionali per i costi di funzionamento e di manutenzione dei sistemi nazionali, compresi i costi di infrastruttura (cfr. la tabella sottostante). La scheda finanziaria legislativa sarà riveduta di conseguenza entro la fine del 2016.

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Blocchi || Modalità di gestione || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Sviluppo del sistema centrale || Centralizzata indiretta || X || X || X || || ||

Sviluppo negli Stati membri || Centralizzata indiretta || X || X || X || || ||

Manutenzione del sistema centrale || Centralizzata indiretta || || || X || X || X || X

Manutenzione dei sistemi nazionali || Centralizzata indiretta || || || X || X || X || X

Rete (1) || Centralizzata indiretta || X || X || X || X || X || X

Infrastruttura degli Stati membri || Centralizzata indiretta || X || X || X || X || X || X

(1) sviluppo della rete nel periodo 2015-2017, funzionamento della rete nel periodo 2017-2020

2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le norme relative al monitoraggio e alla valutazione dell’EES sono previste all’articolo 46 della proposta sull’EES.

Articolo 46     Monitoraggio e valutazione

1. L’agenzia provvede affinché siano istituite le procedure volte a monitorare il funzionamento dell’EES rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.

2. Ai fini della manutenzione tecnica, l’agenzia ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell’EES.

3. Due anni dopo l’entrata in funzione dell’EES, e in seguito ogni due anni, l’agenzia presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico dell’EES, ivi compresa la sua sicurezza.

4. Due anni dopo l’entrata in funzione dell’EES, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale dell’EES. Tale valutazione globale comprende un’analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, determina se i principi di base permangono validi, valuta l’applicazione del presente regolamento, la sicurezza dell’EES e le eventuali implicazioni per le future attività. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. La prima valutazione esamina in particolare il contributo che il sistema di ingressi/uscite può apportare alla lotta contro i reati di terrorismo e altri reati gravi, studia la questione dell’accesso a fini di contrasto, esamina se ed eventualmente a quali condizioni tale accesso debba essere concesso, e stabilisce se il periodo di conservazione dei dati debba essere modificato e se l’accesso debba essere concesso alle autorità di paesi terzi, tenuto conto del funzionamento dell’EES e dei risultati dell’attuazione del VIS.

6. Gli Stati membri comunicano all’agenzia e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 conformemente agli indicatori quantitativi predefiniti dalla Commissione e/o dall’agenzia.

7. L’agenzia comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 4.

2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.2.1. Rischi individuati

1) Difficoltà a livello di sviluppo tecnico del sistema

Gli Stati membri hanno sistemi IT nazionali tecnicamente diversi e i processi di controllo di frontiera possono variare a seconda delle situazioni locali (spazio disponibile al valico di frontiera, flusso degli spostamenti, ecc.). L’EES deve essere integrato nell’architettura IT nazionale e nei processi di controllo di frontiera nazionali. Inoltre, lo sviluppo delle componenti nazionali del sistema deve essere completamente allineato ai requisiti centrali. In questo settore sono stati individuati due rischi principali:

a) il rischio che gli aspetti tecnici e giuridici dell’EES possano essere realizzati in modi diversi dai vari Stati membri per insufficiente coordinamento tra la parte centrale e la parte nazionale;

b) il rischio di incoerenza tra le modalità di utilizzo del futuro sistema, derivante dal modo in cui gli Stati membri attuano l’EES nei processi di controllo di frontiera esistenti.

2) Difficoltà a livello di sviluppo puntuale del sistema

Dall’esperienza acquisita nell’ambito dello sviluppo del VIS e del SIS II si può prevedere che un fattore cruciale per il buon esito della realizzazione dell’EES sarà lo sviluppo puntuale del sistema da parte del contraente esterno. In quanto centro di eccellenza nel campo dello sviluppo e della gestione dei sistemi IT su larga scala, l’agenzia sarà responsabile anche dell’aggiudicazione e della gestione dei contratti, in particolare del subappalto dello sviluppo del sistema. Il ricorso a un contraente esterno per sviluppare il sistema comporta alcuni rischi:

a) in primis, il rischio che il contraente non destini risorse sufficienti al progetto o che concepisca e sviluppi un sistema che non sia all’avanguardia;

b) il rischio che, per ridurre i costi, il contraente non rispetti pienamente le tecniche e i metodi amministrativi di gestione dei progetti IT su larga scala;

c) da ultimo, considerata l’attuale crisi economica, non può del tutto escludersi il rischio che il contraente si trovi in difficoltà finanziarie indipendenti dal progetto.

