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Document 32015R2265
Council Regulation (EU) 2015/2265 of 7 December 2015 opening and providing for the management of autonomous Union tariff quotas for certain fishery products for the period 2016-2018
Regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018
Regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018
GU L 322 del 08/12/2015, p. 4–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2016
8.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/4 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/2265 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2015
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'approvvigionamento dell'Unione in determinati prodotti della pesca dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Gli ultimi 18 anni hanno visto un aumento della dipendenza dell'Unione dalle importazioni per coprire il consumo interno di prodotti della pesca. Per non mettere a repentaglio la produzione di prodotti ittici dell'Unione e per garantire all'industria di trasformazione dell'Unione un approvvigionamento adeguato, è opportuno ridurre o sospendere i dazi doganali per una serie di prodotti della pesca nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Per garantire parità di condizioni ai produttori dell'Unione, è opportuno altresì tener presente la sensibilità di taluni prodotti della pesca specifici sul mercato dell'Unione. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio (1) ha disposto l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2013-2015. Poiché il periodo di applicazione di tale regolamento scade il 31 dicembre 2015, è importante che le norme pertinenti ivi contenute siano applicabili nel periodo 2016-2018. |
(3) |
È opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell'Unione ai contingenti tariffari previsti dal presente regolamento, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti della pesca in questione in ciascuno degli Stati membri fino a esaurimento dei contingenti stessi. |
(4) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico delle date in cui sono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. È opportuno che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema. |
(5) |
L'applicazione dell'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e il Canada modificherà l'accesso preferenziale disponibile al mercato dell'Unione per i gamberetti della specie Pandalus borealis oggetto di un contingente tariffario previsto nel presente regolamento. È pertanto opportuno adeguare tale contingente per garantire il medesimo livello di approvvigionamento preferenziale al mercato dell'Unione che esisteva prima dell'entrata in vigore o dell'applicazione provvisoria di detto accordo. |
(6) |
L'applicazione del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che è stato negoziato parallelamente al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, modificherà l'accesso preferenziale disponibile al mercato dell'Unione per le aringhe oggetto di due contingenti tariffari previsti nel presente regolamento. È pertanto opportuno adeguare tali contingenti per garantire il medesimo livello di approvvigionamento preferenziale del mercato dell'Unione che esisteva prima dell'entrata in vigore o dell'applicazione provvisoria di detto protocollo aggiuntivo. |
(7) |
È importante dare all'industria di trasformazione dei prodotti della pesca la sicurezza di approvvigionamento di materie prime della pesca necessaria per consentire crescita e investimenti costanti e, ancora più importante, per consentirle di adeguarsi alla sostituzione delle sospensioni con i contingenti senza perturbazioni degli approvvigionamenti. È opportuno pertanto prevedere per alcuni prodotti della pesca cui si sono applicate sospensioni un sistema che determini, in presenza di determinate condizioni, un aumento automatico dei contingenti tariffari applicabili. |
(8) |
Al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune dei contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi dei contingenti tariffari i quantitativi necessari, corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe poter sorvegliare il ritmo di utilizzazione dei volumi dei contingenti tariffari e informare gli Stati membri di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono ridotti o sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.
Articolo 2
I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 3
1. Il contingente tariffario applicabile con il numero d'ordine 09.2794 per i gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis e Pandalus montagui, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione, stabilito nell'allegato del presente regolamento a 30 000 tonnellate l'anno, è automaticamente ridotto a 7 000 tonnellate l'anno a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e il Canada entra in vigore o è applicato in via provvisoria, a seconda di quale caso si verifichi per primo.
2. Il contingente tariffario applicabile con il numero d'ordine 09.2788 per le aringhe di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore a 80 g a pezzo, destinate alla trasformazione, stabilito nell'allegato del presente regolamento a 17 500 tonnellate l'anno, è automaticamente ridotto a 12 000 tonnellate l'anno a decorrere da due mesi dopo l'entrata in vigore o l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che è stato negoziato parallelamente al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, a seconda di quale caso si verifichi per primo. Tuttavia, non si applica alcuna riduzione automatica qualora al momento opportuno il saldo disponibile di tale contingente tariffario sia inferiore o uguale a 12 000 tonnellate.
3. Il contingente tariffario applicabile con il numero d'ordine 09.2792 per le aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg di peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione, stabilito nell'allegato del presente regolamento a 15 000 tonnellate l'anno, è automaticamente ridotto a 7 500 tonnellate l'anno a decorrere da due mesi dopo l'entrata in vigore o l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che è stato negoziato parallelamente al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, a seconda di quale caso si verifichi per primo. Tuttavia, non si applica alcuna riduzione automatica qualora al momento opportuno il saldo disponibile di tale contingente tariffario sia inferiore o uguale a 7 500 tonnellate.
4. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri che le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono state soddisfatte e pubblica l'informazione relativa al contingente tariffario di nuova applicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
1. Senza indugio la Commissione accerta se anteriormente al 30 settembre del relativo anno civile sia stato utilizzato l'80 % del contingente tariffario annuale per un prodotto della pesca cui si applica il presente articolo conformemente all'allegato. In tal caso, il contingente tariffario annuale stabilito nell'allegato è considerato automaticamente aumentato del 20 %. Il contingente tariffario annuale aumentato è il contingente tariffario applicabile a tale prodotto della pesca per l'anno civile in questione.
