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Document 32012R0044

Regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012 , che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

GU L 25 del , pp. 55–147 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/44/oj

27.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/55


REGOLAMENTO (UE) N. 44/2012 DEL CONSIGLIO

del 17 gennaio 2012

che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 43, paragrafo 3, del trattato stabilisce che il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), le misure dell'Unione che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri dei consigli consultivi regionali.

(3)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o tipo di pesca e nel rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

(4)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la revisione di contingenti per il capelin spettanti all'Unione nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze.

(5)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dei limiti di cattura per determinati stock di specie a ciclo vitale breve, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla revisione dei TAC alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante la prima metà del 2012. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2).

(6)

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi al dovere dell'Unione di adempiere ai propri obblighi internazionali, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili relativi alla revisione dei TAC di tali stock di specie dal ciclo vitale breve.

(7)

Alcuni TAC prevedono la possibilità per gli Stati membri di attribuire quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Scopo di tali prove è verificare l’efficacia di un sistema di contingenti di cattura per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. I sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano invece per i pescatori un incentivo a ottimizzare la selettività delle operazioni di cattura. Ai fini di una gestione razionale dei rigetti, un’attività di pesca pienamente documentata dovrebbe dar conto di tutte le operazioni effettuate in mare e non solo di quanto viene sbarcato in porto. Le condizioni da soddisfare perché gli Stati membri possano attribuire tali quantitativi supplementari dovrebbero pertanto includere l’utilizzo obbligatorio di telecamere a circuito chiuso (CCTV) associate a un sistema di sensori. Ciò dovrebbe consentire di registrare nei dettagli le catture conservate a bordo e quelle rigettate in mare. Un sistema che si avvalga di osservatori umani operanti in tempo reale a bordo dei pescherecci risulterebbe meno efficiente, più costoso e meno affidabile. Attualmente l'uso di CCTV costituisce pertanto un prerequisito per l'efficace applicazione di regimi di riduzione dei rigetti quali la pesca pienamente documentata, a condizione che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3).

(8)

È opportuno che i TAC siano stabiliti sulla base di pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura e i consigli consultivi regionali interessati.

(9)

È opportuno che i TAC applicabili a stock soggetti a specifici piani pluriennali siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i TAC per gli stock di sogliola nel Mare del Nord, di passera di mare nel Mare del Nord, di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (4), dal regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (5) (il «piano per il merluzzo bianco»), e dal regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (6).

(10)

Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell’abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, tenendo conto dei fattori inerenti ad ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull’evoluzione dello stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

(11)

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (7), è necessario individuare gli stock soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(12)

È necessario stabilire i massimali di sforzo per il 2012 conformemente agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008, all'articolo 9del regolamento (CE) n. 676/2007 e agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (8).

(13)

Sulla base del parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) è opportuno mantenere e rivedere un sistema di gestione del cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV.

(14)

Per alcune specie, ad esempio alcune specie di squali, anche un’attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la loro conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

(15)

Lo scampo è catturato insieme a varie altre specie nell’ambito di attività di pesca demersale multispecifica. In una zona situata a ovest dell’Irlanda, nota come Porcupine Bank, è stato raccomandato nei pareri scientifici di non aumentare le catture di questa specie nel 2012. Al fine di contribuire alla prosecuzione della ricostituzione dello stock, è opportuno limitare le possibilità di pesca, in determinate parti di tale zona e in determinati periodi, al prelievo di specie pelagiche con le quali lo scampo non è catturato.

(16)

Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (9), le Isole Færøer (10), la Groenlandia (11) e l'Islanda (12) l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Le consultazioni con le Isole Færøer non sono ancora terminate e si prevede che gli accordi per il 2012 con tale Stato saranno conclusi all'inizio del 2012. Analogamente, le consultazioni con l'Islanda proseguiranno nel 2012. Per evitare l'interruzione delle attività di pesca dell'Unione e consentire la necessaria flessibilità per la conclusione di tali accordi nel 2012, è opportuno che l'Unione stabilisca su base provvisoria le possibilità di pesca per gli stock oggetto degli accordi con l'Islanda e/o con le Isole Færøer.

(17)

Conformemente alle consultazioni fra Stati costieri in merito alla gestione dello sgombro, del melù, dell'aringa atlantico-scandinava e dell'eglefino del mare del Nord, l'Unione può autorizzare le navi UE a prelevare fino al 10 % in più del contingente ad essa assegnato, purché tali quantitativi pescati in eccesso siano detratti dal contingente dell'Unione per il 2013. Per converso, l'Unione può prelevare nel 2013 quantitativi inutilizzati corrispondenti a un massimo del 10 % del contingente assegnatole per il 2012. È opportuno consentire siffatta flessibilità agli Stati membri interessati nella gestione delle possibilità di pesca in questione, in particolare permettendo loro di optare per l'utilizzo di un contingente di flessibilità.

(18)

Le attività di pesca del merluzzo bianco svolte dall'Unione nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone CIEM I e IIB comportano tradizionalmente catture accessorie di eglefino. È pertanto necessario stabilire per tali attività limiti a dette catture accessorie che siano in linea con i livelli storici.

(19)

L'Unione è parte contraente di varie organizzazioni di gestione della pesca e collabora con altre organizzazioni in qualità di parte non contraente. Inoltre, in virtù dell'atto di adesione del 2003, gli accordi in materia di pesca precedentemente conclusi dalla Repubblica di Polonia, quali la convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering sono gestiti dall'Unione a decorrere dalla data di adesione della Polonia. Dette organizzazioni per la pesca hanno raccomandato l'introduzione di una serie di misure per il 2012, tra cui le possibilità di pesca per le navi UE. Tali possibilità di pesca dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.

(20)

Nella sua 33a riunione annuale del 2011, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2012 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. Tali possibilità di pesca, che comprendono alcuni TAC e, nel caso del gamberello nella divisione 3M, un regime di ripartizione dello sforzo, devono essere attuate nel diritto dell'Unione.

(21)

Nella sua 82a riunione annuale del 2011, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. La IATTC ha inoltre adottato una risoluzione per la conservazione degli squali alalunga. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(22)

Nella sua riunione annuale del 2011 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato le tabelle di concordanza che fissano i contingenti modificati e indicano la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti dell'ICCAT. A tale proposito l'ICCAT ha riconosciuto che, nel 2010, l'Unione ha sottoutilizzato il suo contingente per il pesce spada settentrionale e meridionale, il tonno obeso e l'alalunga. Per conformarsi agli adeguamenti dei contingenti dell'Unione stabiliti dall'ICCAT, è necessario che tale sottoutilizzazione delle possibilità di pesca sia ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima, senza modificare i criteri di ripartizione fissati nel presente regolamento in merito all'assegnazione annua dei TAC. Da detta riunione annuale sono scaturiti anche la modifica del piano di ricostituzione del marlin azzurro e del marlin bianco, la riduzione del contingente di marlin azzurro dell'Unione, il lieve aumento del contingente di marlin bianco dell'Unione e l'adozione di una raccomandazione dell'ICCAT sulla conservazione degli squali seta. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(23)

Nel corso della riunione annuale del 2011, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) non ha modificato le proprie misure relative alle possibilità di pesca quali attualmente attuate nel diritto dell'Unione. Le misure attualmente applicabili adottate dalla IOTC dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.

(24)

I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) nelle acque d'altura del Pacifico meridionale (SPRFMO), svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie (comprendenti possibilità di pesca) volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo in tale zona fino all'istituzione della suddetta ORGP. Tali misure provvisorie sono state rivedute nell'ambito della seconda conferenza preparatoria per la commissione SPRFMO tenutasi a gennaio 2011 e saranno ulteriormente riviste nel corso della terza conferenza preparatoria per la commissione SPRFMO, prevista dal 30 gennaio al 3 febbraio 2012. Tali misure provvisorie sono volontarie e non giuridicamente vincolanti a norma del diritto internazionale. È tuttavia opportuno, in conformità agli obblighi internazionali di conservazione e cooperazione stabiliti dal diritto internazionale del mare, attuare le suddette misure nel diritto dell’Unione fissando un contingente complessivo per l’Unione e prevedendone la ripartizione tra gli Stati membri interessati.

(25)

Nella sua riunione annuale del 2011, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) non ha modificato i totali ammissibili di catture per l'austromerluzzo, il pesce specchio atlantico, i berici e il granchio rosso di fondale approvati per il 2011 e il 2012 nel corso della riunione annuale del 2010. Le misure attualmente applicabili adottate dalla SEAFO dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.

(26)

Alla luce del più recente parere scientifico del CIEM e in conformità degli impegni internazionali assunti nell'ambito della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca per determinate specie di acque profonde.

(27)

L'ottava riunione annuale della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), prevista per il 2011, è stata rinviata al 2012. È tuttavia opportuno mantenere in vigore le misure di conservazione e di gestione attualmente applicabili fino a tale riunione annuale.

(28)

Nella riunione annuale del 2011 le parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering non hanno modificato le sue misure relative alle possibilità di pesca. Le misure attualmente in vigore dovrebbero essere attuate conformemente al diritto dell'Unione.

