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Document 52013PC0095
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data of third country nationals crossing the external borders of the Member States of the European Union
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea
/* COM/2013/095 final - 2013/0057 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea /* COM/2013/095 final - 2013/0057 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA · Motivazione e obiettivi della proposta Nella comunicazione del 13 febbraio 2008
“Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell’Unione europea”[1] la Commissione ha proposto di
istituire un sistema di ingressi/uscite (entry/exit system - EES) che
comporta, essenzialmente, la registrazione elettronica delle date e dei luoghi
di ingresso e di uscita di ogni cittadino di paese terzo ammesso per un
soggiorno di breve durata. Tale proposta è parte del programma di
Stoccolma[2]
approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009. A seguito dell’invito del Consiglio europeo
del 23 e 24 giugno 2011[3]
ad accelerare i lavori in materia di “frontiere intelligenti”, ossia ad
elaborare proposte legislative per istituire un sistema di ingressi/uscite e un
programma per viaggiatori registrati (Registered Traveller Programme –
RTP), il 25 ottobre 2011 la Commissione ha pubblicato una
comunicazione[4]
che illustra le opzioni per realizzare tali strumenti. La presente proposta è presentata assieme a
una proposta relativa all’istituzione di un programma per viaggiatori
registrati e a una proposta di modifica del codice comunitario che disciplina
le verifiche ai valichi di frontiera esterna e la sorveglianza della frontiera
esterna (codice frontiere Schengen)[5]
ai fini del funzionamento dei due nuovi sistemi. Per ogni sistema è presentata
una valutazione d’impatto. · Contesto generale Conformemente al codice frontiere Schengen, i
cittadini dell’Unione e gli altri beneficiari del diritto alla libera
circolazione a norma del diritto dell’Unione (ad esempio i familiari di
cittadini dell’Unione) che attraversano la frontiera esterna sono sottoposti a
una verifica minima, sia all’ingresso che all’uscita, consistente nella
disamina del documento di viaggio al fine di stabilirne l’identità. Tutti gli
altri cittadini di paesi terzi sono sottoposti, all’ingresso, a una verifica
approfondita che comporta la verifica dello scopo del soggiorno e della
disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti e una ricerca nel sistema
d’informazione Schengen (SIS) e nelle banche dati nazionali. Il codice frontiere Schengen non contiene
disposizioni relative alla registrazione degli spostamenti transfrontalieri dei
viaggiatori. Attualmente l’apposizione del timbro sul documento di viaggio è
l’unico sistema per indicare le date di ingresso e di uscita che permetteranno
alle guardie di frontiera e alle autorità competenti per l’immigrazione di
calcolare la durata del soggiorno del cittadino di paese terzo nello spazio
Schengen, che non deve superare novanta giorni nell’arco di centottanta giorni.
Gli altri strumenti e misure disponibili ai valichi di frontiera, ad esempio le
banche dati (SIS e sistema di informazione visti – VIS) da consultare
obbligatoriamente all’ingresso ma non all’uscita, non sono concepiti per
registrare gli attraversamenti di frontiera e non offrono tale funzione. Lo
scopo principale del VIS è consentire di verificare la cronistoria della
domanda di visto e di accertarsi, all’ingresso, che la persona che presenta il
visto alla frontiera è la stessa alla quale esso è stato rilasciato. Al giorno d’oggi non esistono strumenti
elettronici per verificare se, dove e quando un cittadino di paese terzo è
entrato nello spazio Schengen o lo ha lasciato. Altre difficoltà nel controllo
del soggiorno autorizzato del cittadino di paese terzo sono legate all’uso dei
timbri e alla loro qualità (ad esempio leggibilità, tempo necessario per
calcolare la durata del soggiorno, falsificazione e contraffazione). Per questi motivi non esiste nell’Unione
europea una registrazione uniforme degli ingressi dei viaggiatori nello spazio
Schengen e delle relative uscite, e quindi gli Stati membri non dispongono di
uno strumento affidabile per determinare se un cittadino di paese terzo abbia
prolungato il soggiorno oltre il termine autorizzato. Tredici Stati membri[6] dispongono di un sistema
nazionale di ingressi/uscite che raccoglie i dati alfanumerici dei viaggiatori,
e ne consentono l’accesso a fini di gestione delle frontiere e di contrasto.
Nella misura in cui una persona esce legalmente dallo stesso Stato membro dal
quale è entrata, tali sistemi rilevano l’eventuale soggiorno fuoritermine.
A parte questo caso, le possibilità di usare detti sistemi per individuare
coloro che prolungano il soggiorno oltre il termine autorizzato sono nulle, in
quanto i dati di ingresso e uscita non possono essere confrontati se
l’interessato lascia lo spazio Schengen da uno Stato membro diverso da quello
da cui è entrato e in cui l’ingresso è stato registrato. Mancano inoltre dati affidabili sul numero di
migranti in posizione irregolare attualmente presenti nell’Unione europea, ma
secondo stime prudenti si aggirerebbe tra 1,9 e 3,8 milioni. Si concorda in
generale sul fatto che la netta maggioranza di tali migranti è composta da
cosiddetti soggiornanti fuoritermine, ossia persone che sono entrate legalmente
per un soggiorno di breve durata, con visto valido ove necessario, e che una
volta scaduto il termine del soggiorno autorizzato sono rimaste nell’Unione
europea. Per quanto riguarda i casi di migranti in posizione irregolare[7] fermati nell’Unione europea,
nel 2010 (UE 27) ne sono stati registrati in totale 505 220, il che significa,
rispetto alle stime di cui sopra, che viene fermata solo una piccola
percentuale di soggiornanti fuoritermine. Nel caso in cui un cittadino di paese terzo
distrugga i propri documenti una volta entrato nello spazio Schengen, è
particolarmente importante che le autorità possano accedere a informazioni
affidabili per accertarne l’identità. La scheda finanziaria legislativa allegata
alla presente proposta si basa su uno studio dei costi di un sistema di
ingressi/uscite e di un programma per viaggiatori registrati realizzato da un
contraente esterno. La presente proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio ha l’obiettivo di: –
creare un sistema di ingressi/uscite e istituire
una base giuridica per lo sviluppo e l’attuazione del sistema tecnico; –
definire lo scopo e le funzionalità di un sistema
di ingressi/uscite e le relative responsabilità, –
affidare all’agenzia europea per la gestione
operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia[8]
(“agenzia”) lo sviluppo e la gestione operativa del sistema centrale. Il presente regolamento costituisce lo
strumento fondamentale del quadro giuridico del sistema di ingressi/uscite. Per
completare tale base giuridica, in parallelo alla presente proposta è
presentata una proposta di modifica del codice frontiere Schengen relativamente
all’uso del sistema nell’ambito del processo di gestione delle frontiere. L’obiettivo del sistema di ingressi/uscite è
migliorare la gestione della frontiera esterna e la lotta alla migrazione
irregolare. Esso infatti: · calcolerà la durata del soggiorno autorizzato di ogni viaggiatore,
stabilendo, all’ingresso, in caso di viaggiatore che si reca frequentemente
nello spazio Schengen, con calcolo rapido e preciso i giorni restanti dei
massimo novanta giorni nell’arco di centottanta giorni, e verificando, all’uscita,
che il viaggiatore abbia rispettato la durata del soggiorno autorizzato e, nel
territorio, nel quadro delle verifiche sui cittadini di paesi terzi, la
legalità del soggiorno; · contribuirà all’identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o
non soddisfi più le condizioni d’ingresso o di soggiorno nel territorio degli
Stati membri; ciò riguarda in particolare le persone che, dalle verifiche
all’interno del territorio, risultano non possedere i documenti di viaggio o
altro mezzo di identificazione; · contribuirà all’analisi degli ingressi e delle uscite dei cittadini di
paesi terzi, per avere, in particolare, una panoramica precisa del flusso degli
spostamenti alle frontiere esterne e il numero di soggiornanti fuoritermine,
suddivisi ad esempio per cittadinanza. I previsibili effetti del sistema sono
ulteriormente valutati e precisati nella valutazione d’impatto, e possono
riassumersi come segue: · informazioni rapide e precise alle guardie di frontiera durante le
verifiche di frontiera, con sostituzione dell’attuale sistema lento e poco
affidabile della timbratura manuale dei passaporti. Ciò permetterà un miglior
controllo della durata del soggiorno autorizzato e verifiche di frontiera più
efficaci; · informazioni precise ai viaggiatori in merito alla durata massima del
soggiorno autorizzato; · informazioni precise su chi sta prolungando il soggiorno oltre il
termine autorizzato, che serviranno per i controlli all’interno del territorio
e le intercettazioni dei migranti in posizione irregolare; · identificazione dei migranti in posizione irregolare: grazie alla
conservazione nel sistema di ingressi/uscite dei dati biometrici di tutte le
persone non soggette all’obbligo del visto, e considerato che i dati biometrici
dei titolari di visto sono registrati nel VIS, le autorità degli Stati membri
saranno in grado di identificare tutti i migranti in posizione irregolare
trovati nel territorio senza documenti dopo aver attraversato la frontiera
esterna legalmente. Ciò agevolerà la procedura di rimpatrio; · l’analisi effettuata dal sistema permetterà di adottare un approccio
fondato su elementi concreti, ad esempio in relazione alla politica dei visti,
in quanto il sistema di ingressi/uscite fornirà dati precisi su eventuali
problemi con soggiornanti fuoritermine di una data cittadinanza, elemento
questo rilevante quando si deve decidere se imporre o abolire l’obbligo del
visto per i cittadini del paese terzo in questione; · abolendo l’obbligo della timbratura manuale dei passaporti in occasione
della verifica di frontiera sarà possibile prevedere controlli di frontiera
interamente automatizzati per determinati cittadini di paesi terzi, alle
condizioni fissate nella proposta relativa al programma per viaggiatori
registrati presentata in parallelo alla presente proposta. · Disposizioni vigenti nel settore della proposta Regolamento (CE) n. 562/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone
(codice frontiere Schengen). Regolamento (CE) n. 1931/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme sul traffico
frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che
modifica le disposizioni della convenzione Schengen. Regolamento (CE) n. 767/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti
(VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve
durata (regolamento VIS). Regolamento (CE) n. 810/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei
visti. Regolamento (UE) n. 1077/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’agenzia europea per la
gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONE D’IMPATTO · Consultazione delle parti interessate La consultazione delle parti interessate è
descritta nella valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta. · Valutazione d’impatto La prima valutazione d’impatto[9] risale al 2008 quando è stata
elaborata la comunicazione della Commissione riguardante tale materia, la
seconda[10]
al 2012. La prima ha analizzato le opzioni strategiche e i corrispondenti
impatti più probabili, ed è giunta alla conclusione che è opportuno creare un
sistema di ingressi/uscite. Al termine di una consultazione e di un primo
esame, la seconda valutazione d’impatto ha analizzato le principali opzioni di
attuazione. Dall’analisi delle opzioni e relative varianti
è emerso che la soluzione da preferire per un sistema di ingressi/uscite
dovrebbe essere quella descritta in appresso. Il sistema di ingressi/uscite sarà concepito
come un sistema centralizzato contenente sia dati alfanumerici che dati
biometrici. Il periodo di conservazione dei dati sarà di sei mesi per i casi
ordinari e di cinque anni per i soggiorni fuoritermine. All’uso dei dati biometrici si applicherà un
periodo transitorio di tre anni per consentire agli Stati membri di prendere
disposizioni ai valichi di frontiera. Trascorsi due anni, occorrerà valutare il
sistema e in tale occasione la Commissione riesaminerà, in particolare, il
periodo di conservazione dei dati e l’opportunità di consentire l’accesso al
sistema a fini di contrasto, tenuto conto anche dell’esperienza al riguardo
nell’ambito del VIS. Se del caso, la valutazione sarà accompagnata da una
proposta della Commissione diretta a modificare il regolamento onde fissare le
condizioni dell’accesso a fini di contrasto. Tali condizioni dovranno essere
definite rigorosamente in modo da offrire un regime di protezione dei dati
preciso, e potrebbero ricalcare quelle previste dalla base giuridica del VIS. Il comitato per la valutazione d’impatto ha
riesaminato il progetto di valutazione d’impatto e ha formulato un primo parere
il 14 marzo 2012 e un secondo l’8 giugno 2012 (su una versione riveduta). La
versione riveduta della relazione tiene conto delle raccomandazioni di
miglioramento. In particolare, sono state effettuate le seguenti modifiche:
sono state fornite ulteriori informazioni sulla consultazione delle parti
interessate; la logica generale dell’intervento è stata riesaminata e
razionalizzata; la definizione del problema è stata ampliata ed approfondita,
per quanto riguarda sia il problema generale della migrazione irregolare sia i
problemi specifici di attuazione; lo scenario di base è stato esteso per
descrivere meglio l’evoluzione della situazione in mancanza di azione
dell’Unione; le opzioni sono state ristrutturate e semplificate; la loro
analisi è stata migliorata ed effettuata in modo più logico evidenziando gli
eventuali collegamenti tra opzioni; è stata arricchita la spiegazione del
metodo di calcolo dei costi; l’analisi e la descrizione dell’opzione prescelta
sono state rivedute e collegate in modo più diretto ai dati che saranno
disponibili in futuro. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA · Sintesi delle misure proposte È necessario definire lo scopo e le
funzionalità del sistema di ingressi/uscite, nonché le relative responsabilità.
Occorre inoltre affidare all’agenzia europea per la gestione operativa dei
sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia il
mandato di sviluppare e gestire il sistema dal punto di vista operativo. Un
distinto documento di lavoro dei servizi della Commissione spiega la proposta
in dettaglio, articolo per articolo. · Base giuridica Le basi giuridiche del presente regolamento
sono l’articolo 74 e l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’articolo 77, paragrafo 2,
lettere b) e d), costituisce la base giuridica appropriata per specificare
ulteriormente le misure relative all’attraversamento delle frontiere esterne
degli Stati membri e definire le norme e le procedure cui gli Stati membri
devono attenersi per i controlli alle persone alle frontiere esterne.
