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Document 32012R0056
Council Regulation (EU) No 56/2012 of 23 January 2012 amending Regulation (EU) No 961/2010 on restrictive measures against Iran
Regolamento (UE) n. 56/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
Regolamento (UE) n. 56/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
GU L 19 del 24/01/2012, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 23/03/2012; abrogato da 32012R0267
24.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/10 |
REGOLAMENTO (UE) N. 56/2012 DEL CONSIGLIO
del 23 gennaio 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010 del 25 ottobre 2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (2), che conferma le misure restrittive adottate dal 2007 e dispone misure restrittive aggiuntive nei confronti dell’Iran, in osservanza della risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e misure di accompagnamento, come richiesto dal Consiglio europeo nella dichiarazione del 17 giugno 2010. |
(2) |
Tali misure restrittive includono il congelamento dei beni di talune persone e entità. |
(3) |
In data 23 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/35/PESC, con la quale ha aggiunto all'elenco delle persone o entità in questione enti finanziari, nei cui confronti sono state disposte deroghe specifiche relative al finanziamento di scambi commerciali. |
(4) |
Alcune di tali misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(5) |
È necessario pertanto modificare il regolamento (UE) n. 961/2010 al fine di inserire le deroghe summenzionate. |
(6) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (UE) n. 961/2010 è inserito il seguente articolo:
"Articolo 19 bis
1. I divieti di cui all'articolo 16 non si applicano:
a) |
a condizione che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da altre persone o entità elencate nell'allegato VII o nell'allegato VIII; oppure |
b) |
al trasferimento da parte di o tramite la Banca Centrale dell'Iran di fondi o risorse economiche congelati al fine di fornire ad enti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali, a condizione che il trasferimento sia stato autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro pertinente. |
2. I divieti di cui all'articolo 16 non ostano a che la Banca Tejarat, per un periodo di due mesi dalla data in cui è stata designata, effettui un pagamento con fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione o percepisca un pagamento dopo la data della sua designazione, a condizione che:
(a) |
tale pagamento sia dovuto in relazione ad uno specifico contratto commerciale; e |
(b) |
l'autorità competente dello Stato Membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità elencata nell'allegato VII o nell'allegato VIII.". |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) Cfr. la pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 281 del 27.10.2010, pag. 1.