(29)

Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti ORGP e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR (commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico) va dal 1o dicembre al 30 novembre, e talune possibilità di pesca o divieti nell'ambito della zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1o dicembre 2011, è opportuno che le relative disposizioni del presente regolamento si applichino a partire da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.

(30)

Il 16 dicembre 2011 l'Unione ha fatto una dichiarazione nei confronti della Repubblica bolivariana del Venezuela («Venezuela») con la quale concede alle navi battenti bandiera venezuelana possibilità di pesca nelle acque UE nella zona economica esclusiva (ZEE) al largo della Guiana francese. Occorre fissare le possibilità di pesca di lutiani di cui il Venezuela dispone nelle acque dell'Unione.

(31)

L’utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi UE ai sensi del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (13), e in particolare agli articoli 33 e 34 concernenti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

(32)

Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2012, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2012, e di disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica come indicato nel considerando 29. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(33)

Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell’Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali.

2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

limiti di cattura per il 2012;

b)

limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2012 al 31 gennaio 2013;

c)

possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2011 al 30 novembre 2012 per determinati stock nella zona regolamentata dalla convenzione CCAMLR; e

d)

possibilità di pesca per i periodi stabiliti all'articolo 27 per determinati stock nella zona della convenzione IATTC.

3.   Il presente regolamento stabilisce altresì possibilità di pesca provvisorie per alcuni stock e gruppi di stock ittici soggetti a consultazioni in materia di pesca con paesi terzi. Le possibilità di pesca definitive sono stabilite conformemente al trattato una volta concluse tali consultazioni.

4.   Alcune possibilità di pesca di cui all'allegato I restano non assegnate e gli Stati membri non possono accedervi fino a quando non siano state stabilite possibilità di pesca definitive a norma del paragrafo 3.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

a)

alle navi UE;

b)

alle navi dei paesi terzi operanti nelle acque UE.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«nave UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;

b)

«nave di un paese terzo», un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e immatricolato in tale paese;

c)

«acque UE», le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d'oltremare e ai territori elencati nell’allegato II del trattato;

d)

«totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno;

e)

«contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f)

«acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

g)

«apertura di maglia», l’apertura di maglia delle reti da pesca determinata conformemente al regolamento (CE) n. 517/2008 (14).

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

a)

zone CIEM (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare), le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (15);

b)

«Skagerrak», la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c)

«Kattegat», la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;

d)

zone Copace (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale), le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 (16);

e)

zone NAFO (Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale), le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 (17);

f)

«zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale), la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (18);

g)

«zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico), la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (19);

h)

«zona della convenzione CCAMLR» (commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico), la zona geografica specificata nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 (20);

i)

«zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali), la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (21);

j)

«zona della convenzione IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano), la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (22);

k)

«zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale), la zona geografica d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA, quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (23), e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;

l)

«zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale), la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (24);

m)

«acque d'altura del Mare di Bering», la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati che si affacciano sul Mare di Bering.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI UE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1.   I TAC per le navi UE operanti nelle acque UE o in determinate acque non appartenenti all’UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell’allegato I.

2.   Le navi UE sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 14 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 (25) e nelle relative disposizioni di applicazione.

3.   La Commissione rivede i contingenti per il capelin spettanti all'Unione nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV sulla base del TAC e della sua assegnazione all'Unione stabiliti dalla Groenlandia conformemente all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro e al relativo protocollo.

4.   Alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2012, i TAC fissati nell'allegato I per gli stock di seguito indicati possono essere riveduti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2:

a)

lo stock di cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa, IIIa e della sottozona CIEM IV in conformità dell'allegato IIB del presente regolamento;

b)

lo stock di busbana norvegese e le catture accessorie connesse nella sottozona CIEM IIIa e nelle acque UE della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV;

c)

lo stock di spratto e le catture accessorie connesse nelle acque UE della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV.

5.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi al dovere dell'Unione di adempiere ai propri obblighi internazionali, la Commissione rivede i TAC stabiliti all'allegato I per gli stock di cui al paragrafo 4 del presente articolo mediante atti di esecuzione direttamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 3. Gli atti suddetti restano in vigore per il periodo di attuazione del presente regolamento e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2012.

Articolo 6

Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate

1.   Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I. I quantitativi supplementari non superano un limite complessivo stabilito nell’allegato I ed espresso come percentuale del contingente assegnato a tale Stato membro.

2.   I quantitativi supplementari di cui al paragrafo 1 possono essere concessi solo alle seguenti condizioni:

a)

la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate a un sistema di sensori, che registrino tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;

b)

il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non è superiore al 75 % dei rigetti stimati per il tipo di nave cui essa appartiene, e in ogni caso non rappresenta un aumento del quantitativo attribuito alla nave superiore al 30 %;

c)

tutte le catture degli stock rilevanti per i quali sono stati assegnati quantitativi supplementari effettuate dalla nave in questione sono imputate al quantitativo totale ad essa attribuito;

In deroga alla lettera b), uno Stato membro può eccezionalmente assegnare alla nave battente la sua bandiera quantitativi supplementari che corrispondono a più del 75 % dei rigetti stimati per il tipo di nave cui appartiene la nave interessata, a condizione che:

i)

i rigetti stimati per il tipo di nave siano inferiori al 10 %;

ii)

sia possibile dimostrare che includere tale tipo di nave è importante per valutare le potenzialità del sistema di CCTV per finalità di controllo;

iii)

il limite complessivo del 75 % dei rigetti stimati non sia superato per tutte le navi che partecipano alle prove.

3.   Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 2, revoca immediatamente l’assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2012.

4.   Prima di procedere all’assegnazione dei quantitativi supplementari di cui al paragrafo 1, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate;

b)

specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo delle navi partecipanti;

c)

capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi;

d)

i rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante;

e)

quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2011 dalle navi partecipanti.

5.   La Commissione può chiedere che la valutazione dei rigetti stimati per il tipo di nave di cui al paragrafo 2, lettera b), sia sottoposta a un organo scientifico consultivo per esame. In mancanza di una valutazione di conferma, lo Stato membro interessato informa per iscritto la Commissione riguardo alle misure adottate per garantire che le navi interessate rispettino le condizioni relative ai rigetti stimati fissate nel paragrafo 2, lettera b).

Articolo 7

Flessibilità nella gestione di taluni stock

1.   Per taluni stock di cui all'allegato I uno Stato membro può optare per un aumento del 10 % del contingente inizialmente assegnatogli nell'allegato I. Lo Stato membro notifica siffatta decisione alla Commissione. All'atto di tale notifica il contingente aumentato è considerato il contingente assegnato allo Stato membro in questione.

2.   I quantitativi prelevati nel 2012 nell'ambito di siffatto contingente aumentato che eccedono il contingente iniziale sono detratti nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2013 allo Stato membro in questione.

3.   I quantitativi non prelevati nell'ambito del contingente iniziale, fino a un massimo del 10 % di esso, sono aggiunti nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2013 allo Stato membro in questione.

Articolo 8

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente:

a)

se le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure

b)

se le catture rientrano in una quota a disposizione dell’UE che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell’UE non è ancora esaurita.

Articolo 9

Limitazioni dello sforzo di pesca

Dal 1o febbraio 2012 al 31 gennaio 2013, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui all'allegato IIA si applicano alla gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nelle seguenti zone:

a)

lo Skagerrak;

b)

la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat;

c)

la sottozona CIEM IV;

d)

le acque UE della divisione CIEM IIa; e

e)

la divisione CIEM VIId.

Articolo 10

Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde

1.   L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002 (26), che stabilisce l'obbligo di detenere un permesso per la pesca di stock di acque profonde, si applica all'ippoglosso nero. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.

2.   Gli Stati membri garantiscono che, nel 2012, i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.

Articolo 11

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;

c)

gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Salvo se diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 12

Periodi di divieto della pesca

1.   Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1o maggio al 31 luglio 2012: brosmio, molva azzurra e molva.

2.   Ai fini del presente articolo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

52° 27′ N

12° 19′ O

2

52° 40′ N

12° 30′ O

3

52° 47′ N

12° 39,600′ O

4

52° 47′ N

12° 56′ O

5

52° 13,5′ N

13° 53,830′ O

6

51° 22′ N

14° 24′ O

7

51° 22′ N

14° 03′ O

8

52° 10′ N

13° 25′ O

9

52° 32′ N

13° 07,500′ O

10

52° 43′ N

12° 55′ O

11

52° 43′ N

12° 43′ O

12

52° 38,800′ N

12° 37′ O

13

52° 27′ N

12° 23′ O

14

52° 27′ N

12° 19′ O

3.   In deroga al paragrafo 1, il transito nel Porcupine Bank detenendo a bordo le specie di cui a detto paragrafo è consentito a norma dell’articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 13

Divieti

1.   Alle navi UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

a)

squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque UE e fuori dell’UE;

b)

smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque, fatto salvo ove diversamente disposto nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 43/2012 (27)

c)

squadro (Squatina squatina) nelle acque UE;

d)

razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

e)

razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X; e

f)

pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 14

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 15

Autorizzazioni di pesca

1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.

2.   Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca definite nell'allegato III sulla base dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia, non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III.

