Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1321

    Decisione (UE) 2015/1321 della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa all'aiuto di Stato C 38/07 (ex NN 45/07) cui la Francia ha dato esecuzione a favore di Arbel Fauvet Rail SA [notificata con il numero C(2010) 4112] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 203 del 31/07/2015, p. 31–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 203 del 31/07/2015, p. 31–31 (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1321/oj

    31.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 203/31


    DECISIONE (UE) 2015/1321 DELLA COMMISSIONE

    del 23 giugno 2010

    relativa all'aiuto di Stato C 38/07 (ex NN 45/07) cui la Francia ha dato esecuzione a favore di Arbel Fauvet Rail SA

    [notificata con il numero C(2010) 4112]

    (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (2),

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    1.1.   Procedimento dinanzi alla Commissione

    (1)

    La Commissione è stata informata tramite denuncia di alcune misure di aiuto cui la Francia ha dato esecuzione a favore della società Arbel Fauvet Rail SA (in appresso «AFR»). La Francia ha presentato informazioni supplementari il 28 gennaio 2006, il 25 ottobre 2006, il 30 gennaio 2007 e il 6 giugno 2007.

    (2)

    Con lettera del 12 settembre 2007, la Commissione ha informato la Francia della decisione di avviare il procedimento d'indagine formale, di cui all'articolo 108, paragrafo 2 del TFUE, riguardo all'aiuto in oggetto.

    (3)

    La Francia ha comunicato le sue osservazioni in data 12 ottobre 2007 e 18 e 19 dicembre 2007.

    (4)

    La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto in oggetto.

    (5)

    La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi.

    (6)

    Il 2 aprile 2008 la Commissione ha adottato una decisione negativa (4) in merito alle misure in oggetto ingiungendo il recupero dell'aiuto (in appresso «la prima decisione AFR»).

    (7)

    La prima decisione AFR è stata impugnata dalla regione Nord-Pas-de-Calais (T-267/08) il 9 luglio 2008, e dalla Communauté d'Agglomération du Douaisis (T-279/08) il 17 luglio 2008. Un motivo sollevato dalle parti ricorrenti per l'annullazione della decisione era l'assenza del metodo di calcolo per l'elemento di aiuto. Le parti ricorrenti hanno inoltre affermato che la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione, classificando erroneamente AFR come impresa in difficoltà.

    1.2.   La sentenza Biria

    (8)

    Nella prima decisione AFR del 2 aprile 2008, il calcolo relativo all'importo dell'aiuto si fondava su un metodo messo a punto in una precedente decisione della Commissione concernente il caso C 38/2005 «Gruppo Biria» (in appresso «la decisione Biria») (5).

    (9)

    Con i ricorsi (6) del 5 aprile 2007 (T-102/07) e del 16 aprile 2007 (T-120/07), la decisione Biria è stata contestata rispettivamente dall'autorità che aveva concesso l'aiuto e dal successore legale dei beneficiari dell'aiuto. Il 3 marzo 2010 (7) il tribunale ha annullato la decisione Biria.

    (10)

    Benché il tribunale abbia in larga misura confermato l'argomentazione della Commissione, la decisione è stata nondimeno annullata per assenza di motivazione in un punto specifico. La Corte di giustizia ha ritenuto che, per determinare l'importo dell'elemento di aiuto contenuto in un prestito a un'impresa in difficoltà, nella motivazione relativa al calcolo dei premi di rischio, la Commissione non potesse limitarsi a un semplice richiamo alla propria comunicazione del 1997 relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (8) (in appresso «la comunicazione del 1997 sui tassi di riferimento»).

    1.3.   Revoca

    (11)

    La prima decisione AFR si riferisce esplicitamente a un considerando della decisione Biria che ha comportato l'annullamento di quest'ultima decisione ad opera del tribunale. L'argomentazione della decisione Biria e della prima decisione AFR si fondano su elementi simili per quanto riguarda la fissazione del premio di rischio.

    (12)

    Di conseguenza, alla luce della sentenza Biria, la Commissione constata che la prima decisione AFR del 2 aprile 2008 non è adeguatamente motivata in relazione al livello della fissazione del premio di rischio. Poiché la decisione in oggetto non è ancora definitiva, è opportuno revocarla e adottarne una nuova.

