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Document 32023D1809

    Decisione (UE) 2023/1809 della Commissione del 14 settembre 2023 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti e alle coppette mestruali riutilizzabili [notificata con il numero C(2023) 6024] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/6024

    GU L 234 del 22/09/2023, p. 142–189 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1809/oj

    22.9.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 234/142


    DECISIONE (UE) 2023/1809 DELLA COMMISSIONE

    del 14 settembre 2023

    che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti e alle coppette mestruali riutilizzabili

    [notificata con il numero C(2023) 6024]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

    previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti con un ridotto impatto sull’ambiente nell’intero ciclo di vita.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che siano stabiliti criteri specifici d’assegnazione del marchio Ecolabel UE per gruppi di prodotti.

    (3)

    La decisione 2014/763/UE della Commissione (2) ha fissato i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti». Con decisione (UE) 2018/1590 della Commissione (3) il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prorogato al 31 dicembre 2023.

    (4)

    Per rispecchiare più adeguatamente le migliori pratiche di mercato riguardo al gruppo di prodotti e tenere conto degli sviluppi delle politiche, delle potenziali prospettive di una maggiore diffusione di questi prodotti e della domanda del mercato di prodotti sostenibili, è opportuno stabilire una nuova serie di criteri per i prodotti igienici assorbenti. In quanto alternativa sostenibile con un mercato potenziale in crescita, è altresì opportuno stabilire una serie di criteri per le coppette mestruali riutilizzabili.

    (5)

    Il controllo dell’adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE (4) del 30 giugno 2017, che ha riesaminato l’attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010, ha riconosciuto la necessità di un approccio più strategico all’Ecolabel, anche abbinando, se del caso, gruppi di prodotti tra loro strettamente collegati.

    (6)

    In linea con tali conclusioni e previa consultazione del comitato dell’UE per il marchio di qualità ecologica, è opportuno raggruppare il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» con il gruppo di prodotti «coppette mestruali riutilizzabili» nella stessa decisione, in quanto i due gruppi di prodotti svolgono la stessa funzione.

    (7)

    In linea con il regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE non è assegnato ad alcun tipo di dispositivo medico, compresi quelli definiti nel regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    (8)

    Nel nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e più competitiva (6), adottato l’11 marzo 2020, si afferma che la durabilità, la riciclabilità e il contenuto riciclato sono requisiti che devono figurare più sistematicamente tra i criteri per l’Ecolabel UE.

    (9)

    I criteri riveduti del marchio Ecolabel UE per i prodotti igienici assorbenti e le coppette mestruali riutilizzabili dovrebbero mirare a promuovere i prodotti che hanno un impatto ambientale ridotto nel loro ciclo di vita e che sono fabbricati con processi efficienti in termini di materiali ed energia. In particolare, i criteri riveduti del marchio Ecolabel UE promuovono i prodotti che hanno un impatto limitato in termini di emissioni nell’acqua e nell’aria durante la produzione, che utilizzano materie prime provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e che soddisfano rigorosi requisiti in materia di sostanze nocive. Inoltre, al fine di contribuire alla transizione verso un’economia più circolare, i criteri promuovono l’uso di imballaggi di carta e/o di cartone, ove possibile, in alternativa a quelli di plastica, e promuovono gli imballaggi con contenuto riciclato e che possono essere facilmente riciclati.

    (10)

    Sul mercato cominciano ad essere presenti prodotti riutilizzabili in materiale tessile in alternativa ai prodotti monouso. I criteri riveduti del marchio Ecolabel UE per i prodotti igienici assorbenti e per le coppette mestruali riutilizzabili non si applicano a queste alternative riutilizzabili in tessuto, i cui punti critici per l’ambiente e criteri ecologici dovrebbero essere studiati specificamente ai fini della revisione dei criteri Ecolabel UE per i prodotti tessili stabiliti dalla decisione 2014/350/UE della Commissione (7).

    (11)

    Tenuto conto del ciclo di innovazione per il gruppo di prodotti, i nuovi criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero essere validi fino al 31 dicembre 2029.

    (12)

    Per ragioni di certezza del diritto la decisione 2014/763/UE dovrebbe essere abrogata.

    (13)

    Dovrebbe essere previsto un periodo transitorio per i produttori di prodotti igienici assorbenti ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sulla base dei criteri stabiliti nella decisione 2014/763/UE, al fine di dar loro il tempo sufficiente ad adeguare i propri prodotti e conformarsi ai nuovi criteri e requisiti. Per un periodo di tempo limitato dopo l’adozione della presente decisione, i produttori di prodotti igienici assorbenti dovrebbero anche poter scegliere se presentare le domande in base ai criteri stabiliti nella decisione 2014/763/UE o presentarle in base ai nuovi criteri di cui alla presente decisione. Per un periodo transitorio dovrebbe inoltre essere consentito utilizzare i marchi di qualità ecologica dell’UE assegnati conformemente ai criteri stabiliti dalla decisione 2014/763/UE.

    (14)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» comprende qualsiasi articolo la cui funzione consiste nell’assorbire e trattenere fluidi umani quali urina, feci, sudore, fluido mestruale o latte, esclusi i prodotti tessili. Tale gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso privato che quelli per uso professionale.

    2.   Il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» non comprende i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745.

    Articolo 2

    1.   Il gruppo di prodotti «coppette mestruali riutilizzabili» comprende coppette flessibili riutilizzabili o barriere indossate all’interno del corpo la cui funzione è quella di trattenere e raccogliere il liquido mestruale e che sono costituite da silicone o altri elastomeri.

    2.   Il gruppo di prodotti «coppette mestruali riutilizzabili» non comprende i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745.

    Articolo 3

    1.   Per ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti», il prodotto rientra nella definizione del gruppo di prodotti di cui all’articolo 1 della presente decisione e soddisfa i relativi criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell’allegato I della presente decisione.

    2.   Per ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «coppette mestruali riutilizzabili», il prodotto rientra nella definizione del gruppo di prodotti di cui all’articolo 2 della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell’allegato II della presente decisione.

    Articolo 4

    I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per i gruppi di prodotti «prodotti igienici assorbenti» e «coppette mestruali riutilizzabili» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2029.

    Articolo 5

    1.   Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «prodotti igienici assorbenti» è «047».

    2.   Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «coppette mestruali riutilizzabili» è «055».

    Articolo 6

    La decisione 2014/763/UE è abrogata.

    Articolo 7

    1.   Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti», quali definiti nella decisione 2014/763/UE, presentate prima della data di applicazione della presente decisione sono valutate conformemente ai criteri di cui alla decisione 2014/763/UE.

    2.   Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» presentate il giorno dell’entrata in applicazione della presente decisione, o entro due mesi da tale data, possono essere basate, a scelta del richiedente, sui criteri di cui alla presente decisione o su quelli di cui alla decisione 2014/763/UE e sono valutate conformemente ai criteri prescelti.

    3.   I marchi Ecolabel UE assegnati sulla base di una domanda valutata in conformità ai criteri di cui alla decisione 2014/763/UE possono essere utilizzati per 12 mesi dalla data di applicazione della presente decisione.

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Essa si applica a decorrere dal 21 settembre 2023.

    Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2023

    Per la Commissione

    Virginijus SINKEVIČIUS

    Membro della Commissione


    (1)   GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

    (2)  Decisione 2014/763/UE della Commissione, del 24 ottobre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti (GU L 320 del 6.11.2014, pag. 46).

    (3)  Decisione (UE) 2018/1590 della Commissione, del 19 ottobre 2018, che modifica le decisioni 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE e 2014/893/UE per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) a taluni prodotti, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica (GU L 264 del 23.10.2018, pag. 24).

    (4)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all’Ecolabel UE [COM(2017) 355 final].

    (5)  Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

    (6)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare — Per un’Europa più pulita e più competitiva» [COM(2020) 98 final] (GU C 364 del 28.10.2020, pag. 94).

    (7)  Decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 45).


    ALLEGATO I

    Criteri per l’assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti

    I criteri per l’Ecolabel UE sono improntati ai prodotti igienici assorbenti in commercio che presentano le migliori prestazioni ambientali. I criteri sono incentrati sui principali effetti ambientali associati al ciclo di vita di questi prodotti e promuovono gli aspetti dell’economia circolare.

    Requisiti di valutazione e verifica

    Per ottenere l’Ecolabel UE il prodotto deve soddisfare tutti i requisiti. Il richiedente fornisce una conferma scritta che ne attesti il soddisfacimento.

    Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

    Le dichiarazioni, i documenti, le analisi, i verbali delle prove o altri elementi che il richiedente deve eventualmente produrre per attestare la conformità ai criteri possono essere presentati dal richiedente stesso, dai suoi fornitori o da entrambi, secondo il caso.

    Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati conformemente alla norma armonizzata per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati conformemente alla norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi.

    Ove opportuno possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio se l’organismo competente che esamina la domanda li ritiene equivalenti.

    Gli organismi competenti possono eventualmente esigere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

    Eventuali cambiamenti riguardanti i fornitori e i siti di fabbricazione dei prodotti cui è stato assegnato l’Ecolabel UE devono essere notificati agli organismi competenti, fornendo contestualmente le informazioni che consentono di verificare che la conformità ai criteri non è venuta meno.

    A titolo di requisito preliminare, il prodotto è tenuto a soddisfare tutti gli obblighi giuridici del paese o dei paesi in cui è prevista l’immissione sul mercato. Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a tale requisito.

    La domanda di assegnazione del marchio Ecolabel UE deve essere accompagnata dalle seguenti informazioni:

    a)

    la descrizione del prodotto, il peso delle singole unità di prodotto e il peso totale del prodotto;

    b)

    la descrizione dell’imballaggio per la vendita e, se del caso, il suo peso totale;

    c)

    la descrizione dell’imballaggio multiplo e, se del caso, il suo peso totale;

    d)

    la descrizione dei componenti separati, con l’indicazione del loro peso individuale;

    e)

    i componenti, i materiali e le sostanze usati nel prodotto con il rispettivo peso e, se pertinente, il rispettivo numero CAS.

    Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

    (1)

    «additivi»: le sostanze aggiunte a componenti, materiali o prodotti finali per migliorarne o preservarne alcune caratteristiche;

    (2)

    «plastica a base biologica»: la plastica fabbricata a partire da materie prime a base biologica. Mentre quelle convenzionali sono prodotte a partire da risorse fossili (petrolio e gas naturale), le plastiche a base biologica sono ottenute dalla biomassa. Attualmente la biomassa proviene per lo più da piante coltivate specificamente per essere utilizzate come materie prime sostitutive delle risorse fossili, come la canna da zucchero, le colture cerealicole, le colture oleaginose o fonti non alimentari come il legno. Altre fonti sono rifiuti e sottoprodotti organici, come olio alimentare usato, bagassa e tallolio. La plastica può essere interamente o parzialmente prodotta a partire da materie prime a base biologica. La plastica a base biologica può essere sia biodegradabile che non;

    (3)

    «pasta di cellulosa»: il materiale fibroso composto principalmente di cellulosa e ottenuto dal trattamento di materiali lignocellulosici mediante una o più soluzioni acquose di sostanze chimiche responsabili dello spappolamento e/o dello sbiancamento;

    (4)

    «componente»: uno o più materiali e prodotti chimici che insieme svolgono una funzione specifica nel prodotto igienico assorbente, come un nucleo assorbente, adesivi o un rivestimento barriera esterno;

    (5)

    «imballaggio composito»: l’unità di imballaggio costituita da due o più materiali diversi, esclusi i materiali utilizzati per le etichette, le chiusure e la sigillatura, non separabili manualmente, che costituisce pertanto un’unità individuale integrale;

    (6)

    «imballaggio multiplo»: altrimenti noto come imballaggio secondario, l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che queste ultime siano vendute così raggruppate all’utilizzatore finale o che l’imballaggio serva unicamente a rifornire gli scaffali nel punto di vendita o a creare un’unità di stoccaggio o di distribuzione, e da cui le unità possono essere rimosse senza alterarne le caratteristiche;

    (7)

    «impurità»: residui, inquinanti, contaminanti ecc. derivanti dalla produzione, compresa la produzione di materie prime, che rimangono nella materia prima/nell’ingrediente e/o nel prodotto chimico (utilizzato nel prodotto finale e nei suoi componenti) in concentrazioni inferiori a 100 ppm (0,0100 % p/p, 100 mg/kg);

    (8)

    «sostanza usata»: tutte le sostanze presenti nel prodotto chimico (utilizzato nel prodotto finale e nei suoi componenti), compresi gli additivi (ad esempio conservanti e stabilizzatori) presenti nelle materie prime. Sono considerate sostanze usate anche le sostanze di cui è noto il rilascio in condizioni di fabbricazione stabilizzate da parte di sostanze usate (ad esempio formaldeide e arilammina);

    (9)

    «fibre artificiali di cellulosa»: altrimenti note come fibre rigenerate, le fibre prodotte utilizzando la cellulosa come materia prima che comprendono viscosa, modal, lyocell, cupro e triacetato;

    (10)

    «materiali»: i materiali che costituiscono diversi componenti di un prodotto igienico assorbente, quali pasta in fiocco, cotone o polipropilene (PP);

    (11)

    «imballaggio»: articoli di qualsiasi materiale destinati a essere utilizzati per contenere e proteggere prodotti e consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione e che possono essere differenziati in formati di imballaggio in base alla funzione cui sono adibiti, al materiale di cui sono composti e alla loro progettazione, compresi:

    a)

    articoli necessari per contenere, sostenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo di vita senza esserne parte integrante e destinati ad essere utilizzati, consumati o smaltiti insieme al prodotto stesso;

    b)

    componenti ed elementi accessori di un articolo di cui alla lettera a), in esso integrati;

    c)

    elementi accessori di un articolo di cui alla lettera a) appesi direttamente al prodotto o ad esso congiunti che svolgono una funzione di imballaggio senza essere parte integrante del prodotto e destinati ad essere utilizzati, consumati o smaltiti insieme ad esso ecc.;

    (12)

    «materiali plastici»: altrimenti noti come «plastiche», i polimeri ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che sono in grado di fungere da componenti strutturali principali dei prodotti finali e/o dell’imballaggio, ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

    (13)

    «polimero»: la sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche. Tali molecole debbono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche. Un polimero comprende: a) una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un legame covalente con almeno un’altra unità monomerica o altro reagente; b) meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare. Nel contesto della presente definizione, per «unità monomerica» si intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero, ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006;

    (14)

    «unità di prodotto»: l’articolo più piccolo che può essere utilizzato dal consumatore e che svolge la funzione del prodotto;

    (15)

    «riciclabilità»: la quantità (massa o percentuale) di un articolo disponibile per il riciclaggio;

    (16)

    «contenuto riciclato»: la quantità di un articolo (in termini di superficie, lunghezza, volume o massa) proveniente da materiale riciclato da rifiuti post-consumo e/o post-industriali. In questo caso per articolo si può intendere sia il prodotto che l’imballaggio;

    (17)

    «riciclaggio»: conformemente all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), qualsiasi operazione di recupero attraverso cui materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze, da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Rientra nella definizione il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

    (18)

    «imballaggio per la vendita»: altrimenti noto come imballaggio primario, l’imballaggio concepito in modo da costituire un’unità di vendita composta da prodotti e imballaggio per l’utilizzatore o il consumatore finale nel punto di vendita;

    (19)

    «componente separato»: altrimenti noto come componente aggiuntivo, il componente di imballaggio distinto dal corpo principale dell’unità di imballaggio, che può essere di materiale diverso, deve essere completamente e permanentemente smontato dall’unità di imballaggio principale per dare accesso al prodotto ed è generalmente scartato prima dell’unità di imballaggio e separatamente da essa. Nel caso di prodotti igienici assorbenti, si tratta di qualsiasi componente con funzione protettiva o igienica che viene rimosso prima dell’uso del prodotto, ad esempio il singolo involucro o la pellicola in cui alcuni prodotti igienici assorbenti sono contenuti nell’imballaggio di vendita (principalmente per tamponi e assorbenti igienici), la carta e la pellicola amovibile nei pannolini per bambini e negli assorbenti igienici o l’applicatore per tamponi;

    (20)

    «sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza endocrina»: altrimenti note come interferenti endocrini, le sostanze che sono state identificate come aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino (salute umana e/o ambiente) ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate all’autorizzazione), o ai sensi dei regolamenti (UE) n. 528/2012 (3), (CE) n. 1107/2009 (4) o (CE) n. 1272/2008 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio;

    (21)

    «polimeri superassorbenti»: i polimeri sintetici progettati per assorbire e contenere ingenti quantitativi di liquido per la loro massa;

    (22)

    «polimeri sintetici»: le sostanze macromolecolari diverse dalla pasta di cellulosa ottenute intenzionalmente tramite:

    a)

    un processo di polimerizzazione, quale la poliaddizione o la policondensazione o qualsiasi altro processo simile di combinazione di monomeri e altre sostanze di partenza, oppure

    b)

    la modifica chimica di macromolecole naturali o sintetiche, oppure

    c)

    la fermentazione microbica.

    Criterio 1.   Pasta in fiocco

    Il presente criterio si applica alla pasta in fiocco che rappresenta ≥ 1 % p/p del prodotto finale.

    1.1.    Provenienza della pasta in fiocco

    Tutti i fornitori (100 %) di pasta in fiocco detengono certificati della catena di controllo validi rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l’FSC, il PEFC o sistemi equivalenti.

    Almeno il 70 % del legno usato come materia prima per la produzione della pasta in fiocco ha ottenuto certificati validi di gestione forestale sostenibile rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l’FSC, il PEFC o sistemi equivalenti. La parte rimanente del legno usato come materia prima, compresi eventuali materiali di legno vergine, deve essere legno controllato oggetto di un sistema di verifica che garantisce la provenienza lecita e il rispetto di tutti gli altri requisiti del sistema di certificazione per i materiali non certificati.

    Gli organismi di certificazione che rilasciano i certificati della catena di custodia e/o di gestione forestale sostenibile devono essere accreditati/riconosciuti da tale sistema di certificazione.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità corroborata da certificati della catena di custodia validi e indipendenti per i fornitori di tutta la pasta in fiocco (100 %) utilizzata nel prodotto. Come certificazione indipendente sono accettati i sistemi FSC, PEFC o sistemi equivalenti.

    Il richiedente fornisce inoltre documenti contabili sottoposti a revisione che dimostrino che almeno il 70 % del legno usato come materia prima per la produzione della pasta in fiocco è definito materiale certificato conformemente ai sistemi FSC, PEFC o a sistemi equivalenti validi. Detti documenti contabili devono essere validi per l’intera durata della concessione del marchio Ecolabel UE. Gli organismi competenti li verificano nuovamente 12 mesi dopo l’assegnazione del marchio Ecolabel UE.

    Se la pasta in fiocco è utilizzata nella carta a secco (materiale airlaid), il fornitore di quest’ultima assegna crediti alla carta a secco utilizzata nel prodotto fornendo fatture che attestino il numero di crediti assegnati.