CAPO III

Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Sezione 1

Zona della Convenzione ICCAT

Articolo 16

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

1.   Il numero di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate UE autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 1 dell'allegato IV.

2.   Il numero di navi UE per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 2 dell’allegato IV.

3.   Il numero di navi UE dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 3 dell'allegato IV.

4.   Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 4 dell'allegato IV.

5.   Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell'allegato IV.

6.   La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell'allegato IV.

Articolo 17

Condizioni complementari relative al contingente di tonno rosso assegnato nell'allegato ID

Oltre al periodo di divieto previsto all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 302/2009, la pesca del tonno rosso con reti da circuizione è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dal 15 aprile al 15 maggio 2012.

Articolo 18

Pesca ricreativa e sportiva

Nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano un contingente specifico di tonno rosso alla pesca ricreativa e sportiva.

Articolo 19

Squali

1.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus).

2.   È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

3.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

4.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

5.   È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

Sezione 2

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 20

Divieti e limiti di cattura

1.   La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.

2.   Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

Articolo 21

Pesca sperimentale

1.   Nel 2012 solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Se tali Stati membri intendono partecipare alle suddette attività di pesca, lo notificano al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque entro il 1o giugno 2012.

2.   Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

3.   Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 22

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2012/2013

1.   Durante la campagna di pesca 2012/2013 possono pescare il krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano al segretariato della CCAMLR, a norma dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, e alla Commissione, e comunque entro il 1o giugno 2012:

a)

l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C;

b)

la configurazione della rete, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte D.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

3.   Uno Stato membro che intende pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notifica la sua intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la sua bandiera al momento della notifica oppure battenti la bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede battano la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.

4.   Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a)

dati esaustivi relativi alla nave/alle navi sostitutive, comprese le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

b)

un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

5.   Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi di navi per praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) della CCAMLR.

Sezione 3

Zona della convenzione IOTC

Articolo 23

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona della convenzione IOTC

1.   Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

2.   Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.

3.   Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di un trasferimento le navi che figurano nell'elenco delle navi che praticano le attività di pesca INN (navi INN) di un'ORGP.

5.   Per tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i tetti massimi di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani suddetti.

Articolo 24

Squali

1.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Sezione 4

Zona della Convenzione SPRFMO

Articolo 25

Pesca pelagica — Limitazione della capacità

Gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2012 al livello totale di 78 610 tsl nella zona suddetta, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.

Articolo 26

Pesca pelagica — TAC

1.   Solo gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell'articolo 25, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.

2.   Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la stazza lorda, delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di cui al presente articolo.

3.   Ai fini del controllo delle attività di pesca di cui al presente articolo, entro il quindicesimo giorno del mese seguente gli Stati membri inviano alla Commissione, perché le trasmetta al segretariato provvisorio della SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.

Articolo 27

Pesca di fondo

Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano il proprio sforzo o le proprie catture:

a)

al livello medio dei parametri di catture o di sforzo su quel periodo; e

b)

alle sole parti della zona della convenzione SPRFMO in cui è stata praticata la pesca di fondo nel corso di una delle precedenti campagne di pesca.

Sezione 5

Zona della Convenzione IATTC

Articolo 28

Pesca con reti da circuizione

1.   La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:

a)

dal 29 luglio al 28 settembre 2012 o dal 18 novembre 2012 al 18 gennaio 2013 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

le coste americane del Pacifico,

longitudine 150° O,

latitudine 40° N,

latitudine 40° S;

b)

dal 29 settembre al 29 ottobre 2012 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

longitudine 96° O,

longitudine 110° O,

latitudine 4° N,

latitudine 3° S.

2.   Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro il 1o aprile 2012, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

3.   Le navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4.   Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:

a)

il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; oppure

b)

nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

5.   Sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC e la detenzione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga in detta zona.

6.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 5 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi, che provvedono inoltre a:

a)

registrare il numero di rilasci con indicazione delle condizioni (vivi o morti);

b)

comunicare le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la nazionalità. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali provvedimenti nazionali entro il 31 gennaio 2013.

Sezione 6

Zona della Convenzione SEAFO

Articolo 29

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

È vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde nella zona della convenzione SEAFO:

razze (Rajidae),

spinarolo (Squalus acanthias),

sagrì liscio (Etmopterus bigelowi),

sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),

sagrì atlantico (Etmopterus princeps),

sagrì nano (Etmopterus pusillus),

gattuccio fantasma (Apristurus manis),

squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),

squali di acque profonde del superordine Selachimorpha.

Sezione 7

Zona della Convenzione WCPFC

Articolo 30

Limiti di sforzo applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso (Thunnus obesus), il tonno albacora (Thunnus albacares), il tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) e il tonno albacora del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC sia limitato allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra l'Unione e gli Stati costieri della regione.

Articolo 31

Zona di divieto per la pesca FAD

1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che usano dispositivi di concentrazione dei pesci (FAD) tra le ore 00:00 del 1o luglio 2012 e le ore 24:00 del 30 settembre 2012. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:

a)

utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;

b)

peschi su banchi avvalendosi di FAD.

2.   Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

3.   Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:

a)

nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce;

b)

se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; oppure

c)

in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

Articolo 32

Zone vietate alla pesca con reti da circuizione

La pesca del tonno obeso e del tonno albacora praticata da navi con reti da circuizione è vietata nelle seguenti zone d’alto mare:

a)

le acque internazionali delimitate dai confini delle ZEE di Indonesia, Palau, Micronesia e Papua Nuova Guinea;

b)

le acque internazionali delimitate dai confini delle ZEE di Micronesia, Isole Marshall, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Figi, Isole Salomone e Papua Nuova Guinea.

Articolo 33

Limitazioni del numero di navi UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

Sezione 8

Mare di Bering

Articolo 34

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE UE

Articolo 35

TAC

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e quelli registrati nelle Isole Færøer sono autorizzati ad effettuare catture nelle acque UE nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente titolo e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Articolo 36

Autorizzazioni di pesca

1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque UE è fissato nell'allegato VIII.

2.   È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali sono stati fissati TAC, tranne nel caso in cui le catture siano state effettuate da navi di paesi terzi che dispongono di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 37

Divieti

1.   Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:

a)

squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque UE;

b)

squadro (Squatina squatina) in tutte le acque UE;

c)

razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

d)

razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

e)

smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque UE;

f)

pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Procedura di comitato

1   La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito dal regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

Articolo 39

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Tuttavia, l'articolo 9 si applica a decorrere dal 1o febbraio 2012.

Le possibilità di pesca o i divieti per la zona della convenzione CCAMLR di cui agli articoli 20, 21 e 22 e agli allegati IE e V si applicano a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione di tali possibilità di pesca o di tali divieti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)   GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(4)   GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.

(5)   GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

(6)   GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.

(7)   GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(8)   GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

(9)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

(10)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

(11)  Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 9).

(12)  Accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (GU L 161 del 2.7.1993, pag. 2).

(13)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(14)  Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

(15)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(16)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

(18)  Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

(19)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

(20)  Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 97 del 1o.4.2004, pag. 16).

(21)  Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

(22)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

(23)  Concluso con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

(24)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

(25)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2009, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

(26)  Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

(27)  Regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.).


ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I

:

TAC applicabili alle navi UE in zone dove sono imposti TAC per specie e per zona

ALLEGATO IA

:

Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, Copace (acque UE)

ALLEGATO IB

:

Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM I, II, V, XII e XIV e acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1

ALLEGATO IC

:

Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO

ALLEGATO ID

:

Specie altamente migratorie — Tutte le zone

ALLEGATO IE

:

Antartico — Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO IF

:

Oceano atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO

ALLEGATO IG

:

Tonno rosso del sud — Tutte le zone

ALLEGATO IH

:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO IJ

:

Zona della convenzione SPRFMO

ALLEGATO IIA

:

Sforzo di pesca per le navi nell'ambito della gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nello Skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella sottozona CIEM IV, nelle acque UE della divisione CIEM IIa e nella divisione CIEM VIId

ALLEGATO IIB

:

Possibilità di pesca per le navi che praticano la pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa, IIIa e nella sottozona CIEM IV

ALLEGATO III

:

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE che operano nelle acque di paesi terzi

ALLEGATO IV

:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO V

:

Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO VI

:

Zona della convenzione IOTC

ALLEGATO VII

:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO VIII

:

Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi che operano nelle acque UE

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI ALLE NAVI UE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH e IJ figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate. Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento, è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Amblyraja radiata

RJR

Razza stellata

Ammodytes spp.

SAN

Cicerelli

Argentina silus

ARU

Argentina

Beryx spp.

ALF

Berici

Brosme brosme

USK

Brosmio

Caproidae

BOR

Pesci tamburo

Centrophorus squamosus

GUQ

Sagrì

Centroscymnus coelolepis

CYO

Squalo portoghese

Chaceon maritae

CGE

Granchio rosso di fondale

Champsocephalus gunnari

ANI

Pesce del ghiaccio

Chionoecetes spp.

