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Document 32022R1173

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune

C/2022/3390

GU L 183 del 08/07/2022, p. 23–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1173/oj

8.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 183/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2022

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), e in particolare l'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 60, paragrafo 4, primo comma, lettera b), l'articolo 75 e l'articolo 92,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/2116 fissa le regole fondamentali riguardanti, fra l'altro, gli obblighi degli Stati membri in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione e di relazioni sull'efficacia di attuazione della politica. Al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro giuridico occorre adottare alcune norme per quanto concerne le relazioni di valutazione della qualità di tre elementi (sistema di identificazione delle parcelle agricole, sistema di domanda geospaziale e sistema di monitoraggio delle superfici) del sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") e le misure correttive pertinenti, i requisiti relativi alle domande di aiuto e al sistema di monitoraggio delle superfici, il quadro che disciplina l'acquisizione di dati satellitari per il sistema di monitoraggio delle superfici e i controlli delle organizzazioni interprofessionali riconosciute per il pagamento specifico per il cotone. Le nuove norme dovrebbero sostituire le pertinenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (2).

(2)

Le relazioni di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici dovrebbero essere esaurienti per consentire di valutare l'affidabilità delle informazioni generate da questi elementi del sistema integrato. È opportuno che il contenuto di tali relazioni consenta inoltre di concludere se vi sia sufficiente garanzia sulla qualità delle informazioni utilizzate per quanto concerne l'obbligo degli Stati membri di comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di output e di risultato degli interventi basati sulle superfici gestiti nell'ambito del sistema integrato. Pertanto tali relazioni dovrebbero contenere in particolare informazioni circa il lavoro svolto nell'ambito della valutazione della qualità, le carenze rilevate nonché le informazioni diagnostiche sulle possibili cause profonde di tali carenze. Più specificamente, è opportuno che le relazioni contengano informazioni sui dati e le immagini utilizzati per le valutazioni della qualità così come sui risultati delle prove pertinenti. L'esperienza di scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione in merito alla valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole ha dimostrato che l'utilizzo di sistemi di informazione elettronici dedicati è particolarmente utile. Al fine di agevolare l'operato degli Stati membri e la loro comunicazione con la Commissione è opportuno che tali sistemi di informazione continuino a essere utilizzati e ulteriormente sviluppati, ove necessario, per le relazioni delle tre valutazioni della qualità di cui al regolamento (UE) 2021/2116.

(3)

Affinché i dati forniti siano affidabili ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, i risultati delle tre valutazioni della qualità, e in particolare quelli relativi al sistema di domanda geospaziale e al sistema di monitoraggio delle superfici, dovrebbero essere combinati in modo da stimare l'errore di superficie dei dati comunicati per gli indicatori di output e di risultato derivante dalle carenze dei sistemi. È opportuno che siano stabilite norme in merito alle misure correttive che possono essere necessarie per far fronte alle carenze entro un termine definito. Inoltre le relazioni elaborate per gli anni 2024 e 2026 dovrebbero permettere di verificare che il sistema di monitoraggio delle superfici sia correttamente istituito in tutti gli Stati membri e che l'attuazione graduale del sistema di monitoraggio delle superfici abbia effettivamente riguardato tutte le condizioni di ammissibilità e gli interventi che possono essere monitorati. A tale scopo è opportuno che le relazioni contengano un elenco di tutti i criteri di ammissibilità per tutti gli interventi basati sulle superfici nell'ambito del sistema integrato nonché informazioni sulle fonti di dati utilizzate per l'analisi.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema affidabile e moderno per gestire le domande di aiuto che consenta di comunicare mediante mezzi elettronici e sia operativo nell'arco di un ciclo annuale. È opportuno che gli Stati membri prevedano una semplificazione per i beneficiari e l'amministrazione nazionale, ad esempio facendo in modo che una domanda possa riguardare vari interventi o vari beneficiari che presentano domanda congiunta o che per un determinato anno venga considerata una sola domanda per azienda in caso di cessione di tale azienda. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire la corretta gestione degli interventi qualora più di un organismo pagatore sia responsabile per lo stesso beneficiario.

(5)

È auspicabile che gli Stati membri sfruttino i vantaggi della digitalizzazione utilizzando di regola mezzi elettronici per tutte le comunicazioni con i beneficiari. Per favorire la semplificazione gli Stati membri dovrebbero inoltre recuperare, nella misura possibile, le informazioni necessarie per la gestione degli interventi da fonti di dati a disposizione della pubblica amministrazione.

(6)

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di aiuto è opportuno che gli Stati membri mettano a disposizione moduli precompilati contenenti tutte le informazioni pertinenti e più aggiornate per i beneficiari. Gli Stati membri dovrebbero prevenire le irregolarità consentendo di apportare modifiche ai moduli precompilati e utilizzando messaggi di avviso che aiutino i beneficiari a individuare possibili inosservanze e a presentare domanda in modo corretto. È opportuno che gli Stati membri tengano conto delle modifiche apportate dai beneficiari per aggiornare le informazioni contenute nelle banche dati dell'amministrazione nazionale. Ai fini della parità di trattamento dei beneficiari, se uno Stato membro decide di applicare il sistema di domanda automatica, tale sistema dovrebbe garantire lo stesso livello di dettaglio richiesto per le domande di aiuto di cui al presente regolamento.