    2.   DESCRIZIONE DELL'AIUTO

    2.1.   Il beneficiario

    (13)

    AFR è un costruttore ferroviario specializzato nei vagoni merci e nei contenitori-cisterna, e uno dei maggiori produttori di materiale rotabile ferroviario sul mercato europeo. La società è ubicata a Douai (Nord) ed aveva circa 265 dipendenti nel 2008.

    (14)

    Nel 2005 AFR apparteneva interamente alla società Arbel SA (9) e aveva circa 330 dipendenti.

    (15)

    L'attività di AFR è stata in perdita per diversi anni. Le difficoltà economiche dell'impresa si sono accentuate dal 2001, e fra il 2002 e il 2005 questa tendenza non ha fatto che peggiorare. La seguente tabella riporta alcuni indicatori chiave dei risultati conseguiti da AFR nel periodo precedente la concessione dell'aiuto:

     

    Al 31.12.2004

    Al 31.12.2003

    Al 31.12.2002

    Al 31.12.2001

    Fatturato, in EUR

    22 700 000

    42 700 000

    42 000 000

    70 000 000

    Risultato netto, in EUR

    – 11 589 620

    – 14 270 634

    – 2 083 746

    – 10 500 000

    Fondi propri, in EUR

    – 21 090 000

    – 23 000 000

    – 8 700 000

    – 6 600 000

    2.2.   Le misure di aiuto

    (16)

    Il 4 luglio 2005 la Regione Nord-Pas-de-Calais e la Communauté d'agglomération du Douaisis hanno concesso congiuntamente a AFR un anticipo rimborsabile di 1 milione di EUR ciascuna, per un totale di 2 milioni di EUR.

    (17)

    Secondo le informazioni fornite dalle autorità francesi le condizioni di questi anticipi erano le seguenti:

    l'anticipo rimborsabile della Regione era stato concesso al tasso d'interesse annuo del 4,08 % (corrispondente al tasso di riferimento comunitario applicabile al momento della concessione), a condizione che AFR terminasse di elaborare un piano di finanziamento in corso. L'anticipo era rimborsabile in tre anni in rate semestrali a decorrere dal 1o gennaio 2006,

    l'anticipo della Communauté d'agglomération du Douaisis era stato concesso a un tasso d'interesse annuo del 4,08 % (corrispondente al tasso di riferimento comunitario applicabile al momento della concessione), a condizione che anche la Regione versasse, alle stesse condizioni, il suo anticipo rimborsabile, e che venisse fornita la prova della fusione irrevocabile fra AFR e Lormafer, un'altra società controllata da Arbel SA. Anche questo anticipo era rimborsabile in tre anni in rate semestrali a decorrere dal 1o gennaio 2006.

    3.   MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

    (18)

    Nella decisione d'avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione ha ritenuto che gli anticipi rimborsabili costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE. Al riguardo, la Commissione ha osservato che tali anticipi apportavano un vantaggio a AFR nella misura in cui l'impresa, data la sua situazione finanziaria, non avrebbe potuto procurarsi dei finanziamenti a condizioni altrettanto favorevoli sul mercato finanziario.

    (19)

    La Commissione ha altresì ritenuto che AFR fosse un'impresa in difficoltà ai sensi degli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» (in appresso «gli orientamenti») (10), e che quindi la compatibilità degli aiuti di Stato di cui l'impresa aveva beneficiato doveva essere valutata alla luce di tali disposizioni. La Commissione riteneva che, conformemente a tali orientamenti, vi fosse motivo di dubitare della compatibilità degli aiuti in questione con il mercato interno.

    4.   OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA

    (20)

    Le autorità francesi hanno affermato che, se AFR attraversava effettivamente una fase difficile nel periodo in cui gli anticipi rimborsabili sono stati accordati e poi versati (luglio e secondo semestre 2005), la società ha pur sempre mantenuto la fiducia dei suoi clienti e delle sue banche.

    (21)

    A sostegno delle loro affermazioni le autorità francesi hanno invocato i seguenti elementi, considerati «segni di fiducia» dei clienti e delle banche nei confronti di AFR:

    la banca […] (11) ha concesso un aumento dello scoperto sul conto corrente di AFR di 2 milioni di EUR (garantito dalla […]),

    AFR ha ricevuto 7 milioni di EUR di acconti dai clienti (garantiti dalla […]), cui vanno aggiunti 4milioni di EUR di nuovi acconti nel gennaio 2006,

    l'impresa beneficiava alla stessa epoca di garanzie «fornitori» per 4 milioni di EUR presso la […].