PCR

Grancevole artiche

Clupea harengus

HER

Aringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere

Dalatias licha

SCK

Zigrino

Deania calcea

DCA

Squalo becco d'uccello

Dipturus batis

RJB

Razza bavosa

Dissostichus eleginoides

TOP

Austromerluzzo

Dissostichus mawsoni

TOA

Austromerluzzo

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Etmopterus princeps

ETR

Sagrì atlantico

Etmopterus pusillus

ETP

Sagrì nano

Euphausia superba

KRI

Krill antartico

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Galeorhinus galeus

GAG

Canesca

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Passera lingua di cane

Hippoglossoides platessoides

PLA

Passera canadese

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Ippoglosso atlantico

Hoplostethus atlanticus

ORY

Pesce specchio atlantico

Illex illecebrosus

SQI

Totano

Lamna nasus

POR

Smeriglio

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Nototenia

Lepidorhombus spp.

LEZ

Lepidorombi

Leucoraja circularis

RJI

Razza rotonda

Leucoraja fullonica

RJF

Razza spinosa

Leucoraja naevus

RJN

Razza fiorita

Limanda ferruginea

YEL

Limanda

Limanda limanda

DAB

Limanda

Lophiidae

ANF

Rane pescatrici

Macrourus spp.

GRV

Granatieri

Makaira nigricans

BUM

Marlin azzurro

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Martialia hyadesi

SQS

Calamaro

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Eglefino

Merlangius merlangus

WHG

Merlano

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Micromesistius poutassou

WHB

Melù

Microstomus kitt

LEM

Limanda

Molva dypterygia

BLI

Molva azzurra

Molva molva

LIN

Molva

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Pandalus borealis

PRA

Gamberello boreale

Paralomis spp.

PAI

Granchi

Penaeus spp.

PEN

Mazzancolle

Platichthys flesus

FLE

Passera pianuzza

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Pleuronectiformes

FLX

Pesce piatto

Pollachius pollachius

POL

Merluzzo giallo

Pollachius virens

POK

Merluzzo carbonaro

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Raja brachyura

RJH

Razza a coda corta

Raja clavata

RJC

Razza chiodata

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Razza norvegese

Raja microocellata

RJE

Razza dagli occhi piccoli

Raja montagui

RJM

Razza maculata

Raja undulata

RJU

Razza ondulata

Rajiformes

SRX

Razze

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso nero

Rostroraja alba

RJA

Razza bianca

Scomber scombrus

MAC

Sgombro

Scophthalmus rhombus

BLL

Rombo liscio

Sebastes spp.

RED

Scorfani

Solea solea

SOL

Sogliola

Solea spp.

SOO

Sogliole

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Squalus acanthias

DGS

Spinarolo/gattuccio

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin bianco

Thunnus maccoyii

SBF

Tonno rosso del sud

Thunnus obesus

BET

Tonno obeso

Thunnus thynnus

BFT

Tonno rosso

Trachurus spp.

JAX

Suri/sugarelli

Trisopterus esmarkii

NOP

Busbana norvegese

Urophycis tenuis

HKW

Musdea americana

Xiphias gladius

SWO

Pesce spada

La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

Acciuga

ANE

Engraulis encrasicolus

Argentina

ARU

Argentina silus

Aringa

HER

Clupea harengus

Austromerluzzo

TOA

Dissostichus mawsoni

Austromerluzzo

TOP

Dissostichus eleginoides

Berici

ALF

Beryx spp.

Brosmio

USK

Brosme brosme

Busbana norvegese

NOP

Trisopterus esmarkii

Calamaro

SQS

Martialia hyadesi

Canesca

GAG

Galeorhinus galeus

Capelin

CAP

Mallotus villosus

Cicerelli

SAN

Ammodytes spp.

Eglefino

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Gamberello boreale

PRA

Pandalus borealis

Granatiere

RNG

Coryphaenoides rupestris

Granatieri

GRV

Macrourus spp.

Grancevole artiche

PCR

Chionoecetes spp.

Granchi

PAI

Paralomis spp.

Granchio rosso di fondale

CGE

Chaceon maritae

Ippoglosso atlantico

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso nero

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Krill antartico

KRI

Euphausia superba

Lepidorombi

LEZ

Lepidorhombus spp.

Limanda

DAB

Limanda limanda

Limanda

LEM

Microstomus kitt

Limanda

YEL

Limanda ferruginea

Marlin azzurro

BUM

Makaira nigricans

Marlin bianco

WHM

Tetrapturus albidus

Mazzancolle

PEN

Penaeus spp.

Melù

WHB

Micromesistius poutassou

Merlano

WHG

Merlangius merlangus

Merluzzo bianco

COD

Gadus morhua

Merluzzo carbonaro

POK

Pollachius virens

Merluzzo giallo

POL

Pollachius pollachius

Molva

LIN

Molva molva

Molva azzurra

BLI

Molva dypterygia

Musdea americana

HKW

Urophycis tenuis

Nasello

HKE

Merluccius merluccius

Nototenia

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Passera canadese

PLA

Hippoglossoides platessoides

Passera di mare

PLE

Pleuronectes platessa

Passera lingua di cane

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Passera pianuzza

FLE

Platichthys flesus

Pesce del ghiaccio

ANI

Champsocephalus gunnari

Pesce piatto

FLX

Pleuronectiformes

Pesce spada

SWO

Xiphias gladius

Pesce specchio atlantico

ORY

Hoplostethus atlanticus

Pesci tamburo

BOR

Caproidae

Rane pescatrici

ANF

Lophiidae

Razza a coda corta

RJH

Raja brachyura

Razza bavosa

RJB

Dipturus batis

Razza bianca

RJA

Rostroraja alba

Razza chiodata

RJC

Raja clavata

Razza dagli occhi piccoli

RJE

Raja microocellata

Razza fiorita

RJN

Leucoraja naevus

Razza maculata

RJM

Raja montagui

Razza norvegese

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Razza ondulata

RJU

Raja undulata

Razza rotonda

RJI

Leucoraja circularis

Razza spinosa

RJF

Leucoraja fullonica

Razza stellata

RJR

Amblyraja radiata

Razze

SRX

Rajiformes

Rombo chiodato

TUR

Psetta maxima

Rombo liscio

BLL

Scophthalmus rhombus

Sagrì

GUQ

Centrophorus squamosus

Sagrì atlantico

ETR

Etmopterus princeps

Sagrì nano

ETP

Etmopterus pusillus

Scampo

NEP

Nephrops norvegicus

Scorfani

RED

Sebastes spp.

Sgombro

MAC

Scomber scombrus

Smeriglio

POR

Lamna nasus

Sogliola

SOL

Solea solea

Sogliole

SOO

Solea spp.

Spinarolo/gattuccio

DGS

Squalus acanthias

Spratto

SPR

Sprattus sprattus

Squalo becco d'uccello

DCA

Deania calcea

Squalo portoghese

CYO

Centroscymnus coelolepis

Suri/sugarelli

JAX

Trachurus spp.

Tonno obeso

BET

Thunnus obesus

Tonno rosso

BFT

Thunnus thynnus

Tonno rosso del sud

SBF

Thunnus maccoyii

Totano

SQI

Illex illecebrosus

Zigrino

SCK

Dalatias licha

ALLEGATO IA

Skagerrak, Kattegat, Sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII E XIV, Copace (acque UE)

Specie

:

Cicerelli

Ammodytes spp.

Zona

:

Acque norvegesi della zona IV

(SAN/04-N.)

Danimarca

0

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

0

Unione

0

TAC

Non pertinente


Specie

:

Cicerello e catture accessorie connesse

Ammodytes spp.

Zona

:

Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV (1)

(SAN/2A3A4.)

Danimarca

167 436  (2)  (3)

TAC analitico.

Regno Unito

3 660  (2)  (3)

Germania

256  (2)  (3)

Svezia

6 148  (2)  (3)

Non attribuito

2 500  (4)

Unione

180 000  (3)

Norvegia

20 000

TAC

200 000

Condizioni speciali:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IIB:

Zona

:

acque UE delle zone di gestione del cicerello ()

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Danimarca

167 436

0

0

0

0

0

0

Regno Unito

3 660

0

0

0

0

0

0

Germania

256

0

0

0

0

0

0

Svezia

6 148

0

0

0

0

0

0

Unione

177 500

0

0

0

0

0

0

Norvegia

20 000

0

0

0

0

0

0

Totale

197 500

0

0

0

0

0

0

()  Può essere rivisto conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.


Specie

:

Brosmio

Brosme brosme

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e XIV

(USK/1214EI)

Germania

6  (6)

TAC analitico.

Francia

6  (6)

Regno Unito

6  (6)

Altri

3  (6)

Unione

21  (6)

TAC

21


Specie

:

Brosmio

Brosme brosme

Zona

:

Acque UE della zona IV

(USK/04-C.)

Danimarca

53

TAC analitico.

Germania

16

Francia

37

Svezia

5

Regno Unito

80

Altri

5  (7)

Unione

196

TAC

196


Specie

:

Brosmio

Brosme brosme

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII

(USK/567EI.)

Germania

4

TAC analitico.

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

Spagna

14

Francia

172

Irlanda

17

Regno Unito

83

Altri

4  (8)

Unione

294

Norvegia

2 923  (9)  (10)  (11)

TAC

3 217


Specie

:

Brosmio

Brosme brosme

Zona

:

Acque norvegesi della zona IV

(USK/04-N.)

