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Document 32014D0346

    2014/346/UE: Decisione del Consiglio, del 26 maggio 2014 , relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in occasione della 103 a sessione della Conferenza internazionale del lavoro per quanto riguarda le modifiche del codice della Convenzione sul lavoro marittimo

    GU L 172 del 12/06/2014, p. 28–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/346/oj

    12.6.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 172/28


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 26 maggio 2014

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in occasione della 103a sessione della Conferenza internazionale del lavoro per quanto riguarda le modifiche del codice della Convenzione sul lavoro marittimo

    (2014/346/UE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9, in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b),

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in prosieguo «Convenzione», fissa condizioni minime di lavoro e di vita per tutti i marittimi che lavorano a bordo di navi battenti bandiera di uno dei paesi ratificanti.

    (2)

    Le modifiche del codice della Convenzione, in prosieguo «modifiche», sono state adottate dal «Comitato tripartito speciale» istituito a norma della Convenzione, in prosieguo «Comitato», nella sua riunione del 7-11 aprile 2014. Le modifiche sono presentate per approvazione alla 103a sessione della Conferenza internazionale del lavoro, che si terrà dal 28 maggio al 12 giugno 2014.

    (3)

    Le modifiche riguardano la responsabilità degli armatori in relazione alle richieste di indennizzo in caso di decesso, lesioni personali e abbandono dei marittimi.

    (4)

    Le norme della convenzione e le modifiche rientrano in parte nella competenza dell'Unione e riguardano materie in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme. Le modifiche interagiranno con l'acquis esistente, in particolare nei settori della politica sociale e dei trasporti. In particolare, la maggior parte delle disposizioni della Convenzione sono oggetto della direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (1). L'attuazione della Convenzione nell'Unione è garantita anche dalla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (2), modificata dalla direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e dalla direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che applica l'allegato della direttiva 2009/13/CE.

    (5)

    Le modifiche del codice della Convenzione approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro entreranno in vigore per tutte le parti alle condizioni previste a norma dell'articolo XV della Convenzione. Di conseguenza, le modifiche del codice della Convenzione sul lavoro marittimo costituiranno un atto di un organismo istituito da un accordo internazionale che produrrà effetti giuridici.

    (6)

    Pertanto, in conformità all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, è necessario che il Consiglio adotti una decisione che stabilisca la posizione da adottare a nome dell'Unione, per quanto riguarda materie di competenza dell'Unione in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme, autorizzando nel contempo gli Stati membri ad agire congiuntamente nell'interesse dell'Unione, la quale non è membro dell'OIL (5).

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   La posizione che l'Unione assumerà in occasione della 103a sessione della Conferenza internazionale del lavoro consiste nel sostenere, per quanto riguarda materie di competenza dell'Unione in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme, l'approvazione delle modifiche […] del codice della Convenzione, adottate dal Comitato nella sua riunione del 7-11 aprile 2014. Il testo degli emendamenti è allegato alla presente decisione.

    2.   La posizione dell'Unione esposta al paragrafo 1 è assunta dagli Stati membri, che agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione, in sede di approvazione delle modifiche del codice della Convenzione in occasione della 103a sessione della Conferenza internazionale del lavoro.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Ch. VASILAKOS


    (1)  GU L 124, del 20.5.2009, pag. 30.

    (2)  GU L 131, del 28.5.2009, pag. 57.

    (3)  Direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 218, del 14.8.2013, pag. 1).

    (4)  Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (GU L 329, del 10.12.2013, pag. 1).

    (5)  Parere 2/91 della Corte di giustizia del 19 marzo 1993, Racc. 1993, pag. I-1061, punto 26.


    ALLEGATO

    PRIMA RIUNIONE DEL COMITATO TRIPARTITO SPECIALE ISTITUITO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO XIII DELLA CONVENZIONE SUL LAVORO MARITTIMO DEL 2006 (CLM, 2006)

    Testo adottato dal Comitato tripartito speciale istituito dal Consiglio di amministrazione conformemente all'articolo XIII della CLM, 2006

    Proposta di modifiche del codice relative alla regola 2.5 della CLM, 2006

    A.   Proposte relative alla norma A2.5

    Nella versione attuale del titolo «Norma A2.5 — Rimpatrio», sostituire «A2.5» con «A2.5.1».

