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Document 51997PC0644
Proposal for a Council Directive amending Directive 82/714/EEC of 4 October 1982 laying down technical requirements for inland waterway vessels
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna
/* COM/97/0644 def. - SYN 97/0335 */
GU C 105 del , p. 1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna /* COM/97/0644 def. - SYN 97/0335 */
Gazzetta ufficiale n. C 105 del 06/04/1998 pag. 0001
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 82/714/CEE, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (98/C 105/01) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 644 def. - 97/0335 (SYN) (Presentata dalla Commissione il 9 dicembre 1997) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA - visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, in conformità con la procedura prevista dall'articolo 189 C del trattato, in cooperazione con il Parlamento europeo, considerando che la direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (1), ha introdotto condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati per le navi della navigazione interna in tutti gli Stati membri; che, nell'interesse della sicurezza, tali condizioni devono essere adeguate ai progressi tecnici, tenendo inoltre conto dei cambiamenti avvenuti nella rete navigabile della Comunità; considerando che le condizioni e i requisiti tecnici per il rilascio dei certificati di navigazione interna, ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione del Reno, sono stati riveduti a decorrere dal 1° gennaio 1995; che per ragioni di concorrenza e di sicurezza è auspicabile adottare il campo d'applicazione e il contenuto di tali requisiti tecnici per l'intera rete comunitaria; considerando che è opportuno che i certificati comunitari di navigazione interna attestanti la piena conformità delle navi ai requisiti tecnici riveduti di cui sopra siano validi su tutte le vie navigabili comunitarie; considerando che è auspicabile garantire un maggior grado di armonizzazione delle condizioni di rilascio dei certificati comunitari supplementari da parte degli Stati membri per le navi che operano sulle idrovie delle zone 1 e 2 (estuari), nonché della zona 4; considerando che è opportuno prevedere un regime transitorio per le navi in servizio non ancora munite di certificato comunitario di navigazione interna quando vengono sottoposte alla prima visita conformemente ai requisiti tecnici riveduti stabiliti dalla presente direttiva; considerando che è opportuno, entro certi limiti e a seconda della categoria di navi, determinare in ciascun caso specifico il periodo di validità dei certificati comunitari; considerando che per consentire un più rapido adeguamento degli allegati della direttiva al progresso tecnico è necessario introdurre procedure apposite basate sulla direttiva 87/373/CEE del Consiglio (2); considerando che è necessario che le misure previste dalla direttiva 76/135/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (3), restino in vigore per le navi alle quali si applica la direttiva 76/135/CEE e non la presente direttiva, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 82/714/CEE è modificata nel modo seguente: 1. Il terzo trattino dell'articolo 1 è modificato come segue: «- zona 4: le altre idrovie comunitarie comprese nell'elenco di cui al capitolo 3 dell'allegato I.» 2. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: «1. La presente direttiva si applica: - alle navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri; - alle navi per le quali il prodotto di L × B × T, come da definizione fornita all'allegato II, articolo 1.01, è pari o superiore a 100 m³; - ai rimorchiatori e agli spintori, compresi quelli di lunghezza inferiore a 20 m o nei quali il prodotto di L × B × T, come da definizione fornita all'allegato II, articolo 1.01, è inferiore a 100 m³, quando sono costruiti per rimorchiare, per spingere o per la propulsione in formazione in coppia delle navi di cui al primo trattino. 2. La presente direttiva non si applica: - alle navi da passeggeri destinate al trasporto di non più di 12 passeggeri oltre all'equipaggio; - alle navi traghetto; - alle navi da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri; - alle navi di servizio delle autorità di controllo e alle navi del servizio antincendio; - alle navi da guerra; - alle navi della navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori per la navigazione marittima che navigano o stazionano nelle acque fluviomarittime o si trovano temporaneamente nelle acque interne, purché provvisti dei seguenti titoli di navigazione o di sicurezza validi: - certificato attestante la conformità alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 e successive modificazioni, o uno strumento equivalente, - certificato attestante la conformità alla Convenzione internazionale sul bordo libero del 1966 e successive modificazioni, o uno strumento equivalente, e certificato IOPP che attesti la conformità alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi (Marpol) del 1973 e successive modificazioni, o, - per le navi da passeggeri a cui non si applicano le suddette convenzioni, certificato rilasciato in conformità della direttiva 98/. . ./CE del Consiglio sulle norme e le condizioni di sicurezza per le navi da passeggeri.» 3. Il testo del primo e del secondo trattino dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: «- di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione del Reno o un certificato comunitario di navigazione interna rilasciato posteriormente al 1° luglio 1998 ai sensi dell'articolo 8, che attesta la piena conformità della nave ai requisiti tecnici dell'allegato II, qualora operino su una idrovia della zona R; - di un certificato comunitario di navigazione interna rilasciato alle navi in conformità della presente direttiva e dei requisiti tecnici dell'allegato II qualora navighino sulle idrovie delle altre zone.» 4. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: «1. Ogni Stato membro può adottare, fatte salve le disposizioni della Convenzione riveduta per la navigazione del Reno e previa consultazione della Commissione che delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, requisiti tecnici complementari a quelli dell'allegato II per le navi che navigano sulle idrovie delle zone 1 e 2 situate nel suo territorio. Tali requisiti complementari si limitano ai soli elementi contenuti nell'elenco di cui all'allegato V bis e sono formulati in conformità delle relative disposizioni. 2. La conformità della nave ai suddetti requisiti complementari è attestata dal certificato comunitario di cui all'articolo 3 o, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dal certificato comunitario supplementare. Tale attestato di conformità è riconosciuto sulle idrovie comunitarie della zona corrispondente. 3. Ogni Stato membro può, previa approvazione della Commissione, che delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, consentire una riduzione dei requisiti tecnici dell'allegato II per le navi che operano esclusivamente sulle idrovie della zona 4 situate nel suo territorio. Tale riduzione si limita ai soli elementi elencati all'allegato V tris. Se le caratteristiche tecniche di una nave soddisfano i requisiti tecnici così modificati, occorre specificare nel certificato comunitario o, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, nel certificato comunitario supplementare che la sua validità è limitata alle idrovie della zona 4.» 5. All'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il seguente testo: «Nei casi in cui la prima visita tecnica viene effettuata dopo il 1° luglio 1998, la mancata rispondenza ai requisiti stabiliti all'allegato II viene specificata nel certificato comunitario. Qualora le autorità competenti ritengano che tali lacune non costituiscono un pericolo evidente, le navi possono continuare ad operare fino a quando i componenti o le parti della nave di cui è stata certificata la non rispondenza ai requisiti non sono sostituiti o modificati, nel qual caso tali componenti o parti dovranno soddisfare i requisiti dell'allegato III. La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non si considera una sostituzione ai sensi del presente paragrafo.» 6. All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo: «4. Il certificato comunitario viene rilasciato alle navi che, escluse inizialmente dal campo d'applicazione della presente direttiva, vi rientrano a seguito delle modifiche di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, introdotte dalla direttiva 98/. . ./CE, previa visita tecnica da effettuarsi alla scadenza dell'attuale certificato della nave, ma comunque entro il 30 giugno 2008, per verificare la conformità della nave ai requisiti tecnici stabiliti all'allegato II. La mancata rispondenza a tali requisiti viene menzionata nel certificato comunitario. Qualora le autorità competenti ritengano che tali lacune non costituiscono un pericolo evidente, la nave può continuare ad operare fino a quando i componenti o le parti della nave di cui è stata certificata la non rispondenza ai requisiti non siano sostituiti o modificati, nel qual caso tali componenti o parti dovranno soddisfare i requisiti dell'allegato II. La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non si considera una sostituzione ai sensi del presente paragrafo.» 7. Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente: «1. Il periodo di validità del certificato comunitario di navigazione interna sarà fissato in ogni singolo caso dall'autorità competente per il rilascio di tale certificato. Tuttavia, tale periodo non può essere superiore a cinque anni per le navi da passeggeri o a dieci anni per le altre navi. 2. Ciascuno Stato membro può, nei casi specificati agli articoli 12 e 16 della presente direttiva e nel capitolo 2, paragrafo 5, dell'allegato II, rilasciare certificati comunitari temporanei, il cui periodo di validità non deve superare i sei mesi.» 8. La seguente frase è aggiunta all'articolo 13: «Tuttavia, al rinnovo dei certificati comunitari rilasciati anteriormente al 1° luglio 1998 si applicano le disposizioni transitorie del capitolo 24 dell'allegato II.» 9. La prima frase del secondo comma dell'articolo 15 è modificata nel modo seguente: «In seguito a detta visita viene rilasciato un nuovo certificato che indica le caratteristiche tecniche della nave o viene modificato di conseguenza il certificato esistente.» 10. Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal seguente testo: «1. Le eventuali modifiche necessarie per adeguare gli allegati della direttiva al progresso tecnico, agli sviluppi registrati in questo settore grazie all'attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare la Commissione centrale per la navigazione del Reno, allo scopo di garantire che i due certificati di cui all'articolo 3, primo trattino, siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscono un livello di sicurezza equivalente, o di tener conto dei casi di cui all'articolo 5, sono adottate dalla Commissione in conformità della procedura stabilita nel presente articolo, paragrafi 2 e 3. 2. La Commissione è assistita dal comitato istituito con l'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio (*) denominato in appresso "il comitato". 3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. (*) GU L 373 del 31.12.1991.» 11. Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal testo seguente: «Alle navi escluse dal campo d'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, che tuttavia rientrano in quello dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 76/135/CEE, si applicano le disposizioni di quest'ultima.» 12. Gli allegati I, II e III sono sostituiti dalle nuove versioni contenute nell'allegato della presente direttiva. Gli allegati V bis, V tris e VI di cui allo stesso allegato sono aggiunti alla presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano, anteriormente al 1° luglio 1998, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 1998. 2. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 3. Gli Stati membri stabiliscono il sistema di sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva e prendono le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1) GU L 301 del 28.10.1982, pag. 1. (2) GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33. (3) GU L 21 del 29.1.1976, pag. 10. ALLEGATO I ELENCO DELLE VIE NAVIGABILI COMUNITARIE SUDDIVISE GEOGRAFICAMENTE NELLE ZONE 1, 2, 3 e 4 CAPITOLO I Zona 1 Repubblica federale di Germania Ems: dalla linea di collegamento fra il campanile di Delfzijl e il faro di Knock in direzione del mare aperto fino alla latitudine 53° 30' N e alla longitudine 6° 45' E (ovvero leggermente al largo della zona di trasbordo per navi da carico secco nell'Alte Ems, tenendo conto del trattato di cooperazione Ems-Dollart). Zona 2 Repubblica federale di Germania Ems: dalla linea che, partendo dall'entrata del porto verso Papenburg, supera l'Ems, collega lo stabilimento di pompaggio di Diemen (Diemer Schöpfwerk) e l'apertura della diga a Halte fino alla linea di collegamento fra il campanile di Delfzijl e il faro di Knock, tenendo conto del trattato di cooperazione Ems-Dollart. Jade: all'interno della linea di collegamento fra il segnale superiore di Schillig e il campanile di Langwarden. Weser: dal ponte ferroviario di Brema fino alla linea di collegamento fra i campanili di Langwarden e di Cappel e il braccio marginale Schweiburg, compresi i bracci marginali Kleine Weser, Rekumer Loch e Rechter Nebenarm. Elba: dal limite inferiore del porto di Amburgo fino alla linea che collega la boa sferica di Döse e la punta nord-occidentale dell'Hohes Ufer (Dieksand), con gli affluenti Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau e Stör (ogni volta, dallo sbarramento alla foce), compresa la Nebenelbe. Meldorfer Bucht: all'interno della linea di collegamento fra la punta nord-occidentale dell'Hohes Ufer (Dieksand) e la testa del molo occidentale di Büsum. Flensburger Förde: all'interno della linea di collegamento fra il faro di Kekenis e Birknack. Eckernförder Bucht: all'interno della linea che collega Boknis-Eck alla punta nord-occidentale della terraferma a Dänisch Nienhof. Kieler Förde: all'interno della linea di collegamento fra il faro di Bülk e il monumento ai caduti del mare di Laboe. Leda: dall'entrata nell'avamporto della chiusa marittima di Leer fino alla foce. Hunte: dal porto di Oldenburg e da 140 m a valle dell'Amalienbrücke a Oldenburg fino alla foce. Lesum: dal ponte ferroviario a Bremen-Burg fino alla foce. Este: dalla porta di chiusa di Buxtehude fino alla diga di Este. Lühe: dal mulino situato a 250 m a monte del ponte stradale sul Marschdamm a Horneburg fino alla diga di Lühe. Schwinge: dal ponte pedonale a valle del bastione di Güldenstern a Stado fino alla diga di Schwinge. Freiburger-Hafenpriel: dalle chiuse di Freiburg sull'Elba fino alla foce. Oste: dallo sbarramento del mulino di Bremervörde fino alla diga di Oste. Pinnau: dal ponte ferroviario di Pinneburg fino alla diga di Pinnau. Krückau: dal mulino ad acqua di Elmshorn fino alla diga di Krückau. Stör: da Pegel Rensing fin alla diga di Stör. Eider: dal canale di Gieselau fino alla diga di Eider. Nord-Ostsee-Kanal (canale di Kiel): dalla linea che collega le teste di molo di Brunsbüttel fino alla linea che collega i segnali d'accesso di Kiel-Haltenau e i (laghi) Schirnauer See, Bergstedter See, Audorfer See, Obereidersee a Enge, al canale navigabile di Achterwehrer e al (lago) Flemhuder See. Trave: dal ponte ferroviario e dal ponte di Holsten (Stadttrave) a Lubecca fino alla linea che collega le due teste di molo esterne di Travemünde con il Pötenitzer Wiek e il (lago) Dassower See. Schlei: all'interno della linea di collegamento delle teste di molo di Schleimünde. Wismarbucht, Kirchsee. Breitling, Salzhaff e porto di Wismar: in direzione del mare aperto, dalle linee di collegamento fra Hohen Wieschendorf Huk e i fanali di Timmendorf e i fanali di Gollwitz sull'isola di Poel e la punta meridionale della penisola di Wustrow. Unterwarnow e Breitling: in direzione del mare aperto dalla linea che collega le punte più settentrionali del molo occidentale, centrale e orientale di Warnemünde. Le acque circondate dalla terraferma e dalle penisole di Darß e di Zingst come pure dalle isole di Hiddensee e di Rügen (compreso il porto di Stralsund): verso il mare aperto: - fino alla latitudine 54° 27' N fra la penisola di Zingst e l'isola di Bock, - fino alla linea che collega la punta settentrionale dell'isola di Bock alla punta meridionale dell'isola di Hiddensee, - sulle isole di Hiddensee e di Rügen (Bug), fino alla linea che collega la punta sud-est di Neubessin al Buger Haken. Greifswalder Bodden e porto di Greifswald (con Ryck): verso il mare aperto fino alla linea che collega la punta orientale del Thiessower Haken (Südperd) con la punta orientale dell'isola di Ruden, terminando in corrispondenza della punta settentrionale dell'isola di Usedom (54° 10' 37″ N, 13° 47' 51″ E). Le acque circondate dalla terraferma e dall'isola di Usedom (fiume Peene, compresi porto di Wolgast, acque retrostanti, laguna di Stettino): in direzione est fino alla linea di demarcazione fra Germania e Polonia che attraversa la laguna di Stettino. Repubblica francese Senna: a valle del ponte Jeanne d'Arc a Rouen. Garonna e Gironda: a valle del ponte di pietra a Bordeaux. Rodano: a valle del ponte Trinquetaille ad Arles e oltre, verso Marsiglia. Dordogna: a valle del ponte di pietra a Libourne. Loira: a valle del ponte di Haudadine del braccio della Madeleine e a valle dal ponte di Pirmil sul braccio di Pirmil. Regno dei Paesi Bassi Dollard. Eems. Waddenzee: compresi i collegamenti con il Mare del Nord. IJsselmeer: compreso il Markermeer e l'IJmeer e escluso il Gouwzee. Waterweg di Rotterdam e Scheur. Calandkanaal ad ovest del porto del Benelux. Hollands Diep. Breediep, Beerkanaal e porti collegati. Haringvliet e Vuilegat: comprese le vie navigabili che si trovano fra Goeree-Overflakkee da un lato e Voorne-Putten e Hoekse Waard dall'altro. Hellegat. Volkerak. Krammer. Grevelingenmeer e Brouwershavense Gat: comprese tutte le vie navigabili che si trovano fra Schouwen-Duiveland e Goeree-Overflakkee. Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Schelda orientale e Roompot: comprese le vie navigabili che si trovano fra Walcheren, Noord-Beveland e Zuid-Beveland da un lato e Schouwen-Duiveland e Tholen dall'altro, escluso il canale Schelda-Reno. Schelda e Schelda occidentale e la sua foce a mare: comprese le vie navigabili che si trovano fra la Fiandra zelandese (Reemusch-Vlaanderen), da un lato, e Walcheren e Zuid-Beveland, dall'altro, escluso il canale Schelda-Reno. CAPITOLO II Zona 3 Repubblica d'Austria Danubio: dal confine con la Germania al confine con la Slovacchia. Inn: dalla foce alla centrale elettrica di Passau-Ingling. Traun: dalla foce fino al chilometro 1,80. Enns: dalla foce al chilometro 2,70. March: fino al chilometro 6,00. Regno del Belgio Schelda marittima (a valle della rada di Anversa). Repubblica federale di Germania Danubio: da Kelheim (km 2 414,72) fino al confine austro-tedesco. Reno: dal confine svizzero-tedesco al confine olandese-tedesco. Elba: dalla foce del canale laterale dell'Elba (Elben-Seiten-Kanal) al limite inferiore del porto di Amburgo. Müritz. Repubblica francese Reno. Regno dei Paesi Bassi Reno. Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartenmeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten IJ, Afgesloten IJ, Noordzeekanaal, Porto d'UJmuiden, zona portuale di Rotterdam, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordtsche Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch Kanaal, Boven Rijn, Pannersdensch Kanaal, Geldersche IJssel, Neder Rijn, Lek, canale Amsterdam-Reno, Veerse Meer, canale Schelda-Reno fino al punto in cui affluisce nel Volkerak, Amer, Bergsche Maas, la Mosa a valle di Venlo, Gooimeer, Europoort, Calandkanaal (ad est del porto del Benelux), Hartelkanaal. CAPITOLO III Zona 4 Repubblica d'Austria Thaya: fino a Bernhardsthal. March: a monte del chilometro 6,00. Regno del Belgio L'intera rete belga ad eccezione delle vie navigabili della zona 3. Repubblica federale di Germania Tutte le vie navigabili nazionali ad eccezione di quelle delle zone 1, 2 e 3. Repubblica francese L'intera rete francese ad eccezione delle vie navigabili delle zone 1, 2 e 3. Regno dei Paesi Bassi Tutti i fiumi, canali e mari interni non compresi nelle zone 1, 2 e 3. Repubblica italiana Fiume Po: da Piacenza alla foce. Canale Milano-Cremona, fiume Po: tratto terminale di 15 km fino al Po. Fiume Mincio: da Mantova, Governolo al Po. Idrovia ferrarese: dal Po (Pontelagoscuro), Ferrara a Porto Garibaldi. Canali di Brondolo e Valle: dal Po orientale alla laguna di Venezia. Canale Fissero-Tartaro-Canalbianco: da Adria al Po orientale. Litoranea veneta: dalla laguna di Venezia a Grado. Granducato di Lussemburgo Mosella. ALLEGATO II Requisiti tecnici minimi per le navi che navigano sulle vie navigabili delle zone 1, 2, 3 e 4 PARTE I CAPITOLO 1 CONDIZIONI GENERALI Articolo 1.01 Definizioni Nella presente direttiva: Tipi di galleggiante 1. Il termine «galleggiante» indica qualsiasi nave o galleggiante ad uso speciale. 2. Il termine «nave» indica qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima. 3. Il termine «nave della navigazione interna» indica qualsiasi nave destinata esclusivamente o essenzialmente alla navigazione sulle vie navigabili interne. 4. Il termine «nave della navigazione marittima» indica una nave autorizzata e destinata essenzialmente alla navigazione marittima o costiera. 5. Il termine «automotore» indica qualsiasi automotore ordinario o automotore-cisterna. 6. Il termine «automotore-cisterna» indica qualsiasi nave adibita al trasporto di merci in cisterne fisse, costruita per navigare isolatamente con i propri mezzi meccanici di propulsione. 7. Il termine «automotore ordinario» indica qualsiasi nave che non sia un automotore-cisterna, adibita al trasporto di merci, costruita per navigare isolatamente con i propri mezzi meccanici di propulsione. 8. Il termine «chiatta per la navigazione sui canali» indica qualsiasi nave della navigazione interna di lunghezza non superiore a 38,5 m e larghezza non superiore a 5,05 m. 9. Il termine «rimorchiatore» indica qualsiasi nave appositamente costruita per rimorchiare. 10. Il termine «spintore» indica qualsiasi nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio. 11. Il termine «chiatta» indica un chiatta ordinaria o una chiatta cisterna. 12. Il termine «chiatta-cisterna» indica qualsiasi nave adibita al trasporto di merci in cisterne fisse, costruita per essere rimorchiata e non munita di mezzi meccanici di propulsione o munita di mezzi meccanici di propulsione che consentono di effettuare soltanto spostamenti a corto raggio. 13. Il termine «chiatta ordinaria» indica qualsiasi nave che non sia una chiatta-cisterna, adibita al trasporto di merci, costruita per essere rimorchiata e non munita di mezzi meccanici di propulsione o munita di mezzi meccanici di propulsione che consentono di effettuare soltanto spostamenti a corto raggio. 14. Il termine «chiatta-spinta» indica una chiatta-spinta ordinaria, una chiatta-spinta-cisterna o una chiatta-spinta su nave. 15. Il termine «chiatta-spinta-cisterna» indica qualsiasi nave adibita al trasporto di merci in cisterne fisse, costruita o appositamente attrezzata per essere spinta e non munita di mezzi meccanici di propulsione o munita di mezzi meccanici di propulsione che consentono di effettuare soltanto spostamenti a corto raggio quando non fa parte di un convoglio spinto. 16. Il termine «chiatta-spinta ordinaria» indica qualsiasi nave che non sia una chiatta-spinta-cisterna, adibita al trasporto di merci, costruita o appositamente attrezzata per essere spinta e non munita di mezzi meccanici di propulsione o munita di mezzi meccanici di propulsione che consentono di effettuare soltanto spostamenti a corto raggio quando non fa parte di un convoglio spinto. 17. Il termine «chiatta-spinta su nave» indica qualsiasi chiatta-spinta costruita per essere trasportata a bordo di navi della navigazione marittima e per navigare sulle vie navigabili interne. 18. Il termine «nave da passeggeri» indica qualsiasi nave costruita ed attrezzata per portare più di dodici passeggeri. 19. Il termine «battello per gite turistiche giornaliere» indica qualsiasi nave da passeggeri priva di cabine per il soggiorno notturno dei passeggeri. 20. Il termine «nave cabinata» indica una nave da passeggeri fornita di cabine per il soggiorno notturno dei passeggeri. 21. Il termine «galleggiante ad uso speciale» indica qualsiasi materiale galleggiante provvisto di impianti adibiti a lavori come gru, draghe, battipali, elevatori. 22. Il termine «nave cantiere» indica una nave appositamente costruita ed equipaggiata per essere utilizzata nei cantieri, come per esempio un rifluitore, una betta a sportelli o una betta-pontone, un pontone o un posablocchi. 23. Il termine «imbarcazione da diporto» indica qualsiasi nave diversa da una nave da passeggeri, destinata allo sport o allo svago. 24. Il termine «impianto galleggiante» indica qualsiasi costruzione galleggiante che di norma non è destinata ad essere spostata, come ad esempio stabilimenti balneari, darsene, moli, rimesse per imbarcazioni. 25. Il termine «materiale galleggiante» indica qualsiasi zattera o altra costruzione, struttura assemblata o oggetto idoneo a navigare, che non siano una nave, un galleggiante ad uso speciale o un impianto galleggiante. Insiemi di imbarcazioni 26. Il termine «convoglio» indica un convoglio rigido o un convoglio rimorchiato. 27. Il termine «formazione» indica il modo in cui un convoglio è formato. 28. Il termine «convoglio rigido» indica un convoglio spinto o una formazione in coppia. 29. Il termine «convoglio spinto» indica un insieme rigido di galleggianti di cui uno almeno è collocato davanti al galleggiante o ai due galleggianti a motore che assicurano la propulsione del convoglio e che sono denominati «spintori»; dicesi rigido anche un convoglio composto da un galleggiante spintore e da un galleggiante spinto accoppiati in modo da consentire un'articolazione guidata. 30. Il termine «formazione in coppia» indica un insieme di galleggianti accoppiati lateralmente in modo rigido, in cui nessuno è collocato davanti a quello che provvede alla propulsione dell'insieme stesso. 31. Il termine «convoglio rimorchiato» indica un insieme di uno o più galleggianti, impianti galleggianti o materiali galleggianti rimorchiato da uno o più galleggianti a motore facenti parte del convoglio stesso. Zone specifiche delle imbarcazioni 32. Il termine «sala macchine principali» indica il locale in cui sono installati i motori di propulsione. 33. Il termine «sala macchine» indica un locale in cui sono installati motori a combustione. 34. Il termine «locale caldaie» indica un locale in cui è installato un apparecchio che produce vapore o un fluido termico e che funziona a carburante. 35. Il termine «sovrastruttura chiusa» indica una costruzione continua rigida e stagna all'acqua, dotata di pareti rigide collegate al ponte in modo permanente e stagno all'acqua. 36. Il termine «timoneria» indica il locale in cui si trovano tutti gli strumenti di comando e di controllo necessari per governare la nave. 37. Il termine «alloggio» indica qualsiasi locale destinato alle persone che vivono abitualmente a bordo, comprese le cucine, le dispense, i gabinetti, i lavatoi, le lavanderie, le anticamere e i corridoi, ma esclusa la timoneria. 38. Il termine «stiva» indica una parte della nave, delimitata anteriormente e posteriormente da paratie, aperta o chiusa da coperchi di boccaporto, destinata al trasporto di merci imballate o alla rinfusa o a ospitare cisterne indipendenti dallo scafo. 39. Il termine «cisterna fissa» indica una cisterna collegata alla nave, le cui pareti possono essere costituite dallo scafo stesso o da un involucro a se stante. 40. Il termine «posto di lavoro» indica una zona in cui l'equipaggio svolge la propria attività professionale, ivi compresi la passerella, l'albero da carico e il canotto. 41. Il termine «zona di passaggio» indica una zona destinata alla circolazione abituale di persone e di merci. Termini di tecnica navale 42. Il termine «galleggiamento massimo» indica il piano di galleggiamento che corrisponde all'immersione massima alla quale il galleggiante è autorizzato a navigare. 43. Il termine «distanza di sicurezza» indica la distanza fra il galleggiamento massimo e il piano parallelo che passa per il punto più basso al di sopra del quale il galleggiante non è più considerato stagno. 44. Il termine «bordo libero»o «F» indica la distanza fra il galleggiamento massimo e il piano parallelo che passa per il punto più basso del trincarino o, in mancanza del trincarino, per il punto più basso dell'orlo superiore del fasciame. 45. Il termine «linea di sovraimmersione» indica una linea ideale tracciata sul fasciame almeno 10 cm al di sotto del ponte di compartimentazione e almeno 10 cm al di sotto del punto non stagno più basso del fasciame. In mancanza del ponte di compartimentazione, è ammessa una linea tracciata almeno 10 cm al di sotto della linea più bassa fino alla quale il fasciame esterno è stagno. 46. Il termine «volume d'immersione» o «∀» indica il volume immerso della nave in m³. 47. Il termine «dislocamento» o «D» indica il peso totale della nave, compreso il carico, in t. 48. Il termine «coefficiente di finezza totale» o «ä» indica il rapporto fra il volume d'immersione e il prodotto lunghezza × larghezza × immersione T. 49. Il termine «superficie laterale al di sopra dell'acqua» o «S» indica la superficie laterale della nave al di sopra della linea di galleggiamento in m². 50. Il termine «ponte di compartimentazione» indica il ponte fino a cui arrivano le paratie stagne previste e a partire dal quale si misura il bordo libero. 51. Il termine «paratia» indica una parete, generalmente verticale, che serve alla compartimentazione della nave, è delimitata dal fondo della nave, dal fasciame o da altre paratie e raggiunge un'altezza determinata. 52. Il termine «paratia trasversale» indica una paratia che va da una murata all'altra. 53. Il termine «parete» indica una superficie divisoria, generalmente verticale. 54. Il termine «parete divisoria» indica una parete non stagna all'acqua. 55. Il termine «lunghezza» o «L» indica la lunghezza massima dello scafo in m, esclusi il timone e il bompresso. 56. Il termine «lunghezza fuori tutto» indica la lunghezza massima del galleggiante in m, comprese tutte le apparecchiature fisse, come alcune parti dell'apparecchio di governo o dell'apparecchio di propulsione, dispositivi meccanici e simili. 57. Il termine «lunghezza»o «LF» indica la lunghezza dello scafo in m, misurata al livello di galleggiamento massimo della nave. 58. Il termine «larghezza» o «B» indica la larghezza massima dello scafo in m, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi, ecc.). 59. Il termine «larghezza fuori tutto» indica la larghezza massima del galleggiante in m, compresi tutti gli impianti fissi, come ruote a pale, bordi di protezione, dispositivi meccanici e simili. 60. Il termine «larghezza» o «BF» indica la larghezza dello scafo in m, misurata esternamente al fasciame al livello del galleggiamento massimo della nave. 61. Il termine «altezza laterale»o «H» indica la distanza verticale minore fra il bordo superiore della chiglia e il punto più basso del ponte sul fianco della nave. 62. Il termine «immersione»o «T» indica la distanza verticale fra il punto più basso dello scafo fuori ossatura o della chiglia e il galleggiamento massimo della nave. 63. Il termine «perpendicolare avanti» indica la verticale alla faccia prodiera dell'intersezione dello scafo con il galleggiamento massimo. 64. Il termine «ampiezza libera del trincarino» indica la distanza fra la verticale passante per l'elemento più sporgente del trincarino dalla parte della mastra e la verticale passante per il bordo interno della protezione contro il rischio di scivolamento (guardacorpo, guardapiedi) sul lato esterno del trincarino. Apparecchi di governo 65. Il termine «apparecchi di governo» indica tutte le attrezzature necessarie al governo della nave che sono richieste per ottenere la manovrabilità prevista al capitolo 5 della presente direttiva. 66. Il termine «timone» indica il timone o i timoni provvisti di asse, compresi il settore e i collegamenti con il mezzo di governo. 67. Il termine «mezzo di governo» indica la parte dell'apparecchio di governo che produce il movimento del timone. 68. Il termine «comando di governo» indica il comando del mezzo di governo, posto fra la fonte d'energia e il mezzo di governo. 69. Il termine «fonte d'energia» indica l'alimentazione in energia del comando di governo e del dispositivo di guida a partire dalla rete di bordo, dalle batterie o da un motore a combustione interna. 70. Il termine «dispositivo di guida» indica gli elementi costitutivi e i circuiti relativi all'azionamento di un comando di governo a motore. 71. Il termine «apparecchio di comando del mezzo di governo» indica il comando, il dispositivo di comando e la fonte d'energia del mezzo di governo. 72. Il termine «comando a mano» indica un comando nel quale il movimento del timone è prodotto dalla manovra manuale della ruota manuale del timone per trasmissione meccanica o idraulica e senza l'intervento di una fonte d'energia complementare. 73. Il termine «comando manuale idraulico» indica un comando a mano a trasmissione idraulica. 74. Il termine «regolatore di velocità di accostata» indica un impianto che fa raggiungere e mantenere automaticamente alla nave una determinata velocità di accostata secondo valori precedentemente stabiliti. 75. La locuzione «timoneria attrezzata per la guida con radar da parte di una sola persona» indica una timoneria adattata in maniera tale che durante la navigazione con radar la nave possa essere guidata da una sola persona. Proprietà di alcune componenti strutturali e di alcuni materiali 76. Il termine «stagno all'acqua» indica un elemento strutturale o un dispositivo sistemato in modo da impedire la penetrazione dell'acqua. 