EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0384

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/384 della Commissione del 3 marzo 2021 relativo all’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/1363

GU L 74 del 04/03/2021, p. 27–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/384/oj

4.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 74/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/384 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2021

relativo all’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 6, secondo comma,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 6, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE stabiliscono le norme generali relative all’ammissibilità delle denominazioni varietali mediante un riferimento all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio (3).

(2)

Conformemente all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, affinché una varietà vegetale possa essere approvata, la sua denominazione varietale deve essere considerata ammissibile dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV). Una denominazione varietale è ammissibile se non vi sono impedimenti ai sensi dei paragrafi 3 o 4 di tale articolo.

(3)

Il regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione (4)stabilisce le modalità di applicazione di alcuni criteri indicati all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 per l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 2002/53/CE e dell’articolo 9, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 2002/55/CE.

(4)

L’UCVV e gli Stati membri hanno istituito un gruppo di esperti che ha elaborato e modificato orientamenti relativi all’ammissibilità delle denominazioni a norma dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 (orientamenti relativi alle denominazioni varietali (5)). Al fine di garantire un’applicazione coerente dei criteri di cui all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, è opportuno fornire ulteriori chiarimenti a partire dagli orientamenti relativi alle denominazioni varietali.

(5)

Il regolamento (CE) n. 637/2009 è stato modificato in varie occasioni. Data la necessità di modificare le norme esistenti e ai fini della certezza del diritto, tale regolamento dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.

(6)

Una denominazione varietale deve essere approvata, tranne qualora non sia ammissibile a causa dell’esistenza di impedimenti. A norma dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 l’impiego di una denominazione varietale deve essere vietato nel caso di un diritto anteriore altrui, di difficoltà per quanto concerne il riconoscimento o la riproduzione, di denominazione identica a quella di un’altra varietà della stessa specie o di una specie apparentata o a denominazioni che sono correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci, di denominazione che possa costituire un illecito in uno degli Stati membri o possa essere contraria all’ordine pubblico, di confusione dovuta a somiglianza visiva, fonetica o concettuale o di contenuto fuorviante.

(7)

Al fine di concedere alle autorità competenti il tempo sufficiente per l’applicazione delle nuove norme, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2022.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce modalità dettagliate di applicazione dei criteri di cui all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi ai fini dell’articolo 9, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 2002/53/CE e dell’articolo 9, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 2002/55/CE.

Articolo 2

Ammissibilità delle denominazioni varietali

1.   Una denominazione varietale è ammissibile se non vi sono impedimenti alla sua attribuzione.

2.   Esiste un impedimento all’attribuzione di una denominazione varietale nei seguenti casi:

a)

l’impiego della denominazione varietale nel territorio dell’Unione è vietato se è accolta l’obiezione di un terzo che è titolare di un diritto anteriore, come stabilito all’articolo 3, paragrafo 1;

b)

la denominazione varietale è in conflitto con indicazioni geografiche, denominazioni di origine o specialità tradizionali garantite, come stabilito all’articolo 3, paragrafo 2;

c)

la denominazione varietale è difficilmente riconoscibile o può essere difficilmente riprodotta dai suoi utilizzatori, come stabilito all’articolo 4;

d)

la denominazione varietale è identica o può essere confusa con una denominazione varietale con la quale un’altra varietà della stessa specie o di una specie apparentata è iscritta in un registro ufficiale delle varietà vegetali o con la quale il materiale di un’altra varietà è stato commercializzato, come stabilito all’articolo 5;

e)

la denominazione varietale potrebbe creare confusione a causa della somiglianza visiva, fonetica o concettuale con la denominazione di una varietà della stessa specie o di una specie apparentata, come stabilito all’articolo 5;

f)

la denominazione varietale è identica o può essere confusa con denominazioni che sono correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci o che devono essere riservate in virtù di un’altra legislazione, come stabilito all’articolo 6;

g)

la denominazione varietale può indurre in errore o creare confusione, come stabilito all’articolo 7.

Articolo 3

Diritto anteriore altrui

1.   Esiste un impedimento dovuto a un diritto anteriore altrui qualora l’obiezione sollevata da un terzo, titolare di un marchio, contro l’attribuzione della denominazione varietale nel territorio dell’Unione sia accolta da un’autorità competente. Tale impedimento riguarda i marchi che:

a)

sono stati registrati in uno o più Stati membri o nell’Unione prima della registrazione della denominazione varietale;

b)

sono identici o simili alla denominazione varietale; e

c)

sono registrati in relazione a merci costituite dalla stessa specie della varietà in questione o da una specie apparentata.

2.   Nel caso di indicazioni geografiche, denominazioni di origine o specialità tradizionali garantite di prodotti agricoli e alimentari, bevande spiritose, vini aromatizzati e prodotti vitivinicoli che costituiscono un diritto anteriore altrui, l’impiego di una denominazione varietale nel territorio dell’Unione è vietato qualora tale denominazione violi:

a)

gli articoli 13 e 24 del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

b)

l’articolo 103 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

c)

l’articolo 20 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

d)

l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

3.   L’impedimento all’ammissibilità di una denominazione dovuto all’esistenza del diritto anteriore di cui al paragrafo 1 cessa di esistere se si ottiene il consenso scritto del titolare del diritto anteriore all’impiego della denominazione in riferimento alla varietà interessata, purché tale consenso non sia tale da indurre in errore il pubblico sulla vera origine del prodotto.