    Per la parte rimanente del legno usato come materia prima occorre dimostrare che il tenore di materiali vergini non certificati non supera il 30 % e che si tratta di legno controllato oggetto di un sistema di verifica che garantisce la provenienza lecita e il rispetto di tutti gli altri requisiti del sistema di certificazione per i materiali non certificati. Se il sistema di certificazione non esige specificamente che tutti i materiali vergini provengano da specie non OGM, ciò deve essere dimostrato allegando ulteriori prove.

    1.2.    Sbiancamento della pasta in fiocco

    La pasta usata nel prodotto non deve essere sbiancata con cloro elementare (Cl2) gassoso.

    Nel caso della pasta priva di cloro elementare (ECF) le emissioni medie annue di alogeni contenenti composti organici alogenati adsorbibili (AOX), espresse in kg/tonnellata essiccata all’aria (ADt), derivanti dalla produzione di ogni pasta utilizzata nei prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE non possono superare 0,140 kg/ADt.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, corroborata da una relazione di prova effettuata utilizzando il metodo di prova ISO 9562:2004, che comprenda le emissioni di AOX relative alla pasta ECF sbiancata, espresse in kg AOX/ADt di pasta. Qualora siano utilizzate paste aventi livelli di qualità diversi, il richiedente indica le emissioni di AOX corrispondenti a ciascuna. Possono essere accettati metodi equivalenti che siano già considerati tali da terzi e a condizione che siano accompagnati da calcoli dettagliati che dimostrano la conformità a tale requisito e dalla relativa documentazione giustificativa.

    La misurazione delle emissioni di AOX deve essere effettuata su campioni non filtrati e non sedimentati prelevati dal punto di scarico degli effluenti dell’impianto di trattamento delle acque reflue delle cartiere. Nel caso in cui l’effluente della cartiera sia inviato a un impianto di trattamento delle acque reflue comunale o di terzi, i campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dal punto di scarico della rete fognaria della cartiera devono essere analizzati e i risultati moltiplicati per un fattore di efficienza di eliminazione standard per gli impianti di trattamento comunali o di terzi. Tale fattore è calcolato sulla base delle informazioni fornite dal gestore dell’impianto di trattamento delle acque reflue comunale o di terzi.

    Le informazioni sulle emissioni di AOX sono espresse come media annuale di un minimo di 12 misurazioni effettuate almeno mensilmente. Nel caso di un impianto di produzione nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione almeno 45 giorni consecutivi di funzionamento stabile dell’impianto. I documenti giustificativi indicano la frequenza delle misurazioni.

    I valori di AOX devono essere misurati solo nei processi in cui sono utilizzati composti clorurati per sbiancare la pasta (sbiancamento senza cloro elementare, ECF). Non è necessario misurare gli AOX negli effluenti della produzione di pasta senza sbiancamento o quando lo sbiancamento è effettuato con sostanze prive di cloro.

    Il richiedente presenta anche una dichiarazione del produttore di pasta di carta attestante il non utilizzo di cloro elementare (Cl2) gassoso.

    Nel caso in cui il richiedente non utilizzi pasta ECF è sufficiente una dichiarazione corrispondente.

    1.3.    Emissioni derivanti dalla produzione di pasta in fiocco nell’acqua [domanda chimica di ossigeno (COD) e fosforo (P)] e nell’aria [composti dello zolfo (S) e Nox]

    Le emissioni nell’acqua e nell’aria generate dalla produzione di pasta sono espresse in punti (PCOD, PP, PS, PNOx). I punti sono calcolati dividendo il valore delle emissioni effettive per i valori di riferimento di cui alla tabella 1.

    Nessuno dei punti PCOD, PP, PS, e PNOx preso singolarmente può superare 1,5.

    La somma dei punti (Ptotale = PCOD + PP + PS + PNOx) non può superare 4,0.

    Per ciascuna partita di pasta «i» ottenuta, le corrispondenti emissioni misurate (espresse in kg/ADt) sono ponderate in proporzione alla pasta ottenuta (proporzione tra pasta «i» e tonnellata essiccata all’aria di pasta «i») e sommate. I valori di riferimento per ciascun tipo di pasta utilizzato sono riportati nella tabella 1. Le emissioni totali sono infine divise per il valore di riferimento totale, come indicato nella seguente formula relativa alla domanda chimica di ossigeno (COD):

    Formula

    Tabella 1

    Valori di riferimento per le emissioni prodotte dalla produzione dei diversi tipi di pasta CTMP = pasta chemi-termomeccanica; NSSC = pasta semichimica al solfito neutro

     

    Valori di riferimento (kg/ADt)

    CODrif

    Prif

    Srif

    NOxrif

    Cartiere integrate

    Pasta chimica sbiancata (eccetto pasta al solfito)

    16,0

    0,030  (6)

    0,05  (7)

    0,6

    1,5

    Pasta chimica sbiancata (al solfito)

    24,0

    0,03

    0,6

    1,5

    Pasta chimica non sbiancata

    6,5

    0,02

    0,6

    1,5

    Pasta chimica non sbiancata (solo qualità UKP-E)

    6,5

    0,035

    0,6

    1,5

    CTMP

    15,0

    0,01

    0,2

    0,3

    NSSC

    11

    0,02

    0,4

    1,5

    Cartiere non integrate  (8)

    Processo di conversione

    1

    0,001

    0,15

    0,6

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente fornisce calcoli dettagliati e dati relativi alle prove attestanti la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi corrispondenti, ivi compresi i rapporti di prova per cui sono utilizzati i seguenti metodi di prova standard per il monitoraggio continuo o periodico: COD: ISO 15705 o ISO 6060; P totale: EN ISO 6878; NOx: EN 14792, ISO 11564 o metodo EPA n. 7e; S (ossidi di zolfo): EN 14791, metodo EPA n. 6C o 8; S (composti ridotti dello zolfo): EPA n. 15 A, 16 A, 16B o 16c; tenore di S nel petrolio: ISO 8754; tenore di S nel carbone: ISO 19579; tenore di S nella biomassa: EN 15289. Sono accettati i metodi di prova il cui ambito di applicazione e i cui requisiti sono considerati equivalenti a quelli delle norme nazionali e internazionali citate e la cui equivalenza è stata confermata da un soggetto terzo indipendente. È anche possibile utilizzare prove rapide per monitorare le emissioni purché siano confrontate regolarmente (per esempio con cadenza mensile) con i pertinenti standard di cui sopra o equivalenti accettati.

    Nel caso delle misurazioni di COD, il monitoraggio continuo basato sull’analisi del carbonio organico totale (TOC) è ammesso a condizione che sia stata stabilita una correlazione tra i risultati di TOC e COD per il sito in questione.

    La misurazione delle emissioni di COD e delle emissioni P totali avviene almeno con cadenza settimanale. Le emissioni di S e NOx devono essere misurate almeno due volte per anno civile (con un intervallo di quattro - sei mesi).

    I dati sono trasmessi come medie annuali, tranne nei casi in cui:

    la campagna di produzione ha una durata limitata;

    l’impianto di produzione è nuovo o è stato ricostruito, nel qual caso le misurazioni devono prendere in considerazione almeno 45 giorni consecutivi di funzionamento stabile dell’impianto.

    I risultati delle misurazioni sono rappresentativi della campagna in questione e per ciascun parametro di emissione è stato effettuato un numero sufficiente di misurazioni. I documenti giustificativi indicano la frequenza delle misurazioni e il calcolo dei punti per COD, P totale, S e NOx.

    Le misurazioni delle emissioni nelle acque sono effettuate su campioni non filtrati e non sedimentati prelevati dal punto di scarico degli effluenti dell’impianto di trattamento delle acque reflue delle cartiere. Nel caso in cui l’effluente della cartiera sia inviato a un impianto di trattamento delle acque reflue comunale o di terzi, i campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dal punto di scarico della rete fognaria della cartiera devono essere analizzati e i risultati moltiplicati per un fattore di efficienza di eliminazione standard per gli impianti di trattamento comunali o di terzi. Tale fattore è calcolato sulla base delle informazioni fornite dal gestore dell’impianto di trattamento delle acque reflue comunale o di terzi.

    Le emissioni atmosferiche includono tutte le emissioni di S e NOx generate dalla produzione della pasta, ivi compreso il vapore generato all’esterno del sito di produzione, meno eventuali emissioni riconducibili alla produzione di energia elettrica. In caso di cogenerazione di calore ed energia elettrica nello stesso impianto le emissioni di composti di zolfo (S) e NOx derivanti dalla produzione in loco di energia elettrica sono sottratte dal quantitativo totale. La proporzione delle emissioni derivanti dalla generazione di energia elettrica è calcolata come segue:

    [2 × MWh(energia elettrica)]/[2 × MWh(energia elettrica) + MWh(calore)]

    In questo calcolo, «energia elettrica» è l’energia elettrica prodotta nell’impianto di cogenerazione e «calore» è il calore netto fornito dall’impianto di cogenerazione alla produzione di pasta per carta.

    Le misurazioni dei composti di zolfo e di NOx devono tenere conto anche delle caldaie di recupero, dei forni a calce, delle caldaie a vapore e delle fornaci di distruzione dei gas maleodoranti. Si deve tenere conto anche delle emissioni diffuse.

    I valori comunicati per le emissioni dei composti di zolfo comprendono le emissioni di S sia ossidato che ridotto (SO2 e composti ridotti dello zolfo o total reduced sulphur, TRS — misurati come S). Le emissioni di S legate alla generazione di energia termica a partire dal petrolio, dal carbone e da altri combustibili esterni il cui contenuto di zolfo è noto possono essere calcolate anziché misurate e sono prese in considerazione.

    1.4.    Emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di pasta in fiocco

    Le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di pasta in fiocco non possono superare valori di cui alla tabella 2, incluse le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (in loco o all’esterno). Le emissioni di CO2 comprendono tutte le fonti dell’energia usata nella produzione della pasta.

    Per calcolare le emissioni di CO2 dalle fonti energetiche si utilizzano i valori di riferimento per le emissioni riportati alla tabella 3. Se necessario, i fattori di emissione di CO2 per altre fonti di energia figurano nell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (9), mentre i fattori di emissione di CO2 per l’energia elettrica della rete dovrebbero essere in linea con il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (10).

    Tabella 2

    Valori limite per i diversi tipi di pasta. CTMP: pasta chemi-termomeccanica

    Cartiere integrate

    Pasta chimica e semichimica

    400 kg CO2/ADt

    CTMP

    900 kg CO2/ADt

    Cartiere non integrate

    Processo di conversione (11)

    95 kg CO2/ADt


    Tabella 3

    Valori di riferimento per le emissioni di CO2 provenienti da diverse fonti energetiche

    Combustibile

    Emissioni di CO2

    Unità di misura

    Riferimento

    Carbone

    94,6

    g CO2 fossile/MJ

    Regolamento (UE) 2018/2066

    Petrolio greggio

    73,3

    g CO2 fossile/MJ

    Regolamento (UE) 2018/2066

    Olio combustibile 1

    74,1

    g CO2 fossile/MJ

    Regolamento (UE) 2018/2066

    Olio combustibile 2-5

    77,4

    g CO2 fossile/MJ

    Regolamento (UE) 2018/2066

    GPL

    63,1

    g CO2 fossile/MJ

    Regolamento (UE) 2018/2066

    Gas naturale

    56,1

    g CO2 fossile/MJ

    Regolamento (UE) 2018/2066

    Elettricità di rete

    376

    g CO2 fossile/kWh

    Regolamento (UE) 2019/331

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente fornisce dati e calcoli dettagliati che attestino la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi corrispondenti.

    Per ogni pasta utilizzata, il produttore della pasta trasmette al richiedente un unico valore per le emissioni di CO2 espresso in kg CO2/ADt.

    I dati sulle emissioni di CO2 includono tutte le fonti energetiche utilizzate per la produzione della pasta di carta, incluse le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (in loco o all’esterno).

    Nel calcolare le emissioni di CO2, l’energia da fonti rinnovabili acquistata e utilizzata nei processi di produzione viene conteggiata come zero emissioni di CO2. Per la combustione di biomassa ciò significa che la biomassa deve soddisfare i pertinenti criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Il richiedente fornisce un’adeguata documentazione attestante che nella cartiera si utilizza effettivamente questo tipo di energia o che questo tipo di energia è acquistato dall’esterno (copia del contratto e fattura che indichino la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili acquistata).

    Per effettuare il calcolo e/o il bilancio di massa si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. I calcoli sono ripetuti su base annuale. Nel caso di un impianto di produzione nuovo o ricostruito i calcoli devono prendere in considerazione almeno 45 giorni consecutivi di funzionamento stabile dell’impianto. I calcoli devono essere rappresentativi della campagna di produzione considerata.

    Per l’energia elettrica di rete si utilizza il valore di cui sopra (media europea), a meno che il richiedente presenti una documentazione che definisce i valori specifici per i suoi fornitori di energia elettrica (contratto per energia elettrica specificata o energia elettrica certificata). In tal caso, il richiedente può utilizzare questi valori anziché quello sopra indicato. La documentazione utilizzata come prova di conformità include le specifiche tecniche che indicano il valore medio (ad esempio la copia di un contratto).

    1.5.    Consumo di energia per la produzione di pasta in fiocco

    Il consumo energetico per la produzione di pasta comprende sia il consumo di energia elettrica che il consumo di combustibile per la produzione di calore ed è espresso in termini di punti (Penergia elettrica e Pcombustibile). Si applicano i seguenti limiti e valori di riferimento:

    Penergia elettrica < 1,5;

    Pcombustibile < 1,5;

    la somma dei punti (Ptotale = Penergia elettrica + Pcombustibile) non può superare 2,5.

    Calcolo dei punti per il consumo di energia elettrica:

    Formula

    dove:

    Epasta,i = energia elettrica prodotta internamente + energia elettrica acquistata – energia elettrica venduta;

    Erif,pasta,i: cfr. tabella 4.

    Epasta,i è espressa in kWh/ADt e calcolata per ciascuna pasta «i» utilizzata nel prodotto finale.

    Calcolo dei punti per il consumo di combustibile:

    Formula

    dove:

    Fpasta,i = combustibile prodotto internamente + combustibile acquistato – combustibile venduto – 1,25 × energia elettrica prodotta internamente

    Frif,pasta,i: cfr. tabella 4.

    Fpasta,i è espresso in kWh/ADt e calcolato per ciascuna pasta «i» utilizzata nel prodotto finale.

    Nella formula precedente, al termine «combustibile venduto» è aggiunta la quantità di combustibile usata per produrre il calore venduto.

    Nel caso di una miscela di paste, il valore di riferimento per il consumo di energia elettrica e di combustibile per la produzione di calore è ponderato in proporzione a ciascuna pasta utilizzata (proporzione tra pasta «i» e tonnellata di pasta essiccata all’aria) e i risultati ottenuti sono sommati. Occorre inoltre aggiungere l’energia consumata nella miscelazione delle paste e quella utilizzata nel processo di conversione.

    Tabella 4

    Valori di riferimento per l’energia elettrica e i combustibili

    Tipo di pasta

    Erif,pasta

    kWh/ADt

    Frif,pasta

    kWh/ADt

    Cartiere integrate

    Pasta chimica e semichimica

    800

    5 400

    CTMP

    1 800

    900

    Cartiere non integrate  (13)

    Processo di conversione

    250

    1 800

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente indica il consumo totale di energia elettrica e di carburante, unitamente ai calcoli e ai documenti giustificativi attestanti la conformità a questo criterio.

    Il richiedente calcola tutti gli input energetici, divisi in calore/combustibili ed energia elettrica utilizzati durante la produzione della pasta. Se si utilizza una miscela di paste in fiocco o si utilizzano diversi tipi di pasta in fiocco, l’energia deve essere calcolata proporzionalmente a ciascuna pasta. L’energia usata per il trasporto delle materie prime non è inclusa nei calcoli del consumo di energia. Per effettuare il calcolo o il bilancio di massa si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. I calcoli sono ripetuti su base annuale. Nel caso di un impianto di produzione nuovo o ricostruito i calcoli devono prendere in considerazione almeno 45 giorni consecutivi di funzionamento stabile dell’impianto. I calcoli devono essere rappresentativi della campagna di produzione considerata.

    Il consumo totale di energia elettrica Epasta comprende l’energia elettrica importata netta proveniente dalla rete e la produzione interna di energia elettrica misurata come potenza elettrica. Non si tiene conto dell’energia elettrica utilizzata per trattare le acque reflue.

    Il consumo totale di combustibile Fpasta comprende tutti i combustibili acquistati, l’energia termica recuperata dall’incenerimento del liscivio nero e dei rifiuti generati da processi in loco (ad esempio legno di scarto, segatura, liscivio nero ecc.), nonché il calore recuperato dalla produzione interna di energia elettrica. Tuttavia, nel calcolare l’energia termica totale il richiedente considera solo l’80 % di quella proveniente dalle fonti menzionate.

    Nel caso della produzione di vapore con l’uso di energia elettrica come fonte di calore, si calcola il valore termico del vapore, lo si divide per 0,8 e lo si aggiunge al consumo complessivo di combustibili.

    Criterio 2.   Fibre artificiali di cellulosa

    Il presente criterio si applica alle fibre artificiali di cellulosa che rappresentano ≥ 1 % p/p del prodotto finale.

    2.1.    Provenienza delle fibre artificiali di cellulosa

    Tutti i fornitori (100 %) di pasta di legno per fibre (dissolving pulp) detengono certificati della catena di controllo validi rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l’FSC, il PEFC o sistemi equivalenti.

    Almeno il 70 % delle materie prime per la produzione di pasta di legno per fibre ha ottenuto certificati validi di gestione forestale sostenibile rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l’FSC, il PEFC o sistemi equivalenti. La parte rimanente delle materie prime utilizzate per la produzione di pasta di legno per fibre è legno controllato oggetto di un sistema di verifica che garantisce la provenienza lecita e il rispetto di tutti gli altri requisiti del sistema di certificazione per i materiali non certificati.

    Gli organismi di certificazione che rilasciano i certificati della catena di custodia e/o di gestione forestale sostenibile sono accreditati/riconosciuti da tale sistema di certificazione.

    La pasta di legno per fibre prodotta a partire da cascami di cotone (linters) soddisfa il criterio 3.1 per il cotone (provenienza e tracciabilità).

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità corroborata da certificati della catena di custodia validi e indipendenti per i fornitori di tutta la pasta di legno per fibre (100 %) utilizzata nel prodotto. Come certificazione indipendente sono accettati i sistemi FSC, PEFC o sistemi equivalenti.

    Il richiedente fornisce inoltre documenti contabili sottoposti a revisione che dimostrino che almeno il 70 % delle materie prime utilizzate per la produzione della pasta di legno per fibre è definito materiale certificato conformemente ai sistemi FSC, PEFC o a sistemi equivalenti validi. Detti documenti contabili devono essere validi per l’intera durata della concessione del marchio Ecolabel UE. Gli organismi competenti li verificano nuovamente 12 mesi dopo l’assegnazione del marchio Ecolabel UE.

