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Document 52002PC0010

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2007)

/* COM/2002/0010 def. - COD 2002/0015 */

GU C 103E del 30/04/2002, p. 361–365 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0010

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2007) /* COM/2002/0010 def. - COD 2002/0015 */

Gazzetta ufficiale n. 103 E del 30/04/2002 pag. 0361 - 0365


Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2007)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, della decisione Fiscalis la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione circa l'opportunità di proseguire la realizzazione del programma, corredata, se necessario, di una proposta adeguata.

La Commissione ha effettuato una valutazione [1] dei primi tre anni di funzionamento del programma e ha concluso che le relative attività si sono dimostrate un investimento valido e devono pertanto essere portate avanti. I sistemi di scambio di informazioni attualmente gestiti nel quadro del programma sono un fattore chiave ai fini del corretto funzionamento del mercato interno; senza sistemi efficaci ed efficienti come il Sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) gli Stati membri non sarebbero in grado di assicurare il controllo delle cessioni intracomunitarie di beni esenti da imposta. Anche se è opportuno che gli elementi essenziali del programma Fiscalis siano mantenuti, sono tuttavia necessarie alcune modifiche. Per tale ragione, la Commissione ha deciso di proporre un nuovo programma, il programma Fiscalis 2007.

[1] SEC(2001) 1328.

Scopo del programma Fiscalis 2007 è il costante rafforzamento del funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno.

Il nuovo programma fornirà sia l'infrastruttura comunitaria che l'impulso senza i quali gli Stati membri, attuali e nuovi, da soli non sarebbero in grado di garantire il corretto funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno. L'infrastruttura e l'impulso forniti dal programma miglioreranno in misura considerevole il funzionamento di tali sistemi (ad esempio, rendendo più efficace la cooperazione tra i paesi partecipanti).

Già si sta attuando in tale ottica una politica fiscale comunitaria, incentrata sull'eliminazione delle distorsioni e degli ostacoli fiscali all'esercizio delle quattro libertà del mercato unico, al fine tra l'altro di rendere i sistemi impositivi più efficienti, semplici e trasparenti. Ciò vale non solo per le imposte indirette, l'imposta sul valore aggiunto e le accise, settori contemplati dal programma Fiscalis attuale, ma anche per l'imposizione diretta, tanto più che in questo settore praticamente non esistono misure di armonizzazione o coordinamento a livello comunitario.

L'uso estensivo delle tecnologie dell'informazione rimane un elemento indispensabile per mantenere i risultati del programma Fiscalis e sostenere nuovi sviluppi.

2. Differenze tra Fiscalis e Fiscalis 2007

Le differenze essenziali tra il nuovo programma e il programma Fiscalis sono le seguenti:

(1) gli obiettivi del nuovo programma sono più strutturati, e

(2) il nuovo programma riguarda anche l'imposizione diretta.

2.1. Motivazione di tali modifiche

In sede di valutazione del programma Fiscalis i servizi della Commissione hanno constatato un chiaro consenso generale sul fatto che le attività del programma sono servite al conseguimento degli obiettivi prefissati. Si è tuttavia dimostrata più difficile una valutazione particolareggiata delle varie attività. Un ulteriore lavoro in tal senso sarà quindi necessario in sede di elaborazione della relazione finale sulla realizzazione e sui risultati del programma prevista all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della decisione Fiscalis. L'elemento valutazione è stato preso in considerazione quando sono stati definiti gli obiettivi del programma Fiscalis 2007.

Inoltre, la migliore strutturazione degli obiettivi e la prevista fissazione di obiettivi annuali da parte del comitato di gestione faranno sì che il programma possa di volta in volta far fronte in modo più mirato alle eventuali nuove priorità sia della Commissione che degli Stati membri.

Quanto alla proposta di includere nel programma l'imposizione diretta, essa è stata dettata dalla considerazione che le esigenze delle amministrazioni delle imposte dirette sono analoghe a quelle delle amministrazioni delle imposte indirette. Il gruppo di lavoro ad hoc del Consiglio sulla frode fiscale ha tra l'altro riconosciuto, nella sua relazione al Consiglio del 22 maggio 2000, che i meccanismi per la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca nel campo dell'imposizione diretta non sono stati applicati quanto sarebbe stato opportuno, che vi sono carenze organizzative che ne impediscono il corretto funzionamento e che manca una cultura amministrativa transnazionale. La relazione pertanto raccomanda l'attuazione di sistemi efficaci, preferibilmente automatizzati, di scambio delle informazioni, nonché un'intensificazione di tali scambi. Tutte le attività del programma, se applicate all'imposizione diretta, si tradurrebbero in significativi miglioramenti per le amministrazioni fiscali nazionali riguardo alle carenze evidenziate dalla relazione. L'estensione delle attività del programma all'imposizione diretta comporta un corrispondente aumento della dotazione del programma.

I vantaggi che gli Stati membri, attuali e futuri, trarranno dal programma sono evidenti. La partecipazione dei paesi candidati alle varie attività consentirà a questi ultimi di comprendere meglio l'acquis comunitario e contribuirà all'instaurazione tra loro e gli Stati membri del rapporto di fiducia necessario nella collaborazione tra Stati membri ai fini del mercato unico, coinvolgendoli al tempo stesso più direttamente nella fissazione degli obiettivi operativi annuali. Tale evoluzione dovrebbe contribuire ad una collaborazione ancora più stretta tra la Comunità e gli Stati membri nel controllo e nella valutazione delle attività del programma.

3. Le sfide cui deve far fronte Fiscalis 2007

La responsabilità del funzionamento del mercato interno, e in particolare dei sistemi di imposizione, incombe alla Comunità, in collaborazione con gli Stati membri. Anche se questi ultimi hanno un ruolo preponderante, almeno in termini di risorse, la Comunità ha comunque un ruolo importante nell'assicurare che i sistemi di imposizione funzionino in modo efficace, uniforme ed efficiente. A tal fine questi sistemi devono soddisfare tre obiettivi principali:

- la protezione degli interessi finanziari nazionali e comunitari mediante la lotta contro l'elusione e l'evasione fiscale;

- l'eliminazione delle distorsioni della concorrenza ai fini di un'efficace applicazione del diritto comunitario; e

- la progressiva riduzione degli oneri di conformità sia per le amministrazioni che per i contribuenti.