4.   Nel caso di un diritto anteriore del richiedente per la totalità o parte della denominazione varietale proposta, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94.

Articolo 4

Difficoltà per quanto concerne il riconoscimento o la riproduzione di una denominazione varietale

1.   Esiste un impedimento dovuto a difficoltà per quanto concerne il riconoscimento o la riproduzione di una denominazione varietale qualora una denominazione varietale sia difficilmente riconoscibile o possa essere difficilmente riprodotta dai suoi utilizzatori.

2.   Si ritiene che una denominazione varietale sia difficilmente riconoscibile o possa essere difficilmente riprodotta dai suoi utilizzatori nei seguenti casi:

a)

contiene o è costituita da comparativi o superlativi;

b)

contiene o è costituita da denominazioni botaniche di specie del gruppo delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi cui appartiene la varietà;

c)

contiene o è costituita da termini tecnici o di selezione, tranne qualora il loro uso in combinazione con altri termini non impedisca il riconoscimento della denominazione varietale in quanto tale;

d)

è costituita esclusivamente da un nome geografico che ha acquisito notorietà per la specie in questione;

e)

è costituita da una singola lettera o da un singolo numero o esclusivamente da numeri, tranne qualora ciò non costituisca una prassi consolidata per designare determinate varietà;

f)

contiene o è costituita da troppi termini o elementi, tranne qualora il concatenamento dei termini ne renda facile il riconoscimento;

g)

contiene un segno d’interpunzione o altro simbolo, una combinazione di lettere maiuscole e minuscole (tranne qualora la prima lettera sia maiuscola e il resto della denominazione sia in lettere minuscole), un deponente, un esponente o un disegno o un elemento figurativo (tranne l’apostrofo (’), la virgola (,), fino a due punti esclamativi non adiacenti (!), il punto (.) o il trattino (-), la barra obliqua (/) o la barra rovesciata (\)];

h)

contiene o è costituita da un deponente, un esponente o un disegno, un logo o un elemento figurativo.

Articolo 5

Denominazione che è identica o può essere confusa con la denominazione di un’altra varietà

1.   Esiste un impedimento all’attribuzione di una denominazione varietale che è identica o può essere confusa con:

a)

una denominazione varietale con la quale un’altra varietà della stessa specie o di una specie apparentata è iscritta in un registro ufficiale delle varietà; o

b)

una denominazione varietale con la quale il materiale di un’altra varietà è stato commercializzato in uno Stato membro o nel territorio di una parte contraente dell’Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV);

tranne se l’altra varietà è una varietà non più esistente e la sua denominazione non ha assunto alcun significato particolare.

2.   Al fine di stabilire se vi sia confusione ai fini del paragrafo 1, l’autorità competente analizza in primo luogo ciascuno degli aspetti visivi, fonetici e concettuali separatamente e procede poi a una valutazione globale, tenendo conto anche delle denominazioni varietali della stessa specie o di una specie apparentata, purché le varietà interessate di cui al presente paragrafo e al paragrafo 1 siano state oggetto di una privativa per ritrovati vegetali o di una domanda di privativa per ritrovati vegetali o siano state ufficialmente ammesse alla commercializzazione in uno dei seguenti territori:

a)

l’Unione;

b)

lo Spazio economico europeo;

c)

una parte contraente dell’UPOV;

d)

un membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

3.   Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«specie apparentate»: le specie elencate nell’allegato;

b)

«registro ufficiale delle varietà»: il Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole di cui all’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE o all’articolo 17 della direttiva 2002/55/CE, o l’elenco delle varietà dell’OCSE, o un registro delle varietà vegetali di un membro dell’UPOV;

c)

«una varietà non più esistente»: una varietà di cui non esiste più il materiale;

d)

«la denominazione non ha assunto alcun significato particolare»: una situazione in cui si ritiene che la denominazione di una varietà che è stata iscritta in un registro ufficiale delle varietà abbia perso il suo significato particolare al termine di un periodo di dieci anni successivo alla soppressione dal registro, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 6

Denominazioni correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci

1.   Esiste un impedimento all’attribuzione di una denominazione varietale qualora una denominazione varietale sia identica o possa essere confusa con denominazioni correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci o che devono essere riservate in virtù di un’altra legislazione.

2.   Per denominazioni correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci o che devono essere riservate in virtù di un’altra legislazione si intendono:

a)

denominazioni di valute;

b)

termini associati a pesi e misure;

c)

espressioni e termini che non devono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti dalla legislazione dell’Unione o di uno Stato membro.

