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Document 32017R1977
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1977 of 26 October 2017 repealing Implementing Regulation (EU) No 876/2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1977 della Commissione, del 26 ottobre 2017, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1977 della Commissione, del 26 ottobre 2017, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
C/2017/7318
GU L 285 del , pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2017
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1.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1977 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2017
che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 (2) la Commissione ha classificato un apparecchio portatile a batteria per la cattura e la registrazione di immagini statiche e video nel codice NC 8525 80 99 come altra videocamera digitale. |
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(2) |
Nella sentenza sulle cause riunite C-435/15 e C-666/15 (3), la Corte di giustizia ha sentenziato che il regolamento (UE) n. 876/2014 è nullo. |
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(3) |
Per motivi di certezza del diritto, le disposizioni dichiarate nulle dalla Corte di giustizia dovrebbero essere eliminate formalmente dall'ordinamento giuridico dell'Unione. |
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(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 dovrebbe quindi essere abrogato. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 della Commissione, dell'8 agosto 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 12).
(3) Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 marzo 2017, GROFA e altri, cause riunite C-435/15 e C-666/15, ECLI:EU:C:2017:232.