    Se le fibre artificiali di cellulosa sono utilizzate in carta a secco o altri materiali non tessuto, il fornitore o il produttore di carta a secco o di materiale non tessuto assegna crediti alla carta a secco o al materiale non tessuto utilizzati nel prodotto fornendo fatture che attestino il numero di crediti assegnati.

    Per la parte rimanente delle materie prime occorre dimostrare che il tenore di materiali vergini non certificati non supera il 30 % e che si tratta di materiale controllato oggetto di un sistema di verifica che garantisce la provenienza lecita e il rispetto di tutti gli altri requisiti del sistema di certificazione per i materiali non certificati.

    Se il sistema di certificazione non esige specificamente che tutti i materiali vergini provengano da specie non OGM, ciò deve essere dimostrato allegando ulteriori prove.

    2.2.    Sbiancamento delle fibre artificiali di cellulosa

    Il presente sottocriterio si applica alla pasta sbiancata totalmente priva di cloro (TCF).

    La pasta usata nelle fibre artificiali di cellulosa non è sbiancata con cloro elementare (Cl2) gassoso.

    Il quantitativo totale di AOX e cloro a legami organici (OCl) non supera i seguenti valori:

    0,140 kg/ADt, se misurato nelle acque reflue della produzione di pasta (AOX); e

    150 ppm, se misurato nelle fibre artificiali di cellulosa finite (OCl).

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore di pasta attestante il non utilizzo di cloro gassoso e, ove possibile, una relazione che dimostra il rispetto dei requisiti relativi a AOX e OCl, secondo il metodo di prova opportuno:

    per AOX: ISO 9562 o l’equivalente EPA 1650C;

    per OCl: ISO 11480.

    La frequenza delle misurazioni di AOX è stabilita conformemente al criterio 1.2 per la pasta in fiocco.

    Nel caso in cui il richiedente non sia stato in grado di fornire il valore effettivo del livello di AOX misurato nelle acque reflue della fabbricazione della pasta viene fornita una corrispondente dichiarazione di conformità firmata dal fabbricante di pasta, conformemente al requisito sopraesposto.

    Nel caso in cui il richiedente non utilizzi pasta ECF è sufficiente una dichiarazione corrispondente.

    2.3.    Produzione delle fibre artificiali di cellulosa

    a)

    Oltre il 50 % della pasta di legno (dissolving pulp) usata per produrre le fibre artificiali di cellulosa è ottenuta presso impianti di produzione di pasta di legno per fibre che valorizzano il liscivio nero esausto derivante dai processi produttivi nei seguenti modi:

    i)

    generando energia elettrica e/o vapore in loco oppure

    ii)

    producendo coprodotti chimici.

    b)

    Nel processo di produzione delle fibre di viscosa e modal sono rispettati i valori limite di seguito riportati relativi alle emissioni di vari composti nell’atmosfera e nell’acqua.

    Tabella 5

    Valori limite delle emissioni per le fibre di viscosa e modal

    Tipo di fibra

    Emissioni di zolfo nell'atmosfera — valore limite (g/kg)

    Emissioni di zinco nell'acqua — valore limite (g/kg)

    Misurazioni di COD nell'acqua — valore limite (g/kg)

    Emissioni di SO4 2- nell'acqua — valore limite (g/kg)

    Fibra in fiocco

    20

    0,05

    5

    300

    Fibra in bava continua

     

     

     

     

    Lavaggio in lotto

    40

    0,10

    5

    200

    Lavaggio integrato

    170

    0,50

    6

    250

    Nota:

    i valori limite sono espressi come media annua. Tutti i valori sono espressi in g di inquinante/kg di prodotto.

    Valutazione e verifica:

    a)

    Il richiedente presenta la documentazione giustificativa attestante che la percentuale richiesta di fornitori di pasta di legno per fibre è in possesso delle opportune attrezzature per generare energia o recuperare i coprodotti e dispone di sistemi di produzione installati presso i siti produttivi interessati. È inoltre allegato l’elenco di tali fornitori.

    b)

    Per quanto riguarda i metodi di prova:

    i)

    il richiedente allega una documentazione dettagliata e le relazioni di prova attestanti la conformità a questo criterio, congiuntamente a una dichiarazione di conformità;

    ii)

    emissioni di zolfo nell’atmosfera: utilizzare il metodo definito nelle norme EN 14791, EPA n. 8, 15 A, 16 A o 16B o DIN 38405-D27;

    iii)

    emissioni di zinco nell’acqua: utilizzare il metodo definito nella norma EN ISO 11885;

    iv)

    misurazioni di COD nell’acqua: utilizzare il metodo definito nelle norme ISO 6060, DIN ISO 15705, DIN 38409-01 o DIN 38409-44;

    v)

    emissioni di SO4 2- (solfati) nell’acqua: utilizzare il metodo definito nella norma ISO 22743;

    vi)

    sono accettati i metodi di prova il cui ambito di applicazione e i cui requisiti sono considerati equivalenti a quelli delle norme nazionali e internazionali citate e la cui equivalenza è stata confermata da un soggetto terzo indipendente;

    vii)

    la documentazione dettagliata e le relazioni di prova includono un’indicazione della frequenza della misurazione per S, Zn, COD e SO4 2-. La frequenza minima è settimanale per COD, S, Zn e SO4 2-, cui si aggiungono altre misurazioni eventualmente previste dagli obblighi normativi.

    Criterio 3.   Cotone e altre fibre naturali di cellulosa

    3.1.    Provenienza e tracciabilità del cotone e di altre fibre naturali di cellulosa

    Il presente criterio si applica al cotone e alle altre fibre naturali di cellulosa che rappresentano ≥ 1 % p/p del prodotto finale.

    a)

    Tutte le fibre di cotone e le altre fibre naturali di cellulosa sono coltivate conformemente alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (14) e del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), al National Organic Programme (NOP (16)) degli Stati Uniti o a obblighi giuridici equivalenti stabiliti dai partner commerciali dell’Unione europea. Il contenuto di cotone biologico può comprendere cotone proveniente da colture biologiche e da colture in conversione.

    b)

    Le fibre di cotone e le altre fibre naturali di cellulosa coltivate secondo il criterio 3.1(a) e utilizzate per fabbricare prodotti igienici assorbenti devono essere tracciabili.

    I cordini dei tamponi sono esentati dal rispetto di questo requisito.

    Valutazione e verifica:

    a)

    Un organismo di controllo indipendente certifica che il contenuto biologico del cotone e/o di altre fibre naturali di cellulosa è stato prodotto nel rispetto degli obblighi applicabili alla produzione e all’ispezione stabiliti dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (UE) 2018/848, dal NOP degli Stati Uniti o di analoghi obblighi di legge stabiliti da altri partner commerciali dell’Unione europea. La verifica è comunicata su base annua per ciascun paese di origine.

    b)

    Il richiedente dimostra la conformità all’obbligo relativo al contenuto di materie per il volume annuo di cotone e/o di altre fibre naturali di cellulosa acquistati per fabbricare il prodotto o i prodotti finali e in funzione di ciascuna linea di prodotto, su base annualizzata. Devono essere fornite le registrazioni delle transazioni o le fatture che documentano il quantitativo di cotone e/o di altre fibre naturali di cellulosa acquistato su base annua da agricoltori o associazioni di produttori e il peso totale delle balle certificate.

    3.2.    Sbiancamento delle fibre di cotone e di altre fibre naturali di cellulosa

    Il cotone e le altre fibre naturali di cellulosa sono sbiancati esclusivamente utilizzando tecnologie TCF.

    Questo sottocriterio non si applica ai linters di cotone utilizzati per produrre pasta di legno per fibre.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore di cotone e/o di altre fibre naturali di cellulosa attestante l’utilizzo di tecnologie TCF.

    Criterio 4.   Produzione di polimeri sintetici e materiali plastici

    Il presente criterio si applica a ciascun polimero sintetico e materiale plastico che rappresenta ≥ 5 % p/p del prodotto finale e/o dell’imballaggio.

    Gli impianti in cui si producono i polimeri sintetici e i materiali plastici utilizzati nel prodotto devono disporre di sistemi che consentono:

    a)

    la riduzione del consumo idrico. Le caratteristiche del sistema di gestione dei rifiuti sono spiegate o documentate, includendo informazioni su almeno i seguenti aspetti: monitoraggio dei flussi idrici; prova della circolazione dell’acqua in sistemi chiusi; obiettivi e traguardi di miglioramento continuo relativi alla riduzione delle acque reflue generate e ai tassi di ottimizzazione (se pertinente, ossia se l’impianto utilizza acqua);

    b)

    la gestione integrata dei rifiuti, sotto forma di un piano volto a dare priorità alle opzioni di trattamento diverse dallo smaltimento per tutti i rifiuti generati negli impianti di produzione e a seguire la gerarchia dei rifiuti per quanto riguarda la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti. Le caratteristiche del piano di gestione dei rifiuti sono spiegate o documentate, includendo informazioni su almeno i seguenti aspetti: separazione delle diverse frazioni di rifiuti; gestione, raccolta, separazione e uso di materiali riciclabili provenienti dal flusso dei rifiuti non pericolosi; recupero di materiali per altri usi; gestione, raccolta, separazione e smaltimento di rifiuti pericolosi, come definiti dalle competenti autorità di regolamentazione locali e nazionali; obiettivi e traguardi di miglioramento continuo per quanto riguarda la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di frazioni di rifiuti che non possono essere evitate (compreso il recupero di energia);

    c)

    l’ottimizzazione dell’efficienza energetica e della gestione dell’energia. Il sistema di gestione dell’energia riguarda tutti i dispositivi energivori, quali macchinari, illuminazione, condizionamento dell’aria e raffreddamento. Le caratteristiche del sistema di gestione dell’energia comprendono misure per il miglioramento dell’efficienza energetica, e includono informazioni su almeno i seguenti aspetti: elaborazione e attuazione di un piano di raccolta dei dati sull’energia al fine di individuare i principali dati in materia; analisi del consumo energetico che comprende un elenco di sistemi, processi e impianti che consumano energia; individuazione di misure per un uso più efficiente dell’energia; obiettivi e traguardi per il miglioramento continuo relativi alla riduzione del consumo energetico.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio rilasciata dai fornitori di polimeri sintetici e materiali plastici utilizzati nel prodotto finale e/o nell’imballaggio. La dichiarazione è corroborata da una relazione in cui sono descritte nel dettaglio le procedure adottate dai fornitori per soddisfare i requisiti per ciascuno dei siti interessati, conformemente alle norme ISO 14001 e/o ISO 50001 per quanto riguarda i piani per l’acqua, i rifiuti e l’energia.

    Se la gestione dei rifiuti è esternalizzata, anche il subappaltatore presenta una dichiarazione di conformità al criterio.

    I richiedenti registrati al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell’UE e/o certificati conformemente alle norme ISO 14001, ISO 50001, EN 16247 o a una norma/un sistema equivalente sono considerati conformi a tali requisiti se:

    a)

    l’inclusione di piani di gestione dell’acqua, dei rifiuti e dell’energia per il sito o i siti di produzione è documentata nella dichiarazione ambientale EMAS dell’impresa; oppure

    b)

    l’inclusione di piani di gestione delle acque, dei rifiuti e dell’energia per il sito o i siti di produzione è sufficientemente presa in conto dalle norme ISO 14001, ISO 50001, EN 16247 o da una norma/un sistema equivalente.

    Criterio 5.   Materiali plastici a base biologica

    Il presente criterio si applica solo al prodotto finale, ai componenti separati e/o agli imballaggi contenenti > 1 % p/p di materiale plastico a base biologica.

    Se lo desidera il richiedente può utilizzare materie prime a basa biologica per una determinata percentuale del totale dei polimeri sintetici e delle materie plastiche rispetto al peso totale dei polimeri nel prodotto finale (compresi i polimeri superassorbenti, SAP), nei componenti separati e/o nell’imballaggio. La selezione delle materie prime è basata sui principi dell’economia circolare (ad esempio i produttori danno priorità all’uso dei rifiuti organici e dei sottoprodotti come materie prime) (17).

    In tal caso si applica quanto segue:

    a)

    il profilo ambientale superiore delle materie prime a base biologica utilizzate per produrre la plastica a base biologica nel prodotto finale, nei componenti separati e/o negli imballaggi deve essere dimostrato conformemente alle metodologie più recenti applicabili per valutare l’impatto della plastica a base biologica rispetto alla plastica a base fossile (18);

    b)

    le materie prime a base biologica utilizzate per produrre la plastica a base biologica presente nel prodotto finale, nei componenti separati e/o negli imballaggi sono coperte da certificati della catena di custodia rilasciati da un sistema di certificazione indipendente ufficialmente riconosciuto dalla Commissione europea (19).

    Il prodotto finale, i componenti separati e/o l’imballaggio possono, facoltativamente, essere etichettati come contenenti plastica a base biologica. In tal caso riportano la dicitura «x % della plastica contenuta nel prodotto [nei componenti separati e/o nell’imballaggio] è a base biologica» (dove x > 1 e x corrisponde alla percentuale esatta e misurabile del contenuto di plastica a base biologica presente nel prodotto [nei componenti separati e/o nell’imballaggio]). Non sono ammesse dichiarazioni generiche quali «bioplastiche», «a base biologica», «a base vegetale», «a base naturale» e simili.

    Valutazione e verifica:

    a)

    Per dimostrare il profilo ambientale superiore delle materie prime delle plastiche a base biologica utilizzate nel prodotto, nei componenti separati e/o nell’imballaggio, il richiedente fornisce la certificazione di un soggetto terzo indipendente che faccia riferimento alla metodologia attualmente disponibile (20).

    b)

    Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità corroborata da certificati della catena di custodia validi e indipendenti per i fornitori di tutte le materie prime delle plastiche a base biologica utilizzate nel prodotto, nei componenti separati e/o nell’imballaggio. I certificati della catena di custodia sono validi per l’intera durata della concessione del marchio Ecolabel UE. Gli organismi competenti li verificano nuovamente 12 mesi dopo l’assegnazione del marchio Ecolabel UE.

    Se del caso, il richiedente fornisce una fotografia ad alta risoluzione dell’imballaggio di vendita in cui appaiono chiaramente le informazioni relative alla dichiarazione sulla plastica a base biologica. Per determinare il tenore di carbonio a base biologica dei polimeri sintetici e/o dei materiali plastici presenti nel prodotto, nei componenti separati e/o nell’imballaggio si utilizzano le norme basate su metodi del radiocarbonio quali EN 16640, EN 16785 o ASTM D 6866-12. Quando non è possibile utilizzare metodi del radiocarbonio, è consentito l’utilizzo del metodo dell’equilibrio di massa in presenza di norme concordate che garantiscono e favoriscono livelli elevati di trasparenza e assunzione di responsabilità.

    Per consentire la tracciabilità delle materie prime delle plastiche a base biologica non è consentito l’uso di certificati acquistati sulla base del sistema Book & Claim. Le prove di acquisto delle materie prime delle plastiche a base biologica si basano su processi conformi ai sistemi di separazione o di bilancio di massa.

    Se il sistema di certificazione non esige specificamente che tutti i materiali vergini provengano da specie non OGM, ciò deve essere dimostrato allegando ulteriori prove.

    Criterio 6.   Efficienza dei materiali nella fabbricazione del prodotto finale

    I requisiti del presente criterio sono applicabili al sito di assemblaggio finale del prodotto.

    La quantità di rifiuti generati durante la fabbricazione e l’imballaggio dei prodotti e conferiti in discarica o inceneriti senza recupero di energia non supera:

    a)

    l’8 % in peso dei prodotti finiti per i tamponi,

    b)

    il 4 % in peso dei prodotti finiti per tutti gli altri prodotti.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente conferma il rispetto dei predetti requisiti.

    Il richiedente allega la prova del quantitativo di rifiuti non riutilizzati nel processo produttivo o non convertiti in materiali e/o energia.

    Il richiedente comunica tutti i seguenti elementi:

    a)

    il peso del prodotto e dell’imballaggio,

    b)

    tutti i flussi di rifiuti generati durante la fabbricazione e

    c)

    il corrispondente trattamento della frazione di rifiuti recuperati e la frazione smaltita in discarica o incenerita.

    La quantità di rifiuti conferiti in discarica o inceneriti senza recupero di energia è calcolata come la differenza tra la quantità di rifiuti prodotti e la quantità di rifiuti recuperati (riutilizzati, riciclati ecc.).

    Criterio 7.   Sostanze vietate e soggette a restrizioni

    7.1.    Restrizioni applicabili alle sostanze classificate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008

    Il presente sottocriterio si applica al prodotto finale e a tutti i suoi componenti.

    Salvo deroga prevista alla tabella 8, il prodotto finale e i suoi componenti non contengono sostanze usate (da sole o in miscele) cui sono attribuiti una delle classi e delle categorie di pericolo e uno dei relativi codici di indicazione di pericolo di cui alla tabella 6, conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.

    Tabella 6

    Classi, categorie e codici di indicazione di pericolo delle sostanze vietate

    Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione

    Categorie 1 A e 1B

    Categoria 2

    H340 Può provocare alterazioni genetiche

    H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

    H350 Può provocare il cancro

    H351 Sospettato di provocare il cancro

    H350i Può provocare il cancro se inalato

    -

    H360F Può nuocere alla fertilità

    H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

    H360D Può nuocere al feto

    H361d Sospettato di nuocere al feto

    H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

    H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

    H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

    H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

    H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.

     

    Tossicità acuta

    Categorie 1 e 2

    Categoria 3

    H300 Letale se ingerito

    H301 Tossico se ingerito

    H310 Letale a contatto con la pelle

    H311 Tossico a contatto con la pelle

    H330 Letale se inalato

    H331 Tossico se inalato

    H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

    EUH070 Tossico per contatto oculare

    Tossicità specifica per organi bersaglio

    Categoria 1

    Categoria 2

    H370 Provoca danni agli organi

    H371 Può provocare danni agli organi

    H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

    H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

    Sensibilizzazione respiratoria e cutanea

    Categoria 1 A

    Categoria 1B

    H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

    H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

    H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

    H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

    Interferenti endocrini per la salute umana e l’ambiente

    Categoria 1

    Categoria 2

    EUH380: Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani

    EUH381: Sospettato di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani

    EUH430: Può interferire con il sistema endocrino nell’ambiente

    EUH431: Sospettato di interferire con il sistema endocrino nell’ambiente

    Persistente, bioaccumulabile e tossico

    PBT

    vPvB

    EUH440: Si accumula nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani

    EUH441: Si accumula notevolmente nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani

    Persistente, mobile e tossico

    PMT

    vPvM

    EUH450: Può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche

    EUH451: Può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche

    Inoltre, salvo deroga prevista alla tabella 8, il prodotto finale e i suoi componenti non contengono concentrazioni superiori allo 0,010 % (peso/peso) di sostanze usate (da sole o in miscele) cui sono attribuiti una delle classi e delle categorie di pericolo e uno dei relativi codici di indicazione di pericolo di cui alla tabella 7, conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.