(7)

Le domande di aiuto nell'ambito del sistema integrato dovrebbero fornire, nella misura possibile, tutte le informazioni necessarie per la gestione corretta e affidabile degli interventi a cui si riferiscono e per l'appropriata elaborazione delle relazioni sugli indicatori di output e di risultato. Per la corretta gestione degli interventi è opportuno che i beneficiari restino responsabili delle domande di aiuto presentate affinché tutti i diritti e le responsabilità pertinenti possano essere assunti in modo trasparente.

(8)

Ai fini della prevenzione delle irregolarità è opportuno che sia concessa la possibilità di modificare o ritirare le domande di aiuto entro un termine stabilito. Quando tutti i beneficiari di uno specifico intervento sono oggetto di controlli amministrativi e/o tramite l'uso del sistema di monitoraggio delle superfici, non è necessario l'effetto deterrente delle sanzioni. Pertanto è opportuno che le modifiche o i ritiri siano consentiti in qualsiasi momento entro un termine stabilito, termine che è necessario per la corretta gestione degli interventi. Tuttavia è opportuno che le modifiche o i ritiri non siano consentiti in riferimento a inosservanze relative a condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da fonti diverse dal sistema di monitoraggio delle superfici e dai controlli amministrativi. In altre situazioni non dovrebbe essere consentita la possibilità di apportare modifiche o di ritirare la domanda di aiuto se il beneficiario è stato informato di un controllo in loco programmato o se tale controllo, nel caso sia avvenuto senza comunicazione preventiva, ha già rilevato irregolarità. Inoltre al fine di rafforzare l'affidabilità delle informazioni necessarie per gli interventi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per bovini, ovini e caprini, è opportuno che il termine per le modifiche sia fissato in modo da consentire di apportare adeguamenti alla domanda di aiuto e di inserire gli aggiornamenti nella banca dati informatizzata degli animali entro la data fissata dagli Stati membri per il rispetto dei requisiti di identificazione e di registrazione.

(9)

È opportuno che gli Stati membri garantiscano che la domanda geospaziale contenga le informazioni necessarie per gestire gli interventi basati sulle superfici nell'ambito del sistema integrato e, nella misura necessaria, gli interventi basati sulle superfici nel settore vitivinicolo e per i requisiti nell'ambito della condizionalità. Per offrire indicazioni utili agli Stati membri è opportuno fornire un elenco non esaustivo degli elementi di cui consta la domanda geospaziale. In riferimento alle informazioni sull'uso di prodotti fitosanitari che il beneficiario deve fornire, ove pertinente, per un intervento nell'ambito del sistema integrato per il quale richiede il sostegno della politica agricola comune (PAC), gli Stati membri possono decidere di servirsi di tali informazioni in relazione agli obblighi di registrazione dell'uso di tali prodotti a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(10)

Per la corretta gestione degli interventi basati sugli animali è opportuno stabilire alcune norme sul contenuto delle domande di aiuto pertinenti. Al fine di garantire trasparenza e parità di trattamento dei beneficiari è opportuno altresì chiarire che se si ricorre al sistema di domanda automatica, tutti gli animali di cui è in possesso il beneficiario e che sono potenzialmente ammissibili a ricevere aiuto nell'ambito di un determinato intervento devono essere considerati dichiarati per quell'intervento.

(11)