    (22)

    A sostegno delle loro osservazioni le autorità francesi hanno presentato documenti da cui risulta in particolare quanto segue:

    il tasso d'interesse dello scoperto era del 4,4199 % al 1o luglio 2005,

    il volume delle varie garanzie (fornitori, garanzie di mercato, garanzie finanziarie) fornite dalla […] a favore di AFR era di 29 milioni di EUR al 6 maggio 2005.

    (23)

    Le autorità francesi hanno altresì affermato che AFR avrebbe previsto misure «per rimettere in sesto gli ordini correnti, l'attività, la gestione e la i conti di AFR». Dette misure, che le autorità francesi classificato come «piano di ristrutturazione» si articolerebbero attorno a tre assi: a) una nuova strategia commerciale (volta a migliorare il posizionamento dei prodotti AFR); b) la riduzione degli effettivi; c) un piano di finanziamento e di ricapitalizzazione. L'attuazione delle misure suddette a partire dal 2004 avrebbe prodotto risultati positivi, portando tra l'altro a un aumento della cifra d'affari (da 22,6 milioni di EUR nel 2004 a 45 milioni di EUR nel 2005) e del risultato netto, che è rimasto però negativo (passando da – 11,9 milioni di EUR nel 2004 a – 8,1 milioni di EUR nel 2005).

    (24)

    Occorre inoltre menzionare che nell'ambito dei ricorsi presentati contro la prima decisione AFR, le parti ricorrenti di cui al considerando 7 sostenevano che AFR non era un'impresa in difficoltà al momento della concessione dell'aiuto. Al riguardo affermano che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione, non tenendo adeguatamente conto delle misure di «risanamento» di AFR (previste al considerando 23), i cui risultati positivi (ovvero, soprattutto, una serie di contratti di fornitura conclusi da AFR nel 2004 e nel primo semestre del 2005) invaliderebbero gli argomenti addotti dalla Commissione per suffragare la tesi che AFR era un'impresa in difficoltà.

    5.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 107 DEL TFUE

    5.1.   Esistenza di un aiuto di Stato

    5.1.1.   Risorse statali

    (25)

    L'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE stabilisce che, salvo deroghe contemplate dal trattato stesso, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

    (26)

    Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, la Commissione quanto esposto in appresso.

    (27)

    L'articolo 107 del TFUE non riguarda solo gli aiuti forniti dai governi nazionali degli Stati membri, ma anche gli aiuti che provengono da enti territoriali, quali la Regione Nord-Pas-de-Calais o la Communauté d'agglomération du Douaisis. I fondi di questi enti costituiscono risorse statali e le decisioni di accordare a AFR gli anticipi in questione sono imputabili allo Stato.

    5.1.2.   Aiuti che favoriscono talune imprese

    (28)

    Gli anticipi sono stati concessi mentre AFR si trovava in una situazione finanziaria delicata. Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha ritenuto che, al momento della concessione degli anticipi, AFR, tenuto conto della sua situazione economica quale emerge dal considerando 15 della presente decisione, fosse un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti. La Commissione ha anche osservato che gli anticipi erano stati concessi senza alcuna garanzia di rimborso, mentre i tassi d'interesse applicati sono considerati corrispondere al tasso applicabile a prestiti «corredati delle normali garanzie» (12). La Commissione ritiene quindi che sia escluso che AFR, tenuto conto della sua situazione finanziaria, avrebbe potuto ottenere fondi a condizioni così vantaggiose sul mercato del credito. Di conseguenza gli anticipi in questione costituiscono un vantaggio a favore di AFR.

    (29)

    Le autorità francesi hanno affermato, basandosi sugli esempi citati al considerando 24, che al momento della concessione dell'aiuto AFR godeva ancora della fiducia delle sue banche e dei suoi clienti. La Francia contesta quindi — secondo l'interpretazione della Commissione di tali osservazioni — che AFR non sia stata in grado di ottenere fondi a condizioni simili sul mercato del credito (il che equivale a contestare che gli anticipi rimborsabili abbiano arrecato un vantaggio all'impresa) e, a fortiori, che AFR, al momento della concessione degli anticipi rimborsabili, fosse un'impresa in difficoltà.