L’articolo 74 fornisce la base giuridica adeguata per istituire e gestire il
sistema di ingressi/uscite e determinare le procedure relative allo scambio dei
dati tra Stati membri, garantendo la cooperazione tra le pertinenti autorità
nazionali nonché tra tali autorità e la Commissione nei settori coperti dal
titolo V del trattato. · Principio di sussidiarietà Ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2,
lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Unione è
competente ad adottare misure relative al controllo delle persone e alla
sorveglianza efficace dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati
membri. Occorre modificare le disposizioni dell’UE attualmente in vigore in
materia di attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri onde
tener conto dell’attuale mancanza di strumenti affidabili per monitorare gli
spostamenti dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve
durata, tenuto conto della complessità e della lentezza dell’attuale procedura
obbligatoria di apposizione del timbro, peraltro insufficiente per permettere
alle autorità nazionali di valutare la durata del soggiorno autorizzato durante
la verifica di frontiera del viaggiatore o durante le verifiche all’interno del
territorio, e del valore assai limitato a questo scopo dei sistemi nazionali in
uno spazio senza controlli alle frontiere interne. Onde aumentare l’efficacia della gestione
della migrazione, occorre rendere disponibili le informazioni sulle persone
presenti nel territorio dell’Unione, su quelle che rispettano il termine
massimo del soggiorno autorizzato di novanta giorni nell’arco di centottanta
giorni e sulla cittadinanza e sulle categorie (obbligo del visto/esenzione da
tale obbligo) dei soggiornanti fuoritermine, e intensificare le verifiche a
campione all’interno del territorio per individuare i soggiornanti in posizione
irregolare. È necessario istituire un regime comune al
fine di stabilire norme armonizzate sulla registrazione degli spostamenti
transfrontalieri e sul controllo dei soggiorni autorizzati per l’intero spazio
Schengen. L’obiettivo della proposta non può pertanto
essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri. · Principio di proporzionalità Ai sensi dell’articolo 5 del trattato
sull’Unione europea, l’azione dell’Unione si limita a quanto necessario per il
conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma prescelta per questa
azione dell’Unione deve permettere alla proposta di raggiungere il suo obiettivo
ed essere attuata il più efficacemente possibile. L’iniziativa proposta
costituisce un ulteriore sviluppo dell’acquis di Schengen al fine di garantire
un’applicazione uniforme di norme comuni alle frontiere esterne in tutti gli
Stati membri Schengen. Istituisce uno strumento che fornisce all’Unione europea
informazioni sul numero di cittadini di paesi terzi che entrano nel suo
territorio e lo lasciano, il che è fondamentale per elaborare una politica in
materia di migrazione e visti che sia sostenibile e fondata su elementi
concreti. È inoltre proporzionata sotto il profilo del diritto alla protezione
dei dati personali, in quanto non impone la raccolta e la conservazione di dati
in numero e per una durata superiori allo stretto necessario per permettere al
sistema di funzionare e conseguire i suoi obiettivi. È altresì proporzionata in
termini di costi, visti i vantaggi che il sistema genererà per gli Stati membri
nella gestione della frontiera esterna comune e nell’evoluzione verso una
politica migratoria comune dell’Unione europea. La proposta è pertanto conforme al principio
di proporzionalità. ·
Scelta dello strumento Lo strumento
proposto è il regolamento. Uno strumento diverso non sarebbe adeguato per
le seguenti ragioni. La presente proposta istituirà un sistema
centralizzato che permetterà agli Stati membri di cooperare tra loro e che
richiederà un’architettura e norme di funzionamento comuni. Inoltre stabilirà
norme relative alle verifiche di frontiera alle frontiere esterne uniformi per
tutti gli Stati membri. Il regolamento è quindi l’unico strumento giuridico che
si presti a tale scopo. • Diritti
fondamentali Il regolamento proposto incide sui diritti
fondamentali, in particolare sul diritto alla protezione dei dati di carattere
personale (articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea), sul diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 6 della Carta),
sul diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7
della Carta), sul diritto di asilo (articolo 18 della Carta) e sul diritto di
protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione (articolo
19 della Carta). La proposta contiene garanzie a protezione dei
dati personali, in particolare per quanto riguarda l’accesso a tali dati, che
dovrebbe essere strettamente limitato allo scopo del regolamento proposto e
alle autorità competenti ivi indicate. Dette garanzie comprendono anche il
diritto di accedere ai dati personali e il diritto di rettificarli o
cancellarli. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta della
Commissione sul prossimo quadro finanziario pluriennale stanzia 4,6
miliardi di EUR per il Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020. La
proposta prevede di riservare 1,1 miliardi di EUR a titolo di importo
indicativo per lo sviluppo di un sistema di ingressi/uscite e di un programma
per viaggiatori registrati, presupponendo che i relativi costi inizieranno
soltanto a partire dal 2015[11]. Tale sostegno finanziario coprirà non solo i
costi delle componenti centrali per l’intero periodo del quadro finanziario
pluriennale (livello dell’UE, costi sia di sviluppo sia operativi) ma anche i
costi di sviluppo per le componenti nazionali negli Stati membri dei due
sistemi, nell’ambito delle risorse disponibili. Il sostegno finanziario ai
costi di sviluppo nazionali garantirà che i progetti non subiscano contraccolpi
o ritardi a causa di congiunture economiche difficili a livello nazionale. Sono
contemplati un importo di 146 milioni di EUR per i costi, a livello nazionale,
per ospitare i sistemi IT e fornire gli spazi per le apparecchiature degli
utenti finali e gli uffici degli operatori, e un importo di 341 milioni di EUR
per i costi, a livello nazionale, di manutenzione, quali quelli delle licenze
hardware e software. Una volta che i
nuovi sistemi saranno operativi, i futuri costi operativi negli Stati membri
potranno essere sostenuti dai programmi nazionali. Si propone che gli Stati
membri possano usare il 50% degli stanziamenti destinati ai programmi nazionali
per sostenere i costi operativi dei sistemi IT utilizzati per la gestione dei
flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell’Unione. Questi costi
possono comprendere il costo per la gestione del VIS, del SIS e dei nuovi
sistemi creati nel periodo interessato, i costi del personale, i costi di
servizio, affitto di locali sicuri, ecc. Il futuro strumento garantirà pertanto
la continuità dei finanziamenti, se del caso. 5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI · Partecipazione La presente proposta sviluppa l’acquis di
Schengen, in quanto concerne l’attraversamento delle frontiere esterne. Devono
pertanto essere prese in considerazione le conseguenze dei vari protocolli e
accordi con i paesi associati esposte in appresso. Danimarca: A norma
degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca,
allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione di misure a norma
del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea. Dato che il presente regolamento si basa
sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale
protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul
presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno. Regno Unito e Irlanda: A norma degli articoli 4 e 5 del protocollo sull’integrazione
dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, della decisione
2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la
richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad
alcune disposizioni dell’acquis di Schengen e della decisione 2002/192/CE del
Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di
partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen, il Regno Unito e
l’Irlanda non partecipano al regolamento (CE) n. 562/2006 (codice
frontiere Schengen). Il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano pertanto
all’adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati né sono
soggetti alla sua applicazione. Islanda e Norvegia: Le procedure previste nell’accordo di associazione concluso dal
Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di
Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione
e allo sviluppo dell’acquis di Schengen sono applicabili in quanto la presente
proposta costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi
dell’allegato A di quell’accordo[12]. Svizzera: Il
presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di
Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la
Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[13]. Liechtenstein: Il
presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di
Schengen ai sensi ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità
europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein
sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione
europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante
l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e
allo sviluppo dell’acquis di Schengen[14]. Cipro, Bulgaria e Romania: il regolamento proposto, che
istituisce un sistema di ingressi/uscite, sostituisce l’obbligo di verificare
la durata del soggiorno e apporre un timbro sul passaporto del cittadino di
paese terzo, obbligo che gli Stati membri aderenti dovevano applicare al
momento dell’adesione all’Unione europea. 2013/0057 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce un sistema di ingressi/uscite
per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi
che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 74 e l’articolo 77, paragrafo 2,
lettere b) e d), vista la proposta della Commissione europea[15], previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[16], visto il parere del Comitato delle regioni[17], previa consultazione del garante europeo della
protezione dei dati, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Nella comunicazione del 13 febbraio 2008 “Preparare
le prossime fasi della gestione delle frontiere nell’Unione europea”[18] la Commissione ha evidenziato
la necessità, nell’ambito della strategia europea di gestione integrata delle
frontiere, di istituire un sistema di ingressi/uscite (entry/exit system
– EES) che registri elettronicamente la data e il luogo di ingresso e di uscita
dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nello
spazio Schengen e che calcoli la durata del soggiorno autorizzato. (2)
Il Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008 ha
sottolineato l’importanza di continuare i lavori sull’ulteriore sviluppo della
strategia dell’Unione per la gestione integrata delle frontiere, anche
attraverso un miglior utilizzo delle moderne tecnologie per migliorare la
gestione delle frontiere esterne. (3)
Nella comunicazione del 10 giugno 2009 “Uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini” la Commissione ha
auspicato l’introduzione di un sistema elettronico di registrazione degli
ingressi e delle uscite dal territorio degli Stati membri al momento
dell’attraversamento delle frontiere esterne per garantire una gestione più
efficace dell’accesso a tale territorio. (4)
Il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011 ha
invitato ad accelerare i lavori in materia di “frontiere intelligenti”. Il 25
ottobre 2011 la Commissione ha pubblicato la comunicazione “Frontiere intelligenti
- opzioni e prospettive”. (5)
È necessario specificare gli obiettivi dell’EES e
la sua architettura tecnica, stabilire le norme relative al suo funzionamento e
utilizzo e definire le responsabilità per il sistema, le categorie di dati da
inserire nel sistema, gli scopi per i quali i dati devono essere inseriti, i
criteri di inserimento dei dati, le autorità autorizzate ad accedere ai dati,
l’interconnessione tra segnalazioni e ulteriori norme sul trattamento dei dati
e la protezione dei dati personali. (6)
L’EES non dovrebbe applicarsi ai cittadini di paesi
terzi che sono familiari di cittadini dell’Unione e titolari della carta di
soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri[19],
né ai titolari del permesso di soggiorno di cui al codice frontiere Schengen
giacché il loro soggiorno non è limitato a novanta giorni nell’arco di
centottanta giorni. (7)
L’EES dovrebbe avere per obiettivo il rafforzamento
del controllo di frontiera, la prevenzione dell’immigrazione illegale e la
facilitazione della gestione dei flussi migratori. In particolare dovrebbe
contribuire all’identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non
soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno nel territorio
degli Stati membri. (8)
Per conseguire tali obiettivi l’EES dovrebbe
trattare dati alfanumerici e, dopo un periodo transitorio, le impronte
digitali. L’incidenza del trattamento delle impronte digitali sulla privacy dei
viaggiatori è giustificata da due motivi. Primo, le impronte digitali sono un
metodo affidabile per identificare le persone rinvenute nel territorio degli
Stati membri senza documento di viaggio o altro mezzo di identificazione, modus
operandi comune dei migranti in posizione irregolare. Secondo, le impronte
digitali permettono un raffronto più affidabile tra i dati di ingresso e uscita
dei viaggiatori regolari. (9)
Se materialmente possibile, nell’EES dovrebbero
essere registrate le dieci impronte digitali, in modo da permettere una
verifica e un’identificazione precise e garantire la disponibilità di dati
sufficienti in ogni circostanza. (10)
È opportuno che all’utilizzo delle impronte
digitali si applichi un periodo transitorio per consentire agli Stati membri di
adattare il processo di controllo di frontiera e la gestione del flusso di
passeggeri, onde evitare un prolungamento dei tempi di attesa alle frontiere. (11)
Occorre che lo sviluppo tecnico del sistema preveda
la possibilità di accedervi a fini di contrasto, nell’eventualità che il
presente regolamento venga in futuro modificato per permettere tale accesso. (12)
L’agenzia europea per la gestione operativa dei
sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011[20],
dovrebbe essere responsabile dello sviluppo e della gestione operativa di un
EES centralizzato. Tale sistema dovrebbe essere composto da un’unità centrale,
un’unità centrale di riserva, interfacce uniformi in ciascuno Stato membro e
un’infrastruttura di comunicazione tra l’EES centrale e i punti di ingresso
della rete. Gli Stati membri sarebbero responsabili dello sviluppo e della
gestione operativa dei rispettivi sistemi nazionali. (13)
Per permettere sinergie e l’efficienza dei costi,
occorre che l’EES sia attuato, per quanto possibile, in parallelo al programma
per viaggiatori registrati istituito con regolamento COM(2013) 97 final. (14)
È opportuno che il presente regolamento definisca
le autorità dei singoli Stati membri che possono essere autorizzate ad accedere
all’EES per inserire, modificare, cancellare o consultare dati ai fini
specifici dell’EES, nella misura necessaria all’assolvimento dei propri
compiti. (15)
Ogni trattamento dei dati EES dovrebbe essere
proporzionato agli obiettivi perseguiti e necessario all’assolvimento dei
compiti delle autorità competenti. Nell’utilizzare l’EES le autorità competenti
dovranno assicurare il rispetto della dignità umana e dell’integrità delle
persone i cui dati vengono richiesti e non dovranno discriminare le persone in
base al sesso, alla razza o all’origine etnica, alla religione o alle
convinzioni personali, alla disabilità, all’età o all’orientamento sessuale. (16)
I dati personali registrati nell’EES non dovrebbero
essere conservati più di quanto necessario ai fini dell’EES. È opportuno
conservare i dati per sei mesi, essendo questo il periodo minimo richiesto per
calcolare la durata del soggiorno. Sarebbe necessario un periodo di
conservazione più lungo, della durata massima di cinque anni, per le persone
che non hanno lasciato il territorio degli Stati membri entro il termine del
soggiorno autorizzato. I dati dovrebbero essere cancellati dopo cinque anni, a
meno che non vi siano motivi per cancellarli prima. (17)
Si dovranno elaborare norme precise concernenti le
responsabilità per lo sviluppo e la gestione dell’EES e le responsabilità degli
Stati membri in relazione ai sistemi nazionali e all’accesso ai dati da parte
delle autorità nazionali. (18)
È necessario elaborare norme relative alla
responsabilità degli Stati membri per eventuali danni derivanti dalla
violazione del presente regolamento. La responsabilità della Commissione in
relazione a tali danni è disciplinata dall’articolo 340, paragrafo 2, del
trattato. (19)
Al trattamento dei dati personali effettuato dagli
Stati membri in applicazione del presente regolamento si applica la direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[21]. (20)
Alle attività delle istituzioni e degli organismi
dell’Unione nell’espletamento dei propri compiti in qualità di responsabili
della gestione operativa dell’EES si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela
delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte
delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione
di tali dati[22].