Il regolamento (UE) 2021/2116 ha introdotto il sistema di monitoraggio delle superfici come elemento obbligatorio del sistema integrato. Per garantire che tale obbligo sia correttamente attuato in modo uniforme è opportuno che il sistema di monitoraggio delle superfici abbia lo stesso ambito di applicazione in tutti gli Stati membri, in modo da contemplare tutti i beneficiari e tutti gli interventi basati sulle superfici gestiti nell'ambito del sistema integrato e tutte le condizioni monitorabili. È opportuno favorire in via prioritaria l'automazione dell'analisi dei dati nell'ambito del sistema di monitoraggio delle superfici onde sostenere l'obiettivo trasversale della modernizzazione della PAC. Pertanto è auspicabile che sia gradualmente ampliato il numero delle condizioni di ammissibilità che possono essere considerate monitorabili tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero garantire che nel 2023 e nel 2024 tutte le condizioni di ammissibilità che possono essere considerate monitorabili tramite il trattamento automatizzato dei dati dei satelliti Sentinel di Copernicus siano soggette al sistema di monitoraggio delle superfici. Gli Stati membri tuttavia hanno facoltà di decidere se tali condizioni di ammissibilità monitorabili siano effettivamente gestite tramite il trattamento dei dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o di altri dati di valore almeno equivalente. Qualora le condizioni di ammissibilità non possano essere considerate monitorabili tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus, gli Stati membri possono decidere di gestirle tramite il trattamento di altri dati di valore almeno equivalente o altrimenti considerarle non monitorabili. A decorrere dal 2025 gli Stati membri dovrebbero garantire che tutte le condizioni di ammissibilità che possono essere considerate monitorabili tramite il trattamento automatizzato dei dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o di fotografie geolocalizzate siano soggette al sistema di monitoraggio delle superfici. Tuttavia in considerazione dello sforzo e degli investimenti necessari per includere le fotografie geolocalizzate come dati di valore almeno equivalente per il sistema di monitoraggio delle superfici, è opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo per svolgere il lavoro preparatorio necessario. Per tale ragione occorre che gli Stati membri garantiscano che le condizioni di ammissibilità che possono essere considerate monitorabili tramite fotografie geolocalizzate siano contemplate gradualmente nel corso del periodo di programmazione. Tali sforzi dovrebbero progredire a ritmo costante a decorrere dal 2025. È opportuno che gli Stati membri stabiliscano con cadenza annuale quali condizioni di ammissibilità che possono essere considerate monitorabili tramite fotografie geolocalizzate siano soggette al sistema di monitoraggio delle superfici. Oltre a ciò, per agevolare ulteriormente l'integrazione di questa nuova tecnologia nel sistema di monitoraggio delle superfici, è opportuno che gli Stati membri includano nel sistema di monitoraggio delle superfici almeno una percentuale di interventi per i quali le condizioni di ammissibilità siano considerate monitorabili soltanto tramite fotografie geolocalizzate anteriormente al 1o gennaio 2027. Gli Stati membri dovrebbero disporre della flessibilità necessaria per decidere quali interventi, in cui almeno una condizione di ammissibilità sarà monitorata da fotografie geolocalizzate nell'ambito del sistema di monitoraggio delle superfici, rientrino in tale percentuale. Ciononostante è opportuno che gli Stati membri, nella loro decisione, garantiscano che tutti gli interventi basati sulle superfici siano soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici a norma dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2116.

(12)

Inoltre è opportuno stabilire una serie comune di requisiti per garantire che le superfici per le quali è richiesto un intervento siano prive di terreni non ammissibili e non siano soggette a un uso non ammissibile dei terreni e a cambiamenti non ammissibili della categoria di superficie agricola che possano influire sull'analisi delle condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento svolta utilizzando il sistema di monitoraggio delle superfici. Nel corso dell'anno di domanda tali requisiti dovrebbero essere valutati in relazione alle condizioni di ammissibilità degli interventi contenuti in una determinata domanda di aiuto in modo da consentire successivamente lo svolgimento di un'analisi significativa tramite il sistema di monitoraggio delle superfici. È opportuno che l'uso dei terreni sia valutato entro una superficie delimitata al fine di stabilire se, in base a una determinata domanda di aiuto e all'intervento pertinente, si sia verificato il comportamento spaziale o temporale previsto. Nello sviluppare il sistema di monitoraggio delle superfici gli Stati membri dovrebbero sfruttarne pienamente il potenziale utilizzando le informazioni disponibili per aggiornare il sistema di identificazione delle parcelle agricole e per comunicare con i beneficiari in modo da consentire di apportare modifiche alle domande di aiuto. Quando uno Stato membro deve informare il beneficiario della presenza di inosservanze emerse dai risultati del sistema di monitoraggio delle superfici nel caso vi siano superfici non ammissibili o un uso non ammissibile dei terreni, è opportuno che si comunichino le informazioni riguardo all'inosservanza non appena essa sia rilevata in modo da consentire al beneficiario di modificare la domanda di aiuto il prima possibile e consentire lo svolgimento di un'ulteriore analisi del sistema di monitoraggio delle superfici in modo efficace e tempestivo. È inoltre opportuno chiarire come applicare nella pratica la possibilità di un'attuazione progressiva del sistema, specificando gli interventi da realizzare nel 2023.

(13)

Affinché il sistema di monitoraggio delle superfici possa comprendere tutte le condizioni di ammissibilità degli interventi basati sulle superfici gestiti nell'ambito del sistema integrato, monitorabili tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente, è necessario estendere le tipologie di dati e prevedere norme che attestino la loro equivalenza a quelli satellitari. Per evitare che vi siano lacune negli sforzi di modernizzazione compiuti dagli Stati membri è opportuno che le fotografie geolocalizzate siano considerate dati di valore almeno equivalente ai fini del sistema di monitoraggio delle superfici.

(14)

Occorre stabilire norme specifiche per una procedura obiettiva ed efficiente di acquisizione di dati satellitari ai fini del sistema di monitoraggio delle superfici.

(15)

Ai fini di una corretta gestione degli interventi per il cotone è opportuno prevedere alcune norme relative al contenuto dei controlli che gli Stati membri svolgono sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute.