    Tabella 7

    Classi e categorie di pericolo soggette a restrizioni e relativi codici di indicazione di pericolo

    Pericoloso per l’ambiente acquatico

    Categorie 1 e 2

    Categorie 3 e 4

    H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

    H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga di durata

    H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

     

    Pericoloso per lo strato di ozono

    H420 Nuoce alla salute pubblica e all’ambiente distruggendo l’ozono dello strato superiore dell’atmosfera

     


    Tabella 8

    Deroghe alle restrizioni applicabili alle sostanze con classificazione armonizzata a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008

    Tipo di sostanza

    Classe, categoria e codice di indicazione di pericolo oggetto di deroga

    Condizioni di deroga

    2-metil-2H-isotiazol-3-one (MIT)

    H400, H314, H301, H311, H318, H410, H330 e H317

    Solo negli inchiostri solubili in acqua e in concentrazione inferiore a 15 ppm nell’inchiostro (prima dell’applicazione) e inferiore a 0,1 ppm nel prodotto finale. L’inchiostro soddisfa il sottocriterio 7.3.4.

    Dibenzoato di glicole dipropilenico

    H412:

    Solo in adesivi a caldo utilizzati per indicare la presenza di umidità

    Sostanze e miscele con classificazione armonizzata come H304

    H304:

    Sostanze con viscosità inferiore a 20,5 cSt a 40 °C.

    Biossido di titanio (nanoforma)

    H351:

    Solo se usato come pigmento. Non può essere usato in polvere o in spray.

    I codici di indicazione di pericolo si riferiscono generalmente alle sostanze. Se però non è possibile ottenere informazioni sulle sostanze, si applicano le norme di classificazione delle miscele.

    È esentato dal rispetto del requisito di cui sopra l’uso di sostanze o miscele che sono modificate chimicamente durante il processo di produzione, in modo che non sia più applicabile alcun pericolo pertinente per il quale la sostanza o la miscela è stata classificata a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

    Questo criterio non si applica a:

    sostanze che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo;

    sostanze di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 1907/2006, che stabilisce i criteri di esenzione delle sostanze che figurano nell’allegato V del medesimo regolamento dagli obblighi concernenti la registrazione, gli utilizzatori a valle e la valutazione.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente presenta una dichiarazione firmata di conformità al sottocriterio 7.1, nonché le pertinenti dichiarazioni dei produttori dei componenti, un elenco di tutte le sostanze chimiche utilizzate unitamente alla pertinente scheda di dati di sicurezza o dichiarazione del fornitore delle sostanze chimiche ed eventuali dichiarazioni pertinenti che dimostrino la conformità al requisito.

    Nel caso di sostanze soggette a restrizioni e impurità inevitabili classificate come «con restrizioni», per stimare la quantità della sostanza o dell’impurità soggetta a restrizioni rimanente nel prodotto finale si utilizzano la concentrazione della sostanza o dell’impurità soggetta a restrizioni e un fattore di ritenzione presunto del 100 %. Le impurità possono essere presenti nel prodotto chimico fino allo 0,0100 % p/p, salvo ulteriori restrizioni a norma del criterio 7.3.8. Le sostanze di cui è noto il rilascio o la degradazione dalle sostanze usate sono considerate sostanze usate e non impurità.

    Occorre giustificare eventuali scostamenti dal fattore di ritenzione del 100 % (ad esempio evaporazione con solvente) o la modifica chimica di un’impurità soggetta a restrizioni.

    Per le sostanze esentate dal sottocriterio 7.1 (cfr. allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1907/2006), una dichiarazione in tal senso da parte del richiedente è sufficiente a dimostrare la conformità.

    Poiché un’unica licenza Ecolabel UE può riguardare più prodotti o potenziali prodotti che utilizzano le stesse sostanze chimiche di processo, il calcolo deve essere presentato solo per ciascuna impurità del prodotto o componente che presenta il quadro più problematico tra i prodotti/componenti coperti dal marchio (ad esempio l’articolo più stampato quando si analizzano gli inchiostri soggetti a restrizioni).

    La suddetta documentazione può essere fornita direttamente agli organismi competenti anche da qualsiasi fornitore nella catena di fornitura del richiedente.

    7.2.    Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)

    Il presente sottocriterio si applica al prodotto finale e a tutti i suoi componenti.

    Il prodotto finale e i suoi componenti non contengono sostanze usate (da sole o in miscele) che rispondono ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, individuate in conformità della procedura descritta all’articolo 59 del medesimo regolamento e incluse nell’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all’autorizzazione.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente presenta una dichiarazione firmata attestante che il prodotto finale e i suoi componenti non contengono SVHC. La dichiarazione è corroborata dalle schede di dati di sicurezza di tutti i prodotti chimici e materiali forniti e utilizzati per produrre il prodotto finale e i suoi componenti.

    L’elenco delle sostanze identificate come estremamente preoccupanti e inserite nell’elenco delle sostanze candidate in conformità all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito Internet:

    https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.

    Il riferimento alla consultazione dell’elenco è fatto alla data di presentazione della domanda per il marchio Ecolabel UE.

    Nel caso di impurità inevitabili identificate come sostanze estremamente preoccupanti, per stimarne la quantità presente nel prodotto finale si utilizzano la concentrazione dell’impurità e un fattore di ritenzione presunto del 100 %. Le impurità possono essere presenti nel prodotto chimico fino allo 0,0100 % p/p, salvo ulteriori restrizioni a norma del criterio 7.3.8. Le sostanze di cui è noto il rilascio o la degradazione dalle sostanze usate sono considerate sostanze usate e non impurità.

    Occorre giustificare eventuali scostamenti dal fattore di ritenzione del 100 % (ad esempio evaporazione con solvente) o la modifica chimica di un’impurità SVHC.

    7.3.    Altre limitazioni specifiche

    7.3.1.   Sostanze specifiche vietate

    Il presente sottocriterio si applica al prodotto finale e a tutti i suoi componenti.

    Le seguenti sostanze non possono essere aggiunte (da sole o in miscele) al prodotto chimico utilizzato nel prodotto finale o nei suoi componenti:

    a)

    5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one (CMIT);

    b)

    acrilammide nei polimeri superassorbenti;

    c)

    alchil-fenoli-etossilati (APEO) e altri derivati alchilfenolici [1]. Sono ammessi antiossidanti fenolici soggetti a impedimento sterico e con un peso molecolare (MW) > 600 g/mole;

    d)

    agenti antibatterici (ad esempio nanoargento e triclosano);

    e)

    formaldeide e prodotti che rilasciano formaldeide [2];

    f)

    muschi azotati e muschi policiclici;

    g)

    composti organostannici utilizzati come catalizzatori nella produzione di silicone;

    h)

    parabeni

    i)

    ftalati [3];

    j)

    sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza endocrina;

    k)

    sostanze considerate come potenziali interferenti endocrini di categoria 1 o 2 nell’elenco prioritario dell’UE delle sostanze che dovranno essere ulteriormente studiate per valutarne gli effetti di interferenza endocrina.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente fornisce una dichiarazione firmata che certifichi la conformità al sottocriterio di cui sopra, eventualmente corroborata da dichiarazioni dei fornitori. Le sostanze elencate in questo sottocriterio sono consentite solo come impurità e comunque in concentrazioni inferiori allo 0,0100 % p/p nel prodotto chimico, salvo ulteriori restrizioni a norma del criterio 7.3.8. Le sostanze di cui è noto il rilascio o la degradazione dalle sostanze usate sono considerate sostanze usate e non impurità.

    [Note:

    [1]

    Denominazione della sostanza = «alchilfenolo», conformemente a: https://echa.europa.eu/it/advanced-search-for-chemicals

    [2]

    L’uso di formaldeide e di prodotti che rilasciano formaldeide negli adesivi è disciplinato dal sottocriterio 7.3.5.

    [3]

    Il DINP può essere ammesso se utilizzato in formulazioni adesive a una concentrazione massima dello 0,010 % peso/peso della formulazione adesiva.]

    7.3.2.   Fragranze

    Il presente sottocriterio si applica al prodotto finale, ai suoi componenti, ai componenti separati e all’imballaggio.

    Non sono aggiunte fragranze né al prodotto finale, né ai suoi componenti, né ai componenti separati, né all’imballaggio.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente presenta una dichiarazione firmata di conformità al sottocriterio.

    7.3.3.   Lozioni

    Il presente sottocriterio si applica al prodotto finale e a tutti i suoi componenti.

    Le lozioni non sono utilizzate né nel prodotto, né nei suoi componenti.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente presenta una dichiarazione firmata di conformità al predetto sottocriterio.

    7.3.4.   Inchiostri e coloranti

    Il presente sottocriterio si applica al prodotto finale e a tutti i suoi componenti. Questo requisito non si applica ai componenti separati, all’imballaggio per la vendita e alle schede informative.

    a)

    Il prodotto finale e i suoi componenti non sono tinti né recano stampe.

    b)

    Fanno eccezione i seguenti elementi, che possono essere tinti o recare stampe:

    i)

    cordini dei tamponi;

    ii)

    sistemi di chiusura;

    iii)

    i materiali non destinati a entrare in contatto diretto con la pelle, se il colorante o l’inchiostro svolge funzioni specifiche (per esempio ridurre la visibilità del prodotto attraverso abbigliamento leggero bianco o chiaro o indicare le zone di adesione delle strisce, il tenore di umidità o la parte posteriore di un prodotto) o ha una funzione decorativa.

    In questi casi, il contenuto di antimonio, arsenico, bario, cadmio, cromo, piombo, mercurio, selenio, ammine aromatiche primarie e policlorobifenile presenti come impurità nei coloranti e negli inchiostri deve essere inferiore ai limiti indicati nella risoluzione AP(89) 1 del Consiglio d’Europa sull’uso di coloranti nei materiali plastici che entrano a contatto con gli alimenti (21).

    I coloranti utilizzati soddisfano inoltre i seguenti requisiti:

    a)

    se utilizzati in materiali plastici: raccomandazione IX. Colorants for Plastics and other Polymers Used in Commodities (22) del BfR o ordinanza svizzera 817.023.21, allegati 2 (23) e 10 (24);

    b)

    se utilizzati in materiali cellulosici: raccomandazione XXXVI. Paper and board for food contact (25) del BfR.

    I coloranti e gli inchiostri utilizzati soddisfano anche i sottocriteri 7.1 e 7.2.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente fornisce una dichiarazione firmata che certifichi la conformità al sottocriterio di cui sopra, eventualmente corroborata da dichiarazioni dei fornitori.

    Qualora siano utilizzati coloranti e/o inchiostri, la loro presenza va giustificata indicando la funzione specifica che svolgono e sono forniti i documenti che garantiscono che le impurità nel colorante o nell’inchiostro sono conformi alla risoluzione AP(89) 1 del Consiglio d’Europa e che i coloranti utilizzati sono autorizzati conformemente alla raccomandazione IX. Colorants for Plastics and other Polymers Used in Commodities del BfR, agli allegati 2 e 10 dell’ordinanza svizzera 817.023.21, o alla raccomandazione XXXVI. Paper and board for food contact del BfR.

    7.3.5.   Ulteriori restrizioni applicabili agli adesivi

    Il contenuto di formaldeide libera nell’adesivo indurito (colla) non può superare 10 ppm. La soglia massima per la formaldeide generata durante la produzione di adesivo è pari a 250 ppm, misurata nella dispersione del polimero di nuova produzione. Gli adesivi a caldo sono esentati da questo requisito.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente presenta una dichiarazione firmata di conformità al sottocriterio di cui sopra, corroborata da dichiarazioni dei fornitori, se del caso, e le schede di dati di sicurezza (SDS) di ogni sostanza/miscela e la loro concentrazione nell’adesivo.

    Il richiedente fornisce inoltre i risultati delle prove relative al contenuto di formaldeide, conformemente al metodo di prova ISO 14184-1:2011 o equivalente.

    7.3.6.   Polimeri superassorbenti (SAP)

    I polimeri superassorbenti utilizzati nel prodotto:

    a)

    contengono un massimo di 1 000 ppm di monomeri residui [4] classificati con i codici H riportati nel sottocriterio 7.1. Per il poliacrilato di sodio questo limite si applica alla somma di acido acrilico non reagito e agenti per la reticolazione;

    b)

    contengono al massimo il 10 % (peso/peso) di estratti idrosolubili [5] e soddisfano i sottocriteri 7.1, 7.2 e 7.3.1 Per quanto riguarda il sodio poliacrilato, questi rappresentano monomeri e oligomeri dell’acido acrilico aventi un peso molecolare inferiore a quello del polimero superassorbente conformemente alla norma ISO 17190;

    c)

    non contengono acrilammide.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente presenta una dichiarazione firmata di conformità al sottocriterio di cui sopra, corroborata da dichiarazioni dei fornitori, se del caso, e le schede di dati di sicurezza (SDS) di ogni sostanza/miscela e la loro concentrazione nel prodotto finale.

    Il richiedente presenta inoltre una dichiarazione del fornitore attestante la composizione del polimero o dei polimeri superassorbenti utilizzati nel prodotto e la quantità di estratti solubili in acqua nel polimero o nei polimeri superassorbenti. La dichiarazione è corroborata da schede di dati di sicurezza o risultati di prove che specificano i monomeri residui contenuti nel polimero superassorbente e le relative quantità. Si raccomandano i metodi di prova ISO 17190 e WSP 210. I valori di prova relativi a monomeri residui e estratti solubili sono medie ottenute da misurazioni ripetute per un certo periodo di tempo. Occorre precisare i metodi utilizzati e la frequenza delle misurazioni per le analisi, includendo le informazioni dei laboratori utilizzati.

    [Note:

    [4]

    Per monomeri residui si intende il totale dell’acido acrilico non reagito e degli agenti di reticolazione.

    [5]

    Per estratti idrosolubili nei polimeri superassorbenti si intendono i monomeri e gli oligomeri di acido acrilico con un peso molecolare inferiore a quello del SAP e sali.]

    7.3.7.   Silicone

    Il presente sottocriterio si applica alla pellicola amovibile.

    a)

    Non è ammesso l’uso di rivestimenti di silicone a base solvente.

    b)

    L’ottametilciclotetrasilossano D4 (CAS 556-67-2), il decametilciclopentasilossano D5 (CAS 541-02-6) e il dodecametilcicloesasilossano D6 (CAS 540-97-6) non sono presenti nella miscela di silicone [6] in concentrazioni superiori a 800 ppm (0,08 % p/p). Il limite di 800 ppm deve essere applicato separatamente a ciascuna sostanza.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo sottocriterio, firmata dal fabbricante della pellicola amovibile, corroborata dalla scheda di dati di sicurezza.

    [Nota:

    [6]

    Per miscela di silicone si intende qui la miscela liquida composta da due o più materie prime del silicone utilizzata come rivestimento sulla carta o pellicola protettiva utilizzata per la pellicola amovibile in alcuni prodotti per l’igiene femminile (ad esempio salvaslip e assorbenti igienici) o sulle ali adesive dei pannolini per bambini]

    7.3.8.   Altre sostanze chimiche che destano preoccupazione

    Il presente sottocriterio si applica alle impurità nel prodotto finale.

    Le seguenti sostanze chimiche non sono presenti nel prodotto finale in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 9.

    Tabella 9

    Elenco delle sostanze chimiche soggette a restrizioni

    Sostanze

    Restrizioni

    Formaldeide

    < 16 ppm

    Dibenzo-p-diossine (PCDD): 2,3,7,8-TCDD; 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; OCDD

    Somma TEQ (equivalente tossico) dei congeneri rilevati di PCDD, PCDF e DLPCB < 2 ng/kg

    Dibenzofurani (PCDF): 2,3,7,8-TCDF; 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8- PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; OCDF

    DLPCBs: PCB 77; PCB 81; PCB 126; PCB 169; PCB 105; PCB 114; PCB 118; PCB 123; PCB 156; PCB 157; PCB 167; PCB 189

    IPA

    Benzo[a]antracene; benzo[a]pirene; benzo[e]pirene crisene; benzo[b]fluorantene; benzo[k]fluorantene dibenzo[a,h]antracene benzo[j]fluorantene benzo[g,h,i]perilene; indeno[1,2,3,cd]pirene; fenantrene; pirene; antracene; fluorantene; naftalene

    Ogni IPA < 0,2  mg/kg

    Somma degli IPA < 1  mg/kg

    Fenoli

    Bisfenolo A

    < 0,02  %

    Nonilfenolo-di-etossilato

    < 10  mg/kg

    Nonilfenolo

    < 10  mg/kg

    Ftalati

    DINP, DEHP, DNOP, DIDP, BBP, DBP, DiBP, DIHP, BMEP, DPP/DIPP, DnPP, DnHP, DMP, DHNUP, DCHP, DHxP, DIHxP, DIOP, DPrP, DNP, acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-C6-10, e acido 1,2-benzenedicarbossilico, diesteri misti decilici ed esilici e ottilici

    < 0,01  % ciascuno

    Antiparassitari

    Glifosato

    < 0,5  mg/kg

    AMPA

    < 0,5  mg/kg

    Quintozene

    < 0,5  mg/kg

    Esaclorobenzene

    < 0,5  mg/kg

    Composti organostannici

    Tributilstagno

    < 2 ppb

    Altri composti organostannici: monobutilstagno; dibutilstagno; trifenilstagno; diottilstagno; monoottilstagno

    Ogni composto organostannico < 10 ppb

    Metalli pesanti

    Antimonio

    < 30  mg/kg

    Cadmio

    < 0,1  mg/kg

    Cromo

    < 1  mg/kg

    Piombo

    < 0,2  mg/kg

    Mercurio

    < 0,02  mg/kg

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente fornisce una dichiarazione firmata che certifichi la conformità al sottocriterio di cui sopra, eventualmente corroborata da dichiarazioni dei fornitori.

    Il richiedente comunica inoltre i risultati delle analisi effettuate sul prodotto finale. Le prove devono essere effettuate su un prodotto rappresentativo. Nel caso di prodotti fabbricati in modo identico (ad esempio prodotti per l’igiene di dimensioni diverse), è sufficiente effettuare prove su un prodotto di un unico formato. In alternativa, le analisi possono essere effettuate separatamente su ciascun materiale che compone il prodotto finale (rappresentativo). Occorre precisare i metodi utilizzati e la data della misurazione per le analisi, includendo le informazioni dei laboratori utilizzati per le analisi. I metodi di prova raccomandati sono NWSP 360.1R0 o equivalente per la preparazione del campione, NWSP 360.2R0 o equivalente per l’estrazione dell’analita e NWSP 360.3R0 o equivalente per l’analisi strumentale. La misurazione è effettuata almeno una volta all’anno.