    Dopo il punto 9 della versione attuale della norma A2.5, aggiungere il titolo e il testo che seguono:

    Norma A2.5.2 — Garanzia finanziaria

    1.

    In applicazione della regola 2.5, punto 2, la presente norma fissa prescrizioni per garantire la fornitura di un sistema di garanzia finanziaria rapido ed efficace a favore dei marittimi in caso di loro abbandono.

    2.

    Ai fini della presente norma, un marittimo è considerato abbandonato quando, in violazione delle prescrizioni della presente Convenzione o dei termini del contratto di lavoro del marittimo, l'armatore:

    a)

    non sostiene il costo del rimpatrio del marittimo; oppure

    b)

    ha lasciato il marittimo senza l'assistenza e i mezzi di sostentamento necessari; oppure

    c)

    ha altrimenti estinto in modo unilaterale il rapporto con il marittimo, per esempio non corrispondendogli i salari previsti dal contratto per un periodo di almeno due mesi.

    3.

    Ciascun membro garantisce che per le navi battenti la sua bandiera sia disponibile un sistema di garanzia finanziaria che ottemperi alle prescrizioni della presente norma. Il sistema di garanzia finanziaria può assumere la forma di un regime di sicurezza sociale, di un'assicurazione, di un fondo nazionale o di altri strumenti analoghi. La sua forma è stabilita dal membro previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.

    4.

    Il sistema di garanzia finanziaria deve fornire un accesso diretto, una copertura sufficiente e un'assistenza finanziaria rapida, conformemente alla presente norma, ad ogni marittimo che viene abbandonato a bordo di una nave battente bandiera del membro.

    5.

    Ai fini del punto 2, lettera b) della presente norma, l'assistenza al marittimo e i mezzi di sostentamento necessari devono comprendere: cibo, alloggio e approvvigionamento di acqua potabile adeguati, il carburante indispensabile per la sopravvivenza a bordo della nave e le cure mediche necessarie.

    6.

    Ogni membro deve disporre che a bordo delle navi che battono la sua bandiera e alle quali si applica la regola 5.1.3, punto 1 o 2, sia conservato un certificato o altra prova documentale di garanzia finanziaria rilasciati dal fornitore della garanzia finanziaria. Una copia deve essere collocata a bordo, in un luogo ben visibile, a disposizione dei marittimi. Qualora la copertura sia fornita da più di un fornitore di garanzia finanziaria, deve essere conservato a bordo il documento fornito da ciascun fornitore.

    7.

    Il certificato o altra prova documentale di garanzia finanziaria devono contenere le informazioni prescritte nell'appendice A2-I; devono essere redatti in inglese o accompagnati da una traduzione in lingua inglese.

    8.

    L'assistenza del sistema di garanzia finanziaria deve essere concessa in tempi rapidi a seguito della richiesta presentata dal marittimo o dal suo rappresentante e corredata della necessaria giustificazione di tale diritto in conformità al precedente punto 2.

    9.

    Viste le regole 2.2 e 2.5, l'assistenza fornita dal sistema di garanzia finanziaria deve essere sufficiente a garantire quanto segue:

    a)

    i salari e altri emolumenti dovuti dall'armatore al marittimo in base a quanto previsto dal contratto di lavoro, dal contratto collettivo pertinente o dalla legislazione nazionale dello Stato di bandiera, limitati a quattro mesi di retribuzioni arretrate e a quattro mesi di emolumenti da ricevere;

    b)

    tutte le spese ragionevolmente sostenute dal marittimo, compreso il costo del rimpatrio di cui al punto 10, e

    c)

    le esigenze essenziali del marittimo, comprese voci quali: cibo, vestiario, se necessario, alloggio e approvvigionamento di acqua potabile adeguati, il carburante indispensabile per la sopravvivenza a bordo della nave, le cure mediche necessarie e qualsiasi altro costo ragionevole o onere a partire dall'atto o dall'omissione che ha configurato l'abbandono fino all'arrivo del marittimo a casa.

    10.