La realizzazione di tali obiettivi necessariamente spetta in gran parte agli Stati membri. Il contributo della Comunità consiste nel rafforzare gli sforzi degli Stati membri, fornendo un'infrastruttura e l'impulso necessario.

4. Obiettivi del programma (Articolo 3)

Come indicato sopra, l'obiettivo globale del programma Fiscalis 2007 è quello di migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno accrescendo la cooperazione tra i paesi partecipanti, le loro amministrazioni e i loro funzionari, e di identificare e adeguare settori, quali la legislazione e le pratiche amministrative, che rendono tale cooperazione più difficile. Questo obiettivo globale è ulteriormente precisato mediante la fissazione di obiettivi specifici per ciascun elemento o settore di attività principale del programma, ossia:

* Imposta sul valore aggiunto:

- semplificare e modernizzare il regime IVA attuale;

- assicurare l'applicazione uniforme del regime IVA attuale;

- rafforzare la cooperazione amministrativa tra le amministrazioni nazionali e tra queste e la Commissione in materia di IVA.

* Accise:

- assicurare l'applicazione uniforme delle norme esistenti;

- rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di accise;

- individuare gli eventuali problemi di carattere giuridico e amministrativo connessi all'applicazione del regime delle accise.

* Imposizione diretta:

- migliorare la percezione della dimensione comunitaria dell'imposizione diretta e individuare le eventuali difficoltà nell'applicazione del diritto comunitario in materia di imposizione diretta;

- incoraggiare lo scambio di esperienze e di buone pratiche nel campo delle procedure amministrative;

- incoraggiare lo scambio di informazioni in particolare mediante:

- la creazione di reti di soggetti nazionali e comunitari;

- lo scambio di esperienze e di buone pratiche e,

- all'occorrenza, l'istituzione degli elementi comunitari delle infrastrutture necessarie al rafforzamento dello scambio di informazioni.

* Paesi candidati all'adesione all'Unione europea:

- accrescere la comprensione della legislazione fiscale comunitaria da parte dei funzionari dei paesi candidati;

- accrescere la padronanza da parte dei funzionari dei paesi candidati delle procedure amministrative mediante lo scambio di esperienze e di buone pratiche amministrative;

- incoraggiare lo scambio di informazioni tra le amministrazioni nazionali:

- assicurare l'integrazione dei paesi candidati nelle reti esistenti;

- assicurare lo scambio delle buone pratiche;

- individuare le eventuali difficoltà nello scambio di informazioni.

Infine, ad un livello più operativo, il comitato responsabile del programma fisserà obiettivi operativi annuali, che consentiranno tra l'altro di adattare il programma alle eventuali modifiche intervenute negli obiettivi politici, a livello sia della Comunità che degli Stati membri.

Gli obiettivi operativi saranno fissati in modo che possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi specifici sopra citati. Per quanto riguarda gli elementi comuni dei campi d'applicazione dei programmi Fiscalis/Fiscalis 2007 (imposizione indiretta e accise), gli obiettivi operativi del programma futuro terranno conto delle attività effettivamente realizzate negli anni 2001 e 2002 e dei relativi risultati, così da assicurare la coerenza e la continuità tra i due programmi.

5. Attività del programma

La scelta delle attività da intraprendere per realizzare i suddetti obiettivi è principalmente basata sull'esperienza del programma Fiscalis. Inoltre, il comitato di gestione ha facoltà, entro certi limiti, di decidere l'avvio, nel contesto del programma, di altre attività quali, ad esempio, la creazione di gruppi di lavoro, l'organizzazione di riunioni per la programmazione di controlli multilaterali e l'attuazione di attività di benchmarking.

5.1. Sistemi di comunicazione e scambio di informazioni (Articolo 5)

Un'infrastruttura di comunicazione e di scambio di informazioni è essenziale per il rafforzamento dei sistemi di imposizione della Comunità e, in particolare, per garantire l'efficacia e l'efficienza della sua amministrazione.

La proposta prevede il mantenimento della base di bilancio per l'infrastruttura e le applicazioni esistenti. Ove possibile, i sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni esistenti o nuovi terranno debitamente conto dei servizi generici del programma IDA conformemente alle decisioni 1719/1999/CE e 1720/1999/CE, quando saranno accessibili a tutti i paesi partecipanti interessati da questo programma. La proposta prevede inoltre che il comitato di gestione possa decidere di istituire nuove applicazioni (ad esempio ai fini delle imposte dirette). La proposta fornisce una definizione della responsabilità della Commissione per le componenti comunitarie, e della responsabilità del paese partecipante per le componenti non comunitarie. L'esperienza del programma Fiscalis ha dimostrato la necessità di un impegno parallelo della Commissione e dei paesi partecipanti, ciascuno nella propria sfera di competenza, nonché di un coordinamento generale per garantire il funzionamento dei sistemi esistenti e lo sviluppo di applicazioni future. Inoltre, nel suo ruolo di coordinatore per l'instaurazione e il funzionamento dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, la Commissione intende avere un unico sottocomitato responsabile delle attività del presente programma, del programma Dogana 2007 e del Sistema di verifica del movimento delle accise.

5.2. Controlli multilaterali (Articolo 6)

Far lavorare insieme funzionari di diverse amministrazioni nazionali ha dato ottimi risultati. Nel quadro del programma Fiscalis i controlli multilaterali sono stati effettuati principalmente per l'IVA e le accise, ma alcuni controlli (quando gli Stati membri partecipanti erano d'accordo, e quando la medesima amministrazione era competente per le imposte dirette e indirette) hanno riguardato anche le imposte dirette, benché queste non fossero contemplate dal programma. I controlli multilaterali hanno avuto un esito positivo sia in termini di risultati effettivi (finanziari) incoraggiando la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, sia in termini di individuazione degli ostacoli (pratici e legislativi) ad una cooperazione efficace. La Commissione ritiene che, nel campo delle imposte dirette, tali controlli sarebbero particolarmente utili, ad esempio per rispondere alle preoccupazioni degli Stati membri sui problemi dei prezzi di trasferimento. La relazione del gruppo di lavoro ad hoc del Consiglio sulla frode fiscale ha suggerito che si potrebbe intensificare mediante ispezioni sincronizzate la cooperazione nel campo delle operazioni fatturate al di sotto o al di sopra del valore effettivo.