77. Il termine «stagno agli spruzzi e alle intemperie» indica un elemento strutturale o un dispositivo sistemato in modo da lasciar passare, in condizioni normali, solo una quantità d'acqua irrilevante. 78. Il termine «stagno al gas» indica un elemento strutturale o un dispositivo sistemato in modo da impedire la penetrazione di gas o vapori. 79. Il termine «incombustibile» indica un materiale che non brucia né emette vapori infiammabili in quantità sufficiente per infiammarsi se portato a una temperatura di circa 750°. 80. Il termine «difficilmente infiammabile» indica un materiale che difficilmente prende fuoco o la cui superficie difficilmente prende fuoco e che ostacola opportunamente il propagarsi del fuoco. 81. Il termine «ignifugo» indica una componente strutturale o un dispositivo che risponde a determinati requisiti di resistenza al fuoco. Altre nozioni 82. Si considerano «società di classificazione autorizzate» il Germanischer Lloyd, il Bureau Veritas e il Lloyd's Register of Shipping. 83.a Per «certificato comunitario» si intende il certificato che, in conformità dell'articolo 3 della direttiva, è rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro per le navi che rispondono ai requisiti tecnici indicati nel presente allegato. 83.b In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, oltre al certificato per la navigazione del Reno, è richiesto il «certificato comunitario supplementare» per la navigazione delle vie navigabili delle zone 1 e 2 nonché delle zone 3 e 4 per poter beneficiare delle agevolazioni tecniche previste su queste vie navigabili. 84. Per «commissioni di visita» si intendono le autorità competenti designate dagli Stati membri che procedono alla visita delle navi in conformità delle disposizioni di cui al presente allegato e che rilasciano il certificato o i certificati. Articolo 1.02 (Senza oggetto) Articolo 1.03 (Senza oggetto) Articolo 1.04 (Senza oggetto) Articolo 1.05 (Senza oggetto) Articolo 1.06 Requisiti temporanei L'autorità competente può, previo ricorso alla procedura di cui all'articolo 19 della direttiva, stabilire requisiti di carattere temporaneo, se indispensabile, per consentire di effettuare prove senza nuocere alla sicurezza e al corretto svolgimento della navigazione. Detti requisiti hanno una validità massima di tre anni. Articolo 1.07 Istruzioni amministrative per le commissioni di visita Al fine di agevolare e uniformare l'applicazione della presente direttiva, si possono adottare istruzioni amministrative per le commissioni di visita, previo ricorso alla procedura di cui all'articolo 19. Dette istruzioni amministrative vengono comunicate alle commissioni di visita dalle autorità competenti. Le commissioni di visita devono attenersi a tali istruzioni amministrative. CAPITOLO 2 PROCEDURA Articolo 2.01 Commissioni di visita 1. Gli Stati membri istituiscono commissioni di visita in taluni porti appropriati. 2. Le commissioni di visita sono composte da un presidente e da esperti. Fanno parte di ciascuna commissione, a titolo di esperti, almeno: a) un funzionario dell'amministrazione competente per la navigazione interna; b) un esperto in materia di costruzione delle navi della navigazione interna e delle loro macchine; c) un esperto di nautica titolare di patente per la condotta di una nave. 3. Il presidente e gli esperti di ciascuna commissione sono designati dalle autorità dello Stato di competenza. 4. Le commissioni di visita possono farsi assistere da esperti specializzati in conformità delle disposizioni nazionali vigenti. Articolo 2.02 Richiesta di visita 1. La procedura per la presentazione di una richiesta di visita e la fissazione del luogo e della data della visita sono di competenza delle autorità che rilasciano il certificato. La commissione di visita stabilisce quali documenti le devono essere presentati. La procedura deve svolgersi in modo da garantire che la visita possa aver luogo entro un termine ragionevole dalla presentazione della richiesta. 2. Il proprietario di un galleggiante non soggetto all'applicazione della presente direttiva, o il suo rappresentante, può richiedere il certificato di visita; la sua richiesta sarà soddisfatta se la nave è conforme alle disposizioni della presente direttiva. Articolo 2.03 Presentazione del galleggiante alla visita 1. Il proprietario, o il suo rappresentante, deve presentare il galleggiante alla visita privo di carico, pulito e armato. Egli è tenuto a fornire l'assistenza necessaria alla visita, ad esempio mettendo a disposizione un canotto adatto e il personale necessario od anche agevolando l'ispezione delle parti dello scafo o degli impianti che non sono direttamente accessibili o visibili. 2. In occasione della prima visita, la commissione deve richiedere una visita della nave a secco. Si può derogare alla visita a secco qualora si possa produrre un certificato di classificazione o un attestato da parte di una società di classificazione autorizzata che dichiara che la costruzione è conforme ai requisiti da essa stabiliti. In caso di visita complementare o speciale, la commissione di visita può richiedere una visita a secco. Nel caso di una prima visita di automotori o convogli o nel caso di importanti modifiche agli apparecchi di propulsione o di governo, la commissione di visita deve procedere a prove in navigazione. 3. La commissione di visita può richiedere ispezioni e prove in marcia supplementari, nonché altre note giustificative. La presente disposizione si applica anche durante la fase di costruzione del galleggiante. Articolo 2.04 (Senza oggetto) Articolo 2.05 Certificato di visita provvisorio 1. La commissione di visita può rilasciare un certificato di visita provvisorio: a) ai galleggianti i cui proprietari vogliano rivolgersi a una commissione di visita di loro iniziativa al fine di ottenere un certificato di visita; b) ai galleggianti temporaneamente privi del certificato di visita per uno dei casi di cui all'articolo 2.07 o uno dei casi di cui agli articoli 12 e 16 della presente direttiva; c) ai galleggianti il cui certificato di visita sia in fase di elaborazione a seguito di visita con esito positivo; d) ai galleggianti nel caso in cui tutte le condizioni per ottenere un certificato di visita di cui all'allegato III (certificato comunitario) o all'allegato IV (certificato comunitario supplementare) non siano soddisfatte; e) ai galleggianti che abbiano subito danni tali che il loro stato non è più conforme al certificato; f) agli impianti galleggianti o ai materiali galleggianti, qualora le autorità competenti in materia di trasporti speciali subordinino l'autorizzazione ad effettuare un trasporto speciale all'ottenimento di tale certificato di visita. I trasporti speciali possono essere effettuati solo previa autorizzazione speciale da parte delle autorità che sono competenti per quanto concerne l'itinerario da percorrere. Essi sono soggetti ai requisiti che le autorità stabiliscono di volta in volta. Per ciascun trasporto speciale occorre designare un conduttore che sia titolare di una patente per la condotta del tipo di nave che sarà usato e per il percorso da effettuare. 2. Per il certificato di visita provvisorio si adotta il modello che figura all'allegato VI qualora l'idoneità a navigare da parte del galleggiante, dell'impianto galleggiante o del materiale galleggiante appaia sufficientemente garantita. Il certificato deve contenere le condizioni ritenute necessarie dalla commissione di visita ed è valido: a) nei casi previsti al paragrafo 1, lettere a) e da d) a f), per un solo viaggio specifico da compiere entro una scadenza appropriata, non superiore a un mese; b) nei casi previsti al paragrafo 1, lettere b) e c), per una durata appropriata. Articolo 2.06 (Senza oggetto) Articolo 2.07 Menzioni e modifiche del certificato 1. Il proprietario di un galleggiante, o il suo rappresentante, deve comunicare a una commissione di visita qualsiasi cambiamento di nome o di proprietà, di stazza, nonché di numero ufficiale, di numero d'immatricolazione o di porto d'attracco del galleggiante e deve far pervenire a detta commissione il certificato di visita per consentirne la modifica. 2. Tutte le menzioni o le modifiche del certificato di visita possono essere apportate da qualsiasi commissione di visita. 3. Se una commissione di visita apporta una modifica al certificato o vi inserisce una menzione, deve comunicarlo alla commissione di visita che ha rilasciato il certificato. Articolo 2.08 (Senza oggetto) Articolo 2.09 Visita complementare 1. Il galleggiante deve essere sottoposto a una visita complementare prima che giunga a scadenza il suo certificato di visita. 2. In via eccezionale, su richiesta motivata del proprietario e del suo rappresentante, la commissione di visita può accordare, senza effettuare una visita complementare, una proroga della validità del certificato non superiore a un anno. Tale proroga sarà accordata per iscritto e dovrà essere tenuta a bordo del galleggiante. 3. La commissione di visita che effettua la visita complementare fissa un nuovo periodo di validità del certificato in base ai risultati di tale visita. Il periodo di validità deve essere menzionato nel certificato di visita e comunicato alla commissione che ha rilasciato tale certificato. 4. Se, invece di prorogare la validità del certificato di visita come al paragrafo 3, lo si sostituisce con uno nuovo, il certificato precedente viene restituito alla commissione di visita che lo ha rilasciato. Articolo 2.10 Visita volontaria Il proprietario di un galleggiante, o il suo rappresentante, può chiedere che il galleggiante sia sottoposto a visita volontaria al di fuori delle visite speciali di cui all'articolo 15 della presente direttiva o delle visite complementari di cui all'articolo 2.09. Tale richiesta di visita deve essere soddisfatta. Articolo 2.11 (Senza oggetto) Articolo 2.12 (Senza oggetto) Articolo 2.13 (Senza oggetto) Articolo 2.14 (Senza oggetto) Articolo 2.15 Oneri Sono a carico del proprietario del galleggiante, o del suo rappresentante, tutti gli oneri derivanti dalla visita della nave e dal rilascio del certificato, in funzione di una tariffa speciale fissata da ciascuno Stato membro. Articolo 2.16 Informazioni Chiunque dimostri di avere un interesse fondato può prendere conoscenza del contenuto del certificato di visita presso la commissione di visita che lo ha rilasciato, nonché ricevere a proprie spese estratti o copie conformi dei certificati che sono così definiti. Articolo 2.17 Registro dei certificati di visita 1. Le commissioni di visita attribuiscono un numero d'ordine ai certificati che rilasciano. Esse tengono inoltre un registro di tutti i certificati rilasciati. 2. Le commissioni di visita conservano una raccolta dei verbali o una copia di tutti i certificati che hanno rilasciato su cui riportano tutte le menzioni e le modifiche, nonché gli annullamenti e le sostituzioni dei certificati stessi. Articolo 2.18 Numero ufficiale 1. La commissione di visita che rilascia un certificato di visita a un galleggiante immatricolato in uno Stato membro o il cui porto d'attracco è situato in uno Stato membro appone sul certificato il numero ufficiale che è stato attribuito al galleggiante dal servizio competente dello Stato nel quale si trova il luogo d'immatricolazione o il porto d'attracco del galleggiante. Quanto ai galleggianti di cui è competente un paese che non sia uno Stato membro, il numero ufficiale da apporre sul certificato di visita è attribuito dal servizio competente dello Stato in cui si trova la commissione di visita che rilascia il certificato. Tali disposizioni non si applicano alle navi della navigazione marittima o alle imbarcazioni da diporto. 2. Il numero ufficiale resta invariato per tutta l'esistenza del galleggiante. Tuttavia, se il galleggiante è immatricolato in un altro Stato o se il suo porto d'attracco vi viene trasferito, il numero ufficiale non è più valido. Il certificato di visita deve essere allora presentato a una commissione di visita che annullerà la menzione del numero ufficiale non più valido e apporrà, all'occorrenza, il nuovo numero ufficiale attribuito dal servizio competente. Articolo 2.19 Equivalenze e deroghe 1. Quando le disposizioni contenute nella parte II richiedono, nel caso di un galleggiante, l'uso o la presenza a bordo di taluni materiali, impianti o attrezzature, oppure l'adozione di determinati accorgimenti costruttivi o di determinati allestimenti, la commissione di visita può, previo ricorso alla procedura di cui all'articolo 19 della direttiva, ammettere per detto galleggiante l'uso o la presenza a bordo di altri materiali, impianti o attrezzature oppure l'adozione di altri accorgimenti costruttivi o di altri allestimenti se sono riconosciuti come equivalenti. 2. La commissione di visita può rilasciare un certificato di visita a titolo di prova e per un periodo limitato a un determinato galleggiante che presenti disposizioni tecniche nuove in deroga ai requisiti della parte II, purché tali disposizioni garantiscano sufficiente sicurezza. 3. Le equivalenze e le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere menzionate nel certificato di visita. Le equivalenze e le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere comunicate alla Commissione. PARTE II CAPITOLO 3 REQUISITI IN MATERIA DI COSTRUZIONE NAVALE Articolo 3.01 Regola fondamentale Le navi devono essere costruite a regola d'arte. Articolo 3.02 Robustezza e stabilità Lo scafo deve avere una robustezza sufficiente a resistere a tutte le sollecitazioni alle quali è sottoposto normalmente; a) nel caso di costruzioni nuove o di trasformazioni importanti che influiscano sulla robustezza della nave, occorre dimostrare che essa è sufficientemente robusta presentando una prova di calcolo. Tale prova non è obbligatoria se si presenta un certificato di classificazione o un attestato di una società di classificazione autorizzata; b) nel caso di una visita di cui all'articolo 2.09, lo spessore minimo delle lamiere del fasciame del fondo, del ginocchio e delle fiancate deve essere controllato secondo le modalità che seguono. Lo spessore minimo tmin è dato dal maggiore dei valori ottenuti dalle formule: 1. per le navi di lunghezza superiore a 40 m: tmin = f × b × c (2,3 + 0,04 L) [mm]; per le navi di lunghezza minore o uguale a 40 m: tmin = f × b × c (1,5 + 0,06 L) [mm], e comunque non inferiore a 3,00 mm; 2. tmin = 0,005 × a √ T [mm] In tali formule: >SPAZIO PER TABELLA> b = fattore per il fasciame del fondo, delle fiancate o del ginocchio >SPAZIO PER TABELLA> Per il calcolo dello spessore minimo del fasciame del ginocchio, è possibile assumere f = 1 per la distanza fra i madieri. Tuttavia, lo spessore minimo del fasciame del ginocchio non deve mai essere inferiore a quello del fondo e delle fiancate. >SPAZIO PER TABELLA> I valori minimi così ottenuti vanno considerati tali in presenza di un'usura normale e uniforme e a condizione che venga utilizzato acciaio per costruzioni navali e che gli elementi interni strutturali, come madieri, ossature, elementi portanti longitudinali o trasversali siano in buono stato e che nessuna alterazione dello scafo indichi un sovraccarico della rigidità longitudinale. In presenza di valori inferiori, le lamiere devono essere riparate o sostituite. Tuttavia, in alcuni punti si possono accettare spessori inferiori al massimo del 10 %. 2. La stabilità delle navi deve essere commisurata all'uso al quale sono destinate. Articolo 3.03 Scafo 1. È necessario predisporre paratie che si elevano fino al ponte o, in mancanza di ponte, fino all'orlo superiore del fasciame nei seguenti punti: a) una paratia di collisione ad una distanza adeguata dalla prua in modo da garantire la galleggiabilità della nave carica con una distanza di sicurezza residua pari a 100 m in caso di allagamento del compartimento stagno all'acqua situato a prua della paratia di collisione. Di norma, il requisito di cui al paragrafo 1 si considera soddisfatto quando la paratia di collisione è sistemata a una distanza, misurata dalla perpendicolare avanti sul piano del massimo galleggiamento, compresa fra 0,04 L e 0,04 L + 2 m. Se tale distanza è superiore a 0,04 L + 2 m, il requisito di cui al paragrafo 1 deve essere provato mediante calcolo. La distanza può essere ridotta fino a 0,03 L. In questo caso, il requisito di cui al paragrafo 1 deve essere provato mediante calcolo considerando che il compartimento a prua della paratia di collisione e quelli contigui sono tutti allagati; b) una paratia poppiera a una distanza appropriata dalla poppa per navi di lunghezza superiore a 25 m. 2. Nessun alloggio o equipaggiamento necessario alla sicurezza o all'esercizio della nave devono trovarsi a prua del piano della paratia di collisione. Tale obbligo non si applica alla dotazione di ancore. 3. Gli alloggi, le sale macchine e i locali caldaie, nonché i locali di lavoro che ne fanno parte, devono essere separati dalle stive da paratie trasversali stagne all'acqua che si elevano fino al ponte. 4. Gli alloggi devono essere separati dalle sale macchine e dai locali caldaie, come pure dalle stive, mediante paratie stagne al gas ed essere direttamente accessibili dal ponte. Se tale accesso non è possibile, deve esistere anche un'uscita di sicurezza che porta direttamente sul ponte. 5. Le paratie previste ai paragrafi 1 e 3 e le delimitazioni dei locali di cui al paragrafo 4 non devono essere dotate di aperture. Tuttavia, le porte nella paratia del gavone di poppa, nonché il passaggio di linee d'assi e di tubature sono ammessi purché realizzati in modo tale da non compromettere l'efficacia di tali paratie e delle altre delimitazioni dei locali. Su entrambi i lati delle porte nella paratia del gavone di poppa deve comparire ben leggibile la seguente scritta: «Si prega di richiudere la porta subito dopo il passaggio». 6. Le prese d'acqua e gli scarichi, come pure le tubature ad essi raccordate, devono essere realizzati in modo tale da rendere impossibile qualsiasi infiltrazione non intenzionale d'acqua nella nave. Articolo 3.04 Sala macchine e locale caldaie, serbatoi 1. Le sale macchine e i locali caldaie devono essere attrezzati in modo tale che il comando e la manutenzione degli impianti che vi si trovano possano essere effettuati agevolmente e senza pericolo. 2. I serbatoi per combustibili liquidi o olio lubrificante e gli alloggi non possono avere superfici in comune che in normali condizioni di servizio siano soggette alla pressione statica del liquido. 3. Le paratie, i soffitti e le porte delle sale macchine, dei locali caldaie e serbatoi devono essere costruiti in acciaio o in materiale equivalente non infiammabile. 4. Le sale macchine, i locali caldaie e gli altri locali nei quali possono sprigionarsi gas infiammabili o tossici devono poter essere sufficientemente aerati. 5. Le scale e scalette a pioli per le quali si accede alle sale macchine, ai locali caldaie e serbatoi devono essere fissate saldamente e costruite in acciaio o in materiale equivalente dal punto di vista della resistenza meccanica e non infiammabile. 6. Le sale macchine e i locali caldaie devono avere due uscite, una delle quali può essere costituita da un'uscita di sicurezza. È possibile fare a meno della seconda uscita quando: a) la superficie totale (lunghezza media × larghezza media) al suolo della sala macchine o del locale caldaie non supera 35 m²; b) il passo d'uomo da ciascun punto in cui vanno effettuati gli interventi di servizio o di manutenzione fino all'uscita o fino ai piedi della scala vicina all'uscita che consente di accedere all'aperto non ha una lunghezza superiore a 5 m; c) un estintore è collocato nel punto in cui si effettua la manutenzione più lontano dalla porta d'uscita, anche nel caso in cui, in deroga all'articolo 10.03, paragrafo 1, lettera e), la potenza installata delle macchine sia minore o uguale a 100 kW. 7. Nelle sale macchine, il massimo livello di pressione acustica ammissibile è di 110 dB(A). I punti di misurazione devono essere scelti in funzione dei lavori di manutenzione necessari in condizioni di funzionamento normale dell'impianto. CAPITOLO 4 DISTANZA DI SICUREZZA, BORDO LIBERO E SCALE D'IMMERSIONE Articolo 4.01 Distanza di sicurezza 1. La distanza minima deve essere di almeno 300 mm. 2. Per le navi le cui aperture non dispongono di dispositivi di chiusura a tenuta stagna agli spruzzi e alle intemperie e per quelle che navigano con le stive non coperte, la distanza di sicurezza viene maggiorata in modo tale che ciascuna delle aperture si trovi ad una distanza minima di 0,50 m dal massimo galleggiamento. Articolo 4.02 Bordo libero 1. Il bordo libero delle navi dotate di ponte completo e prive di insellatura e di sovrastrutture è pari a 150 mm. 2. Per le navi provviste di insellatura e di sovrastrutture, il bordo libero è calcolato mediante la formula seguente: F = 150 (1 - á) - >NUM>âv × Sev + âa × Sea >DEN>15 [mm] In questa formula: >SPAZIO PER TABELLA> 3. Il coefficiente á è calcolato mediante la formula seguente: á = >NUM>Ólea + Ólem + Ólev >DEN>L [mm] In questa formula: >SPAZIO PER TABELLA> La lunghezza efficace di una sovrastruttura si calcola mediante la seguente formula: lem = l ( 2,5 × >NUM>b >DEN>B - 1,5 ) × >NUM>h >DEN>0,36 [m] lev, = lea = l ( 2,5 × >NUM>b >DEN>Bl - 1,5 ) × >NUM>h >DEN>0,36 [m] Nelle due formule precedenti: >SPAZIO PER TABELLA> Se >NUM>b >DEN>B o >NUM>b >DEN>Bl è inferiore a 0,6, il valore all'interno della parentesi dovrà essere pari a zero; la lunghezza efficace della struttura sarà cioè nulla. 4. I coefficienti ßv e ßa si calcolano mediante le formule seguenti: âv = l - >NUM>3 × lev >DEN>L âa = l - >NUM>3 × lea >DEN>L 5. Le insellature efficaci a prua o a poppa, rispettivamente Sev e Sea, si calcolano mediante le seguenti formule: Sev = Sv × p Sea = Sa × p In queste formule: >SPAZIO PER TABELLA> Il coefficiente p non potrà tuttavia essere superiore a 1. 6. Se âa × Sea è superiore a âv × Sev, come valore di âa × Sea si assume quello di âv × Sev. Articolo 4.03 Bordo libero minimo Tenuto conto delle riduzioni di cui all'articolo 4.02, il bordo libero minimo non sarà inferiore a 0 mm. Articolo 4.04 Marche di bordo libero 1. Il galleggiamento massimo deve essere determinato in modo che i requisiti in materia di bordo libero minimo e di distanza minima di sicurezza siano tutti rispettati. Per motivi di sicurezza, tuttavia, la commissione di visita può fissare un valore più elevato per la distanza di sicurezza o per il bordo libero. 2. Il galleggiamento massimo viene indicato da marche di bordo libero ben visibili e indelebili. 3. Le marche di bordo libero sono costituite da un rettangolo di 300 mm di lunghezza e di 40 mm di altezza, a base orizzontale coincidente con il galleggiamento massimo autorizzato. Le marche di bordo libero differenti devono comunque adottare questo rettangolo di altezza, a base orizzontale coincidente con il galleggiamento massimo autorizzato. Le marche di bordo libero differenti devono comunque adottare questo rettangolo. 4. Ogni nave deve avere almeno tre paia di marche di bordo libero, di cui un paio poste al centro e le altre due rispettivamente ad una distanza dalla prua e dalla poppa pari a un sesto circa della lunghezza. Tuttavia: a) per le navi di lunghezza inferiore a 40 m, è sufficiente apporre due paia di marche, poste rispettivamente a una distanza dalla prua e dalla poppa pari a un quarto circa della lunghezza; b) per le navi non adibite al trasporto merci, è sufficiente un paio di marche, posto al centro circa della nave. 5. Le marche o i segni che, in seguito ad una nuova visita, non siano più validi, devono essere annullati o indicati come non più validi, sotto il controllo della commissione di visita. Se una marca di bordo libero dovesse scomparire, può essere sostituita solo sotto il controllo di una commissione di visita. 6. Quando la nave è stata stazzata in applicazione della convenzione in vigore, relativa alla stazzatura delle navi della navigazione interna e il piano delle marche di stazza soddisfa i requisiti del presente allegato, le marche di stazza sostituiscono le marche di bordo libero; di tale sostituzione si fa menzione nel certificato. Articolo 4.05 Galleggiamento massimo delle navi dotate di stive non sempre stagne agli spruzzi e alle intemperie Se il galleggiamento massimo di una nave viene determinato considerando che le stive possono essere chiuse in modo stagno agli spruzzi e alle intemperie e se la distanza fra il galleggiamento massimo e il bordo superiore delle mastre è inferiore a 500 mm, occorre determinare il galleggiamento massimo per la navigazione con le stive non coperte. Nel certificato occorre aggiungere la seguente frase: «Se i boccaporti delle stive sono totalmente o parzialmente aperti, la nave può essere caricata solo fina a . . . mm al di sotto delle marche di bordo libero». Articolo 4.06 Scale d'immersione 1. Ogni nave la cui immersione può superare 1 m deve portare da entrambi i lati, verso poppa, una scala d'immersione; essa può anche portare scale d'immersione supplementari. 2. Lo zero di ogni scala d'immersione deve essere preso verticalmente alla stessa sul piano parallelo al piano di galleggiamento massimo passante per il punto più basso dello scafo o della chiglia, se questa esiste. La distanza verticale al di sopra dello zero deve essere graduata in decimetri. Questa graduazione deve essere indicata su ogni scala, dal piano di galleggiamento a vuoto fino a 100 mm al di sopra del galleggiamento massimo, mediante marche punzonate o bulinate, e dipinta in forma di striscia ben visibile di due diversi colori alternati. La graduazione deve essere indicata con numeri segnati a fianco della scala almeno ogni 5 decimetri, come pure nella parte più alta della stessa. 3. Le due scale di stazza a poppa, apposte in applicazione della convenzione di cui all'articolo 4.04, paragrafo 6, possono sostituire le scale d'immersione a condizione che abbiano una graduazione conforme ai requisiti di cui sopra, completata, eventualmente, da numeri che indichino l'immersione. CAPITOLO 5 MANOVRABILITÀ Articolo 5.01 Condizioni generali Le navi e i convogli devono presentare una navigabilità e una manovrabilità di livello sufficiente. Le navi non dotate di motori di propulsione, destinate ad essere rimorchiate, devono soddisfare i requisiti specifici stabiliti dalla commissione di visita. Le navi dotate di motori di propulsione e i convogli devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli da 5.02 a 5.10. Articolo 5.02 Prove di navigazione 1. La navigabilità e la manovrabilità devono essere verificate mediante prove di navigazione. Occorre in particolare controllare: >SPAZIO PER TABELLA> 2. La commissione di visita può rinunciare del tutto o in parte alle prove quando il rispetto dei requisiti in materia di navigabilità e di manovrabilità è provato in altra maniera. Articolo 5.03 Zona di prova 1. Le prove di navigazione di cui all'articolo 5.02 devono essere effettuate in zone della rete navigabile interna stabilite dalle autorità competenti. 2. Queste zone di prova devono essere situate su un tratto, possibilmente, rettilineo, di una lunghezza minima di 2 km e di larghezza sufficiente, in acqua corrente o in acqua stagnante, ed essere provviste di contrassegni ben riconoscibili per determinare la posizione della nave. 3. La commissione di visita deve poter rilevare i dati idrologici, quali profondità dell'acqua, larghezza del canale navigabile e velocità media della corrente nella zona di navigazione in funzione dei livelli diversi dell'acqua. Articolo 5.04 Livello di carico delle navi e dei convogli durante le prove di navigazione Durante le prove di navigazione, le navi e i convogli adibiti al trasporto di merci devono essere caricati almeno al 70 % della loro portata lorda e il loro carico deve essere ripartito in modo da garantire per quanto possibile un assetto orizzontale. Se le prove sono effettuate con un carico inferiore, l'autorizzazione per la navigazione a valle deve essere limitata a tale carico. Articolo 5.05 Uso dei mezzi di bordo per la prova di navigazione 1. Nella prova di navigazione si possono utilizzare tutte le attrezzature menzionate ai punti 34 e 52 del certificato, comandabili dal posto di pilotaggio, tranne le ancore. 2. Tuttavia, durante la prova di virata a monte prevista all'articolo 5.10, si possono utilizzare le ancore prodiere. Articolo 5.06 Velocità massima prescritta (in marcia avanti) 1. Le navi e i convogli devono raggiungere una velocità rispetto all'acqua di almeno 13 km l'ora. Tale requisito non è richiesto per gli spintori che navigano a vuoto. 2. Nel caso di navi e convogli che operano esclusivamente nelle rade e nei porti, la commissione di visita può accordare alcune deroghe. Articolo 5.07 Capacità d'arresto 1. Le navi e i convogli devono potersi fermare prua a valle in tempo utile, sempre restando sufficientemente manovrabili. 2. Nel caso di navi e convogli di lunghezza minore o uguale a 86 m e larghezza minore o uguale a 22,90 m, la capacità d'arresto di cui sopra può essere sostituita dalla capacità di virata. 3. La capacità d'arresto deve essere provata mediante manovre d'arresto da effettuare in una zona di prova di cui all'articolo 5.03 e la capacità di virata mediante manovre di virata in conformità dell'articolo 5.10. Articolo 5.08 Capacità di navigare in marcia indietro Quando una manovra d'arresto è effettuata in conformità dell'articolo 5.07 in acqua stagnante, essa deve essere seguita da una prova di navigazione in marcia indietro. Articolo 5.09 Capacità di schivata Le navi e i convogli devono essere in grado di effettuare una schivata in tempo utile. La capacità di schivare deve essere provata effettuando manovre di schivata in una zona di prova di cui all'articolo 5.03. Articolo 5.10 Capacità di virata Le navi e i convogli di lunghezza minore o uguale a 86 m e di larghezza minore o uguale a 22,90 m devono essere in grado di virare in tempo utile. Tale capacità di virata può essere sostituita dalla capacità d'arresto in conformità dell'articolo 5.07. La capacità di virata deve essere provata mediante manovre di virata a monte. CAPITOLO 6 APPARECCHI DI GOVERNO Articolo 6.01 Requisiti generali 1. Ogni nave deve essere provvista di un apparecchio di governo che assicuri almeno la manovrabilità prescritta dal capitolo 5 del presente allegato. 2. Gli apparecchi di governo a motore devono essere realizzati in modo tale che il timone non possa cambiare di posizione inaspettatamente. 3. L'apparecchio di governo, nel suo insieme, deve essere concepito per sopportare bande trasversali fino a 15° e temperature ambiente da - 20 a + 50 °C. 4. Gli elementi costitutivi dell'apparecchio di governo devono avere una resistenza tale da poter sopportare con sicurezza le sollecitazioni alle quali possono essere soggetti in condizioni di funzionamento normali. Le forze applicate al timone, di origine esterna, non devono ostacolare la capacità di funzionamento del mezzo di governo e dei suoi comandi. 5. Gli apparecchi di governo devono essere dotati di comando di governo a motore se le forze necessarie ad azionare il timone lo richiedono. 6. Gli apparecchi di governo con comando a motore devono essere provvisti di una protezione contro i sovraccarichi, che limiti la coppia esercitata nel lato comando. 7. I passaggi dell'albero degli assi del timone devono essere realizzati in modo tale da scongiurare qualsiasi fuoriuscita di lubrificanti inquinanti per l'acqua. Articolo 6.02 Apparecchio di comando del mezzo di governo 1. Se il mezzo di governo è provvisto di comando a motore, in caso di guasto o anomalia dell'apparecchio di comando del mezzo di governo, deve essere possibile mettere in funzione un apparecchio di governo ausiliare o un comando manuale nel giro di 5 secondi. 2. Se la messa in funzione dell'apparecchio di comando ausiliario o del comando manuale non è automatica, essa deve poter essere comunque garantita dal timoniere, con una sola operazione, immediatamente e in modo semplice e sicuro. 3. L'apparecchio di comando ausiliario o il comando manuale devono consentire di garantire la manovrabilità prescritta dal capitolo 5 del presente allegato. Articolo 6.03 Apparecchio di comando idraulico del mezzo di governo 1. All'apparecchio di comando idraulico del mezzo di governo non è possibile collegare alcun apparecchio utilizzatore. Quando esistono due comandi di governo autonomi, tuttavia, il collegamento con uno dei due apparecchi è possibile se gli apparecchi utilizzatori sono collegati al tubo di ritorno e possono essere isolati dal comando di governo mediante un dispositivo di sezionamento. 2. In presenza di due apparecchi idraulici, è necessario un serbatoio idraulico per ciascun apparecchio; tuttavia sono consentiti i serbatoi doppi. I serbatoi idraulici devono essere dotati di un dispositivo d'allarme che controlla l'abbassamento del livello dell'olio al di sotto del livello più basso in grado di garantire un funzionamento sicuro. 3. Non è richiesto il raddoppiamento della valvola di manovra se questa può essere azionata a mano o mediante comando idraulico manuale dal posto di pilotaggio. 4. Le dimensioni, la costruzione e la disposizione delle condutture devono essere tali da impedire per quanto possibile il loro deterioramento a seguito di azioni meccaniche o di incendio. 5. In presenza di apparecchi di comando idraulici, non è necessario un sistema di condutture separato per l'apparecchio di comando ausiliario del mezzo di governo se è garantito il funzionamento autonomo dei due apparecchi di comando e se il sistema di condutture è predisposto per una pressione almeno pari a 1,5 volte la pressione massima di servizio. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 597PC0644.1 6. I tubi flessibili sono ammessi solo quando il loro impiego è indispensabile per l'ammortizzamento delle vibrazioni o per la libertà di movimento degli elementi costitutivi. Devono essere concepiti per una pressione almeno pari alla pressione massima di servizio. Articolo 6.04 Fonti d'energia 1. Gli apparecchi di governo dotati di due comandi a motore devono disporre di due fonti d'energia. 