    Il costo del rimpatrio include il viaggio con mezzi di trasporto adeguati e rapidi, normalmente aerei, la fornitura al marittimo di cibo e alloggio dal momento in cui lascia la nave fino al suo arrivo a casa, la fornitura delle cure mediche necessarie, il trasferimento e il trasporto degli effetti personali e qualsiasi altro costo ragionevole o onere derivante dall'abbandono.

    11.

    La garanzia finanziaria non cessa prima del termine del periodo di validità della stessa a meno che il fornitore della garanzia finanziaria ne abbia dato notifica, con un preavviso di almeno trenta giorni, all'autorità competente dello Stato di bandiera.

    12.

    Se il fornitore dell'assicurazione o di altra garanzia finanziaria ha effettuato un qualsiasi pagamento a un marittimo in conformità alle disposizioni della presente norma, tale fornitore deve acquisire per surrogazione, cessione o in altro modo, fino all'importo pagato e conformemente alla legislazione applicabile, i diritti che sarebbero spettati al marittimo.

    13.

    Nulla della presente norma pregiudica il diritto di ricorso dell'assicuratore o del fornitore della garanzia finanziaria nei confronti di terzi.

    14.

    Le disposizioni contenute nella presente norma non intendono essere esclusive né pregiudicare altri diritti, rivendicazioni o riparazioni eventualmente disponibili per indennizzare i marittimi che sono stati abbandonati. Le disposizioni legislative e regolamentari nazionali possono prevedere che gli importi da pagare in forza della presente norma possano essere dedotti dagli importi ricevuti da altre fonti e derivanti da diritti, rivendicazioni o riparazioni che possono essere oggetto di indennizzo ai sensi della norma attuale.

    B.   Proposta relativa alla linea guida B2.5

    Alla fine della versione attuale della linea guida B2.5, aggiungere il titolo e il testo che seguono:

    Linea guida B2.5.3 — Garanzia finanziaria

    1.

    In applicazione del punto 8 della norma A2.5.2, il tempo eventualmente necessario per controllare la validità di taluni aspetti della richiesta del marittimo o dal suo rappresentante non dovrebbe impedire al marittimo di ricevere immediatamente la parte di assistenza richiesta che è stata riconosciuta come giustificata.

    C.   Proposta di nuova appendice

    Prima dell'appendice A5-I, aggiungere la seguente appendice:

    APPENDICE A2-I

    Prove di garanzia finanziaria a norma della regola 2.5, punto 2

    Il certificato o altra prova documentale di cui alla norma A2.5.2, punto 7, deve contenere le seguenti informazioni:

    a)

    nome della nave;

    b)

    porto di immatricolazione della nave;

    c)

    indicativo di chiamata della nave;

    d)

    numero OMI della nave;

    e)

    nome e indirizzo del fornitore o dei fornitori della garanzia finanziaria;

    f)

    recapiti delle persone o del soggetto responsabili del trattamento delle richieste di assistenza dei marittimi;

    g)

    nome dell'armatore;

    h)

    periodo di validità della garanzia finanziaria e

    i)

    un attestato del fornitore della garanzia finanziaria che certifichi che la garanzia finanziaria è conforme alle prescrizioni della norma A2.5.2.

    D.   Proposte relative alle appendici A5-I, A5-II e A5-III

    Alla fine dell'appendice A5-I, aggiungere la seguente voce:

    Garanzia finanziaria per il rimpatrio.

    All'appendice A5-II, dopo la voce 14 del titolo Dichiarazione di conformità del lavoro marittimoparte I, aggiungere la seguente voce:

    15.

    Garanzia finanziaria per il rimpatrio (regola 2.5).

    All'appendice A5-II, dopo la voce 14 del titolo Dichiarazione di conformità del lavoro marittimoparte II, aggiungere la seguente voce:

    15.

    Garanzia finanziaria per il rimpatrio (regola 2.5).

    Alla fine dell'appendice A5-III, aggiungere il seguente settore:

    Garanzia finanziaria per il rimpatrio.

    Proposta di modifiche del codice relative alla regola 4.2 della CLM, 2006

    A.   Proposte relative alla norma A4.2

    Nella versione attuale del titolo «Norma A4.2 — Responsabilità dell'armatore», sostituire «A4.2» con «A4.2.1».