(21)
Dovrebbe competere alle autorità di controllo
indipendenti istituite in virtù dell’articolo 28 della direttiva 95/46/CE
verificare la legittimità del trattamento dei dati personali da parte degli
Stati membri, e al garante europeo della protezione dei dati istituito dal
regolamento (CE) n. 45/2001 sorvegliare le attività delle istituzioni e
degli organismi dell’Unione connesse al trattamento dei dati personali. Il
garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo dovrebbero
cooperare ai fini del controllo dell’EES. (22)
Il presente regolamento rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il diritto alla
protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta), il diritto
alla libertà e alla sicurezza (articolo 6 della Carta), il diritto al rispetto
della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta), il diritto
di asilo (articolo 18 della Carta), il diritto di protezione in caso di
allontanamento, di espulsione e di estradizione (articolo 19 della Carta) e il
diritto a un ricorso effettivo (articolo 47 della Carta), e deve essere
applicato conformemente a tali diritti e principi. (23)
Affinché sia efficace il controllo
dell’applicazione del presente regolamento, è necessario procedere ad una
valutazione a intervalli regolari. Allo scopo di determinare se ed
eventualmente in quale modo il sistema può contribuire più efficacemente alla
lotta contro i reati di terrorismo e altri reati gravi, occorre valutare
ulteriormente le condizioni di accesso ai dati conservati nel sistema dai paesi
terzi a fini di contrasto, nonché le condizioni di conservazione dei dati per
periodi diversi. Tenuto conto della massa di dati personali registrati nell’EES
e della necessità di rispettare pienamente la vita privata delle persone
fisiche i cui dati personali sono trattati nell’EES, la valutazione dovrebbe
essere effettuata due anni dopo l’avvio delle operazioni e prendere in
considerazione i risultati dell’attuazione del VIS. (24)
Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle
sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e
garantirne l’applicazione. (25)
Al fine di garantire condizioni di esecuzione
uniformi del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla
Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere
esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri
dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[23]. (26)
Poiché l’istituzione di un EES comune a livello
dello spazio senza controlli alle frontiere interne e la definizione di
obblighi, condizioni e procedure comuni per l’uso dei dati non possono essere
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della
portata e degli effetti dell’azione, essere conseguiti meglio a livello di
Unione, l’Unione può intervenire, in virtù del principio di sussidiarietà
sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente
regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (27)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22
sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa
all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta
alla sua applicazione. Dato che il presente
regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi
dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla
decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel
proprio diritto interno. (28)
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo
dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della
decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la
richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad
alcune disposizioni dell’acquis di Schengen[24]; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua
adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione. (29)
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo
dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione
2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta
dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen[25]; l’Irlanda
non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta
alla sua applicazione. (30)
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il
presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di
Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con
la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[26], che rientrano nel settore di
cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del
17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo[27]. (31)
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente
regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen
ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione
svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione,
all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[28] che
rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione
1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE
del Consiglio[29]. (32)
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente
regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen
ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione
svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del
Liechtenstein all’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e
la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione
svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di
Schengen[30]
che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione
1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE
del Consiglio[31], HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO 1
Disposizioni generali Articolo 1
Oggetto Il presente regolamento istituisce un sistema
di ingressi/uscite (EES) che registra e conserva i dati relativi alla data e al
luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le
frontiere esterne e sono ammessi per un soggiorno di breve durata nel
territorio degli Stati membri, e che calcola la durata del soggiorno e genera
segnalazioni destinate agli Stati membri allo scadere della durata del
soggiorno autorizzato. Articolo 2
Struttura dell’EES 1. L’EES ha la struttura
definita all’articolo 6. 2. L’agenzia europea per la
gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia (“agenzia”) è incaricata dello sviluppo e della gestione
operativa dell’EES, comprese le funzionalità per il trattamento dei dati
biometrici di cui all’articolo 12. Articolo 3
Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si
applica ai cittadini di paesi terzi che sono ammessi per un soggiorno di breve
durata nel territorio degli Stati membri e sono soggetti alle verifiche di
frontiera conformemente al codice frontiere Schengen all’atto
dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. 2. Il presente regolamento non
si applica all’attraversamento delle frontiere esterne da parte dei: a) familiari di un cittadino dell’Unione a
cui si applica la direttiva 2004/38/CE, che sono in possesso della carta di
soggiorno di cui alla medesima direttiva; b) familiari di un cittadino di paese terzo che
gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell’Unione, che
sono in possesso della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE; il presente regolamento non si applica ai
familiari di cui alle lettere a) e b) anche se questi non accompagnano né
raggiungono un cittadino dell’Unione o un cittadino di paese terzo che gode del
diritto di libera circolazione; c) titolari del permesso di soggiorno di cui
all’articolo 2, punto 15, del codice frontiere Schengen; d) cittadini di Andorra, Monaco e San
Marino. Articolo 4
Scopo L’EES ha lo scopo di migliorare la gestione
delle frontiere esterne, la lotta all’immigrazione irregolare, l’attuazione
della politica di gestione integrata delle frontiere e la cooperazione e la
consultazione tra le autorità di frontiera e le autorità competenti per
l’immigrazione, dando accesso agli Stati membri alle informazioni relative alla
data e al luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi attraverso
le frontiere esterne e facilitando le relative decisioni, al fine di: –
migliorare le verifiche ai valichi di frontiera
esterna e contrastare l’immigrazione irregolare; –
calcolare e controllare il calcolo della durata del
soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di
breve durata; –
contribuire all’identificazione di chiunque non
soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso o di soggiorno nel
territorio degli Stati membri; –
permettere alle autorità nazionali degli Stati
membri di identificare i soggiornanti fuoritermine e prendere le opportune
misure; –
raccogliere dati statistici sugli ingressi e le
uscite dei cittadini di paesi terzi a fini di analisi. Articolo 5
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per: (1)
“frontiere esterne”: le frontiere esterne quali
definite all’articolo 2, punto 2, del codice frontiere Schengen; (2)
“autorità di frontiera”: le autorità incaricate,
conformemente alla legislazione nazionale, di procedere alle verifiche sulle
persone ai valichi di frontiera esterna a norma del codice frontiere Schengen; (3)
“autorità competenti per l’immigrazione”: le
autorità competenti incaricate, conformemente alla legislazione nazionale, di
esaminare le condizioni di soggiorno dei cittadini di paesi terzi nel
territorio degli Stati membri e prendere le relative decisioni; (4)
“autorità competenti per i visti”: le autorità che
in ogni Stato membro sono competenti per l’esame delle domande di visto e per
l’adozione delle relative decisioni ovvero per l’adozione di decisioni di
annullamento, revoca o proroga dei visti, comprese le autorità centrali
competenti per i visti e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla
frontiera conformemente al codice dei visti[32]; (5)
“cittadino di paese terzo”: chi non è cittadino
dell’Unione ai sensi dell’articolo 20 del trattato, a eccezione di chi, in
virtù di accordi conclusi tra l’Unione o tra l’Unione e i suoi Stati membri, da
un lato, e paesi terzi, dall’altro, beneficia di diritti in materia di libera
circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione; (6)
“documento di viaggio”: il passaporto o altro
documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere
esterne e sul quale può essere apposto un visto; (7)
“soggiorno di breve durata”: il soggiorno nel
territorio degli Stati membri non superiore a novanta giorni nell’arco di
centottanta giorni; (8)
“Stato membro competente”: lo Stato membro che ha
inserito i dati nell’EES; (9)
“verifica”: il procedimento di comparazione di
serie di dati al fine di verificare la validità dell’identità dichiarata
(controllo mediante confronto di due campioni); (10)
“identificazione”: il procedimento volto a
determinare l’identità di una persona mediante ricerca in una banca dati
confrontando varie serie di dati (controllo mediante confronto di vari
campioni); (11)
“dati alfanumerici”: i dati rappresentati da
lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura; (12)
“dati biometrici”: le impronte digitali; (13)
“soggiornante fuoritermine”: il cittadino di paese
terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata
del soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri; (14)
“agenzia”: l’agenzia istituita con regolamento (UE)
n. 1077/2011[33]; (15)
“Frontex”: l’Agenzia europea per la gestione della
cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione
europea, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004[34]; (16)
“autorità di controllo”: l’autorità di controllo
istituita in virtù dell’articolo 28 della direttiva 95/46/CE; (17)
“gestione operativa”: tutti i compiti necessari per
mantenere operativi i sistemi IT su larga scala, inclusa la responsabilità per
l’infrastruttura di comunicazione utilizzata; (18)
“sviluppo”: tutti i compiti necessari per creare un
sistema IT su larga scala, inclusa l’infrastruttura di comunicazione
utilizzata. Articolo 6
Architettura tecnica dell’EES L’EES è composto da: (a)
un sistema centrale, comprendente un’unità centrale
e un’unità centrale di riserva in grado di assicurare tutte le funzioni
dell’unità centrale in caso di guasto di quest’ultima; (b)
un sistema nazionale, comprendente l’hardware, il
software e l’infrastruttura di comunicazione nazionale per collegare i
dispositivi degli utenti finali presso le autorità competenti di cui
all’articolo 7, paragrafo 2, con i punti di ingresso della rete in ogni Stato
membro; (c)
un’interfaccia uniforme in ciascuno Stato membro,
basata su specifiche tecniche comuni e identica in tutti gli Stati membri; (d)
punti di ingresso della rete, che fanno parte
dell’interfaccia uniforme e costituiscono i punti di accesso nazionali che
collegano il sistema nazionale di ciascuno Stato membro al registro centrale, e
(e)
un’infrastruttura di comunicazione tra il sistema
centrale e i punti di ingresso della rete. Articolo 7
Accesso a fini di inserimento, modifica, cancellazione o consultazione di dati 1. Conformemente all’articolo 4,
l’accesso all’EES per inserire, modificare, cancellare o consultare i dati di
cui agli articoli 11 e 12, conformemente al presente regolamento, è riservato
esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità di ogni
Stato membro competenti per gli scopi di cui agli articoli da 15 a 22, ed è
limitato a quanto necessario all’assolvimento dei loro compiti, conformemente a
detti scopi, e proporzionato agli obiettivi perseguiti. 2. Ogni Stato membro designa le
autorità competenti, comprese le autorità di frontiera, le autorità competenti
per i visti e le autorità competenti per l’immigrazione, il cui personale
debitamente autorizzato ha accesso all’EES ai fini dell’inserimento, della
modifica, della cancellazione o della consultazione di dati. Ogni Stato membro
comunica senza indugio all’agenzia l’elenco di tali autorità. Nell’elenco è
precisato lo scopo per il quale ciascuna autorità può accedere ai dati
nell’EES. Entro tre mesi dall’entrata in funzione dell’EES
ai sensi dell’articolo 41, l’agenzia pubblica nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea un elenco consolidato. Qualora l’elenco subisca
modifiche, l’agenzia pubblica una volta all’anno un elenco consolidato
aggiornato. Articolo 8
Principi generali 1. Ogni autorità competente autorizzata
ad accedere all’EES in conformità del presente regolamento assicura che
l’utilizzo dell’EES è necessario, adeguato e proporzionato all’assolvimento dei
compiti dell’autorità competente stessa. 2. Ogni autorità competente
assicura che, nell’utilizzare l’EES, essa non discrimina i cittadini di paesi
terzi per motivi legati al sesso, alla razza o all’origine etnica, alla
religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all’età o
all’orientamento sessuale e rispetta pienamente la dignità umana e l’integrità
della persona. Articolo 9
Calcolatore automatico L’EES contiene un meccanismo automatico che
indica la durata massima del soggiorno autorizzato ai sensi dell’articolo 5,
paragrafo 1, del codice frontiere Schengen per ogni cittadino di paese terzo
registrato nell’EES. Il calcolatore automatico: a) all’ingresso attraverso la frontiera
informa le autorità competenti e il cittadino di paese terzo circa la durata
del soggiorno autorizzato; b) all’uscita identifica i cittadini di
paesi terzi che hanno superato la durata del soggiorno autorizzato. Articolo 10
Meccanismo di informazione 1. L’EES
contiene un meccanismo che identifica automaticamente le cartelle di
ingresso/uscita che non contengono dati di uscita immediatamente successivi
alla data di scadenza della durata del soggiorno autorizzato e identifica le
cartelle per le quali è superata la durata massima di soggiorno. 2. Un elenco generato dal
sistema, contenente i dati di cui all’articolo 11 di tutti i soggiornanti
fuoritermine identificati, è messo a disposizione delle autorità nazionali