2. Se la seconda fonte d'energia del mezzo di governo con comando a motore non funziona in permanenza durante il viaggio, un dispositivo tampone di capacità sufficiente deve svolgere funzione suppletiva nel tempo necessario all'avviamento. 3. Nel caso di fonti d'energia elettrica, nessun altro apparecchio utilizzatore deve essere servito dalla rete d'alimentazione degli apparecchi di governo. Articolo 6.05 Comando manuale 1. La ruota a mano non deve essere trascinata dal comando a motore. 2. Il ritorno della ruota a mano deve essere impedito qualunque sia la posizione del timone al momento dell'innesto automatico del comando manuale. Articolo 6.06 Apparecchi a eliche orientabili, a idrogetto, a propulsori cicloidali e timoni amovibili di prua 1. Nel caso di apparecchi a elica orientabile, a idrogetto, a propulsore cicloidale o di timone amovibile di prua il cui comando a distanza per modificare l'orientamento della spinta è elettrico, idraulico o pneumatico, devono essere presenti due sistemi di comando, indipendenti l'uno dall'altro fra il posto di pilotaggio e l'apparecchio, conformi per analogia agli articoli da 6.01 a 6.06. Tali apparecchi non sono soggetti alle disposizioni del presente paragrafo se non sono necessari per ottenere la manovrabilità prescritta al capitolo 5 del presente allegato o se sono necessari solo per la prova d'arresto. 2. In presenza di più apparecchi a elica orientabile, a idrogetto, a propulsore cicloidale o di timoni amovibili di prua indipendenti l'uno dall'altro, il secondo sistema di comando non è necessario se, in caso di guasto di uno degli apparecchi, la nave mantiene la manovrabilità prevista al capitolo 5 del presente allegato. Articolo 6.07 Indicatori e controllo 1. Al posto di pilotaggio la posizione del timone deve risultare indicata chiaramente. Se l'indicatore della posizione del timone è elettrico, deve essere provvisto di alimentazione propria. 2. Al posto di pilotaggio devono essere almeno presenti i seguenti indicatori e dispositivi di controllo: a) livello dell'olio dei serbatoi idraulici in conformità dell'articolo 6.03, paragrafo 2, e pressione di servizio del sistema idraulico; b) guasto della fonte d'energia elettrica dell'apparecchio di comando; c) guasto della fonte d'energia elettrica dell'apparecchio di propulsione; d) guasto del regolatore di velocità d'accostata; e) guasto dei dispositivi tampone prescritti. Articolo 6.08 Regolatori della velocità di accostata 1. I regolatori della velocità di accostata e i loro elementi costitutivi devono essere conformi ai requisiti dell'articolo 9.20. 2. Il corretto funzionamento del regolatore della velocità di accostata deve essere indicato al posto di pilotaggio da una spia luminosa verde. Occorre tenere sotto controllo la mancanza o le variazioni inammissibili di tensione di alimentazione e la caduta inammissibile della velocità di rotazione del giroscopio. 3. Quando, oltre al regolatore della velocità di accostata, esistono altri sistemi di governo, occorre poter distinguere chiaramente dal posto di pilotaggio quale dei sistemi è in funzione. Il passaggio da un sistema all'altro deve poter essere effettuato immediatamente. I regolatori della velocità d'accostata non devono avere alcun effetto di ricaduta sugli apparecchi di governo. 4. L'alimentazione ad energia elettrica del regolatore di velocità di accostata deve essere indipendente dalle altre utenze di corrente. 5. I giroscopi, i rilevatori e gli indicatori di accostata impiegati nei regolatori della velocità di accostata devono soddisfare le prescrizioni minime previste dai requisiti minimi e dalle condizioni di prova concernenti gli indicatori della velocità di accostata per la navigazione interna. Articolo 6.09 Collaudo 1. La conformità del montaggio dell'apparecchio di governo deve essere controllata da una commissione di visita. Essa può richiedere, a tal fine, i seguenti documenti: a) descrizione dell'apparecchio di governo; b) piantine e informazioni relative agli apparecchi di comando del mezzo di governo e al dispositivo di guida; c) dati relativi al mezzo di governo; d) schema dell'impianto elettrico; e) descrizione del regolatore della velocità di accostata; f) avvertenze per l'uso dell'apparecchio di governo. 2. Il funzionamento dell'apparecchio di governo nel suo insieme deve essere verificato mediante una prova di navigazione. Per quanto concerne i regolatori della velocità d'accostata, occorre verificare la possibilità di mantenere con certezza una determinata rotta e di seguire curve in sicurezza. CAPITOLO 7 TIMONERIA Articolo 7.01 Requisiti generali 1. Le timonerie devono essere attrezzate in modo tale che durante la navigazione il timoniere possa svolgere in qualsiasi momento il proprio compito. 2. In condizioni normali di funzionamento, il livello della pressione acustica del rumore proprio della nave al posto di pilotaggio, in corrispondenza della testa del timoniere, non deve superare 70 dB(A). 3. In presenza di timoneria attrezzata per la guida con radar da parte di una sola persona, il timoniere deve essere in grado di svolgere il proprio compito in posizione seduta e tutti gli indicatori e gli strumenti di controllo, nonché tutti gli organi di comando necessari alla condotta della nave devono essere disposti in modo tale che il timoniere possa servirsene comodamente durante la navigazione senza lasciare il proprio posto e senza perdere di vista lo schermo radar. Articolo 7.02 Visuale libera 1. Occorre garantire, dal posto di pilotaggio, una visuale sufficientemente libera in tutte le direzioni. 2. Per il timoniere, la zona di non visibilità a prua della nave scarica, con metà dei rifornimenti, ma senza zavorra, non deve superare 250 m. In occasione della visita non vengono presi in considerazione gli strumenti ottici che riducono la zona di non visibilità. 3. Il campo di visibilità dalla postazione occupata normalmente dal timoniere deve essere di almeno 240° all'orizzonte, di cui almeno 140° all'interno del semicerchio orientato verso la prua della nave. Nell'asse normale di visione del timoniere non deve trovarsi nessun montante, palo o sovrastruttura. Se verso poppa non è garantita una visuale sufficientemente libera, la commissione di visita può richiedere altre misure e in particolare l'installazione di strumenti ottici ausiliari. 4. Dalla finestra a prua occorre garantire in qualsiasi momento una visuale chiara mediante accorgimenti appropriati. 5. I vetri impiegati nelle timonerie devono avere un livello di trasparenza pari almeno al 75 %. Articolo 7.03 Requisiti generali concernenti i dispositivi di comando, d'indicazione e di controllo 1. Deve essere possibile mettere facilmente in posizione di servizio gli organi di comando necessari alla condotta della nave. Tale posizione deve essere chiaramente individuabile. 2. Gli strumenti di controllo devono essere facilmente leggibili; deve essere possibile regolare la loro illuminazione in maniera graduale fino ad eliminarla. Le fonti di luce non devono disturbare o ostacolare la leggibilità degli strumenti di controllo. 3. Deve esistere un apparecchio per verificare le spie luminose. 4. Deve risultare chiaro se un apparecchio è in funzione. Se il funzionamento è segnalato da una spia luminosa, questa dovrà essere di colore verde. 5. I disturbi e guasti concernenti gli apparecchi per i quali è previsto un controllo devono essere segnalati da spie luminose rosse. 6. In contemporanea con l'accensione di una delle spie luminose rosse deve prodursi un segnale acustico. I segnali d'allarme acustici possono essere costituiti da un solo segnale comune. Il livello di pressione acustica di tale segnale deve superare di almeno 3 dB(A) il livello massimo di pressione acustica del rumore ambiente al posto di pilotaggio. 7. Il segnale d'allarme acustico può essere disinserito dopo aver constatato la presenza del guasto o del disturbo. Il disinserimento del segnale d'allarme non deve impedirne il funzionamento per altri disturbi. Le spie luminose rosse devono spegnersi solo dopo l'eliminazione del disturbo. 8. In caso di guasto dell'alimentazione, i dispositivi di controllo e d'indicazione devono essere collegati automaticamente a un'altra fonte d'energia. Articolo 7.04 Requisiti specifici concernenti i dispositivi di comando, d'indicazione e di controllo delle macchine di propulsione e degli apparecchi di governo 1. Dal posto di pilotaggio devono essere possibili il comando e il controllo delle macchine di propulsione e degli apparecchi di governo. Le macchine di propulsione provviste di un dispositivo d'innesto che può essere comandato dal posto di pilotaggio o che azionano un'elica orientabile che può essere comandata dal posto di pilotaggio possono essere messe in moto e spente soltanto dalla sala macchine. 2. Il comando di ciascun motore di propulsione deve essere assicurato da una solo leva che si sposta lungo un arco di circonferenza situato su un piano per quanto possibile parallelo all'asse longitudinale della nave. Lo spostamento della leva verso la prua della nave deve produrre la marcia avanti, lo spostamento della leva verso la poppa la marcia indietro. L'innesto e l'inversione del senso di marcia si effettuano in corrispondenza della posizione neutra della leva. Uno scatto chiaramente distinguibile deve indicare tale posizione neutra. Lo spostamento della leva dalla posizione neutra alla posizione «avanti tutta» o dalla posizione neutra alla posizione «indietro tutta» non deve superare 90°. 3. Nelle timonerie attrezzate per la guida con radar da parte di una sola persona devono essere indicate la direzione della spinta esercitata sulla nave dal dispositivo di propulsione e la frequenza di rotazione dell'elica o delle macchine di propulsione. 4. Gli indicatori e i dispositivi di controllo previsti all'articolo 6.07, paragrafo 2, all'articolo 8.03, paragrafo 2, e all'articolo 8.05, paragrafo 11, devono essere collocati al posto di pilotaggio. 5. Nelle timonerie attrezzate per la guida con radar da parte di una sola persona, il mezzo di governo della nave deve essere comandato mediante una leva. Tale leva deve poter essere manovrata facilmente a mano. Lo scarto angolare della leva rispetto all'asse della nave deve corrispondere esattamente allo scarto delle pale del timone. La leva deve poter essere lasciata in una qualsiasi posizione senza che cambi la posizione delle pale. Uno scatto chiaramente distinguibile deve indicare la posizione neutra. 6. Nelle timonerie attrezzate per la guida con radar da parte di una sola persona, se la nave è dotata di timoni amovibili di prua o di timoni separati, in particolare per la marcia indietro, questi devono essere comandati da leve separate rispondenti per analogia ai requisiti di cui al paragrafo 5. Questo requisito si applica anche quando in un convoglio si utilizzano apparecchi di governo di galleggianti diversi da quello che provvede alla propulsione del convoglio. 7. In caso d'impiego di regolatori della velocità di accostata, l'organo di comando della velocità di accostata deve poter essere lasciato in una posizione qualsiasi senza che cambi la velocità prescelta. Lo spazio di rotazione dell'organo di comando deve essere proporzionato in modo tale da garantirne un posizionamento sufficientemente esatto. La posizione neutra deve distinguersi chiaramente dalle altre posizioni. L'illuminazione della scala deve poter essere regolata in maniera continua. 8. Gli apparecchi di comando a distanza dell'apparecchio di governo nel suo insieme devono essere montati in forma fissa e disposti in modo tale che la rotta scelta sia chiaramente visibile. Se gli apparecchi di comando a distanza sono disattivabili, devono essere provvisti di un dispositivo indicatore che segnali lo stato «spento» o «acceso». La disposizione e la manovra dei comandi devono essere funzionali. In presenza di apparecchi che svolgono funzione ausiliaria rispetto all'apparecchio di governo, come ad esempio i timoni di prua amovibili, sono ammessi apparecchi di comando a distanza non fissi a condizione che, tramite un dispositivo di commutazione prioritario, dalla timoneria sia possibile prendere in qualsiasi momento il comando dell'apparecchio ausiliario. 9. Nel caso di apparecchi a elica orientabile, a idrogetto, a propulsori cicloidali e di timoni amovibili di prua, sono ammessi accorgimenti equivalenti per i dispositivi di comando, d'indicazione e di controllo. I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 8 sono applicabili per analogia tenendo conto delle caratteristiche particolari e della disposizione scelta per gli organi di governo e di propulsione di cui sopra. Per ciascun apparecchio, tenuto conto della sua posizione, la direzione della spinta che agisce sulla nave o la direzione del getto devono essere indicati in modo chiaro. Articolo 7.05 Comando e controllo dei fanali di segnalazione, dei segnali luminosi e dei segnali acustici 1. Nel presente articolo: a) il termine «fanali di segnalazione» indica i fanali di testa d'albero, i fanali di via, i fanali di coronamento, i fanali visibili da tutti i lati, i fanali lampeggianti blu e i fanali blu per il trasporto di sostanze pericolose; b) il termine «segnali luminosi» indica i fanali che accompagnano i segnali acustici e il fanale associato al cartello blu. 2. Per il controllo dei fanali di segnalazione occorre installare nella timoneria spie luminose o qualsiasi altro dispositivo equivalente a meno che non sia possibile effettuare tale controllo direttamente dalla timoneria. 3. Nelle timonerie attrezzate per la guida con radar da parte di una sola persona, occorre installare spie luminose nel quadro comandi per il controllo dei fanali di segnalazione e dei segnali luminosi. Gli interruttori dei fanali di segnalazione devono essere inseriti nelle spie luminose o a fianco. La disposizione e il colore delle spie luminose dei fanali di segnalazione e dei segnali luminosi devono corrispondere alla posizione e al colore reale di detti fanali e segnali. Il mancato funzionamento di un fanale di segnalazione o di un segnale luminoso deve produrre lo spegnimento della spia corrispondente o essere segnalato in altra maniera dalla spia luminosa corrispondente. 4. Nelle timonerie attrezzate per la guida con radar da parte di una sola persona, il comando degli avvisatori acustici deve essere a pedale. Questo requisito non si applica al segnale «vietato avvicinarsi» conformemente alle disposizioni di polizia in vigore negli Stati membri. Articolo 7.06 Impianti radar e indicatori della velocità di accostata 1. Gli impianti radar e gli indicatori della velocità di accostata devono essere di un tipo approvato dalle autorità competenti. I requisiti relativi all'installazione e al controllo del funzionamento devono essere rispettati. L'indicatore della velocità di accostata deve essere collocato davanti al timoniere all'interno del suo campo visivo. 2. Nelle timonerie attrezzate per la guida con radar da parte di una sola persona, a) la posizione dello schermo-radar non deve discostarsi troppo dall'asse visuale del timoniere in posizione normale; b) l'immagine radar deve rimanere perfettamente visibile, senza maschera o schermo, indipendentemente dalle condizioni dell'illuminazione all'esterno della timoneria; c) l'indicatore della velocità di accostata deve essere installato direttamente al di sopra o al di sotto dell'immagine radar o essere a questa integrato. Articolo 7.07 Radiotelefonia per navi con timoneria attrezzata per la guida con radar da parte di una sola persona 1. Nelle navi in cui la timoneria è attrezzata per la guida con radar da parte di una sola persona, la ricezione delle comunicazioni nave-nave e delle informazioni nautiche avviene per mezzo di altoparlanti, la trasmissione per mezzo di microfoni fissi. Il passaggio ricezione-trasmissione si effettua tramite pulsante. I microfoni della rete nave-nave non devono poter essere utilizzati per il servizio pubblico di comunicazione. 2. Nelle navi di cui la timoneria è attrezzata per la guida con radar da parte di una sola persona e che sono dotate di un impianto di radiotelefonia per il servizio pubblico di comunicazione, la ricezione deve potersi effettuare dalla postazione del timoniere. Articolo 7.08 Collegamenti fonici a bordo A bordo delle navi la cui timoneria è attrezzata per la guida con radar da parte di una sola persona, deve esistere un collegamento fonico per le comunicazioni interne. Dal posto di pilotaggio occorre poter stabilire i seguenti collegamenti fonici: a) con la prua della nave o del convoglio; b) con la poppa della nave o del convoglio se dal posto di pilotaggio non è possibile altra forma di comunicazione; c) con il locale o i locali in cui soggiorna l'equipaggio; d) con la cabina del conduttore. In tutti i punti in cui sono installati questi collegamenti fonici, la ricezione deve effettuarsi per mezzo di altoparlanti, la trasmissione per mezzo di microfoni fissi. Il collegamento con la prua e la poppa della nave o del convoglio può avvenire per mezzo di radiotelefoni. Articolo 7.09 Sistemi d'allarme 1. Deve esistere un sistema d'allarme indipendente che consenta di raggiungere gli alloggi, le sale macchine e, se necessario, i locali pompe separati. 2. Il timoniere deve avere a portata di mano un interruttore acceso/spento che comanda il segnale d'allarme; non sono consentiti gli interruttori che tornano automaticamente alla posizione «acceso» una volta rilasciati. 3. Il livello di pressione acustica del segnale d'allarme deve essere di almeno 75 dB(A) negli alloggi. Nelle sale macchine e nei locali pompe, deve esistere come segnale d'allarme un fanale lampeggiante visibile da tutti i lati e nettamente percettibile in qualsiasi punto. Articolo 7.10 Riscaldamento e aerazione Le timonerie devono essere provviste di un sistema regolabile di riscaldamento e di aerazione. Articolo 7.11 Impianti per la manovra delle ancore di poppa Sulle navi e sui convogli la cui timoneria è attrezzata per la guida con radar da parte di una sola persona, la cui lunghezza supera 86 m e la cui larghezza supera 22,90 m, il timoniere deve poter dare fondo alle ancore di poppa dalla sua postazione. Articolo 7.12 Timonerie abbattibili Le timonerie amovibili in altezza devono essere provviste di un sistema d'abbassamento di sicurezza. Qualsiasi manovra d'abbassamento deve attivare automaticamente un segnale d'allarme chiaramente udibile. Tale requisito non si applica se il rischio di possibili danni fisici derivanti dall'abbassamento della timoneria è escluso da appositi accorgimenti costruttivi. Deve essere sempre possibile lasciare la timoneria senza pericolo, qualunque sia la sua posizione. Articolo 7.13 Menzione nel certificato delle navi dotate di timoneria attrezzata per la guida con radar da parte di una sola persona Quando la nave è conforme agli articoli 7.01, da 7.04 a 7.08 e 7.11 concernenti le timonerie attrezzate per la guida con radar da parte di una sola persona, nel certificato deve essere riportata la seguente menzione: «La nave è dotata di una timoneria attrezzata per la guida con radar da parte di una sola persona». CAPITOLO 8 COSTRUZIONE DELLE MACCHINE Articolo 8.01 Disposizioni generali 1. Le macchine, al pari degli apparecchi ausiliari, devono essere concepite, realizzate e installate a regola d'arte. 2. Gli impianti che richiedono un controllo continuo, quali caldaie, altri serbatoi sotto pressione, come pure i loro accessori, e gli ascensori devono esser conformi alla normativa vigente in uno degli Stati membri dell'Unione europea. 3. È consentita l'installazione soltanto di motori a combustione interna funzionanti con combustibile avente un punto di infiammabilità superiore a 55 °C. Articolo 8.02 Dispositivi di sicurezza 1. Le macchine devono essere installate e montate in modo da essere sufficientemente accessibili per la manovra e la manutenzione e da non mettere in pericolo gli addetti ai lavori; esse devono poter essere garantite contro un avviamento accidentale. 2. Le macchine di propulsione, le macchine ausiliarie, le caldaie e i serbatoi sotto pressione, come pure i loro accessori, devono essere dotati di dispositivi di sicurezza. 3. I motori che azionano i ventilatori e gli aspiratori devono poter essere fermati, se necessario, anche all'esterno dei locali in cui sono montati e all'esterno della sala macchine. Articolo 8.03 Dispositivi di propulsione 1. La propulsione della nave deve poter essere avviata, fermata o invertita in modo sicuro e rapido. 2. I livelli: a) della temperatura dell'acqua di raffreddamento dei motori principali, b) della pressione dell'olio lubrificante dei motori principali e degli organi di trasmissione, c) della pressione dell'olio e della pressione dell'aria dei dispositivi d'inversione dei motori principali, degli organi di trasmissione reversibile o delle eliche devono essere controllati da appositi dispositivi che attivino un allarme quando viene raggiunto un livello critico. 3. Nel caso di navi dotate di un solo motore di propulsione, il motore non deve essere spento automaticamente se non come protezione contro i sovraregimi. 4. I passaggi dell'albero devono essere realizzati in modo da prevenire la fuoriuscita dei lubrificanti inquinanti per l'acqua. Articolo 8.04 Tubi di scappamento dei motori 1. I gas di scappamento devono essere tutti convogliati fuori bordo. 2. Si devono prendere tutte le disposizioni necessarie per evitare la penetrazione dei gas di scappamento nei vari compartimenti. I tubi di scappamento che attraversano gli alloggi o la timoneria devono essere rivestiti, all'interno di questi locali, da un manicotto di protezione sufficientemente stagno al gas. Lo spazio compreso fra il tubo di scappamento e tale manicotto deve comunicare con l'aria aperta. 3. I tubi di scappamento devono essere disposti e protetti in modo da non poter provocare incendi. 4. Nelle sale macchine i tubi di scappamento devono essere opportunamente coibentati o raffreddati. All'esterno delle sale macchine può essere sufficiente una protezione contro i contatti accidentali. Articolo 8.05 Serbatoi per il combustibile, tubolature e accessori 1. I combustibili liquidi devono essere immagazzinati in serbatoi in acciaio o, se le modalità di costruzione della nave lo richiedono, in un materiale equivalente dal punto di vista della resistenza al fuoco, che costituiscono parte integrante dello scafo o sono ad esso solidamente fissati. Detto requisito non si applica ai serbatoi già incorporati di fabbrica in apparecchi ausiliari e dotati di una capacità minore o uguale a 12 l. I serbatoi per il combustibile non devono avere alcuna superficie in comune con i serbatoi d'acqua potabile. 2. Tali serbatoi, come pure le relative tubolature e altri accessori, devono essere disposti e sistemati in modo tale che né combustibili né gas possano diffondersi accidentalmente all'interno della nave. Le valvole dei serbatoi per il prelievo del combustibile o l'evacuazione dell'acqua devono essere a chiusura automatica. 3. I serbatoi per il combustibile non possono trovarsi a prua della paratia di collisione. 4. I serbatoi di consumo giornaliero e le loro armature non devono essere collocate al di sopra dei motori o dei tubi di scappamento. 5. Gli orifizi di riempimento dei serbatoi per il combustibile devono essere ben segnalati. 6. Il tubo di riempimento dei serbatoi per combustibili liquidi deve avere l'imbocco sul ponte, fatta eccezione, tuttavia, per i serbatoi di consumo giornaliero. Il tubo di riempimento deve essere dotato di chiusura. I serbatoi devono essere provvisti di un tubo di sfogo che sbocchi all'aperto al di sopra del ponte e che sia disposto in modo tale da rendere impossibile qualsiasi infiltrazione d'acqua; la sua sezione deve essere almeno pari a 1,25 volte la sezione del tubo di riempimento. Quando i serbatoi per combustibili liquidi sono collegati fra loro, la sezione del tubo di collegamento deve essere almeno pari a 1,25 volte la sezione del tubo di riempimento. 7. Le tubolature per la distribuzione di combustibili liquidi devono essere provviste, all'uscita dei serbatoi, di un dispositivo di chiusura manovrabile dal ponte. Questo requisito non si applica ai serbatoi montati direttamente sul motore. 8. Le tubolature per il combustibile e relativi raccordi, guarnizioni e armature devono essere realizzati in materiali resistenti alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche a cui potrebbero essere esposti. Le tubolature per il combustibile non devono essere esposte all'influsso nocivo del calore e devono poter essere controllate su tutta la lunghezza. 9. I serbatoi per il combustibile devono essere dotati di un dispositivo di misurazione leggibile fino al livello di massimo riempimento. I tubi di controllo devono essere protetti efficacemente contro gli urti, essere dotati di rubinetti a chiusura automatica nella loro parte inferiore ed essere, in quella superiore, raccordati ai serbatoi al di sopra del livello di massimo riempimento. Il materiale dei tubi di controllo non deve deformarsi alla normale temperatura ambiente. 10. I serbatoi per combustibili liquidi devono essere provvisti di apertura a chiusura stagna per consentirne la pulizia e l'ispezione. 11. I serbatoi per combustibile che alimentano direttamente le macchine di propulsione, come pure i motori necessari per la navigazione, devono essere dotati di un dispositivo che emetta un segnale visivo e acustico nella timoneria quando il livello del combustibile non è più sufficiente a garantire la continuazione del funzionamento. Articolo 8.06 Impianti di esaurimento della sentina 1. Ogni compartimento stagno deve poter essere prosciugato separatamente. Questo requisito non si applica tuttavia ai compartimenti di norma chiusi ermeticamente durante il viaggio. 2. Le navi per le quali è previsto un equipaggio devono essere dotate di almeno due pompe di sentina indipendenti che non devono essere installate nel medesimo locale e di cui una almeno deve essere azionata a motore. Tuttavia, se queste navi hanno una potenza propulsiva inferiore a 225 kW o una portata lorda inferiore a 350 t, o, per le navi non destinate al trasporto di merci, un volume d'immersione inferiore a 250 m³, è sufficiente una pompa a mano o a motore. Ciascuna delle pompe previste deve poter essere utilizzata per uno qualsiasi dei compartimenti stagni. 3. La portata della prima pompa di sentina è data dalla formula: Q1 = 0,1 7 d1² [l/min] d1 è dato dalla formula: d1 = 1,5 7 √ L (B + H) + 25 [mm]. La portata in l/min della seconda pompa di sentina è data dalla formula: Q2 = 0,1 7 d2² [l/min] d2 è dato dalla formula: d2 = 2 7 √ l (B + H) + 25 [mm]. Non si può, tuttavia, assumere un valore d2 superiore al valore d1. Per determinare Q2, si assumerà come valore 1 la lunghezza del compartimento stagno più lungo. In queste formule: >SPAZIO PER TABELLA> 4. Quando le pompe di sentina sono raccordate a un sistema di esaurimento, i tubi di prosciugamento devono avere un diametro interno almeno pari, in mm, a d1 e i branchetti d'aspirazione un diametro interno almeno pari, in mm, a d2. Per le navi di lunghezza inferiore a 25 m, questi valori si possono ridurre fino a 35 mm. 5. Sono ammesse soltanto le pompe di sentina autoadescanti. 6. In ogni compartimento da prosciugare a fondo piatto di larghezza superiore a 5 m, deve esserci almeno una pigna d'aspirazione a tribordo e a babordo. 7. L'esaurimento del gavone di poppa può essere effettuato dalla sala delle macchine principali mediante una tubolatura a chiusura automatica facilmente accessibile. 8. I branchetti d'aspirazione dei vari compartimenti devono essere collegati al collettore principale tramite una valvola di non ritorno che possa essere bloccata. I compartimenti o altri locali adibiti a servizio di zavorra possono essere collegati al sistema di esaurimento mediante un semplice dispositivo di chiusura. Tale requisito non si applica alle stive attrezzate per il servizio di zavorra. Il riempimento di queste stive con acqua di zavorra deve essere effettuato mediante un'apposita tubolatura fissa e indipendente dalle tubolature di prosciugamento o mediante branchetti costituiti da tubi flessibili o da tubi di raccordo, da raccordare al collettore di prosciugamento. A tal fine non sono ammesse valvole per presa d'acqua poste in fondo alla stiva. 9. Il fondo delle stive deve essere dotato di dispositivi di misurazione. 10. Nel caso di un sistema di esaurimento a tubolature fisse, i tubi per prosciugare le sentine destinate alla raccolta delle acque oleose devono essere dotati di dispositivi di chiusura impiombati in posizione chiusa da una commissione di visita. Il numero e la collocazione di tali dispositivi di chiusura devono essere menzionati nel certificato. Articolo 8.07 Dispositivi di raccolta delle acque oleose e degli oli usati 1. Le acque oleose risultanti dall'utilizzazione della nave devono poter essere trattenute a bordo. La sentina della sala macchine è destinata a tal fine. 2. Per la raccolta degli oli usati, nelle sale macchine devono trovarsi uno o più contenitori specifici la cui capacità corrisponda almeno a 1,5 volte la quantità di oli usati provenienti dai carter di tutti i motori a combustione interna e di tutti i meccanismi installati, nonché degli oli idraulici provenienti dagli appositi serbatoi. I raccordi per lo svuotamento dei contenitori di cui sopra devono essere conformi alla norma europea EN 1305. 3. Nel caso di navi impiegate solo per percorsi di portata limitata, la commissione di visita può accordare deroghe ai requisiti di cui al paragrafo 2. Articolo 8.08 Rumore prodotto dalle navi 1. Il rumore prodotto da una nave in navigazione, e in particolare i rumori d'aspirazione e di scarico dei motori, devono essere attenuati con mezzi adeguati. 2. Il rumore prodotto dalla nave a una distanza laterale di 25 m dal fasciame non deve superare 75 dB(A). 3. Il rumore prodotto dalla nave in stazionamento, escludendo le operazioni di trasbordo, a una distanza laterale di 25 m, non deve superare 65 dB(A). CAPITOLO 9 IMPIANTI ELETTRICI Articolo 9.01 Disposizioni generali 1. In mancanza di requisiti specifici per alcune parti di un impianto, il livello di sicurezza è giudicato soddisfacente quando queste parti sono state realizzate in conformità di una norma adottata a livello europeo o dei requisiti stabiliti da una società di classificazione autorizzata. Alla commissione di visita occorre presentare i documenti corrispondenti. 2. A bordo devono trovarsi i seguenti documenti vistati della commissione di visita: a) piani generali concernenti l'intero impianto elettrico; b) i piani di commutazione del quadro principale, del quadro dell'impianto di sicurezza e dei quadri di distribuzione con indicazione dei dati tecnici più importanti, quali intensità e corrente nominale dell'apparecchiatura di protezione e di comando; c) indicazioni relative alla potenza degli apparecchi elettrici di servizio; d) tipi di cavo con indicazione delle sezioni dei conduttori. Nel caso dei galleggianti sprovvisti di equipaggio, questi documenti non devono trovarsi necessariamente a bordo, ma essere in qualsiasi momento disponibili presso il proprietario. 3. Gli impianti devono essere realizzati per poter sopportare bande trasversali fino a 15° e temperature ambiente interne da 0 °C a + 40 °C e sul ponte da - 20 °C a + 40 °C. Il loro funzionamento deve essere perfetto fino a questi valori limite. 4. Gli impianti e gli apparecchi elettrici ed elettronici devono essere di facile accesso e manutenzione. Articolo 9.02 Sistemi d'alimentazione di energia elettrica 1. A bordo dei galleggianti provvisti di impianto elettrico, l'impianto deve essere alimentato in linea di principio almeno da due fonti d'energia di modo che, in caso di guasto di una delle due fonti d'energia, quella restante sia in grado di alimentare per 30 minuti almeno gli apparecchi utilizzatori necessari per la sicurezza della navigazione. 2. Il dimensionamento sufficiente dell'alimentazione elettrica deve essere dimostrato da un bilancio di potenza. Si può prendere in considerazione un fattore appropriato di simultaneità. 3. Indipendentemente dal paragrafo 1, l'articolo 6.04 è applicabile alle fonti d'energia degli apparecchi di governo (timoni). 4. A bordo delle navi da passeggeri, le fonti d'energia di cui al paragrafo 1 devono essere indipendenti l'una dall'altra. 5. Alle fonti d'energia di sicurezza a bordo delle navi per gite turistiche giornaliere di una lunghezza LF maggiore o uguale a 25 m e delle navi cabinate si applica l'articolo 9.18. Articolo 9.03 Protezione contro i contatti accidentali, la penetrazione di corpi solidi e di acqua Il tipo di protezione minima delle parti d'impianto fisse deve essere conforme alla tabella che segue: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 9.04 Protezione contro le esplosioni Nei locali in cui possono accumularsi gas o miscele di gas esplosivi, come i compartimenti riservati agli accumulatori o al deposito di prodotti facilmente infiammabili, sono ammessi soltanto materiali elettrici protetti contro le esplosioni (certificati di sicurezza). In questi locali non si deve installare alcun interruttore per apparecchi d'illuminazione ed altri apparecchi elettrici. La protezione contro le esplosioni deve tener conto delle caratteristiche dei gas o delle miscele di gas esplosivi che si possono formare (gruppo di esplosività, classe di temperatura). Articolo 9.05 Messa a massa 1. La messa a massa è necessaria negli impianti la cui tensione supera 50 V. 2. Le parti metalliche con cui è possibile venire a contatto e che, in normali condizioni di servizio, non sono sotto tensione, come le intelaiature e i carter delle macchine, degli apparecchi e degli apparecchi d'illuminazione, devono essere messe a massa separatamente purché non siano state montate in modo tale da essere in contatto elettrico con lo scafo. 