(16)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Tuttavia tale regolamento dovrebbe continuare a essere applicato alle domande di aiuto per i pagamenti diretti presentate anteriormente al 1o gennaio 2023 e alle domande di pagamento presentate per le misure di sostegno attuate a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli, del comitato della politica agricola comune e del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato») di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/2116 con riferimento a quanto segue:

a)

forma, contenuto e modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:

i)

le relazioni di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici;

ii)

le misure correttive di cui agli articoli 68, 69 e 70 del regolamento (UE) 2021/2116;

b)

le caratteristiche di base e le norme del sistema delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2116 e del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 70 dello stesso regolamento, compresi i parametri dell'aumento graduale del numero di interventi nell'ambito del sistema di monitoraggio delle superfici;

c)

la procedura da applicare all'acquisizione di dati satellitari di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/2116 per raggiungere gli obiettivi assegnati;

d)

il quadro che disciplina l'acquisizione, il miglioramento e l'uso dei dati satellitari nonché le scadenze applicabili; e

e)

un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute per il pagamento specifico per il cotone di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 2

Relazioni di valutazione della qualità

1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione la valutazione della qualità di cui all'articolo 68, paragrafo 3, all'articolo 69, paragrafo 6, e all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 sotto forma di relazioni trasmesse mediante sistemi di informazione elettronici che consentono lo scambio di informazioni, documenti e dati giustificativi.

2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 forniscono informazioni sul lavoro svolto nel contesto delle valutazioni della qualità, in particolare in merito ai risultati delle visite in loco e/o delle analisi delle immagini che offrono informazioni affidabili e conclusive riguardo alla situazione effettiva sul campo, e quantificano le carenze rilevate dalla valutazione della qualità pertinente. I risultati delle valutazioni della qualità di cui al paragrafo 1 devono essere combinati in modo da quantificare l'errore relativo al numero di ettari o alla ripartizione delle superfici riportato nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

3.   Qualora i risultati delle valutazioni della qualità rilevino carenze in base alle valutazioni della qualità di cui al paragrafo 1, lo Stato membro indica chiaramente le misure correttive volte ad affrontare tali carenze nella relazione di valutazione della qualità. Se la Commissione ritiene che i progressi nell'attuazione delle misure correttive proposte nell'anno precedente siano insufficienti può chiedere allo Stato membro di presentare un piano d'azione a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2116.

4.   Per quanto riguarda le carenze ricorrenti che emergono nella valutazione della qualità di cui al paragrafo 1, la Commissione chiede un piano d'azione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 se le stesse carenze sono emerse senza che siano avvenuti miglioramenti nel secondo anno consecutivo e se tali carenze sono considerate gravi in conformità dell'articolo 2, lettera d), del suddetto regolamento.

5.   La relazione di valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici trasmessa per gli anni 2024 e 2026 contiene tutte le condizioni di ammissibilità per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici nonché informazioni sulle fonti di dati utilizzati per l'analisi.

Articolo 3

Norme generali per il sistema delle domande di aiuto

1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema elettronico per le domande di aiuto, che devono essere presentate annualmente dai beneficiari e che contengono tutte le informazioni necessarie in modo da consentire agli Stati membri di effettuare la verifica delle condizioni di ammissibilità al sostegno almeno per gli interventi di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116 così come, ove necessario, delle condizioni e dei requisiti relativi alla condizionalità e ai diritti all'aiuto. Il sistema consentirà l'individuazione chiara e inequivocabile dei beneficiari, in particolare se si utilizza il sistema di domanda automatica di cui all'articolo 65, paragrafo 4, lettera f), del suddetto regolamento. Il sistema deve includere il sistema di domanda geospaziale e, se pertinente, il sistema basato sugli animali di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

2.   Le domande di aiuto devono essere presentate entro un termine fissato dallo Stato membro e si riferiscono all'anno civile della loro presentazione.

3.   Gli Stati membri possono prevedere una singola domanda di aiuto che includa i vari interventi di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116, i diritti all'aiuto e la condizionalità.

4.   Gli Stati membri possono decidere che un gruppo di beneficiari possa presentare una domanda di aiuto congiunta purché sia garantita la parità di trattamento di tutti i beneficiari.

5.   Nel caso in cui un'azienda sia ceduta da un beneficiario a un altro beneficiario, gli Stati membri prendono in considerazione una sola domanda di aiuto per quell'azienda nell'anno in cui è avvenuta la cessione.

6.   Per quanto riguarda gli interventi basati sugli animali di cui agli articoli 31, 34 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115, qualora un animale sia ceduto da un beneficiario a un altro beneficiario gli Stati membri possono tenere conto di più di una domanda di aiuto per quell'animale nell'anno in cui è avvenuta la cessione purché essi siano in grado di garantire la non discriminazione tra i beneficiari interessati, l'efficienza dei controlli, una corretta applicazione di eventuali sanzioni e il rispetto dell'annualità del sistema integrato.

7.   Ai fini della corretta gestione degli interventi all'interno di uno Stato membro e nei casi in cui vi sia più di un organismo pagatore responsabile della gestione della domanda di aiuto presentata dallo stesso beneficiario, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure appropriate per garantire che le informazioni necessarie siano disponibili per tutti gli organismi pagatori interessati.