5.3. Seminari (Articolo 7)

Nel programma Fiscalis i seminari si sono dimostrati uno strumento efficace ai fini del raggiungimento di tutti gli obiettivi perseguiti. I seminari infatti consentono agli esperti di un particolare settore di incontrarsi e di discutere, insieme alla Commissione, dei problemi comuni, delle loro esperienze e delle possibili soluzioni. Questi incontri sono utili per sviluppare e diffondere le migliori pratiche amministrative, ma anche per stimolare e sviluppare la cooperazione o semplicemente come strumenti formativi. Anche i contatti bilaterali fra funzionari nel contesto dei seminari si sono dimostrati utili per incoraggiare la cooperazione e la fiducia tra le amministrazioni fiscali nazionali. In passato sono stati invitati a partecipare ai seminari anche rappresentanti delle imprese e dei contribuenti e altri soggetti con competenze specifiche. Ove opportuno si continuerà a procedere allo stesso modo.

5.4. Scambi di funzionari e attività di formazione (Articoli 8 e 9)

Gli scambi più efficaci sono risultati quelli atti a consentire al funzionario interessato di svolgere mansioni pratiche per conto dell'amministrazione visitata. Gli scambi sono stati utili anche per la diffusione della migliore pratica amministrativa, in particolare nel caso di scambi mirati finalizzati allo studio di particolari pratiche amministrative.

L'azione comune di formazione del programma Fiscalis intesa a coprire tutti gli aspetti della formazione mediante l'attuazione di programmi di formazione professionale e linguistica e lo sviluppo degli strumenti necessari verrà mantenuta.

6. Finanziamento del programma (Articolo 11)

6.1. La Comunità

I costi operativi a carico della Comunità si possono ripartire in due categorie principali, ossia costi per azioni comuni e costi per azioni IT. Le azioni comuni comprendono seminari, scambi, controlli multilaterali, formazione e altre eventuali attività ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera f). Le azioni IT sono di due tipi: azioni relative al funzionamento e all'evoluzione dei sistemi esistenti e azioni relative allo sviluppo di sistemi nuovi.

Durante il periodo di validità del programma la spesa relativa alle azioni comuni aumenterà leggermente, soprattutto a causa dell'inclusione nel programma dell'imposizione diretta che comporterà un aumento del livello di attività per tutti gli strumenti disponibili. Molto spesso negli Stati membri i funzionari del settore imposizione diretta sono più numerosi di quelli del settore imposizione indiretta, fatto del quale si è tenuto conto nel valutare il costo delle azioni comuni. Queste pertanto inizieranno con 2,75 milioni di euro nel 2003 e raggiungeranno i 4,5 milioni di euro nel 2007, per un totale di 17,0 milioni di euro per la durata totale del programma.

La spesa per le azioni IT relative al funzionamento e all'evoluzione dei sistemi esistenti ammonterà a 23,9 milioni di euro per l'intero periodo quinquennale.

La spesa per le azioni IT relative allo sviluppo di sistemi nuovi ammonterà a 11,2 milioni di euro per l'intero periodo quinquennale.

Inoltre, la spesa per le attività relative all'interconnessione dei sistemi dei paesi candidati con i sistemi comunitari nel quadro dell'allargamento ammonterà durante il periodo di programmazione a 3,9 milioni di euro.

6.2. Paesi candidati

I paesi partecipanti sono gli Stati membri dell'Unione europea e, nella misura in cui siano state concordate le disposizioni necessarie, i paesi candidati all'adesione all'Unione europea.

Le condizioni e modalità di partecipazione dei paesi candidati al programma Fiscalis sono oggetto di decisioni dei Consigli di associazione (o, per Cipro, di un accordo bilaterale). Questi strumenti giuridici internazionali prevedono una proroga automatica se il programma Fiscalis viene prorogato senza "modifiche sostanziali". Qualora il programma Fiscalis 2007 non sia considerato una proroga del programma Fiscalis, bensì un programma che gli succede, occorrono nuove decisioni dei Consigli di associazione (per i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale) e accordi bilaterali (per Cipro, Malta e Turchia) o altri strumenti internazionali appropriati. In assenza di questi strumenti giuridici e prima del versamento dei contributi da parte dei paesi candidati non verranno effettuati pagamenti a titolo di Fiscalis 2007. Non sono state prese disposizioni per i paesi candidati, in quanto i loro contributi saranno considerati fondi aggiuntivi per il programma da usare per la partecipazione dei paesi che avranno scelto di partecipare. Non sono state prestabilite modifiche di bilancio in funzione dell'allargamento dell'Unione europea, in quanto tali modifiche potranno essere decise soltanto al momento dell'allargamento.

6.3. Conclusioni

L'importo totale a carico del bilancio della Comunità è pertanto pari a 56 milioni di euro.

7. Gestione del programma (Articolo 13)

Il comitato permanente per la cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette (SCAC) è attualmente competente per il programma Fiscalis e la cooperazione amministrativa in relazione sia all'IVA che alle accise. Questa formula ha funzionato bene. L'ordine del giorno delle riunioni è stato sempre elaborato in modo da garantire la più ampia partecipazione degli Stati membri, con delegazioni appropriate all'argomento in esame, fosse questo attinente alla cooperazione amministrativa per l'IVA o le accise o alla gestione del programma Fiscalis. Tuttavia, data l'inclusione nel programma Fiscalis 2007 dell'imposizione diretta, la Commissione ha deciso che fosse opportuno affidare la gestione del nuovo programma ad un nuovo comitato, il comitato Fiscalis. I paesi candidati hanno la facoltà di partecipare all'attività del comitato in qualità di osservatori per i punti che li riguardano.

8. Valutazione (Articoli 14 e 15)

Scopo della valutazione è analizzare se gli obiettivi fissati siano ancora pertinenti e siano stati realizzati, se il programma rappresenti un'ottimizzazione delle risorse ad esso destinate e se le spese siano debitamente giustificate. A tal fine la Commissione propone azioni di verifica e due diverse valutazioni, una intermedia e una finale.

La verifica è un processo continuo i cui risultati devono essere sintetizzati in una relazione annuale che la Commissione deve presentare ogni anno al comitato di gestione. Le relazioni annuali usano indicatori finanziari, di esecuzione (attività organizzate) e di risultato (impatto immediato). Per aiutare la Commissione a redigere la relazione i paesi partecipanti sono invitati a fornirle tutti i dati pertinenti.