3. I rivestimenti dei ricevitori elettrici di tipo mobile e di tipo portatile devono essere messi a massa mediante l'ausilio di un conduttore supplementare fuori tensione in normali condizioni di servizio e incorporato nel cavo d'alimentazione. Questo requisito non si applica in caso d'impiego di un trasformatore d'interruzione del circuito o agli apparecchi provvisti di un isolamento di protezione (doppio isolamento). 4. La sezione dei conduttori di messa a massa deve essere almeno pari ai valori risultanti dalla tabella che segue: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 9.06 Tensioni massime ammissibili 1. Per le tensioni non si devono superare i seguenti valori: >SPAZIO PER TABELLA> 2. A condizione che siano rispettate le misure di protezione previste, sono ammissibili tensioni superiori: a) per gli impianti di potenza la cui potenza lo richieda; b) per gli impianti speciali a bordo (ad esempio impianti radio e di accensione). Articolo 9.07 Sistemi di distribuzione 1. Per la corrente continua e la corrente alternata monofase sono ammessi i seguenti sistemi di distribuzione: a) a 2 conduttori di cui uno messo a massa (L1/N/PE); b) a un conduttore con ritorno sullo scafo, unicamente per impianti locali (cfr. ad esempio impianto di avviamento di un motore a combustione, protezione catodica) (L1/PEN); c) a 2 conduttori isolati dallo scafo (L1/L2/PE). 2. Per la corrente alternata trifase sono ammessi i seguenti sistemi di distribuzione: a) a 4 conduttori con messa a massa del punto neutro e senza ritorno sullo scafo (L1/L2/L3/N/PE) = rete (TN-S) o rete (IT); b) a 3 conduttori isolati dallo scafo (L1/L2/L3/PEN); c) sistemi a 3 conduttori con punto neutro messo a massa con ritorno sullo scafo ad eccezione dei circuiti terminali (L1/L2/L3/PEN). 3. La commissione di visita può ammettere l'impiego di altri sistemi. Articolo 9.08 Collegamento alla terraferma o ad altre reti esterne 1. I cavi d'alimentazione provenienti dalla rete a terra o da altre reti esterne e destinati agli impianti della rete di bordo devono essere provvisti di un raccordo fisso a bordo con l'ausilio di morsetti fissi o di prese di corrente fisse. Occorre fare in modo che i collegamenti dei cavi non siano sottoposti a trazione. 2. Lo scafo deve essere messo a massa in modo efficace quando la tensione del collegamento supera 50 V. Il collegamento di messa a massa deve essere segnalato in modo specifico. 3. I dispositivi di commutazione del raccordo devono poter essere bloccati in modo da impedire il funzionamento in parallelo dei generatori della rete di bordo con la rete a terra o altra rete esterna. Il funzionamento in parallelo è consentito per breve tempo per poter passare da un sistema all'altro senza interrompere l'erogazione. 4. Il raccordo deve essere protetto contro i circuiti e i sovraccarichi. 5. Il quadro principale di distribuzione deve indicare se il raccordo è sotto tensione. 6. Occorre installare dispositivi indicatori che consentano di confrontare la polarità a corrente continua e l'ordine delle fasi a corrente alternata fra il raccordo e la rete di bordo. 7. In corrispondenza del raccordo, un cartello deve indicare: a) le misure da adottare per effettuare il collegamento; b) il tipo di corrente e la tensione nominale nonché, in caso di corrente alternata, la frequenza. Articolo 9.09 Fornitura di corrente ad altre navi 1. Quando viene fornita corrente ad altre navi, occorre un collegamento separato. Se per la fornitura di corrente ad altre navi vengono utilizzate prese di corrente di calibro nominale superiore a 16 A, occorre garantire (ad esempio mediante interruttori o dispositivi di blocco) che il collegamento e il disinserimento possano essere effettuati solo in assenza di tensione. 2. Occorre fare in modo che i cavi e i relativi collegamenti non siano sottoposti a trazione. 3. L'articolo 9.08, paragrafi da 3 a 7, si applica per analogia. Articolo 9.10 Generatori e motori 1. I generatori, i motori e le loro morsettiere devono essere sistemati in modo da essere ben accessibili per i controlli, le misurazioni e le riparazioni. Il tipo di protezione per essi adottata deve essere adeguato alla loro collocazione (cfr. articolo 9.03). 2. I generatori azionati dalla macchina principale, dall'albero dell'elica o da un gruppo ausiliario adibito a un'altra funzione devono essere concepiti in funzione della variazione del numero di giri che si possono raggiungere a regime. Articolo 9.11 Accumulatori 1. Gli accumulatori devono essere accessibili e sistemati in modo tale da non spostarsi in caso di movimento della nave. Non devono essere collocati in luoghi in cui sono esposti a calore eccessivo, a freddo intenso, agli spruzzi o al vapore. Essi non possono essere installati nella timoneria, negli alloggi o nelle stive. Questo requisito non si applica agli accumulatori degli apparecchi portatili né agli accumulatori che per essere caricati richiedono una potenza inferiore a 0,2 kW. 2. Gli accumulatori che richiedono per essere caricati una potenza superiore a 2,0 kW (calcolata in base alla corrente di carica massima e alla tensione nominale dell'accumulatore tenendo conto della curva di carica caratteristica del dispositivo di carica) devono essere installati in un locale separato. Se si trovano sul ponte, possono anche essere collocati in un armadio. Gli accumulatori che richiedono per essere caricati una potenza minore o uguale a 2,0 kW possono anche essere collocati sotto il ponte in un armadio o in una cassa. Essi possono inoltre essere collocati nella sala macchine o in altro luogo ben aerato, a condizione che siano protetti contro la caduta di oggetti e di gocce d'acqua. 3. Le superfici interne di tutti i locali, armadi o cassoni, scaffali ed altri elementi strutturali destinati agli accumulatori, devono essere protette dagli effetti nocivi dell'elettrolito. 4. È necessario prevedere un'aerazione efficace quando gli accumulatori sono installati in un compartimento, in un armadio o in una cassa chiusi. Occorre predisporre una ventilazione forzata per gli accumulatori che per essere caricati richiedono più di 2 kW per le batterie al nichel-cadmio e più di 3 kW per le batterie al piombo. L'aria deve entrare dalla parte inferiore e uscire dalla parte superiore, in modo da garantire l'evacuazione totale dei gas. Le condutture di ventilazione non devono essere dotate di dispositivi che possano ostacolare il libero passaggio dell'aria, come ad esempio una valvola di chiusura. 5. La portata d'aria richiesta (Q) si ottiene dalla seguente formula: Q = 0,11 × I × n [m³/h] nella quale: I corrisponde a un quarto della corrente massima consentita per il dispositivo di carica in A, n rappresenta il numero di elementi. Nel caso degli accumulatori-tampone della rete di bordo, la commissione di visita può accettare altri metodi di calcolo tenendo conto della curva di carica caratteristica del dispositivo di carica, a condizione che tali metodi si basino su disposizioni delle società di classificazione autorizzate o su norme pertinenti. 6. In caso di aerazione naturale, la sezione delle condutture deve corrispondere alla portata d'aria necessaria sulla base di una velocità dell'aria pari a 0,5 m/sec. La sezione deve essere almeno pari a 80 cm² per le batterie al piombo e a 120 cm² per le batterie al nichel-cadmio. 7. In caso di ventilazione forzata, occorre predisporre un ventilatore, dotato di preferenza di dispositivo d'aspirazione, il cui motore non deve trovarsi nella corrente prodotta dal gas o dall'aria. Il ventilatore deve essere costruito in modo da rendere impossibile la formazione di scintille nel caso in cui una pala venga a contatto con il carter del ventilatore e da evitare qualsiasi carica elettrostatica. 8. Sulle porte e sui coperchi dei compartimenti, degli armadi e delle casse in cui si trovano accumulatori deve essere apposto il simbolo «Vietato fumare» di un diametro minimo di 10 cm. Articolo 9.12 Impianti di collegamento 1. Quadri elettrici a) Gli apparecchi, gli interruttori, gli apparecchi di protezione e gli strumenti dei quadri devono essere bene visibili ed accessibili per la manutenzione e le riparazioni. I morsetti per le tensioni fino a 50 V e quelli per le tensioni superiori a 50 V devono essere separati e contrassegnati in modo appropriato. b) Per tutti gli interruttori e gli apparecchi, occorre collocare sui quadri apposite targhette con indicazione del circuito. Per gli apparecchi di protezione occorre indicare l'intensità nominale e il circuito. c) Quando apparecchi la cui tensione di servizio è superiore a 50 V sono collocati dietro una porta, le parti conduttrici di corrente di questi apparecchi devono essere protette contro qualsiasi contatto accidentale in caso di apertura della porta. d) I materiali usati per i quadri devono presentare una resistenza meccanica appropriata, essere durevoli e difficilmente infiammabili, autoestinguenti e non igroscopici. e) Se nei quadri elettrici sono installati fusibili ad alto potere d'interruzione, devono essere disponibili accessori e apparecchiature di protezione fisica per la collocazione e la rimozione di detti fusibili. 2. Interruttori, apparecchi di protezione a) I generatori e i circuiti devono essere protetti contro i cortocircuiti e le sovracorrenti, su ciascun conduttore non messo a massa. A tal fine si possono utilizzare dei disgiuntori a massima corrente o delle valvole di sicurezza a fusibile. I circuiti che alimentano i motori degli apparecchi di governo (timoni), nonché i loro circuiti di comando devono essere protetti solo dai cortocircuiti. Quando i circuiti prevedono dei disgiuntori termici, questi devono essere neutralizzati o regolati almeno al doppio dell'intensità nominale. b) Le uscite del quadro principale verso apparecchi da più di 16 A devono essere provviste di interruttore di circuito o di potenza. c) Gli apparecchi utilizzatori necessari alla propulsione della nave, all'apparecchio di governo, all'indicatore di posizione del timone, alla navigazione o ai sistemi di sicurezza, nonché gli apparecchi utilizzatori d'intensità nominale superiore a 16 A devono essere alimentati da circuiti separati. d) I circuiti degli apparecchi utilizzatori necessari alla propulsione e alla manovra della nave devono essere alimentati direttamente dal quadro principale. e) Gli apparecchi d'interruzione devono essere scelti in funzione della loro intensità nominale, della loro solidità termica e dinamica, nonché del loro potere d'interruzione. Gli interruttori devono mettere contemporaneamente fuori tensione tutti i conduttori. La posizione di commutazione deve essere individuabile. f) Le valvole di sicurezza devono essere a fusione chiusa ed essere realizzate in porcellana o materiale equivalente. Esse devono poter essere sostituite senza pericolo di contatto per l'operatore. 3. Apparecchi di misurazione e di controllo a) I circuiti di generatori, di accumulatori e di distribuzione devono essere provvisti di apparecchi di misurazione e di controllo, se necessari per un funzionamento sicuro dell'impianto. b) Per le reti non messe a massa di tensione superiore a 50 V si deve prevedere un apparecchio adeguato per il controllo dell'isolamento rispetto alla massa, dotato di segnale d'allarme visivo e acustico. Per gli impianti secondari quali, ad esempio, i circuiti di comando, l'apparecchio per la verifica dell'isolamento rispetto alla massa non è obbligatorio. 4. Sistemazione dei quadri elettrici a) I quadri devono essere sistemati in luoghi ben accessibili, ben aerati ed essere collocati in modo da essere protetti dall'acqua e dai danni meccanici. Le tubolature e le condutture d'aria devono essere disposte in modo tale che, in caso di perdita, i quadri non siano danneggiati. Se non si può evitarne il montaggio in prossimità dei quadri elettrici, in questa zona i tubi non devono essere dotati di raccordi amovibili. b) Gli armadi e le nicchie in cui gli apparecchi d'interruzione sono collocati senza protezione devono essere di materiale difficilmente infiammabile o protetti da un rivestimento in metallo o altro materiale non infiammabile. c) Quando la tensione supera 50 V, occorre collocare un carabottino o un tappeto isolante davanti al quadro principale, in corrispondenza dell'operatore. Articolo 9.13 Dispositivi d'interruzione di sicurezza Per i bruciatori ad olio combustibile, le pompe per il carburante, i separatori di carburanti e i ventilatori delle sale macchine, occorre installare dispositivi d'interruzione di sicurezza all'esterno dei locali dove sono installati gli apparecchi. Articolo 9.14 Materiale d'impianto 1. I premistoppa degli apparecchi devono avere dimensioni proporzionate ai cavi da collegare ed essere adatti al tipo di cavo utilizzato. 2. Le prese di corrente di circuiti di distribuzione diversi, soggetti a tensioni o frequenze diverse, non si devono poter confondere fra loro. 3. Gli interruttori devono mettere contemporaneamente fuori tensione tutti i conduttori non messi a massa di un circuito. Tuttavia, nelle reti non messe a massa, sono ammessi interruttori unipolari nei circuiti per l'illuminazione degli alloggi, fatta eccezione per le lavanderie, i bagni e i servizi. 4. In presenza di intensità superiore a 16 A, le prese di corrente devono essere bloccate da un interruttore in modo da consentire l'inserimento e il disinserimento della spina solo in assenza di tensione. Articolo 9.15 Cavi 1. I cavi devono essere difficilmente infiammabili, autoestinguibili e resistenti all'acqua e all'olio. Negli alloggi l'impiego di altri tipi di cavi è ammesso a condizione che siano protetti in modo valido, non siano propagatori di fiamma e siano autoestinguibili. 2. Per gli impianti di potenza e d'illuminazione, occorre utilizzare cavi con conduttori aventi una sezione minima unitaria di 1,5 mm². 3. Le armature e i rivestimenti metallici degli impianti di potenza e d'illuminazione non devono essere utilizzati in condizioni di normale funzionamento come conduttori o conduttori di messa a massa. 4. Le armature e i rivestimenti metallici degli impianti di potenza e d'illuminazione devono essere messi a massa ad un'estremità almeno. 5. La sezione dei conduttori deve tener conto della temperatura massima finale ammissibile dei conduttori (intensità massima ammissibile), nonché della caduta di tensione ammissibile. Questa caduta fra il quadro principale e il punto più sfavorevole dell'impianto non deve essere, rispetto alla tensione nominale, superiore al 5 % per l'illuminazione e superiore al 7 % per gli impianti di potenza o di riscaldamento. 6. I cavi devono essere protetti contro il rischio di danni meccanici. 7. I cavi devono essere fissati in modo tale che le eventuali trazioni restino entro limiti accettabili. 8. In presenza di cavi che attraversano paratie o ponti, la robustezza meccanica, la tenuta stagna e la resistenza al fuoco di tali paratie e ponti non devono essere compromesse dai premistoppa. 9. I cavi che collegano le timonerie mobili devono essere sufficientemente flessibili e provvisti di un isolamento dotato di una flessibilità sufficiente fino a - 20 °C e resistente ai vapori, ai raggi ultravioletti, all'ozono, ecc. Articolo 9.16 Illuminazione 1. Gli apparecchi d'illuminazione devono essere installati in modo che il calore che essi emanano non possa appiccare il fuoco agli oggetti o agli elementi infiammabili che si trovano nei pressi. 2. Gli apparecchi d'illuminazione sul ponte aperto devono essere installati in modo da non ostacolare il riconoscimento dei fanali di segnalazione. 3. Quando due o più apparecchi d'illuminazione sono installati in una sala macchine o in un locale caldaie, questi devono essere distribuiti fra due circuiti almeno. Tale requisito si applica anche ai locali in cui si trovano macchine refrigeratrici, macchine idrauliche o motori elettrici. Articolo 9.17 Fanali di segnalazione 1. I quadri di comando dei fanali di segnalazione devono essere installati nella timoneria. Essi devono essere alimentati da un cavo indipendente proveniente dal quadro principale o da due reti secondarie indipendenti l'una dall'altra. 2. Ogni fanale deve poter essere alimentato separatamente dal quadro dei fanali, protetto e comandato separatamente. 3. Per il controllo dei fanali occorre installare spie o qualunque altro dispositivo equivalente sul quadro nella timoneria, a meno che tale controllo non sia effettuabile direttamente dalla timoneria. Un guasto del dispositivo di controllo non deve pregiudicare il funzionamento del fanale da esso controllato. 4. I fanali accomunati dai medesimi criteri funzionali e installati in uno stesso luogo possono essere alimentati, comandati e controllati congiuntamente. Il dispositivo di controllo deve essere in grado di individuare un'avaria a uno qualunque dei fanali. Tuttavia, le due fonti luminose di un fanale biforme (due fanali montati uno sopra l'altro o in uno stesso involucro) non devono poter essere utilizzate contemporaneamente. Articolo 9.18 Impianti di sicurezza 1. A bordo delle navi per gite turistiche giornaliere di una lunghezza LF maggiore o uguale a 25 m e a bordo delle navi cabinate vi deve essere un impianto di sicurezza che, in caso d'avaria all'alimentazione, sia in grado di garantire l'alimentazione degli impianti elettrici di cui al paragrafo 3. 2. L'impianto di sicurezza (generatore di sicurezza e quadro di sicurezza) deve essere collocato all'esterno della sala macchine principali e del locale dove si trova il quadro principale e deve essere separato da questi locali da paratie ignifughe e stagne all'acqua. 3. Le fonti di corrente ausiliarie devono essere adeguate almeno al funzionamento contemporaneo degli impianti elettrici elencati in appresso, se questi sono obbligatori e non possiedono una loro propria fonte di corrente: a) fanali di segnalazione; b) apparecchi acustici; c) illuminazione di sicurezza dei locali e delle postazioni di cui all'articolo 15.10, paragrafo 7; d) impianti radiotelefonici; e) impianto d'allarme e altoparlanti; f) proiettore di sicurezza; g) sistema di allarme antincendio; h) altri impianti di sicurezza, quali impianti d'estinzione incendi sprinkler o una seconda pompa antincendio. 4. Come fonte di corrente di sicurezza sono ammessi: a) un gruppo ausiliario con approvvigionamento autonomo di carburante indipendente dalla macchina principale e sistema di raffreddamento indipendente che, in caso d'avaria nella rete, si avvia automaticamente o può essere avviato manualmente se si trova nelle immediate vicinanze della timoneria o di altro posto occupato in permanenza da personale qualificato e può assumere da solo, in 30 secondi, l'alimentazione elettrica, oppure b) un accumulatore che riprenda automaticamente l'alimentazione in caso d'avaria nella rete o che possa essere avviato manualmente dalla timoneria se si trova nelle immediate vicinanze della timoneria o di altro luogo occupato in permanenza da personale qualificato e che sia in grado di alimentare le utenze enumerate durante il tempo prescritto, senza essere ricaricato nell'intervallo e senza abbassamento di tensione inammissibile. Il tempo di funzionamento da prevedere per l'impianto di sicurezza deve essere fissato a seconda della destinazione della nave, ma non deve comunque essere inferiore a 30 minuti. 5. Un'avaria dell'impianto di alimentazione principale o di sicurezza non deve compromettere la sicurezza di funzionamento degli impianti. Articolo 9.19 Sistemi d'allarme e di sicurezza per gli impianti meccanici I sistemi d'allarme e di sicurezza destinati al controllo e alla protezione degli impianti meccanici devono soddisfare i seguenti requisiti: a) Sistemi d'allarme I sistemi d'allarme devono essere costruiti in modo tale che un'avaria al sistema d'allarme non possa provocare un guasto dell'apparecchio o dell'impianto da tenere sotto controllo. I trasmettitori binari devono essere realizzati secondo il principio della corrente di riposo o secondo il principio della corrente di lavoro sorvegliata. Gli allarmi visivi devono restare in funzione fino a eliminazione del disturbo; è necessario poter distinguere fra un allarme con conferma di ricezione e un allarme senza conferma di ricezione. Ogni allarme deve essere anche accompagnato da un segnale acustico. L'allarme acustico deve poter essere interrotto. L'interruzione dell'allarme acustico non deve impedire all'allarme di scattare per una nuova causa. Sono ammesse deroghe per gli impianti d'allarme comprendenti un numero di punti di rilevazione inferiore a 5. b) Sistemi di sicurezza I sistemi di sicurezza devono essere realizzati in modo da mettere fuori tensione e ridurre l'impianto a rischio prima che raggiunga uno stato critico di funzionamento e da passare l'ordine a una postazione occupata in permanenza. I trasmettitori binari devono essere realizzati secondo il principio della corrente di lavoro. Se i sistemi di sicurezza non sono provvisti di autoverifica, il loro funzionamento deve poter essere verificato. I sistemi di sicurezza devono essere indipendenti da altri sistemi. Articolo 9.20 Impianti elettronici 1. Condizioni generali Le condizioni di prova di cui al paragrafo 2 sono applicabili soltanto alle apparecchiature elettroniche degli apparecchi di governo (timoni) e delle macchine necessarie alla propulsione del galleggiante, come pure alla loro strumentazione periferica. 2. Condizioni di prova a) Le sollecitazioni di prova non devono provocare danni o anomalie di funzionamento delle apparecchiature elettroniche. Le prove conformi alle norme internazionali pertinenti, come il fascicolo CEI 92-504, devono essere condotte con l'apparecchio in funzione, eccezion fatta per la prova di resistenza al freddo, in quanto dette prove sono volte a verificare il funzionamento. b) Variazioni di tensione e di frequenza >SPAZIO PER TABELLA> c) Prova di resistenza al calore Il campione è portato a una temperatura di 55 °C nell'arco di una mezz'ora; una volta raggiunta la temperatura, viene mantenuto a tale temperatura per 16 ore. Si procede poi a una prova di funzionamento. d) Prova di resistenza al freddo Il campione spento è raffreddato a - 25 °C e mantenuto a questa temperatura per 2 ore. La temperatura viene poi portata a 0 °C e si procede a una prova di funzionamento. e) Prova di vibrazione Le prove di vibrazione devono essere effettuate alla frequenza di risonanza degli apparecchi o dei componenti, nei tre assi, per una durata, ogni volta, di 90 minuti. Se non si produce nessuna risonanza netta, la prova di vibrazione si effettua a 30 Hz. La prova di vibrazione si effettua mediante oscillazione sinusoidale nei seguenti limiti: In generale: f = da 2,0 a 13,2 Hz; a = ± 1 mm (ampiezza a = ½ grandezza della vibrazione) f = da 13,2 a 100 Hz; accelerazione ± 0,7 g. I materiali destinati a essere montati sui motori diesel o sugli apparecchi di governo devono essere sottoposti alla seguente prova: f = da 2,0 a 25 Hz; a = ± 1,6 mm (ampiezza a = ½ grandezza della vibrazione) f = da 25 a 100 Hz; accelerazione ± 4 g. I rivelatori destinati a essere installati nei tubi di scappamento dei motori possono subire sollecitazioni decisamente superiori. In occasione delle prove occorre tenerne conto. f) Le prove di compatibilità elettromagnetica devono essere effettuate sulla base dei fascicoli CEI-801-2, 801-3, 801-4, 801-5 con il livello di prova 3. g) La certificazione secondo cui le apparecchiature elettroniche rispondono a queste condizioni di prova va fornita dal fabbricante. Un attestato di una società di classificazione è ugualmente valido come certificazione. Articolo 9.21 Compatibilità elettromagnetica Gli impianti elettrici ed elettromagnetici non devono essere disturbati nelle loro funzioni da parassiti elettromagnetici. A tal fine sono necessarie misure di carattere generale destinate a: a) interrompere le vie di trasmissione fra la fonte dei disturbi e gli apparecchi utilizzatori; b) ridurre le cause dei disturbi alla fonte; c) ridurre la sensibilità degli apparecchi utilizzatori ai disturbi. CAPITOLO 10 ARMAMENTO Articolo 10.01 Ancore, catene e cavi per ancora 1. Le navi adibite al trasporto di merci, ad eccezione delle chiatte-spinte trasportabili su nave di una lunghezza L minore o uguale a 40 m, al pari dei rimorchiatori devono essere dotate a prua di ancore la cui massa totale P è data dalla formula: P = k × B × T [kg] in cui >SPAZIO PER TABELLA> Nel caso di navi di portata lorda non superiore a 400 t che, per la loro costruzione e la loro destinazione, sono impiegate solo per determinati percorsi di portata limitata, la commissione di visita può consentire che per le ancore prodiere siano richiesti solo i della massa totale P. 2. Le navi da passeggeri devono essere dotate a prua di ancora la cui massa totale P è data dalla formula: P = k × B × T [kg] In questa formula: >SPAZIO PER TABELLA> 3. Le navi di cui al paragrafo 1 devono essere dotate di ancore poppiere aventi una massa totale pari al 25 % della massa P calcolata conformemente a detto paragrafo. Le navi di lunghezza massima superiore a 86 m devono tuttavia essere dotate di ancore poppiere aventi una massa totale pari al 50 % della massa P calcolata conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2. Sono esentate dall'obbligo di ancora poppiera: a) le navi la cui ancora poppiera avrebbe una massa inferiore a 150 kg; per le navi di cui al paragrafo 1, ultimo comma, occorre prendere in considerazione la massa ridotta delle ancore; b) le chiatte-spinte. 4. Le navi destinate a garantire la propulsione di convogli rigidi di una lunghezza minore o uguale a 86 m devono essere dotate di ancore poppiere aventi una massa totale pari al 25 % della massa più grande P calcolata conformemente al paragrafo 1 per la formazione massima (considerata come unità nautica) ammessa e menzionata nel certificato. Le navi destinate a garantire la propulsione, verso valle, di convogli rigidi di una lunghezza superiore a 86 m devono essere dotate di ancore poppiere aventi una massa totale pari al 50 % della massa più grande P calcolata conformemente al paragrafo 1 per la formazione massima (considerata come unità nautica) ammessa e menzionata nel certificato. 5. Per talune ancore speciali è possibile ridurre le masse delle ancore determinate conformemente ai paragrafi da 1 a 4. 6. La massa totale P prevista per le ancore prodiere può essere ripartita fra una o due ancore. Essa può essere ridotta del 15 % quando la nave è dotata di una sola ancora prodiera e l'occhio di cubia è collocato a metà della nave. Per gli spintori e le navi la cui lunghezza massima supera 86 m, la massa totale richiesta dal presente articolo per le ancore poppiere può essere ripartita fra una o due ancore. La massa dell'ancora più leggera non deve essere inferiore al 45 % di questa massa totale. 7. Le ancore in ghisa non sono ammesse. 8. Sull'ancora deve essere riportata in forma duratura la massa a caratteri in rilievo. 9. Le ancore di massa superiore a 50 kg devono essere provviste di verricelli. 10. Le catene per ancora devono avere ciascuna una lunghezza: a) di almeno 40 m per le navi di lunghezza minore o uguale a 30 m; b) superiore di almeno 10 m alla lunghezza della nave quando questa è compresa fra 30 e 50 m, c) di almeno 60 m per le navi la cui lunghezza è superiore a 50 m. Le catene delle ancore poppiere devono avere ciascuna una lunghezza di almeno 40 m. Tuttavia, le navi che devono potersi fermare con la prua a valle devono essere provviste di catene per le ancore poppiere di lunghezza almeno pari a 60 m ciascuna. 11. La resistenza minima alla rottura delle catene per ancora è data dalle seguenti formule: a) ancore di massa da 0 a 500 kg: R = 0,35 × P' [kN]; b) ancore di massa da oltre 500 kg a 2 000 kg: R = ( 0,35 - >NUM>P' - 500 >DEN>15 000 ) × P' [kN]; c) ancora di massa superiore a 2 000 kg: R = 250 × P' [kN] In queste formule: >SPAZIO PER TABELLA> La resistenza alla rottura delle catene per ancora è quella data da una delle disposizioni in vigore in uno degli Stati membri. Quando le ancore hanno una massa superiore a quella prevista dai paragrafi da 1 a 6, la resistenza alla rottura delle catene per ancora deve essere determinata in funzione di questa massa più elevata delle ancore. 12. Se l'armamento di una nave prevede ancore più pesanti e, di conseguenza, catene più resistenti, nel certificato si farà comunque menzione solo delle masse e delle resistenze teoriche alla rottura ottenute applicando le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 e 11. 13. Gli organi di collegamento fra ancora e catena devono resistere a una trazione superiore del 20 % al carico di rottura della catena corrispondente. 14. È consentito l'impiego di cavi al posto delle catene per ancora. I cavi devono avere la medesima resistenza alla rottura richiesta per le catene, ma una lunghezza superiore del 20 %. Articolo 10.02 Altre dotazioni d'armamento 1. In conformità delle disposizioni di polizia in vigore negli Stati membri, a bordo devono essere presenti le seguenti dotazioni: a) impianto di radiotelefonia; b) apparecchi e dispositivi necessari per trasmettere segnali visivi e acustici o per segnalare le navi; c) fanali di sicurezza, indipendenti dalla rete di bordo, per i fanali di segnalazione richiesti alle navi in sosta; d) un recipiente contrassegnato, resistente al fuoco, provvisto di coperchio, per la raccolta dei rifiuti speciali solidi e un recipiente contrassegnato, resistente al fuoco, provvisto di coperchio, per la raccolta dei rifiuti speciali liquidi; e) un recipiente contrassegnato, resistente al fuoco, provvisto di coperchio, per la raccolta degli altri rifiuti speciali solidi e un recipiente contrassegnato, resistente al fuoco, provvisto di coperchio, per la raccolta degli altri rifiuti speciali liquidi conformi alle disposizioni di polizia in vigore negli Stati membri; f) un recipiente contrassegnato, resistente al fuoco, provvisto di coperchio, per la raccolta di residui (fanghi). 2. Inoltre, l'armamento deve almeno comprendere: a) cavi d'ormeggio: Le navi devono essere dotate di tre cavi d'ormeggio. La loro lunghezza minima deve essere la seguente: primo cavo: L + 20 m, comunque non superiore a 100 m; secondo cavo: del primo cavo; terzo cavo: del primo cavo. A bordo delle navi la cui L è inferiore a 20 m, non è richiesto il cavo più corto. I cavi devono avere un carico di rottura Rs calcolato in base alle seguenti formule: per L × B × T fino a 1 000 m³: Rs = 60 + >NUM>L × B × T >DEN>10 in [kN]; per L × B × T superiore a 1 000 m³: Rs = 150 + >NUM>L × B × T >DEN>100 in [kN] Questi cavi possono essere sostituiti da cordami in fibra sintetica della medesima lunghezza e del medesimo carico di rottura; b) cavi da rimorchio: I rimorchiatori devono essere dotati di un numero di cavi adatto alle loro funzioni. Tuttavia, il cavo più importante deve avere una lunghezza minima di 100 m e un carico di rottura, in N, non inferiore a della potenza totale, in kW, del motore o dei motori di propulsione. Gli automotori e gli spintori idonei al rimorchio devono essere dotati di almeno un cavo da rimorchio di 100 m di lunghezza il cui carico di rottura, in N, non sia inferiore a ¼ della potenza totale, in kW, del motore o dei motori di propulsione; c) una sagola; d) una passerella d'imbarco larga almeno 0,40 m e lunga almeno 4 m, con le parti laterali segnalate da una striscia chiara; tale passerella deve essere munita di ringhiera. Per i galleggianti di piccole dimensioni la commissione può autorizzare passerelle più corte; e) una gaffa; f) una cassetta di pronto soccorso; g) un binocolo, almeno 7 × 50; h) un cartello contenente istruzioni per il salvataggio e la rianimazione della gente caduta in mare. 3. A bordo delle navi in cui l'altezza del ponte al di sopra della linea di galleggiamento a vuoto sia superiore a 1,50 m deve esserci una scala o una scaletta a pioli d'imbarco. Articolo 10.03 Mezzi antincendio 1. A bordo devono esserci almeno: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Gli estintori portatili devono soddisfare le seguenti condizioni: a) la capacità degli estintori portatili di cui al paragrafo 1 del tipo a fluido deve essere da 9 a 13,5 litri. Il contenuto degli estintori a polvere deve essere almeno pari a 6 kg; b) l'agente estintore degli estintori portatili di cui al paragrafo 1 deve essere adeguato almeno al tipo d'incendio più da temere nel locale o nei locali per i quali l'estintore è previsto in prima istanza. A bordo delle navi i cui impianti elettrici hanno una tensione di servizio superiore a 50 V, l'agente estintore deve essere anche adatto contro gli incendi negli impianti elettrici. Le istruzioni d'uso devono essere chiaramente indicate su ogni estintore portatile; c) l'agente estintore non può essere l'halon né contenere un prodotto che possa sprigionare gas tossici durante l'impiego, come il tetracloruro di carbonio. Gli estintori portatili al CO2 possono essere utilizzati solo contro gli incendi scoppiati in determinati impianti come i quadri comandi, le cucine; la quantità di CO2 non deve essere tale da provocare danni alla salute; d) gli estintori sensibili al gelo o al calore devono essere installati e protetti in modo che la loro efficacia sia sempre garantita. 3. Gli apparecchi estintori devono essere controllati almeno ogni due anni. Un attestato in tal senso, firmato dalla persona che ha effettuato il controllo, deve trovarsi a bordo. 4. Se gli apparecchi estintori sono installati in modo da non essere visibili, la parete che li nasconde deve essere segnalata con una lettera F, in rosso, di almeno 10 cm di altezza. 