competenti designate. CAPO II
Inserimento e uso dei dati da parte delle autorità di frontiera Articolo 11
Dati personali dei titolari di visto 1. Qualora un cittadino di paese
terzo titolare di visto non sia stato precedentemente registrato nell’EES e sia
stata presa una decisione che ne autorizza l’ingresso conformemente al codice
frontiere Schengen, l’autorità di frontiera crea un fascicolo individuale
inserendo i seguenti dati: a) cognome, cognome alla nascita
(precedente o precedenti cognomi), nome o nomi; data di nascita, luogo di
nascita, paese di nascita, cittadinanza o cittadinanze e sesso; b) tipo e numero del o dei documenti di
viaggio, autorità che lo ha rilasciato e data di rilascio; c) codice a tre lettere del paese di
rilascio e data di scadenza del o dei documenti di viaggio; d) numero di visto adesivo, compreso il
codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio e data di scadenza del
visto, se pertinente; e) al primo ingresso sulla base del visto,
numero di ingressi autorizzati e durata del soggiorno autorizzato indicati nel
visto adesivo; f) se pertinente, indicazione che
l’interessato ha accesso al programma per viaggiatori registrati conformemente
al regolamento COM(2013) 97 final, numero di identificatore unico e stato di
partecipazione al programma. 2. Ad ogni ingresso, in una
cartella di ingresso/uscita collegata al fascicolo individuale dal numero di
riferimento individuale generato dall’EES alla creazione del fascicolo sono
inseriti i seguenti dati: a) data e luogo dell’ingresso; b) Stato membro di ingresso, valico di
frontiera e autorità che ha autorizzato l’ingresso; c) calcolo
del numero di giorni del o dei soggiorni autorizzati e data dell’ultimo giorno
del soggiorno autorizzato. 3. All’uscita, nella cartella di ingresso/uscita collegata al fascicolo
individuale sono inseriti i seguenti dati: a) data
e luogo dell’uscita; b) Stato
membro e valico di frontiera di uscita. Articolo 12
Dati personali dei cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto 1. Qualora un cittadino di paese terzo
esente dall’obbligo del visto non sia stato precedentemente registrato nell’EES
e sia stata presa una decisione che ne autorizza l’ingresso conformemente al
codice frontiere Schengen, l’autorità di frontiera crea un fascicolo
individuale e vi inserisce dieci impronte digitali, oltre ai dati di cui
all’articolo 11 e ad esclusione di quelli di cui al paragrafo 1, lettere d) ed
e) del medesimo articolo. 2. Per motivi giuridici, sono esentati
dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali i bambini di età inferiore
a dodici anni. 3. Per ragioni di fatto, sono esentati
dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali le persone per le quali è
fisicamente impossibile rilevarle. Tuttavia, qualora l’impossibilità sia temporanea,
l’interessato è invitato a fornire le impronte digitali in occasione
dell’ingresso successivo. Le autorità di frontiera sono autorizzate a chiedere
ulteriori chiarimenti dei motivi dell’impossibilità temporanea di rilevamento delle
impronte digitali. Gli Stati membri provvedono affinché siano
predisposte procedure idonee a garanzia della dignità dell’interessato in caso
di difficoltà nel rilevamento delle impronte digitali. 4. Qualora l’interessato sia esente
dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali per motivi giuridici o per
ragioni di fatto ai sensi del paragrafo 2 o 3, il campo specifico riservato a
tali dati riporta l’indicazione “non pertinente”. Il sistema consente di
operare una distinzione tra i casi in cui non è obbligatorio fornire le
impronte digitali per motivi giuridici e i casi in cui esse non possono essere
fornite per ragioni di fatto. 5. Durante i primi i tre anni di
funzionamento dell’EES possono essere registrati soltanto i dati alfanumerici
di cui al paragrafo 1. Articolo 13
Procedura per l’inserimento dei dati ai valichi di frontiera in caso di
fascicolo precedente Qualora sussista un fascicolo precedente,
l’autorità di frontiera lo aggiorna se necessario, crea una cartella di
ingresso/uscita per ogni ingresso e uscita conformemente agli articoli 11 e 12
e collega tale cartella al fascicolo individuale dell’interessato. Articolo 14
Dati da aggiungere in caso di revoca o proroga dell’autorizzazione di
soggiorno 1. Qualora sia presa una
decisione di revoca dell’autorizzazione di soggiorno o di proroga della durata
del soggiorno autorizzato, l’autorità competente che ha preso la decisione
aggiunge alla cartella di ingresso/uscita i seguenti dati: a) informazioni sullo stato di
avanzamento della procedura, con l’indicazione che l’autorizzazione di
soggiorno è revocata o che la durata del soggiorno autorizzato è prorogata; b) autorità che ha revocato
l’autorizzazione di soggiorno o prorogato la durata del soggiorno autorizzato; c) luogo e data della decisione di
revoca dell’autorizzazione di soggiorno o di proroga della durata del soggiorno
autorizzato; d) nuova data di scadenza
dell’autorizzazione di soggiorno. 2. La cartella di
ingresso/uscita indica il o i motivi di revoca dell’autorizzazione di soggiorno,
ossia: a) i motivi per i quali la persona è
allontanata; b) qualsiasi altra decisione adottata
dalle autorità competenti dello Stato membro, conformemente alla legislazione
nazionale, che comporti l’allontanamento o la partenza del cittadino di paese
terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso o di
soggiorno nel territorio degli Stati membri. 3. Nella cartella di
ingresso/uscita devono figurare i motivi di proroga della durata del soggiorno
autorizzato. 4. Qualora una persona abbia lasciato
il territorio degli Stati membri, o ne sia stata allontanata, in applicazione
di una decisione di cui all’articolo 2, lettera b), l’autorità competente
inserisce nella cartella di ingresso/uscita relativa a quell’ingresso specifico
i dati di cui all’articolo 13. Articolo 15
Uso dei dati a fini di verifica alle frontiere esterne 1. Le autorità di frontiera
hanno accesso all’EES per consultare i dati, nella misura in cui questi siano
necessari all’assolvimento dei compiti di controllo di frontiera. 2. Ai fini del paragrafo 1, le
autorità di frontiera sono abilitate a eseguire interrogazioni con i dati di
cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), in combinazione con alcuni o
tutti i seguenti dati: –
dati di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b); –
dati di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera
c); –
numero di visto adesivo di cui all’articolo 11,
paragrafo 1, lettera d); –
dati di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera
a); –
Stato membro e valico di frontiera di ingresso o
uscita; –
dati di cui all’articolo 12. CAPO III
Inserimento dei dati e uso dell’EES da parte di altre autorità Articolo 16
Uso dell’EES per l’esame delle domande di visto e le relative decisioni 1. Le autorità competenti per i
visti consultano l’EES ai fini dell’esame delle domande di visto e delle
relative decisioni, compresa la decisione di annullamento, revoca o proroga
della validità di un visto rilasciato, conformemente alle pertinenti
disposizioni del codice dei visti. 2. Ai fini del paragrafo 1,
l’autorità competente per i visti ha accesso al fascicolo per eseguire
interrogazioni con uno o più dei seguenti dati: a) dati di cui all’articolo 11,
paragrafo 1, lettere a), b) e c); b) numero di visto adesivo, compreso il
codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio di cui all’articolo 11,
paragrafo 1, lettera d); c) dati di cui all’articolo 12. 3. Qualora dalle interrogazioni
con i dati elencati al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di
paese terzo sono registrati nell’EES, le autorità competenti per i visti sono
abilitate a consultare i dati del fascicolo individuale dell’interessato e le
relative cartelle di ingresso/uscita, limitatamente ai fini previsti al
paragrafo 1. Articolo 17
Uso dell’EES per l’esame delle domande di accesso all’RTP 1. Le autorità competenti di cui
all’articolo 4 del regolamento COM(2013) 97 final consultano l’EES ai fini dell’esame delle domande di accesso all’RTP e
delle relative decisioni, compresa la decisione di rifiuto, revoca o proroga
del periodo di validità dell’accesso all’RTP, conformemente alle pertinenti
disposizioni di tale regolamento. 2. Ai fini del paragrafo 1,
l’autorità competente è abilitata a eseguire interrogazioni con uno o più dei
dati di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c). 3. Qualora dalle interrogazioni con i
dati elencati al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese
terzo sono registrati nell’EES, l’autorità competente è abilitata a consultare
i dati del fascicolo individuale dell’interessato e le relative cartelle di ingresso/uscita,
limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1. Articolo 18
Accesso ai dati a fini di verifica all’interno del territorio degli Stati
membri 1. Allo scopo di verificare
l’identità del cittadino di paese terzo e/o se siano soddisfatte le condizioni
d’ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri, le autorità
competenti degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni con i
dati di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c), in combinazione
con le impronte digitali di cui all’articolo 12. 2. Qualora dalle interrogazioni
con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al cittadino di
paese terzo sono registrati nell’EES, l’autorità competente è abilitata a
consultare i dati del fascicolo individuale dell’interessato e le relative
cartelle di ingresso/uscita, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1. Articolo 19
Accesso ai dati a fini di identificazione 1. Unicamente allo scopo di
identificare le persone che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni
per l’ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio degli Stati membri,
le autorità competenti a controllare ai valichi di frontiera esterni, in
conformità del codice frontiere Schengen, o all’interno degli Stati membri se
siano soddisfatte le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza nel
territorio degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni con le
impronte digitali della persona. 2. Qualora dalle interrogazioni
con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi alla persona
sono registrati nell’EES, l’autorità competente è abilitata a consultare i dati
del fascicolo individuale dell’interessato e le relative cartelle di
ingresso/uscita, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1. CAPO
IV
Conservazione e modifica dei dati Articolo 20
Periodo di conservazione dei dati 1. Ciascuna cartella di
ingresso/uscita è conservata per un periodo massimo di centottantuno giorni. 2. Ciascun fascicolo individuale
e le relative cartelle di ingresso/uscita sono conservati nell’EES per un
periodo massimo di novantuno giorni a decorrere dall’ultima uscita registrata,
se non è stato registrato nessun ingresso nei novanta giorni successivi
all’ultima uscita registrata. 3. In deroga al paragrafo 1, se
dopo la scadenza della durata del soggiorno autorizzato non è stata registrata
nessuna uscita, i dati sono conservati per un periodo massimo di cinque anni a
decorrere dall’ultimo giorno del soggiorno autorizzato. Articolo 21
Modifica dei dati 1. Le autorità competenti degli
Stati membri designate conformemente all’articolo 7 sono autorizzate a
modificare i dati inseriti nell’EES, correggendoli o cancellandoli in
conformità del presente regolamento. 2 Le informazioni relative alle
persone di cui all’articolo 10, paragrafo 2, sono cancellate senza indugio
qualora il cittadino di paese terzo dimostri, conformemente alla legislazione
nazionale dello Stato membro competente, di essere stato costretto a superare
la durata del soggiorno autorizzato a causa di circostanze eccezionali ed
imprevedibili, di aver acquisito il diritto di soggiorno o che si è verificato
un errore. Il cittadino di paese terzo gode del diritto a un ricorso effettivo
per assicurarsi che i dati siano modificati. Articolo 22
Cancellazione anticipata dei dati Qualora, prima della scadenza del periodo di
cui all’articolo 20, un cittadino di paese terzo acquista la cittadinanza di
uno Stato membro o benefici della deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, il
fascicolo individuale e le relative cartelle a norma degli articoli 11 e 12
sono cancellati dall’EES senza indugio da parte dello Stato membro di cui tale
persona ha acquistato la cittadinanza o dello Stato membro che gli ha
rilasciato la carta di soggiorno. Il cittadino di paese terzo gode del diritto
a un ricorso effettivo per assicurarsi che i dati siano cancellati. CAPO
V
Sviluppo, funzionamento e responsabilità Articolo 23
Misure di esecuzione della Commissione prima dello sviluppo La Commissione adotta le
misure descritte di seguito, necessarie per lo sviluppo e la realizzazione
tecnica del sistema centrale, delle interfacce uniformi e dell’infrastruttura
di comunicazione, comprese le specifiche per quanto riguarda: (a)
la risoluzione e l’uso delle impronte digitali ai
fini delle verifiche biometriche nell’EES; (b)
la progettazione dell’architettura fisica del
sistema, compresa l’infrastruttura di comunicazione; (c)
l’inserimento dei dati conformemente agli articoli
11 e 12; (d)
l’accesso ai dati conformemente agli articoli da 15
a 19; (e)
la registrazione, la modifica, la cancellazione e
la cancellazione anticipata dei dati ai sensi degli articoli 21 e 22; (f)
la registrazione dei dati e il relativo accesso
conformemente all’articolo 30; (g)
i requisiti operativi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura di cui all’articolo 42. Le specifiche tecniche e la loro evoluzione
per quanto riguarda l’unità centrale, l’unità centrale di riserva, le
interfacce uniformi e l’infrastruttura di comunicazione sono definite
dall’agenzia previo parere favorevole della Commissione. Articolo 24
Sviluppo e gestione operativa 1. L’agenzia è incaricata di
sviluppare l’unità centrale, l’unità centrale di riserva e le interfacce
uniformi, compresi i punti di ingresso della rete e l’infrastruttura di
comunicazione. L’unità centrale, l’unità centrale di riserva, le
interfacce uniformi e l’infrastruttura di comunicazione sono sviluppate e
realizzate dall’agenzia non appena possibile dopo l’entrata in vigore del
presente regolamento e l’adozione da parte della Commissione delle misure di
cui all’articolo 23, paragrafo 1. Lo sviluppo comporta l’elaborazione e
l’applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e il coordinamento
generale del progetto. 2. L’agenzia è responsabile
della gestione operativa dell’unità centrale, dell’unità centrale di riserva e
delle interfacce uniformi. In cooperazione con gli Stati membri, provvede a che
in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le
migliori tecnologie disponibili. L’agenzia è responsabile altresì della gestione
operativa dell’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e i
punti di ingresso della rete. La gestione operativa dell’EES consiste
nell’insieme dei compiti necessari a garantire un funzionamento dell’EES 24 ore
su 24 e 7 giorni su 7, in conformità del presente regolamento, e comprende in
particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che
il sistema funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, in
particolare per quanto riguarda i tempi di interrogazione della banca dati
centrale per i valichi di frontiera, che dovrebbero essere più brevi possibile. 3. Fatto salvo l’articolo 17
dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, l’agenzia applica ai membri
del proprio personale che devono lavorare con i dati EES norme adeguate in
materia di segreto professionale o altri doveri di riservatezza equivalenti.