Articolo 4

Semplificazione delle procedure connesse al sistema delle domande di aiuto

1.   Gli Stati membri istituiscono mezzi elettronici di comunicazione tra i beneficiari e le autorità garantendo l'affidabilità dei dati trasmessi ai fini della corretta gestione degli interventi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo. Se i documenti giustificativi non possono essere trasmessi elettronicamente, gli Stati membri fissano le stesse scadenze per la loro trasmissione tramite mezzi non elettronici.

2.   Gli Stati membri possono prevedere procedure semplificate qualora i dati siano già a disposizione delle autorità, in particolare se la situazione non è mutata dall'ultima presentazione di una domanda di aiuto. Gli Stati membri possono decidere di usare dati derivanti da fonti di dati a disposizione delle autorità nazionali ai fini delle domande di aiuto. Gli Stati membri provvedono a far sì che tali fonti di dati offrano il livello di certezza necessario per la corretta gestione dei dati al fine di garantire l'affidabilità, l'integrità e la sicurezza degli stessi.

3.   Gli Stati membri, ove opportuno, possono chiedere le informazioni richieste nei documenti giustificativi da trasmettere insieme alla domanda di aiuto direttamente alla fonte delle stesse.

Articolo 5

Requisiti relativi al sistema delle domande di aiuto

1.   Gli Stati membri forniscono ai beneficiari, tramite mezzi elettronici, moduli precompilati secondo quanto previsto all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116.

2.   Per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116, i moduli precompilati devono contenere il materiale grafico pertinente più aggiornato, acquisito attraverso un'interfaccia basata sul sistema d'informazione geografica in modo da agevolare la dichiarazione geospaziale delle superfici ai fini di tali interventi e della condizionalità.

3.   I moduli precompilati di cui al paragrafo 1 devono contenere:

a)

l'identificazione univoca di tutte le parcelle agricole e le unità fondiarie con superfici non agricole ritenute ammissibili dallo Stato membro dell'azienda;

b)

l'estensione e l'ubicazione delle superfici dichiarate di tali parcelle e la corrispondente superficie ammissibile determinata per il pagamento relativo all'anno precedente ai fini degli interventi basati sulle superfici;

c)

le informazioni pertinenti per la condizionalità.

4.   È altresì possibile fornire ai beneficiari, ove rilevante ai fini della domanda di aiuto, informazioni provenienti dal sistema di monitoraggio delle superfici.

5.   Per gli interventi basati sugli animali riguardanti bovini o ovini e caprini, gli Stati membri ricorrono a una base dati informatizzata aggiornata di cui all'articolo 2, punto 25, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (6) al fine di inserire nei moduli precompilati le informazioni più recenti provenienti dalla base dati, che deve essere aggiornata conformemente ai termini di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione (7).

6.   Gli Stati membri consentono ai beneficiari di correggere i moduli precompilati entro un termine fissato dallo Stato membro conformemente alle condizioni stabilite per i termini di presentazione delle domande di aiuto di cui all'articolo 3 e per le modifiche o le revoche delle domande di aiuto di cui all'articolo 7.

7.   Le modifiche apportate dai beneficiari nei moduli precompilati devono essere tenute in considerazione, se del caso, per aggiornare il sistema di identificazione delle parcelle agricole, l'applicazione del sistema di monitoraggio delle superfici e la banca dati informatizzata di cui al paragrafo 5.

8.   Per agevolare la presentazione delle domande di aiuto da parte dei beneficiari il sistema delle domande di aiuto invia messaggi di avviso nel corso del processo di presentazione delle domande.

9.   Gli Stati membri che applicano il sistema di domanda automatica di cui all'articolo 65, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2116 garantiscono un livello di dettaglio equivalente a quanto stabilito nel presente regolamento.

Articolo 6

Contenuto delle domande di aiuto

1.   Per «domanda di aiuto» si intende una domanda di sostegno nell'ambito di qualsiasi intervento gestito dal sistema integrato o, se pertinente, una domanda di sostegno o una richiesta di pagamento.

2.   La domanda di aiuto deve contenere almeno le informazioni seguenti:

a)

l'identità del beneficiario;

b)

informazioni dettagliate sull'intervento (sugli interventi) oggetto della domanda;

c)

ove opportuno, qualsiasi documento giustificativo indispensabile per stabilire le condizioni di ammissibilità o altri requisiti pertinenti all'intervento oggetto della domanda;

d)

informazioni relative alla condizionalità.

Il beneficiario rimane responsabile della domanda di aiuto e della correttezza delle informazioni trasmesse. Ciò vale anche quando uno Stato membro applica un sistema di domanda automatica.

3.   Gli Stati membri fanno sì che la domanda di aiuto contenga tutte le informazioni indispensabili per estrarre dati pertinenti ai fini della corretta informativa sugli indicatori di output e di risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto concerne gli interventi oggetto della domanda di aiuto.