2.2.2. Modalità di controllo previste

1) L’agenzia è destinata ad essere un centro di eccellenza nel campo dello sviluppo e della gestione dei sistemi IT su larga scala. Ad essa saranno affidati lo sviluppo e il funzionamento della componente centrale del sistema, comprese le interfacce uniformi negli Stati membri. Questa soluzione dovrebbe permettere di evitare molti inconvenienti incontrati dalla Commissione nello sviluppo del SIS II e del VIS.

Durante la fase di sviluppo (2015-2017), la responsabilità globale sarà della Commissione, in quanto il progetto sarà sviluppato con modalità di gestione centralizzata indiretta. L’agenzia sarà responsabile della gestione tecnica e finanziaria, segnatamente dell’aggiudicazione e della gestione dei contratti. L’accordo di delega coprirà la parte centrale tramite appalti e la parte nazionale tramite sovvenzioni. Conformemente all’articolo 40 delle modalità d’esecuzione, la Commissione concluderà un accordo recante disposizioni particolareggiate per la gestione e il controllo dei fondi e per la tutela degli interessi finanziari della Commissione. Tale accordo contemplerà le disposizioni di cui all’articolo 40, paragrafo 2, consentendo così alla Commissione di gestire i rischi esposti al punto 2.2.1.

Nell’ambito della revisione intermedia (prevista per il 2017 nel quadro del Fondo Sicurezza interna, articolo 15 del regolamento orizzontale) saranno riviste le modalità di gestione.

2) Onde evitare ritardi a livello nazionale, è prevista una governance efficiente tra tutte le parti interessate. Nel progetto di regolamento la Commissione ha proposto che un gruppo consultivo composto da esperti nazionali degli Stati membri fornisca all’agenzia le competenze relative all’EES/RTP. Il gruppo consultivo si riunirà periodicamente per esaminare l’attuazione del sistema, condividere l’esperienza acquisita e fornire consulenza al consiglio di amministrazione dell’agenzia. Inoltre, la Commissione intende raccomandare agli Stati membri di istituire a livello nazionale un’infrastruttura di progetto/gruppo di progetto per lo sviluppo sia tecnico che operativo, compresa un’infrastruttura di comunicazione affidabile con sportelli unici.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

Le misure previste per combattere la frode sono contemplate dall’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1077/2011, che recita:

1.       Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illeciti si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999.

2.       L’agenzia aderisce all’accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni, applicabili a tutto il personale dell’agenzia.

3.       Le decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi e strumenti di attuazione stabiliscono espressamente che la Corte dei conti e l’OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell’agenzia e gli agenti responsabili della loro assegnazione.

Conformemente a tale disposizione, il 28 giugno 2012 è stata adottata la decisione del consiglio di amministrazione dell’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia relativa ai termini e alle condizioni delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari degli interessi finanziari dell’Unione.

Inoltre la DG HOME sta redigendo la propria strategia di prevenzione e individuazione delle frodi.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Attraverso l’accordo di delega l’agenzia sarà incaricata di istituire gli strumenti appropriati a livello dei suoi sistemi finanziari locali affinché i costi connessi all’attuazione dell’EES siano efficacemente monitorati e rendicontati, secondo quanto stabilito dall’articolo 60 del nuovo regolamento finanziario. Essa adotterà le misure appropriate per poter effettuare la rendicontazione indipendentemente dalla nomenclatura di bilancio finale.

· Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione…………………...……….] || Diss./Non diss([44]) || di paesi EFTA[45] || di paesi candidati[46] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

|| [XX.YY.YY.YY] || Diss./ || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione……………………………..] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3 || [18.02.CC] Fondo Sicurezza interna - frontiere || Diss./ || No || No || Sì || No

3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 3 || Sicurezza e cittadinanza

DG: HOME || || || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017[47] || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anni successivi || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio 18.02.CC || Impegni || (1) || 122,566 || 30,142 || 119,477 || 80,272 || 80,272 || 80,271 || || 513,000

Pagamenti || (2) || 61,283 || 82,382 || 92,677 || 83,993 || 80,271 || 80,271 || 32,122 || 513,000

Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || ||

Pagamenti || (2a) || || || || || || || ||

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[48] || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la DG HOME || Impegni || =1+1a +3 || 122,566 || 30,142 || 119,477 || 80,272 || 80,272 || 80,271 || || 513,000