    (30)

    Le osservazioni della Francia non modificano tuttavia l'analisi formulata nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, e questo per le ragioni esposte in appresso.

    (31)

    Gli esempi di crediti addotti dalle autorità francesi (in particolare l'autorizzazione di scoperto sul conto corrente e gli acconti dei clienti) non sono paragonabili agli anticipi rimborsabili in questione. Lo scoperto di un conto corrente è un credito a brevissimo termine, contrariamente agli anticipi rimborsabili che sono su tre anni. Queste diverse forme di credito non sono quindi oggetto delle stesse analisi di rischio da parte dei creditori, e il fatto che un debitore possa ottenere un credito a breve termine non consente di valutarne le possibilità di ottenere un prestito a più lunga scadenza, il cui rimborso dipenderà dalla sua capacità di sopravvivenza.

    (32)

    Per quanto riguarda gli acconti dei clienti, la Commissione osserva che erano controgarantiti dalla […], un istituto indipendente, il che significa che i clienti e i fornitori non correvano rischi legati alla situazione finanziaria di AFR, e che quindi non avevano motivo di sottoporre il versamento degli acconti a un'analisi della solidità finanziaria dell'impresa, come quella che avrebbe effettuato un creditore intenzionato a concedere un prestito senza garanzia.

    (33)

    In conclusione, le osservazioni della Francia non permettono di accertare che AFR sarebbe stata in grado di ottenere fondi a condizioni simili sul mercato del credito.

    5.1.3.   Impresa in difficoltà

    (34)

    Per quanto riguarda la classificazione di AFR come impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti, la Commissione constata quanto segue.

    (35)

    Ai sensi del punto 10, lettera a), degli orientamenti, un'impresa è in difficoltà qualora abbia perso più della metà del capitale sociale, e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi. Questa disposizione consegue dal presupposto secondo cui una società che registra gravi perdite del capitale sociale sarà incapace di contenere perdite che la condurranno quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. La Commissione ritiene che tale presupposto logicamente si affianchi, a fortiori, a un'impresa che ha perso la totalità del capitale sociale e abbia fondi propri negativi.

    (36)

    Come emerge dai dati finanziari citati al considerando 15 (che la Francia non ha contestato nell'ambito del procedimento d'indagine formale), AFR aveva fondi propri negativi dal 2001 e, al momento della concessione dell'aiuto, non era stata in grado di arginare questa tendenza e di registrare nuovamente fondi propri positivi. In tali condizioni, la Commissione ritiene che, al momento della concessione dell'aiuto, AFR fosse un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 10, lettera a), degli orientamenti.

    (37)

    Inoltre, nella sentenza Biria il tribunale ha altresì confermato che un'importante diminuzione di capitale è di fatto un segno di difficoltà e che la Commissione è a ragione giunta alla conclusione che un'impresa con un valore patrimoniale negativo sia un'impresa in difficoltà, a prescindere dalle disposizioni alquanto specifiche degli orientamenti.

    (38)

    Accessoriamente la Commissione osserva che AFR, al momento della concessione dell'aiuto, rispondeva anche alla definizione di impresa in difficoltà di cui al punto 11 degli orientamenti, secondo il quale, anche quando non ricorrono le condizioni di cui al punto 10, un'impresa può essere considerata in difficoltà in particolare quando presenta i sintomi caratteristici di tale situazione, fra cui, specialmente, un livello crescente di perdite e la diminuzione del fatturato. Il punto 11 degli orientamenti prevede tuttavia che un'impresa in difficoltà possa beneficiare di aiuti solo previa verifica della sua incapacità di assicurare il proprio risanamento mediante risorse proprie o fondi ottenuti dai proprietari o dagli azionisti o da altre fonti sul mercato. Questa disposizione evidenzia quindi che per classificare un'impresa come impresa in difficoltà occorre tenere conto di tutti gli indici pertinenti, fra i quali è determinante la capacità di risanamento dell'impresa senza l'intervento delle autorità pubbliche. La Commissione ricorda inoltra che, secondo la giurisprudenza costante (13), tali «indici» non sono ne cumulativi ne esaustivi e che, affinché tale criterio sia soddisfatto, non esiste un numero minimo di sintomi.