Articolo 7

Contenuto fuorviante

1.   Esiste un impedimento all’attribuzione di una denominazione varietale qualora una denominazione varietale possa indurre in errore o creare confusione circa le caratteristiche, il valore, l’identità della varietà o l’identità del costitutore o di una qualsiasi delle altre parti della procedura.

2.   Si considera che una denominazione varietale possa indurre in errore o creare confusione se:

a)

genera la falsa impressione che la varietà sia apparentata con un’altra varietà specifica od ottenuta a partire da un’altra varietà specifica;

b)

genera la falsa impressione che la varietà abbia una caratteristica o un valore particolari;

c)

fa riferimento a una caratteristica o un valore particolare in modo tale da generare la falsa impressione che solo quella varietà possieda tale caratteristica o valore particolare, mentre altre varietà della stessa specie possono presentare la stessa caratteristica o lo stesso valore;

d)

è simile a un marchio ben noto che non è un marchio registrato o una denominazione varietale registrata;

e)

suggerisce che si tratta di un’altra varietà;

f)

genera una falsa impressione sull’identità del richiedente, della persona responsabile del mantenimento della varietà o del costitutore;

g)

contiene o è costituita da:

i)

comparativi o superlativi che possono essere ingannevoli per quanto riguarda le caratteristiche della varietà;

ii)

la denominazione botanica o comune di una specie del gruppo delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi cui appartiene la varietà;

iii)

il nome di una persona fisica o giuridica, oppure un riferimento a tale persona, in modo da generare una falsa impressione sull’identità del richiedente, della persona responsabile del mantenimento della varietà o del costitutore;

h)

comprende un nome geografico che può indurre in errore l’utilizzatore riguardo alle caratteristiche o al valore per la coltivazione e l’impiego della varietà.

Articolo 8

Abrogazione del regolamento (CE) n. 637/2009

Il regolamento (CE) n. 637/2009 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad applicarsi alle denominazioni varietali che il richiedente ha proposto per approvazione all’autorità competente prima del 1o gennaio 2022.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

(2)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

(3)  Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10).

(5)  UCVV, Guidelines on variety denominations, riunione n. 1 del consiglio di amministrazione del 2018, DOC-AC-2018-1-7.

(6)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(8)  Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

(9)  Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).


ALLEGATO

Definizione di specie apparentate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3

Ai fini della definizione di «specie apparentate» di cui all’articolo 5, paragrafo 3, si applica quanto segue:

a)

se esiste più di una classe all’interno dello stesso genere, si applica l’elenco di classi della parte I;

b)

se le classi comprendono più di un genere, si applica l’elenco di classi della parte II;

c)

in linea generale, per i generi e le specie che non sono compresi negli elenchi di classi delle parti I e II, si considera che un genere costituisca una classe.

PARTE I

Classi all’interno dello stesso genere

Classi

Denominazioni botaniche

Classe 1.1.:

Brassica oleracea

Classe 1.2.:

Brassica diversa da Brassica oleracea

Classe 2.1.:

Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima

Classe 2.2.:

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (sin.: B. vulgaris L. var. rubra L.), B. vulgaris L. var. cicla L., B. vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris

Classe 2.3.:

Beta diversa da quelle delle classi 2.1 e 2.2.

Classe 3.1.:

Cucumis sativus

Classe 3.2.:

Cucumis melo

Classe 3.3.:

Cucumis diverso da quelli delle classi 3.1 e 3.2

Classe 4.1.:

Solanum tuberosum L.

Classe 4.2.:

Pomodoro e pomodoro portainnesto:

Solanum lycopersicum L. (Lycopersicon esculentum Mill.)

Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg (Lycopersicon cheesmaniae L. Riley)

Solanum chilense (Dunal) Reiche (Lycopersicon chilense Dunal)

Solanum chmielewskii (C.M. Rick et al.) D.M. Spooner et al. (Lycopersicon chmielewskii C. M. Rick et al.)

Solanum galapagense S.C. Darwin & Peralta (Lycopersicon cheesmaniae f. minor (Hook. f.) C. H. Müll.) (Lycopersicon cheesmaniae var. minor (Hook. f.) D. M. Porter)

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner (Lycopersicon agrimoniifolium Dunal) (Lycopersicon hirsutum Dunal) (Lycopersicon hirsutum f. glabratum C. H. Müll.)

Solanum pennellii Correll (Lycopersicon pennellii (Correll) D’Arcy)

Solanum peruvianum L. (Lycopersicon dentatum Dunal) (Lycopersicon peruvianum (L.) Mill.)

Solanum pimpinellifolium L. (Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill.) (Lycopersicon racemigerum Lange)

e ibridi tra tali specie

Classe 4.3.:

Solanum melongena L.

Classe 4.4.:

Solanum diverso da quelli delle classi 4.1, 4.2 e 4.3

PARTE II

Classi che comprendono più di un genere

Classi

Denominazioni botaniche

Classe 201:

Secale, Triticosecale, Triticum

Classe 203 (*):

Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum e Poa

Classe 204 (*)

Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

Classe 205:

Cichorium, Lactuca


(*)  Le classi 203 e 204 non vengono definite esclusivamente in base alle specie apparentate.


Top