La relazione di valutazione intermedia esamina, a metà percorso, la pertinenza degli obiettivi del programma, i risultati delle attività del programma e se queste abbiano o meno contribuito al raggiungimento degli obiettivi. Essa è basata sulle relazioni presentate dai paesi partecipanti, sulle relazioni annuali di verifica e su tutti gli altri dati disponibili. Viene elaborata dalla Commissione e presentata al comitato di gestione.

La valutazione finale è basata sulla relazione provvisoria, sulle relazioni finali dei paesi partecipanti, sulle relazioni di verifica e su tutti gli altri dati disponibili. Essa valuta l'impiego delle risorse, l'efficacia e l'efficienza del programma e ne misura l'impatto.

La valutazione provvisoria e la valutazione finale usano per lo più indicatori di risultato e di impatto (impatto delle attività a medio e lungo termine).

Anche se i due tipi di valutazioni sono effettuati dalla Commissione, secondo la normale prassi in fatto di valutazione, il servizio responsabile della valutazione è indipendente dagli altri servizi che si occupano degli aspetti politici, gestionali e finanziari del programma. Il servizio della Commissione responsabile della valutazione può anche decidere di coinvolgere nel processo di valutazione un valutatore esterno alla Commissione.

2002/0015 (COD)

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (programma Fiscalis 2007)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione [2],

[2] GU C , , pag. .

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

[3] GU C , , pag. .

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Nel mercato interno l'applicazione efficace, uniforme ed efficiente del diritto comunitario è essenziale per il funzionamento dei sistemi di imposizione, in particolare per proteggere gli interessi finanziari nazionali e comunitari, combattendo l'elusione e l'evasione fiscale, evitando distorsioni della concorrenza e riducendo gli adempimenti imposti alle amministrazioni e ai contribuenti. Assicurare tale applicazione efficace, uniforme ed efficiente del diritto comunitario spetta alla Comunità, in collaborazione con gli Stati membri.

(2) La decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 1998 recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis) [4] ha contribuito in modo significativo al conseguimento dei suddetti obiettivi globali per il periodo dal 1998 al 2002. Si ritiene pertanto opportuno proseguire la realizzazione del programma Fiscalis per un altro quinquennio. La decisione n. 888/98/CE deve quindi essere abrogata.

[4] GU L 126 del 28.4.1998, pag. 1.

(3) Una cooperazione ampia, efficiente ed efficace degli Stati membri attuali e futuri tra di loro e con la Commissione è importante ai fini del funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno.

(4) L'esperienza acquisita dalla Comunità nell'ambito del programma Fiscalis ha dimostrato che gli scambi, i seminari e le operazioni di controllo multilaterali hanno consentito di raggiungere gli obiettivi del programma, riunendo funzionari di diverse amministrazioni nazionali nel quadro di attività professionali. Dette attività devono quindi essere proseguite, ma anche estese alle imposte sul reddito, sul patrimonio e sui premi assicurativi.

(5) La creazione e il funzionamento di un'infrastruttura di comunicazione e di scambio di informazioni sono essenziali per il rafforzamento dei sistemi di imposizione nella Comunità. In particolare il sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES), di cui al regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) [5], ha dimostrato l'utilità dell'informatica per preservare le entrate e nel contempo limitare al massimo gli oneri amministrativi.

[5] GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1.

(6) Ai fini dell'applicazione uniforme del diritto comunitario, è essenziale un elevato livello comune di comprensione del diritto comunitario stesso, e della sua applicazione negli Stati membri attuali e futuri, da parte dei funzionari dell'amministrazione delle imposte; tale livello può essere raggiunto soltanto tramite un'efficace formazione iniziale e permanente fornita dagli Stati membri attuali e futuri. Per coordinare e incoraggiare questa formazione è utile un'azione comunitaria supplementare.

(7) L'esperienza acquisita nell'ambito del programma Fiscalis indica che l'elaborazione e l'attuazione coordinate di un programma comune di formazione hanno consentito di raggiungere gli obiettivi del programma, in particolare un livello comune più elevato di comprensione del diritto comunitario.

(8) L'acquisizione di un livello sufficiente di conoscenze linguistiche da parte dei funzionari dell'amministrazione fiscale è risultata essenziale ai fini di una migliore cooperazione. È quindi opportuno che gli Stati partecipanti offrano la necessaria formazione linguistica ai propri funzionari.

(9) Sebbene la responsabilità principale nel raggiungimento di questi obiettivi spetti agli Stati partecipanti, è necessaria un'azione comunitaria supplementare per coordinare tali attività nonché per fornire un'infrastruttura e l'impulso necessario. Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi delle misure previste dalla presente decisione non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo citato, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(10) La presente decisione fissa, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [6].

[6] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(11) Poiché le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE [7] del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, esse dovrebbero essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della medesima decisione,

[7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Capo I

Campo d'applicazione e obiettivi

Articolo 1

Programma Fiscalis 2007

1. Un programma d'azione comunitario pluriennale (Fiscalis 2007), denominato in appresso «programma», è istituito per il periodo 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2007, allo scopo di migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno.

2. Il programma comprende le seguenti attività:

(a) sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni;

(b) controlli multilaterali da parte degli Stati membri e dei paesi candidati che hanno concluso tra loro o con Stati membri dell'Unione europea accordi bilaterali o multilaterali che consentono tale attività;

(c) seminari;

(d) scambi;

(e) attività di formazione;

(f) altre attività decise caso per caso secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

(a) "imposizione", le seguenti imposte applicate nei paesi partecipanti:

(i) imposta sul valore aggiunto;

(ii) accise su alcole, tabacchi lavorati e oli minerali;

(iii) imposte sul reddito e sul patrimonio come definite all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 77/799/CEE [8] del Consiglio;

[8] GU L 336 del 27.12.1977.

(iv) imposte sui premi assicurativi come definite all'articolo 3 della direttiva 76/308/CEE [9].

[9] GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18.