    (39)

    A tale riguardo la Commissione osserva (come emerge dalla tabella di cui al considerando 15) che AFR ha accusato dal 2001 una diminuzione continua del fatturato e un livello persistente di perdite: sono, questi, indici caratteristici di un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 11 degli orientamenti. Nella decisione di avvio del procedimento d'indagine formale, la Commissione aveva già evidenziato tali indici nella sua conclusione preliminare che AFR fosse un'impresa in difficoltà. Inoltre, la tendenza negativa della situazione finanziaria di AFR emerge dal fatto che, fin dal gennaio 2004, l'impresa si è trovata nell'impossibilità di pagare per tempo debiti sociali e fiscali per 4,3 milioni di EUR, ed è stata di conseguenza obbligata a chiedere alle autorità competenti una moratoria e un piano di estinzione del debito.

    (40)

    I principali elementi invocati dalla Francia che potrebbero costituire indici di senso contrario sono i crediti concessi a AFR (scoperto sul conto corrente e acconti) cosi come il fatto che l'impresa beneficiasse di certe garanzie da parte della […]. La Commissione ritiene che sia opportuno tenere conto di tali indici nel quadro dell'esame, stabilito al punto 11 degli orientamenti, della capacità dell'impresa di riprendersi con finanziamenti che potrebbe ottenere sul mercato finanziario. A tale proposito la Commissione constata quanto segue:

    dal fatto che i fondi propri di AFR fossero negativi emerge che l'impresa non era in grado di risolvere le difficoltà con risorse proprie,

    le autorità francesi hanno indicato che l'azionista di AFR Arbel SA nonostante il suo apporto a sostegno di AFR, non era in grado di garantire da solo la ripresa della sua affiliata,

    per quanto riguarda le fonti finanziarie sul mercato, i crediti e le garanzie menzionati dalla Francia dimostrano al massimo che AFR conservava una certa capacità di ottenere crediti per importi limitati a breve termine. Tuttavia, data l'entità delle difficoltà di AFR, e in particolare il bisogno di fondi propri, i crediti menzionati non consentono di stabilire che AFR avrebbe potuto rimediare alle sue difficoltà grazie a un finanziamento ottenuto da fonti sul mercato. Del resto, è per questo motivo che la regione e la Communauté sono dovute intervenire finanziariamente.

    (41)

    Per quanto riguarda le misure di risanamento di AFR attuate dal 2004, la Commissione osserva in primo luogo che la messa in atto delle misure di ristrutturazione rappresenta un requisito per la compatibilità dell'aiuto ai sensi degli orientamenti soltanto se tali misure sono conformi a questi ultimi. Esse, tuttavia, non hanno necessariamente un impatto sulla classificazione di un'impresa come impresa in difficoltà: tale status è di fatto valutato in riferimento alla salute finanziaria del beneficiario al momento della concessione dell'aiuto. L'analisi si effettua essenzialmente sulla base dei più recenti dati contabili disponibili per l'impresa. Nella fattispecie si tratta dei dati per l'anno contabile 2004, la cui analisi, per le ragioni illustrate in appresso, porta a concludere che AFR era in difficoltà al momento della concessione dell'aiuto.

    (42)

    Le autorità francesi (e le parti ricorrenti che hanno presentato ricorso contro la prima decisione) hanno affermato che le misure di risanamento di AFR avrebbero dato risultati positivi nei mesi precedenti la concessione degli anticipi rimborsabili. La Commissione osserva tuttavia che i risultati positivi menzionati a sostegno di questa tesi sono modesti, aleatori e si riferiscono a un periodo relativamente breve. Inoltre, il risultato netto dell'impresa è rimasto pesantemente negativo.

    (43)

    Confrontati con gli elementi che indicano la presenza di difficoltà gravi che minacciano la sopravvivenza dell'impresa a breve e a lungo termine — in particolare il fatto che dal 2001 AFR aveva una situazione patrimoniale negativa — le tendenze menzionate dalle autorità francesi non potevano essere considerate come indici seri del risanamento finanziario di AFR. Dette tendenze non sarebbero del resto in grado di smentire gli indici assai chiari che dimostrano che AFR era effettivamente un'impresa in difficoltà.

    (44)

    Di conseguenza, si deve concludere che al momento della concessione dell'aiuto AFR attraversava gravi difficoltà finanziarie che ne minacciavano la sopravvivenza a breve o medio termine, e che non era in grado di contenere senza l'intervento delle autorità pubbliche.