5. Per gli impianti d'estinzione fissi non è consentito l'impiego di halon. È invece consentito l'impiego di CO2 come agente estintore alle seguenti condizioni: a) gli impianti d'estinzione al CO2 possono essere attivati solo nelle sale macchine e riscaldamento, nonché nei locali pompe. È necessario installare appositi dispositivi mediante i quali chiudere tutti i fori che potrebbero lasciar entrare aria o fuoriuscire CO2 dai locali da proteggere. I dispositivi di attivazione devono essere installati in modo che sia possibile adoperarli anche in caso d'incendio. Non è ammessa la fuoriuscita automatica di CO2; b) l'aria di combustione necessaria ai motori a combustione per la propulsione delle navi non deve essere aspirata dalle sale macchine, dalle sale di riscaldamento o dai locali pompe; c) qualsiasi impianto d'estinzione fisso al CO2 deve essere dotato di un avvisatore i cui segnali siano chiaramente udibili anche nelle condizioni di attività corrispondenti al maggior rumore possibile, in tutti i locali che devono essere invasi dal gas CO2, e si distinguano nettamente da tutti gli altri segnali acustici di avvertimento esistenti a bordo. I segnali di avvertimento per il CO2 devono essere chiaramente udibili anche nei locali vicini, con le porte di comunicazione chiuse e in condizioni di attività corrispondenti al maggior rumore possibile, quando detti locali possono essere evacuati dal locale che deve essere invaso dal gas CO2. Il segnale di avvertimento deve funzionare per un periodo di tempo appropriato prima dell'emissione di CO2. All'uscita e all'entrata di tutti i locali che potrebbero essere raggiunti dal CO2 è necessario collocare in un punto appropriato un cartello recante la seguente iscrizione, a caratteri rossi su fondo bianco, in tedesco, francese e neerlandese: «Bei Ertönen des CO2-Warnsignals . . . (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen! Erstickungsgefahr!» «Quitter immédiatement ce local au signal CO2 . . . (description du signal)! Danger d'asphyxie!» «Bij het in werking treden van het CO2-alarmsignaal . . . (omschrijving van het signaal) deze ruimte onmiddellijk verlaten! Verstikkingsgevaar!» d) in prossimità di ogni dispositivo di attivazione di un impianto d'estinzione al CO2 occorre collocare le istruzioni d'uso in tedesco, francese e neerlandese, ben leggibili e scritte in forma duratura. Le tubolature comunicanti con i diversi locali che potrebbero essere invasi dal CO2 devono essere provviste di un sistema di chiusura. Prima della messa in funzione dell'impianto d'estinzione, l'avvisatore di cui alla lettera c) deve essere entrato automaticamente in funzione; e) i serbatoi di CO2 devono essere collocati in un locale o in un armadio separati dagli altri locali in modo stagno al gas. Le porte di questi locali o armadi devono aprirsi verso l'esterno, potersi chiudere a chiave e portare la scritta «CO2» in rosso su fondo bianco. I locali situati sotto il ponte devono essere solo accessibili direttamente dall'esterno. Non sono ammessi collegamenti diretti con altri locali. I locali situati sotto il ponte devono disporre di una ventilazione sufficiente e indipendente, del tutto separata dagli altri sistemi d'aerazione di bordo. I fori di aerazione devono essere sistemati in modo che, in caso di fuga di CO2 dal serbatoio, il gas non possa penetrare all'interno della nave. La temperatura all'interno di questi locali non deve superare 50 °C. Gli armadi o i locali situati sul ponte sono ammessi solo se saldamente fissati e se situati all'esterno della zona alloggi. In caso di fuga di CO2 dal serbatoio, il gas non deve poter penetrare all'interno della nave. Gli armadi o i locali devono proteggere i serbatoi dal calore, dal freddo e dall'umidità. La temperatura all'interno di questi locali non deve superare 50 °C. I locali protetti da CO2 devono essere dotati di dispositivi appropriati per l'aspirazione dell'agente estintore. I dispositivi d'aspirazione non devono poter essere azionati durante l'operazione di estinzione; f) per le sale macchine, il sistema di tubolature installato deve consentire di convogliare l'85 % del gas, la cui quantità è determinata conformemente al secondo comma, nel locale nell'arco di due minuti. La quantità minima di CO2 necessaria per i locali da proteggere deve essere inferiore almeno del 40 % al volume lordo del locale. Per il volume di CO2 espanso si adotta il valore di 0,56 m³/kg. Se il CO2 è destinato a proteggere più d'un locale, è sufficiente la quantità totale di CO2 disponibile necessaria per proteggere un solo locale. Il livello di riempimento dei serbatoi di CO2 non deve superare 0,75 kg/l. I serbatoi devono essere collocati in posizione verticale e protetti dalle cadute. I serbatoi sotto pressione, le armature e le tubolature per il CO2 devono essere conformi alle disposizioni di uno degli Stati membri; g) gli avvisatori di cui alla lettera c) e gli impianti d'estinzione devono essere verificati almeno ogni due anni da un esperto autorizzato. Gli attestati relativi alla verifica, recanti menzione della data del controllo e firmati dalla persona che ha effettuato il controllo, devono trovarsi a bordo; h) se esistono uno o più impianti d'estinzione fissi al CO2 occorre farne menzione nel certificato. Altri agenti estintori sono autorizzati solo sulla base di raccomandazioni delle autorità competenti. Articolo 10.04 Canotti 1. I seguenti galleggianti devono essere dotati di canotto: a) gli automotori e le chiatte di portata lorda superiore a 150 tonnellate; b) i rimorchiatori e gli spintori aventi un volume d'immersione superiore a 150 m³; c) i galleggianti ad uso speciale; d) le navi da passeggeri che sono autorizzate a trasportare più di 250 passeggeri o che sono dotate di più di 50 letti. 2. I canotti devono poter essere messi in acqua nel minor tempo possibile e in piena sicurezza da una sola persona. Se per la messa in acqua si utilizza un dispositivo a motore, questo deve essere tale da non compromettere, in caso d'interruzione dell'alimentazione elettrica, la messa in acqua rapida e sicura. 3. I canotti devono soddisfare le seguenti condizioni: a) essere facilmente governabili e manovrabili; devono mantenere la rotta e non subire deviazioni di rilievo sotto l'azione del vento, della corrente e delle onde; b) avere posti a sedere per almeno tre persone; c) avere una robustezza sufficiente; d) avere un volume di almeno 1,5 m³ o un prodotto LC × BC × HC pari almeno a 2,7 m³; e) avere un bordo libero pari almeno a 25 cm con un carico di tre persone del peso di circa 75 kg ciascuna; f) avere una stabilità sufficiente. La stabilità è considerata sufficiente se permane un bordo libero residuo di almeno 10 cm quando due persone di circa 75 kg di peso si trovano da un lato, il più possibile vicine al trincarino; g) avere una riserva di galleggiabilità in N, senza persone a bordo, ma completamente riempito d'acqua, almeno pari a 300 × LC × BC × HC; h) avere a bordo le seguenti dotazioni: 1 paio di remi, 1 cima d'ormeggio, 1 sassola. Sono ammessi i cannotti pneumatici purché siano conformi alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, siano operativi in permanenza e siano dotati di compartimenti multipli. 4. Se il canotto costituisce un mezzo di salvataggio collettivo per navi da passeggeri (cfr. articolo 15.08, paragrafo 5), deve almeno soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 3. Tuttavia: a) deve avere almeno 0,45 m di larghezza disponibile lungo i sedili per ciascun passeggero, con un numero massimo ammissibile di persone che non può tuttavia superare il prodotto 3 × LC × BC × HC; b) la stabilità è considerata sufficiente se permane un bordo libero di almeno 10 cm quando la metà del numero massimo ammissibile di persone si trova seduta da un lato. 5. Ai paragrafi 3 e 4: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 10.05 Salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio 1. A bordo delle navi devono esserci almeno tre salvagenti anulari. Essi devono essere pronti all'uso e fissati sul ponte in punti appropriati, senza essere collegati ai loro supporti. Almeno un salvagente anulare deve trovarsi nelle immediate vicinanze della timoneria. I salvagenti anulari devono: a) avere una capacità di sostegno di almeno 100 N in acqua dolce; b) essere fabbricati in un materiale adatto ed essere resistenti all'olio e ai derivati dell'olio, come pure a temperature minori o uguali a 50 °C; c) essere colorati in modo da essere ben visibili nell'acqua; d) avere una massa propria di almeno 2,5 kg; e) avere un diametro interno di 45 cm ± 10 %; f) essere circondati da una rete che consenta di afferrarli. 2. Sulla nave, per ogni persona che si trova normalmente a bordo, deve esserci un giubbotto di salvataggio a portata di mano. I giubbotti di salvataggio devono essere conformi alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), o alla norma europea EN 395 (capacità di sostegno di 100 N). I giubbotti di salvataggio gonfiabili devono gonfiarsi automaticamente, a comando manuale, e devono inoltre poter essere gonfiati a fiato. Essi devono essere controllati secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. CAPITOLO 11 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO Articolo 11.01 Condizioni generali 1. Le navi devono essere costruite, sistemate e attrezzate in modo che le persone a bordo possano lavorare e utilizzare le zone di passaggio in condizioni di assoluta sicurezza. 2. Gli impianti a bordo necessari per il lavoro e quelli fissi devono essere attrezzati, disposti e protetti in modo da rendere sicure e agevoli le manovre a bordo e la manutenzione. Se necessario, le parti mobili o sottoposte a temperatura elevata devono essere dotate di dispositivi di sicurezza. Articolo 11.02 Protezione contro le cadute 1. I ponti e i trincarini devono essere piatti e non presentare punti di inciampo; essi devono rendere impossibile qualsiasi concentrazione d'acqua. 2. I ponti, come pure i trincarini, i pavimenti delle sale macchine, i pianerottoli, le scale e la parte superiore delle bitte del trincarino devono essere antisdrucciolo. 3. La parte superiore delle bitte del trincarino e gli ostacoli nelle zone di passaggio, come i bordi dei gradini delle scale, devono essere segnalati con una vernice di colore contrastante rispetto al pavimento circostante. 4. Il bordo esterno dei ponti e dei trincarini e i posti di lavoro in cui le persone sono esposte al pericolo di caduta da più di un metro devono essere provvisti di parapetti o di mastre di un'altezza minima di 0,70 m o di un guardacorpo in conformità della norma europea EN 711, che prevede un corrimano, un listone all'altezza delle ginocchia e un guardapiedi. I trincarini devono essere dotati di guardapiedi e corrimano continuo fissato alla mastra. I corrimano in corrispondenza della mastra non sono necessari quando i trincarini sono dotati di guardacorpo fisso dal lato mare. Articolo 11.03 Dimensioni dei posti di lavoro I posti di lavoro devono avere dimensioni tali da garantire a ogni membro dell'equipaggio che vi presta servizio una libertà di movimento sufficiente. Articolo 11.04 Trincarino 1. La larghezza libera del trincarino deve essere di almeno 0,60 m. Questa dimensione può essere ridotta a 0,50 m in alcuni punti attrezzati per garantire un'utilizzazione in condizioni di sicurezza, come i rubinetti per il lavaggio del ponte. In corrispondenza delle bitte d'ormeggio può essere ridotta fino a 0,40 m. 2. Fino a un'altezza di 0,90 m sopra il trincarino, la larghezza libera del trincarino può essere ridotta fino a 0,54 m a condizione che, al di sopra, l'ampiezza libera fra il bordo esterno dello scafo e il bordo interno della stiva sia di almeno 0,65 m. In questo caso, la larghezza libera del trincarino può essere ridotta a 0,50 m se il bordo esterno del trincarino è provvisto di parapetto in conformità della norma europea EN 711 per garantire la protezione contro le cadute. A bordo delle navi di lunghezza minore o uguale a 55 m che siano provviste di alloggi solo nella parte poppiera della nave, il parapetto non è obbligatorio. 3. I requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicabili fino a un'altezza di 2,00 m al di sopra del trincarino. Articolo 11.05 Accessi dei posti di lavoro 1. I passaggi, gli accessi e i corridoi per la circolazione delle persone e dei carichi devono essere sistemati e proporzionati in modo tale che: a) davanti all'apertura dell'accesso vi sia spazio sufficiente da non ostacolare i movimenti; b) la larghezza libera del vano di passaggio sia commisurata alla destinazione del posto di lavoro e misuri almeno 0,60 m, salvo per le navi di larghezza inferiore a 8 m, sulle quali essa può essere ridotta a 0,50 m; c) la somma dell'altezza del vano di passaggio e dell'altezza della mastra sia di almeno 1,90 m. 2. Le porte devono essere sistemate in modo da potersi aprire e chiudere senza pericolo dalle due parti. Esse devono essere protette contro la chiusura o l'apertura involontaria. 3. Devono essere predisposti scale, scalette a pioli o gradini se gli accessi, le uscite e i passaggi presentano dislivelli superiori a 0,50 m. 4. Per i posti di lavoro occupati in permanenza devono essere predisposte scale se il dislivello è superiore a 1 m. Questo requisito non si applica alle uscite di sicurezza. 5. A bordo delle navi dotate di stive devono essere predisposte almeno due scalette a pioli mobili (scale di stiva) che consentano di salire e scendere in condizioni di assoluta sicurezza. Questo requisito non si applica quando in ciascuna stiva si trova una scaletta equivalente fissa. Articolo 11.06 Uscite e uscite di sicurezza 1. Il numero, la sistemazione e le dimensioni delle uscite, ivi comprese le uscite di sicurezza, devono essere commisurati all'uso e alle dimensioni dei locali. Quando una di queste uscite è un'uscita di sicurezza, essa deve essere debitamente segnalata in modo visibile. 2. Le uscite di sicurezza o le finestre o i portelli d'osteriggio che devono servire da uscita di sicurezza devono avere un'apertura libera di almeno 0,36 m², con il lato minore di almeno 0,50 m. Articolo 11.07 Dispositivi di salita 1. Le scale e le scalette a pioli devono essere fissate in modo sicuro. La larghezza delle scale deve essere di almeno 0,60 m, la larghezza utile fra i corrimano deve essere di almeno 0,60 m, la pedata dei gradini non deve essere inferiore a 0,15 m; la superficie dei gradini deve essere antisdrucciolo, le scale con più di 4 gradini devono essere provviste di corrimano. 2. Le scalette a pioli e i pioli devono avere una larghezza utile di almeno 0,30 m; la distanza fra due pioli non deve essere superiore a 0,30 m; il dislivello fra i pioli fissi deve essere di almeno 0,15 m. 3. Le scalette a pioli e i pioli devono essere segnalati dall'alto ed essere provvisti di maniglie di ritegno al di sopra delle aperture d'uscita. 4. Le scalette mobili a pioli devono avere una larghezza minima di 0,40 m e di 0,50 m alla base; esse devono essere protette contro il pericolo di ribaltamento e di scivolamento; i pioli devono essere ben fissati ai montanti. 5. Le scalette mobili a pioli che servono da scale di stiva, inclinate di 60°, devono superare il bordo superiore del boccaporto e, in ogni caso, il fondo della stiva di almeno 1 m. Articolo 11.08 Locali interni 1. I posti di lavoro all'interno della nave devono, in termini di dimensioni, sistemazione e disposizione, essere adatti ai lavori da svolgere e soddisfare i requisiti in materia di igiene e di sicurezza. Essi devono essere dotati di un'illuminazione sufficiente e antiabbagliante e devono poter essere aerati; se necessario, devono essere provvisti di impianti di riscaldamento che garantiscano una temperatura adeguata. 2. Il pavimento dei posti di lavoro all'interno della nave deve essere di fattura solida e durevole, antisdrucciolo e privo di punti di inciampo. Le aperture nei ponti o nei pavimenti devono, in posizione aperta, essere dotate di una protezione contro le cadute; le finestre e gli osteriggi devono essere disposti e sistemati in modo da poter essere manovrati e puliti senza rischi. Articolo 11.09 Protezione contro il rumore e le vibrazioni 1. I posti di lavoro devono essere situati, sistemati e concepiti in modo tale che i membri dell'equipaggio non siano esposti a vibrazioni dannose. 2. I posti di lavoro permanenti devono inoltre essere costruiti e protetti acusticamente in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa del rumore. 3. Per le persone che sono costantemente esposte a rumori di un livello probabilmente superiore a 85 dB(A), è opportuno prevedere apparecchi di protezione acustica individuali. Un cartello indicante l'obbligo di utilizzare gli apparecchi di protezione acustica deve essere affisso nei posti di lavoro in cui detto livello supera 90 dB(A). Articolo 11.10 Coperchi di boccaporto 1. I coperchi di boccaporto devono essere facilmente accessibili e maneggiabili in condizioni di sicurezza. Gli elementi dei coperchi di massa superiore a 40 kg devono inoltre essere scorrevoli o basculanti oppure essere dotati di dispositivi meccanici di apertura. I coperchi di boccaporto manovrati mediante congegno di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi facilmente accessibili, adatti al fissaggio delle giunzioni. Sui coperchi di boccaporto e sulle stanghe non intercambiabili devono essere riportate indicazioni precise riguardo ai boccaporti a cui corrispondono, nonché alla loro posizione corretta su detti boccaporti. 2. I coperchi di boccaporto devono essere garantiti contro il sollevamento ad opera del vento o delle attrezzature di carico. I coperchi scorrevoli devono essere provvisti di fermi che ne impediscano lo spostamento involontario nel senso della lunghezza di più di 0,40 m; essi devono poter essere bloccati nella posizione definitiva. Devono essere previsti dispositivi appositi per mantenere impilati i coperchi di boccaporto. 3. Nel caso di coperchi di boccaporto ad azionamento meccanico, l'alimentazione deve interrompersi automaticamente quando l'interruttore di comando viene rilasciato. 4. I coperchi di boccaporto devono essere in grado di sostenere i carichi a cui potrebbero essere sottoposti, pari, per i coperchi agibili, ad almeno 75 kg di carico puntuale. I coperchi non agibili devono essere debitamente segnalati. I coperchi destinati a sostenere carichi di coperta devono riportare l'indicazione del carico ammissibile in t/m². Quando per tenere il carico ammissibile sono necessari supporti, occorre segnalarlo in un luogo appropriato; in questo caso occorre tenere a bordo i relativi piani. Articolo 11.11 Verricelli 1. I verricelli devono essere concepiti in modo da consentire di lavorare in condizioni di assoluta sicurezza. Essi devono essere provvisti di dispositivi che impediscano un ritorno involontario del carico. I verricelli che non sono ad arresto automatico devono essere provvisti di un freno proporzionato alla loro forza di trazione. 2. I verricelli azionati a mano devono essere provvisti di dispositivi che impediscano il ritorno della manovella. I verricelli azionabili sia da forza motrice sia a mano devono essere concepiti in modo che la forza motrice non possa mettere in movimento il comando manuale. Articolo 11.12 Gru 1. Le gru devono essere costruite a regola d'arte. Le forze che si producono durante il funzionamento devono essere trasmesse in condizioni di sicurezza alle coppie della nave; esse non devono metterne a rischio la stabilità. 2. Sulle gru deve essere apposta una targhetta del fabbricante contenente le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo del fabbricante; b) marcatura CE con indicazione dell'anno di fabbricazione; c) indicazione della serie o del tipo; d) eventualmente, numero di serie. 3. Sulle gru i carichi massimi ammissibili devono essere riportati in permanenza e in maniera facilmente leggibile. Per le gru il cui carico utile non supera 2 000 kg, è sufficiente che venga riportato in modo permanente e facilmente leggibile il carico utile corrispondente al braccio di carico più lungo. 4. Occorre predisporre dispositivi di protezione contro i pericoli di schiacciamento o di effetti forbice. Le parti esterne della gru devono trovarsi a una distanza di sicurezza da tutti gli oggetti circostanti di 0,5 m verso l'alto, il basso e i lati. La distanza di sicurezza laterale non è richiesta all'esterno delle zone di lavoro e di passaggio. 5. Le gru meccaniche devono poter essere protette contro l'uso non autorizzato. Esse devono poter essere messe in funzione solo dal posto di comando previsto per la gru. I comandi devono essere a ritorno automatico (pulsanti senza dispositivi di blocco); la loro direzione di funzionamento deve essere riconoscibile senza pericolo di equivoci. In caso d'interruzione dell'energia motrice, il carico non deve poter scendere da solo. Occorre impedire qualsiasi movimento involontario della gru. Il movimento ascendente del dispositivo di sollevamento e il superamento del carico utile devono poter essere impediti mediante un apposito dispositivo di ritenuta. Il movimento discendente del dispositivo di sollevamento deve essere impedito quando il numero di giri di cavo attorno al tamburo è inferiore a due. Una volta scattato il dispositivo automatico di ritenuta, deve risultare ancora possibile il movimento contrario. La resistenza alla rottura del cavo di carico mobile deve essere pari a cinque volte il carico ammissibile del cavo. La fabbricazione del cavo non deve presentare difetti e deve essere adatta all'uso su gru. 6. Anteriormente alla prima messa in opera o alla rimessa in opera dopo modifiche importanti, occorre comprovare la sufficiente robustezza e stabilità mediante una prova di calcolo e una prova di carico. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 597PC0644.2 Per le gru il cui carico utile non supera 2 000 kg, l'esperto può decidere che la prova di calcolo può essere sostituita da una prova con un carico pari a 1,25 volte il carico utile collocato sul braccio di carico più lungo su tutto il settore di rotazione. Il collaudo di cui al primo o al secondo paragrafo deve essere effettuato da un esperto autorizzato dalla commissione di visita. 7. Le gru devono essere controllate periodicamente, almeno ogni dodici mesi, da una persona competente. Il controllo deve prevedere almeno un'ispezione diretta della gru e un controllo del funzionamento. 8. Ogni dieci anni al massimo dall'ultimo collaudo, la gru deve essere sottoposta a un nuovo collaudo da un esperto autorizzato dalla commissione di visita. 9. Le gru con carico utile superiore a 2 000 kg che servono al trasbordo del carico o installate a bordo di strutture di sollevamento, pontoni o altri galleggianti ad uso speciale devono anche soddisfare i requisiti di uno degli Stati membri. 10. Per le gru si devono tenere a bordo almeno i seguenti documenti: a) le istruzioni per l'uso del fabbricante, che devono contenere almeno le seguenti informazioni: - uso e funzione dei comandi, - carico utile massimo ammissibile in funzione del braccio di carico, - sbandamento e assetto massimo ammissibile della gru, - avvertenze per il montaggio e la manutenzione, - istruzioni per i controlli periodici, - caratteristiche tecniche generali; b) attestati relativi ai controlli effettuati conformemente ai paragrafi da 6 a 8 o 9. CAPITOLO 12 ALLOGGI Articolo 12.01 Disposizioni generali 1. Le navi devono essere dotate di alloggi per le persone che vivono abitualmente a bordo o comunque almeno per il numero minimo di membri dell'equipaggio. 2. Gli alloggi devono essere costruiti, sistemati e attrezzati in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza, di salute e di benessere delle persone a bordo. Essi devono essere accessibili facilmente e in condizioni di sicurezza ed essere isolati dal freddo e dal caldo. 3. La commissione di visita può autorizzare deroghe ai requisiti del presente capitolo se la sicurezza e la salute delle persone a bordo sono garantite in altra maniera. 4. La commissione fa menzione nel certificato delle restrizioni al regime d'esercizio o all'entrata in servizio della nave derivanti dalle deroghe di cui al paragrafo 3. Articolo 12.02 Requisiti di costruzione speciali per gli alloggi 1. Gli alloggi devono poter essere aerati adeguatamente anche con le porte chiuse; inoltre, i locali di soggiorno devono ricevere la luce del giorno in quantità sufficiente e consentire, per quanto possibile, la vista verso l'esterno. 2. Quando l'accesso agli alloggi non è sistemato al medesimo livello e il dislivello è pari ad almeno 0,30 m, i locali devono essere accessibili tramite scale. 3. A prua, il pavimento non deve trovarsi più di 1,20 m al di sotto del galleggiamento massimo. 4. I locali di soggiorno e le camere da letto devono essere provvisti di uscite di sicurezza (uscite d'emergenza) lontane, per quanto possibile, dagli accessi e dalle uscite normali. Un'uscita può essere costituita da un'uscita di sicurezza. Questo requisito non è obbligatorio per i locali che hanno un'uscita che dà direttamente sul ponte o su un corridoio che serve da uscita d'emergenza, a condizione che detto corridoio disponga di due uscite, lontane l'una dall'altra e che danno a babordo e a tribordo. Le uscite di sicurezza, di cui possono far parte gli osteriggi e le finestre, devono presentare un'apertura utilizzabile di almeno 0,36 m², avere un lato minore di 0,50 m e consentire una rapida evacuazione in caso d'emergenza. L'isolamento e il rivestimento delle uscite d'emergenza devono essere realizzati in materiali difficilmente infiammabili e l'uso delle uscite d'emergenza deve essere garantito in qualsiasi momento mediante mezzi appropriati, come scale o scalette a pioli. 5. Gli alloggi devono essere protetti dal rumore e dalle vibrazioni. I livelli massimi di pressione acustica sono: a) nei locali di soggiorno: 70 dB(A); b) nelle camere da letto, 60 dB(A). Questa disposizione non si applica alle navi che adottano esclusivamente il regime d'esercizio Al. La restrizione concernente il regime d'esercizio deve figurare nel certificato. 6. L'altezza libera per la posizione eretta negli alloggi non può essere inferiore a 2,00 m. 7. Di norma le navi devono disporre di almeno un locale di soggiorno separato dalla camera da letto. 8. La superficie disponibile al suolo nei locali di soggiorno non deve essere inferiore a 2 m² per occupante, per un totale di almeno 8 m² (esclusi i mobili, ma non i tavoli e le sedie). 9. Il volume di ciascun locale di soggiorno o camera da letto deve essere di almeno 7 m³. 10. Il volume minimo d'aria dei locali d'abitazione è pari a 3,5 m³ per occupante. Le camere da letto devono disporre di un volume d'aria pari a 5 m³ per il primo occupante e a 3 m³ per ciascun occupante supplementare (il volume dei mobili va dedotto). Le camere da letto devono essere destinate, possibilmente, a due persone al massimo. I letti devono essere disposti a un'altezza di almeno 0,30 m dal suolo. Se i letti sono a castello, al di sopra di ciascun letto deve esserci uno spazio libero di almeno 0,60 m di altezza. 11. Le porte devono avere un'altezza libera, mastra compresa, di almeno 1,90 m e una larghezza libera di almeno 0,60 m. L'altezza richiesta si può ottenere mediante coperchi o portelli scorrevoli o ribaltabili. Le porte devono poter essere aperte dalle due parti. Le mastre sistemate nelle aperture delle porte non devono avere un'altezza superiore a 0,40 m, fatte salve le disposizioni di altri regolamenti in materia di sicurezza. 12. Le scale devono essere fisse e praticabili senza pericolo. Questo requisito si considera rispettato quando: a) le scale hanno una larghezza di almeno 0,60 m; b) la pedata dei gradini è di almeno 0,15 m; c) i gradini sono antisdrucciolo; d) le scale con più di tre gradini sono provviste di corrimano o di maniglie di ritenuta. 13. Le condutture di gas e di liquidi pericolosi, con particolare riferimento a quelli sottoposti a forte pressione, una cui fuga, anche minima, potrebbe rappresentare un pericolo per le persone, non devono essere collocate negli alloggi o nei corridoi che conducono agli alloggi. Fanno eccezione le condutture di vapore e quelle degli impianti idraulici, purché siano contenute in un manicotto metallico, come pure le condutture del gas degli impianti a gas liquefatti per usi domestici. Articolo 12.03 Servizi igienici 1. Le navi dotate di alloggi devono disporre almeno dei seguenti servizi igienici: a) un gabinetto per unità di alloggio oppure ogni sei membri dell'equipaggio. Il gabinetto deve poter essere aerato con aria fresca; b) un lavabo con relativo scarico, collegato all'acqua potabile fredda e calda, per unità di alloggio oppure ogni quattro membri dell'equipaggio; c) una doccia o una vasca da bagno collegata all'acqua potabile calda e fredda per unità di alloggio oppure ogni sei membri dell'equipaggio. 2. I servizi igienici devono trovarsi nelle immediate vicinanze dei locali adibiti ad alloggi. I gabinetti non devono dare direttamente sulle cucine, sulle mense e sui soggiorni-cucine. 3. I gabinetti devono avere una superficie di almeno 1 m², con una larghezza di almeno 0,75 m e una lunghezza di almeno 1,10 m. I gabinetti delle cabine per due persone al massimo possono essere più piccoli. Se un gabinetto contiene un lavabo o una doccia, occorre aumentare la superficie almeno dello spazio occupato dal lavabo e dalla doccia (o, eventualmente, dalla vasca). Articolo 12.04 Cucine 1. Le cucine possono essere abbinate a locali di soggiorno. 2. Le cucine devono essere provviste di: a) un impianto per cucinare; b) un lavandino con relativo scarico; c) un impianto per l'approvvigionamento di acqua potabile; d) un frigorifero; e) spazio sufficiente per sistemare gli scaffali, lavorare e riporre le provviste. 3. La zona per la refezione nelle cucine abbinate a un locale di soggiorno deve essere sufficiente per il numero di membri dell'equipaggio che di regola la utilizzano contemporaneamente. La larghezza dei posti a sedere non deve essere inferiore a 0,60 m. Articolo 12.05 Acqua potabile 1. Le navi dotate di alloggi devono essere provviste di uno o più serbatoi d'acqua potabile. Sulle bocche per il riempimento dei serbatoi d'acqua potabile e sulle condutture d'acqua potabile deve essere indicato che sono destinate esclusivamente all'acqua potabile. Le manichette per il rifornimento d'acqua potabile devono essere installate sopra il ponte. 2. I serbatoi d'acqua potabile devono: a) essere protetti da un riscaldamento eccessivo; b) avere una capacità di almeno 150 l per ogni persona che vive normalmente a bordo, o almeno per ogni membro dell'equipaggio minimo; c) essere costituiti di materiale resistente alla corrosione e non pericoloso da un punto di vista fisiologico; d) essere provvisti di un'apertura apposita per la pulizia interna che possa essere chiusa a chiave; e) essere dotati di un indicatore del livello dell'acqua; f) essere dotati di manichette d'aerazione che danno verso l'aria aperta o che sono muniti di filtri appositi. 3. I serbatoi d'acqua potabile non devono avere pareti in comune con altri serbatoi. Le condutture d'acqua potabile non devono passare all'interno di serbatoi contenenti altri liquidi. I collegamenti fra l'impianto d'acqua potabile e le altre tubolature per gas o liquidi diversi dall'acqua potabile non devono passare attraverso i serbatoi d'acqua potabile. 4. I serbatoi sotto pressione per l'acqua potabile devono funzionare soltanto ad aria compressa di composizione naturale. Se l'aria è prodotta mediante compressori, occorre sistemare filtri d'aria o disoleatori appositi immediatamente davanti al serbatoio d'acqua sotto pressione, salvo nel caso in cui l'acqua sia separata dall'aria da una membrana. Articolo 12.06 Riscaldamento e aerazione 1. Gli alloggi devono essere dotati di riscaldamento in ragione della loro destinazione d'uso. Gli impianti di riscaldamento devono essere adeguati alle condizioni meteorologiche e climatiche che si possono presentare. 2. I locali di soggiorno e le camere da letto devono essere sufficientemente aerati anche con le porte chiuse. L'entrata e l'uscita d'aria devono consentire una circolazione d'aria sufficiente in tutte le condizioni climatiche. 3. Gli alloggi devono essere progettati e attrezzati in modo da impedire, per quanto possibile, l'entrata di aria viziata proveniente da altre zone della nave, come le sale macchine o le stive; se vi è un impianto di ventilazione forzata, le prese d'aria devono essere attrezzate in modo da soddisfare i requisiti di cui sopra. Articolo 12.07 Altri impianti 1. Ogni membro dell'equipaggio che vive a bordo deve disporre di una cuccetta individuale e di un armadio individuale per gli indumenti provvisto di serratura. La cuccetta deve avere le dimensioni interne minime di 2,00 × 0,90 m. 2. Occorre predisporre al di fuori delle camere da letto appositi spazi per il deposito e l'asciugatura degli indumenti da lavoro. 3. Tutti i locali devono essere dotati d'illuminazione elettrica. Solo nei locali di soggiorno sono ammesse lampade supplementari a combustibile gassoso o liquido. I dispositivi d'illuminazione a combustibile liquido devono essere in metallo e possono funzionare unicamente con combustibili il cui punto d'infiammabilità è superiore a 55°, o a petrolio commerciale. Essi devono essere collocati o fissati in modo da non costituire un pericolo d'incendio. CAPITOLO 13 IMPIANTI PER IL RISCALDAMENTO, LA CUCINA E LA REFRIGERAZIONE FUNZIONANTI A COMBUSTIBILE Articolo 13.01 Disposizioni generali 1. Gli impianti per il riscaldamento, la cucina e la refrigerazione funzionanti a gas liquefatto devono soddisfare i requisiti di cui al capitolo 14 del presente allegato. 2. Gli impianti per il riscaldamento, la cucina e la refrigerazione, ivi compresi i loro accessori, devono essere concepiti e sistemati in modo da non costituire un pericolo, anche in casi di surriscaldamento; essi devono essere montati in modo da non poter essere rovesciati o spostati accidentalmente. 3. Gli impianti di cui al paragrafo 2 non possono essere sistemati in locali in cui siano immagazzinate o utilizzate materie il cui punto d'infiammabilità è inferiore a 55 °C. Da questi locali non deve passare alcuna tubolatura d'evacuazione di tali impianti. 4. Occorre garantire l'apporto di aria necessario alla combustione. 5. Gli apparecchi di riscaldamento devono essere collegati saldamente ai tubi per i gas combusti. Tali tubi devono essere dotati di apposite mitre o di dispositivi di protezione contro il vento. Essi devono essere disposti in modo da consentirne la pulizia. Articolo 13.02 Impiego di combustibili liquidi, apparecchi funzionanti a petrolio 1. Quando gli impianti funzionano con combustibile liquido, si possono utilizzare solo combustibili aventi un punto d'infiammabilità superiore a 55 °C. 2. In deroga al paragrafo 1, gli apparecchi di cucina e gli apparecchi a miccia che servono per il riscaldamento e la refrigerazione e funzionano a petrolio commerciale sono ammessi negli alloggi e nelle timonerie a condizione che la capacità del loro serbatoio di alimentazione non superi 12 litri. 