Belgio

0

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

165

Germania

1

Francia

0

Paesi Bassi

0

Regno Unito

4

Unione

170

TAC

Non pertinente


Specie

:

Aringa (12)

Clupea harengus

Zona

:

IIIa

(HER/03A.)

Danimarca

18 912  (13)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

303  (13)

Svezia

19 783  (13)

Unione

38 998  (13)

TAC

45 000


Specie

:

Aringa (14)

Clupea harengus

Zona

:

Acque UE e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Danimarca

64 369

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

41 852

Francia

21 286

Paesi Bassi

53 537

Svezia

4 120

Regno Unito

57 836

Unione

243 000

Norvegia

117 450  (15)

TAC

405 000

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi a sud

di 62°N (HER/*04N-)

Unione

50 000


Specie

:

Aringa (16)

Clupea harengus

Zona

:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HER/04-N.)

Svezia

922  (16)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

922

TAC

405 000


Specie

:

Aringa (17)

Clupea harengus

Zona

:

Catture accessorie nella zona IIIa

(HER/03A-BC)

Danimarca

5 692

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

51

Svezia

916

Unione

6 659

TAC

6 659


Specie

:

Aringa (18)

Clupea harengus

Zona

:

Catture accessorie nelle zone IV e VIId e nelle acque UE della zona IIa

(HER/2A47DX)

Belgio

89

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

17 134

Germania

89

Francia

89

Paesi Bassi

89

Svezia

84

Regno Unito

326

Unione

17 900

TAC

17 900


Specie

:

Aringa (19)

Clupea harengus

Zona

:

IVc, VIId (20)

(HER/4CXB7D)

Belgio

8 774  (21)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

882  (21)

Germania

573  (21)

Francia

10 871  (21)

Paesi Bassi

19 261  (21)

Regno Unito

4 189  (21)

Unione

44 550

TAC

405 000


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (22)

(HER/5B6ANB)

Germania

2 486  (23)

TAC analitico.

Francia

470  (23)

Irlanda

3 360  (23)

Paesi Bassi

2 486  (23)

Regno Unito

13 438  (23)

Non attribuito

660  (24)

Unione

22 900  (23)

TAC

22 900


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgio

9  (25)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

3 026  (25)

Germania

76  (25)

Paesi Bassi

19  (25)

Svezia

530  (25)

Unione

3 660

TAC

3 783


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

IV; acque UE della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgio

782  (26)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

4 495  (26)

Germania

2 850  (26)

Francia

966  (26)

Paesi Bassi

2 540  (26)

Svezia

30  (26)

Regno Unito

10 311  (26)

Unione

21 974

Norvegia

4 501  (27)

TAC

26 475

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi della zona IV

(COD/*04N-)

Unione

19 099


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(COD/04-N.)

Svezia

382  (28)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

382

TAC

Non pertinente


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

VIId

(COD/07D.)

Belgio

66  (29)

TAC analitico.

Francia

1 295  (29)

Paesi Bassi

39  (29)

Regno Unito

143  (29)

Unione

1 543

TAC

1 543


Specie

:

Limanda e passera pianuzza

Limanda limanda e Platichthys flesus

Zona

:

Acque UE delle zone IIa e IV

(D/F/2AC4-C)

Belgio

503

TAC precauzionale

Danimarca

1 888

Germania

2 832

Francia

196

Paesi Bassi

11 421

Svezia

6

Regno Unito

1 588

Unione

18 434

TAC

18 434


Specie

:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona

:

Acque UE delle zone IIa e IV

(ANF/2AC4-C)

Belgio

324  (30)

TAC analitico.

Danimarca

714  (30)

Germania

349  (30)

Francia

66  (30)

Paesi Bassi

245  (30)

Svezia

8  (30)

Regno Unito

7 455  (30)

Unione

9 161  (30)

TAC

9 161


Specie

:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona

:

Acque norvegesi della zona IV

(ANF/04-N.)

Belgio

45

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

1 152

Germania

18

Paesi Bassi

16

Regno Unito

269

Unione

1 500

TAC

Non pertinente


Specie

:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

IIIa, acque UE delle sottodivisioni 22-32

(HAD/3A/BCD)

Belgio

11

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

1 943

Germania

123

Paesi Bassi

2

Svezia

229

Unione

2 308

TAC

2 409


Specie

:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

IV; acque UE della zona IIa

(HAD/2AC4.)

Belgio

224

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 7 del presente regolamento.

Danimarca

1 539

Germania

979

Francia

1 707

Paesi Bassi

168

Svezia

155

Regno Unito

25 386

Unione

30 158

Norvegia

9 008

TAC

39 166

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi della zona IV

(HAD/*04N-)

Unione

22 433


Specie

:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HAD/04-N.)

Svezia

707  (31)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

707

TAC

Non pertinente


Specie

:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV

(HAD/6B1214)

Belgio

7

TAC analitico.

Germania

9

Francia

364

Irlanda

260

Regno Unito

2 660

Unione

3 300

TAC

3 300


Specie

:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona

:

IIIa

(WHG/03A.)

Danimarca

929

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

3

Svezia

99

Unione

1 031

TAC

1 050


Specie

:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona

:

IV; acque UE della zona IIa

(WHG/2AC4.)

Belgio

337

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

1 458

Germania

379

Francia

2 191

Paesi Bassi

843

Svezia

3

Regno Unito

10 539

Unione

15 750

Norvegia

1 306  (32)

TAC

17 056

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi della zona IV

(WHG/*04N-)

Unione

10 671


Specie

:

Merlano e merluzzo giallo

Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

Zona

:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(W/P/04-N.)

Svezia

190  (33)

TAC precauzionale.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

190

TAC

Non pertinente


Specie

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona

:

Acque norvegesi delle zone II e IV

(WHB/24-N.)

Danimarca

0

TAC analitico.

Regno Unito

0

Unione

0

TAC

391 000


Specie

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)

Danimarca

9 683  (34)  (36)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 7 del presente regolamento.

Germania

3 765  (34)  (36)

Spagna

8 209  (34)  (35)  (36)

Francia

6 738  (34)  (36)

Irlanda

7 498  (34)  (36)

Paesi Bassi

11 807  (34)  (36)

Portogallo

763  (34)  (35)  (36)

Svezia

2 395  (34)  (36)

Regno Unito

12 563  (34)  (36)

Non attribuito

4 500  (37)

Unione

63 421  (34)  (36)

Norvegia

30 000

TAC

391 000


Specie

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona

:

VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spagna

8 034

TAC analitico.

Portogallo

2 009

Unione

10 043  (38)

TAC

391 000


Specie

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona

:

Acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30′ N e VII a ovest di 12° O

(WHB/24A567)

Norvegia

64 226  (39)  (40)

TAC analitico.

TAC

391 000


Specie

:

Limanda e passera lingua di cane

Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus

Zona

:

Acque UE delle zone IIa e IV

(L/W/2AC4-C)

Belgio

346

TAC precauzionale

Danimarca

953

Germania

122

Francia

261

Paesi Bassi

793

Svezia

11

Regno Unito

3 905

Unione

6 391

TAC

6 391


Specie

:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

(BLI/5B67-) (43)

Germania

20  (46)

TAC analitico.

Si applica l'articolo 12 del presente regolamento.

Estonia

3  (46)

Spagna

62  (46)

Francia

1 423  (46)

Irlanda

5  (46)

Lituania

1  (46)

Polonia

1  (46)

Regno Unito

362  (46)

Altri

5  (41)  (46)

Non attribuito

150  (47)

Unione

1 882  (46)

Norvegia

150  (42)

TAC

2 032


Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone I e II

(LIN/1/2.)

Danimarca

8

TAC analitico.

Germania

8

Francia

8

Regno Unito

8

Altri

4  (48)

Unione

36

TAC

36


Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

Acque UE della zona IV

(LIN/04-C.)

Belgio

16

TAC analitico.

Danimarca

243

Germania

150

Francia

135

Paesi Bassi

5

Svezia

10

Regno Unito

1 869

Unione

2 428

TAC

2 428


Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

Acque UE e acque internazionali della zona V

(LIN/05.)

Belgio

9

TAC precauzionale

Danimarca

6

Germania

6

Francia

6

Regno Unito

6

Unione

33

TAC

33


Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)

Belgio

29  (51)

TAC analitico.

Si applica l'articolo 12 del presente regolamento.

Danimarca

5  (51)

Germania

107  (51)

Spagna

2 156  (51)

Francia

2 299  (51)

Irlanda

576  (51)

Portogallo

5  (51)

Regno Unito

2 647  (51)

Non attribuito

200  (52)

Unione

7 824  (51)

Norvegia

6 140  (49)  (50)

TAC

14 164


Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

Acque norvegesi della zona IV

(LIN/04-N.)

Belgio

6

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

747

Germania

21

Francia

8

Paesi Bassi

1

Regno Unito

67

Unione

850

TAC

Non pertinente


Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32

(NEP/3A/BCD)

Danimarca

4 409

TAC analitico.

Germania

13

Svezia

1 578

Unione

6 000

TAC

6 000


Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

Acque norvegesi della zona IV

(NEP/04-N.)

Danimarca

1 135

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

1

Regno Unito

64

Unione

1 200

TAC

Non pertinente


Specie

:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona

:

IIIa

(PRA/03A.)

