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Document 32022D1165

Decisione (UE) 2022/1165 del Consiglio del 27 giugno 2022 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada

ST/10409/2022/INIT

GU L 181 del 07/07/2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1165/oj

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7.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 181/1


DECISIONE (UE) 2022/1165 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2022

relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 giugno 2022 il Consiglio ha autorizzato l’avvio di negoziati con la Repubblica di Moldova per un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada («accordo»).

(2)

Il 15 giugno 2022 i negoziati si sono conclusi positivamente.

(3)

In considerazione delle gravi perturbazioni nel settore dei trasporti nella Repubblica di Moldova causate dalla guerra di aggressione intrapresa dalla Russia contro l’Ucraina, è necessario che gli operatori della Repubblica di Moldova trovino rotte di transito alternative su strada attraverso l’Unione europea e nuovi mercati per esportare le loro merci.

(4)

Poiché le autorizzazioni concesse nel quadro del sistema multilaterale di quote della Conferenza europea dei ministri dei trasporti nell’ambito del Forum internazionale dei trasporti e degli accordi bilaterali vigenti con la Repubblica di Moldova non offrono ai trasportatori di merci su strada della Repubblica di Moldova la necessaria flessibilità per aumentare e pianificare in anticipo le loro operazioni con l’Unione europea e attraverso la stessa, è fondamentale liberalizzare il trasporto di merci su strada sia per le operazioni bilaterali che per il transito.

(5)

Alla luce delle circostanze uniche ed eccezionali che rendono necessaria la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo e in conformità dei trattati, è opportuno che l’Unione eserciti temporaneamente la pertinente competenza concorrente conferitale dai trattati. Qualsiasi effetto della presente decisione sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri dovrebbe essere rigorosamente limitato nel tempo. La competenza esercitata dall’Unione sulla base della presente decisione e dell’accordo dovrebbe pertanto essere esercitata solo durante il periodo di applicazione dell’accordo. Di conseguenza, la competenza concorrente così esercitata cesserà di essere esercitata dall’Unione non appena l’accordo cesserà di applicarsi. Fatte salve altre misure dell’Unione, e nel rispetto di tali misure dell’Unione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), successivamente gli Stati membri eserciteranno pertanto nuovamente tale competenza. È opportuno inoltre ricordare che, come sancito dal protocollo n. 25 sull’esercizio della competenza concorrente allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, l’ambito di applicazione dell’esercizio della competenza dell’Unione nell’ambito della presente decisione copre unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo e non copre l’intero settore. L’esercizio della competenza dell’Unione mediante la presente decisione lascia impregiudicate le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri in relazione a eventuali negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con qualsiasi altro paese terzo in tale settore.

(6)

È opportuno pertanto firmare con urgenza a nome dell’Unione europea l’accordo, che è limitato nel tempo, con possibilità di rinnovo, previa decisione del comitato misto istituito dall’accordo, che dovrebbe far seguito all’adozione di una decisione del Consiglio che definisce la posizione dell’Unione al riguardo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(7)

Al fine di iniziare a produrre quanto prima gli effetti positivi dell’accordo sul trasporto di merci è opportuno che l’accordo sia applicato in via provvisoria conformemente all’articolo 12 dello stesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma a nome dell’Unione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada è autorizzata, con riserva della conclusione di detto accordo (1).

Articolo 2

1.   L’esercizio della competenza dell’Unione ai sensi della presente decisione e dell’accordo è limitato al periodo di applicazione dell’accordo. Fatte salve altre misure dell’Unione, e nel rispetto di tali misure dell’Unione, dopo la fine di detto periodo di applicazione l’Unione cessa immediatamente di esercitare tale competenza e gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, TFUE.

2.   L’esercizio della competenza dell’Unione a norma della presente decisione e dell’accordo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla negoziazione in corso o futura, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali relativi al trasporto di merci su strada con qualsiasi altro paese terzo, e con la Repubblica di Moldova in relazione al periodo in cui l’accordo non è più applicabile.

3.   L’esercizio della competenza dell’Unione di cui al paragrafo 1 riguarda unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo.

4.   La presente decisione e l’accordo lasciano impregiudicate le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri nel settore del trasporto di merci su strada per quanto riguarda elementi diversi da quelli disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 4

L’accordo si applica in via provvisoria, conformemente al suo articolo 12, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.


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