3. Gli apparecchi a miccia devono: a) essere dotati di un serbatoio per il combustibile in metallo la cui apertura di riempimento possa essere chiusa e che non presenti saldature a stagno al di sotto del livello massimo di riempimento, e devono essere progettati e installati in modo tale che i loro serbatoi per il combustibile non possano aprirsi o vuotarsi accidentalmente; b) essere accesi senza l'ausilio di un altro combustibile liquido; c) essere installati in modo tale che sia garantita l'evacuazione dei gas di combustione. Articolo 13.03 Caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione e impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione 1. Le caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione e gli impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione devono essere costruiti a regola d'arte. 2. Se le caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione o gli impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione sono installati nella sala macchine, l'alimentazione ad aria e i motori devono essere realizzati in modo che l'impianto di riscaldamento e i motori possano funzionare in contemporanea e in condizioni di assoluta sicurezza l'uno indipendentemente dall'altro. In caso di necessità, deve essere prevista un'alimentazione separata di aria. L'impianto deve essere costruito in modo che una eventuale fiamma proveniente dal bruciatore non possa raggiungere altre parti degli impianti della sala macchine. Articolo 13.04 Caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione 1. Le caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione devono poter essere accese senza l'ausilio di un altro liquido combustibile. Esse devono essere fissate al di sopra di una ghiotta metallica che raccolga tutte le condutture per il combustibile e che abbia un'altezza di almeno 20 mm e una capacità di almeno due litri. 2. Per le caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione installate in una sala macchine, la ghiotta metallica prevista al paragrafo 1 deve avere una profondità di almeno 200 mm. Il bordo inferiore del bruciatore a vaporizzazione deve trovarsi al di sopra del bordo della ghiotta. La ghiotta, inoltre, deve essere sistemata ad un'altezza di almeno 100 mm dal pavimento. 3. Le caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione devono essere provviste di un apposito regolatore che, qualunque sia la posizione di regolazione scelta, garantisca un flusso praticamente costante di combustibile in direzione del bruciatore e che impedisca qualunque fuga di combustibile in caso di estinzione accidentale della fiamma. Si considerano appropriati i regolatori che funzionano anche in presenza di sobbalzi e in caso di inclinazione fino a 12° e che, oltre a un galleggiante per la regolazione del livello: a) sono muniti di un dispositivo di chiusura stagna che funzioni in modo sicuro e affidabile in caso di superamento del livello ammissibile o b) sono provvisti di un tubo di troppo pieno se la ghiotta ha una capacità sufficiente a raccogliere il contenuto del serbatoio per il combustibile. 4. Se il serbatoio per il combustibile di una caldaia a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione è installato separatamente: a) l'altezza a cui è collocato non deve superare quella fissata dai requisiti di funzionamento stabiliti dal fabbricante dell'apparecchio; b) deve essere collocato in modo da essere protetto da un riscaldamento inammissibile; c) l'alimentazione a combustibile deve poter essere interrotta dal ponte. 5. I tubi per i fumi di scarico delle caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione devono essere provvisti di un dispositivo per evitare l'inversione del tiraggio. Articolo 13.05 Impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione Gli impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione devono in particolare soddisfare le seguenti condizioni: a) deve essere garantita un'aerazione sufficiente del bruciatore prima dell'alimentazione a combustibile; b) l'alimentazione a combustibile deve essere regolata da un termostato; c) l'accensione del combustibile deve avvenire mediante un dispositivo elettrico o una fiammella pilota; d) un dispositivo di controllo della fiamma deve interrompere l'alimentazione quando si spegne la fiamma; e) l'interruttore principale deve essere sistemato fuori dal locale dell'impianto, in un punto facilmente accessibile. Articolo 13.06 Impianti di riscaldamento a circolazione d'aria forzata Gli impianti di riscaldamento a circolazione d'aria forzata costituiti da una camera di combustione intorno alla quale l'aria di riscaldamento viene fatta circolare sotto pressione in direzione di un sistema di distribuzione o di un locale devono soddisfare le seguenti condizioni: a) se il combustibile è nebulizzato sotto pressione, l'alimentazione ad aria di combustione deve essere garantita da una soffieria; b) la camera di combustione deve essere ben aerata prima che il bruciatore possa essere acceso. Tale requisito si considera soddisfatto quando la soffieria dell'aria di combustione continua a funzionare dopo l'estinzione della fiamma; c) l'erogazione di combustibile deve essere interrotta automaticamente: - se il fuoco si spegne; - se l'alimentazione di aria di combustione non è più sufficiente; - se l'aria riscaldata supera una temperatura regolata in precedenza o - se gli impianti di sicurezza non sono più alimentati a corrente elettrica. In questi casi, l'erogazione di combustibile non deve riprendere automaticamente dopo l'interruzione; d) le soffierie d'aria di combustione e di aria di riscaldamento devono poter essere disattivate dall'esterno dei locali da riscaldare; e) se l'aria di riscaldamento è aspirata dall'esterno, gli orifizi d'aspirazione devono trovarsi per quanto possibile in alto rispetto al ponte. Tali orifizi devono essere concepiti in modo tale che la pioggia e le intemperie non possano penetrarvi; f) le condutture dell'aria di riscaldamento devono essere costruite in metallo; g) gli orifizi di uscita dell'aria di riscaldamento non devono poter essere chiusi completamente; h) le eventuali fughe di combustibile non devono raggiungere le condutture dell'aria di riscaldamento; i) l'aria forzata degli impianti di riscaldamento non deve poter essere aspirata in una sala macchine. Articolo 13.07 Riscaldamento a combustibile solido 1. Gl impianti di riscaldamento a combustibile solido devono essere sistemati su una piattaforma dotata di bordi rialzati, collocata in modo da evitare che combustibile incandescente o ceneri calde cadano fuori da tale piattaforma. Questo requisito non si applica agli impianti installati in compartimenti costruiti in materiali resistenti al fuoco e destinati esclusivamente ad alloggiare la caldaia. 2. Le caldaie a combustibile solido devono essere provviste di regolatori termostatici che agiscono sull'aria necessaria alla combustione. 3. In prossimità di ciascun impianto di riscaldamento deve trovarsi un mezzo che consenta di spegnere facilmente le ceneri. CAPITOLO 14 IMPIANTI A GAS LIQUEFATTI PER USI DOMESTICI Articolo 14.01 Condizioni generali 1. Gli impianti a gas liquefatti sono costituiti essenzialmente da un posto di distribuzione che consiste in uno o più recipienti a gas, uno o più riduttori di tensione, una rete di distribuzione e un certo numero di apparecchi utilizzatori. I recipienti di ricambio e i recipienti vuoti che non si trovano nel posto di distribuzione non sono da considerare come parte dell'impianto. Essi devono tuttavia essere depositati in un luogo determinato. Ad essi si applica per analogia l'articolo 14.05. 2. Gli impianti possono essere alimentati soltanto a propano commerciale. Articolo 14.02 Installazione 1. Gli impianti a gas liquefatti devono essere adeguati in tutte le loro parti all'uso del propano ed essere realizzati e installati a regola d'arte. 2. Un impianto a gas liquefatto può servire esclusivamente per usi domestici negli alloggi e nella timoneria, nonché per gli usi corrispondenti sulle navi da passeggeri. 3. A bordo possono esservi più impianti a gas liquefatti separati. Un unico impianto non può servire alloggi separati da una stiva o da una cisterna fissa. 4. Nessuna parte dell'impianto a gas liquefatti deve trovarsi nella sala macchine. Articolo 14.03 Recipienti 1. Sono autorizzati soltanto i recipienti la cui capacità ammessa è compresa fra 5 e 35 kg. Per le navi da passeggeri, la commissione di visita può ammettere l'utilizzazione di recipienti di capacità superiore. 2. I recipienti devono soddisfare i requisiti in vigore di uno degli Stati membri. Essi devono portare la punzonatura ufficiale che attesta che hanno superato le prove regolamentari. Articolo 14.04 Posizione e sistemazione dei posti di distribuzione 1. I posti di distribuzione devono essere installati sul ponte in un armadio (o in un armadio a parete) speciale, all'esterno degli alloggi, e in modo tale da non intralciare la circolazione a bordo. Essi tuttavia non devono essere installati contro l'impavesata di prua o di poppa. L'armadio può essere un armadio a parete incassato nelle sovrastrutture, a condizione di essere stagno ai gas e di aprirsi soltanto verso l'esterno. Esso deve essere sistemato in modo tale che le condutture di distribuzione che portano ai punti d'utilizzazione siano quanto più corte possibile. Possono essere contemporaneamente in funzione solo i recipienti necessari al funzionamento dell'impianto. Possono essere in funzione più recipienti solo se si utilizza un commutatore invertitore automatico. Per ogni impianto possono essere in funzione fino a quattro recipienti. Per ogni impianto non vi devono essere a bordo più di sei recipienti, compresi quelli di riserva. Sulle navi da passeggeri dotate di cucine o di mense per i passeggeri possono essere in funzione fino a sei recipienti. Per ogni impianto non vi devono essere a bordo più di nove recipienti, compresi quelli di riserva. L'apparecchio di riduzione o, nel caso di riduzione a due stadi, l'apparecchio per la prima riduzione deve trovarsi nello stesso armadio che contiene i recipienti ed essere fissato ad una parete. 2. L'impianto del posto di distribuzione deve essere tale che il gas che potrebbe propagarsi in caso di fuga possa diffondersi all'esterno dell'armadio che lo contiene, senza rischio di penetrazione all'interno della nave o di contatto con una fonte d'infiammazione. 3. Gli armadi devono essere costruiti in materiali difficilmente infiammabili ed essere sufficientemente aerati tramite orifizi nella parte inferiore e nella parte superiore. I recipienti devono essere posti verticalmente negli armadi e sistemati in modo tale da non poter essere rovesciati. 4. Gli armadi devono essere costruiti e sistemati in modo tale che la temperatura dei recipienti non possa superare 50 °C. 5. Sulla parete esterna degli armadi verranno apposti l'iscrizione «Impianto a gas liquefatto» e il simbolo «Vietato fumare» di un diametro minimo di 100 mm. Articolo 14.05 Recipienti di ricambio e recipienti vuoti I recipienti di ricambio e i recipienti vuoti che non si trovano nel posto di distribuzione devono essere depositati all'esterno degli alloggi e della timoneria, in un armadio costruito conformemente all'articolo 14.04. Articolo 14.06 Riduttori di pressione 1. Gli apparecchi utilizzatori possono essere raccordati ai recipienti soltanto tramite una rete di distribuzione provvista di uno o più riduttori che abbassino la pressione del gas alla pressione di utilizzazione. La riduzione può essere realizzata in uno o due stadi. Tutti i riduttori di pressione devono essere regolati in modo fisso a una pressione determinata conformemente all'articolo 14.07. 2. Gli apparecchi di riduzione finale devono avere o essere seguiti da un dispositivo che protegga automaticamente la conduttura contro un eccesso di pressione in caso di cattivo funzionamento del riduttore. Occorre garantire che, in caso di mancata tenuta stagna del dispositivo di protezione, i gas fuoriusciti siano dispersi all'aperto senza alcun rischio di penetrazione all'interno della nave o di contatto con una fonte d'infiammazione; se necessario, occorre predisporre a tal fine una conduttura speciale. 3. I dispositivi di protezione, come pure gli sfiatatoi, devono essere protetti contro l'infiltrazione d'acqua. Articolo 14.07 Pressioni 1. Nel caso di riduzione a due stadi, il valore della pressione media deve essere al massimo superiore di 2,5 bar alla pressione atmosferica. 2. La pressione all'uscita dell'ultimo riduttore di pressione non deve superare di oltre 0,05 bar la pressione atmosferica, con una tolleranza del 10 %. Articolo 14.08 Condutture e tubi flessibili 1. Le condutture devono essere realizzate in tubi fissi d'acciaio o di rame. Tuttavia, le condutture di raccordo ai recipienti devono essere costituite da tubi flessibili per le alte pressioni o tubi a spirale adatti per il propano. Gli apparecchi utilizzatori che non sono fissi possono essere raccordati mediante tubi flessibili adeguati, lunghi al massimo 1 m. 2. Le condutture devono resistere a tutte le sollecitazioni che possono subire a bordo, in condizioni normali di funzionamento, in termini di corrosione e resistenza, e garantire, per le loro caratteristiche e la loro disposizione, un'alimentazione soddisfacente, in portata e pressione, degli apparecchi utilizzatori. 3. Le condutture devono avere il minor numero possibile di raccordi. Le condutture e i raccordi devono essere stagni al gas e conservare la loro tenuta stagna nonostante le vibrazioni e le dilatazioni che possono subire. 4. Le condutture devono essere facilmente accessibili, adeguatamente fissate e protette in tutti i punti in cui rischiano di subire urti o attriti, in particolare al passaggio di paratie d'acciaio o di pareti metalliche. Le condutture in acciaio devono subire un trattamento anticorrosivo su tutta la superficie esterna. 5. I tubi flessibili e i loro raccordi devono resistere a tutte le sollecitazioni che possono subire a bordo in condizioni normali di funzionamento. Essi devono essere sistemati senza tensioni, e in modo da non esporli a riscaldamento eccessivo e da poterli controllare su tutta la lunghezza. Articolo 14.09 Rete di distribuzione 1. L'intera rete di distribuzione deve poter essere interrotta con un rubinetto d'arresto accessibile in modo rapido e facile. 2. Ogni apparecchio utilizzatore deve essere montato in derivazione e ogni derivazione deve essere comandata da un dispositivo di chiusura singolo. 3. I rubinetti devono essere installati il più possibile al riparo dalle intemperie e dagli urti. 4. A valle di ciascun riduttore di pressione occorre montare un raccordo per il controllo. Mediante un dispositivo di chiusura occorre garantire che, in occasione delle prove di pressione, il riduttore di pressione non sia soggetto alla pressione di prova. Articolo 14.10 Apparecchi utilizzatori e loro installazione 1. Possono essere installati soltanto apparecchi utilizzatori ammessi per il funzionamento a propano in uno degli Stati membri e provvisti di dispositivi che impediscano efficacemente lo sprigionamento di gas in caso di estinzione sia delle fiamme sia della fiammella pilota. 2. Gli apparecchi devono essere disposti e raccordati in modo da non poter essere rovesciati, da non essere spostati accidentalmente e da evitare qualsiasi rischio di strappo accidentale dei tubi di raccordo. 3. Gli apparecchi di riscaldamento, gli scaldaacqua e i frigoriferi devono essere raccordati a un condotto di scarico dei gas di combustione verso l'esterno. 4. L'installazione di apparecchi utilizzatori nella timoneria è ammessa soltanto se quest'ultima è stata costruita in modo tale che, in caso di fuga accidentale di gas, questi non possano diffondersi in direzione dei locali inferiori del galleggiante, in particolare attraverso le aperture da cui passano i comandi diretti alla sala macchine. 5. Gli apparecchi utilizzatori possono essere installati nelle camere da letto solo se la combustione avviene indipendentemente dall'aria della camera. 6. Gli apparecchi utilizzatori la cui combustione dipenda dall'aria dei locali devono essere installati in locali di dimensioni sufficientemente grandi. Articolo 14.11 Aerazione e scarico dei gas di combustione 1. Nei locali in cui sono installati apparecchi utilizzatori la cui combustione avviene con l'aria ambiente, l'apporto di aria fresca e l'evacuazione dei gas di combustione devono essere garantiti tramite aperture di aerazione di dimensioni sufficientemente grandi, di almeno 150 cm² di sezione libera per apertura. 2. Le aperture di aerazione non devono avere dispositivi di chiusura, né dare su una camera da letto. 3. I dispositivi d'evacuazione devono essere realizzati in modo che i gas di combustione vengano eliminati in modo sicuro. Essi devono avere un funzionamento sicuro ed essere costruiti in materiali non infiammabili. I ventilatori di aerazione dei locali non devono pregiudicare il buon funzionamento di detti dispositivi. Articolo 14.12 Istruzioni per l'uso e istruzioni di sicurezza Un cartello contenente le istruzioni per l'uso dell'impianto deve essere apposto a bordo in luogo appropriato. Il cartello deve portare le seguenti istruzioni: - «I rubinetti di chiusura dei recipienti che non sono collegati alla rete di distribuzione devono essere chiusi, anche se si presume che i recipienti siano vuoti»; - «I tubi flessibili devono essere sostituiti non appena il loro stato lo richiede»; - «Tutti gli apparecchi utilizzatori devono rimanere collegati, a meno che le condutture di raccordo corrispondenti non siano otturate». Articolo 14.13 Collaudo Prima dell'utilizzazione di un impianto a gas liquefatti, dopo ogni modifica o riparazione e ad ogni rinnovo dell'attestato di cui all'articolo 14.15, l'intero impianto deve essere collaudato da un esperto autorizzato dalla commissione di visita. In occasione di tale collaudo, l'esperto deve verificare se l'impianto è conforme ai requisiti del presente capitolo. Egli deve presentare alla commissione di visita un resoconto del collaudo a tale riguardo. Articolo 14.14 Prove La prova dell'impianto deve essere effettuata nelle seguenti condizioni: 1) Condutture a pressione media situate fra il dispositivo di chiusura di cui all'articolo 14.09, paragrafo 4, dell'apparecchio di prima riduzione e i rubinetti a monte dei riduttori di pressione finale: a) prova di resistenza, realizzata con aria, con un gas inerte o con un liquido, ad una pressione superiore di 20 bar alla pressione atmosferica; b) prova di tenuta stagna, realizzata con aria o con un gas inerte, ad una pressione superiore di 3,5 bar alla pressione atmosferica. 2) Condutture a pressione d'utilizzazione situate fra il dispositivo di chiusura, di cui all'articolo 14.09, paragrafo 4, del riduttore di pressione unico o del riduttore di pressione finale e i rubinetti posti prima degli apparecchi utilizzatori: - prova di tenuta stagna, realizzata con aria o con un gas inerte, ad una pressione superiore di 1 bar alla pressione atmosferica. 3) Condutture situate fra il dispositivo di chiusura, di cui all'articolo 14.09, paragrafo 4, del riduttore di pressione unico o del riduttore di pressione finale e i comandi degli apparecchi utilizzatori: - prova di tenuta stagna ad una pressione superiore di 0,15 bar alla pressione atmosferica. 4) Nel corso delle prove di cui ai paragrafi 1, lettera b), 2 e 3, le condutture sono considerate stagne se, trascorso un lasso di tempo sufficiente per l'equilibratura termica, non si constata alcuna caduta di pressione di prova nei 10 minuti successivi. 5) Raccordi con i recipienti, collegamenti ed armature soggetti alla pressione dei recipienti nonché raccordi del riduttore di pressione con la conduttura di distribuzione: prova di tenuta stagna, realizzata mediante un prodotto schiumoso, alla pressione di servizio. 6) Tutti gli apparecchi utilizzatori devono essere messi in funzione e verificati alla pressione nominale, per una combustione adeguata nelle varie posizioni delle manopole di regolazione. Occorre verificare il buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza. 7) Dopo la prova di cui al paragrafo 6, per ogni apparecchio utilizzatore raccordato con una condotta d'evacuazione, si deve verificare se, dopo un funzionamento di cinque minuti alla pressione nominale, con finestre e porte chiuse e dispositivi d'aerazione in funzione, attraverso il dispositivo d'interruzione del tiraggio si diffondono gas di combustione. Se viene constatata una fuga di gas che non sia momentanea, occorre individuarne immediatamente la causa ed eliminarla. Non deve essere consentita l'utilizzazione dell'apparecchio prima di aver riparato tutti i guasti. Articolo 14.15 Attestato 1. La conformità di ogni impianto a gas liquefatti ai requisiti del presente capitolo deve essere attestata nel certificato. 2. L'attestato è rilasciato dalla commissione di visita previo collaudo di cui all'articolo 14.13. 3. La validità dell'attestato è di tre anni al massimo. Essa non può essere prorogata se non in seguito ad un nuovo collaudo, conformemente all'articolo 14.13. In via eccezionale, su richiesta motivata del proprietario della nave o del suo rappresentante, la commissione di visita potrà prorogare di tre mesi al massimo la validità di tale attestato, senza procedere al collaudo di cui all'articolo 14.13. Questa proroga deve essere annotata nel certificato. CAPITOLO 15 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI DA PASSEGGERI Articolo 15.01 Disposizioni generali 1. Gli articoli da 4.01 a 4.04 e 8.06, paragrafo 7, non sono applicabili. 2. Le navi che non sono dotate di mezzi di propulsione propri non sono ammesse al trasporto di passeggeri. 3. Per le navi di lunghezza LF maggiore o uguale a 25 m, la galleggiabilità in caso di falla deve essere dimostrata, secondo l'articolo 15.02, per tutte le situazioni di carico previste. 4. Su tutti i ponti, i locali passeggeri devono trovarsi dietro al piano della paratia di collisione. 5. I locali in cui è alloggiato il personale di bordo devono soddisfare, per analogia, le disposizioni degli articoli 15.07 e 15.09. 6. a) In deroga all'articolo 3.02, paragrafo 1, lettera b), lo spessore minimo tmind del fasciame del fondo, del ginocchio e delle fiancate delle navi da passeggeri deve essere determinato in base al valore più elevato ottenuto dalle formule seguenti: t1mind = 0,006 × a × √ T [mm] t2mind = f × 0,55 × √ LF [mm] In queste formule: >SPAZIO PER TABELLA> Il valore più elevato ottenuto dalle formule di cui sopra deve essere assunto come spessore minimo. La sostituzione delle lamiere deve essere effettuata quando lo spessore del fasciame del fondo o delle fiancate non raggiunge lo spessore minimo determinato conformemente al requisito di cui sopra; b) lo spessore minimo del fasciame risultante dalle formule può essere superato verso il basso quando il valore ammissibile è stato determinato sulla base di una prova di calcolo della robustezza sufficiente dello scafo ed è stato certificato; c) lo spessore minimo non deve tuttavia scendere al di sotto di 3 mm in nessun punto dello scafo. Articolo 15.02 Condizioni fondamentali relative alla compartimentazione della nave 1. Le paratie devono essere ripartite in modo tale che, dopo l'allagamento di uno qualunque dei compartimenti stagni, lo scafo non affondi fino a oltre la linea di sovraimmersione e che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 15.04, paragrafo 7. 2. Al di sotto della linea di sovraimmersione possono essere sistemate finestre stagne a condizione che non possano essere aperte, che abbiano una robustezza sufficiente e che soddisfino l'articolo 15.07, paragrafo 7. 3. Al momento di calcolare la stabilità in caso di falla, occorre tener conto delle caratteristiche di costruzione. In generale, è opportuno contare su una permeabilità dei compartimenti del 95 %. Se una prova di calcolo stabilisce che, in uno qualsiasi dei compartimenti, la permeabilità media è inferiore al 95 %, la permeabilità calcolata può essere sostituita con questo valore. In questo calcolo, occorre tuttavia rispettare i seguenti valori minimi: >SPAZIO PER TABELLA> 4. Fra la paratia di collisione e la paratia poppiera, sono considerati compartimenti stagni ai sensi del paragrafo 1 solo quelli di lunghezza almeno pari a 0,10 LF, ma non inferiore a 4 m. La commissione di visita può ammettere al riguardo alcune deroghe minime. Se un compartimento stagno ha una lunghezza superiore ai requisiti di cui sopra ed è suddiviso in modo da formare locali stagni nei quali la lunghezza minima è comunque rispettata, questi ultimi possono essere presi in considerazione per il calcolo della stabilità in caso di avaria. La lunghezza del primo compartimento dietro la paratia di collisione può essere inferiore a 0,10 LF o a 4 m. In questo caso, il gavone di prua e il compartimento contiguo devono essere considerati nel calcolo della stabilità come se si potessero allagare contemporaneamente. La distanza fra la perpendicolare avanti e la paratia trasversale poppiera che delimita tale compartimento non può comunque essere inferiore a 0,10 LF o a 4 m. La distanza fra la paratia di collisione e la perpendicolare avanti deve essere almeno pari a 0,04 LF, senza tuttavia superare 0,04 LF + 2 m. 5. Quando una nave da passeggeri presenta una compartimentazione longitudinale stagna, le dissimmetrie fra la paratia di collisione e la paratia poppiera devono essere prese in considerazione nel modo seguente: a) qualora le paratie longitudinali siano distanti dal fasciame al livello di galleggiamento massimo almeno BF e distanti fra loro almeno BF, ma comunque non meno di 1,50 m, il calcolo della stabilità deve tener conto dell'allagamento dei compartimenti A, B e C singolarmente e dell'allagamento contemporaneo dei compartimenti A + B e B + C (cfr. diagramma n. 1); b) se il compartimento mediano B prevede un ponte stagno distante più di 0,50 m dal fondo della nave, non è necessario tener conto dell'allagamento del compartimento D situato al di sopra del ponte (cfr. diagramma n. 2). Si applicano le condizioni di cui sopra riguardanti la situazione delle paratie longitudinali. Diagramma n. 1 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Diagramma n. 2 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 15.03 Paratie trasversali 1. Oltre alle paratie previste all'articolo 3.03, paragrafo 1, sono obbligatorie le paratie trasversali risultanti dal calcolo di compartimentazione. Le paratie trasversali previste devono essere stagne ed elevarsi fino al ponte di compartimentazione. In mancanza di un ponte di compartimentazione, queste paratie devono arrivare a un'altezza superiore di almeno 20 cm alla linea di sovraimmersione. Devono essere soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 15.04, paragrafo 8. I locali per i passeggeri e i locali per il personale di bordo devono essere separati dalle sale macchine e dai locali caldaie mediante paratie stagne al gas. 2. Il numero di aperture nelle paratie trasversali stagne di cui al paragrafo 1 deve essere ridotto per quanto lo consentono il genere di costruzione e la normale destinazione della nave. Le aperture e i passaggi non devono condizionare in senso negativo la funzione di tenuta stagna delle paratie. Le paratie di collisione non devono avere aperture o porte. Le paratie che separano le sale macchine dai locali per i passeggeri o dai locali per il personale di bordo non devono avere porte. 3. Le porte stagne manovrate a mano e non servite a distanza sono ammesse solo nei locali a cui i passeggeri non hanno accesso. Esse devono rimanere chiuse in permanenza e possono essere aperte solo momentaneamente per consentire il passaggio. Dispositivi appositi devono garantirne la chiusura rapida e sicura. Sui due lati della porta deve essere affissa l'iscrizione «Si prega di richiudere la porta subito dopo il passaggio». In deroga alla prima frase, sono ammesse porte stagne manovrate a mano nella zona passeggeri se: a) la lunghezza della nave LF non supera 40 m; b) il numero di passeggeri non è superiore a LF; c) la nave è dotata di un solo ponte; d) le porte sono accessibili direttamente dal ponte e non sono distanti più di 10 m dall'accesso al ponte; e) il lato inferiore della porta si trova almeno 30 cm al di sopra del pavimento della zona passeggeri; f) ciascun compartimento è provvisto di un sistema d'allarme per il livello della sentina. 4. Le porte stagne che restano aperte a lungo devono poter essere chiuse sul posto da entrambi i lati, nonché da un luogo facilmente accessibile situato al di sopra del ponte di compartimentazione. Dopo la chiusura effettuata a distanza, deve essere possibile riaprire la porta sul posto e richiuderla in modo sicuro. L'operazione di chiusura non deve essere ostacolata in particolare da tappeti o da guardapiedi. In caso di comando a distanza, l'operazione di chiusura deve durare almeno 30 secondi, ma non superare i 60 secondi. Durante l'operazione di chiusura, in prossimità della porta deve funzionare un segnale automatico d'allarme acustico. Nel luogo da cui viene azionato il comando a distanza, un dispositivo deve indicare se la porta è aperta o chiusa. 5. Le porte stagne e i loro dispositivi d'apertura e di chiusura devono trovarsi in una zona limitata verso l'esterno da un piano verticale posto a una distanza di della larghezza BF parallelamente al fasciame esterno al livello di galleggiamento massimo. La timoneria deve essere provvista di un sistema di allarme visivo che funge da dispositivo di controllo e che si accende quando la porta stagna è aperta. 6. Le condutture dotate di aperture e i condotti d'aerazione devono essere collocati in modo da non causare, in caso di falla, l'allagamento di altri locali o di serbatoi. Se più compartimenti sono messi in comunicazione fra loro da condutture o condotte d'aerazione, queste devono sboccare in un punto adatto al di sopra della linea di galleggiamento corrispondente all'allagamento più sfavorevole. Qualora per le condutture ciò non si verifichi, in corrispondenza delle paratie attraversate occorre predisporre dispositivi di chiusura azionati a distanza da sopra il ponte di compartimentazione. Se un sistema di condutture non comporta alcuna apertura in un compartimento, la conduttura si considera intatta in caso di danneggiamento del compartimento se essa si trova all'interno della zona di sicurezza definita al paragrafo 5 e a una distanza di più di 0,50 m dal fondo. 7. Se sono ammesse aperture e porte del tipo previsto ai paragrafi da 2 a 6, nel certificato devono essere riportate le seguenti consegne per l'uso: «Occorre garantire, dando consegna al personale della nave, che in caso di pericolo tutte le aperture e le porte nelle paratie stagne siano chiuse tempestivamente a tenuta stagna». 8. Una paratia trasversale può presentare una nicchia o una baionetta, purché tutti i punti della nicchia o della baionetta si trovino nella zona di sicurezza definita al paragrafo 5. Articolo 15.04 Stabilità a nave integra e stabilità in caso di falla 1. Il richiedente deve dimostrare il fatto che la stabilità a nave integra è sufficiente mediante una prova di calcolo basata sui risultati di una prova di stabilità trasversale e, se la commissione di visita lo richiede, di una prova di accostata. 2. La prova di calcolo della stabilità sufficiente a nave integra si considera soddisfacente se, con l'armamento al completo, con i serbatoi per il combustibile e i serbatoi d'acqua riempiti a metà, con un bordo libero residuo e una distanza di sicurezza residua conformi al paragrafo 7 e sotto l'azione contemporanea: a) di uno spostamento laterale delle persone nelle condizioni definite al paragrafo 4; b) della pressione del vento nelle condizioni definite al paragrafo 5; c) della forza centrifuga derivante dall'accostata della nave nelle condizioni definite al paragrafo 6, la nave presenta un angolo di sbandamento non superiore a 12°. Sotto l'effetto del solo spostamento laterale delle persone, tale angolo non deve superare 10°. La commissione di visita può esigere che il calcolo venga effettuato anche con altri livelli di riempimento dei serbatoi per il combustibile e dei serbatoi d'acqua. 3. Per le navi di lunghezza LF inferiore a 25 m, la prova di calcolo della stabilità sufficiente a nave integra richiesta al paragrafo 2 può essere sostituita da una prova di carico realizzata con il peso della metà del numero massimo di passeggeri autorizzato e il carico più sfavorevole dei serbatoi per il combustibile e dei serbatoi d'acqua. Questo peso deve essere disposto, a partire dal fasciame, sulla superficie di ponte libera destinata ai passeggeri, in ragione di 3¾ persone per m². Durante la prova, lo sbandamento non deve superare 7° e il bordo libero e la distanza di sicurezza residui non devono essere inferiori rispettivamente a 0,05 B + 0,20 m e a 0,05 B + 0,10 m. 4. Il momento risultante dallo spostamento laterale delle persone (MP) è la somma dei momenti per ciascun ponte accessibile ai passeggeri. Esso deve essere calcolato nel modo seguente: a) per i ponti liberi: MPn = cp × b × P [kNm] In questa formula: >SPAZIO PER TABELLA> b) per i ponti occupati da elementi fissi: per calcolare lo spostamento laterale delle persone sui ponti occupati in parte da elementi fissi come panche, tavoli, canotti, piccole tettoie, occorre applicare un carico di 3¾ persone per m² di superficie di ponte libera; per le panche, occorre considerare 0,50 m di larghezza e 0,75 m di profondità per passeggero. Il calcolo deve essere effettuato per uno spostamento sia verso tribordo sia verso babordo. In vari casi, la distribuzione sui ponti del peso totale delle persone deve essere effettuata nel modo più sfavorevole dal punto di vista della stabilità. Per le navi cabinate, le cabine si considerano vuote ai fini del calcolo dello spostamento laterale delle persone. Il centro di gravità di una persona deve essere preso ad un'altezza di 1 m al di sopra del punto più basso del ponte a ½ LF senza tener conto dell'insellatura e della curvatura del ponte e assumendo una massa di 75 kg per persona. 