Questo obbligo vincola il personale anche dopo che abbia lasciato l’incarico o
cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività. Articolo 25
Responsabilità nazionali 1. Ciascuno Stato membro è
responsabile: a) dello sviluppo del sistema nazionale
e del collegamento all’EES; b) dell’organizzazione, della gestione,
del funzionamento e della manutenzione del proprio sistema nazionale, e c) della gestione e delle modalità di
accesso all’EES del personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali
competenti a norma del presente regolamento, nonché della redazione e
dell’aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative
qualifiche. 2. Ciascuno Stato membro designa
un’autorità nazionale che fornisce l’accesso all’EES alle autorità competenti
di cui all’articolo 7, e collega l’autorità nazionale al punto di ingresso
della rete. 3. Ciascuno Stato membro attua
procedure automatizzate per il trattamento dei dati. 4. Prima di essere autorizzato a
trattare dati memorizzati nell’EES, il personale delle autorità con diritto di
accesso all’EES riceve una formazione adeguata sulle norme in materia di
sicurezza e di protezione dei dati. 5. I costi sostenuti dai sistemi
nazionali e per ospitare l’interfaccia nazionale sono a carico del bilancio
dell’Unione. Articolo 26
Responsabilità per quanto riguarda l’uso dei dati 1. Ciascuno Stato membro
garantisce la legittimità del trattamento dei dati registrati nell’EES e,
segnatamente, che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso
ai dati per assolvere i suoi compiti previsti dagli articoli da 15 a 19 del
presente regolamento. Lo Stato membro competente garantisce in particolare: a) la legittimità della raccolta dei
dati; b) la legittimità della registrazione
dei dati nell’EES; c) l’esattezza e l’attualità dei dati
trasmessi all’EES. 2. L’agenzia garantisce che
l’EES sia gestito conformemente al presente regolamento e alle relative misure
di esecuzione di cui all’articolo 23. In particolare: a) adotta le misure necessarie a
garantire la sicurezza del sistema centrale e dell’infrastruttura di
comunicazione tra il sistema centrale e i punti di ingresso della rete, fatte
salve le responsabilità di ciascuno Stato membro; b) garantisce che soltanto il personale
debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nell’EES per assolvere i
compiti dell’agenzia previsti dal presente regolamento. 3. L’agenzia informa il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione delle misure adottate in
conformità del paragrafo 2 per l’avvio delle operazioni dell’EES. Articolo 27
Comunicazione di dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti
privati 1. I dati conservati nell’EES
non sono trasmessi a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti
privati, né messi a loro disposizione. 2. In deroga al paragrafo 1, i
dati di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo
12, paragrafo 1, possono, ove necessario, essere trasmessi a un paese terzo o a
un’organizzazione internazionale figurante nell’allegato o messi a loro
disposizione in casi specifici al fine di provare l’identità di cittadini di
paesi terzi, anche ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) la Commissione ha adottato
una decisione sull’adeguata protezione dei dati personali in tale paese terzo
in conformità dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE oppure è
in vigore un accordo di riammissione tra la Comunità e tale paese terzo oppure
si applicano le disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera d), della
suddetta direttiva; b) il paese terzo o
l’organizzazione internazionale accetta di utilizzare i dati limitatamente ai
fini per i quali sono stati trasmessi; c) i dati sono trasmessi o messi
a disposizione conformemente alle disposizioni applicabili del diritto
dell’Unione, in particolare gli accordi di riammissione, e della legislazione
nazionale dello Stato membro che ha trasmesso o messo a disposizione i dati,
comprese le disposizioni normative relative alla sicurezza e alla protezione
dei dati, e d) lo Stato membro che ha
inserito i dati nell’EES ha dato il suo assenso. 3. Le trasmissioni di dati
personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali ai sensi del
paragrafo 2 non pregiudicano i diritti dei rifugiati e delle persone
richiedenti protezione internazionale, in particolare in materia di non
respingimento. Articolo 28
Sicurezza dei dati 1. Lo Stato membro competente
garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione al punto di
ingresso della rete. Ciascuno Stato membro garantisce la sicurezza dei dati che
riceve dall’EES. 2. Ciascuno Stato membro, in
relazione al proprio sistema nazionale, adotta le misure necessarie, compreso
un piano di sicurezza, al fine di: a) proteggere fisicamente i dati, tra
l’altro mediante l’elaborazione di piani d’emergenza per la protezione delle
infrastrutture critiche; b) negare alle persone non autorizzate
l’accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua
operazioni ai fini dell’EES (controlli all’ingresso delle strutture); c) impedire che supporti di dati
possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione
(controllo dei supporti di dati); d) impedire che siano inseriti dati
senza autorizzazione e che sia presa visione, senza autorizzazione, di dati
personali memorizzati o che essi siano modificati o cancellati senza
autorizzazione (controllo della conservazione); e) impedire che i dati siano trattati
nell’EES senza autorizzazione e che i dati trattati nell’EES siano modificati o
cancellati senza autorizzazione (controllo dell’inserimento dei dati); f) garantire che le persone
autorizzate ad accedere all’EES abbiano accesso solo ai dati previsti dalla
loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali ed
esclusivamente con modalità di accesso riservato (controllo dell’accesso ai
dati); g) garantire che tutte le autorità con
diritto di accesso all’EES creino profili che descrivano le funzioni e le
responsabilità delle persone autorizzate ad inserire, modificare, cancellare,
consultare e cercare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione
delle autorità di controllo, su richiesta di queste ultime (profili personali); h) garantire che sia possibile
verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati
personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati (controllo della
comunicazione); i) garantire che sia possibile
verificare e stabilire quale tipo di dati siano stati trattati nell’EES,
quando, da chi e per quale scopo (controllo della registrazione dei dati); j) impedire, in particolare mediante
tecniche appropriate di cifratura, che, all’atto della trasmissione di dati
personali dall’EES o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti
di dati, tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati o
cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto); k) controllare l’efficacia delle misure
di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure
organizzative relative al controllo interno per garantire l’osservanza del
presente regolamento (autocontrollo). 3. L’agenzia adotta le misure
necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2 per quanto
riguarda il funzionamento dell’EES, compresa l’adozione di un piano di
sicurezza. Articolo 29
Responsabilità 1. Qualsiasi persona o Stato
membro che abbia subito un danno in esito a un’operazione illegale di
trattamento di dati o a un atto incompatibile con il presente regolamento ha
diritto a un risarcimento dallo Stato membro responsabile per il danno subito.
Tale Stato può essere esonerato, in tutto o in parte, da tale responsabilità se
prova che l’evento dannoso non gli è imputabile. 2. Uno Stato membro è ritenuto
responsabile di ogni eventuale danno arrecato all’EES conseguente
all’inosservanza degli obblighi del presente regolamento, fatto salvo il caso e
nella misura in cui l’agenzia o un altro Stato membro che partecipa all’EES
abbiano omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il
danno o ridurne al minimo l’impatto. 3. Le azioni proposte contro uno
Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono
disciplinate dalle disposizioni nazionali dello Stato membro convenuto. Articolo 30
Registri 1. Gli Stati membri e l’agenzia
tengono registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell’ambito
dell’EES. Tali registrazioni indicano la finalità dell’accesso di cui
all’articolo 7, la data e l’ora, il tipo di dati trasmessi di cui agli articoli
da 11 a 14, il tipo di dati utilizzati ai fini dell’interrogazione di cui agli
articoli da 15 a 19, nonché l’autorità che inserisce o estrae i dati. Inoltre,
ciascuno Stato membro tiene i registri del personale debitamente autorizzato ad
inserire e ad estrarre i dati. 2. I registri possono essere
utilizzati unicamente per il controllo, ai fini della protezione dei dati,
dell’ammissibilità del trattamento dei dati e per garantire la sicurezza degli
stessi. I registri sono protetti dall’accesso non autorizzato con misure
adeguate e sono cancellati dopo un anno dalla scadenza del periodo di
conservazione di cui all’articolo 20, sempreché non siano stati richiesti per
procedure di controllo già avviate. Articolo 31
Verifica interna Gli Stati membri provvedono affinché ogni
autorità con diritto di accesso all’EES adotti le misure necessarie per
conformarsi al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l’autorità di
controllo. Articolo 32
Sanzioni Gli Stati membri adottano le misure necessarie
per garantire che ogni abuso di dati inseriti nell’EES sia passibile di
sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale in conformità della
legislazione nazionale, che siano efficaci, proporzionate e dissuasive. CAPO
VI
Diritti e vigilanza sulla protezione dei dati Articolo 33
Diritto d’informazione 1. Lo Stato membro competente
informa le persone i cui dati sono registrati nell’EES in merito a quanto
segue: a) l’autorità di controllo designata di
cui all’articolo 37, paragrafo 4; b) lo scopo per il quale i dati sono
trattati nell’ambito dell’EES; c) le categorie dei destinatari di tali
dati; d) il periodo di conservazione dei
dati; e) l’obbligo di acquisire tali dati ai
fini dell’esame delle condizioni d’ingresso; f) l’esistenza del diritto di accesso
ai dati che le riguardano e il diritto di chiedere che i dati inesatti che le
riguardano siano rettificati o che i dati che le riguardano trattati
illecitamente siano cancellati, nonché il diritto di ottenere informazioni
sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti e gli estremi delle
autorità di controllo nazionali, o del garante europeo della protezione dei
dati se del caso, che sono adite in materia di tutela dei dati personali. 2. Le informazioni di cui al
paragrafo 1 vengono fornite per iscritto. Articolo 34
Diritto di accedere, rettificare e cancellare i dati 1. Fatto salvo l’obbligo di
fornire ulteriori informazioni conformemente all’articolo 12, lettera a), della
direttiva 95/46/CE, chiunque ha il diritto di ottenere che gli siano comunicati
i dati che lo riguardano registrati nell’EES con la menzione dello Stato membro
che li ha trasmessi all’EES. Tale accesso ai dati può essere accordato soltanto
da uno Stato membro. Ciascuno Stato membro registra ogni siffatta richiesta di
accesso. 2. Chiunque può richiedere che
eventuali dati inesatti che lo riguardano siano corretti e che dati
illegittimamente registrati siano cancellati. La rettifica e la cancellazione
sono effettuate senza indugio dallo Stato membro competente in conformità delle
proprie disposizioni normative, regolamentari e procedurali. 3. Qualora la richiesta di cui
al paragrafo 2 sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello competente,
le autorità di quest’ultimo sono contattate dalle autorità dello Stato membro
al quale la richiesta è stata presentata entro un termine di 14 giorni. Lo
Stato membro competente verifica l’esattezza dei dati e la legittimità del loro
trattamento nell’EES entro il termine di un mese. 4. Qualora emerga che i dati
presenti nell’EES sono inesatti o sono stati illegittimamente registrati, lo
Stato membro competente provvede a correggerli o a cancellarli conformemente
all’articolo 21. Lo Stato membro competente conferma per iscritto e senza
indugio all’interessato di aver provveduto a correggere o cancellare i dati che
lo riguardano. 5. Qualora non riconosca che i
dati presenti nell’EES sono inesatti o sono stati registrati illegittimamente,
lo Stato membro competente fornisce senza indugio all’interessato una
giustificazione scritta della ragione per cui non intende correggere o
cancellare i dati che lo riguardano. 6. Lo Stato membro competente
fornisce inoltre all’interessato informazioni in merito alla procedura da
seguire qualora non accetti la giustificazione fornita. Tali informazioni
comprendono le informazioni sulle modalità per avviare un’azione o un reclamo
presso le autorità competenti o i giudici competenti di tale Stato membro e su
qualunque tipo di assistenza, ivi compresa quella delle autorità di controllo,
disponibile in conformità delle disposizioni normative, regolamentari e
procedurali di tale Stato membro. Articolo 35
Cooperazione volta a garantire i diritti relativi alla protezione dei dati 1. Gli Stati membri cooperano
attivamente per far rispettare i diritti sanciti dall’articolo 34. 2. In ciascuno Stato membro
l’autorità di controllo presta, su richiesta, assistenza e consulenza agli
interessati nell’esercizio del loro diritto di rettifica o cancellazione dei
dati che li riguardano, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva
95/46/CE. 3. L’autorità di controllo dello
Stato membro competente che ha trasmesso i dati e le autorità di controllo
degli Stati membri alle quali è stata presentata la richiesta cooperano a tal
fine. Articolo 36
Mezzi di ricorso 1. In ciascuno Stato membro
chiunque ha il diritto di intentare un’azione o presentare un reclamo alle
autorità o ai giudici competenti dello Stato membro che abbia negato il
diritto, sancito dall’articolo 35, ad ottenere l’accesso ovvero la rettifica o
la cancellazione dei dati che lo riguardino. 2. L’assistenza delle autorità
di controllo rimane disponibile durante l’intero procedimento. Articolo 37
Vigilanza delle autorità di controllo nazionali 1. L’autorità di controllo
controlla la legittimità del trattamento dei dati personali di cui agli
articoli da 11 a 14 effettuato dallo Stato membro in questione, nonché il loro
trasferimento all’EES e viceversa. 2. L’autorità di controllo
provvede affinché, almeno ogni quattro anni, sia svolto un controllo delle
operazioni di trattamento dei dati del sistema nazionale, conformemente alle
pertinenti norme di revisione internazionali. 3. Gli Stati membri provvedono
affinché la loro autorità di controllo disponga delle risorse sufficienti per
assolvere i compiti ad essa affidati dal presente regolamento. 4. Per quanto concerne il
trattamento dei dati personali nell’EES, ciascuno Stato membro designa
un’autorità quale responsabile del controllo ai sensi dell’articolo 2, lettera
d), della direttiva 95/46/CE, dotata di responsabilità centrale per quanto
riguarda il trattamento dei dati da parte di detto Stato membro, e ne dà
comunicazione alla Commissione. 5. Ciascuno Stato membro
fornisce alle autorità di controllo le informazioni da queste richieste, in
particolare le informazioni sulle attività svolte conformemente all’articolo
28, permette loro di consultare le registrazioni di cui all’articolo 30 e
consente loro l’accesso in qualsiasi momento a tutti i suoi locali. Articolo 38
Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati 1. Il garante europeo della
protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali
da parte dell’agenzia siano effettuate in conformità del presente regolamento.