    Criterio 8.   Imballaggio

    Il presente criterio stabilisce i requisiti degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi multipli.

    Gli imballaggi multipli sono da evitare o sono fatti esclusivamente di cartone e/o carta.

    a)   Cartone e/o carta usati per l’imballaggio

    Gli imballaggi per la vendita in cartone e/o carta contengono almeno il 40 % di materiale riciclato.

    Gli imballaggi multipli in cartone e/o carta contengono almeno l’80 % di materiale riciclato.

    La parte restante (100 % meno la percentuale di contenuto riciclato) del cartone e/o della carta usati per gli imballaggi per la vendita e gli imballaggi multipli ha ottenuto certificati validi di gestione forestale sostenibile rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l’FSC, il PEFC o sistemi equivalenti. Gli organismi di certificazione che rilasciano i certificati di gestione forestale sostenibile sono accreditati/riconosciuti da tale sistema di certificazione.

    b)   Plastica usata per l’imballaggio

    Fino al 31 dicembre 2026 gli imballaggi per la vendita in plastica contengono almeno il 20 % di materiale riciclato.

    A partire dal 1o gennaio 2027 gli imballaggi per la vendita in plastica contengono almeno il 35 % di materiale riciclato.

    c)   Riciclabilità

    Il contenuto degli imballaggi per la vendita (di cartone e/o carta oppure di plastica) e degli imballaggi multipli (di cartone e/o carta) disponibile per il riciclaggio è di almeno il 95 % in peso, mentre il 5 % restante deve essere compatibile con il riciclaggio.

    d)   Requisiti supplementari

    Non è consentito utilizzare imballaggi compositi (per la vendita e multipli) o materiali plastici misti né rivestire il cartone e/o la carta con plastica o metalli.

    Il contenuto riciclato e la riciclabilità degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi multipli sono indicati sugli imballaggi per la vendita.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente presenta: 1) una dichiarazione di conformità firmata che specifichi le percentuali di contenuto riciclato negli imballaggi per la vendita e, se del caso, negli imballaggi multipli; 2) una dichiarazione di conformità che specifichi la riciclabilità degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi multipli e 3) una fotografia ad alta risoluzione dell’imballaggio per la vendita in cui appaiono chiaramente le informazioni relative al contenuto riciclato e alla riciclabilità degli imballaggi per la vendita e multipli.

    Gli organismi competenti verificano nuovamente la dichiarazione di conformità che specifica le percentuali di contenuto di plastica riciclato degli imballaggi per la vendita dopo il 1o gennaio 2027.

    Il richiedente fornisce documenti contabili sottoposti a revisione che dimostrino che la parte restante (100 % meno la percentuale di contenuto riciclato) del cartone e/o della carta utilizzati per la produzione degli imballaggi per la vendita e per gli imballaggi multipli è definita materiale certificato conformemente ai sistemi FSC, PEFC o a sistemi equivalenti validi. Detti documenti contabili devono essere validi per l’intera durata della concessione del marchio Ecolabel UE. Gli organismi competenti li verificano nuovamente 12 mesi dopo l’assegnazione del marchio Ecolabel UE.

    Il contenuto riciclato è verificato conformemente alla norma EN 45557 o ISO 14021, mentre la riciclabilità è verificata conformemente alla norma EN 13430 o ISO 18604.

    Il contenuto riciclato di plastica nell’imballaggio è conforme alle norme relative alla catena di custodia quali la norma ISO 22095 o la norma EN 15343. Possono essere accettati metodi equivalenti che siano già considerati tali da terzi e a condizione che siano accompagnati da spiegazioni dettagliate che dimostrino la conformità a tale requisito e dalla relativa documentazione giustificativa. Sono fornite fatture attestanti l’acquisto del materiale riciclato.

    Inoltre, la riciclabilità (disponibilità e compatibilità per il riciclaggio) dell’imballaggio è verificata mediante protocolli di prova standard. La riciclabilità degli imballaggi di cartone e/o carta è valutata mediante prove di spappolabilità e, in tal caso, il richiedente dimostra che la spappolabilità dell’imballaggio di cartone e/o carta è corroborata dai risultati dei rapporti di prova conformemente al metodo PTS-RH 021, al sistema di valutazione ATICELCA 501 o a metodi standard equivalenti accettati dall’organismo competente in quanto forniscono dati di qualità scientifica equivalente. Come certificazione indipendente per gli imballaggi di plastica sono accettati i sistemi di separazione o di miscelazione controllata come RecyClass. Metodi di prova equivalenti possono essere accettati se considerati equivalenti da terzi.

    Criterio 9.   Orientamenti sull’uso e sullo smaltimento del prodotto e dell’imballaggio

    Le istruzioni per l’uso del prodotto finale sono rese disponibili sull’imballaggio o attraverso un foglietto illustrativo stampato e/o digitale.

    L’imballaggio per la vendita contiene indicazioni relative allo smaltimento dell’imballaggio per la vendita, dell’eventuale imballaggio multiplo, dei componenti separati e del prodotto usato. L’imballaggio per la vendita riporta, per iscritto o tramite simboli grafici, le seguenti informazioni:

    che l’imballaggio per la vendita, l’eventuale imballaggio multiplo, i componenti separati e il prodotto usato non devono essere gettati nei servizi igienici, e

    come smaltire correttamente l’imballaggio per la vendita, l’eventuale imballaggio multiplo, i componenti separati e il prodotto usato.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente fornisce una fotografia ad alta risoluzione delle istruzioni per l’uso del prodotto.

    Fornisce inoltre una fotografia ad alta risoluzione dell’imballaggio per la vendita in cui appaiono chiaramente le informazioni relative allo smaltimento.

    Criterio 10.   Idoneità all’uso e qualità del prodotto

    L’efficacia/la qualità del prodotto finale è soddisfacente e almeno equivalente a quella dei prodotti già presenti sul mercato.

    L’idoneità all’uso è verificata in relazione alle caratteristiche e ai parametri elencati alla tabella 10. Laddove siano state identificate soglie di prestazione, queste devono essere raggiunte.

    Tabella 10

    Caratteristiche e parametri relativi all’idoneità all’uso del prodotto da collaudare

    Caratteristica

    Metodo di prova richiesto (soglia di prestazione)

    Pannolini per bambini

    Assorbenti igienici femminili

    Tamponi igienici

    Coppette assorbilatte

    Condizioni d’uso

    U1. Assorbimento e protezione dalle perdite (26)

    Panel test di consumatori (l’80 % dei consumatori che provano il prodotto lo valuta soddisfacente)

    U2. Secchezza cutanea

    Panel test di consumatori (l’80 % dei consumatori che provano il prodotto lo valuta soddisfacente)

    Non pertinente

    Come per i pannolini per bambini e gli assorbenti igienici femminili

    U3. Praticità e comodità

    Panel test di consumatori (l’80 % dei consumatori che provano il prodotto lo valuta soddisfacente)

    U4. Prestazione complessiva

    Panel test di consumatori (l’80 % dei consumatori che provano il prodotto lo valuta soddisfacente)

    Prove tecniche

    T1. Assorbimento e protezione dalle perdite  (26)

    Tasso di assorbimento e assorbimento prima della perdita

    Metodo Syngina

    Come per i pannolini per bambini e gli assorbenti igienici femminili

    T2. Secchezza cutanea  (26)

    TEWL, metodo rewet o test corneometrico

    Non pertinente

    Come per i pannolini per bambini e gli assorbenti igienici femminili

    Valutazione e verifica:

    Deve essere fornito un verbale di prova per le prove tecniche e in condizioni d’uso. Tale verbale descrive, come minimo, i metodi di prova, i risultati e i dati utilizzati. Le prove sono effettuate presso laboratori certificati mediante sistemi di gestione della qualità.

    Le prove sono svolte per ciascun tipo e formato dei prodotti per i quali si richiede l’Ecolabel UE. Tuttavia, se è possibile dimostrare che i prodotti hanno la stessa prestazione, è sufficiente sottoporne a prova solo un formato o un insieme rappresentativo di formati per ciascun tipo di prodotto.

    Si presta un’attenzione particolare al campionamento, al trasporto e allo stoccaggio dei prodotti per garantire la riproducibilità dei risultati. A meno che non sia possibile escludere alterazioni, si raccomanda di non effettuare prove in cieco e di non reimballare i prodotti in confezioni neutre a causa del rischio di alterare le prestazioni dei prodotti e/o degli imballaggi.

    Le informazioni relative alle prove sono trasmesse agli organismi competenti, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza. I risultati delle prove sono chiaramente illustrati e presentati usando un linguaggio, unità di misura e simboli comprensibili per l’utilizzatore dei risultati stessi. Occorre precisare: luogo e data delle prove; i criteri di selezione dei prodotti sottoposti a prova e la rappresentatività di questi ultimi; le caratteristiche che si è scelto di sottoporre a prova e, se del caso, il motivo per cui altre sono state escluse; i metodi di prova seguiti e i limiti che eventualmente presentano. Si allegano linee guida chiare sull’uso dei risultati delle prove.

    Linee guida supplementari relative alle prove in condizioni d’uso:

    il campionamento, il disegno sperimentale, la composizione del panel e l’analisi dei risultati sono conformi alle prassi statistiche correnti (AFNOR Q 34-019, ASTM E1958-07e1 o equivalente);

    ciascun prodotto è valutato sulla base di un questionario; la prova dura almeno 72 ore, se possibile un’intera settimana, e si svolge in normali condizioni d’uso del prodotto;

    il numero minimo raccomandato di partecipanti è 30 (siano i prodotti specificamente progettati per un genere o meno). Tutti coloro che partecipano all’indagine sono utilizzatori abituali del tipo/formato specifico di prodotto sottoposto a prova;

    se il prodotto non è concepito specificamente per un unico genere, il rapporto maschi/femmine è 1:1;

    partecipa all’indagine un insieme di soggetti che rappresentano proporzionalmente i diversi gruppi di consumatori presenti sul mercato. Si indicano chiaramente età, paese e genere;

    soggetti con problemi di salute e affezioni cutanee croniche non possono partecipare alle prove. Nel caso in cui un soggetto si ammali durante lo svolgimento della prova, si indica questo dato sul questionario e le risposte non sono prese in considerazione ai fini della valutazione;

    per tutte le prove in condizioni d’uso (assorbimento e protezione dalle perdite, secchezza cutanea, praticità e comodità e prestazioni complessive), l’80 % dei consumatori che provano il prodotto deve valutare la prestazione come soddisfacente, assegnando un punteggio superiore a 60 (su una scala quantitativa da 1 a 100). In alternativa, l’80 % dei consumatori che provano il prodotto deve giudicarlo buono o molto buono (in una scala di cinque opzioni qualitative: molto scadente, scadente, medio, buono, molto buono);

    i risultati sono valutati sotto il profilo statistico alla conclusione della prova sui consumatori;

    si comunicano i fattori esterni, quali marca, quote di mercato e pubblicità, suscettibili di incidere sulle prestazioni percepite dei prodotti.

    Prescrizioni supplementari relative alle prove tecniche:

    nella misura del possibile, i metodi di prova sono basati su metodi adatti al prodotto, riproducibili e rigorosi;

    si sottopongono a prova almeno cinque campioni. Si riportano i risultati medi congiuntamente all’indicazione della deviazione standard;

    le prove tecniche raccomandate per le coppette assorbilatte sono le stesse previste per i pannolini per neonati e per gli assorbenti igienici femminili.

    Conformemente alle informazioni fornite nel testo generale della valutazione e verifica della domanda, occorre descrivere e riportare il peso, le dimensioni e le caratteristiche di progettazione del prodotto.

    Criterio 11.   Responsabilità sociale delle imprese per quanto riguarda il lavoro

    Il presente criterio stabilisce prescrizioni applicabili al sito finale di assemblaggio di prodotti igienici assorbenti.

    Tenuto conto della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) (27), del patto mondiale delle Nazioni Unite (secondo pilastro del Global Compact) (28), dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (29) e degli orientamenti dell’OCSE destinati alle imprese multinazionali (30), il richiedente ottiene una verifica indipendente, corroborata da controlli in loco, attestante che i principi applicabili inclusi nei documenti di cui sopra e le disposizioni supplementari in appresso sono stati rispettati presso il sito di assemblaggio finale del prodotto.

    Convenzioni fondamentali dell’OIL:

    i)

    Lavoro minorile:

    Convenzione concernente l’età minima, 1973 (n. 138)

    Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182)

    ii)

    Lavoro forzato ed obbligatorio:

    Convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio, 1930 (n. 29) e protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato

    Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105)

    iii)

    Libertà sindacale e diritto alla contrattazione collettiva

    Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87)

    Convenzione concernente il diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98);

    iv)

    Discriminazione:

    Convenzione sulla parità di retribuzione, 1951 (n. 100)

    Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e professione, 1958 (n. 111)

    Disposizioni supplementari:

    v)

    Orario di lavoro:

    Convenzione OIL sull’orario di lavoro (industria), 1919 (n. 1)

    Convenzione OIL sul riposo settimanale (industria), 1921 (n. 14)

    vi)

    Retribuzione:

    Convenzione OIL sulla fissazione del salario minimo, 1970 (n. 131)

    Convenzione OIL sui congedi pagati (riveduta), 1970 (n. 132)

    Salario di sussistenza: il richiedente garantisce che i salari corrisposti (al netto di tasse, gratifiche, indennità o retribuzioni per straordinari) per una settimana lavorativa normale (non superiore a 48 ore) siano sufficienti a soddisfare i bisogni di base (abitazione, energia, alimentazione, abbigliamento, assistenza sanitaria, istruzione, acqua potabile, assistenza all’infanzia e trasporti) del lavoratore e di una famiglia di quattro persone e forniscano un certo reddito discrezionale. L’attuazione è verificata in riferimento agli orientamenti SA8000 (31) sulle retribuzioni.

    vii)

    Salute e sicurezza:

    Convenzione OIL in materia di sicurezza durante l’impiego delle sostanze chimiche sul lavoro, 1981 (n. 170)

    Convenzione OIL per la sicurezza e l’igiene del lavoro, 1990 (n. 155)

    Convenzione OIL per la protezione dell’ambiente di lavoro (inquinamento dell’aria, rumori e vibrazioni), 1977 (n. 148)

    viii)

    Protezione sociale e inclusione:

    Convenzione OIL sulle cure mediche e le indennità di malattia, 1969 (n. 130)

    Convenzione OIL sulla sicurezza sociale (norma minima), 1952 (n. 102)

    Convenzione OIL sulle prestazioni in caso di infortunio sul lavoro, 1964 (n. 121)

    Convenzione OIL sull’uguaglianza di trattamento (infortuni sul lavoro), 1925 (n. 19)

    Convenzione OIL sulla protezione della maternità, 2000 (n. 183)

    ix)

    Licenziamento giusto:

    Convenzione OIL sulla cessazione della relazione di lavoro, 1982 (n. 158).

    Ove il diritto alla libertà di associazione e alla negoziazione collettiva sono limitati dalla legislazione, l’impresa non osta a che i lavoratori sviluppino meccanismi alternativi di reclamo e tutela dei loro diritti per quanto riguarda l’ambiente e le condizioni di lavoro e riconosce le legittime associazioni dei lavoratori con cui dialogare in merito alle questioni afferenti al posto di lavoro.

    Il processo di controllo include la consultazione dei portatori di interessi delle organizzazioni settoriali esterne indipendenti delle zone circostanti i siti di produzione, compresi i sindacati, le comunità, le ONG e gli esperti del lavoro. Per essere significative le consultazioni devono vedere la partecipazione di almeno due portatori di interessi di due sottogruppi diversi. Nei luoghi in cui la legislazione nazionale non è in grado di garantire l’adeguatezza della responsabilità sociale delle imprese rispetto alle suddette convenzioni internazionali, il processo di audit comprende audit indipendenti in loco, in forma di ispezioni in loco senza preavviso effettuate da valutatori indipendenti del settore.

    Durante il periodo di validità dell’Ecolabel UE il richiedente dimostra la propria condotta ai consumatori interessati pubblicando online i risultati aggregati e le conclusioni principali dei controlli, compresi i dettagli su: a) numero e gravità delle violazioni di ogni diritto del lavoro e norma in materia di salute e sicurezza sul lavoro; b) misure di rimedio (tra le quali figura la prevenzione degli abusi sancita dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani - UNGP, United Nations Guiding Principles); c) valutazione delle cause all’origine delle violazioni persistenti emerse dalla consultazione dei portatori di interessi (chi è stato consultato, quali temi sono stati sollevati, come questo esercizio ha influito sul piano delle azioni correttive).

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente dimostra la conformità a questi requisiti presentando copie dell’ultima versione del proprio codice di condotta, che deve essere coerente con le disposizioni illustrate sopra, e copie delle relazioni sul controllo per ogni stabilimento di assemblaggio finale del o dei modelli di prodotto per i quali chiede l’Ecolabel; fornisce anche il link al sito Internet in cui sono pubblicati i risultati e le conclusioni.

    I controlli indipendenti in loco sono svolti da ispettori qualificati per valutare la conformità dei siti di fabbricazione alle norme sociali o ai codici di condotta oppure, nei paesi che hanno ratificato la convenzione dell’OIL sull’ispezione del lavoro, 1947 (n. 81), e per i quali la supervisione dell’OIL indica che il sistema nazionale d’ispezione del lavoro è efficace (32) e copre i settori elencati in precedenza (33), dal o dagli ispettori del lavoro nominati da un’autorità pubblica.

    Sono ammesse certificazioni valide rilasciate nel quadro di sistemi o processi d’ispezione indipendenti che attestano la conformità ai principi applicabili delle convenzioni fondamentali dell’OIL e alle disposizioni supplementari di cui sopra in materia di orario di lavoro, retribuzione, salute e sicurezza e consultazione dei portatori di interessi esterni. Alla data della domanda non devono essere trascorsi oltre 12 mesi dalla certificazione.

    Criterio 12.   Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

    Il logo dell’Ecolabel UE può essere apposto sull’imballaggio per la vendita del prodotto. Se utilizzata, l’etichetta facoltativa con una casella di testo presenta le tre dichiarazioni seguenti:

    «Progettato per ridurre l’impatto ambientale»,

    «Rispetta requisiti rigorosi sulle sostanze nocive»,

    «Prestazioni verificate».

    Il richiedente segue le istruzioni per l’uso del logo Ecolabel UE contenute nelle apposite linee guida:

    http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, corredata di una fotografia ad alta risoluzione dell’imballaggio per la vendita del prodotto su cui sono chiaramente visibili l’etichetta, il numero di registrazione/licenza e, se del caso, le diciture che possono figurare insieme all’etichetta.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

    (2)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

    (3)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

    (6)  Il calcolo tiene conto delle emissioni nette di P. Il contenuto naturale di P nel legno usato come materia prima e nell’acqua può essere sottratto dalle emissioni totali di P. Sono ammesse riduzioni fino a 0 010 kg/ADt.