Danimarca

2 457

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Svezia

1 323

Unione

3 780

TAC

7 080


Specie

:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona

:

Acque UE delle zone IIa e IV

(PRA/2AC4-C)

Danimarca

2 273

TAC analitico.

Paesi Bassi

21

Svezia

91

Regno Unito

673

Unione

3 058

TAC

3 058


Specie

:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona

:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(PRA/04-N.)

Danimarca

357

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Svezia

123  (53)

Unione

480

TAC

Non pertinente


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgio

48

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

6 189

Germania

32

Paesi Bassi

1 190

Svezia

332

Unione

7 791

TAC

7 950


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danimarca

1 769

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

20

Svezia

199

Unione

1 988

TAC

1 988


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

IV; acque UE della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgio

4 874

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

15 840

Germania

4 569

Francia

914

Paesi Bassi

30 462

Regno Unito

22 542

Unione

79 201

Norvegia

5 209

TAC

84 410

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi della zona IV

(PLE/*04N-)

Unione

32 500


Specie

:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona

:

IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

(POK/2A34.)

Belgio

27

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

3 263

Germania

8 241

Francia

19 395

Paesi Bassi

82

Svezia

448

Regno Unito

6 318

Unione

37 774

Norvegia

41 546  (54)

TAC

79 320


Specie

:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona

:

VI; acque UE e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

(POK/56-14)

Germania

391

TAC analitico.

Francia

3 878

Irlanda

407

Regno Unito

3 154

Unione

7 830

Norvegia

400  (55)

TAC

8 230


Specie

:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona

:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(POK/04-N.)

Svezia

880  (56)

TAC analitico.

Unione

880

TAC

Non pertinente


Specie

:

Rombo chiodato e rombo liscio

Psetta maxima e Scopthalmus rhombus

Zona

:

Acque UE delle zone IIa e IV

(T/B/2AC4-C)

Belgio

340

TAC precauzionale

Danimarca

727

Germania

186

Francia

88

Paesi Bassi

2 579

Svezia

5

Regno Unito

717

Unione

4 642

TAC

4 642


Specie

:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VI

(GHL/2A-C46)

Danimarca

2

TAC analitico.

Germania

3

Estonia

2

Spagna

2

Francia

31

Irlanda

2

Lituania

2

Polonia

2

Regno Unito

123

Unione

169

TAC

520  (57)


Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId

(MAC/2A34.)

Belgio

421  (60)  (62)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 7 del presente regolamento.

Danimarca

11 097  (60)  (62)

Germania

439  (60)  (62)

Francia

1 326  (60)  (62)

Paesi Bassi

1 335  (60)  (62)

Svezia

4 001  (58)  (59)  (60)  (62)

Regno Unito

1 236  (60)  (62)

Unione

19 855  (58)  (60)  (62)

Norvegia

89 537  (61)

TAC

Non pertinente

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. Contingenti provvisori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa e IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 31 marzo 2012 e nel dicembre 2012 (MAC/*2A6.)

Danimarca

0

4 130

0

0

7 735

Francia

0

490

0

0

0

Paesi Bassi

0

490

0

0

0

Svezia

0

0

390

10

1 503

Regno Unito

0

490

0

0

0

Norvegia

3 000

0

0

0

0


Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

(MAC/2CX14-)

Germania

16 487  (65)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 7 del presente regolamento.

Spagna

18  (65)

Estonia

137  (65)

Francia

10 993  (65)

Irlanda

54 956  (65)

Lettonia

101  (65)

Lituania

101  (65)

Paesi Bassi

24 043  (65)

Polonia

1 161  (65)

Regno Unito

151 132  (65)

Unione

259 129  (65)

Norvegia

10 463  (63)  (64)

TAC

Non pertinente

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. Contingenti provvisori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento:

 

Acque UE e acque norvegesi della zona IVa

(MAC/*04A-EN)

Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2012 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2012

Acque norvegesi della zona IIa

(MAC/*2AN-)

Germania

6 633

675

Francia

4 423

450

Irlanda

22 112

2 252

Paesi Bassi

9 674

985

Regno Unito

60 810

6 192

Unione

103 652

10 554


Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spagna

24 438  (66)  (67)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 7 del presente regolamento.

Francia

162  (66)  (67)

Portogallo

5 051  (66)  (67)

Unione

29 651  (67)

TAC

Non pertinente

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. Contingenti provvisori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento:

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spagna

2 052

Francia

14

Portogallo

424


Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

Acque norvegesi delle zone IIa e IVa

(MAC/2A4A-N.)

Danimarca

10 176  (68)  (69)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 7del presente regolamento.

Unione

10 176  (68)  (69)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Sogliola

Solea solea

Zona

:

Acque UE delle zone II e IV

(SOL/24-C.)

Belgio

1 346

TAC analitico.

Danimarca

615

Germania

1 077

Francia

269

Paesi Bassi

12 151

Regno Unito

692

Unione

16 150

Norvegia

50  (70)

TAC

16 200


Specie

:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona

:

IIIa

(SPR/03A.)

Danimarca

34 843  (71)

TAC precauzionale

Germania

73  (71)

Svezia

13 184  (71)

Unione

48 100

TAC

52 000


Specie

:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona

:

Acque UE delle zone IIa e IV

(SPR/2AC4-C)

Belgio

1 631  (75)  (76)

TAC precauzionale

Danimarca

129 103  (75)  (76)

Germania

1 631  (75)  (76)

Francia

1 631  (75)  (76)

Paesi Bassi

1 631  (75)  (76)

Svezia

1 330  (72)  (75)  (76)

Regno Unito

5 383  (75)  (76)

Non attribuito

9 160  (77)

Unione

151 500  (76)

Norvegia

10 000  (73)

TAC

161 500  (74)


Specie

:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona

:

Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId

(JAX/4BC7D)

Belgio

44  (80)

TAC precauzionale

Danimarca

19 339  (80)

Germania

1 708  (78)  (80)

Spagna

359  (80)

Francia

1 604  (78)  (80)

Irlanda

1 216  (80)

Paesi Bassi

11 642  (78)  (80)

Portogallo

41  (80)

Svezia

75  (80)

Regno Unito

4 602  (78)  (80)

Unione

40 630

Norvegia

3 550  (79)

TAC

44 180


Specie

:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona

:

Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(JAX/2A-14)

Danimarca

15 502  (81)  (83)  (84)

TAC analitico.

Germania

12 096  (81)  (82)  (83)  (84)

Spagna

16 498  (83)  (84)

Francia

6 226  (81)  (82)  (83)  (84)

Irlanda

40 284  (81)  (83)  (84)

Paesi Bassi

48 532  (81)  (82)  (83)

Portogallo

1 589  (83)  (84)

Svezia

675  (81)  (83)  (84)

Regno Unito

14 587  (81)  (82)  (83)  (84)

Non attribuito

2 000  (84)  (85)

Unione

157 989  (84)

TAC

157 989


Specie

:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarki

Zona

:

IIIa; acque UE delle zone IIa e IV

(NOP/2A3A4.)

Danimarca

0

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

0

Paesi Bassi

0

Unione

0

Norvegia

0

TAC

0


Specie

:

Busbana norvegese

Trisopterus esmarki

Zona

:

Acque norvegesi della zona IV

(NOP/04-N.)

Danimarca

0

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

0

Unione

0

TAC

Non pertinente


Specie

:

Pesce industriale

Zona

:

Acque norvegesi della zona IV

(I/F/04-N.)

Svezia

800  (86)  (87)

TAC precauzionale.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

800

TAC

Non pertinente


Specie

:

Contingente combinato

Zona

:

Acque UE delle zone Vb, VI e VII

(R/G/5B67-C)

Unione

Non pertinente

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Norvegia

140  (88)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Altre specie

Zona

:

Acque norvegesi della zona IV

(OTH/04-N.)

Belgio

27

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

2 500

Germania

282

Francia

116

Paesi Bassi

200

Svezia

Non pertinente (89)

Regno Unito

1 875

Unione

5 000  (90)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Altre specie

Zona

:

Acque UE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30′ N

(OTH/2A46AN)

Unione

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Norvegia

2 720  (91)  (92)

TAC

Non pertinente


(1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)  Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al TAC deve consistere in cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del TAC.

(3)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

(4)  Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento.

(5)  Può essere rivisto conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.

(6)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(7)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(8)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(9)  Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/*24X7C).

(10)  Condizioni speciali: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura di 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare 3 000 t (OTH/*5B67-).

(11)  Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono: 6 490 t per la molva (LIN/*5B67-) e 2 923 t per il brosmio (USK/*5B67-), sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.

(12)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(13)  Condizioni speciali: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque UE della zona IV (HER/*04-C.).

(14)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le zone IVa (HER/04A.) e IVb (HER/04B.).

(15)  Di cui fino a 50 000 t possono essere prelevate nelle acque UE delle zone IVa e IVb (HER/*4AB-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(16)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

(17)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

(18)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

(19)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(20)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(21)  Condizioni speciali: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (HER/*04B.).