Si applicano, di conseguenza, gli obblighi e le competenze di cui agli articoli
46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001. 2. Il garante europeo della
protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un
controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall’agenzia,
conformemente alle pertinenti norme di revisione internazionali. Una relazione
su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all’agenzia,
alla Commissione e alle autorità di controllo. All’agenzia è data la
possibilità di presentare osservazioni prima dell’adozione della relazione. 3. L’agenzia fornisce al garante
europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, gli
permette di consultare tutti i documenti e le registrazioni di cui all’articolo
30 e di aver accesso, in qualsiasi momento, a tutti i suoi locali. Articolo 39
Cooperazione tra le autorità di controllo e il garante europeo della protezione
dei dati 1. Le autorità di controllo e il
garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie
competenze, cooperano attivamente nell’ambito delle rispettive responsabilità e
assicurano il controllo coordinato dell’EES e dei sistemi nazionali. 2. Se necessario, ciascuno nei
limiti delle proprie competenze, si scambiano informazioni pertinenti, si
assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano
difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano
problemi inerenti all’esercizio di un controllo indipendente o all’esercizio
dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte
armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la
sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati. 3. Le autorità di controllo e il
garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno due
volte l’anno. I costi di tali riunioni sono a carico del garante europeo della
protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno.
Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. 4. Ogni due anni è trasmessa al
Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all’agenzia una relazione
congiunta sulle attività svolte. La relazione comprende un capitolo su ciascuno
Stato membro, redatto dalla relativa autorità di controllo. CAPO VII
Disposizioni finali Articolo 40
Uso dei dati per l’elaborazione di relazioni e statistiche 1. Il
personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri,
dell’agenzia e di Frontex è abilitato a consultare i seguenti dati, unicamente
per elaborare relazioni e statistiche e senza consentire l’identificazione
individuale: a) informazioni sullo stato della
procedura; b) cittadinanza del cittadino di paese
terzo; c) Stato membro, data e valico di frontiera
di ingresso e Stato membro, data e valico di frontiera di uscita; d) tipo di documento di viaggio; e) numero di soggiornanti fuoritermine
di cui all’articolo 10; f) dati inseriti in relazione a
revoche dell’autorizzazione di soggiorno o proroghe della sua validità; g) autorità che ha rilasciato il visto,
se pertinente; h) numero di persone esentate
dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali ai sensi dell’articolo 12,
paragrafi 2 e 3. Articolo 41
Inizio delle attività 1. La Commissione determina la
data a partire dalla quale l’EES entra in funzione una volta che: a) siano state prese le misure di cui
all’articolo 23; b) l’agenzia abbia dichiarato il
positivo completamento del collaudo generale dell’EES, effettuato dall’agenzia
stessa in cooperazione con gli Stati membri, e c) gli Stati membri abbiano convalidato
le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere
all’EES i dati di cui agli articoli da 11 a 14 e le abbiano comunicate alla
Commissione. 2. La Commissione informa il
Parlamento europeo dell’esito del collaudo effettuato in base al paragrafo 1,
lettera b). 3. La decisione della
Commissione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Articolo 42
Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da
un comitato. Quest’ultimo è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n.
182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. Articolo 43
Comunicazioni 1. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione: a) l’autorità responsabile del
controllo di cui all’articolo 37; b) le necessarie disposizioni tecniche
e giuridiche di cui all’articolo 41. 2. Gli Stati membri comunicano
all’agenzia le autorità competenti che hanno accesso ai fini dell’inserimento,
della modifica, della cancellazione o della consultazione di dati di cui
all’articolo 7. 3. L’agenzia comunica alla
Commissione il positivo completamento del collaudo di cui all’articolo 41,
paragrafo 1, lettera b). La Commissione mette a disposizione degli Stati
membri e del pubblico, tramite registro pubblico elettronico costantemente
aggiornato, le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, lettera a). Articolo
44
Gruppo consultivo L’agenzia istituisce un gruppo consultivo che
le fornisce la consulenza tecnica relative all’EES, in particolare nel contesto
della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di
attività. Articolo
45
Formazione L’agenzia svolge compiti relativi alla
formazione di cui all’articolo 25, paragrafo 4. Articolo 46
Monitoraggio e valutazione 1. L’agenzia provvede affinché
siano istituite le procedure volte a monitorare il funzionamento dell’EES
rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto
costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio. 2. Ai fini della manutenzione
tecnica, l’agenzia ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le
operazioni di trattamento dei dati effettuate nell’EES. 3. Due anni dopo l’entrata in
funzione dell’EES, e in seguito ogni due anni, l’agenzia presenta al Parlamento
europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento
tecnico dell’EES, ivi compresa la sua sicurezza. 4. Due anni dopo l’entrata in
funzione dell’EES, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione effettua una
valutazione globale dell’EES. Tale valutazione globale comprende un’analisi dei
risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, determina se i
principi di base permangono validi, valuta l’applicazione del presente
regolamento, la sicurezza dell’EES e le eventuali implicazioni per le future
attività. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento
europeo e al Consiglio. 5. La prima valutazione esamina
in particolare il contributo che il sistema di ingressi/uscite può apportare
alla lotta contro i reati di terrorismo e altri reati gravi, studia la
questione dell’accesso a fini di contrasto, esamina se ed eventualmente a quali
condizioni tale accesso debba essere concesso, e stabilisce se il periodo di
conservazione dei dati debba essere modificato e se l’accesso debba essere
concesso alle autorità di paesi terzi, tenuto conto del funzionamento dell’EES
e dei risultati dell’attuazione del VIS. 6. Gli Stati membri comunicano
all’agenzia e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le
relazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 conformemente agli indicatori quantitativi
predefiniti dalla Commissione e/o dall’agenzia. 7. L’agenzia comunica alla
Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di
cui ai paragrafi 4 e 5. Articolo 47
Entrata in vigore e applicazione 1. Il presente regolamento entra
in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. 2. Esso si applica a decorrere
dalla data di cui all’articolo 41, paragrafo 1. 3. Gli articoli da 23 a 25,
l’articolo 28 e gli articoli da 41 a 45 si applicano a decorrere dalla data di
cui al paragrafo 1. Il presente regolamento è obbligatorio
in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri
conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente Allegato Elenco
delle organizzazioni internazionali di cui all’articolo 27, paragrafo 2 1. Organizzazioni delle Nazioni Unite
(come l’UNHCR); 2. Organizzazione Internazionale per
le Migrazioni (IOM); 3. Comitato Internazionale della Croce
Rossa. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell’incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.
Titolo della proposta/iniziativa
Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di
ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei
cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati
membri dell’Unione europea, fatta salva l’adozione da parte dell’autorità
legislativa della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento
di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011) 750
definitivo) e della proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014‑2020 (COM(2011) 398
definitivo) e purché siano disponibili risorse sufficienti entro il massimale
di spesa della linea di bilancio interessata.
1.2.
Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[35]
Settore:
Affari interni (titolo 18)
1.3.
Natura della proposta/iniziativa
x La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un’azione preparatoria[36]
¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione
esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione
1.4.
Obiettivi
1.4.1.
Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della
Commissione oggetto della proposta/iniziativa
Il
programma di Stoccolma, approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009, ha
ribadito il potenziale di un sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System
- EES) che permetta agli Stati membri di condividere i dati in modo efficace
salvaguardando nel contempo la protezione dei dati. La proposta di istituire
l’EES è stata pertanto inclusa nel Piano d’azione per l’attuazione del
programma di Stoccolma. Il finanziamento dello sviluppo del pacchetto sulle
frontiere intelligenti è una delle priorità del Fondo Sicurezza interna[37].
1.4.2.
Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB
interessate
L’EES
ha lo scopo di migliorare la gestione delle frontiere esterne e la lotta
all’immigrazione irregolare al fine di: registrare
i dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un
soggiorno di breve durata; calcolare
e controllare la durata del soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi
ammessi per un soggiorno di breve durata; raccogliere
dati statistici sugli ingressi e le uscite dei cittadini di paesi terzi a fini
di analisi. Attività ABM/ABB interessate Attività:
Solidarietà — Frontiere esterne, rimpatri, visti e libera circolazione delle
persone (capitolo 18 02)
1.4.3.
Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui
beneficiari/gruppi interessati. Il
sistema produrrà informazioni precise sui soggiornanti fuoritermine per tutte
le autorità competenti degli Stati membri, contribuendo così a fermare e
rimpatriare gli immigrati in posizione irregolare e, in generale, a contrastare
l’immigrazione irregolare. Fornirà
informazioni precise sul numero di persone che ogni anno attraversano la
frontiera esterna dell’Unione, suddivise per cittadinanza e luogo di
attraversamento della frontiera. Analogamente, fornirà informazioni dettagliate
sui soggiornanti fuoritermine, permettendo così di disporre di elementi
concreti molto più rigorosi per determinare se i cittadini di un determinato
paese terzo debbano o meno essere soggetti all’obbligo del visto. Il
sistema fornirà inoltre dati essenziali per l’esame delle domande (nuove e
successive) presentate da cittadini di paesi terzi nell’ambito del programma
per viaggiatori registrati (RTP). Inoltre procurerà alle autorità competenti le
informazioni necessarie per assicurarsi che i cittadini di paesi terzi che
beneficiano dell’accesso all’RTP rispettino pienamente le condizioni richieste,
compresa la durata del soggiorno autorizzato. Permetterà
inoltre alle autorità di verificare che i viaggiatori in regola titolari di
visto per ingressi multipli non prolunghino il soggiorno nello spazio Schengen
oltre il termine autorizzato.
1.4.4.
Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli indicatori che permettono di seguire la
realizzazione della proposta/iniziativa. Durante lo sviluppo Una volta approvato il progetto di proposta e
adottate le specifiche tecniche, il sistema tecnico sarà sviluppato da un
contraente esterno. Lo sviluppo dei sistemi avverrà a livello centrale e
nazionale e sarà coordinato globalmente dall’agenzia IT, che definirà un quadro
generale di gestione in cooperazione con tutte le parti interessate. Come è
d’uso per lo sviluppo di tali sistemi, all’inizio del progetto saranno definiti
un piano globale di gestione del progetto e un piano di garanzia della qualità,
che comprenderanno un insieme di indicatori specifici riguardanti in
particolare lo stato di avanzamento generale del
progetto la puntualità dello sviluppo secondo il
calendario concordato (scadenze), la gestione del rischio, la gestione delle
risorse (umane e finanziarie) conformemente agli stanziamenti concordati, la
capacità organizzativa... . Una
volta che il sistema è operativo Ai
sensi dell’articolo 46 relativo al monitoraggio e alla valutazione: “3. Due
anni dopo l’entrata in funzione dell’EES, e in seguito ogni due anni, l’agenzia
presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione
sul funzionamento tecnico dell’EES, ivi compresa la sua sicurezza. 4. Due
anni dopo l’entrata in funzione dell’EES, e in seguito ogni quattro anni, la
Commissione effettua una valutazione globale dell’EES. Tale valutazione globale
comprende un’analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi
prefissati, determina se i principi di base permangono validi, valuta
l’applicazione del presente regolamento, la sicurezza dell’EES e le eventuali
implicazioni per le future attività. La Commissione trasmette la relazione di
valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio”. Particolarmente
importanti per tale valutazione saranno gli indicatori relativi al numero di
soggiornanti fuoritermine e ai tempi di attraversamento della frontiera – che
potranno essere ricavati anche sulla base dell’esperienza nell’ambito del VIS –
e un’analisi approfondita della necessità di concedere l’accesso ai dati a fini
di contrasto. La Commissione dovrebbe trasmettere le relazioni di valutazione
al Parlamento europeo e al Consiglio. Obiettivo specifico: rendere più efficaci le
verifiche di frontiera controllando il diritto di soggiorno all’ingresso e
all’uscita, e migliorare la valutazione del rischio di soggiorno fuoritermine. Indicatore: tempi procedurali presso i valichi
di frontiera; numero
di soggiornanti fuoritermine identificati ai valichi di frontiera; disponibilità
del sistema. Obiettivo specifico: produrre informazioni
affidabili affinché l’Unione e gli Stati membri possano effettuare scelte
strategiche in materia di visti e migrazione con cognizione di causa; Indicatore: numero di segnalazioni di
soggiornanti fuoritermine, suddivise per categoria (obbligo del visto/esenzione
dall’obbligo del visto), tipo di frontiera (terrestre/marittima/aerea), Stato
membro e paese di origine/cittadinanza. Obiettivo specifico: identificare e
individuare i migranti in posizione irregolare, in particolare i soggiornanti
fuoritermine, anche all’interno del territorio, e aumentare le possibilità di
rimpatrio. Indicatore: numero di segnalazioni che hanno
permesso di fermare soggiornanti fuoritermine. Obiettivo specifico: salvaguardare i diritti
fondamentali dei cittadini di paesi terzi, in particolare il diritto alla
protezione dei dati personali e il diritto al rispetto della vita privata. Indicatore: numero di errori nella
corrispondenza nelle cartelle di ingresso/uscita Numero
di reclami presentati dai singoli alle autorità nazionali di protezione dei
dati.
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.