    (7)  Il valore più elevato si riferisce alle cartiere che utilizzano le specie di eucalipto e quelle di pino degli Stati Uniti meridionali provenienti da regioni con livelli più elevati di fosforo e si applica fino al 31 dicembre 2026. A decorrere dal 1o gennaio 2027 il limite di 0,03 kg P/ADt si applica anche a queste cartiere.

    (8)  Le paste usate come materia prima per le cartiere non integrate devono essere conformi ai valori elencati per le cartiere integrate, a cui dovrebbero essere aggiunte le emissioni derivanti dal processo di conversione.

    (9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).

    (10)  Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).

    (11)  Le paste usate come materia prima per le cartiere non integrate devono essere conformi ai valori elencati per le cartiere integrate, a cui dovrebbero essere aggiunte le emissioni derivanti dal processo di conversione.

    (12)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

    (13)  Le paste usate come materia prima per le cartiere non integrate sono conformi ai valori elencati per le cartiere integrate, a cui dovrebbe essere aggiunta l’energia utilizzata nel processo di conversione.

    (14)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

    (15)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

    (16)   National Organic Program, A Rule by the Agricultural Marketing Service (65 FR 80547), del 21 dicembre 2000.

    (17)  In linea con la comunicazione della Commissione europea sul quadro strategico dell’UE sulle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili, disponibile all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0682&qid=1680246180511.

    (18)  Le metodologie più recenti sono il metodo «Plastics LCA» (valutazione del ciclo di vita della plastica), un quadro sviluppato dal Centro comune di ricerca della Commissione disponibile all’indirizzo https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125046, o la raccomandazione della Commissione dell’8 dicembre 2022 che istituisce un quadro europeo di valutazione per sostanze chimiche e materiali «sicuri e sostenibili fin dalla progettazione», disponibile all’indirizzo: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2022-12/Commission%20recommendation%20-%20establishing%20a%20European%20assessment%20framework%20for%20safe%20and%20sustainable%20by%20design.PDF.

    (19)  In linea con i requisiti di sostenibilità relativi all’approvvigionamento di materie prime a base biologica di cui al riesame della direttiva sulle energie rinnovabili (RED III). I sistemi di certificazione ufficialmente riconosciuti dalla Commissione europea sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en.

    (20)  Per le metodologie attualmente disponibili cfr. sopra.

    (21)  Consiglio d’Europa, Comitato dei ministri, risoluzione AP(89) 1 sull’uso di coloranti nei materiali plastici che entrano a contatto con gli alimenti. Disponibile all’indirizzo: https://rm.coe.int/16804f8648.

    (22)  https://www.bfr.bund.de/cm/349/IX-Colorants-for-Plastics-and-other-Polymers-Used-in-Commodities.pdf.

    (23)  https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/lebensmittelrecht2017/anhang2-verordnung-materialien-kontakt-lm-gg.pdf.download.pdf/Annexe_2.pdf.

    (24)  https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/lebensmittelrecht2017/anhang10-verordnung-materialien-kontakt-lm-gg.pdf.download.pdf/Annex-10-ordinance-fdha-materials-and-articles-intended-to-come-into-contact-with-food-stuffs.pdf.

    (25)  https://www.dssmith.com/contentassets/1bbf9877253f458aa0eed26b76f2d705/360-english.pdf.

    (26)  I salvaslip senza nucleo assorbente intesi a proteggere la biancheria femminile sono esonerati da questi requisiti.

    (27)  ILO NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) e relativi orientamenti.

    (28)  Patto mondiale delle Nazioni Unite (secondo pilastro del Global Compact), https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/141550

    (29)  Principi guida su imprese e diritti umani, https://www.unglobalcompact.org/library/2.

    (30)  Orientamenti dell’OCSE destinati alle imprese multinazionali, https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf.

    (31)  Social Accountability International, Social Accountability 8000 International Standard, http://www.sa-intl.org.

    (32)  Cfr. nota 21.

    (33)  Cfr. nota 21.


    ALLEGATO II

    Criteri per l’assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE) alle coppette mestruali riutilizzabili

    I criteri per l’Ecolabel UE sono improntati alle coppette mestruali riutilizzabili in commercio che presentano le migliori prestazioni ambientali. I criteri sono incentrati sui principali effetti ambientali associati al ciclo di vita di questi prodotti e promuovono gli aspetti dell’economia circolare.

    Requisiti di valutazione e verifica

    Per ottenere l’Ecolabel UE il prodotto deve soddisfare tutti i requisiti. Il richiedente fornisce una conferma scritta che ne attesti il soddisfacimento.

    Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

    Le dichiarazioni, i documenti, le analisi, i verbali delle prove o altri elementi che il richiedente deve eventualmente produrre per attestare la conformità ai criteri possono essere presentati dal richiedente stesso, dai suoi fornitori o da entrambi, secondo il caso.

    Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati conformemente alla norma armonizzata per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati conformemente alla norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi.

    Ove opportuno possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio se l’organismo competente che esamina la domanda li ritiene equivalenti.

    Gli organismi competenti possono eventualmente esigere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

    Eventuali cambiamenti riguardanti i fornitori e i siti di fabbricazione dei prodotti cui è stato assegnato l’Ecolabel UE devono essere notificati agli organismi competenti, fornendo contestualmente le informazioni che consentono di verificare che la conformità ai criteri non è venuta meno.

    A titolo di requisito preliminare, il prodotto è tenuto a soddisfare tutti gli obblighi giuridici del paese o dei paesi in cui è prevista l’immissione sul mercato. Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a tale requisito.

    La domanda di assegnazione del marchio Ecolabel UE deve essere accompagnata dalle seguenti informazioni:

    a)

    la descrizione del prodotto, il peso delle singole unità di prodotto e il peso totale del prodotto;

    b)

    la descrizione dell’imballaggio per la vendita e, se del caso, il suo peso totale;

    c)

    la descrizione dell’imballaggio multiplo e, se del caso, il suo peso totale;

    d)

    la descrizione dei componenti separati, con l’indicazione del loro peso individuale;

    e)

    i componenti, i materiali e le sostanze usati nel prodotto con il rispettivo peso e, se pertinente, il rispettivo numero CAS.

    Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

    (1)

    «additivi»: le sostanze aggiunte a componenti, materiali o prodotti finali per migliorarne o preservarne alcune caratteristiche;

    (2)

    «imballaggio composito»: l’unità di imballaggio costituita da due o più materiali diversi, esclusi i materiali utilizzati per le etichette, le chiusure e la sigillatura, non separabili manualmente, che costituisce pertanto un’unità individuale integrale;

    (3)

    «imballaggio multiplo»: altrimenti noto come imballaggio secondario, l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che queste ultime siano vendute così raggruppate all’utilizzatore finale o che l’imballaggio serva unicamente a rifornire gli scaffali nel punto di vendita o a creare un’unità di stoccaggio o di distribuzione, e da cui le unità possono essere rimosse senza alterarne le caratteristiche;

    (4)

    «impurità»: residui, inquinanti, contaminanti ecc. derivanti dalla produzione, compresa la produzione di materie prime, che rimangono nella materia prima/nell’ingrediente e/o nel prodotto chimico (utilizzato nel prodotto finale e nei suoi componenti) in concentrazioni inferiori a 100 ppm (0,0100 % p/p, 100 mg/kg);

    (5)

    «sostanza usata»: tutte le sostanze presenti nel prodotto chimico (utilizzato nel prodotto finale e nei suoi componenti), compresi gli additivi (ad esempio conservanti e stabilizzatori) presenti nelle materie prime. Sono considerate sostanze usate anche le sostanze di cui è noto il rilascio in condizioni di fabbricazione stabilizzate da parte di sostanze usate (ad esempio formaldeide e arilammina);

    (6)

    «imballaggio»: articoli di qualsiasi materiale destinati a essere utilizzati per contenere e proteggere prodotti e consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione e che possono essere differenziati in formati di imballaggio in base alla funzione cui sono adibiti, al materiale di cui sono composti e alla loro progettazione, compresi:

    a)

    articoli necessari per contenere, sostenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo di vita senza esserne parte integrante e destinati ad essere utilizzati, consumati o smaltiti insieme al prodotto stesso;

    b)

    componenti ed elementi accessori di un articolo di cui alla lettera a), in esso integrati;

    c)

    elementi accessori di un articolo di cui alla lettera a) appesi direttamente al prodotto o ad esso congiunti che svolgono una funzione di imballaggio senza essere parte integrante del prodotto e destinati ad essere utilizzati, consumati o smaltiti insieme ad esso ecc.;

    (7)

    «materiali plastici»: altrimenti noti come «plastiche», i polimeri ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che sono in grado di fungere da componenti strutturali principali dei prodotti finali e/o dell’imballaggio, ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

    (8)

    «polimero»: la sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche. Tali molecole debbono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche. Un polimero comprende: a) una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un legame covalente con almeno un’altra unità monomerica o altro reagente; b) meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare. Nel contesto della presente definizione, per «unità monomerica» si intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero, ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006;

    (9)

    «riciclabilità»: la quantità (massa o percentuale) di un articolo disponibile per il riciclaggio;

    (10)

    «contenuto riciclato»: la quantità di un articolo (in termini di superficie, lunghezza, volume o massa) proveniente da materiale riciclato da rifiuti post-consumo e/o post-industriali. In questo caso per articolo si può intendere sia il prodotto che l’imballaggio;

    (11)

    «riciclaggio»: conformemente all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze, da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Rientra nella definizione il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

    (12)

    «imballaggio per la vendita»: altrimenti noto come imballaggio primario, l’imballaggio concepito in modo da costituire un’unità di vendita composta da prodotti e imballaggio per l’utilizzatore o il consumatore finale nel punto di vendita;

    (13)

    «componente separato»: altrimenti noto come componente aggiuntivo, il componente di imballaggio distinto dal corpo principale dell’unità di imballaggio, che può essere di materiale diverso, deve essere completamente e permanentemente smontato dall’unità di imballaggio principale per dare accesso al prodotto ed è generalmente scartato prima dell’unità di imballaggio e separatamente da essa. Nel caso delle coppette mestruali riutilizzabili, si tratta di qualsiasi componente (con funzione protettiva o igienica) che viene rimosso prima dell’uso del prodotto, ad esempio il sacchetto con cui sono solitamente vendute le coppette;

    (14)

    «sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza endocrina»: altrimenti note come interferenti endocrini, le sostanze che sono state identificate come aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino (salute umana e/o ambiente) ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate all’autorizzazione), o ai sensi dei regolamenti (UE) n. 528/2012, (CE) n. 1107/2009 o (CE) n. 1272/2008;

    (15)

    «polimeri sintetici»: le sostanze macromolecolari diverse dalla pasta di cellulosa ottenute intenzionalmente tramite:

    a)

    un processo di polimerizzazione, quale la poliaddizione o la policondensazione o qualsiasi altro processo simile di combinazione di monomeri e altre sostanze di partenza, oppure

    b)

    la modifica chimica di macromolecole naturali o sintetiche, oppure

    c)

    la fermentazione microbica.

    Criterio 1.   Emissioni durante la produzione della materia prima

    1.1.    Emissioni di polveri e cloruri nell’aria

    a)   Emissioni di polveri

    i)   Il presente requisito si applica solo ai siliconi.

    Lo stoccaggio e la manipolazione della materia prima di silicio elementare si avvalgono di almeno una delle seguenti tecniche:

    stoccaggio del silicio elementare nei silos (previa frantumazione);

    stoccaggio del silicio elementare in aree coperte protette dalla pioggia e dal vento (previa frantumazione);

    utilizzo di apparecchiature progettate con cappe e condotti per catturare le emissioni diffuse di polveri durante il trasferimento del silicio elementare per lo stoccaggio (previa frantumazione);

    mantenimento dell’atmosfera del mulino a una pressione leggermente inferiore a quella atmosferica.

    ii)   Il presente requisito si applica sia ai siliconi che agli altri elastomeri.

    La media annuale delle emissioni di polveri convogliate nell’aria deve essere di 5 mg/Nm3. Le emissioni di polveri dovrebbero essere costantemente monitorate.

    b)   Emissioni di cloruri

    i)   Il presente requisito si applica solo ai siliconi.

    Gli effluenti gassosi provenienti dal cloruro di metile e dalle fasi dalla sintesi diretta e dal processo di distillazione sono sottoposti a ossidazione termica seguita da scrubbing. La combustione di composti clorurati è autorizzata nel processo di ossidazione termica.

    ii)   Il presente requisito si applica agli elastomeri diversi dai siliconi.

    Le emissioni di policloro-dibenzo-diossine (PCDD) e poli-cloro-dibenzo-furani (PCDF) devono essere inferiori a 0,01 ng TEQ/Nm3 (media sul periodo di campionamento). Il monitoraggio delle emissioni di PCDD/PCDF dovrebbe essere semestrale.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio 1.1 rilasciata dal fornitore delle materie prime. La dichiarazione dimostra inoltre la conformità ai seguenti criteri:

    criterio 1.1, lettera a), punto i), il fornitore di silicone indica quale tecnica è utilizzata in loco, fornendo immagini o descrizioni tecniche come dati supplementari;

    criterio 1.1, lettera a), punto ii), il fornitore delle materie prime comunica i risultati delle misurazioni delle polveri effettuate in loco, unitamente alla media annua delle emissioni di polveri. I metodi accettati sono le norme EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3, EN 15267-4, EN 13284-1 e EN 13284-2. Per la produzione di siliconi, la misurazione deve riguardare almeno la frantumazione, lo stoccaggio e la manipolazione del silicio elementare;

    criterio 1.1, lettera b), punto i), il fornitore di silicone comunica informazioni dettagliate sul trattamento degli effluenti gassosi provenienti dal cloruro di metile e dalle fasi della sintesi diretta e della distillazione;

    criterio 1.1, lettera b), punto ii), il fornitore delle materie prime comunica i risultati delle misurazioni delle emissioni di PCDD/PCDF dei gas trattati. I metodi accettati sono le norme EN 1948-1, EN 1948-2 e EN 1948-3.

    1.2.    Emissioni di rame e zinco nell’acqua

    Il presente criterio si applica solo ai siliconi.

    Gli effluenti dell’acqua provenienti dalla fase di produzione del polidimetilsilossano (PDMS) sono pretrattati mediante precipitazione o flocculazione in condizioni alcaline, seguiti da sedimentazione e filtrazione. Ciò include:

    a)

    disidratazione dei fanghi prima dello smaltimento; e

    b)

    recupero dei residui di metalli solidi negli impianti di recupero dei metalli.

    La concentrazione di rame negli effluenti trattati deve essere inferiore a 0,5 mg/l, mentre quella di zinco deve essere inferiore a 2 mg/l.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità del fornitore di silicone al criterio 1.2, unitamente alla prova che l’impianto dispone di un sistema di trattamento delle acque reflue comprensivo di una fase di precipitazione/flocculazione seguita da una fase di sedimentazione. Inoltre, il fornitore di silicone comunica i risultati delle misurazioni relative al rame e allo zinco negli effluenti trattati.

    1.3.    Emissioni di CO2

    Il presente criterio si applica solo ai siliconi.

    Le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di silicone non possono essere superiori a 6,58 kg per kg di silicone, incluse le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (in loco o all’esterno). Le emissioni di CO2 comprendono tutte le fonti non rinnovabili dell’energia usata per la produzione del silicone. Per calcolare le emissioni di CO2 dalle fonti energetiche si utilizzano i valori di riferimento per le emissioni riportati alla tabella 1. Se necessario, i fattori di emissione di CO2 per altre fonti di energia figurano nell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, mentre i fattori di emissione di CO2 per l’energia elettrica della rete dovrebbero essere in linea con il regolamento delegato (UE) 2019/331.

    Tabella 1

    Valori di riferimento per le emissioni di CO2 provenienti da diverse fonti energetiche

    Combustibile

    Emissioni di CO2

    Unità di misura

    Riferimento

    Carbone

    94,6

    g CO2 fossile/MJ

    Regolamento (UE) 2018/2066

    Petrolio greggio

    73,3

    g CO2 fossile/MJ

    Regolamento (UE) 2018/2066

    Olio combustibile 1

    74,1

    g CO2 fossile/MJ

    Regolamento (UE) 2018/2066

    Olio combustibile 2-5

    77,4

    g CO2 fossile/MJ

    Regolamento (UE) 2018/2066

    GPL

    63,1

    g CO2 fossile/MJ

    Regolamento (UE) 2018/2066

    Gas naturale

    56,1

    g CO2 fossile/MJ

    Regolamento (UE) 2018/2066

    Elettricità di rete

    376

    g CO2 fossile/kWh

    Regolamento (UE) 2019/331

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente fornisce dati e calcoli dettagliati relativi alle emissioni di CO2 derivanti dalla produzione del silicone.

    I dati sulle emissioni di CO2 includono tutte le fonti energetiche utilizzate per la produzione della materia prima, incluse le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (in loco o all’esterno).

    Nel calcolare le emissioni di CO2, l’energia da fonti rinnovabili acquistata e utilizzata nei processi di produzione viene conteggiata come zero emissioni di CO2. Per la combustione di biomassa ciò significa che la biomassa deve soddisfare i pertinenti criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001. Il richiedente fornisce un’adeguata documentazione attestante che nell’impianto si utilizza effettivamente questo tipo di energia o che questo tipo di energia è acquistato dall’esterno (copia del contratto e fattura che indichino la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili acquistata).

    Per effettuare il calcolo e/o il bilancio di massa si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. I calcoli sono ripetuti su base annuale. Nel caso di un impianto di produzione nuovo o ricostruito i calcoli devono prendere in considerazione almeno 45 giorni consecutivi di funzionamento stabile dell’impianto. I calcoli devono essere rappresentativi della campagna di produzione considerata.

    Per l’energia elettrica di rete si utilizza il valore di cui sopra (media europea), a meno che il richiedente presenti una documentazione che definisce i valori specifici per i suoi fornitori di energia elettrica (contratto per energia elettrica specificata o energia elettrica certificata). In tal caso, il richiedente può utilizzare questi valori anziché quello sopra indicato. La documentazione utilizzata come prova di conformità include le specifiche tecniche che indicano il valore medio (ad esempio la copia di un contratto).

