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Document 32012R0080

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012 , che fissa l’elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (codificazione)

    GU L 29 del 01/02/2012, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/03/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/80/oj

    1.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 29/33


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 80/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 31 gennaio 2012

    che fissa l’elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

    (codificazione)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 2288/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che fissa l’elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all’articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

    (2)

    L’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1186/2009 prevede l’ammissione in franchigia dai dazi all’importazione di sostanze biologiche o chimiche importate esclusivamente per scopi non commerciali, destinate sia a istituti pubblici o di utilità pubblica o a servizi da essi dipendenti, sia a istituti privati autorizzati, la cui attività principale consiste nell’insegnamento o nella ricerca scientifica. La concessione di tali franchigie è tuttavia limitata alle sostanze biologiche o chimiche di cui non esiste una produzione equivalente nel territorio doganale dell’Unione e che figurano in un elenco stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 247 bis, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4).

    (3)

    Dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che per le sostanze biologiche o chimiche riprese nell’allegato I del presente regolamento non esiste una produzione equivalente nel territorio doganale dell’Unione.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’elenco delle sostanze biologiche o chimiche che possono beneficiare della franchigia di cui all’articolo 53, paragrafo l, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009, si trova all’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 2288/83 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato III.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

    (2)  GU L 220 dell’11.8.1983, pag. 13.

    (3)  Cfr. allegato II.

    (4)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


    ALLEGATO I

    Numero CUS

    Codice NC (1)

    Designazioni delle merci

     

    ex 2845 90 90

    Elio 3

     

    ex 2845 90 90

    (Ossigeno-18) acque

    0020273-3

    ex 2901 29 00

    3-Metilpent-1-ene

    0020274-4

    ex 2901 29 00

    4-Metilpent-l-ene

    0020275-5

    ex 2901 29 00

    2-Metilpent-2-ene

    0020276-6

    ex 2901 29 00

    3-Metilpent-2-ene

    0020277-7

    ex 2901 29 00

    4-Metilpent-2-ene

    0025634-8

    ex 2902 19 00

    P-Menta-1 (7), 2-diene (Beta-Fellandrene)

    0014769-3

    ex 2903 99 90

    4,4′-Dibrorpobifenile

    0017305-7

    ex 2904 10 00

    Metansolfonato di etile

    0014364-6

    ex 2923 90 00

    Bromuro di decametonio (DCI)

    0020641-7

    ex 2926 90 95

    1-Naftonitrile

    0020642-8

    ex 2926 90 95

    2-Naftonitrile

    0022830-8

    ex 2936 21 00

    Acetato di retinile

    0045091-9

    ex 3204 12 00

    Sulphorhodamine G (C.I. Acid Red 50)

    0021887-1

    ex 3507 90 90

    Fosfoglucomutasi


    (1)  Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.


    ALLEGATO II

    Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

     

    Regolamento (CEE) n. 2288/83 della Commissione

    (GU L 220 dell’11.8.1983, pag. 13).

     

    Regolamento (CEE) n. 1798/84 della Commissione

    (GU L 168 del 28.6.1984, pag. 22).

     

    Regolamento (CEE) n. 2340/86 della Commissione

    (GU L 203 del 26.7.1986, pag. 15).

     

    Regolamento (CEE) n. 3692/87 della Commissione

    (GU L 347 dell’11.12.1987, pag. 16).

     

    Regolamento (CEE) n. 213/89 della Commissione

    (GU L 25 del 28.1.1989, pag. 70).


    ALLEGATO III

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Regolamento (CEE) n. 2288/83

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 2

    Articolo 3

    Allegato

    Allegato I

    Allegato II

    Allegato III


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