Necessità da coprire nel breve e lungo termine
L’immigrazione
irregolare nell’Unione europea rappresenta una sfida per tutti gli Stati
membri. La stragrande maggioranza dei migranti in posizione irregolare sono
soggiornanti fuoritermine, ossia persone che sono entrate legalmente
nell’Unione ma che vi sono rimaste oltre il termine autorizzato. Il diritto
dell’Unione prevede che i cittadini di paesi terzi abbiano di norma il diritto
di entrare nel territorio dell’Unione per soggiorni di breve durata non
superiori a tre mesi a semestre. L’EES
sarà uno strumento che fornirà all’Unione europea informazioni fondamentali sui
cittadini di paesi terzi che entrano nel suo territorio o lo lasciano. Queste
informazioni sono indispensabili per elaborare politiche sostenibili e
ragionevoli in materia di migrazione e visti. L’attuale sistema di apposizione
di timbri sui passaporti pone problemi non solo dal punto di vista
dell’attuazione ma anche da quello dell’informazione delle persone sui loro
diritti, ad esempio sul numero esatto di giorni durante i quali sono autorizzate
a restare nello spazio Schengen dopo una serie di soggiorni di pochi giorni
ciascuno. Inoltre, fintantoché i dati sono registrati soltanto sul passaporto,
la loro condivisione tra gli Stati membri è materialmente impossibile. Per di
più, in caso di sostituzione o perdita del documento di viaggio su cui sono
stati apposti i timbri, tali dati non saranno più disponibili. L’EES
permetterà di calcolare la durata del soggiorno dei cittadini di paesi terzi e
verificare se qualcuno abbia prolungato il soggiorno oltre il termine
autorizzato, anche in occasione di verifiche effettuate all’interno dello
spazio Schengen. Attualmente il solo strumento a disposizione delle guardie di
frontiera e delle autorità competenti per l’immigrazione è la timbratura del
documento di viaggio, che indica le date di ingresso nel territorio e di uscita
dal medesimo. Il tempo trascorso nello spazio Schengen da un cittadino di paese
terzo è calcolato in base ai timbri, che spesso sono difficili da interpretare
per illeggibilità o contraffazione. Il calcolo esatto del tempo trascorso nello
spazio Schengen sulla base dei timbri figuranti sul documento di viaggio è
quindi lento e laborioso.
1.5.2.
Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea
Nessuno
Stato membro da solo è in grado di creare un sistema di ingressi/uscite comune
e interoperabile. Analogamente a tutte le attività connesse alla gestione dei
flussi migratori e delle minacce per la sicurezza, si tratta di un settore in
cui è evidente il valore aggiunto che può essere apportato grazie ai
finanziamenti dell’Unione. L’abolizione
dei controlli alle frontiere interne deve essere accompagnata da misure comuni
per garantire un effettivo controllo e una sorveglianza efficace delle
frontiere esterne dell’Unione. Su alcuni Stati membri grava un peso enorme a
motivo della loro specifica situazione geografica e della lunghezza delle
frontiere esterne dell’Unione che devono gestire. Il diritto dell’Unione ha
armonizzato le condizioni di ingresso dei cittadini di paesi terzi e le
relative verifiche di frontiera. Poiché una persona può entrare nello spazio
Schengen attraverso un valico di frontiera di uno Stato membro che utilizza un
registro nazionale di ingressi/uscite e uscire da un valico di frontiera che
non lo usa, gli Stati membri da soli non sono in grado di portare a buon fine
azioni in questo settore e solo l’Unione può farlo.
1.5.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Dall’esperienza
dello sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS
II) e del Sistema d’informazione visti (VIS) sono stati tratti i seguenti
insegnamenti: 1)
Come possibile garanzia contro sovraccosti e ritardi derivanti dal cambiamento
dei requisiti, ogni nuovo sistema di informazione nel settore della libertà,
della sicurezza e della giustizia, soprattutto se riguarda sistemi IT su larga
scala, non sarà sviluppato prima che il relativo strumento giuridico di base
che ne definisce lo scopo, la portata, le funzioni e le precisazioni tecniche
sia stato adottato definitivamente. 2)
Si è dimostrato difficile finanziare gli sviluppi nazionali negli Stati membri
che non hanno previsto le rispettive attività nelle loro programmazioni
pluriennali o le cui programmazioni nel quadro del Fondo per le frontiere
esterne non sono sufficientemente precise. Pertanto ora si propone di includere
nella proposta tali costi di sviluppo. .
1.5.4.
Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti
pertinenti
La
presente proposta si inserisce nello sviluppo continuo della strategia di
gestione integrata delle frontiere dell’Unione europea, in particolare la
comunicazione sulle frontiere intelligenti[38],
e va considerata in combinazione con la proposta relativa alle frontiere
nell’ambito del Fondo Sicurezza interna[39],
nell’ambito del quadro finanziario pluriennale. La scheda finanziaria
legislativa allegata alla proposta modificata della Commissione relativa
all’agenzia[40]
copre i costi degli attuali sistemi IT EURODAC, SIS II e VIS ma non quelli dei
futuri sistemi di gestione delle frontiere non ancora assegnati all’agenzia da
uno strumento giuridico. Pertanto, nell’allegato della proposta di regolamento
del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo
2014-2020[41],
alla rubrica 3 “Sicurezza e cittadinanza” si prevede di coprire gli attuali
sistemi IT attraverso la rubrica “Sistemi IT” (822 milioni di EUR) e i
futuri sistemi di gestione delle frontiere attraverso la rubrica “Sicurezza
interna” (1,1 milioni di EUR su 4,648 milioni di EUR). All’interno della
Commissione, la DG HOME è la direzione generale responsabile della creazione di
uno spazio di libera circolazione in cui le persone possono attraversare le
frontiere interne senza essere sottoposte a verifiche di frontiera e le cui
frontiere esterne sono controllate e gestite in modo coerente a livello dell’UE.
Il sistema presenta le seguenti sinergie con il sistema di informazione
visti: a)
per quanto riguarda i titolari di visto, il sistema di confronto biometrico
sarà usato anche ai fini del sistema di ingressi/uscite; b)
il sistema di ingressi/uscite integrerà il VIS. Quest’ultimo contiene solo le
domande di visto e i visti rilasciati, mentre l’EES conserverà anche i dati
concreti sugli ingressi e le uscite dei titolari di visto correlati ai visti
rilasciati; c)
ci saranno inoltre sinergie con l’RTP, in quanto l’EES registrerà gli ingressi
e le uscite dei viaggiatori registrati e controllerà la durata del soggiorno
autorizzato nello spazio Schengen. Senza questo sistema non potrà essere
realizzata una procedura interamente automatizzata per l’attraversamento delle
frontiere da parte dei viaggiatori registrati. Non sussistono rischi di
sovrapposizione con iniziative analoghe di altre direzioni generali.
1.6.
Durata e incidenza finanziaria
¨ Proposta/iniziativa di durata limitata –
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA x Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Fase di preparazione: dal 2013 al 2015 (istituzione
del quadro normativo) –
Fase di sviluppo: dal 2015 al 2017 –
seguita da un funzionamento a pieno ritmo.
1.7.
Modalità di gestione prevista[42]
x Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione x Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
x organismi creati dalle Comunità[43]
–
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni L’articolo 15
della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno
finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011) 750), per il
periodo 2014-2020, prevede il finanziamento dello sviluppo del programma per
viaggiatori registrati. Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), e
dell’articolo 60 del nuovo regolamento finanziario (gestione centralizzata
indiretta), i compiti di esecuzione del suddetto programma finanziario saranno
delegati all’agenzia IT. Durante il
periodo 2015-2017, tutte le attività di sviluppo saranno assegnate all’agenzia
IT attraverso un accordo di delega, che coprirà la componente “sviluppo” di
tutti gli elementi del progetto, ossia il sistema centrale, i sistemi degli
Stati membri, le reti e l’infrastruttura negli Stati membri. Nel 2017, al
momento della revisione intermedia, si prevede di trasferire i crediti
rimanenti dai 513 milioni di EUR alla linea relativa all’agenzia IT per i
costi di funzionamento e di manutenzione del sistema centrale e della rete, e
ai programmi nazionali per i costi di funzionamento e di manutenzione dei
sistemi nazionali, compresi i costi di infrastruttura (cfr. la tabella
sottostante). La scheda finanziaria legislativa sarà riveduta di conseguenza
entro la fine del 2016. . Blocchi || Modalità di gestione || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Sviluppo del sistema centrale || Centralizzata indiretta || X || X || X || || || Sviluppo negli Stati membri || Centralizzata indiretta || X || X || X || || || Manutenzione del sistema centrale || Centralizzata indiretta || || || X || X || X || X Manutenzione dei sistemi nazionali || Centralizzata indiretta || || || X || X || X || X Rete (1) || Centralizzata indiretta || X || X || X || X || X || X Infrastruttura degli Stati membri || Centralizzata indiretta || X || X || X || X || X || X (1) sviluppo della rete nel periodo 2015-2017,
funzionamento della rete nel periodo 2017-2020
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni
Precisare frequenza e condizioni. Le
norme relative al monitoraggio e alla valutazione dell’EES sono previste
all’articolo 46 della proposta sull’EES. Articolo
46 Monitoraggio e valutazione 1.
L’agenzia provvede affinché siano istituite le procedure volte a monitorare il
funzionamento dell’EES rispetto agli obiettivi prefissati in termini di
risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del
servizio. 2.
Ai fini della manutenzione tecnica, l’agenzia ha accesso alle informazioni
necessarie riguardanti le operazioni di trattamento dei dati effettuate
nell’EES. 3.
Due anni dopo l’entrata in funzione dell’EES, e in seguito ogni due anni,
l’agenzia presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una
relazione sul funzionamento tecnico dell’EES, ivi compresa la sua sicurezza. 4.
Due anni dopo l’entrata in funzione dell’EES, e in seguito ogni quattro anni,
la Commissione effettua una valutazione globale dell’EES. Tale valutazione
globale comprende un’analisi dei risultati conseguiti in relazione agli
obiettivi prefissati, determina se i principi di base permangono validi, valuta
l’applicazione del presente regolamento, la sicurezza dell’EES e le eventuali
implicazioni per le future attività. La Commissione trasmette la relazione di
valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.
La prima valutazione esamina in particolare il contributo che il sistema di
ingressi/uscite può apportare alla lotta contro i reati di terrorismo e altri
reati gravi, studia la questione dell’accesso a fini di contrasto, esamina se
ed eventualmente a quali condizioni tale accesso debba essere concesso, e
stabilisce se il periodo di conservazione dei dati debba essere modificato e se
l’accesso debba essere concesso alle autorità di paesi terzi, tenuto conto del
funzionamento dell’EES e dei risultati dell’attuazione del VIS. 6.
Gli Stati membri comunicano all’agenzia e alla Commissione le informazioni
necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 conformemente
agli indicatori quantitativi predefiniti dalla Commissione e/o dall’agenzia. 7.
L’agenzia comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare
le valutazioni globali di cui al paragrafo 4.
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Rischi individuati
1) Difficoltà a livello di sviluppo tecnico del
sistema Gli Stati membri hanno sistemi IT nazionali
tecnicamente diversi e i processi di controllo di frontiera possono variare a
seconda delle situazioni locali (spazio disponibile al valico di frontiera,
flusso degli spostamenti, ecc.). L’EES deve essere integrato nell’architettura
IT nazionale e nei processi di controllo di frontiera nazionali. Inoltre, lo
sviluppo delle componenti nazionali del sistema deve essere completamente
allineato ai requisiti centrali. In questo settore sono stati individuati due
rischi principali: a) il rischio che gli aspetti tecnici e giuridici
dell’EES possano essere realizzati in modi diversi dai vari Stati membri per
insufficiente coordinamento tra la parte centrale e la parte nazionale; b) il rischio di incoerenza tra le modalità di
utilizzo del futuro sistema, derivante dal modo in cui gli Stati membri attuano
l’EES nei processi di controllo di frontiera esistenti. 2) Difficoltà a livello di sviluppo puntuale del
sistema Dall’esperienza acquisita nell’ambito dello sviluppo
del VIS e del SIS II si può prevedere che un fattore cruciale per il buon esito
della realizzazione dell’EES sarà lo sviluppo puntuale del sistema da parte del
contraente esterno. In quanto centro di eccellenza nel campo dello sviluppo e
della gestione dei sistemi IT su larga scala, l’agenzia sarà responsabile anche
dell’aggiudicazione e della gestione dei contratti, in particolare del
subappalto dello sviluppo del sistema. Il ricorso a un contraente esterno per
sviluppare il sistema comporta alcuni rischi: a) in primis, il rischio che il contraente non
destini risorse sufficienti al progetto o che concepisca e sviluppi un sistema
che non sia all’avanguardia; b) il rischio che, per ridurre i costi, il
contraente non rispetti pienamente le tecniche e i metodi amministrativi di
gestione dei progetti IT su larga scala; c) da ultimo, considerata l’attuale crisi economica,
non può del tutto escludersi il rischio che il contraente si trovi in
difficoltà finanziarie indipendenti dal progetto.
2.2.2.