    Criterio 2.   Gestione ambientale della produzione

    Tutti gli impianti che producono materie prime (silicone o altri elastomeri) o i prodotti finali devono disporre di sistemi che consentono:

    a)

    la riduzione del consumo idrico. Le caratteristiche del sistema di gestione dei rifiuti sono spiegate o documentate, includendo informazioni su almeno i seguenti aspetti: monitoraggio dei flussi idrici; prova della circolazione dell’acqua in sistemi chiusi; obiettivi e traguardi di miglioramento continuo relativi alla riduzione delle acque reflue generate e ai tassi di ottimizzazione (se pertinente, ossia se l’impianto utilizza acqua);

    b)

    la gestione integrata dei rifiuti, sotto forma di un piano volto a dare priorità alle opzioni di trattamento diverse dallo smaltimento per tutti i rifiuti generati negli impianti di produzione e a seguire la gerarchia dei rifiuti per quanto riguarda la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti. Le caratteristiche del piano di gestione dei rifiuti sono spiegate o documentate, includendo informazioni su almeno i seguenti aspetti: separazione delle diverse frazioni di rifiuti; gestione, raccolta, separazione e uso di materiali riciclabili provenienti dal flusso dei rifiuti non pericolosi; recupero di materiali per altri usi; gestione, raccolta, separazione e smaltimento di rifiuti pericolosi, come definiti dalle competenti autorità di regolamentazione locali e nazionali; obiettivi e traguardi di miglioramento continuo per quanto riguarda la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di frazioni di rifiuti che non possono essere evitate (compreso il recupero di energia);

    c)

    l’ottimizzazione dell’efficienza energetica e della gestione dell’energia. Il sistema di gestione dell’energia riguarda tutti i dispositivi energivori, quali macchinari, illuminazione, condizionamento dell’aria e raffreddamento. Le caratteristiche del sistema di gestione dell’energia comprendono misure per il miglioramento dell’efficienza energetica, e includono informazioni su almeno i seguenti aspetti: elaborazione e attuazione di un piano di raccolta dei dati sull’energia al fine di individuare i principali dati in materia; analisi del consumo energetico che comprende un elenco di sistemi, processi e impianti che consumano energia; individuazione di misure per un uso più efficiente dell’energia; obiettivi e traguardi per il miglioramento continuo relativi alla riduzione del consumo energetico.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio 1) del produttore delle materie prime (silicone o altri elastomeri) e 2) del fabbricante di coppette mestruali riutilizzabili. La dichiarazione è corroborata da una relazione in cui sono descritte nel dettaglio le procedure adottate dai fornitori per soddisfare i requisiti per ciascuno dei siti interessati, conformemente alle norme ISO 14001 e/o ISO 50001 per quanto riguarda i piani per l’acqua, i rifiuti e l’energia.

    Se la gestione dei rifiuti è esternalizzata, anche il subappaltatore presenta una dichiarazione di conformità al criterio.

    I richiedenti registrati al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell’UE e/o certificati conformemente alle norme ISO 14001, ISO 50001, EN 16247 o a una norma/un sistema equivalente sono considerati conformi a tali requisiti se:

    a)

    l’inclusione di piani di gestione dell’acqua, dei rifiuti e dell’energia per il sito o i siti di produzione è documentata nella dichiarazione ambientale EMAS dell’impresa; oppure

    b)

    l’inclusione di piani di gestione delle acque, dei rifiuti e dell’energia per il sito o i siti di produzione è sufficientemente presa in conto dalle norme ISO 14001, ISO 50001, EN 16247 o da una norma/un sistema equivalente.

    Criterio 3.   Efficienza dei materiali nella fabbricazione del prodotto finale

    I requisiti del presente criterio sono applicabili al sito di fabbricazione finale del prodotto.

    La quantità di rifiuti generati durante la fabbricazione e l’imballaggio dei prodotti finali e conferiti in discarica o inceneriti senza recupero di energia non può superare il 4 % in peso dei prodotti finali.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente conferma la conformità al criterio di cui sopra.

    Il richiedente allega la prova del quantitativo di rifiuti non riutilizzati nel processo produttivo o non convertiti in materiali e/o energia.

    Il richiedente comunica tutti i seguenti elementi:

    a)

    il peso del prodotto e dell’imballaggio,

    b)

    tutti i flussi di rifiuti generati durante la fabbricazione e

    c)

    il corrispondente trattamento della frazione di rifiuti recuperati e la frazione smaltita in discarica o incenerita.

    La quantità di rifiuti conferiti in discarica o inceneriti senza recupero di energia è calcolata come la differenza tra la quantità di rifiuti prodotti e la quantità di rifiuti recuperati (riutilizzati, riciclati ecc.).

    Criterio 4.   Sostanze vietate e soggette a restrizioni

    4.1.    Restrizioni applicabili alle sostanze classificate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008

    Il presente criterio si applica al prodotto finale e a tutti i suoi componenti.

    Salvo deroga prevista alla tabella 4, il prodotto finale e i suoi componenti non contengono sostanze usate (da sole o in miscele) cui sono attribuiti una delle classi e delle categorie di pericolo e uno dei relativi codici di indicazione di pericolo di cui alla tabella 2, conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.

    Tabella 2

    Classi, categorie e codici di indicazione di pericolo delle sostanze vietate

    Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione

    Categorie 1 A e 1B

    Categoria 2

    H340 Può provocare alterazioni genetiche

    H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

    H350 Può provocare il cancro

    H351 Sospettato di provocare il cancro

    H350i Può provocare il cancro se inalato

    -

    H360F Può nuocere alla fertilità

    H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

    H360D Può nuocere al feto

    H361d Sospettato di nuocere al feto

    H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

    H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

    H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

    H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

    H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.

     

    Tossicità acuta

    Categorie 1 e 2

    Categoria 3

    H300 Letale se ingerito

    H301 Tossico se ingerito

    H310 Letale a contatto con la pelle

    H311 Tossico a contatto con la pelle

    H330 Letale se inalato

    H331 Tossico se inalato

    H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

    EUH070 Tossico per contatto oculare

    Tossicità specifica per organi bersaglio

    Categoria 1

    Categoria 2

    H370 Provoca danni agli organi

    H371 Può provocare danni agli organi

    H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

    H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

    Sensibilizzazione respiratoria e cutanea

    Categoria 1 A

    Categoria 1B

    H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

    H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

    H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

    H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

    Interferenti endocrini per la salute umana e l’ambiente

    Categoria 1

    Categoria 2

    EUH380: Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani

    EUH381: Sospettato di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani

    EUH430: Può interferire con il sistema endocrino nell’ambiente

    EUH431: Sospettato di interferire con il sistema endocrino nell’ambiente

    Persistente, bioaccumulabile e tossico

    PBT

    vPvB

    EUH440: Si accumula nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani

    EUH441: Si accumula notevolmente nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani

    Persistente, mobile e tossico

    PMT

    vPvM

    EUH450: Può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche

    EUH451: Può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche

    Inoltre, salvo deroga prevista alla tabella 4, il prodotto finale e i suoi componenti non contengono concentrazioni superiori allo 0,010 % (peso/peso) di sostanze usate (da sole o in miscele) cui sono attribuiti una delle classi e delle categorie di pericolo e uno dei relativi codici di indicazione di pericolo di cui alla tabella 3, conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.

    Tabella 3

    Classi e categorie di pericolo soggette a restrizioni e relativi codici di indicazione di pericolo

    Pericoloso per l’ambiente acquatico

    Categorie 1 e 2

    Categorie 3 e 4

    H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

    H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga di durata

    H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

     

    Pericoloso per lo strato di ozono

    H420 Nuoce alla salute pubblica e all’ambiente distruggendo l’ozono dello strato superiore dell’atmosfera

     


    Tabella 4

    Deroghe alle restrizioni applicabili alle sostanze con classificazione armonizzata a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008

    Tipo di sostanza

    Classe, categoria e codice di indicazione di pericolo oggetto di deroga

    Condizioni di deroga

    Sostanze e miscele con classificazione armonizzata come H304

    H304:

    Sostanze con viscosità inferiore a 20,5 cSt a 40 °C.

    Biossido di titanio (nanoforma)

    H351:

    Solo se usato come pigmento. Non può essere usato in polvere o in spray.

    I codici di indicazione di pericolo si riferiscono generalmente alle sostanze. Se però non è possibile ottenere informazioni sulle sostanze, si applicano le norme di classificazione delle miscele.

    È esentato dal rispetto del requisito di cui sopra l’uso di sostanze o miscele che sono modificate chimicamente durante il processo di produzione, in modo che non sia più applicabile alcun pericolo pertinente per il quale la sostanza o la miscela è stata classificata a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

    Questo criterio non si applica a:

    sostanze che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo;

    sostanze di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 1907/2006, che stabilisce i criteri di esenzione delle sostanze che figurano nell’allegato V del medesimo regolamento dagli obblighi concernenti la registrazione, gli utilizzatori a valle e la valutazione.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente presenta una dichiarazione firmata di conformità al sottocriterio 4.1, nonché le pertinenti dichiarazioni dei produttori dei componenti, un elenco di tutte le sostanze chimiche utilizzate unitamente alla pertinente scheda di dati di sicurezza o dichiarazione del fornitore delle sostanze chimiche ed eventuali dichiarazioni pertinenti che dimostrino la conformità al requisito.

    Nel caso di sostanze soggette a restrizioni e impurità inevitabili classificate come «con restrizioni», per stimare la quantità della sostanza o dell’impurità soggetta a restrizioni rimanente nel prodotto finale si utilizzano la concentrazione della sostanza o dell’impurità soggetta a restrizioni e un fattore di ritenzione presunto del 100 %. Le impurità possono essere presenti nel prodotto chimico fino allo 0,0100 % p/p. Le sostanze di cui è noto il rilascio o la degradazione dalle sostanze usate sono considerate sostanze usate e non impurità.

    Occorre giustificare eventuali scostamenti dal fattore di ritenzione del 100 % (ad esempio evaporazione con solvente) o la modifica chimica di un’impurità soggetta a restrizioni.

    Per le sostanze esentate dal sottocriterio 4.1 (cfr. allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1907/2006), una dichiarazione in tal senso da parte del richiedente è sufficiente a dimostrare la conformità.

    Poiché un’unica licenza Ecolabel UE può riguardare più prodotti o potenziali prodotti che utilizzano le stesse sostanze chimiche di processo, il calcolo deve essere presentato solo per ciascuna impurità del prodotto o componente che presenta il quadro più problematico tra i prodotti/componenti coperti dal marchio (ad esempio l’articolo più stampato quando si analizzano gli inchiostri soggetti a restrizioni).

    La suddetta documentazione può essere fornita direttamente agli organismi competenti anche da qualsiasi fornitore nella catena di fornitura del richiedente.

    4.2.    Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)

    Il presente criterio si applica al prodotto finale e a tutti i suoi componenti.

    Il prodotto finale e i suoi componenti non contengono sostanze usate (da sole o in miscele) che rispondono ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, individuate in conformità della procedura descritta all’articolo 59 del medesimo regolamento e incluse nell’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all’autorizzazione.

    Valutazione e verifica

    Il richiedente presenta una dichiarazione firmata attestante che il prodotto finale e i suoi componenti non contengono SVHC. La dichiarazione è corroborata dalle schede di dati di sicurezza di tutti i prodotti chimici e materiali forniti e utilizzati per produrre il prodotto finale e i suoi componenti.

    L’elenco delle sostanze identificate come estremamente preoccupanti e inserite nell’elenco delle sostanze candidate in conformità all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito Internet:

    https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.

    Il riferimento alla consultazione dell’elenco è fatto alla data di presentazione della domanda per il marchio Ecolabel UE.

    Nel caso di impurità inevitabili identificate come sostanze estremamente preoccupanti, per stimarne la quantità presente nel prodotto finale si utilizzano la concentrazione dell’impurità e un fattore di ritenzione presunto del 100 %. Le impurità possono essere presenti nel prodotto chimico fino allo 0,0100 % p/p. Le sostanze di cui è noto il rilascio o la degradazione dalle sostanze usate sono considerate sostanze usate e non impurità.

    Occorre giustificare eventuali scostamenti dal fattore di ritenzione del 100 % (ad esempio evaporazione con solvente) o la modifica chimica di un’impurità SVHC.

    4.3.    Altre limitazioni specifiche

    4.3.1.   Sostanze specifiche vietate

    Il presente criterio si applica al prodotto finale e a tutti i suoi componenti.

    Le seguenti sostanze non possono essere aggiunte (da sole o in miscele) al prodotto chimico utilizzato nel prodotto finale o nei suoi componenti:

    a)

    5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one (CMIT);

    b)

    alchil-fenoli-etossilati (APEO) e altri derivati alchilfenolici [1];

    c)

    agenti antibatterici (ad esempio nanoargento e triclosano);

    d)

    formaldeide e prodotti che rilasciano formaldeide;

    e)

    metilisotiazolinone (MIT);

    f)

    muschi azotati e muschi policiclici;

    g)

    composti organostannici utilizzati come catalizzatori nella produzione di silicone;

    h)

    parabeni

    i)

    ftalati;

    j)

    sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza endocrina;

    k)

    sostanze considerate come potenziali interferenti endocrini di categoria 1 o 2 nell’elenco prioritario dell’UE delle sostanze che dovranno essere ulteriormente studiate per valutarne gli effetti di interferenza endocrina.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente fornisce una dichiarazione firmata che certifichi la conformità al sottocriterio di cui sopra, eventualmente corroborata da dichiarazioni dei fornitori. Le sostanze elencate in questo sottocriterio sono consentite solo come impurità e comunque in concentrazioni inferiori allo 0,0100 % p/p nel prodotto chimico. Le sostanze di cui è noto il rilascio o la degradazione dalle sostanze usate sono considerate sostanze usate e non impurità.

    [Nota:

    [1]

    Denominazione della sostanza = «alchilfenolo», conformemente a: https://echa.europa.eu/es/advanced-search-for-chemicals.]

    4.3.2.   Fragranze

    Il presente criterio si applica al prodotto finale, ai suoi componenti, ai componenti separati e all’imballaggio.

    Non sono aggiunte fragranze né al prodotto finale, né ai suoi componenti, né ai componenti separati, né all’imballaggio.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente presenta una dichiarazione firmata di conformità al sottocriterio.

    4.3.3.   Inchiostri e coloranti

    Il presente sottocriterio si applica al prodotto finale e a tutti i suoi componenti. Questo requisito non si applica ai componenti separati, all’imballaggio per la vendita e alle schede informative.

    I coloranti e gli inchiostri morenti utilizzati nella coppetta mestruale riutilizzabile non possono superare il 2 % del peso totale della coppetta.

    Il contenuto di antimonio, arsenico, bario, cadmio, cromo, piombo, mercurio, selenio, ammine aromatiche primarie e policlorobifenile presenti come impurità nei coloranti e negli inchiostri deve essere inferiore ai limiti indicati nella risoluzione AP(89) 1 del Consiglio d’Europa sull’uso di coloranti nei materiali plastici che entrano a contatto con gli alimenti (1).

    I coloranti utilizzati sono inoltre conformi alla raccomandazione IX. Colorants for Plastics and other Polymers Used in Commodities  (2) del BfR o all’ordinanza svizzera 817.023.21, allegati 2 (3) e 10 (4);

    I coloranti e gli inchiostri utilizzati soddisfano anche i sottocriteri 4.1 e 4.2.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente presenta una dichiarazione firmata di conformità che certifichi la conformità al sottocriterio di cui sopra, eventualmente corroborata da dichiarazioni dei fornitori e accompagnata da documenti che garantiscono che le impurità nel colorante o nell’inchiostro sono conformi alla risoluzione AP(89) 1 del Consiglio d’Europa e che i coloranti e gli inchiostri utilizzati sono autorizzati conformemente alla raccomandazione IX. Colorants for Plastics and other Polymers Used in Commodities del BfR, agli allegati 2 e 10 dell’ordinanza svizzera 817.023.21, o alla raccomandazione XXXVI. Paper and board for food contact del BfR.

    4.3.4.   Ciclosilossani

    Il presente sottocriterio si applica al prodotto finale e a tutti i suoi componenti.

    L’ottametilciclotetrasilossano D4 (CAS 556-67-2), il decametilciclopentasilossano D5 (CAS 541-02-6) e il dodecametilcicloesasilossano D6 (CAS 540-97-6) non sono presenti nelle materie prime di silicone in concentrazioni superiori a 100 ppm (0,0100 % p/p). Il limite di 100 ppm deve essere applicato separatamente a ciascuna sostanza.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente fornisce una dichiarazione firmata che certifichi la conformità al sottocriterio di cui sopra, eventualmente corroborata da dichiarazioni dei fornitori.

    Criterio 5.   Imballaggio

    Il presente criterio stabilisce i requisiti degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi multipli.

    Gli imballaggi multipli sono da evitare o sono fatti esclusivamente di cartone e/o carta.

    a)   Cartone e/o carta usati per l’imballaggio

    Gli imballaggi per la vendita in cartone e/o carta contengono almeno il 40 % di materiale riciclato.

    Gli imballaggi multipli in cartone e/o carta contengono almeno l’80 % di materiale riciclato.

    La parte restante (100 % meno la percentuale di contenuto riciclato) del cartone e/o della carta usati per gli imballaggi per la vendita e gli imballaggi multipli ha ottenuto certificati validi di gestione forestale sostenibile rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l’FSC, il PEFC o sistemi equivalenti. Gli organismi di certificazione che rilasciano i certificati di gestione forestale sostenibile sono accreditati/riconosciuti da tale sistema di certificazione.

    b)   Plastica usata per l’imballaggio

    Fino al 31 dicembre 2026 gli imballaggi per la vendita in plastica contengono almeno il 20 % di materiale riciclato.

    A partire dal 1o gennaio 2027 gli imballaggi per la vendita in plastica contengono almeno il 35 % di materiale riciclato.

    c)   Riciclabilità

    Il contenuto degli imballaggi per la vendita (di cartone e/o carta oppure di plastica) e degli imballaggi multipli (di cartone e/o carta) disponibile per il riciclaggio è di almeno il 95 % in peso, mentre il 5 % restante deve essere compatibile con il riciclaggio.

    d)   Requisiti supplementari

    Non è consentito utilizzare imballaggi compositi (per la vendita e multipli) o materiali plastici misti né rivestire il cartone e/o la carta con plastica o metalli.

    Il contenuto riciclato e la riciclabilità degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi multipli sono indicati sugli imballaggi per la vendita.

    e)   Componenti separati: sacchetto

    Le coppette mestruali riutilizzabili sono vendute con un sacchetto riutilizzabile costituito al 100 % da fibre sostenibili certificate.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente presenta: 1) una dichiarazione di conformità firmata che specifichi le percentuali di contenuto riciclato negli imballaggi per la vendita e, se del caso, negli imballaggi multipli; 2) una dichiarazione di conformità che specifichi la riciclabilità degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi multipli e 3) una fotografia ad alta risoluzione dell’imballaggio per la vendita in cui appaiono chiaramente le informazioni relative al contenuto riciclato e alla riciclabilità degli imballaggi per la vendita e multipli.

    Gli organismi competenti verificano nuovamente la dichiarazione di conformità che specifica le percentuali di contenuto di plastica riciclato degli imballaggi per la vendita dopo il 1o gennaio 2027.