Articolo 7

Modifiche o ritiri delle domande di aiuto

1.   Le domande di aiuto possono essere modificate oppure ritirate in tutto o in parte dal beneficiario alle condizioni seguenti:

a)

per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio delle superfici, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116. Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere controlli in loco;

b)

per gli interventi basati sugli animali di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2115 relativi a bovini o ovini e caprini, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116. Tuttavia, in relazione alla condizione di ammissibilità per l'identificazione e la registrazione degli animali, le modifiche o i ritiri sono consentiti soltanto entro la data stabilita dallo Stato membro in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/2115 e nel caso non sia intervenuta la scadenza di cui alla prima frase del presente paragrafo. Non sono inoltre consentiti modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco;

c)

per gli altri interventi, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116. Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.

2.   In caso di inosservanze relative alle condizioni di ammissibilità rilevate da controlli amministrativi o dal sistema di monitoraggio delle superfici, gli Stati membri informano i beneficiari consentendo di modificare o ritirare la domanda di aiuto per quanto concerne la parte interessata dall'inosservanza conformemente al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tuttavia, per gli interventi basati sugli animali di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2115 relativi a bovini o ovini e caprini, in caso di inosservanze riguardanti la condizione di ammissibilità concernente l'individuazione e la registrazione degli animali, sono ammessi modifiche o ritiri solo prima della data stabilita dallo Stato membro entro cui rispettare tali requisiti in applicazione del paragrafo 2 del suddetto articolo. Al fine di agevolare il processo per i beneficiari, gli Stati membri possono apportare le correzioni necessarie alla parte della domanda di aiuto interessata dall'inosservanza. In tal caso tuttavia gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario sia informato dei cambiamenti introdotti dallo Stato membro e abbia la possibilità di intervenire in caso di disaccordo.

3.   Per gli interventi basati sugli animali di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2115 relativi a bovini o ovini e caprini, gli Stati membri possono disporre che le notifiche alla banca dati informatizzata, di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento, riguardo a un animale che non si trova più nell'azienda possono sostituire il ritiro per iscritto dell'animale.

4.   Per gli Stati membri che applicano un sistema di domanda automatica di cui all'articolo 65, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2116 per gli interventi basati sugli animali, i beneficiari possono revocare la loro domanda soltanto per tutti gli animali oggetto dell'intervento che sono registrati nella banca dati informatizzata.

5.   Le modifiche o i ritiri si effettuano tramite i canali di comunicazione ufficiali stabiliti dallo Stato membro.

6.   Gli Stati membri informano i beneficiari dell'ultima data utile per modificare o ritirare la loro domanda di aiuto. Gli Stati membri garantiscono parità di trattamento ai beneficiari che sono soggetti a un sistema di domanda automatica di cui all'articolo 65, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 8

Domanda geospaziale

1.   La domanda geospaziale si utilizza per tutti gli interventi basati sulle superfici nell'ambito del sistema integrato e per le informazioni pertinenti in relazione alla condizionalità, anche in caso di beneficiari soggetti alla condizionalità ma che non chiedono sostegno nell'ambito degli interventi basati sulle superfici.

2.   La domanda geospaziale può essere utilizzata anche per interventi basati sulle superfici nel settore vitivinicolo secondo quanto disposto al titolo III, capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2021/2115.

3.   Fatto salvo l'articolo 6, la domanda geospaziale contiene almeno le informazioni seguenti:

a)

l'identificazione univoca delle parcelle agricole e delle unità fondiarie con superfici non agricole ritenute ammissibili dallo Stato membro dell'azienda;

b)

il delineamento chiaro della superficie dichiarata per l'ottenimento di un aiuto nell'ambito di ciascun intervento sulle parcelle agricole e le unità fondiarie con superfici non agricole ritenute ammissibili dallo Stato membro, in particolare se la superficie dichiarata è inferiore alla superficie totale della parcella agricola;

c)

la tipologia, l'ubicazione e, ove pertinente, le dimensioni degli elementi caratteristici del paesaggio pertinenti ai fini della condizionalità o degli interventi;

d)

ove rilevante, la coltura presente sulle parcelle agricole;

e)

ove rilevante, se la parcella agricola è soggetta ad agricoltura biologica, in particolare per l'adozione o il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), pertinente per il sostegno concesso per interventi di cui agli articoli 31 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115 o per la condizionalità;

f)

ove rilevante, informazioni sull'utilizzo di prodotti fitosanitari per le parcelle interessate da interventi per un uso sostenibile e ridotto dei pesticidi di cui agli articoli 31 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115. Gli Stati membri possono decidere di servirsi di tali informazioni in relazione al requisito di registrazione dei dati riguardanti i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

g)

l'identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2116 ai fini del sostegno di base al reddito per la sostenibilità;

h)

per le superfici per le quali si chiede il pagamento specifico per il cotone, la varietà delle sementi di cotone utilizzata e, se del caso, l'identificazione dell'organizzazione interprofessionale di cui il beneficiario è membro;

i)

per le superfici utilizzate per la produzione di canapa, la varietà delle sementi utilizzata, un'indicazione delle quantità di sementi utilizzate, espressa in chilogrammi per ettaro, e le etichette ufficiali usate per gli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (9), in particolare l'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro. Se le etichette devono essere trasmesse anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispedite ai beneficiari. Sulle etichette rispedite è indicato che sono state utilizzate per una domanda.