(22)  Si tratta della popolazione di aringhe della zona VIa a nord di 56° 00′ N e nella parte della zona VIa situata ad est di 07° 00′ O e a nord di 55° 00′ N, escluso lo stock di Clyde.

(23)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

(24)  Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento.

(25)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

(26)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

(27)  Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(28)  Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

(29)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

(30)  Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato in: zona VI, acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*56-14).

(31)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(32)  Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(33)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

(34)  Condizioni speciali: di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(35)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(36)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

(37)  Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento.

(38)  Condizioni speciali: di cui fino al 68 % può essere pescato nella ZEE norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2).

(39)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

(40)  Condizioni speciali: le catture nella zona IV non devono superare 20 581 t, vale a dire il 25 % del contingente di accesso della Norvegia.

(41)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(42)  Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C).

(43)  Si applicano condizioni speciali in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1288/2009 (44) e dell'allegato III, punto 7, del regolamento (CE) n. 43/2009 (45).

(44)  Regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6).

(45)  Regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1).

(46)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

(47)  Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento.

(48)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(49)  Condizioni speciali: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura di 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare 3 000 t.

(50)  Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 6 140 t per la molva e 2 923 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.

(51)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

(52)  Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento.

(53)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(54)  Può essere prelevato unicamente nelle acque UE della zona IV e nella zona IIIa (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(55)  Da prelevare a nord di 56° 30′ N.

(56)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

(57)  Di cui 350 t assegnate alla Norvegia, da prelevare nelle acque UE delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).

(58)  Condizioni speciali: comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).

(59)  Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco (COD/*2134), eglefino (HAD/*2134), merluzzo giallo (POL/*2134), merlano (WHG/*2134) e merluzzo carbonaro (POK/*2134) devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(60)  Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).

(61)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la quota norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a 35 145 t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A), eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa (MAC/*03A).

(62)  Contingente provvisorio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

(63)  Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30′ N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).

(64)   17 907 t aggiuntive di contingente di accesso possono essere pescate dalla Norvegia a nord di 56° 30′ N e imputate al limite di cattura (MAC/*N6530).

(65)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

(66)  Condizioni speciali: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

(67)  Contingente provvisorio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

(68)  Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente.

(69)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

(70)  Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (SOL/*04-C.).

(71)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino devono essere imputate al rimanente 5 % del TAC.

(72)  Compresi i cicerelli.

(73)  Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (SPR/*04-C).

(74)  Può essere rivisto conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.

(75)  Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di limanda e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del TAC (OTH/*2AC4C).

(76)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

(77)  Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento.

(78)  Condizioni speciali: fino a un massimo del 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*2A-14).

(79)  Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (JAX/*04-C.).

(80)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da suri/sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del TAC (OTH/*4BC7D).

(81)  Condizioni speciali: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque UE delle divisioni IIa o IVa prima del 30 giugno 2012, può essere imputato al contingente relativo alle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*4BC7D).

(82)  Condizioni speciali: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella divisione VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*07D.).

(83)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da suri/sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del TAC (OTH/*2A-14).

(84)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

(85)  Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento.

(86)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(87)  Condizioni speciali: di cui non oltre 400 t di suri/sugarelli (JAX/*04-N.).

(88)  Da pescare esclusivamente con palangari; inclusi il granatiere, il pesce sorcio, la mora e la mustella.

(89)  Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(90)  Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

(91)  Limitatamente alle zone IIa e IV(OTH/*2A4-C).

(92)  Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA SOTTOZONE CIEM I, II, V, XII E XIV E ACQUE GROENLANDESI DELLE ZONE NAFO 0 E 1

Specie

:

Grancevole artiche

Chionoecetes spp.

Zona

:

Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1

(PCR/N01GRN)

Irlanda

62

 

Spagna

437

Unione

500

TAC

Non pertinente


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Acque UE, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II

(HER/1/2.)

Belgio

19  (1)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 7 del presente regolamento.

Danimarca

18 580  (1)

Germania

3 254  (1)

Spagna

61  (1)

Francia

802  (1)

Irlanda

4 810  (1)

Paesi Bassi

6 649  (1)

Polonia

940  (1)

Portogallo

61  (1)

Finlandia

288  (1)

Svezia

6 885  (1)

Regno Unito

11 879  (1)

Unione

54 228  (1)

Norvegia

508 130  (2)

TAC

833 000

Condizioni speciali:

Nei limiti della suindicata quota del TAC spettante all'Unione, nelle zone specificate non possono essere prelevate più di 48 805 t:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen

(HER/*2AJMN)


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Acque norvegesi delle zone I e II

(COD/1N2AB.)

Germania

1 971

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Grecia

244

Spagna

2 198

Irlanda

244

Francia

1 809

Portogallo

2 198

Regno Unito

7 645

Unione

16 309

TAC

Non pertinente


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1; Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(COD/N01514)

Germania

1 636  (3)  (4)  (5)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

364  (3)  (4)  (5)

Unione

2 000  (3)  (4)  (5)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

I e IIb

(COD/1/2B.)

Germania

5 195  (8)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

11 870  (8)

Francia

2 339  (8)

Polonia

2 285  (8)

Portogallo

2 449  (8)

Regno Unito

3 397  (8)

Altri Stati membri

250  (6)

Unione

27 785  (7)

TAC

737 000


Specie

:

Merluzzo bianco ed eglefino

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(C/H/05B-F.)

Germania

0  (9)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

0  (9)

Regno Unito

0  (9)

Unione

0  (9)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Zona

:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(HAL/514GRN)

Portogallo

1 000  (10)

 

Unione

1 075  (11)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Zona

:

Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1

(HAL/N01GRN)

Unione

200  (12)

 

TAC

Non pertinente


Specie

:

Capelin

Mallotus villosus

Zona

:

IIb

(CAP/02B.)

Unione

0

 

TAC

0


Specie

:

Capelin

Mallotus villosus

Zona

:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(CAP/514GRN)

Unione

56 364  (13)  (14)

 

TAC

Non pertinente


Specie

:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

Acque norvegesi delle zone I e II

(HAD/1N2AB.)

Germania

289

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

174

Regno Unito

887

Unione

1 350

TAC

Non pertinente


Specie

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona

:

Acque delle Isole Færøer

(WHB/2A4AXF)

Danimarca

0  (16)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

0  (16)

Francia

0  (16)

Paesi Bassi

0  (16)

Regno Unito

0  (16)

Unione

0  (16)

TAC

0  (15)


Specie

:

Molva e molva azzurra

Molva molva e Molva dypterygia

Zona

:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(B/L/05B-F.)

Germania

0  (17)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

0  (17)

Regno Unito

0  (17)

Unione

0  (17)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona

:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(PRA/514GRN)

Danimarca

1 883  (19)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

1 883  (19)

Non attribuito

1 334  (20)

Unione

8 000  (18)  (19)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona

:

Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1

(PRA/N01GRN)

Danimarca

2 000

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

2 000

Unione

4 000

TAC

Non pertinente


Specie

:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona

:

Acque norvegesi delle zone I e II

(POK/1N2AB.)

Germania

2 040

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

328

Regno Unito

182

Unione

2 550

TAC

Non pertinente


Specie

:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona

:

Acque internazionali delle zone I e II

(POK/1/2INT)

Unione

0

 

TAC

Non pertinente


Specie

:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona

:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(POK/05B-F.)

Belgio

0  (21)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

0  (21)

Francia

0  (21)

Paesi Bassi

0  (21)

Regno Unito

0  (21)

Unione

0  (21)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

Acque norvegesi delle zone I e II

(GHL/1N2AB.)

Germania

25  (22)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

25  (22)

Unione

50  (22)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

Acque internazionali delle zone I e II

(GHL/1/2INT)

Unione

0

 

TAC

Non pertinente


Specie

:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1

(GHL/N01GRN)

Germania

1 850

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

2 650  (23)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(GHL/514GRN)

Germania

5 221

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

275

Unione

6 320  (24)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Scorfani (acque pelagiche superficiali)

Sebastes spp.

Zona

:

Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

(RED/51214S)

Estonia

0  (25)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

0  (25)

Spagna

0  (25)

Francia

0  (25)

Irlanda

0  (25)

Lettonia

0  (25)

Paesi Bassi

0  (25)

Polonia

0  (25)

Portogallo

0  (25)

Regno Unito

0  (25)

Unione

0  (25)

TAC

0  (25)


Specie

:

Scorfani (acque pelagiche profonde)

Sebastes spp.

Zona

:

Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

(RED/51214D)

Estonia

149  (26)  (27)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

3 005  (26)  (27)

Spagna

533  (26)  (27)

Francia

283  (26)  (27)

Irlanda

1  (26)  (27)

Lettonia

54  (26)  (27)

Paesi Bassi

2  (26)  (27)

Polonia

273  (26)  (27)

Portogallo

637  (26)  (27)

Regno Unito

7  (26)  (27)

Unione

4 944  (26)  (27)

TAC

32 000  (26)  (27)


Specie

:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona

:

Acque norvegesi delle zone I e II

(RED/1N2AB.)

Germania

766  (28)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

95  (28)

Francia

84  (28)

Portogallo

405  (28)

Regno Unito

150  (28)

Unione

1 500  (28)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona

:

Acque internazionali delle zone I e II

(RED/1/2INT)

Unione

Non pertinente (29)  (30)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

7 500


Specie

:

Scorfani (acque pelagiche)

Sebastes spp.