    Dopo il punto 7 della versione attuale della norma A4.2, aggiungere il testo che segue:

    8.

    Le disposizioni legislative e regolamentari nazionali devono disporre che il sistema di garanzia finanziaria a copertura dell'indennizzo secondo quanto previsto dal punto 1, lettera b), della presente norma per le rivendicazioni contrattuali, definite nella norma A4.2.2, rispetti le seguenti prescrizioni minime:

    a)

    l'indennizzo contrattuale, se previsto dal contratto di lavoro del marittimo e fatta salva la lettera c) del presente punto, deve essere corrisposto per intero e senza ritardi;

    b)

    non deve essere esercitata alcuna pressione ad accettare pagamenti per un importo inferiore a quello stabilito per contratto;

    c)

    qualora la natura della disabilità a lungo termine di un marittimo rendesse difficile valutare l'indennizzo integrale eventualmente spettantegli, il marittimo deve ricevere uno o più pagamenti intermedi in modo da non subire indebite privazioni;

    d)

    ai sensi della regola 4.2, punto 2, il marittimo riceve il pagamento fatti salvi gli altri diritti spettantigli a norma di legge; l'armatore può tuttavia dedurre tale pagamento dalle indennità per danni eventualmente derivanti da qualsiasi altra rivendicazione da parte del marittimo nei suoi confronti riferita allo stesso evento, e

    e)

    la richiesta di indennizzo contrattuale può essere presentata direttamente dal marittimo in questione, da un suo parente prossimo o da un suo rappresentante o da un beneficiario designato.

    9.

    Le disposizioni legislative e regolamentari nazionali devono garantire che i marittimi siano informati preventivamente nel caso che la garanzia finanziaria dell'armatore debba essere annullata o rescissa.

    10.

    Le disposizioni legislative e regolamentari nazionali devono garantire che l'autorità competente dello Stato di bandiera sia informata dal fornitore della garanzia finanziaria qualora la garanzia finanziaria dell'armatore sia annullata o rescissa.

    11.

    Ogni membro deve disporre che a bordo delle navi che battono la sua bandiera sia conservato un certificato o altra prova documentale di garanzia finanziaria rilasciati dal fornitore della garanzia finanziaria. Una copia deve essere collocata a bordo, in un luogo ben visibile, a disposizione dei marittimi. Qualora la copertura sia fornita da più di un fornitore di garanzia finanziaria, deve essere conservato a bordo il documento fornito da ciascun fornitore.

    12.

    La garanzia finanziaria non cessa prima del termine del periodo di validità della stessa a meno che il fornitore della garanzia finanziaria ne abbia dato notifica, con un preavviso di almeno trenta giorni, all'autorità competente dello Stato di bandiera.

    13.

    La garanzia finanziaria deve prevedere il pagamento di tutte le rivendicazioni contrattuali da essa coperte che si presentino durante il periodo di validità del documento.

    14.

    Il certificato o altra prova documentale di garanzia finanziaria devono contenere le informazioni prescritte nell'appendice A4-I; devono essere redatti in inglese o accompagnati da una traduzione in lingua inglese.

    Aggiungere il seguente titolo e il seguente testo alla versione attuale della norma A4.2:

    Norma A4.2.2 — Trattamento delle rivendicazioni contrattuali

    1.

    Ai fini della norma A4.2.1, punto 8, e della presente norma, l'espressione «rivendicazione contrattuale» indica ogni rivendicazione connessa a decesso o disabilità a lungo termine di marittimi derivante da infortunio sul lavoro, malattia o rischio professionale conformemente alla legislazione nazionale, al contratto di lavoro del marittimo o al contratto collettivo.

    2.

    Il sistema di garanzia finanziaria, previsto nella norma A4.2.1, punto 1, lettera b), può assumere la forma di un regime di sicurezza sociale, di un'assicurazione o di un fondo o di altri strumenti analoghi. La sua forma è stabilita dal membro previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.

    3.

    Le disposizioni legislative e regolamentari nazionali devono garantire che siano in atto misure efficaci per ricevere, gestire e risolvere con imparzialità le rivendicazioni contrattuali relative all'indennizzo di cui alla norma A4.2.1, punto 8, mediante procedure rapide ed eque.