    Il richiedente fornisce documenti contabili sottoposti a revisione che dimostrino che la parte restante (100 % meno la percentuale di contenuto riciclato) del cartone e/o della carta utilizzati per la produzione degli imballaggi per la vendita e per gli imballaggi multipli è definita materiale certificato conformemente ai sistemi FSC, PEFC o a sistemi equivalenti validi. Detti documenti contabili devono essere validi per l’intera durata della concessione del marchio Ecolabel UE. Gli organismi competenti verificano nuovamente i documenti contabili 12 mesi dopo l’assegnazione del marchio Ecolabel UE.

    Il contenuto riciclato è verificato conformemente alla norma EN 45557 o ISO 14021, mentre la riciclabilità è verificata conformemente alla norma EN 13430 o ISO 18604.

    Il contenuto riciclato di plastica nell’imballaggio è conforme alle norme relative alla catena di custodia quali la norma ISO 22095 o la norma EN 15343. Possono essere accettati metodi equivalenti che siano già considerati tali da terzi e a condizione che siano accompagnati da spiegazioni dettagliate che dimostrino la conformità a tale requisito e dalla relativa documentazione giustificativa. Sono fornite fatture attestanti l’acquisto del materiale riciclato.

    Inoltre, la riciclabilità (disponibilità e compatibilità per il riciclaggio) dell’imballaggio è verificata mediante protocolli di prova standard. La riciclabilità degli imballaggi di cartone e/o carta è valutata mediante prove di spappolabilità e, in tal caso, il richiedente dimostra che la spappolabilità dell’imballaggio di cartone e/o carta è corroborata dai risultati dei rapporti di prova conformemente al metodo PTS-RH 021, al sistema di valutazione ATICELCA 501 o a metodi standard equivalenti accettati dall’organismo competente in quanto forniscono dati di qualità scientifica equivalente. Come certificazione indipendente per gli imballaggi di plastica sono accettati i sistemi di separazione o di miscelazione controllata come RecyClass. Metodi di prova equivalenti possono essere accettati se considerati equivalenti da terzi.

    Il richiedente presenta inoltre una dichiarazione di conformità corroborata da un certificato della catena di custodia valido e indipendente per i sacchetti riutilizzabili. Come certificazione indipendente ad opera di terzi sono accettati i sistemi FSC, PEFC, OEKO-TEX, GOTS o sistemi equivalenti.

    Criterio 6.   Orientamenti sullo smaltimento del prodotto e dell’imballaggio

    L’imballaggio per la vendita contiene indicazioni relative allo smaltimento dell’imballaggio per la vendita, dell’eventuale imballaggio multiplo, dei componenti separati e del prodotto usato. L’imballaggio per la vendita riporta, per iscritto o tramite simboli grafici, le seguenti informazioni:

    a)

    che l’imballaggio per la vendita, l’eventuale imballaggio multiplo, i componenti separati e la coppetta non devono essere gettati nei servizi igienici, e

    b)

    come smaltire correttamente l’imballaggio per la vendita, l’eventuale imballaggio multiplo, i componenti separati e la coppetta al termine del suo ciclo di vita.

    Valutazione e verifica:

    Fornisce inoltre una fotografia ad alta risoluzione dell’imballaggio per la vendita in cui appaiono chiaramente le informazioni relative allo smaltimento.

    Criterio 7.   Informazioni sull’uso del prodotto

    Il prodotto è accompagnato da istruzioni per l’uso. Il fabbricante si assicura che l’utilizzatrice riceva almeno le seguenti informazioni:

    a)

    come scegliere la coppetta della propria taglia: queste informazioni sono disponibili in un punto accessibile all’acquirente prima dell’acquisto (ad esempio sull’imballaggio primario);

    b)

    come inserire correttamente la coppetta per evitare perdite e/o fastidi;

    c)

    quanto tempo indossare la coppetta prima di svuotarla. Le informazioni relative al tempo massimo sono corroborate da studi di prova. Queste informazioni devono essere presentate in modo visibile, ad esempio mediante un logo o in grassetto, e comparire sia sull’imballaggio che nelle istruzioni per l’uso;

    d)

    come pulire la coppetta prima e dopo l’uso durante le mestruazioni stesse, comprese, come minimo, informazioni sull’importanza di lavare le mani, sulla necessità di far bollire la coppetta (sì/no e, in caso affermativo, per quanto tempo), sull’acqua (calda/fredda), sull’uso del sapone (sì/no e, in caso affermativo, quanto) e sulla durata del lavaggio. Queste informazioni dovrebbero essere corroborate da studi di prova;

    e)

    come pulire e riporre la coppetta tra una mestruazione e l’altra, comprese, come minimo, informazioni sull’importanza di lavare le mani e di far bollire la coppetta (sì/no e, in caso affermativo, per quanto tempo), sull’acqua (calda/fredda), sull’uso del sapone (sì/no e, in caso affermativo, quanto) e sulla durata del lavaggio. Queste informazioni dovrebbero essere corroborate da studi di prova;

    f)

    per quanto tempo è possibile utilizzare la coppetta (durata di vita). Va inoltre precisato che l’eventuale decolorazione della coppetta non influisce in alcun modo sulla sua durata di vita né sulla sua funzione;

    g)

    devono essere fornite informazioni sul rischio di sindrome da shock tossico.

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente fornisce un campione della scheda informativa/del foglio informativo e, se del caso, dell’imballaggio venduto con la coppetta che riporta le informazioni per l’utilizzatrice. Il richiedente fornisce inoltre i test/gli studi pertinenti, ad esempio valutazioni del rischio biologico o studi tossicologici, a sostegno dei requisiti di cui sopra.

    Criterio 8.   Idoneità all’uso e qualità del prodotto

    L’efficacia/la qualità del prodotto finale è soddisfacente e almeno equivalente a quella dei prodotti già presenti sul mercato.

    L’idoneità all’uso è verificata in relazione alle caratteristiche e ai parametri elencati alla tabella 5. Laddove siano state identificate soglie di prestazione, queste devono essere raggiunte.

    L’idoneità all’uso è verificata in relazione alle prove tecniche di biocompatibilità dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle coppette mestruali riutilizzabili. La prova di biocompatibilità fornisce una valutazione biologica della citotossicità, della pirogenicità, della sensibilizzazione, dell’irritazione cutanea e dell’impianto (90 giorni).

    Tabella 5

    Caratteristiche e parametri relativi all’idoneità all’uso del prodotto da collaudare

    Caratteristica

    Metodo di prova richiesto (soglia di prestazione)

    Condizioni d’uso

    U1. Protezione contro le perdite

    Panel test di consumatrici (l’80 % delle consumatrici che provano il prodotto lo valuta soddisfacente)

    U2. Praticità e comodità

    U3. Prestazione complessiva

    Prove tecniche

    T1. Biocompatibilità

    Nessun effetto biologico rilevante negli studi effettuati per citotossicità, pirogenicità, sensibilizzazione, irritazione cutanea e impianto (90 giorni), come indicato dalla norma ISO 10993.

    In alternativa, è possibile indicare la conformità allo standard USP di classe VI (tossicità sistemica acuta, tossicità intracutanea e test di impianto).

    Valutazione e verifica:

    Si allega una relazione ove si illustrano i metodi di prova, i relativi risultati e i dati impiegati. Le prove sono effettuate presso laboratori certificati mediante sistemi di gestione della qualità.

    Le prove in condizioni d’uso sono svolte per i prodotti specifici per i quali si richiede l’Ecolabel UE. Se è tuttavia possibile dimostrare che i prodotti hanno la stessa prestazione, è sufficiente sottoporne a prova solo un formato o un insieme rappresentativo di formati per ciascun tipo di prodotto.

    Sono svolte prove tecniche per il materiale o i materiali utilizzati per la fabbricazione delle coppette mestruali riutilizzabili per le quali è stata presentata la domanda di assegnazione dell’Ecolabel UE. Se si può dimostrare che diversi modelli di coppette mestruali riutilizzabili sono fabbricati con lo stesso materiale, può essere sufficiente sottoporre a prova il materiale una sola volta. Non è necessario sottoporre a prove tecniche le coppette mestruali riutilizzabili, ma solo i materiali utilizzati per la loro produzione (compresi siliconi, elastomeri al silicone reticolati, altri elastomeri, coloranti utilizzati e qualsiasi altro materiale).

    Si presta un’attenzione particolare al campionamento, al trasporto e allo stoccaggio dei materiali e dei prodotti per garantire la riproducibilità dei risultati. A meno che non sia possibile escludere alterazioni, si raccomanda di non effettuare prove in cieco e di non reimballare i prodotti in confezioni neutre a causa del rischio di alterare le prestazioni dei prodotti e/o degli imballaggi.

    Le informazioni relative alle prove sono trasmesse agli organismi competenti, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza. I risultati delle prove sono chiaramente illustrati e presentati usando un linguaggio, unità di misura e simboli comprensibili per l’utilizzatore dei risultati stessi. Occorre precisare: luogo e data delle prove; i criteri di selezione dei materiali sottoposti a prova e la rappresentatività di questi ultimi; le caratteristiche che si è scelto di sottoporre a prova e, se del caso, il motivo per cui altre sono state escluse; i metodi di prova seguiti e i limiti che eventualmente presentano. Si allegano linee guida chiare sull’uso dei risultati delle prove.

    Linee guida supplementari relative alle prove in condizioni d’uso:

    il campionamento, il disegno sperimentale, la composizione del panel e l’analisi dei risultati sono conformi alle prassi statistiche correnti (AFNOR Q 34-019, ASTM E1958-07e1 o equivalente);

    ciascun prodotto è valutato sulla base di un questionario; la prova dura almeno 72 ore, se possibile un’intera settimana, e si svolge in normali condizioni d’uso del prodotto;

    il numero minimo raccomandato di partecipanti è 30. Tutte coloro che partecipano all’indagine sono utilizzatrici abituali del tipo/formato specifico di prodotto sottoposto a prova;

    partecipa all’indagine un insieme di donne che rappresentano proporzionalmente i diversi gruppi di consumatrici presenti sul mercato. Si indicano chiaramente età e paese;

    donne con problemi di salute e affezioni croniche non possono partecipare alle prove. Nel caso in cui una partecipante si ammali durante lo svolgimento della prova, si indica questo dato sul questionario e le risposte non sono prese in considerazione ai fini della valutazione;

    per tutte le prove in condizioni d’uso (protezione dalle perdite, praticità e comodità e prestazioni complessive), l’80 % delle consumatrici che provano il prodotto deve valutare la prestazione come soddisfacente, assegnando un punteggio superiore a 60 (su una scala quantitativa da 1 a 100). In alternativa, l’80 % delle consumatrici che testano il prodotto deve giudicarlo buono o molto buono (in una scala di cinque opzioni qualitative: molto scadente, scadente, medio, buono, molto buono);

    i risultati sono valutati sotto il profilo statistico alla conclusione della prova sulle consumatrici;

    si comunicano i fattori esterni, quali marca, quote di mercato e pubblicità, suscettibili di incidere sulle prestazioni percepite dei prodotti.

    Prescrizioni supplementari relative alle prove tecniche:

    nella misura del possibile, i metodi di prova sono basati su metodi adatti al prodotto, riproducibili e rigorosi;

    le prove tecniche sono eseguite conformemente alla serie ISO 10993 o alla norma USP di classe VI;

    sono accettati i metodi di prova il cui ambito di applicazione e i cui requisiti sono considerati equivalenti a quelli delle norme nazionali e internazionali citate e la cui equivalenza è stata confermata da un soggetto terzo indipendente.

    Conformemente alle informazioni fornite nel testo generale della valutazione e verifica della domanda, occorre descrivere e riportare il peso, le dimensioni e le caratteristiche di progettazione del prodotto.

    Criterio 9.   Responsabilità sociale delle imprese per quanto riguarda il lavoro

    Il presente criterio stabilisce prescrizioni applicabili al sito finale di produzione di coppette mestruali riutilizzabili.

    Tenuto conto della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) (5), del patto mondiale delle Nazioni Unite (secondo pilastro del Global Compact) (6), dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (7) e degli orientamenti dell’OCSE destinati alle imprese multinazionali (8), il richiedente ottiene una verifica indipendente, corroborata da controlli in loco, attestante che i principi applicabili inclusi nei documenti di cui sopra e le disposizioni supplementari in appresso sono stati rispettati presso il sito di assemblaggio finale del prodotto.

    Convenzioni fondamentali dell’OIL:

    a)

    Lavoro minorile:

    Convenzione concernente l’età minima, 1973 (n. 138)

    Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182)

    b)

    Lavoro forzato e obbligatorio:

    Convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio, 1930 (n. 29) e protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato

    Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105)

    c)

    Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva:

    Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87)

    Convenzione concernente il diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98);

    d)

    Discriminazione:

    Convenzione sulla parità di retribuzione, 1951 (n. 100)

    Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e professione, 1958 (n. 111)

    Disposizioni supplementari:

    e)

    Orario di lavoro:

    Convenzione OIL sull’orario di lavoro (industria), 1919 (n. 1)

    Convenzione OIL sul riposo settimanale (industria), 1921 (n. 14)

    f)

    Retribuzione:

    Convenzione OIL sulla fissazione del salario minimo, 1970 (n. 131)

    Convenzione OIL sui congedi pagati (riveduta), 1970 (n. 132)

    Salario di sussistenza: il richiedente garantisce che i salari corrisposti (al netto di tasse, gratifiche, indennità o retribuzioni per straordinari) per una settimana lavorativa normale (non superiore a 48 ore) siano sufficienti a soddisfare i bisogni di base (abitazione, energia, alimentazione, abbigliamento, assistenza sanitaria, istruzione, acqua potabile, assistenza all’infanzia e trasporti) del lavoratore e di una famiglia di quattro persone e forniscano un certo reddito discrezionale. L’attuazione è verificata in riferimento agli orientamenti SA8000 (9) sulle retribuzioni.

    g)

    Salute e sicurezza:

    Convenzione OIL in materia di sicurezza durante l’impiego delle sostanze chimiche sul lavoro, 1981 (n. 170)

    Convenzione OIL per la sicurezza e l’igiene del lavoro, 1990 (n. 155)

    Convenzione OIL per la protezione dell’ambiente di lavoro (inquinamento dell’aria, rumori e vibrazioni), 1977 (n. 148)

    h)

    Protezione sociale e inclusione:

    Convenzione OIL sulle cure mediche e le indennità di malattia, 1969 (n. 130)

    Convenzione OIL sulla sicurezza sociale (norma minima), 1952 (n. 102)

    Convenzione OIL sulle prestazioni in caso di infortunio sul lavoro, 1964 (n. 121)

    Convenzione OIL sull’uguaglianza di trattamento (infortuni sul lavoro), 1925 (n. 19)

    Convenzione OIL sulla protezione della maternità, 2000 (n. 183)

    i)

    Licenziamento giusto:

    Convenzione OIL sulla cessazione della relazione di lavoro, 1982 (n. 158).

    Ove il diritto alla libertà di associazione e alla negoziazione collettiva sono limitati dalla legislazione, l’impresa non osta a che i lavoratori sviluppino meccanismi alternativi di reclamo e tutela dei loro diritti per quanto riguarda l’ambiente e le condizioni di lavoro e riconosce le legittime associazioni dei lavoratori con cui dialogare in merito alle questioni afferenti al posto di lavoro.

    Il processo di controllo include la consultazione dei portatori di interessi delle organizzazioni settoriali esterne indipendenti delle zone circostanti i siti di produzione, compresi i sindacati, le comunità, le ONG e gli esperti del lavoro. Per essere significative le consultazioni devono vedere la partecipazione di almeno due portatori di interessi di due sottogruppi diversi. Nei luoghi in cui la legislazione nazionale non è in grado di garantire l’adeguatezza della responsabilità sociale delle imprese rispetto alle suddette convenzioni internazionali, il processo di audit comprende audit indipendenti in loco, in forma di ispezioni in loco senza preavviso effettuate da valutatori indipendenti del settore.

    Durante il periodo di validità dell’Ecolabel UE il richiedente dimostra la propria condotta ai consumatori interessati pubblicando online i risultati aggregati e le conclusioni principali dei controlli, compresi i dettagli su: a) numero e gravità delle violazioni di ogni diritto del lavoro e norma in materia di salute e sicurezza sul lavoro; b) misure di rimedio (tra le quali figura la prevenzione degli abusi sancita dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani - UNGP, United Nations Guiding Principles); c) valutazione delle cause all’origine delle violazioni persistenti emerse dalla consultazione dei portatori di interessi (chi è stato consultato, quali temi sono stati sollevati, come questo esercizio ha influito sul piano delle azioni correttive).

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente dimostra la conformità a questi requisiti presentando copie dell’ultima versione del proprio codice di condotta, che deve essere coerente con le disposizioni illustrate sopra, e copie delle relazioni sul controllo per ogni stabilimento di assemblaggio finale del o dei modelli di prodotto per i quali chiede l’Ecolabel; fornisce anche il link al sito Internet in cui sono pubblicati i risultati e le conclusioni.

    I controlli indipendenti in loco sono svolti da ispettori qualificati per valutare la conformità dei siti di fabbricazione alle norme sociali o ai codici di condotta oppure, nei paesi che hanno ratificato la convenzione dell’OIL sull’ispezione del lavoro, 1947 (n. 81), e per i quali la supervisione dell’OIL indica che il sistema nazionale d’ispezione del lavoro è efficace (10) e copre i settori elencati in precedenza (11), dal o dagli ispettori del lavoro nominati da un’autorità pubblica.

    Sono ammesse certificazioni valide rilasciate nel quadro di sistemi o processi d’ispezione indipendenti che attestano la conformità ai principi applicabili delle convenzioni fondamentali dell’OIL e alle disposizioni supplementari di cui sopra in materia di orario di lavoro, retribuzione, salute e sicurezza e consultazione dei portatori di interessi esterni. Alla data della domanda non devono essere trascorsi oltre 12 mesi dalla certificazione.

    Criterio 10.   Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

    Il logo dell’Ecolabel UE può essere apposto sull’imballaggio per la vendita del prodotto. Se utilizzata, l’etichetta facoltativa con una casella di testo presenta le tre dichiarazioni seguenti:

    «Progettato per ridurre l’impatto ambientale»,

    «Rispetta requisiti rigorosi sulle sostanze nocive»,

    «Prestazioni verificate».

    Il richiedente segue le istruzioni per l’uso del logo Ecolabel UE contenute nelle apposite linee guida:

    https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

    Valutazione e verifica:

    Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, corredata di una fotografia ad alta risoluzione dell’imballaggio per la vendita del prodotto su cui sono chiaramente visibili l’etichetta, il numero di registrazione/licenza e, se del caso, le diciture che possono figurare insieme all’etichetta.


    (1)  Cfr. nota 16.

    (2)  Cfr. nota 17.

    (3)  Cfr. nota 18.

    (4)  Cfr. nota 19.

    (5)  Cfr. nota 21.

    (6)  Cfr. nota 22.

    (7)  Cfr. nota 23.

    (8)  Cfr. nota 24.

    (9)  Cfr. nota 25.

    (10)  Cfr. nota 21.

    (11)  Cfr. nota 21.


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