Modalità di controllo previste
1)
L’agenzia è destinata ad essere un centro di eccellenza nel campo dello
sviluppo e della gestione dei sistemi IT su larga scala. Ad essa saranno
affidati lo sviluppo e il funzionamento della componente centrale del sistema,
comprese le interfacce uniformi negli Stati membri. Questa soluzione dovrebbe
permettere di evitare molti inconvenienti incontrati dalla Commissione nello
sviluppo del SIS II e del VIS. Durante
la fase di sviluppo (2015-2017), la responsabilità globale sarà della Commissione,
in quanto il progetto sarà sviluppato con modalità di gestione centralizzata
indiretta. L’agenzia sarà responsabile della gestione tecnica e finanziaria,
segnatamente dell’aggiudicazione e della gestione dei contratti. L’accordo di
delega coprirà la parte centrale tramite appalti e la parte nazionale tramite
sovvenzioni. Conformemente all’articolo 40 delle modalità d’esecuzione, la
Commissione concluderà un accordo recante disposizioni particolareggiate per la
gestione e il controllo dei fondi e per la tutela degli interessi finanziari
della Commissione. Tale accordo contemplerà le disposizioni di cui all’articolo
40, paragrafo 2, consentendo così alla Commissione di gestire i rischi esposti
al punto 2.2.1. Nell’ambito
della revisione intermedia (prevista per il 2017 nel quadro del Fondo Sicurezza
interna, articolo 15 del regolamento orizzontale) saranno riviste le modalità
di gestione. 2)
Onde evitare ritardi a livello nazionale, è prevista una governance efficiente
tra tutte le parti interessate. Nel progetto di regolamento la Commissione ha
proposto che un gruppo consultivo composto da esperti nazionali degli Stati
membri fornisca all’agenzia le competenze relative all’EES/RTP. Il gruppo
consultivo si riunirà periodicamente per esaminare l’attuazione del sistema,
condividere l’esperienza acquisita e fornire consulenza al consiglio di
amministrazione dell’agenzia. Inoltre, la Commissione intende raccomandare agli
Stati membri di istituire a livello nazionale un’infrastruttura di
progetto/gruppo di progetto per lo sviluppo sia tecnico che operativo, compresa
un’infrastruttura di comunicazione affidabile con sportelli unici.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità
Precisare le misure di
prevenzione e di tutela in vigore o previste. Le
misure previste per combattere la frode sono contemplate dall’articolo 35 del
regolamento (UE) n. 1077/2011, che recita: 1. Ai
fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illeciti si
applica il regolamento (CE) n. 1073/1999. 2. L’agenzia
aderisce all’accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte
dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le
opportune disposizioni, applicabili a tutto il personale dell’agenzia. 3. Le
decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi e strumenti di
attuazione stabiliscono espressamente che la Corte dei conti e l’OLAF possono
svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei
finanziamenti dell’agenzia e gli agenti responsabili della loro assegnazione. Conformemente
a tale disposizione, il 28 giugno 2012 è stata adottata la decisione del
consiglio di amministrazione dell’agenzia europea per la gestione operativa dei
sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
relativa ai termini e alle condizioni delle indagini interne in materia di
lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva
degli interessi finanziari degli interessi finanziari dell’Unione. Inoltre
la DG HOME sta redigendo la propria strategia di prevenzione e individuazione
delle frodi.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate
Attraverso l’accordo di delega l’agenzia sarà
incaricata di istituire gli strumenti appropriati a livello dei suoi sistemi
finanziari locali affinché i costi connessi all’attuazione dell’EES siano
efficacemente monitorati e rendicontati, secondo quanto stabilito dall’articolo
60 del nuovo regolamento finanziario. Essa adotterà le misure appropriate per
poter effettuare la rendicontazione indipendentemente dalla nomenclatura di
bilancio finale. · Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l’ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…………………...……….] || Diss./Non diss([44]) || di paesi EFTA[45] || di paesi candidati[46] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario || [XX.YY.YY.YY] || Diss./ || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione……………………………..] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario 3 || [18.02.CC] Fondo Sicurezza interna - frontiere || Diss./ || No || No || Sì || No
3.2.
Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.
Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 3 || Sicurezza e cittadinanza DG: HOME || || || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017[47] || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anni successivi || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || Numero della linea di bilancio 18.02.CC || Impegni || (1) || 122,566 || 30,142 || 119,477 || 80,272 || 80,272 || 80,271 || || 513,000 Pagamenti || (2) || 61,283 || 82,382 || 92,677 || 83,993 || 80,271 || 80,271 || 32,122 || 513,000 Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || || Pagamenti || (2a) || || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[48] || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG HOME || Impegni || =1+1a +3 || 122,566 || 30,142 || 119,477 || 80,272 || 80,272 || 80,271 || || 513,000 Pagamenti || =2+2a +3 || 61,283 || 82,382 || 92,677 || 83,993 || 80,271 || 80,271 || 32,122 || 513,000 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anni successivi || TOTALE DG: HOME || || || || Risorse umane || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,190 || 0,190 || 0,190 || 0,191 || 0,191 || || 1,715 Altre spese amministrative || 0,201 || 0,201 || 0,201 || 0,200 || 0,200 || 0,200 || 0,200 || 0,200 || || 1,602 TOTALE DG HOME || Stanziamenti || 0,455 || 0,455 || 0,455 || 0,390 || 0,390 || 0,390 || 0,391 || 0,391 || || 3,317 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,455 || 0,455 || 0,455 || 0,390 || 0,390 || 0,390 || 0,391 || 0,391 || || 3,317 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anni successivi || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,455 || 0,455 || 123,021 || 30,533 || 119,867 || 80,662 || 80,662 || 80,662 || || 516,317 Pagamenti || 0,455 || 0,455 || 61,738 || 82,773 || 93,067 || 84,383 || 80,662 || 80,662 || 32,122 || 516,317 Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.2.
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti
operativi –
x La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specifi-care gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE || || Tipo di risultato[49] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale || OBIETTIVO SPECIFICO 1[50] Sviluppo del sistema (centrale e nazionale) || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || 1 || 122,566 || 1 || 30,142 || 1 || 43,143 || || || || || || || 1 || 195,851 || Totale parziale Obiettivo 1[51] || || 122,566 || || 30,142 || || 43,143 || || || || || || || || 195,851 || OBIETTIVO SPECIFICO 2: Sviluppo del sistema (centrale e nazionale) || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || 1 || 76,334 || 1 || 80,271 || 1 || 80,272 || 1 || 80,272 || 1 || 317,149 || Totale parziale Obiettivo 2[52] || || || || || || 76,334 || || 80,271 || || 80,272 || || 80,272 || || 317,149 || COSTO TOTALE || 1 || 122,566 || 1 || 30,142 || 2 || 119,477 || 1 || 80,271 || 1 || 80,272 || 1 || 80,272 || 2 || 513,000 ||
3.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa
3.2.3.1.
Sintesi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti
amministrativi –
x La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || || Risorse umane || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,190 || 0,190 || 0,190 || 0,191 || 0,191 || 1,715 Altre spese amministrative || 0,201 || 0,201 || 0,201 || 0,200 || 0,200 || 0,200 || 0,200 || 0,200 || 1,602 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,455 || 0,455 || 0,455 || 0,390 || 0,390 || 0,390 || 0,391 || 0,391 || 3,317 Esclusa la RUBRICA 5[53] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || || TOTALE || 0,455 || 0,455 || 0,455 || 0,390 || 0,390 || 0,390 || 0,391 || 0,391 || 3,317
3.2.3.2.
Fabbisogno previsto di risorse umane
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane –
x La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di risorse umane, come
spiegato di seguito: Stima da esprimere in equivalenti a tempo
pieno (o, al massimo, con un decimale) || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 · Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 2 || 2 || 2 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || · Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[54] XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 yy[55] || - in sede[56] || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || 2 || 2 || 2 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di
risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione
dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato
dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile
nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli
di bilancio. . Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || 2 durante la fase di preparazione dal 2013 al 2015: 1 amministratore per i negoziati legislativi, il coordinamento dei compiti dell’agenzia e il controllo dell’accordo di delega; 0,5 amministratore per il controllo delle attività finanziarie e consulenza in materia di controllo di frontiera e aspetti tecnici; 0,5 assistente per attività amministrative e finanziarie. 1,5 durante la fase di sviluppo dal 2016 al 2020: 1 amministratore per l’attività di seguito legata all’accordo di delega (relazioni, preparativi per la comitatologia, convalida delle specifiche funzionali e tecniche, attività di controllo finanziario e coordinamento dell’agenzia) e consulenza in materia di controllo di frontiera e aspetti tecnici; 0,5 assistente per attività amministrative e finanziarie. Personale esterno || 0
3.2.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale
attuale
–
x La proposta/iniziativa è compatibile con l’attuale e prossimo quadro
finanziario pluriennale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. . –
¨ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[57]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. .
3.2.5.
Partecipazione di terzi al finanziamento
–
x La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di
terzi –
¨ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
¨ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. –
x La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
x sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[58] Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anni successivi Articolo 6313…………. || || 3,729 || 5,013 || 5,639 || 5,111 || 4,884 || 4,884 || 1,954 Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. 18.02.CC Fondo Sicurezza interna -
frontiere Precisare il metodo di
calcolo dell’incidenza sulle entrate. Il
bilancio comprende un contributo da parte dei paesi associati all’attuazione,
all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative
a Eurodac, conformemente ai rispettivi accordi. Le stime fornite sono meramente
indicative e si basano su recenti calcoli delle entrate per l’attuazione
dell’acquis di Schengen provenienti dagli Stati (Islanda, Norvegia e Svizzera)
che attualmente versano al bilancio generale dell’Unione europea (pagamenti
utilizzati) un contributo annuo calcolato in proporzione al loro prodotto
interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati
partecipanti per i relativi esercizi finanziari. Il calcolo si basa su dati
EUROSTAT del giugno 2012 che possono variare notevolmente a seconda della
situazione economica degli Stati partecipanti. [1] COM(2008)
69 definitivo. La comunicazione era accompagnata da una valutazione d’impatto (SEC(2008)
153). [2] "Un’Europa
aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini " (GU C 115 del 4.5.2010,
pag. 1). [3] EUCO
23/11. [4] COM(2011)
680 definitivo. [5] GU
L 105 del 13.4.2006. [6] Bulgaria,
Estonia, Spagna, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia,
Portogallo, Romania, Slovacchia e Finlandia. [7] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database Questi dati comprendono, da un lato, sia i soggiornanti fuoritermine
sia coloro che sono entrati irregolarmente e, dall’altro, sia le persone
fermate alla frontiera sia quelle fermate all’interno del territorio Schengen. [8] GU
L 286 dell’1.11.2011. [9] SEC(2008)
153. [10] SWD(2013)
47. [11] Fatta
salva l’adozione da parte dell’autorità legislativa della proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito
del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le
frontiere esterne e i visti (COM(2011) 750 definitivo) e della proposta di
regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per
il periodo 2014-2020 (COM(2011) 398 definitivo) e purché siano disponibili
risorse sufficienti entro il massimale di spesa della linea di bilancio
interessata. [12] GU
L 176 del 10.7.1999, pag. 36. [13] GU
L 53 del 27.2.2008, pag. 52. [14] GU
L 160 del 18.6.2011, pag. 19. [15] GU C […] del […], pag. […]. [16] GU C […] del […], pag. […]. [17] GU C […] del […], pag. […]. [18] COM(2008)
69 definitivo. [19] GU
L 158 del 30.4.2004, pag. 77. [20] GU
L 286 dell’1.11.2011, pag. 1. [21] GU
L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [22] GU
L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [23] GU
L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [24] GU
L 131 dell’1.6.2000, pag. 43. [25] GU
L 64 del 7.3.2002, pag. 20. [26] GU
L 176 del 10.7.1999, pag. 36. [27] GU
L 176 del 10.7.1999, pag. 31. [28] GU
L 53 del 27.2.2008, pag. 52. [29] GU
L 53 del 27.2.2008, pag. 1. [30] GU
L 160 del 18.6.2011, pag. 21. [31] GU
L 160 del 18.6.2011, pag. 19. [32] GU
L 243 del 15.9.2009, pag.1. [33] GU
L 286 dell’1.11.2011, pag.1. [34] GU
L 349 del 25.11.2004, pag.1. [35] ABM:
Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based
Budgeting (bilancio per attività). [36] A
norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento
finanziario. [37] Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce,
nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario
per le frontiere esterne e i visti (COM(2011) 750). [38] Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Frontiere
intelligenti - opzioni e prospettive" (COM(2011) 680). [39] Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce,
nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario
per le frontiere esterne e i visti (COM(2011) 750). [40] COM(2010)
93 definitivo del 19 marzo 2010. [41] COM(2011)
398 definitivo del 29 giugno 2011. [42] Le
spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento
finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [43] A
norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario. [44] Diss.
= stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati. [45] EFTA:
Associazione europea di libero scambio. [46] Paesi
candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali. [47] La
variazione dei costi, e soprattutto il loro livello elevato nel 2015 e nel 2017,
sono dovuti al fatto che all’inizio della fase di sviluppo, nel 2015, saranno assunti
impegni di sviluppo (costi unici che copriranno per tre anni i costi dell’hardware,
del software e del contraente) e che alla fine della fase di sviluppo, nel 2017,
saranno assunti gli impegni necessari per il funzionamento; i costi
amministrativi dell’hardware e del software varieranno a seconda del periodo. [48] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o
azioni dell’UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. [49] I
risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di
studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.). [50] Quale
descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…". [51] Per
quanto riguarda lo sviluppo centrale, questo importo comprende, in particolare,
l’infrastruttura di rete, le necessarie licenze hardware e software e i costi
per lo sviluppo del sistema centrale da parte del contraente esterno. Per
quanto riguarda lo sviluppo nazionale, esso comprende altresì i costi per le
necessarie licenze hardware e software e i costi di sviluppo da parte dei
contraenti esterni. [52] Questo
importo copre i costi necessari per mantenere aggiornato e funzionante il
sistema centrale, in particolare il funzionamento della rete, la manutenzione
del sistema centrale da parte di un contraente esterno e le necessarie licenze
hardware e software. Per le operazioni nazionali, copre i costi necessari per
il funzionamento dei sistemi nazionali, in particolare le necessarie licenze
hardware e software, e i costi per la gestione degli incidenti e i costi
necessari per i contraenti esterni. [53] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o
azioni dell’UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. [54] AL=
agente contrattuale; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane
esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL= agente locale; END=
esperto nazionale distaccato. [55] Sottomassimale
per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee
"BA"). [56] Principalmente
per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [57] Cfr.
punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale. [58] Per
quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi
zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi
da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.