    B.   Proposte relative alla linea guida B4.2

    Nella versione attuale del titolo «Linea guida B4.2 — Responsabilità dell'armatore», sostituire «B4.2» con «B4.2.1».

    Al punto 1 della versione attuale della linea guida B4.2, sostituire «Norma A4.2» con «Norma A4.2.1».

    Dopo il punto 3 della versione attuale della linea guida B4.2, aggiungere il titolo e il testo che seguono:

    Linea guida B4.2.2 — Trattamento delle rivendicazioni contrattuali.

    1.

    Le disposizioni legislative o regolamentari nazionali dovrebbero prevedere che le parti nel pagamento di una rivendicazione contrattuale possano utilizzare i moduli di ricevuta e di liberatoria di cui all'appendice B4-I.

    C.   Proposte di nuove appendici

    Dopo l'appendice A2-I, aggiungere la seguente appendice:

    APPENDICE A4-I

    Prove di garanzia finanziaria a norma della regola 4,2

    Il certificato o altra prova documentale di garanzia finanziaria prescritti dalla norma A4.2.1, punto 14, devono includere le seguenti informazioni:

    a)

    nome della nave;

    b)

    porto di immatricolazione della nave;

    c)

    indicativo di chiamata della nave;

    d)

    numero OMI della nave;

    e)

    nome e indirizzo del fornitore o dei fornitori della garanzia finanziaria;

    f)

    recapiti delle persone o del soggetto responsabili del trattamento delle rivendicazioni contrattuali dei marittimi;

    g)

    nome dell'armatore;

    h)

    periodo di validità della garanzia finanziaria e

    i)

    un attestato del fornitore della garanzia finanziaria che certifichi che la garanzia finanziaria è conforme alle prescrizioni della norma A4.2.1.

    Dopo l'appendice A4-I, aggiungere la seguente appendice:

    APPENDICE B4-I

    Moduli di ricevuta e di liberatoria di cui alla linea guida B4.2.2

    Nave (nome, porto di immatricolazione e numero IMO):

    Evento (data e luogo):

    Marittimo/erede legale e/o persona a carico:

    Armatore:

    Io sottoscritto, [marittimo] [erede legale del marittimo e/o persona a carico] (1) confermo di avere ricevuto la somma di [valuta e importo] a titolo di adempimento dell'obbligo dell'armatore di pagare un indennizzo contrattuale per le lesioni personali e/o il decesso secondo i termini e le condizioni di [del mio] impiego [del marittimo] (1) e libero l'armatore dagli obblighi derivanti da detti termini e dette condizioni.

    Il pagamento è effettuato senza ammissione di responsabilità riguardo ad eventuali rivendicazioni ed è accettato senza pregiudizio del [mio] diritto [dell'erede legale e/o della persona a carico] (1) di far valere le proprie rivendicazioni a norma di legge per negligenza, atto illecito o violazione di obblighi legali o di utilizzare qualsiasi altra via legale di ricorso disponibile e derivante dal suddetto evento.

    Data:

    Marittimo/erede legale e/o persona a carico:

    Firma:

    Per presa visione:

    Armatore/rappresentante dell'armatore:

    Firma:

    Fornitore della garanzia finanziaria:

    Firma:

    D.   Proposte relative alle appendici A5-I, A5-II e A5-III

    Alla fine dell'appendice A5-I, aggiungere la seguente voce:

    Garanzia finanziaria relativa alla responsabilità dell'armatore.

    All'appendice A5-II, dopo l'ultima voce del titolo Dichiarazione di conformità del lavoro marittimoparte I, aggiungere la seguente voce:

    16.

    Garanzia finanziaria relativa alla responsabilità dell'armatore (regola 4.2).

    All'appendice A5-II, dopo l'ultima voce del titolo Dichiarazione di conformità del lavoro marittimoparte II, aggiungere la seguente voce:

    16.

    Garanzia finanziaria relativa alla responsabilità dell'armatore (regola 4.2).

    Alla fine dell'appendice A5-III, aggiungere il seguente settore:

    Garanzia finanziaria relativa alla responsabilità dell'armatore.


    (1)  Cancellare la dicitura inutile.


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