(b) "amministrazione", le amministrazioni dei paesi partecipanti competenti per l'imposizione;

(c) "paesi partecipanti", gli Stati membri e i paesi di cui all'articolo 4;

(d) "funzionario", un funzionario dell'amministrazione;

(e) "scambio", un soggiorno di lavoro, organizzato nell'ambito del programma, effettuato da un funzionario di un'amministrazione in un altro paese partecipante;

(f) "controllo multilaterale", un controllo coordinato dell'obbligazione tributaria di uno o più soggetti passivi collegati, organizzato da più paesi partecipanti, sulla base di un interesse comune o complementare.

Articolo 3

Obiettivi

1. L'obiettivo globale del programma è quello di migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno accrescendo la cooperazione tra i paesi partecipanti, le loro amministrazioni e i loro funzionari, e di identificare e adeguare settori, quali la legislazione e le pratiche amministrative, che rendono tale cooperazione più difficile.

2. Gli obiettivi del programma sono i seguenti:

(a) per l'imposta sul valore aggiunto:

sostenere la strategia dell'Unione europea in materia di IVA esposta nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, intitolata "Strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno [10]", o qualsiasi altra strategia in materia adottata in futuro dalla Commissione;

[10] (COM(2000) 348 def.)

(b) per le accise:

migliorare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di accise, garantendo un'applicazione più uniforme delle norme esistenti ed elaborando un approccio comune riguardo ai pertinenti aspetti giuridici e amministrativi;

(c) per l'imposizione diretta:

far conoscere le politiche comunitarie in materia di imposizione diretta e sostenere la condivisione dell'esperienza, lo scambio di informazioni e altre forme di cooperazione amministrativa;

(d) per i paesi candidati:

tener conto delle speciali esigenze del paesi candidati prendendo le misure necessarie per l'adesione in materia di legislazione fiscale e pertinente capacità amministrativa.

3. Gli obiettivi operativi del programma sono fissati annualmente secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 4

Partecipazione dei paesi candidati

Il programma è aperto alla partecipazione:

(a) dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, secondo quanto stabilito negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi consigli di associazione;

(b) di Cipro, di Malta e della Turchia, sulla base degli accordi bilaterali in materia conclusi con detti paesi.

Capo II

Attività del programma

Articolo 5

Sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni

1. La Commissione e i paesi partecipanti assicurano il funzionamento dei seguenti sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni nella misura in cui il loro funzionamento sia necessario secondo la legislazione comunitaria:

(a) Common Communications Network/Common Systems Interface (CCN/CSI) nella misura necessaria per sostenere il funzionamento degli altri sistemi elencati nel presente paragrafo;

(b) il sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) e i relativi sistemi di comunicazione;

(c) il sistema di verifica del movimento delle accise;

(d) il sistema di informazione preventiva per le accise;

(e) il sistema di tabelle sulle accise.

2. Nuovi sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni possono essere istituiti secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

3. Gli elementi comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni comprendono l'attrezzatura, i programmi per elaboratori e i collegamenti di rete, i quali devono essere comuni a tutti i paesi partecipanti ai fini dell'interconnessione e dell'interoperabilità dei sistemi, siano essi installati in locali della Commissione (o di un subappaltatore designato), o in locali degli Stati partecipanti (o di un subappaltatore designato). La Commissione conclude i contratti necessari per assicurare il carattere operativo di tali elementi in nome della Comunità.

4. Gli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni comprendono le basi di dati nazionali che fanno parte di questi sistemi, i collegamenti di rete tra gli elementi comunitari e non comunitari e i programmi per elaboratori e l'attrezzatura che ciascun paese partecipante ritenga necessari per un impiego ottimale di detti sistemi da parte della propria amministrazione. I paesi partecipanti provvedono a mantenere in funzione gli elementi non comunitari e ne assicurano l'interoperabilità con gli elementi comunitari.

5. La Commissione coordina, in collaborazione con i paesi partecipanti, gli aspetti dell'elaborazione e del funzionamento degli elementi comunitari e non comunitari dei sistemi e dell'infrastruttura di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Controlli multilaterali

I paesi partecipanti decidono di quali, tra i controlli multilaterali da loro organizzati, la Comunità si assume le spese ai sensi dell'articolo 11. I paesi partecipanti trasmettono alla Commissione relazioni e valutazioni annuali in merito a detti controlli.

Articolo 7

Seminari

La Commissione e i paesi partecipanti organizzano in collaborazione tra loro seminari ai quali partecipano funzionari delle amministrazioni, rappresentanti della Commissione e, ove opportuno, altri esperti.

Articolo 8

Scambi di funzionari

1. La Commissione e i paesi partecipanti organizzano scambi di funzionari. La durata di detti scambi non può essere superiore a un mese. Ogni scambio è dedicato ad una specifica attività professionale e viene debitamente preparato e successivamente valutato dai funzionari e dalle amministrazioni interessati.

2. I paesi partecipanti adottano i provvedimenti necessari affinché i funzionari partecipanti agli scambi siano attivamente coinvolti nelle attività dell'amministrazione ospitante. A tal fine i funzionari in questione sono autorizzati a svolgere le mansioni inerenti alle funzioni loro assegnate dall'amministrazione ospitante, secondo il suo ordinamento giuridico.

3. Durante lo scambio, la responsabilità civile dei funzionari nell'esercizio delle loro funzioni è assimilata a quella dei funzionari dell'amministrazione ospitante. I funzionari che partecipano allo scambio sono tenuti al segreto d'ufficio secondo le regole vigenti per i funzionari del paese ospitante.

Articolo 9

Attività di formazione

1. Per favorire una cooperazione strutturata tra i loro organismi di formazione e i funzionari responsabili della formazione in materia di imposizione all'interno delle amministrazioni, i paesi partecipanti, in cooperazione con la Commissione:

(a) sviluppano i programmi di formazione esistenti e, se del caso, approntano nuovi programmi atti a fornire una formazione di base comune ai funzionari, che consenta loro di acquisire le competenze e le conoscenze professionali comuni necessarie;

(b) consentono, ove sia opportuno, ai funzionari di tutti i paesi partecipanti di partecipare ai corsi di formazione in materia di imposizione previsti da ciascuno di essi per i propri funzionari;

(c) sviluppano gli strumenti comuni necessari per la formazione in materia di imposizione.

2. I paesi partecipanti garantiscono che i propri funzionari ricevano la formazione iniziale e permanente necessaria per acquisire le competenze e le conoscenze professionali comuni, in conformità ai programmi comuni in materia di formazione, nonché la formazione linguistica necessaria per permettere ai funzionari di raggiungere un livello di conoscenze linguistiche sufficiente.