    (45)

    La Commissione ritiene pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra e in particolare dei risultati finanziari esposti nella tabella di cui al considerando 15, che al momento della concessione degli anticipi rimborsabili AFR fosse un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 degli orientamenti e, accessoriamente, del punto 11 degli stessi. Date le difficoltà di AFR, la Commissione stima che l'impresa non sarebbe stata in grado di ottenere fondi a condizioni altrettanto vantaggiose sul mercato del credito. Gli anticipi in questione hanno quindi conferito un vantaggio a AFR permettendo all'impresa di ottenere finanziamenti a condizioni più favorevoli di quelle che avrebbe potuto ottenere sul mercato del credito.

    5.1.4.   Incidenza sugli scambi e sulla concorrenza

    (46)

    Gli anticipi rimborsabili, sono destinati solo a AFR e pertanto la favoriscono rispetto alle altre imprese che si trovano in una situazione analoga.

    (47)

    Il settore della costruzione del materiale ferroviario rotabile è caratterizzato dalla presenza di diversi operatori europei e di scambi all'interno dell'Unione. Il vantaggio accordato a AFR è quindi di natura tale da falsare la concorrenza e gli scambi fra Stati membri.

    5.1.5.   Conclusioni

    (48)

    Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ritiene che gli anticipi rimborsabili concessi a AFR configurino aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE.

    5.2.   Importo dell'aiuto

    (49)

    Nel caso di aiuti concessi sotto forma di crediti a imprese in difficoltà, l'elemento di aiuto è costituito dalla differenza fra l'interesse effettivamente applicato e l'interesse a cui l'impresa beneficiaria avrebbe potuto ottenere lo stesso credito sul mercato privato.

    (50)

    Conformemente alla comunicazione del 1997 sui tassi di riferimento, la Commissione stabilisce tassi di riferimento che devono rispecchiare il livello medio dei tassi d'interesse necessari nel mercato per prestiti a medio termine corredati dalle normali garanzie. La comunicazione sottolinea inoltre che il tasso di riferimento è un tasso minimo che può essere aumentato in situazioni di rischio particolare, ad esempio quando un'impresa è in difficoltà o se non vengono presentate le garanzie normalmente richieste dalle banche. In tali casi può essere applicata una maggiorazione di 400 punti base o più. La comunicazione del 1997 sui tassi di riferimento non precisa se sia possibile cumulare diversi premi di rischio nel caso in cui si tenga conto di rischi diversi. Sebbene il cumulo non sia escluso, la Commissione deve motivare, nella sua decisione, il metodo utilizzato per cumulare i diversi premi di rischio ricorrendo all'analisi dell'attività dei mercati finanziari (14).

    (51)

    Nel 2004 la società di revisione Deloitte&Touche Wirtschaftsprüfgesellschaft GmbH ha svolto uno studio (15) per conto della Commissione (in appresso «lo studio»). Sulla base di una ricerca empirica, lo studio individua i premi presenti sul mercato per le diverse categorie di rischio relative a imprese o a transazioni (corredate da garanzie variabili). Lo studio mostra chiaramente che la compresenza di aspetti diversi di rischio (solvibilità del debitore, garanzie) porta a maggiorazioni che vanno aggiunte al tasso di base.

    (52)

    Secondo lo studio, il metodo della Commissione relativo al calcolo dell'elemento di aiuto nei prestiti è stato precisato nella comunicazione del 2008 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (16) (in appresso «la comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento»). Questa comunicazione applica il metodo indicato dallo studio e prevede che al tasso di base siano aggiunte le diverse maggiorazioni, in funzione sia della solvibilità dell'impresa che delle garanzie offerte.

    (53)

    Va evidenziato che la determinazione dell'elemento di aiuto nelle misure si riferisce al concetto di aiuto di Stato e, come risulta dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia, «il concetto di aiuto di Stato è correlato ad una situazione oggettiva, valutata nel momento in cui la Commissione prende la propria decisione» (17).

    (54)

    Di conseguenza, la Commissione ritiene che il metodo appropriato per determinare l'elemento di aiuto sia quello indicato nella comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento e intende esaminare le misure in oggetto alla luce di detta comunicazione.