Pagamenti || =2+2a +3 || 61,283 || 82,382 || 92,677 || 83,993 || 80,271 || 80,271 || 32,122 || 513,000

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || || || || || || ||

Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || ||

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || ||

Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || ||

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anni successivi || TOTALE

DG: HOME || || || ||

Ÿ Risorse umane || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,190 || 0,190 || 0,190 || 0,191 || 0,191 || || 1,715

Ÿ Altre spese amministrative || 0,201 || 0,201 || 0,201 || 0,200 || 0,200 || 0,200 || 0,200 || 0,200 || || 1,602

TOTALE DG HOME || Stanziamenti || 0,455 || 0,455 || 0,455 || 0,390 || 0,390 || 0,390 || 0,391 || 0,391 || || 3,317

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,455 || 0,455 || 0,455 || 0,390 || 0,390 || 0,390 || 0,391 || 0,391 || || 3,317

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anni successivi || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,455 || 0,455 || 123,021 || 30,533 || 119,867 || 80,662 || 80,662 || 80,662 || || 516,317

Pagamenti || 0,455 || 0,455 || 61,738 || 82,773 || 93,067 || 84,383 || 80,662 || 80,662 || 32,122 || 516,317

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi

– x La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specifi-care gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE ||

||

Tipo di risultato[49] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale ||

OBIETTIVO SPECIFICO 1[50] Sviluppo del sistema (centrale e nazionale) || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || 1 || 122,566 || 1 || 30,142 || 1 || 43,143 || || || || || || || 1 || 195,851 ||

Totale parziale Obiettivo 1[51] || || 122,566 || || 30,142 || || 43,143 || || || || || || || || 195,851 ||

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Sviluppo del sistema (centrale e nazionale) || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || 1 || 76,334 || 1 || 80,271 ||  1 || 80,272 || 1 || 80,272 || 1 || 317,149 ||

Totale parziale Obiettivo 2[52] || || || || || || 76,334 || || 80,271 || || 80,272 || || 80,272 || || 317,149 ||

COSTO TOTALE || 1 || 122,566 || 1 || 30,142 || 2 || 119,477 || 1 || 80,271 || 1 || 80,272 || 1 || 80,272 || 2 || 513,000 ||

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti amministrativi

– x La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || ||

Risorse umane || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,190 || 0,190 || 0,190 || 0,191 || 0,191 || 1,715

Altre spese amministrative || 0,201 || 0,201 || 0,201 || 0,200 || 0,200 || 0,200 || 0,200 || 0,200 || 1,602

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,455 || 0,455 || 0,455 || 0,390 || 0,390 || 0,390 || 0,391 || 0,391 || 3,317

Esclusa la RUBRICA 5[53] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || || || ||

Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || ||

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || ||

TOTALE || 0,455 || 0,455 || 0,455 || 0,390 || 0,390 || 0,390 || 0,391 || 0,391 || 3,317

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane

– x La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (o, al massimo, con un decimale)

|| Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020

· Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 2 || 2 || 2 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || ||

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || ||

10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || ||

· Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[54]

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || ||

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || ||

XX 01 04 yy[55] || - in sede[56] || || || || || || || ||

- nelle delegazioni || || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || ||

TOTALE || 2 || 2 || 2 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || 2 durante la fase di preparazione dal 2013 al 2015: 1 amministratore per i negoziati legislativi, il coordinamento dei compiti dell’agenzia e il controllo dell’accordo di delega; 0,5 amministratore per il controllo delle attività finanziarie e consulenza in materia di controllo di frontiera e aspetti tecnici; 0,5 assistente per attività amministrative e finanziarie. 1,5 durante la fase di sviluppo dal 2016 al 2020: 1 amministratore per l’attività di seguito legata all’accordo di delega (relazioni, preparativi per la comitatologia, convalida delle specifiche funzionali e tecniche, attività di controllo finanziario e coordinamento dell’agenzia) e consulenza in materia di controllo di frontiera e aspetti tecnici; 0,5 assistente per attività amministrative e finanziarie.

Personale esterno || 0

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– x La proposta/iniziativa è compatibile con l’attuale e prossimo quadro finanziario pluriennale.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[57].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

.