5. Il momento risultante dalla pressione del vento Mv deve essere calcolato mediante la formula seguente: Mv = pv × S(lv + >NUM>T >DEN>2 ) [kNm] In questa formula: >SPAZIO PER TABELLA> 6. Il momento risultante dalla forza centrifuga a seguito dell'accostata della nave deve essere calcolato mediante la formula seguente: Mgi = Cgi × >NUM>D >DEN>LF (>INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> - >NUM>T >DEN>2 ) [kNm]. In questa formula: >SPAZIO PER TABELLA> Quando l'angolo di sbandamento durante l'accostata viene verificato mediante una prova, il valore così determinato può essere adottato nel calcolo. Tale prova deve essere realizzata alla metà della velocità massima della nave, a pieno carico e sul più piccolo raggio di accostata possibile in queste condizioni. 7. Con la nave sottoposta all'angolo di sbandamento risultante dalle sollecitazioni di cui al paragrafo 2, lettera da a) a c), deve rimanere un bordo libero di almeno 0,20 m. Per le navi le cui finestre laterali sono apribili o il cui fasciame presenta altre aperture non garantite contro le infiltrazioni d'acqua, deve essere mantenuta una distanza di sicurezza di almeno 0,10 m. 8. La prova di calcolo di una stabilità sufficiente in caso di falla è considerata fornita se, a tutti gli stadi intermedi e allo stadio finale di allagamento, il momento di raddrizzamento MR definito da: MR = CR × >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> res × sinö × D [kNm] è superiore al momento di sbandamento Mg = 0,2 Mp [kNm] In queste formule: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 15.05 Calcolo del numero di passeggeri in base alla superficie di ponte libera 1. Se le disposizioni degli articoli 15.04 e 15.06 sono rispettate, la commissione di visita fissa nel modo seguente il numero massimo autorizzato di passeggeri: a) come base di calcolo viene adottata la somma delle superfici di ponte libere riservate di norma al soggiorno dei passeggeri. Non devono, tuttavia, essere comprese nel calcolo le superfici di ponte occupate dalle cabine e dai gabinetti, nonché dai locali che servono in permanenza o temporaneamente all'esercizio della nave, anche se accessibili ai passeggeri. Non devono inoltre essere presi in considerazione i locali situati sotto il ponte principale. Possono invece essere compresi nel calcolo i locali che degradano fino a sotto il ponte principale e che presentano grandi finestre al di sopra del ponte; b) si devono sottrarre dalla somma delle superfici calcolate come previsto alla lettera a): - le superfici dei corridoi, delle scale e di altri passaggi di comunicazione; - le superfici sotto le scale; - le superfici occupate in permanenza da attrezzi o da mobili; - le superfici sotto i canotti, le zattere e le imbarcazioni da salvataggio, anche se sono collocati ad un'altezza tale da consentire ai passeggeri di stare in piedi sotto di essi; - le piccole superfici, in particolare quelle fra i sedili o i tavoli, che non sono realmente utilizzabili; c) occorre considerare un carico di 2,5 passeggeri per m² di superficie di ponte libera determinata come previsto alle lettere a) e b); tale carico è invece di 2,8 passeggeri per le navi di lunghezza LF minore di 25 m. 2. Il numero massimo autorizzato di passeggeri deve essere indicato a bordo in appositi cartelli chiaramente leggibili, affissi in punti ben visibili. Per le navi cabinate che sono utilizzate anche per gite turistiche giornaliere, occorre calcolare il numero di passeggeri autorizzati sia come navi per gite turistiche giornaliere sia come navi cabinate, menzionando entrambi nel certificato. Per ciascuno dei due numeri di passeggeri, occorre soddisfare le disposizioni degli articoli 15.02 e 15.04. Per le navi cabinate utilizzate esclusivamente per viaggi notturni, il numero di posti letto per i passeggeri è determinante. Articolo 15.06 Distanza di sicurezza, bordo libero e marche di bordo libero 1. La distanza di sicurezza deve essere almeno pari alla somma: a) dell'immersione laterale supplementare, misurata sul fasciame esterno, risultante dall'angolo di sbandamento autorizzato e b) della distanza di sicurezza residua prescritta dall'articolo 15.04, paragrafi 2 e 7. Per le navi senza ponte di compartimentazione, la distanza di sicurezza deve essere di almeno 0,50 m. 2. Il bordo libero deve essere almeno pari alla somma: a) dell'immersione laterale supplementare, misurata sul fasciame esterno, risultante dall'angolo di sbandamento autorizzato calcolato come previsto dall'articolo 15.04, paragrafo 2, e b) del bordo libero residuo prescritto dall'articolo 15.04, paragrafi 2 e 7. Il bordo libero deve essere almeno pari a 0,30 m. 3. Il galleggiamento massimo deve essere determinato in modo da rispettare la distanza di sicurezza prescritta al paragrafo 1, il bordo libero prescritto al paragrafo 2, nonché gli articoli da 15.02 a 15.04. Tuttavia, per motivi di sicurezza, la commissione di visita può fissare un bordo libero o una distanza di sicurezza superiori. 4. Su ciascuna fiancata della nave occorre apporre una marca di bordo libero conformemente all'articolo 4.04. È autorizzata l'apposizione di coppie di marche supplementari o di una marcatura continua. La posizione di tali marche deve essere specificata in modo chiaro nel certificato. Articolo 15.07 Impianti per i passeggeri 1. Le sezioni dei ponti destinate ai passeggeri e non costituite da spazi chiusi devono essere circondate da un parapetto o da una ringhiera di almeno 1,00 m di altezza. La ringhiera deve essere fatta in modo tale che i bambini non possano cadere infilandosi fra una sbarra e l'altra. Le aperture e gli impianti utilizzati per accedere alla nave o per uscirne, al pari delle aperture per le operazioni di carico e scarico, devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza appropriato. Le passerelle di sbarco devono avere una larghezza di almeno 0,60 m ed essere provviste da ciascun lato di una ringhiera. 2. a) I corridoi di comunicazione e le scale, nonché le porte e le uscite destinate ad essere utilizzate dai passeggeri devono avere una larghezza disponibile di almeno 0,80 m. Per le porte delle cabine passeggeri e di altri locali di piccole dimensioni la larghezza può essere ridotta a 0,70 m. Quando una parte della nave o un locale destinato ai passeggeri dispone di un corridoio o di una scala di comunicazione soltanto, la larghezza disponibile di questi ultimi deve essere di almeno 1 m. Sulle navi di lunghezza LF inferiore a 25 m, la commissione di visita può autorizzare una larghezza di 0,80 m. Per i locali o gruppi di locali previsti per più di 80 passeggeri, la somma delle larghezze di tutte le uscite previste per i passeggeri e da questi utilizzate in caso di necessità deve essere di almeno 0,01 m per passeggero. b) I locali o i gruppi di locali previsti o attrezzati per 30 o più passeggeri o provvisti di cuccette per 12 o più passeggeri devono avere almeno due uscite. Una porta stagna sistemata in una paratia conformemente all'articolo 15.03, paragrafi 2, 4 o 5, che dia accesso a un compartimento vicino da cui si può raggiungere il ponte superiore, è considerata un'uscita. Le uscite devono essere sistemate adeguatamente. Se la larghezza totale delle uscite di cui alla lettera a) è determinata dal numero di passeggeri, la larghezza di ciascuna uscita deve essere di almeno 0,005 m per passeggero. Tranne che sulle navi cabinate, una di queste due uscite può essere sostituita da due uscite di sicurezza. Se al di sotto del ponte principale si trovano dei locali, questi devono avere almeno una uscita o, eventualmente, una uscita di sicurezza che dia direttamente verso il ponte o all'aperto. Questo requisito non si applica alle cabine. Le uscite di sicurezza devono avere un'apertura disponibile di almeno 0,36 m² e la lunghezza del lato minore deve essere pari ad almeno 0,50 m. c) Le scale sotto il ponte principale devono essere situate fra due piani verticali rispetto a ciascuna fiancata a una distanza dal fasciame di almeno BF. Tale distanza non è obbligatoria quando esiste almeno una scala da ciascun lato della nave all'interno dello stesso locale. Le scale devono essere provviste di corrimano da ciascun lato; per le scale di larghezza inferiore a 0,90 m è sufficiente un unico corrimano. 3. Le porte delle sale di soggiorno per i passeggeri, ad eccezione delle porte che si aprono sui corridoi, devono potersi aprire verso l'esterno o essere costruite come porte scorrevoli; esse non devono poter essere chiuse a chiave o bloccate con un chiavistello, durante la navigazione, da persone non autorizzate. Le porte delle cabine devono essere realizzate in modo da poter essere in qualsiasi momento sbloccate anche dall'esterno. 4. Le vie d'evacuazione e le uscite di sicurezza devono essere indicate in modo chiaro; le indicazioni devono essere illuminate dalle apposite luci di sicurezza. 5. A bordo delle navi autorizzate a trasportare fino a 300 passeggeri, vi deve essere almeno un gabinetto ogni 150 persone. A bordo delle navi autorizzate a trasportare più di 300 passeggeri vi devono essere gabinetti separati per ciascun sesso, in ragione di almeno uno ogni 200 passeggeri. 6. Occorre vietare l'ingresso di persone non autorizzate nelle zone della nave non destinate ai passeggeri, in particolare l'accesso alla timoneria e alle sale macchine e motori. Le entrate di queste zone della nave devono essere inoltre dotate, in posizione ben visibile, di un cartello di «divieto d'accesso» o di un simbolo corrispondente. 7. Per i vetri delle finestre situate nella zona accessibile ai passeggeri possono essere utilizzati soltanto il vetro temprato, il vetro laminato o un materiale sintetico ammesso ai fini della protezione contro gli incendi. Articolo 15.08 Requisiti particolari per i mezzi di salvataggio 1. A bordo delle navi da passeggeri, si deve tenere il numero di salvagenti anulari risultante dalla tabella che segue: >SPAZIO PER TABELLA> Per stabilire il numero di salvagenti anulari, è determinante il valore più elevato risultante dalla prima o dalla seconda colonna. La metà dei salvagenti anulari previsti deve essere provvista di sagola galleggiante di lunghezza pari ad almeno 30 m. 2. A bordo delle navi di lunghezza LF inferiore a 25 m, vi devono essere, oltre ai salvagenti anulari previsti al paragrafo 1, mezzi di salvataggio individuali o collettivi per la totalità del numero massimo di passeggeri autorizzato in considerazione del regime d'esercizio della nave, nonché per il personale di servizio della nave. Se la galleggiabilità in caso di falla è stata verificata, occorre applicare i requisiti di cui al paragrafo 3. 3. I mezzi di salvataggio devono essere sistemati a bordo in modo da poter essere raggiunti con facilità e sicurezza in caso di necessità. La loro sistemazione in punti non visibili deve essere segnalata in modo chiaro. 4. Per mezzi di salvataggio individuali si intendono i salvagenti anulari e i giubbotti di salvataggio nonché i galleggianti sferici e le attrezzature appropriate di cui all'articolo 10.05, in grado di sostenere una persona in acqua. I galleggianti sferici e le attrezzature appropriate devono: a) avere una capacità di sostegno di almeno 100 N in acqua dolce; b) essere fabbricati di un materiale adatto ed essere resistenti all'olio e ai derivati dell'olio, come pure a temperature minori o uguali a 50 °C; c) essere provvisti di dispositivi appropriati che consentano di afferrarli; d) essere di color arancio fluorescente o essere provvisti di superfici costantemente fluorescenti di 100 cm². I mezzi di salvataggio individuali gonfiabili devono essere controllati secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. 5. Per mezzi di salvataggio collettivi si intendono i canotti, le zattere di salvataggio e le attrezzature appropriate in grado di sostenere più persone in acqua. Essi devono: a) avere una targhetta indicante la destinazione e il numero di passeggeri per il quale sono approvati; b) avere una capacità di sostegno di almeno 100 N per persona in acqua dolce; c) assumere e mantenere un assetto stabile e, a tal proposito, essere dotati di dispositivi appropriati che consentano di afferrarli, per il numero di persone indicate; d) essere fabbricati in un materiale adatto ed essere resistenti all'olio e ai derivati dell'olio, come pure a temperature minori o uguali a 50 °C; e) essere di color arancio fluorescente o essere provvisti di superfici costantemente fluorescenti di 100 cm²; f) a partire dal luogo in cui sono sistemati, poter essere messi in acqua con rapidità e sicurezza da una sola persona. 6. I mezzi di salvataggio gonfiabili devono inoltre: a) essere costituiti da almeno due camere d'aria separate; b) gonfiarsi automaticamente o a comando manuale al momento di essere messi in acqua; c) assumere e mantenere un assetto stabile qualunque sia il peso da sostenere, anche con la metà soltanto delle camere d'aria gonfiate; d) essere controllati secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. Articolo 15.09 Protezione e lotta antincendio nella zona destinata ai passeggeri 1. I ponti che separano fra loro i locali passeggeri o i locali delle sale macchine e della timoneria, le paratie e le pareti fra locali passeggeri e sale macchine, come pure fra locali passeggeri e cucine, devono essere ignifughi. Le paratie e le porte fra i corridoi e le cabine, come pure fra le cabine stesse devono essere ignifughe. Le paratie di separazione fra i corridoi e le cabine devono andare da ponte a ponte o arrivare fino a un soffitto resistente al fuoco. Se sono predisposti appositi impianti di diffusione d'acqua, i requisiti di cui ai seguenti paragrafi 2 e 3 non sono obbligatori. Le intercapedini sopra i soffitti, sotto i pavimenti e dietro i rivestimenti devono essere divise ad intervalli di 10 m al massimo da elementi strutturali resistenti al fuoco. 2. La disposizione delle scale, delle uscite e delle uscite di sicurezza deve essere tale che in caso d'incendio in un locale qualunque, gli altri locali possano essere evacuati in completa sicurezza. Le scale, ivi compresi i gradini, devono avere una struttura di acciaio o in altro materiale equivalente non infiammabile. I gradini della scala devono essere difficilmente infiammabili. Sulle navi cabinate, le scale devono trovarsi all'interno di una gabbia provvista di pareti ignifughe con porte ignifughe a chiusura automatica. Una scala che collega soltanto due ponti può non essere circondata da una gabbia nella misura in cui uno di questi ponti è circondato da paratie ignifughe con porte ignifughe a chiusura automatica o se sono installati appositi dispositivi di diffusione d'acqua. Le gabbie delle scale devono avere un collegamento diretto con i corridoi e i ponti esterni. 3. Occorre tener conto dei maggiori rischi d'incendio esistenti nelle cucine, nei negozi di parrucchiere e nelle profumerie, conformemente alle disposizioni emanate dalle autorità competenti. 4. Le pitture, le vernici e altri prodotti per il trattamento delle superfici utilizzati nei locali interni, come pure i materiali che servono per il rivestimento e l'isolamento devono essere di tipo difficilmente infiammabile. In caso d'incendio, non devono produrre pericolose esalazioni di fumi o gas tossici. In caso d'incendio, i sistemi d'apertura delle porte devono poter funzionare per un lasso di tempo sufficientemente lungo. 5. Nei corridoi di più di 40 m di lunghezza devono essere inserite pareti ignifughe provviste di porte a chiusura automatica a intervalli di 40 m al massimo. 6. Le porte ignifughe a chiusura automatica, che restano aperte in condizioni normali di funzionamento, devono poter essere chiuse sia da una postazione occupata in permanenza dal personale della nave sia sul posto. 7. Gli impianti d'aerazione e di ventilazione devono essere realizzati in modo da prevenire il propagarsi del fuoco attraverso detti impianti. Le aperture di entrata e uscita dell'aria devono poter essere chiuse. Lungo le condotte continue devono essere inserite, a intervalli di 40 m al massimo, valvole tagliafuoco. Se condotte d'aerazione o di ventilazione attraversano le paratie delle gabbie delle scale o delle sale macchine, al passaggio di tali paratie devono essere provviste di valvole tagliafuoco. I ventilatori incorporati devono poter essere disattivati dalla postazione centrale situata fuori dalla sala macchine. 8. Sulle navi cabinate, tutte le cabine e tutti i locali di soggiorno per i passeggeri e per i membri dell'equipaggio, come pure le cucine e le sale macchine, devono essere collegati a un valido sistema di allarme antincendio. La presenza di un incendio e la sua posizione devono essere segnalate automaticamente a una postazione occupata in permanenza dal personale della nave. 9. Le navi da passeggeri devono essere provviste di un impianto d'estinzione incendi comprendente: a) una pompa antincendio fissa azionata da un motore; b) una conduttura apposita con un numero sufficiente di prese d'acqua; c) un numero sufficiente di manichette antincendio. Gli impianti d'estinzione devono essere realizzati e proporzionati in modo tale che qualsiasi punto della nave possa essere raggiunto partendo almeno da due prese d'acqua differenti, da ciascuna mediante un'unica manichetta antincendio di non più di 20 m di lunghezza. La pressione dell'acqua in corrispondenza della presa deve essere pari almeno a 3 bar. Sul ponte più alto, deve essere possibile ottenere un getto d'acqua di almeno 6 m di lunghezza. Le pompe antincendio non devono essere installate davanti alla paratia di collisione. Se la pompa antincendio è installata nella sala delle macchine principali, occorre predisporre una seconda pompa antincendio a motore, installata al di fuori di tale sala e utilizzabile indipendentemente dagli impianti della sala macchine. Questa pompa può essere una pompa portatile. Le pompe normali di servizio e di lavaggio del ponte, nonché le tubature per il lavaggio del ponte possono essere inglobate nell'impianto d'estinzione purché siano adatte. Sulle navi cabinate di lunghezza LF inferiore a 25 m e sulle navi per gite turistiche giornaliere di lunghezza LF inferiore a 40 m, sono ammesse le seguenti deroghe: a) non è richiesto che la pompa antincendio sia fissa; b) se la pompa antincendio è installata nella sala delle macchine principali, non è richiesta una seconda pompa; c) è sufficiente che qualsiasi punto della nave sia raggiungibile partendo da una presa d'acqua mediante una sola manichetta antincendio di 20 m al massimo. 10. In aggiunta agli estintori previsti all'articolo 10.03, paragrafo 1, a bordo devono trovarsi almeno i seguenti estintori: a) un estintore ogni 120 m² di superficie di pavimento di saloni, sale da pranzo e locali di soggiorno analoghi; b) un estintore per ogni gruppo di 10 cabine, completo o meno. Tali estintori aggiuntivi devono essere sistemati e distribuiti sulla nave in modo che, in qualsiasi momento, se si sviluppa un focolaio d'incendio in un qualunque punto della nave, sia possibile raggiungere immediatamente uno di essi. Articolo 15.10 Disposizioni complementari 1. L'illuminazione può essere assicurata solo mediante impianti elettrici. 2. Deve esistere un impianto elettrico di sicurezza conformemente all'articolo 9.18, paragrafo 2. 3. Se non è possibile comunicare direttamente fra la timoneria e i locali di soggiorno dell'equipaggio, i locali di lavoro, la prua e la poppa della nave e gli accessi per i passeggeri, occorre predisporre appositi impianti che permettano un collegamento sicuro e agevole nelle due direzioni. 4. Le navi di lunghezza maggiore o uguale a 40 m o autorizzate al trasporto di più di 75 passeggeri devono essere provviste di altoparlanti che permettano di raggiungere tutti i passeggeri. 5. Sulle navi cabinate, vi deve essere un sistema d'allarme. Esso deve essere costituito da: a) un sistema d'allarme per il personale di comando della nave e per l'equipaggio. Tale allarme deve essere dato solo nei locali riservati al personale di comando della nave e all'equipaggio e deve poter essere disattivato dal personale di comando della nave. L'allarme deve poter essere azionato almeno nei tre punti che seguono: - in ciascuna cabina; - nei corridoi, negli ascensori e nelle gabbie delle scale, in modo che la distanza dal pulsante più vicino non superi 10 m, con almeno un pulsante per compartimento stagno; - nei saloni, nelle sale da pranzo e nei locali di soggiorno analoghi; - nelle sale macchine, nelle cucine e in altri locali analoghi esposti al pericolo d'incendio; b) un impianto d'allarme per i passeggeri. Tale allarme deve essere chiaramente percettibile, senza possibilità di confusione, in tutti i locali accessibili ai passeggeri. Esso deve essere azionato dalla timoneria e da una postazione occupata in permanenza dal personale. I pulsanti per l'azionamento dell'allarme devono essere protetti contro un uso improprio. 6. Le navi cabinate devono essere attrezzate con un impianto di radiotelefonia che consenta la comunicazione con la rete telefonica pubblica. 7. Almeno i locali e i punti che seguono devono essere provvisti di un'illuminazione sufficiente: a) i punti in cui sono tenuti i mezzi di salvataggio collettivi e quelli in cui vengono normalmente preparati per essere utilizzati; b) le vie d'evacuazione, gli accessi per i passeggeri, i corridoi, gli ascensori e le scale degli alloggi, della zona cabine e alloggi; c) le indicazioni delle vie d'evacuazione e delle uscite d'evacuazione; d) le sale macchine e le loro uscite; e) la timoneria; f) il locale che ospita il generatore elettrico di sicurezza; g) i punti in cui si trovano gli estintori e le pompe antincendio; h) i locali in cui si raccolgono i passeggeri e l'equipaggio in caso di pericolo. 8. Sulle navi cabinate occorre tenere a bordo il piano d'emergenza che precisi i compiti dell'equipaggio e del personale nei casi d'emergenza, conformemente ai regolamenti di polizia in vigore. I compiti devono essere indicati per i seguenti casi: a) apertura di una falla; b) incendio a bordo; c) evacuazione dei passeggeri; d) uomo in mare. Il piano d'emergenza deve contenere una pianta della nave su cui sono in particolare rappresentati in modo chiaro e preciso: a) le attrezzature di salvataggio e di sicurezza; b) le porte stagne situate sotto il ponte e la collocazione dei loro comandi, nonché altre aperture, come quelle di cui all'articolo 15.03, paragrafi 2 e 6; c) le porte resistenti al fuoco; d) le imposte tagliafuoco; e) i sistemi d'allarme; f) il sistema di allarme antincendio; g) gli impianti d'estinzione e gli estintori; h) le vie d'evacuazione e le uscite di sicurezza; i) il generatore elettrico di sicurezza; j) gli organi di comando degli impianti d'aerazione; k) i raccordi alla rete sulla terraferma; l) i dispositivi di chiusura delle tubature di alimentazione di combustibile; m) gli impianti a gas liquefatti; n) gli impianti degli altoparlanti; o) gli impianti di radiotelefonia. Il piano d'emergenza e la pianta della nave prescritti devono portare il visto della commissione di visita ed essere affissi in punti adatti in modo da essere ben visibili. 9. Sulle navi cabinate, occorre affiggere in punti adatti un piano generale d'evacuazione rivolto ai passeggeri. Tale piano può tuttavia essere associato al piano d'emergenza di cui al paragrafo 8. Le istruzioni relative al comportamento dei passeggeri in caso d'allarme, d'incendio, d'avaria e d'evacuazione, nonché l'indicazione di dove sono localizzati i mezzi di salvataggio devono trovarsi in ogni cabina. Tali istruzioni devono essere in francese, inglese, neerlandese e tedesco. 10. Nelle navi con scafo in legno, alluminio o materiale sintetico, le sale macchine devono essere costruite in materiali previsti all'articolo 3.04, paragrafi 3 e 5, o essere provviste di un impianto d'estinzione fisso conformemente all'articolo 10.03, paragrafo 5. Articolo 15.11 Impianti di raccolta e di eliminazione delle acque usate 1. Le navi da passeggeri che dispongono di più di 50 letti per i passeggeri devono essere provviste di serbatoi per la raccolta delle acque usate o di impianti di depurazione di bordo. 2. Le cisterne di raccolta delle acque usate devono avere un volume sufficiente. Esse devono essere provviste di un dispositivo che consenta di misurarne il contenuto. Per vuotare le cisterne, devono essere predisposte pompe e condutture appartenenti alla nave mediante le quali le acque usate possono essere provviste di raccordi di scarico delle acque usate conformemente alla norma europea EN 1306. 3. Gli impianti di depurazione di bordo devono poter garantire all'uscita, in permanenza e senza diluizione preventiva, il valore limite conformemente ai regolamenti di polizia in vigore e devono essere provvisti di un dispositivo per il prelevamento di campioni. CAPITOLO 16 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I GALLEGGIANTI DESTINATI A FAR PARTE DI UN CONVOGLIO SPINTO, DI UN CONVOGLIO RIMORCHIATO O DI UNA FORMAZIONE IN COPPIA Articolo 16.01 Galleggianti idonei a spingere 1. I galleggianti che devono essere utilizzati per spingere devono essere dotati di un dispositivo per la navigazione a spinta appropriato. Essi devono essere costruiti e attrezzati in modo da: a) consentire al personale di passare con facilità e senza pericolo sul galleggiante spinto con i mezzi d'accoppiamento, b) consentire loro di assumere una posizione fissa dopo l'accoppiamento rispetto ai galleggianti accoppiati; c) impedire il movimento trasversale dei galleggianti fra loro. 2. Se gli accoppiamenti vengono effettuati mediante cavi, i galleggianti idonei a spingere devono essere provvisti di almeno tre verricelli speciali o di dispositivi d'accoppiamento equivalenti. 3. I dispositivi d'accoppiamento devono consentire di garantire un collegamento rigido con il galleggiante o i galleggianti spinti. Per i convogli spinti composti da un galleggiante spintore e da un solo galleggiante spinto, i dispositivi d'accoppiamento possono consentire un'articolazione controllata. Gli apparecchi di comando necessari in tal senso devono assorbire senza difficoltà le forze da trasmettere e devono poter essere comandati con facilità e senza pericolo. A questi apparecchi di comando si applicano per analogia gli articoli da 6.02 a 6.04. 4. Per gli spintori, la paratia di collisione di cui all'articolo 3.03, paragrafo 1, lettera a), non è richiesta. Articolo 16.02 Galleggianti idonei ad essere spinti 1. Alle chiatte-spinte prive di apparecchio di governo, alloggio, sala macchine o locale caldaie non si applicano: a) i capitoli da 5 a 7 e il capitolo 12; b) gli articoli 8.06, paragrafi da 2 a 8, 10.02 e 10.05, paragrafo 1. Se sono provviste di apparecchi di governo, alloggi, sale macchine o locali caldaie, si applicano i corrispondenti requisiti del presente allegato. 2. Le chiatte-spinte trasportabili su nave di lunghezza minore o uguale a 40 m devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti di costruzione: a) le paratie trasversali stagne, di cui all'articolo 3.03, paragrafo 1, non sono richieste se la parte frontale è in grado di sopportare un carico almeno pari a 2,5 volte quello previsto per la paratia di collisione di una nave per la navigazione interna con la medesima immersione, costruita conformemente ai requisiti stabiliti da una società di classificazione autorizzata; b) in deroga all'articolo 8.06, paragrafo 1, i compartimenti a doppio fondo di difficile accesso devono essere esauribili solo quando il loro volume supera il 5 % del volume d'immersione della chiatta-spinta su nave al massimo galleggiamento autorizzato. 3. Altri galleggianti destinati ad essere spinti devono essere provvisti di dispositivi d'accoppiamento che consentano un collegamento saldo con gli altri galleggianti. Articolo 16.03 Galleggianti idonei a garantire la propulsione di una formazione in coppia I galleggianti che devono garantire la propulsione di una formazione in coppia devono essere provvisti di bitte o di dispositivi equivalenti che, per il loro numero e la loro disposizione, consentano il collegamento saldo della formazione. Articolo 16.04 Galleggianti idonei ad essere spostati in convoglio I galleggianti destinati ad essere spostati in convoglio devono essere provvisti di dispositivi d'accoppiamento, di bitte o di dispositivi equivalenti che, per numero e disposizione, garantiscano un collegamento saldo con l'altro o gli altri galleggianti del convoglio. Articolo 16.05 Galleggianti idonei al rimorchio 1. I galleggianti da utilizzare per effettuare operazioni di rimorchio devono soddisfare le seguenti condizioni: a) gli apparecchi di rimorchio devono essere disposti in modo tale che la loro utilizzazione non comprometta la sicurezza del galleggiante, dell'equipaggio o del carico; b) i galleggianti destinati al tonneggio e al rimorchio devono essere provvisti di un gancio di traino che deve poter essere mollato in modo sicuro dal posto di pilotaggio; c) come dispositivi di rimorchio, devono essere previsti verricelli o un gancio di rimorchio che devono poter essere mollati dal posto di pilotaggio. Tali dispositivi di rimorchio devono essere sistemati a prua del piano delle eliche. Questo requisito non si applica ai galleggianti governati da organi di propulsione come i propulsori cicloidali o le eliche orientabili; d) in deroga ai requisiti di cui alla lettera c), per i galleggianti che devono essere utilizzati per il solo rimorchio di rinforzo può essere utilizzato un dispositivo di rimorchio, come una bitta, che deve essere collocato a prua del piano delle eliche; e) per evitare che i cavi di rimorchio si impiglino nella poppa del galleggiante, devono essere previsti archetti di guida. 2. I galleggianti di lunghezza L superiore a 86 m non possono essere ammessi al rimorchio a valle. Articolo 16.06 Prova dei convogli 1. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità come spintore o automotore atto a garantire la propulsione di un convoglio rigido e della menzione corrispondente nel certificato, la commissione di visita decide se e quali convogli presentarle ed effettua le prove di navigazione previste all'articolo 5.02 con il convoglio nella formazione o nelle formazioni richieste che le sembrino più sfavorevoli. I requisiti di cui agli articoli da 5.02 a 5.10 devono essere soddisfatti dal convoglio. La commissione di visita verifica che la rigidità di tutti i galleggianti del convoglio sia garantita nel corso delle manovre previste al capitolo 5. 2. Se, nel corso delle prove di cui al paragrafo 1, si utilizzano apparecchi speciali presenti a bordo dei galleggianti spinti o rimorchiati a coppia, come apparecchi di governo, apparecchi di propulsione o di manovra, accoppiamenti articolati, per soddisfare i requisiti di cui agli articoli da 5.02 a 5.10 occorre annotare nel certificato del galleggiante che garantisce la propulsione del convoglio i seguenti dati: formazione, posizione, nome e numero ufficiale dei galleggianti ammessi provvisti degli apparecchi speciali utilizzati. Articolo 16.07 Menzioni nel certificato 1. Se un galleggiante è destinato a spingere un convoglio o a essere spinto in un convoglio, il certificato deve far menzione della sua conformità ai requisiti applicabili di cui agli articoli da 16.01 a 16.06. 2. Nel certificato del galleggiante destinato a garantire la propulsione, occorre inserire le seguenti menzioni: a) i convogli e le formazioni ammessi; b) i tipi d'accoppiamento; c) le forze d'accoppiamento massime trasmesse, d) eventualmente, il carico di rottura minimo dei cavi d'accoppiamento del collegamento longitudinale, nonché il numero di giri di cavo. CAPITOLO 17 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I GALLEGGIANTI AD USO SPECIALE Articolo 17.01 Disposizioni generali I capitoli 3, da 7 a 14 e 16 sono applicabili ai galleggianti ad uso speciale per quanto concerne la costruzione e l'equipaggiamento. I galleggianti ad uso speciale dotati di un mezzo meccanico di propulsione devono inoltre soddisfare le disposizioni dei capitoli 5 e 6. I mezzi di propulsione che consentono solo brevi spostamenti non costituiscono mezzi meccanici di propulsione. Articolo 17.02 Deroghe 1. La commissione di visita può accordare deroghe per le seguenti disposizioni: a) l'articolo 3.03, paragrafi 1 e 2, è applicabile per analogia; b) l'articolo 7.03 è applicabile per analogia; c) i livelli massimi di pressione acustica previsti all'articolo 12.02, paragrafo 5, seconda frase, possono essere superati finché sono in funzione gli apparecchi del galleggiante a condizione che, durante il funzionamento, nessuno dorma di notte a bordo; d) deroghe sono ammesse alle altre disposizioni concernenti la costruzione, l'equipaggiamento e l'armamento a condizione che in ogni caso sia garantita la medesima sicurezza. 2. La commissione di visita può rinunciare all'applicazione delle seguenti disposizioni: a) articolo 10.01: il paragrafo 1 non è applicabile quando, durante l'utilizzazione dei macchinari da lavoro, i galleggianti ad uso speciale possono essere ancorati in modo sicuro mediante l'ausilio di un'ancora da lavoro o di pali da ormeggio. Tuttavia, un galleggiante ad uso speciale dotato di mezzi di propulsione propri deve possedere almeno un'ancora come da articolo 10.01, paragrafo 1, con un coefficiente empirico k pari a 45 e T pari all'altezza laterale minore; b) articolo 12.02, paragrafo 1, seconda parte della frase: se i locali di soggiorno sono sufficientemente illuminati dalla luce elettrica. 3. Si applicano inoltre: a) in deroga all'articolo 8.06, paragrafo 2, seconda frase, deve essere prevista una pompa a motore al posto di una pompa a mano; b) in deroga all'articolo 8.08, paragrafo 3, il rumore non deve superare 65 dB(A) in un perimetro di 25 m dal fasciame nel caso di un galleggiante ad uso speciale in stazionamento con gli apparecchi funzionanti; c) in deroga all'articolo 10.03, paragrafo 1, occorre almeno un estintore manuale supplementare se a bordo vi sono strumenti da lavoro; d) in deroga al capitolo 14, oltre agli impianti a gas liquefatti per usi domestici, possono anche esservi altri impianti a gas liquefatti. Questi impianti e i loro accessori devono soddisfare le disposizioni in vigore in uno degli Stati membri. Articolo 17.03 Requisiti supplementari 1. I galleggianti ad uso speciale a bordo dei quali vi sono persone durante l'utilizzazione devono possedere un dispositivo d'allarme generale. Il segnale d'allarme deve essere ben distinto dagli altri e raggiungere negli alloggi e in tutti i posti di lavoro un livello di pressione acustica superiore di almeno 5 dB(A) al livello massimo di pressione acustica locale. Il dispositivo d'allarme deve poter essere attivato dalla timoneria e dalle principali postazioni di servizio. 