Capo III

Disposizioni finanziarie

Articolo 10

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria di massima per la realizzazione del presente programma è fissata per il periodo 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2007 a 56 milioni di euro. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 11

Spese

1. Le spese necessarie per l'esecuzione del programma sono ripartite fra la Comunità e i paesi partecipanti conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. La Comunità si assume le spese relative a quanto segue:

(a) elaborazione, acquisto, installazione, manutenzione e normale funzionamento degli elementi comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all'articolo 5, salvo diversa decisione presa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2;

(b) viaggio e soggiorno per controlli multilaterali e scambi di funzionari;

(c) viaggio, soggiorno e altro per seminari e attività di formazione;

(d) altre attività; la Comunità assume a suo carico la proporzione del costo di tali attività decisa secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

3. La Commissione stabilisce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, le regole relative al pagamento delle spese e le comunica ai paesi partecipanti.

4. I paesi partecipanti si assumono le spese seguenti:

(a) il 100% delle spese di elaborazione, acquisto, installazione, manutenzione e normale funzionamento degli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all'articolo 5, salvo diversa decisione presa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2;

(b) l'eventuale differenza tra la spesa a carico della Comunità ai sensi del paragrafo 1 e la spesa effettiva dell'attività;

(c) le spese relative alla formazione iniziale e permanente dei propri funzionari, compresa la loro formazione linguistica.

Articolo 12

Controllo finanziario

Le decisioni di finanziamento e gli accordi o contratti derivanti dalla presente decisione sono soggetti al controllo finanziario e, se necessario, a revisioni in loco da parte della Commissione, in particolare dell'ufficio europeo antifrode (OLAF), e della Corte dei conti. La concessione di eventuali sovvenzioni nel quadro della presente decisione è subordinata ad un preventivo accordo scritto dei beneficiari, con il quale essi acconsentono alla verifica da parte della Corte dei conti dell'impiego della sovvenzione.

Capo IV

Altre disposizioni

Articolo 13

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato "comitato Fiscalis", composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, conformemente agli articoli 7 e 8 di tale decisione.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 14

Verifica

1. Il programma è oggetto di una verifica permanente eseguita in collaborazione dai paesi partecipanti e dalla Commissione.

2. I servizi della Commissione presentano ogni anno al comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, una relazione di verifica che indica per l'intero programma lo stato di avanzamento delle attività in termini di esecuzione e di risultato.

3. Le amministrazioni dei paesi partecipanti trasmettono alla Commissione tutti i dati necessari affinché le relazioni di verifica possono essere elaborate quanto più efficacemente possibile.

Articolo 15

Valutazione provvisoria e finale

1. Il programma è oggetto di una valutazione intermedia e di una valutazione ex post, effettuate sotto la responsabilità della Commissione sulla base delle relazioni redatte dai paesi partecipanti. L'efficacia e l'efficienza del programma sono valutate rispetto agli obiettivi indicati nell'articolo 3. Le valutazioni sono realizzate sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2.

- La valutazione intermedia esamina i primi risultati ed effetti del programma e valuta l'impiego degli stanziamenti, lo svolgimento dell'attività di verifica e della realizzazione.

- La valutazione ex post è intesa a valutare l'efficacia e l'efficienza delle attività del programma.

2. I paesi partecipanti presentano alla Commissione

(a) entro il 31 dicembre 2004, una relazione di valutazione sull'efficacia e l'efficienza del programma a metà percorso;

(b) entro il 31 dicembre 2007, una relazione di valutazione ex post sull'efficacia e l'efficienza del programma.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio

(a) entro il 30 giugno 2005, una relazione di valutazione sull'efficacia e l'efficienza del programma a metà percorso nonché una comunicazione circa l'opportunità di proseguire la realizzazione del programma, corredata, se necessario, di una proposta adeguata;

(b) entro il 30 giugno 2008, una relazione di valutazione sull'efficacia e l'efficienza del programma.

Le suddette relazioni sono trasmesse, a titolo d'informazione, anche al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni.

4. Le relazioni di valutazione di cui al paragrafo 3 sono in particolare effettuate sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2, delle relazioni di verifica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e di qualsiasi altra informazione pertinente.

Articolo 16

Abrogazione

La decisione n. 888/98/CE è abrogata.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA DELL'ATTO NORMATIVO

Settore(i) di intervento: Capitolo 04: Politica fiscale

Attività: Articolo 01: Programma Fiscalis 2007 (ex Fiscalis)

Denominazione dell'azione: Adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (programma Fiscalis 2007)

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

B5-3050

2. DATI COMPLESSIVI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione (parte B): 56 milioni di euro in Stanziamenti di Impegno (SI)

2.2. Periodo d'applicazione: 2003 - 2007

2.3. Stima complessiva pluriennale delle spese:

a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese d'appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Incidenza finanziaria complessiva delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

|x| La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

| | La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

| | La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate:

|x| Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

OPPURE

| | Incidenza finanziaria - Impatto sulle entrate:

Nessuno

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

Articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità dell'intervento comunitario

5.1.1. Obiettivi perseguiti

L'obiettivo globale del programma è di migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno accrescendo la cooperazione tra i paesi partecipanti, le loro amministrazioni e i loro funzionari, e di identificare e adeguare settori, quali la legislazione e le pratiche amministrative, che rendono tale cooperazione più difficile. II programma è aperto anche alla partecipazione dei paesi candidati.

Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

Imposta sul valore aggiunto: sostenere la strategia dell'Unione europea in materia di IVA esposta nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, intitolata "Strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno", o qualsiasi altra strategia in materia adottata in futuro dalla Commissione. I quattro obiettivi principali in questo campo sono la semplificazione e la modernizzazione delle norme, un'applicazione più uniforme delle stesse e un nuovo approccio alla cooperazione amministrativa.

Accise: migliorare la cooperazione tra Stati membri in materia di accise, garantendo un'applicazione più uniforme delle norme esistenti ed elaborando un approccio comune riguardo ai pertinenti aspetti giuridici e amministrativi.

Imposizione diretta: far conoscere le politiche comunitarie in materia di imposizione diretta e sostenere la condivisione dell'esperienza, lo scambio di informazioni e altre forme di cooperazione amministrativa.