    (55)

    La comunicazione del 2008 relativa ai tassi di riferimento prevede che la maggiorazione che consente di escludere la presenza di un aiuto di Stato nel caso di un'impresa in difficoltà che offre un livello di garanzie basso equivalga a 1 000 punti base.

    (56)

    Come rilevato al punto 5.1.3 del presente documento, la Commissione ritiene che AFR fosse un'impresa in difficoltà nel momento in cui le misure (di aiuto) sono state concesse. La Commissione osserva inoltre che non erano state offerte garanzie a sostegno degli anticipi rimborsabili e che il livello delle garanzie può quindi essere considerato basso.

    (57)

    L'elemento di aiuto equivale, in linea di massima, alla differenza tra il tasso di base maggiorato di 1 000 punti e il tasso al quale la misura è stata concessa. Tuttavia, tenendo conto del fatto che nella sua prima decisione del 2 aprile 2008 la Commissione ha applicato una maggiorazione pari a 800 punti base, che il beneficiario dell'aiuto non ha contestato questa decisione, che nessun concorrente del beneficiario ne ha messo in dubbio la legittimità e considerando tutte le circostanze del caso di specie, la Commissione ritiene che non vi sia motivo di aumentare tale maggiorazione nella fattispecie.

    (58)

    La Commissione giunge alla conclusione che l'elemento di aiuto equivale alla differenza tra il tasso d'interesse di riferimento applicabile maggiorato di 800 punti basi e il tasso d'interesse al quale la misura è stata concessa.

    5.3.   Compatibilità dell'aiuto col mercato interno

    (59)

    Tenuto conto della situazione economica di AFR al momento della concessione dell'aiuto, quale emerge dalla tabella di cui al considerando 15 (attività in perdita per vari anni, fondi propri negativi, fatturato in calo), la Commissione ritiene che AFR, al momento della concessione degli anticipi rimborsabili, fosse un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti. Per i motivi indicati ai considerando da 41 a 44, le osservazioni della Francia non consentono di arrivare ad una valutazione diversa.

    (60)

    È vero che AFR, nel 2005, faceva parte di un gruppo controllato dalla holding Arbel SA. Oltre il polo ferroviario (composto da AFR e da Lormafer), il gruppo comprendeva un altro polo che raggruppava imprese specializzate nella costruzione di finestre per il settore dell'edilizia. Dalle informazioni fornite dalle autorità francesi nello scambio di corrispondenza avvenuto prima dell'avvio del procedimento d'indagine formale, emerge tuttavia che all'interno del gruppo le difficoltà di AFR erano specifiche, poiché l'attività di questa impresa non aveva alcun legame col polo «edilizia». La Commissione rileva inoltre che le difficoltà di AFR risultavano troppo grosse per poter essere risolte dal gruppo, tenuto conto dei risultati mediocri di quest'ultimo. La Commissione ritiene quindi che il punto 13 degli orientamenti non osti a che AFR sia considerata ammissibile agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, malgrado la sua appartenenza al gruppo.

    (61)

    La compatibilità dell'aiuto deve quindi essere valutata alla luce degli orientamenti.

    (62)

    Alla luce delle osservazioni esposte in appresso, la Commissione constata che non ricorrono le condizioni di compatibilità degli aiuti per la ristrutturazione previsti dagli orientamenti.

    (63)

    Le autorità francesi non hanno presentato alla Commissione alcun piano di ristrutturazione conforme ai punti da 34 a 37 degli orientamenti. Di fatto, le misure di ristrutturazione citate al considerando 24, e presentate dalle autorità francesi come «un piano di ristrutturazione» che sarebbe stato attuato a partire dal 2004 (cfr. considerando 24) non facevano parte, alla data della loro concessione, di un piano di ristrutturazione realizzabile, che lo Stato membro si impegna ad attuare (punto 35 degli orientamenti). Contrariamente a quanto previsto dagli orientamenti, il presunto piano non comprende uno studio di mercato. Di fatto, questo studio è necessario per verificare sia le possibilità di ripristinare la redditività dell'impresa che le misure di risanamento interne contenute nel piano di ristrutturazione (cfr. punto 35 degli orientamenti). Inoltre, nulla prova che nel giugno 2005 esistesse un piano di ristrutturazione che descriveva «le circostanze all'origine delle difficoltà dell'impresa, in modo da consentire di valutare l'adeguatezza delle misure proposte» (punto 36 degli orientamenti in merito alla ristrutturazione). Il presunto piano non presenta infine misure compensative, come invece richiesto dal punto 38 degli orientamenti.