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

– x La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

– ¨ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || ||

TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

– ¨  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– x La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨         sulle risorse proprie

– x        sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[58]

Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anni successivi

Articolo 6313…………. || || 3,729 || 5,013 || 5,639 || 5,111 || 4,884 || 4,884 || 1,954

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

18.02.CC Fondo Sicurezza interna - frontiere

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

Il bilancio comprende un contributo da parte dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac, conformemente ai rispettivi accordi. Le stime fornite sono meramente indicative e si basano su recenti calcoli delle entrate per l’attuazione dell’acquis di Schengen provenienti dagli Stati (Islanda, Norvegia e Svizzera) che attualmente versano al bilancio generale dell’Unione europea (pagamenti utilizzati) un contributo annuo calcolato in proporzione al loro prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti per i relativi esercizi finanziari. Il calcolo si basa su dati EUROSTAT del giugno 2012 che possono variare notevolmente a seconda della situazione economica degli Stati partecipanti.

[1]               COM(2008) 69 definitivo. La comunicazione era accompagnata da una valutazione d’impatto (SEC(2008) 153).

[2]               "Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini " (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1).

[3]               EUCO 23/11.

[4]               COM(2011) 680 definitivo.

[5]               GU L 105 del 13.4.2006.

[6]               Bulgaria, Estonia, Spagna, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Finlandia.

[7]               http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database Questi dati comprendono, da un lato, sia i soggiornanti fuoritermine sia coloro che sono entrati irregolarmente e, dall’altro, sia le persone fermate alla frontiera sia quelle fermate all’interno del territorio Schengen.

[8]               GU L 286 dell’1.11.2011.

[9]               SEC(2008) 153.

[10]             SWD(2013) 47.

[11]             Fatta salva l’adozione da parte dell’autorità legislativa della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011) 750 definitivo) e della proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011) 398 definitivo) e purché siano disponibili risorse sufficienti entro il massimale di spesa della linea di bilancio interessata.

[12]             GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

[13]             GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

[14]             GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

[15]             GU C […] del […], pag. […].

[16]             GU C […] del […], pag. […].

[17]             GU C […] del […], pag. […].

[18]             COM(2008) 69 definitivo.

[19]             GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

[20]             GU L 286 dell’1.11.2011, pag. 1.

[21]             GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[22]             GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[23]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[24]             GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

[25]             GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

[26]             GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

[27]             GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

[28]             GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

[29]             GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

[30]             GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

[31]             GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

[32]             GU L 243 del 15.9.2009, pag.1.

[33]             GU L 286 dell’1.11.2011, pag.1.

[34]             GU L 349 del 25.11.2004, pag.1.

[35]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[36]             A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[37]             Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011) 750).

[38]             Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Frontiere intelligenti - opzioni e prospettive" (COM(2011) 680).

[39]             Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011) 750).

[40]             COM(2010) 93 definitivo del 19 marzo 2010.

[41]             COM(2011) 398 definitivo del 29 giugno 2011.

[42]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[43]             A norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario.

[44]             Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

[45]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[46]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[47]             La variazione dei costi, e soprattutto il loro livello elevato nel 2015 e nel 2017, sono dovuti al fatto che all’inizio della fase di sviluppo, nel 2015, saranno assunti impegni di sviluppo (costi unici che copriranno per tre anni i costi dell’hardware, del software e del contraente) e che alla fine della fase di sviluppo, nel 2017, saranno assunti gli impegni necessari per il funzionamento; i costi amministrativi dell’hardware e del software varieranno a seconda del periodo.

[48]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[49]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

[50]             Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…".

[51]             Per quanto riguarda lo sviluppo centrale, questo importo comprende, in particolare, l’infrastruttura di rete, le necessarie licenze hardware e software e i costi per lo sviluppo del sistema centrale da parte del contraente esterno. Per quanto riguarda lo sviluppo nazionale, esso comprende altresì i costi per le necessarie licenze hardware e software e i costi di sviluppo da parte dei contraenti esterni.

[52]             Questo importo copre i costi necessari per mantenere aggiornato e funzionante il sistema centrale, in particolare il funzionamento della rete, la manutenzione del sistema centrale da parte di un contraente esterno e le necessarie licenze hardware e software. Per le operazioni nazionali, copre i costi necessari per il funzionamento dei sistemi nazionali, in particolare le necessarie licenze hardware e software, e i costi per la gestione degli incidenti e i costi necessari per i contraenti esterni.

[53]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[54]             AL= agente contrattuale; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato.

[55]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[56]             Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[57]             Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.

[58]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

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