Paesi candidati: per garantire l'effettiva applicazione dell'acquis comunitario in campo fiscale da parte dei paesi candidati, l'obiettivo è di tener conto delle specifiche esigenze di tali paesi, di rafforzare la loro capacità amministrativa e di aiutarli ad attuare le necessarie misure legislative, amministrative, organizzative e tecniche.

Gli obiettivi specifici del programma sono fissati e riveduti annualmente dal comitato di gestione del programma istituito dalla decisione.

5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

Il programma Fiscalis [11] è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 1998 come programma d'azione comunitario quinquennale inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno. Esso è stato oggetto di una valutazione intermedia basata sulle relazioni provvisorie degli Stati membri relative ai primi tre anni, secondo la quale l'impatto a breve termine del programma Fiscalis è incoraggiante e il programma è considerato un valido strumento a sostegno della politica fiscale dell'UE. È stato osservato tuttavia che era difficile misurare in che misura gli obiettivi erano stati realizzati. Un ulteriore lavoro in tal senso sarà quindi necessario in sede di elaborazione della relazione finale sulla realizzazione e sui risultati del programma prevista all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della decisione Fiscalis.

[11] Decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 1998 recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (Programma Fiscalis), GU L 126 del 28.4.1998, pag.1.

Con le sue attività, Fiscalis ha diffuso conoscenze importanti e accresciuto l'esperienza dei partecipanti su temi specifici, ha reso possibile migliorare il controllo e la lotta contro le frodi nel campo dell'imposizione indiretta e ha consentito ai funzionari di adottare nuove pratiche amministrative in collaborazione con le altre amministrazioni fiscali. Dalla relazione è emerso che il programma, che ha anche fornito la base giuridica per il finanziamento di una parte consistente delle operazioni di sostegno informatico della Comunità, ha consentito di incoraggiare una migliore utilizzazione e distribuzione dei sistemi di controllo esistenti, che sono strumenti di controllo fondamentali per l'IVA intracomunitaria e le accise, ed ha altresì contribuito a nuovi progetti di informatizzazione nel campo delle accise. Rendendo il programma accessibile ai paesi candidati, si è consentito a questi ultimi di trarre fin da ora vantaggio dalla partecipazione a seminari e scambi.

Tenendo conto della valutazione e del contributo dato da Fiscalis al raggiungimento degli obiettivi della Comunità in materia di imposizione indiretta, il nuovo programma, Fiscalis 2007, si basa sull'esperienza, ma tiene conto anche dei nuovi sviluppi nel campo della politica fiscale nonché degli sviluppi generali in Europa. Le nuove tecnologie, ad esempio, contribuiscono in misura considerevole alla modernizzazione sia dei sistemi impositivi che delle amministrazioni fiscali, consentono di raggiungere una maggiore efficienza e creano strumenti per una migliore cooperazione tra gli Stati membri. Un nuovo programma dovrebbe beneficiare di questa evoluzione. Pertanto, la proposta ha per oggetto un programma notevolmente modificato e modernizzato, il cui scopo è quello di continuare a fornire il miglior sostegno possibile al lavoro svolto dalla Comunità in campo fiscale.

A tal fine, rispetto alla decisione Fiscalis la proposta contiene i seguenti miglioramenti:

- gli obiettivi del programma saranno direttamente connessi a quelli della politica fiscale;

- il programma sarà esteso all'imposizione diretta;

- in esso è stato inserito un obiettivo specifico inteso a renderlo più rispondente alle speciali esigenze dei paesi candidati e sarà possibile includervi nuove attività in funzione delle esigenze di questi paesi;

- è stato adottato un approccio concertato riguardo ai sistemi di comunicazione e di scambio delle informazioni, che saranno tutti riuniti nel programma;

- sono previste regole più strutturate in materia di valutazione.

5.1.3. Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post

Non pertinente.

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

Le attività sono le seguenti:

- Sistemi di comunicazione e di scambio delle informazioni:

Per quanto riguarda i sistemi esistenti, in particolare VIES (VAT Information Exchange System), CCN/CSI (Common Communications Network/Common Systems Interface), SIPA (Système d'Information Préalable pour Accises) e Sistema di tabelle sulle accise, la Comunità deve assicurarne il carattere operativo, sostenendo principalmente le spese di manutenzione, evoluzione e funzionamento corrente dei sistemi e le spese di funzionamento della rete.

Per quanto riguarda i nuovi sistemi previsti, in particolare VMA (Sistema di verifica dei movimenti delle accise), e-commerce, ottava direttiva, la Comunità deve assumersi le spese di sviluppo, acquisto, installazione, funzionamento ed evoluzione di tali sistemi: si tratta principalmente delle spese per l'attrezzatura, i programmi e le reti, che devono essere comuni a tutti gli Stati partecipanti in modo da garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi.

Per i nuovi sistemi previsti nel campo dell'imposizione diretta, la Comunità deve assumersi le spese relative agli studi di fattibilità.

Per i paesi candidati, nel quadro del processo di allargamento, la Comunità deve assumersi le spese di assistenza, nonché quelle relative alle prove di conformità e all'interconnessione dei sistemi nazionali con i sistemi comunitari.

Gli Stati partecipanti devono assicurare il funzionamento delle basi di dati nazionali che fanno parte di tali sistemi, le connessioni di rete tra gli elementi comunitari e non comunitari degli stessi sistemi, nonché provvedere ai programmi e all'attrezzatura che ogni Stato partecipante riterrà utili per l'utilizzazione ottimale dei sistemi nell'insieme della propria amministrazione.

- Scambi, gruppi di lavoro, seminari e controlli multilaterali: Spese di viaggio e di soggiorno relative alla partecipazione di funzionari degli Stati partecipanti che si occupano di fiscalità indiretta a scambi, seminari o controlli multilaterali fuori del loro paese. Tutte le spese di viaggio e di soggiorno (relative a scambi, seminari e operazioni di controllo multilaterale) sono calcolate sulla base delle spese di viaggio e dell'indennità giornaliera attualmente in vigore per i funzionari della Commissione.