2. Su richiesta di almeno uno Stato membro e fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione accerta se anteriormente al 30 settembre dell'anno civile in questione sia stato utilizzato l'80 % del contingente tariffario annuale per un prodotto della pesca cui si applica il presente articolo conformemente all'allegato. In tal caso, si applica il paragrafo 1.
3. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri che le condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 sono state soddisfatte e pubblica l'informazione relativa al contingente tariffario di nuova applicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Nessun altro aumento può essere apportato nello stesso anno civile a un contingente tariffario aumentato ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 5
La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l'adeguata gestione e il controllo dell'applicazione del presente regolamento.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
C. CAHEN
(1) Regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti della pesca nel periodo dal 2013 al 2015, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (UE) n. 1344/2011 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 4).
(2) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Descrizione |
Quantitativo annuale del contingente (t) (1) |
Dazio contingentale |
Periodo contingentale |
09.2759 |
ex 0302 51 10 |
20 |
Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (2) (3) |
75 000 (10) |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 0302 51 90 |
10 |
|||||
ex 0302 59 10 |
10 |
|||||
ex 0303 63 10 |
10 |
|||||
ex 0303 63 30 |
10 |
|||||
ex 0303 63 90 |
10 |
|||||
ex 0303 69 10 |
10 |
|||||
09.2765 |
ex 0305 62 00 |
20 |
Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione (2) (3) |
4 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
25 |
||||||
29 |
||||||
ex 0305 69 10 |
10 |
|||||
09.2776 |
ex 0304 71 10 |
10 |
Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filetti congelati e carni congelate, destinati alla trasformazione2 (2) (3) |
38 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 0304 71 90 |
10 |
|||||
ex 0304 95 21 |
10 |
|||||
ex 0304 95 25 |
10 |
|||||
09.2761 |
ex 0304 79 50 |
10 |
Merluzzi granatieri (Macruronus Novaezelandiae), filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione (2) (3) |
17 500 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 0304 95 90 |
11 |
|||||
09.2798 |
ex 0306 16 99 |
20 |
Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis e Pandalus montagui, non sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (2) (3) (4) |
10 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
30 |
||||||
ex 0306 26 90 |
12 |
|||||
14 |
||||||
92 |
||||||
93 |
||||||
09.2794 |
ex 1605 21 90 |
45 |
Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis e Pandalus montagui cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione (2) (3) (4) |
30 000 (5) |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
62 |
||||||
ex 1605 29 00 |
50 |
|||||
55 |
||||||
09.2800 |
ex 1605 21 90 |
55 |
Gamberetti e gamberi della specie Pandalus jordani, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione (2) (3) (4) |
3 500 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 1605 29 00 |
60 |
|||||
09.2802 |
ex 0306 17 92 |
20 |
Gamberetti e gamberi della specie Penaeus vannamei e Penaeus monodon, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, non cucinati, destinati alla trasformazione (2) (3) (4) |
40 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2016 |
ex 0306 27 99 |
30 |
30 000 |
1.1.2017–31.12.2017 1.1.2018–31.12.2018 |
|||
09.2760 |
ex 0303 66 11 |
10 |
Naselli (Merluccius spp. esclusi Merluccius merluccius, Urophycis spp.) e abadeci (Genypterus blacodes eGenypterus capensis), congelati, destinati alla trasformazione (2) (3) |
15 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 0303 66 12 |
10 |
|||||
ex 0303 66 13 |
10 |
|||||
ex 0303 66 19 |
11 |
|||||
ex 0303 89 70 |
91 |
|||||
10 |
||||||
ex 0303 89 90 |
30 |
|||||
09.2774 |
ex 0304 74 19 |
10 |
Naselli del Pacifico (Merluccius productus), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione (2) (3) |
15 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 0304 95 50 |
10 |
|||||
09.2770 |
ex 0305 63 00 |
10 |
Acciughe (Engraulis anchoita), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione (2) (3) |
2 500 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
09.2754 |
ex 0303 89 45 |
10 |
Acciughe (Engraulis anchoita eEngraulis capensis), congelate, destinate alla trasformazione (2) (3) |
1 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
09.2788 |
ex 0302 41 00 |
10 |
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore a 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinate alla trasformazione (2) (3) |
17 500 (6) |
0 % |
1.10.2016-31.12.2016 1.10.2017-31.12.2017 1.10.2018-31.12.2018 |
ex 0303 51 00 |
10 |
|||||
ex 0304 59 50 |
10 |
|||||
ex 0304 99 23 |
10 |
|||||
09.2792 |
ex 1604 12 99 |
11 |
Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg di peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione (2) (3) |
5 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
|
09.2790 |
ex 1604 14 26 |
10 |
Filetti detti «loins» di tonni e palamite, destinati alla trasformazione (2) (3) |
25 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 1604 14 36 |
10 |
|||||
ex 1604 14 46 |
11 |
|||||
21 |
||||||
91 |
||||||
09.2785 |
ex 0307 49 59 |
10 |