Articolo 9

Domande per interventi basati sugli animali

1.   Fatto salvo l'articolo 6, le domande per interventi basati sugli animali contengono almeno le informazioni seguenti:

a)

il numero di animali o, ove pertinente, il numero di unità di bestiame adulto, di ogni tipo, in relazione all'intervento basato sugli animali per cui si presenta domanda;

b)

ove rilevante, informazioni sul luogo in cui gli animali saranno detenuti nell'anno civile di cui alla domanda di aiuto;

c)

se il sostegno riguarda bovini o ovini e caprini, informazioni aggiornate pertinenti ai fini dell'intervento sugli animali in relazione al sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

2.   Gli Stati membri che applicano un sistema di domanda automatica a norma dell'articolo 65, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2116 garantiscono un livello di dettaglio equivalente a quanto stabilito al paragrafo 1 del presente articolo sulla base delle informazioni disponibili nella banca dati informatizzata ufficiale, che deve essere aggiornata per tutti gli animali a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115. Nell'ambito del sistema di domanda automatica, tutti gli animali del beneficiario pertinenti ai fini dell'intervento sono considerati inclusi nella richiesta.

Articolo 10

Sistema di monitoraggio delle superfici

1.   Il sistema di monitoraggio delle superfici si applica a tutte le domande di aiuto per interventi basati sulle superfici nell'ambito del sistema integrato presentate in ogni Stato membro e si usa per osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sugli ettari oggetto degli interventi basati sulle superfici e almeno ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché per tutti gli interventi basati sulle superfici le condizioni di ammissibilità, che possono essere monitorate tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente, siano soggette al sistema di monitoraggio delle superfici e comunicano tali informazioni ai beneficiari interessati.

3.   Ai fini del sistema di monitoraggio delle superfici, una condizione di ammissibilità è considerata monitorabile quando può essere monitorata tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus. Per gestire le condizioni di ammissibilità considerate monitorabili gli Stati membri possono decidere di usare i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente come previsto dall'articolo 11. Tuttavia a decorrere dal 1o gennaio 2025 una condizione di ammissibilità è considerata monitorabile quando può essere monitorata tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o tramite fotografie geolocalizzate di cui all'articolo 11. Per far fronte alle condizioni di ammissibilità considerate monitorabili a decorrere dal 1o gennaio 2025 gli Stati membri possono decidere di utilizzare i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus, fotografie geolocalizzate o altri dati di valore almeno equivalente.

4.   Per le condizioni di ammissibilità che possono essere monitorate tramite fotografie geolocalizzate, gli Stati membri possono decidere di inserirle gradualmente nell'ambito del sistema di monitoraggio delle superfici. Gli Stati membri fanno sì che anteriormente al 1o gennaio 2027 almeno il 70 % degli interventi con condizioni di ammissibilità monitorabili soltanto tramite fotografie geolocalizzate sia soggetto al sistema di monitoraggio delle superfici. Gli Stati membri stabiliscono ogni anno quali condizioni di ammissibilità monitorabili tramite fotografie geolocalizzate sono soggette al sistema di monitoraggio delle superfici.

5.   Per l'analisi delle condizioni di ammissibilità monitorabili nell'ambito del sistema di monitoraggio delle superfici, gli Stati membri possono scegliere di combinare i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus e/o altri tipi di dati di valore almeno equivalente conformemente ai criteri di cui all'articolo 11 in modo da comprendere la totalità delle domande di aiuto interessate. Gli Stati membri possono altresì decidere di effettuare un'analisi a cascata dei dati dei satelliti Sentinel e/o di altri tipi di dati di valore almeno equivalente al fine di ridurre il numero di casi monitorati in modo non conclusivo. Per le condizioni di ammissibilità che possono essere monitorate soltanto tramite fotografie geolocalizzate, in assenza di indicazioni inserite dal beneficiario lo Stato membro considera che questa condizione di ammissibilità non è stata rispettata.

6.   Gli Stati membri fanno sì che gli ettari che non rispettano le condizioni di ammissibilità pertinenti entro l'ultima data utile per apportare modifiche alle domande di aiuto a norma dell'articolo 7 siano esclusi dalla relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

7.   Per consentire un'osservazione, un tracciamento e una valutazione affidabili delle attività e pratiche agricole il sistema di monitoraggio delle superfici deve garantire, a livello di parcelle agricole o unità fondiarie con superfici non agricole ritenute ammissibili dagli Stati membri, il rilevamento di quanto segue:

a)

presenza di superfici non ammissibili, in particolare per la presenza di strutture permanenti;

b)

uso dei terreni non ammissibile;

c)

cambiamento della categoria di superficie agricola se si tratta di seminativo, coltura permanente o prato permanente.