- Iniziative comuni di formazione: Le finalità di queste iniziative sono le seguenti: creare gruppi di lavoro incaricati di elaborare una formazione comune per gli Stati membri, in particolare in materia di tecniche di revisione e tecniche di revisione informatiche; sviluppare l'uso di internet nella formazione; fornire informazioni sulla formazione in materia di gestione, creare strumenti di accesso al linguaggio tecnico e promuovere la cooperazione tra le organizzazioni responsabili della formazione negli Stati membri. Queste attività richiedono risorse per le spese di viaggio e di soggiorno e per l'acquisto del materiale necessario. Tutte le spese di viaggio e di soggiorno (relative a scambi, seminari e operazioni di controllo multilaterale) sono calcolate sulla base delle spese di viaggio e dell'indennità giornaliera attualmente in vigore per i funzionari della Commissione.

5.3. Modalità di attuazione

Si intende assicurare un approccio coordinato al programma, che comporti la condivisione delle esperienze e l'applicazione delle migliori pratiche. Per far sì che le attività siano incentrate su settori d'intervento prioritari, è prevista una revisione annuale degli obiettivi specifici da parte del comitato Fiscalis 2007. Nel quadro di tale revisione annuale, si provvederà all'elaborazione di un piano d'azione progressivo basato sull'individuazione degli obiettivi prioritari e delle azioni da intraprendere per conseguire tali obiettivi. I risultati delle azioni intraprese saranno soggetti a controllo e a revisione da parte del comitato di gestione e, se opportuno, saranno individuate nuove azioni da aggiungere al piano progressivo.

Affinché il programma si svolga in modo da consentire il conseguimento degli obiettivi specifici concordati, tutte le richieste di intervento dovranno seguire procedure intese a far sì che si proceda secondo un ordine di priorità, che siano fissati obiettivi chiari, che coloro che propongono l'azione tengano conto delle risorse necessarie per realizzarla, che l'azione sia debitamente approvata da tutti gli interessati e che si prevedano come parte integrante dell'azione anche la verifica e la valutazione.

Questo metodo di lavoro garantisce che le azioni riguardino le priorità politiche individuate, che siano intraprese in collaborazione con gli Stati membri e che i risultati e l'esperienza acquisita siano utilizzati in altre azioni, comprese o meno nell'ambito del programma.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria complessiva sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)

6.1.1. Intervento finanziario

SI in milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

6.1.2. Assistenza tecnica e amministrativa (ATA), spese d'appoggio (SDA) e spese TI (stanziamenti d'impegno)

La tabella 6.1.2 non è pertinente.

6.2. Calcolo delle spese per ciascuna delle misure previste nella parte B (per l'intero periodo di programmazione)

SI in milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

7.1. Effetti in termini di risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2. Incidenza delle spese per risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

I. Totale annuale (7.2 + 7.3)

II. Durata dell'azione

III. Costo totale dell'azione (I x II) // EUR2.636.774

5 anni

EUR13.183.870

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative sarà coperto attraverso lo stanziamento assegnato alla direzione generale competente nel quadro della procedura di assegnazione annuale.

8. VERIFICA E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di verifica

Questo punto è oggetto dell'articolo 14 della proposta, il quale stabilisce quanto segue: il programma è oggetto di una verifica permanente eseguita in collaborazione dai paesi partecipanti e dalla Commissione; la verifica è effettuata mediante indicatori finanziari, di esecuzione e di risultato; i servizi della Commissione presentano ogni anno al comitato una relazione di verifica sulle attività del programma e sui risultati ottenuti nell'anno in questione; i paesi partecipanti trasmettono alla Commissione tutti i dati necessari per l'elaborazione delle relazioni di verifica.

8.2. Modalità e periodicità della valutazione

La valutazione del programma è oggetto dell'articolo 15 della decisione. Sono previste una valutazione intermedia e una valutazione ex post, effettuate in collaborazione dagli Stati partecipanti e dalla Commissione, al fine di valutare l'impatto delle attività del programma rispetto agli obiettivi specifici e generali di cui all'articolo 3.

La valutazione intermedia esamina la pertinenza, i primi risultati ed effetti del programma e valuta l'impiego degli stanziamenti, lo svolgimento dell'attività di verifica e della realizzazione.

La valutazione ex post è intesa a presentare - tenendo conto dei risultati della relazione di valutazione intermedia - l'utilizzazione delle risorse e l'efficacia e l'efficienza delle attività del programma.

L'efficacia e la pertinenza del programma sono valutate rispetto ai suoi obiettivi specifici e generali.

Le relazioni di valutazione intermedia e ex post sono in particolare effettuate sulla base delle relazioni presentate dagli Stati partecipanti, delle relazioni di verifica annuali e di qualsiasi altra informazione pertinente. La Commissione può prevedere studi tematici al fine di completare le informazioni disponibili sugli effetti del programma.

I servizi della Commissione faranno in modo che il quadro di valutazione del futuro programma sia disponibile dall'inizio del nuovo programma. Esso comprenderà:

- il quadro logico del programma (gerarchia dei suoi obiettivi, risultati ed effetti previsti)

- la precisazione degli indicatori di risultato e di impatto che consentiranno di misurare il conseguimento degli obiettivi perseguiti,

- gli strumenti per la raccolta di dati adeguati ai risultati e agli effetti identificati (questionario mirato, dati statistici e altro).

9. MISURE ANTIFRODE

Gli Stati partecipanti effettueranno il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri funzionari, secondo le norme convenute. Gli importi necessari saranno anticipati agli Stati partecipanti nel corso dell'esercizio, in funzione dell'esecuzione. Gli Stati partecipanti presenteranno giustificativi dettagliati delle loro spese e conserveranno tutti i documenti in vista di un controllo. Il pagamento delle spese di viaggio ai funzionari di altri paesi o ai rappresentanti di organismi esterni e delle spese relative all'organizzazione di seminari sarà effettuato direttamente dai servizi della Commissione, oppure dagli Stati partecipanti incaricati di provvedere in tal senso. Ogni contratto di questo tipo conterrà disposizioni antifrode (controlli, etc.).

Gli importi relativi ad altre attività del programma saranno oggetto della consueta procedura di verifica da parte dei servizi della Commissione prima del pagamento, in funzione degli obblighi contrattuali e della corretta gestione finanziaria o generale. Misure antifrode (controlli, relazioni, etc.) saranno inserite in tutti i contratti conclusi tra la Commissione i beneficiari.

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