Corpo (9) di calamari [Ommastrephes spp. — esclusi Todarodes sagittatus (sinonimoOmmastrephes sagittatus) — Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)] e Illex spp., congelati, con pelle e pinne, destinati alla trasformazione (2) (3) |
40 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 0307 99 11 |
10 |
|||||
ex 0307 99 17 |
21 |
|||||
09.2786 |
ex 0307 49 59 |
20 |
Calamari [Ommastrephes spp., Todarodes spp. — esclusi Todarodes sagittatus (sinonimoOmmastrephes sagittatus) — Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.] e Illex spp., congelati, interi o tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione (2) (3) |
1 500 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 0307 99 11 |
20 |
|||||
29 |
||||||
09.2777 |
ex 0303 67 00 |
10 |
Merluzzi d'Alaska (Theragra chalcogramma), congelati, filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione (2) (3) |
300 000 (10) |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 0304 75 00 |
10 |
|||||
ex 0304 94 90 |
10 |
|||||
09.2772 |
ex 0304 93 10 |
10 |
60 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
|
ex 0304 94 10 |
10 |
|||||
ex 0304 95 10 |
10 |
|||||
ex 0304 99 10 |
10 |
|||||
09.2746 |
ex 0302 89 90 |
30 |
Lutiano rosso (Lutjanus purpureus), fresco, refrigerato, destinato alla trasformazione (2) (3) |
1 500 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
09.2748 |
ex 0302 90 00 |
95 |
Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate, salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (2) (3) |
7 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 0303 90 90 |
91 |
|||||
ex 0305 20 00 |
30 |
|||||
09.2750 |
ex 1604 32 00 |
20 |
Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione di succedanei di caviale (2) (3) |
3 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
09.2778 |
ex 0304 83 90 |
21 |
Pesci piatti, filetti congelati e altre carni (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), destinati alla trasformazione (2) (3) |
5 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 0304 99 99 |
65 |
|||||
09.2824 |
ex 0302 52 00 |
10 |
Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) freschi, refrigerati o congelati, decapitati, senza branchie, senza visceri, destinati alla trasformazione (2) (3) |
5 000 |
2,6 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 0303 64 00 |
10 |
|||||
09.2826 |
ex 0306 17 99 |
10 |
Gamberetti e gamberi delle specie Pleoticus muelleri, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (2) (3) (4) |
10 000 |
4,2 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 0306 27 99 |
20 |
(1) Espresso in peso netto, salvo altrimenti specificato.
(2) Contingente tariffario subordinato alle condizioni fissate negli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
(3) Non sono ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:
— |
pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa, |
— |
taglio, |
— |
reimballaggio di filetti congelati individualmente, |
— |
campionatura, cernita, |
— |
etichettatura, |
— |
condizionamento, |
— |
refrigerazione, |
— |
congelamento, |
— |
surgelamento, |
— |
ghiacciatura, |
— |
decongelamento, |
— |
separazione. |
Non sono ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire trattamenti o operazioni che, pur dando diritto a tale beneficio, sono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. La riduzione dei dazi all'importazione è applicabile esclusivamente ai prodotti destinati al consumo umano.
Sono tuttavia ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:
— |
taglio a dadi, |
— |
taglio ad anelli, taglio a strisce per i prodotti di cui ai codici NC 0307 49 59, 0307 99 11, 0307 99 17, |
— |
filettaggio, |
— |
produzione di lati, |
— |
taglio di blocchi congelati, |
— |
frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati. |
(4) In deroga alla nota (2), i prodotti dei codici NC 0306 16 99 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 0306 26 90 (suddivisioni TARIC 12, 14 e 92), 1605 21 90 (suddivisioni TARIC 45 e 62), 1605 29 00 (suddivisioni TARIC 50 e 55), 0306 17 92 (suddivisione TARIC 20), ) 0306 27 99 (suddivisione TARIC 30), 0306 17 99 (suddivisione TARIC 10) e 0306 27 99 (suddivisione TARIC 20) possono beneficiare del contingente se subiscono l'operazione di trattamento di trasformazione di gamberi e gamberetti con gas d'imballaggio quale definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
(5) Il contingente tariffario 09.2794 è automaticamente ridotto a 7 000 tonnellate l'anno a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e il Canada entra in vigore o è applicato in via provvisoria, a seconda di quale caso si verifichi per primo.
(6) Il contingente tariffario 09.2788 è automaticamente ridotto a 12 000 tonnellate l'anno a decorrere da due mesi dopo l'entrata in vigore o l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che è stato negoziato parallelamente al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, a seconda di quale caso si verifichi per primo.
(7) Il contingente tariffario 09.2792 è automaticamente ridotto a 7 500 tonnellate l'anno a decorrere da due mesi dopo l'entrata in vigore o l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che è stato negoziato parallelamente al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, a seconda di quale caso si verifichi per primo.
(8) Espresso in peso netto sgocciolato.
(9) Corpo del cefalopode o calamaro senza testa e senza tentacoli, con pelle e pinne.
(10) Si applica l'articolo 4.