2. I macchinari da lavoro devono essere sufficientemente robusti per poter essere caricati e soddisfare le disposizioni in vigore in uno degli Stati membri della Comunità. 3. La stabilità e la robustezza dei macchinari da lavoro e, a seconda dei casi, del loro fissaggio devono essere tali da poter sopportare le possibili sollecitazioni risultanti dallo sbandamento, dall'assetto e dai movimenti del galleggiante ad uso speciale. 4. Se vengono issati carichi con l'ausilio di apparecchi di sollevamento, il carico massimo autorizzato risultante dalla stabilità e dalla robustezza deve essere indicato in modo chiaro su un cartello affisso sul ponte e ai posti di comando. Se è possibile incrementare la capacità di sollevamento mediante l'accoppiamento di materiali galleggianti supplementari, occorre indicare in modo chiaro i valori autorizzati con e senza tali materiali galleggianti. 5. Per i materiali galleggianti ammessi a operare nelle regioni costiere o in mare, viene rilasciato il certificato previsto all'allegato III o IV. Articolo 17.04 Distanza di sicurezza residua 1. La distanza di sicurezza residua è la distanza verticale minore fra il livello dell'acqua e il punto più basso del galleggiante ad uso speciale al di sotto del quale esso non è più stagno, tenuto conto dell'assetto e dello sbandamento risultante dall'azione dei momenti di cui all'articolo 17.07, paragrafo 4. 2. Ai sensi dell'articolo 17.07, paragrafo 1, una distanza di sicurezza residua di 300 mm è sufficiente per un'apertura stagna agli spruzzi e alle intemperie. 3. Se l'apertura non è stagna agli spruzzi e alle intemperie, la distanza di sicurezza residua deve essere di almeno 400 mm. Articolo 17.05 Bordo libero residuo 1. Il bordo libero residuo è la distanza verticale minore fra la superficie del piano dell'acqua e il bordo del ponte, tenuto conto dell'assetto e dello sbandamento risultante dall'azione dei momenti di cui all'articolo 17.07, paragrafo 4. 2. Il bordo libero residuo è sufficiente ai sensi dell'articolo 17.07, paragrafo 1, se raggiunge 300 mm. 3. Il bordo libero residuo può essere ridotto quando viene provato che i requisiti di cui all'articolo 17.08 sono soddisfatti. 4. Quando la forma del galleggiante ad uso speciale differisce sensibilmente dalla forma di un pontone, come nel caso di galleggianti cilindrici o nel caso di galleggianti la cui sezione trasversale presenta più di quattro lati, la commissione di visita può esigere e autorizzare bordi liberi residui diversi da quelli di cui al paragrafo 2. Ciò vale anche nel caso di un galleggiante ad uso speciale costituito da più materiali galleggianti. Articolo 17.06 Prova di stabilità laterale 1. La prova di stabilità di cui agli articoli 17.07 e 17.08 deve essere fornita sulla base di una prova di stabilità laterale effettuata nella debita forma. 2. Se, in occasione di una prova di stabilità laterale, non si riesce a ottenere uno sbandamento sufficiente o se la prova di stabilità laterale produce difficoltà tecniche eccessive, è possibile effettuare, in sostituzione, un calcolo del peso e del centro di gravità. Il risultato del calcolo del peso deve essere controllato effettuando misurazioni dell'immersione e la differenza non deve superare ± 5 %. Articolo 17.07 Dimostrazione della stabilità 1. Occorre dimostrare che il bordo libero residuo e la distanza di sicurezza residua sono sufficienti, tenuto conto dei carichi movimentati durante l'utilizzazione e il funzionamento degli apparecchi. A tal riguardo, la somma degli angoli di sbandamento e di assetto non deve superare 10° e il fondo dello scafo non deve emergere. 2. Per dimostrare la stabilità, occorre disporre dei dati e dei documenti seguenti: a) disegni in scala dei galleggianti ad uso speciale e dei macchinari da lavoro, nonché relativi dati dettagliati necessari per dimostrare la stabilità, quali il contenuto dei serbatoi e l'apertura che dà accesso all'interno della nave; b) dati o curve idrostatici; c) curve dei bracci di stabilità statica se necessario conformemente al paragrafo 5 o all'articolo 17.08; d) descrizione delle situazioni d'impiego corredate corrispondenti dei dati concernenti il peso e il centro di gravità, compreso lo stato del galleggiante senza carico e pronto per essere trasportato; e) calcolo dei momenti di sbandamento, di assetto e di raddrizzamento con indicazione degli angoli di sbandamento e di assetto, nonché delle distanze di sicurezza e dei bordi liberi residui corrispondenti; f) insieme dei risultati dei calcoli con indicazione dei limiti d'impiego e di carico. 3. La verifica della stabilità deve essere basata sulle seguenti condizioni di carico: a) massa specifica dei prodotti di dragaggio per le draghe: - sabbia e ghiaia: 1,5 t/m³, - sabbia molto bagnata: 2,0 t/m³, - terra, di media: 1,8 t/m³, - sabbia mista a acqua nelle condotte: 1,3 t/m³; b) per le draghe a grappino, ai valori forniti alla lettera a) occorre aggiungere il 15 %; c) per le draghe idrauliche, occorre considerare la potenza massima di sollevamento. 4.1. La verifica della stabilità deve tener conto dei momenti risultanti: a) dal carico; b) dalla costruzione asimmetrica; c) dalla pressione del vento; d) dall'accostata in navigazione per i galleggianti autopropulsi; e) dalla corrente di traverso, se necessario; f) dalla zavorra e dalle forniture; g) dai carichi di coperta e, a seconda dei casi, dall'operazione di carico; h) dalle superfici libere occupate da liquidi; i) dalle forze d'inerzia; j) da altri apparecchi meccanici. I momenti che possono agire contemporaneamente devono essere sommati. 4.2. Il momento risultante dalla pressione del vento deve essere calcolato mediante la seguente formula: Mv = c × pv × S (lv + >NUM>T >DEN>2 ) [kNm] In questa formula: >SPAZIO PER TABELLA> 4.3. Per determinare i momenti dovuti all'accostata in navigazione di cui al punto 4.1, lettera d), per i galleggianti autopropulsi che navigano liberi, occorre utilizzare la formula di cui all'articolo 15.04, paragrafo 6. 4.4. Il momento risultante dalla corrente di traverso di cui al punto 4.1, lettera e), deve essere preso in considerazione solo nel caso di galleggianti ad uso speciale che durante l'utilizzazione sono ancorati o ormeggiati di traverso alla corrente. 4.5. Per il calcolo dei momenti risultanti dalla zavorra liquida e dalle forniture liquide di cui al punto 4.1, lettera f), occorre determinare il livello di riempimento dei serbatoi più sfavorevole per la stabilità e il momento corrispondente inserito nel calcolo. 4.6. Occorre considerare opportunamente il momento risultante dalle forze d'inerzia di cui al punto 4.1, lettera i), se i movimenti del carico e delle attrezzature del galleggiante possono influire sulla stabilità. 5. Per i materiali galleggianti a pareti laterali verticali, i momenti di raddrizzamento possono essere calcolati mediante la formula: MR = 10 × D × >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> × sin ö [kNm] In questa formula: >SPAZIO PER TABELLA> Questa formula è applicabile fino ad angoli di sbandamento di 10° o fino a un angolo di sbandamento corrispondente all'immersione del bordo del ponte o all'emersione del bordo del fondo. A tal riguardo, è determinante l'angolo minore. Per pareti laterali oblique, la formula è applicabile fino ad angoli di sbandamento di 5°; quanto al resto, sono applicabili le condizioni limite dei paragrafi 3 e 4. Se la forma caratteristica del materiale o dei materiali galleggianti non consente questa semplificazione, sono richieste le curve dei bracci di cui al paragrafo 2, lettera c). Articolo 17.08 Dimostrazione della stabilità in caso di bordo libero residuo ridotto PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 597PC0644.3 Se, ai sensi dell'articolo 17.05, paragrafo 3, si prende in considerazione un bordo libero residuo ridotto, occorre verificare, per tutte le situazioni d'utilizzazione: a) che, dopo una correzione per le superfici libere da liquidi, l'altezza metacentrica non sia inferiore a 15 cm; b) che, per angoli di sbandamento da 0° a 30°, esista un braccio raddrizzante di almeno h = 0,30 - 0,28 × ön [m] in cui ön è l'angolo di sbandamento a partire dal quale la curva dei bracci raggiunge valori negativi (limite di stabilità); esso non può essere inferiore a 20° o a 0,35 rad e non deve essere inserito nella formula per più di 30° o di 0,52 rad assumendo per unità di ön il radiante (rad) (1° = 0,01745 rad); c) che la somma degli angoli di sbandamento e d'assetto non superi 10°; d) che si mantenga una distanza di sicurezza residua ai sensi dell'articolo 17.06; e) che si mantenga un bordo libero residuo di almeno 0,05 m; f) che, per angoli di sbandamento da 0° a 30°, si mantenga un braccio residuo di almeno h = 0,20 - 0,23 × ön [m] in cui ön è l'angolo di sbandamento a partire dal quale la curva dei bracci raggiunge valori negativi; esso non deve essere inserito nella formula per più di 30° o di 0,52 rad. Per braccio residuo si intende la differenza massima esistente, fra 0° e 30° di sbandamento, fra la curva dei bracci raddrizzanti e la curva dei bracci inclinanti. Se un'apertura del galleggiante verso l'interno è raggiunta dall'acqua per un angolo di sbandamento inferiore a quello corrispondente alla differenza massima fra le curve dei bracci, occorre prendere in considerazione il braccio corrispondente a quest'angolo di sbandamento. Articolo 17.09 Marche di bordo libero e scale d'immersione È necessario apporre marche di bordo libero e scale d'immersione conformemente agli articoli 4.04 e 4.06. Articolo 17.10 Galleggianti ad uso speciale senza dimostrazione della stabilità 1. I seguenti galleggianti ad uso speciale possono essere dispensati dall'applicazione degli articoli da 17.04 a 17.08: a) i galleggianti i cui apparecchi non possono in alcun modo modificare lo sbandamento o l'assetto; b) i galleggianti per i quali è assolutamente escluso uno spostamento del centro di gravità. 2. Tuttavia, a) per il carico massimo, la distanza di sicurezza deve essere di almeno 300 mm e il bordo libero di almeno 150 mm; b) nel caso di aperture che non possano essere chiuse in modo stagno agli spruzzi e alle intemperie, la distanza di sicurezza deve essere di almeno 500 mm. CAPITOLO 18 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI CANTIERE Articolo 18.01 Condizioni d'esercizio Le navi cantiere così denominate nel certificato di cui all'allegato III o IV non possono navigare al di fuori dei cantieri se non prive di carico. Questa restrizione deve essere menzionata nel certificato: «A tal fine, le navi cantiere devono essere provviste di un attestato dell'autorità competente concernente la durata e la delimitazione geografica del cantiere in cui la nave può essere impiegata.» Articolo 18.02 Applicazione della parte II Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente capitolo, la costruzione e l'equipaggiamento delle navi cantiere devono essere conformi ai capitoli da 3 a 14 della parte II. Articolo 18.03 Deroghe 1. a) L'articolo 3.03, paragrafo 1, è applicabile per analogia. b) I capitoli 5 e 6 sono applicabili per analogia purché il galleggiante sia provvisto di mezzi di propulsione propri. c) L'articolo 10.02, paragrafo 2, lettere a) e b), è applicabile per analogia. d) La commissione di visita può accordare deroghe alle altre disposizioni relative alla costruzione, all'equipaggiamento e all'armamento purché in ciascun caso venga provata una sicurezza equivalente. 2. La commissione di visita può rinunciare all'applicazione delle seguenti disposizioni: a) articolo 8.06, paragrafi da 2 a 8, se non è previsto un equipaggio; b) articolo 8.06, paragrafi 1 e 3, se la nave cantiere può essere ancorata in modo sicuro mediante ancore da lavoro o pali da ormeggio. Tuttavia, le navi cantiere dotate di mezzi di propulsione propri devono essere provviste di un'ancora conformemente all'articolo 10.02, paragrafo 1, con coefficiente k pari a 45 e T pari all'altezza laterale minore; c) articolo 10.01, paragrafo 1, lettera c), se la nave cantiere non è dotata di mezzi di propulsione propri. Articolo 18.04 Distanza di sicurezza e bordo libero 1. Se una nave cantiere è impiegata come betta a sportelli e come rifluitore, la distanza di sicurezza all'esterno della zona stive deve essere di almeno 300 mm e il bordo libero di almeno 150 mm. La commissione di visita può ammettere un bordo libero inferiore se si fornisce una prova di calcolo che la stabilità è sufficiente per un carico di densità pari a 1,5 t/m³ e che nessun lato del ponte è lambito dall'acqua. Occorre tener conto dell'influsso del carico liquido. 2. Per le navi cantiere non previste al paragrafo 1, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 4.01 e 4.02. La commissione di visita può ammettere deroghe relativamente alla distanza di sicurezza e al bordo libero. Articolo 18.05 Canotti Le navi cantiere sono dispensate dall'obbligo di tenere un canotto quando: a) non sono dotate di mezzi di propulsione propri; b) un altro canotto è disponibile nel cantiere. Questa deroga va menzionata nel certificato. CAPITOLO 19 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CHIATTE DESTINATE ALLA NAVIGAZIONE SUI CANALI (Senza oggetto) CAPITOLO 20 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA (Senza oggetto) CAPITOLO 21 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO Articolo 21.01 Condizioni generali Unicamente gli articoli 21.03 e 21.02 sono applicabili alle imbarcazioni da diporto per quanto concerne la costruzione e l'equipaggiamento. Articolo 21.02 Applicazione della parte II Le imbarcazioni da diporto devono rispettare le seguenti disposizioni: 1) articolo 3.01; articolo 3.02, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2; articolo 3.03, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 6; articolo 3.04, paragrafo 1; 2) articolo 5; 3) articolo 6.01, paragrafo 1, e 6.08; 4) articolo 7.01, paragrafi 1 e 2; articolo 7.02; articolo 7.03, paragrafi 1 e 2; articolo 7.04, paragrafo 1; articolo 7.05, paragrafo 2; articolo 7.13 per le imbarcazioni da diporto di cui è ammessa la guida con radar da parte di una sola persona; 5) articolo 8.01, paragrafi 1 e 2; articolo 8.02, paragrafi 1 e 2; articolo 8.03, paragrafi 1 e 3; articolo 8.04; articolo 8.05, paragrafi da 1 a 9 e 11; articolo 8.06, paragrafi 1, 2, 5, 7 e 10; articolo 8.07, paragrafo 1, e articolo 8.08; 6) articolo 9.01, paragrafo 1, per analogia; 7) articolo 10.01, paragrafi 2, 3 e da 5 a 14; articolo 10.02, paragrafo 1, lettere da a) a c), e paragrafo 2, lettere da a) a g) e h); articolo 10.03, paragrafo 1, lettere a), b) e d); tuttavia, si devono tenere a bordo almeno due estintori; articolo 10.03, paragrafi da 2 a 5, e articolo 10.05; 8) capitolo 13; 9) capitolo 14. CAPITOLO 22 STABILITÀ DELLE NAVI CHE TRASPORTANO CONTENITORI Articolo 22.01 Condizioni generali 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle navi che trasportano contenitori quando i documenti concernenti la stabilità sono obbligatori in base ai regolamenti di polizia in vigore negli Stati membri. I documenti concernenti la stabilità devono essere verificati da una commissione di visita che deve apporvi il visto. 2. I documenti concernenti la stabilità devono fornire informazioni comprensibili per il conduttore in merito alla stabilità della nave in tutte le condizioni di carico di contenitori. I documenti concernenti la stabilità devono comprendere almeno: a) le tabelle dei coefficienti di stabilità ammissibili, dei valori >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> ammissibili o delle altezze ammissibili del centro di gravità del carico; b) i dati relativi ai volumi che possono essere riempiti di acqua di zavorra; c) i formulari per il controllo della stabilità; d) un esempio di calcolo o le istruzioni per l'uso destinate al conduttore. 3. Nel caso di navi che possono trasportare alternativamente contenitori fissi o contenitori non fissi, sono richiesti documenti separati riguardanti la stabilità in caso di trasporto di contenitori fissi e in caso di trasporto di contenitori non fissi. 4. Un carico di contenitori è considerato fisso quando ogni singolo contenitore è collegato saldamente allo scafo della nave mediante guide o tenditori e quando la sua posizione non può cambiare durante la navigazione. Articolo 22.02 Condizioni limite e modalità di calcolo per la dimostrazione della stabilità delle navi che trasportano contenitori non fissi 1. Nel caso di contenitori non fissi, qualunque modalità di calcolo adottata per determinare la stabilità della nave deve rispettare le seguenti condizioni limite: a) l'altezza metacentrica >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> non deve essere inferiore a 1,00 m; b) sotto l'azione congiunta della forza centrifuga risultante dall'accostata della nave, dalla spinta del vento e dalle superfici libere occupate dall'acqua, l'angolo inclinante non deve essere superiore a 5° e il lato del ponte non deve essere immerso; c) il braccio inclinante risultante dalla forza centrifuga prodotta dall'accostata della nave deve essere determinato dalla formula: hKZ = cKZ × >NUM>v2 >DEN>LF × (>INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> - >NUM>T' >DEN>2 ) [m] In questa formula: >SPAZIO PER TABELLA> d) il braccio inclinante risultante dalla spinta del vento deve essere determinato dalla formula: hKW = ckw × >NUM>A' >DEN>D' × (lW + >NUM>T' >DEN>2 ) [m] In questa formula: >SPAZIO PER TABELLA> e) il braccio inclinante risultante dalle superfici libere esposte all'acqua della pioggia e alle acque residue all'interno della stiva o del doppio fondo deve essere determinato dalla formula: hKfO = >NUM>cKfO >DEN>D' × Ó (b × l × (b - 0,55 √ b)) [m] In questa formula: >SPAZIO PER TABELLA> f) per tutte le condizioni di carico occorre considerare la metà del rifornimento di carburante e di acqua dolce. 2. La stabilità di una nave carica di contenitori non fissi si considera sufficiente quando la KG effettiva è minore o uguale alla KGzul risultante dalla formula. La KGzul deve essere calcolata per dislocamenti diversi che prendono in considerazione tutte le immersioni possibili: a) >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> zul = >NUM"INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> + >NUM>BF >DEN>2F × (Z × >NUM>Tm >DEN>2 - hKW - hKfO) >DEN> >NUM>BF >DEN>2F × Z + l [m] Per >NUM>BF >DEN>2F si prenderà un valore mai inferiore a 11,5 (11,5 = >NUM>l/ >DEN>tan5° ). b) >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> zul = >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> - 1,00 [m] Il valore minore di >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> zul ottenuto dalla formula a) o dalla formula b) è determinante. Nelle formule a) e b): >SPAZIO PER TABELLA> 3. Formula d'approssimazione per >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> Quando non è disponibile un piano delle curve, il valore >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> da adottare per il calcolo di cui al paragrafo 2 e all'articolo 22.03, paragrafo 2, può essere determinato, ad esempio, mediante le seguenti formule d'approssimazione: a) navi a forma di pontone >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> = >NUM>B²F >DEN>(12,5 × >NUM>Tm >DEN>H ) × Tm + >NUM>Tm >DEN>2 [m] b) altre navi >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> = >NUM>B²F >DEN>(12,7 - 1,2 × >NUM>Tm >DEN>H ) × Tm + >NUM>Tm >DEN>2 [m] Articolo 22.03 Condizioni limite e modalità di calcolo per la dimostrazione della stabilità delle navi che trasportano contenitori fissi 1. Nel caso di contenitori fissi, qualunque modalità di calcolo adottata per determinare la stabilità della nave deve rispettare le seguenti condizioni limite: a) l'altezza metacentrica >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> non deve essere inferiore a 0,50 m; b) sotto l'azione congiunta della forza centrifuga risultante dall'accostata della nave, dalla spinta del vento e dalle superfici libere occupate dall'acqua, nessuna apertura dello scafo deve essere immersa; c) i bracci inclinanti risultanti dalla forza centrifuga prodotta dall'accostata della nave, dalla spinta del vento e dalle superfici libere esposte all'acqua devono essere determinati dalle formule di cui all'articolo 22.02, paragrafo 1, lettere da c) a e). d) Per tutte le condizioni di carico, occorre considerare la metà del rifornimento di carburante e di acqua dolce. 2. La stabilità di una nave carica di contenitori fissi si considera sufficiente quando la KG effettiva è minore o uguale alla KGzul risultante dalla formula; la KGzul è calcolata per i diversi dislocamenti derivanti dalla possibile variazione dell'altezza: a) KGzul = >NUM"INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> - >NUM>I - i >DEN>2∀ (1 - 1,5 >NUM>F >DEN>F' ) + 0,75 >NUM>BF >DEN>F' (Z × >NUM>Tm >DEN>2 - hKW - hKfO ) >DEN>0,75 × >NUM>BF >DEN>F' × Z + l [m] Per >NUM>BF >DEN>F' si prenderà un valore mai inferiore a 6,6 e per >NUM>I - i >DEN>2∀ × (1 - 1,5 >NUM>F >DEN>F' ) un valore mai inferiore a 0. b) KGzul = >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> - 0,50 [m]. Il valore minore di KGzul ottenuto dalla formula a) o dalla formula b) è determinante. Oltre ai termini definiti precedentemente, in queste formule: >SPAZIO PER TABELLA> 3. Formula d'approssimazione per I Quando non è disponibile un piano delle curve, il valore da adottare per il calcolo del momento I d'inerzia laterale della linea di galleggiamento può essere determinato mediante le seguenti formule d'approssimazione: a) navi a forma di pontone: I = >NUM>B2F × ∀ >DEN>(12,5 - >NUM>TM >DEN>H ) × TM [m4]; b) altre navi: I = >NUM>B2F × ∀ >DEN>(12,7 - 1,2 × >NUM>TM >DEN>H ) × TM [m4]; Articolo 22.04 Procedura di valutazione della stabilità a bordo La procedura per la valutazione della stabilità può essere determinata sulla base dei documenti di cui all'articolo 22.01, paragrafo 2. CAPITOLO 22 bis DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 110 M Articolo 22 bis.01 Applicazione della parte I Fatto salvo l'articolo 2.03, paragrafo 3, per le navi di lunghezza superiore a 110 m, escluse le navi della navigazione marittima, la commissione di visita che in seguito dovrà rilasciare il certificato deve essere informata dal proprietario o dal suo rappresentante anteriormente all'avvio della costruzione. La commissione di visita in questione procede a visite durante la fase della costruzione. Si può rinunciare alle visite in fase di costruzione quando, anteriormente all'avvio della costruzione, viene fornito un attestato con cui una società di classificazione autorizzata certifica che procederà alla sorveglianza della costruzione. Articolo 22 bis.02 Applicazione della parte II Alle navi di lunghezza superiore a 110 m, oltre alla parte II si applicano gli articolo da 22 bis.03 a 22 bis.05. Articolo 22 bis.03 Robustezza, galleggiabilità e stabilità 1. Per le navi da passeggeri, fatte salve le disposizioni del capitolo 15, occorre provare la robustezza sufficiente dello scafo conformemente all'articolo 3.02, paragrafo 1, lettera a), mediante attestato di una società di classificazione autorizzata. 2. Per tutti gli altri galleggianti di lunghezza superiore a 110 m, si applicano i paragrafi da 4 a 7. 3. La robustezza sufficiente dello scafo conformemente all'articolo 3.02, paragrafo 1, lettera a), e la robustezza sufficiente delle coppie (robustezza longitudinale, trasversale e locale), tenuto conto delle particolari modalità di costruzione di cui al paragrafo 5, devono essere provate mediante un attestato di una società di classificazione autorizzata. 4. Il galleggiante deve essere dotato di doppio scafo con doppia murata e doppio fondo nella zona delle stive: a) la distanza fra il fasciame della nave e la parete laterale delle stive deve essere di almeno 0,60 m; b) l'altezza del doppio fondo deve essere di almeno 0,40 m. 5. La galleggiabilità e la stabilità sufficienti in caso d'avaria devono essere provate per le condizioni di carico più sfavorevoli. Per la fase successiva all'avaria occorre prendere in considerazione le seguenti ipotesi: a) le paratie interne delle stive, come pure la paratia di collisione e le paratie fra le stive e le sale macchine sono considerate intatte; b) per la permeabilità, occorre considerare i seguenti valori: >SPAZIO PER TABELLA> c) Per la prova di calcolo, si considera in linea di massima allagato solo un compartimento. Nella zona a doppio scafo si considerano allagati almeno due compartimenti adiacenti in senso longitudinale. L'estensione longitudinale si assume pari a 0,10 L. d) Quando la zona delle sale macchine non è dotata di doppio scafo conformemente al paragrafo 5, il galleggiante deve restare a galla in caso di allagamento di una sala macchine. Nella fase finale dell'allagamento di cui alle lettere c) o d), deve sussistere una distanza di sicurezza residua di 100 mm e l'angolo inclinante del galleggiante non deve superare 5 °. La prova di calcolo si considera fornita quando i calcoli di cui al marginale n. 110 295 dell'ADNR danno risultato positivo. 6. Per i galleggianti che trasportano contenitori si terrà conto inoltre dell'influsso della pressione del vento e delle superfici libere occupate dall'acqua. Per i galleggianti che trasportano contenitori non fissi, il lato del ponte non deve essere immerso nella posizione finale di galleggiamento dopo l'allagamento. 7. Se necessario per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 6, occorre determinare nuovamente il galleggiamento massimo. Articolo 22 bis.04 Manovrabilità I galleggianti di lunghezza superiore a 110 m devono avere una navigabilità e una manovrabilità sufficienti ai sensi del capitolo 5 anche senza carico. Articolo 22 bis.05 Equipaggiamento supplementare I galleggianti di lunghezza superiore a 110 m devono essere dotati: a) di un apparecchio di governo costituito da un timone amovibile di prua, comandato dalla timoneria, di una potenza minima di 250 kW, efficace anche quando il galleggiante è scarico; b) - di un apparecchio di propulsione a due eliche con due macchine o - di un apparecchio a propulsione a un'elica e di un apparecchio di governo costituito da un timone amovibile di prua conforme alla lettera a), funzionante in senso trasversale e in senso longitudinale, con una potenza minima di 500 kW; c) di un sistema di esaurimento fisso conforme all'articolo 8.06; d) di un apparecchio radar per la navigazione con indicatore di velocità d'accostata conforme all'articolo 7.06, paragrafo 1. Articolo 22 bis.06 (Senza oggetto) Articolo 22 bis.07 Applicazione della parte IV in caso di trasformazione Per i galleggianti che sono trasformati in galleggianti di lunghezza superiore a 110 m, la commissione di visita può applicare il capitolo 24 solo sulla base di raccomandazioni specifiche della Commissione previa consultazione del comitato previsto all'articolo 19 della direttiva. Sulla base di tali raccomandazioni, la commissione di visita può accordare deroghe all'articolo 22 bis.03, conformemente all'articolo 2.19, paragrafo 1. PARTE III CAPITOLO 23 EQUIPAGGIO Articolo 23.01 (Senza oggetto) Articolo 23.02 (Senza oggetto) Articolo 23.03 (Senza oggetto) Articolo 23.04 (Senza oggetto) Articolo 23.05 Regime d'esercizio Si distinguono i seguenti regimi d'esercizio: >SPAZIO PER TABELLA> PARTE IV CAPITOLO 24 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 24.01 Validità dei certificati precedenti Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2.09, paragrafo 2, i certificati di visita che sono stati rilasciati sulla base dei requisiti in vigore fino al 30 giugno 1998 restano validi fino alla data di scadenza riportata nel certificato. Articolo 24.02 Rinnovo dei certificati precedenti 1. I galleggianti che alla data del 1° luglio 1998 sono provvisti di certificato valido, sono in fase di costruzione o di trasformazione e che non soddisfano completamente le disposizioni della direttiva modificata dalla direttiva 98/. . ./CE: a) devono essere adeguati alle disposizioni di cui sopra entro i termini e in conformità delle disposizioni transitorie elencate nella tabella riportata qui di seguito; b) prima di poter essere dichiarati conformi, devono soddisfare i requisiti della versione della presente direttiva in vigore anteriormente alle modifiche introdotte dalla direttiva 98/. . ./CE. 2. Nella tabella, il termine: - «N.S.T.» significa che il requisito si applica ai galleggianti in servizio soltanto se le parti sono sostituite o trasformate, il requisito si applica cioè soltanto ai galleggianti nuovi, alle parti sostituite e alle parti trasformate. Se alcune parti esistenti sono sostituite con pezzi di ricambio, di tecnica e fabbricazione uguali, non si tratta di sostituzione «S» ai sensi delle presenti disposizioni transitorie. - «Rinnovo del certificato» significa che il requisito deve essere soddisfatto al prossimo rinnovo del periodo di validità del certificato dopo il 1° luglio 1998. Se il certificato scade fra il 1° luglio 1998 e il 30 giugno 1999, il requisito è tuttavia obbligatorio solo a decorrere dal 1° luglio 1999. >SPAZIO PER TABELLA> I valori si applicano per una distanza fra madieri a ≤ 500 mm. Se la distanza è superiore, lo spessore minimo deve essere moltiplicato per il fattore: >NUM>distanza [mm] >DEN>500 Se il galleggiante ha una lunghezza intermedia, i valori dello spessore minimo devono subire un'interpolazione lineare. Lo spessore minimo in funzione dell'immersione deve essere verificato in conformità dell'articolo 3.02, paragrafo 1, lettera b), formula 2. (1) 1. Gli impianti d'estinzione fissi al CO2 installati anteriormente al 1° gennaio 1985 sono ancora ammessi a condizione che siano conformi alle disposizioni nazionali in vigore. 2. Gli impianti d'estinzione fissi che utilizzano come agente estintore l'halon 1301 (CBrF3) installati anteriormente al 1° luglio 1998 sono ancora ammessi. 3. L'articolo 10.03, paragrafo 5, lettera b) si applica solo se gli impianti sono stati sistemati in navi la cui chiglia è stata impostata dopo il 1° gennaio 1999. (2) Il requisito vale per le navi la cui chiglia sia stata impostata dopo il 1° gennaio 1996 e per le navi in servizio alle condizioni seguenti: In caso di rinnovo dell'intera zona delle stive, occorre rispettare i requisiti dell'articolo 11.04. In caso di trasformazioni che interessino tutta la lunghezza della zona del trincarino e modifichino la larghezza libera del trincarino: a) occorre rispettare l'articolo 11.04 quando la larghezza libera del trincarino fino a un'altezza di 0,90 m, disponibile prima dell'intervento di trasformazione, deve essere ridotta; b) non bisogna ridurre la larghezza libera del trincarino fino a un'altezza di 0,90 m o la larghezza libera al di sopra, disponibili prima dell'intervento di trasformazione, se le loro dimensioni sono inferiori a quelle previste all'articolo 11.04. ALLEGATO III MODELLO DI CERTIFICATO COMUNITARIO PER NAVI DELLA NAVIGAZIONE INTERNA (Articolo 3 della direttiva) >INIZIO DI UN GRAFICO> CERTIFICATO COMUNITARIO PER NAVI DELLA NAVIGAZIONE INTERNA (Spazio riservato allo stemma dello Stato) NOME DELLO STATO / TIMBRO DELLO STATO CERTIFICATO N. . Luogo, data . Commissione di visita . . (Firma) Avvertenze: Il galleggiante può essere utilizzato per la navigazione ai sensi del presente certificato solo nello Stato ivi specificato. Qualora subisca modifiche o riparazioni importanti, il galleggiante deve essere sottoposto a una visita speciale prima di poter intraprendere un nuovo viaggio. Il proprietario del galleggiante, o il suo rappresentante, deve notificare a una commissione di visita qualsiasi combiamento di nome o di proprietà, di stazza, nonché di numero ufficiale, di numero d'immatricolazione o di porto d'attracco e deve far pervenire a detta commissione il certificato di visita per consentirne la modifica. Timbro>FINE DI UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> ALLEGATO V bis Gli eventuali requisiti tecnici complementari adottati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva per le navi che operano sulle vie navigabili delle zone 1 e/o 2 riguardano esclusivamente i seguenti elementi: Zona 2 - Il bordo libero minimo - La distanza di sicurezza - La perfetta tenuta d'acqua e resistenza delle cerniere che chiudono finestre, porte, oblò, boccaporti, ecc. - La dotazione d'ancore, compresa la lunghezza delle relative catene - I segnali luminosi e acustici - La bussola - L'apparecchiatura radio ricetrasmittente (VHF) - La zattera e altri mezzi di salvataggio - La disponibilità di carte nautiche Zona 1 Oltre ai requisiti per la zona 2, le autorità competenti possono richiedere: - un valore maggiore del bordo libero e della distanza di sicurezza; - la prova, se opportuno tramite uno speciale attestato rilasciato da una società di classificazione autorizzata, del fatto che la nave è sufficientemente resistente e stabile per affrontare le condizioni del moto ondoso caratteristiche della zona. ALLEGATO V tris Gli eventuali requisiti tecnici complementari adottati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della presente direttiva per le navi che operano solo sulle vie navigabili della zona 4 riguardano esclusivamente i seguenti elementi: Zona 4 - Bordo libero minimo - Distanza di sicurezza - Dotazione di ancore, compresa la lunghezza delle relative catene - Velocità minima - Zattera ed altri mezzi di salvataggio Sono ammessi requisiti di costruzione semplificati nel caso di navi utilizzate solo per il trasporto di merci o passeggeri in un'area rigorosamente delimitata. ALLEGATO VI MODELLO DI CERTIFICATO COMUNITARIO PROVVISORIO PER NAVI DELLA NAVIGAZIONE INTERNA (Articolo 11 della direttiva) >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>