    (64)

    Per i motivi illustrati al considerando precedente, la Commissione ritiene che non le sia stato presentato un piano di ristrutturazione conforme agli orientamenti.

    (65)

    La misura non sembra neanche soddisfare le condizioni di compatibilità degli aiuti per il salvataggio previste dagli orientamenti, dato che gli anticipi rimborsabili sono stati accordati per un periodo superiore a sei mesi (punto 25 degli orientamenti).

    (66)

    In conclusione: l'aiuto in questione non è compatibile col mercato interno.

    6.   CONCLUSIONI

    (67)

    La Commissione constata che la Francia ha illegalmente dato esecuzione all'aiuto in oggetto in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Poiché l'aiuto è incompatibile col mercato interno, la Francia deve porvi fine e deve recuperare gli importi già concessi presso il beneficiario.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione della Commissione C(2008)1089 del 2 aprile 2008 riguardante il caso C 38/2007 è revocata.

    Articolo 2

    L'aiuto di Stato al quale la Francia ha illegalmente dato esecuzione a favore di Arbel Fauvet Rail SA, violando l'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, è incompatibile con il mercato interno.

    Articolo 3

    1.   La Francia è tenuta a farsi rimborsare dal beneficiario l'aiuto di cui all'articolo 2.

    2.   Gli importi da recuperare comprendono gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui tali importi sono stati posti a disposizione del beneficiario fino alla data del loro recupero effettivo.

    3.   Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 (18).

    4.   La Francia annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all'articolo 2 con effetto alla data di notificazione della presente decisione.

    Articolo 4

    1.   Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 2 è immediato ed effettivo.

    2.   La Francia garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

    Articolo 5

    1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Francia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

    a)

    l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

    b)

    una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

    c)

    i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.

    2.   La Francia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione, così come informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

    Articolo 6

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2010

    Per la Commissione

    Joaquín ALMUNIA

    Vicepresidente


    (1)  A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

    (2)  GU C 249 del 24.10.2007, pag. 17.

    (3)  Cfr. nota 2.

    (4)  La decisione della Commissione C(2008)1089 del 2 aprile 2008, GU L 238 del 5.9.2008, pag. 27.

    (5)  Decisione della Commissione C(2007)130 definitivo del 24 gennaio 2007, GU L 183 del 13.7.2007, pag. 27.

    (6)  I due casi sono stati riuniti mediante decisione del presidente del 24 novembre 2008.

    (7)  Cause riunite T-102/07, Freistaat Sachsen/Commissione e T 120/07 MB Immobilien and MB System/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

    (8)  GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3.

    (9)  Il 29 giugno 2007 AFR è stata ripresa dalla società IGF Industries e la sua ragione sociale è stata modificata in «IGF Industries — Arbel Fauvet Rail».

    (10)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

    (11)  Informazione riservata.

    (12)  Cfr. la comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3).

    (13)  Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado, Corsica Ferries, T-349/03, [2005] Racc. II, pag. 2197, punto 191; la decisione della Commissione del 13 maggio 2003 relativa al caso C 62/2000, Kahla, GU L 227 dell'11.9.2003, pag. 12, considerando 117; la decisione della Commissione del 14 luglio 2004, relativa al caso C 5/2003, Mobilcom, GU L 116 del 4.5.2005, pag. 55, considerando 148-164; cfr. infine la summenzionata sentenza Biria, punti 133-135.

    (14)  Cfr. la sentenza Biria, causa riunite T-102 e 120/07 Freistaat Sachsen MB Immobilien Verwaltungs GmbH MB System GmbH/Commissione, non ancora pubblica nella Raccolta, punti 218-222.

    (15)  «Study by Deloitte & Touche GmbH in relation to the updating of the reference rates of interest applied to State aid control in the EU», ottobre 2004. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/full_report.pdf

    (16)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

    (17)  Cfr. la sentenza della Corte (grande sezione) del 1o luglio 2008, Cronopost, cause riunite C-341/06 P e C-342/06 P, Racc. I, pag. 4777, punto 95.

    (18)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).


    Top