Gli Stati membri utilizzano, ove rilevante, le informazioni di cui al presente paragrafo per aggiornare il sistema di identificazione delle parcelle agricole.

8.   Gli Stati membri comunicano ai beneficiari le informazioni relative agli ettari per i quali non sono rispettate le condizioni di ammissibilità pertinenti e alla rilevata presenza di superfici non ammissibili, uso dei terreni non ammissibile o cambiamenti della categoria di superficie agricola in modo che i beneficiari possano apportare modifiche alle domande di aiuto, conformemente all'articolo 7, oppure fornire prove aggiuntive. Gli Stati membri possono altresì decidere di comunicare ai beneficiari qualsiasi altro risultato provvisorio, ivi compresi i casi monitorati in modo non conclusivo, consentendo ai beneficiari di modificare, ove necessario, le domande conformemente all'articolo 7, paragrafo 1.

9.   In deroga al paragrafo 1 e allo scopo di incrementare gradualmente il numero di interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici, nel 2023 il sistema deve fornire informazioni almeno su quanto segue:

a)

tutte le condizioni di ammissibilità pertinenti ai fini del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/2115;

b)

tutte le condizioni di ammissibilità pertinenti ai fini di interventi per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 11

Dati di valore almeno equivalente per il sistema di monitoraggio delle superfici

Ai fini del sistema di monitoraggio delle superfici, gli Stati membri possono decidere di usare altri dati di valore almeno equivalente se tali dati sono in formato digitale, se possono essere trattati in modo automatico, se sono disponibili sistematicamente per i beneficiari interessati o per categorie di superfici nello Stato membro, se non sono discriminatori e se sono adatti a stabilire l'osservanza di una specifica condizione di ammissibilità o di un obbligo nella superficie soggetta alla condizione pertinente. In tale contesto le fotografie geolocalizzate sono considerate dati di valore almeno equivalente secondo quanto previsto all'articolo 65, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 12

Acquisizione di dati satellitari

1.   Ai fini dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/2116, ogni Stato membro informa la Commissione anteriormente al 1o novembre dell'anno civile che precede l'anno in cui si svolge la valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici in merito alle proprie specifiche relative all'acquisizione di dati satellitari per quanto concerne:

a)

la popolazione di parcelle per intervento dalla quale sarà selezionato il campione per la valutazione della qualità;

b)

il calendario per l'acquisizione dei dati satellitari per le condizioni di ammissibilità dell'intervento sulle parcelle selezionate.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri stabiliscono la popolazione di parcelle necessaria per costituire il campione per la valutazione della qualità sulla base delle domande di aiuto dell'anno precedente all'anno civile in cui si svolge la valutazione della qualità. La popolazione di parcelle per la quali sono richiesti i dati satellitari può essere aggiornata nell'anno civile in cui si svolge la valutazione della qualità per le parcelle che, secondo le domande di aiuto dell'anno civile in questione, non sono più pertinenti per un determinato intervento oppure per le parcelle oggetto di interventi per le quali non è stato chiesto l'aiuto nell'anno precedente.

3.   La Commissione conclude l'accordo con lo Stato membro interessato riguardo alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), anteriormente al 15 gennaio successivo alla comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

4.   Le autorità competenti o gli organismi che le rappresentano, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/2116, devono osservare le disposizioni riguardanti il diritto d'autore contenute nei contratti con i fornitori.

5.   Se il totale delle richieste degli Stati membri supera il bilancio disponibile per l'applicazione dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione decide un limite dei dati satellitari da fornire, nell'intento di fare l'uso più efficiente possibile delle risorse disponibili. Inoltre se nel corso dell'anno civile gli Stati membri aggiungono parcelle alla popolazione per la valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici, la Commissione potrebbe non essere in grado di acquisire tutte le immagini pertinenti.

Articolo 13

Controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute per il pagamento specifico per il cotone

Gli Stati membri eseguono controlli amministrativi sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute per il pagamento specifico per il cotone in conformità del presente articolo.

Ove opportuno, allo scopo di verificare l'ammissibilità per un incremento dell'aiuto concesso a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri svolgono controlli incrociati sulla dichiarazione resa dal beneficiario nella domanda geospaziale di essere membro di una organizzazione interprofessionale riconosciuta e sulle informazioni trasmesse dall'organizzazione in questione.

Gli Stati membri verificano almeno una volta ogni 5 anni la conformità ai criteri per l'approvazione delle organizzazioni interprofessionali e l'elenco dei loro membri.

Articolo 14

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Esso continua tuttavia ad applicarsi a quanto segue:

a)

domande di aiuto per pagamenti diretti presentate prima del 1o gennaio 2023;

b)

richieste di pagamento effettuate in relazione alle misure di sostegno attuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;

c)

sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità.

Articolo 15

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica alle domande di aiuto relative a interventi attuati conformemente al regolamento (UE) 2021/2115 a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

(3)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti (GU L 104 del 25.3.2021, pag. 39).

(8)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

(9)  Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).


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