Zona

:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(RED/514GRN)

Germania

4 446  (31)  (32)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

22  (31)  (32)

Regno Unito

31  (31)  (32)

Unione

6 000  (31)  (32)  (33)  (34)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona

:

Acque islandesi della zona Va

RED/05A-IS)

Belgio

0  (35)  (36)  (37)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

0  (35)  (36)  (37)

Francia

0  (35)  (36)  (37)

Regno Unito

0  (35)  (36)  (37)

Unione

0  (35)  (36)  (37)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona

:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(RED/05B-F.)

Belgio

0  (38)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

0  (38)

Francia

0  (38)

Regno Unito

0  (38)

Unione

0  (38)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Catture accessorie

Zona

:

Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1

(XBC/N01GRN)

Unione

2 300  (39)

 

TAC

Non pertinente


Specie

:

Altre specie (41)

Zona

:

Acque norvegesi delle zone I e II

(OTH/1N2AB.)

Germania

117  (41)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

47  (41)

Regno Unito

186  (41)

Unione

350  (41)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Altre specie (42)

Zona

:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(OTH/05B-F.)

Germania

0  (43)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

0  (43)

Regno Unito

0  (43)

Unione

0  (43)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Pesce piatto

Zona

:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(FLX/05B-F.)

Germania

0  (44)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

0  (44)

Regno Unito

0  (44)

Unione

0  (44)

TAC

Non pertinente


(1)  La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque UE, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.

(2)  Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque UE a nord di 62° N.

(3)  La zona della Groenlandia orientale denominata «Kleine Banke» è chiusa a tutte le attività di pesca. Tale zona è delimitata da:

64°40′ N 37°30′ O,

64°40′ N 36°30′ O,

64°15′ N 36°30′ O,

64°15′ N 37°30′ O.

(4)  Può essere pescato a est o ovest. Nella Groenlandia orientale la pesca è consentita solo dal 1o luglio al 31 dicembre 2012.

(5)  Le attività di pesca sono condotte con una copertura di osservazione del 100 % e con VMS. Non oltre l'80 % del contingente deve essere prelevato in una delle zone sotto indicate. Inoltre in ciascuna zona deve essere condotto uno sforzo minimo di 20 cale per nave:

Zona

Confine

1.

Groenlandia orientale (COD/N64E44)

A nord di 64° N e ad est di 44° O

2.

Groenlandia orientale (COD/S64E44)

A sud di 64° N e ad est di 44° O

3.

Groenlandia occidentale (COD/GRLW44)

Ad ovest di 44° O

(6)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

(7)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(8)  Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 19% degli sbarchi per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

(9)  Contingente provvisorio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

(10)  Dovrà essere pescate da non oltre sei pescherecci UE con palangari demersali adibiti alla cattura di ippoglosso atlantico. Le catture di specie associate vanno imputate al contingente in questione.

(11)  Di cui 75 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia (HAL/*514GN).

(12)  Di cui 75 t, da pescare con palangari, sono assegnate alla Norvegia (HAL/*N01GN).

(13)  Di cui 7 965 t assegnate alla Norvegia.

(14)  Da pescare entro il 30 aprile 2012.

(15)  TAC fissato conformemente alle consultazioni fra l'Unione, le Isole Færøer, la Norvegia e l'Islanda.

(16)  Contingente provvisorio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

(17)  Contingente provvisorio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

(18)  Di cui 2 900 t assegnate alla Norvegia.

(19)  Contingente provvisorio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

(20)  Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento.

(21)  Contingente provvisorio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

(22)  Esclusivamente come catture accessorie.

(23)  Di cui 800 t, da pescarsi esclusivamente nella zona NAFO 1, sono assegnate alla Norvegia.

(24)  Di cui 824 t assegnate alla Norvegia.

(25)  Non può essere pescato dal 1o gennaio al 9 maggio 2012.

(26)  Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

64° 45’

28° 30’

2

62° 50’

25° 45’

3

61° 55’

26° 45’

4

61° 00’

26° 30’

5

59° 00’

30° 00’

6

59° 00’

34° 00’

7

61° 30’

34° 00’

8

62° 50’

36° 00’

9

64° 45’

28° 30’

(27)  Non può essere pescato dal 1o gennaio al 9 maggio 2012.

(28)  Esclusivamente come catture accessorie.

(29)  La pesca di tale specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 30 novembre 2012 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta allo scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

(30)  I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture conservate a bordo.

(31)  Può essere pescato solo con reti da traino pelagiche. Può essere pescato a est o ovest

(32)  Condizioni speciali: i contingenti possono essere prelevati nella zona di regolamentazione NEAFC purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Groenlandia in materia di comunicazione (RED/*51214). Quando la pesca è praticata nella zona di regolamentazione NEAFC, può essere prelevato unicamente dal 10 maggio 2012 come scorfano di acque pelagiche profonde e unicamente nella zona «NEAFC box») delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate (RED/*5-14).

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

64° 45′

28° 30′

2

62° 50′

25° 45′

3

61° 55′

26° 45′

4

61° 00′

26° 30′

5

59° 00′

30° 00′

6

59° 00′

34° 00′

7

61° 30′

34° 00′

8

62° 50′

36° 00′

9

64° 45′

28° 30′

(33)  Condizioni speciali: di cui 1 800 t devono essere pescate in associazione con componenti demersali al di fuori della NEAFC box definita nella nota 2 (RED/*5-14X).

(34)  Di cui 1 500 t, da pescarsi esclusivamente nella NEAFC box definita nella nota 2, sono assegnate alla Norvegia (RED/*5-14N).

(35)  Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

(36)  Possono essere pescati soltanto tra luglio e dicembre 2012.

(37)  Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

(38)  Contingente provvisorio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

(39)  Per cattura accessoria si intende qualsiasi cattura di specie diverse dalle specie bersaglio indicate nell'autorizzazione di pesca della nave. Possono essere pescate a est o ovest.

(40)  Di cui 120 t di granatiere, da pescarsi esclusivamente nelle zone V, XIV e NAFO 1, sono assegnate alla Norvegia (RNG/*514N1).

(41)  Esclusivamente come catture accessorie.

(42)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

(43)  Contingente provvisorio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

(44)  Contingente provvisorio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.

Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

NAFO 2J3KL

(COD/N2J3KL)

Unione

0  (1)

 

TAC

0  (1)


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

NAFO 3NO

(COD/N3NO.)

Unione

0  (3)

 

TAC

0  (3)


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

NAFO 3M

(COD/N3M.)

Estonia

103

 

Germania

432

Lettonia

103

Lituania

103

Polonia

352

Spagna

1 328

Francia

185

Portogallo

1 821

Regno Unito

865

Unione

5 292

TAC

9 280


Specie

:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona

:

NAFO 2J3KL

(WIT/N2J3KL)

Unione

0  (4)

 

TAC

0  (4)


Specie

:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona

:

NAFO 3NO

(WIT/N3NO.)

Unione

0  (5)

 

TAC

0  (5)


Specie

:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona

:

NAFO 3M

(PLA/N3M.)

Unione

0  (6)

 

TAC

0  (6)


Specie

:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona

:

NAFO 3LNO

(PLA/N3LNO.)

Unione

0  (7)

 

TAC

0  (7)


Specie

:

Totano

Illex illecebrosus

Zona

:

Sottozone NAFO 3 e 4

(SQI/N34.)

Estonia

128  (8)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lettonia

128  (8)

Lituania

128  (8)

Polonia

227  (8)

Unione

Non pertinente (8)  (9)

TAC

34 000


Specie

:

Limanda

Limanda ferruginea

Zona

:

NAFO 3LNO

(YEL/N3LNO.)

Unione

0  (10)

 

TAC

17 000


Specie

:

Capelin

Mallotus villosus

Zona

:

NAFO 3NO

(CAP/N3NO.)

Unione

0  (11)

 

TAC

0  (11)


Specie

:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona

:

NAFO 3L (12)

(PRA/N3L.)

Estonia

134

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lettonia

134

Lituania

134

Polonia

134

Spagna

105,5

Portogallo

28,5

Unione

670

TAC

12 000


Specie

:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona

:

NAFO 3M (13)

(PRA/*N3M.)

TAC

Non pertinente (14)  (15)

 


Specie

:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

NAFO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estonia

328

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

335

Lettonia

46

Lituania

23

Spagna

4 486

Portogallo

1 875

Unione

7 093

TAC

12 098


Specie

:

Razza

Rajidae

Zona

:

NAFO 3LNO

(SKA/N3LNO.)

Spagna

4 132

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

802

Estonia

343

Lituania

75

Unione

5 352

TAC

8 500


Specie

:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona

:

NAFO 3LN

(RED/N3LN.)

Estonia

297

 

Germania

203

Lettonia

297

Lituania

297

Unione

1 094

TAC

6 000


Specie

:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona

:

NAFO 3M

(RED/N3M.)

Estonia

1 571  (16)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

513  (16)

Spagna

233  (16)

Lettonia

1 571  (16)

Lituania

1 571  (16)

Portogallo

2 354  (16)

Unione

7 813  (16)

TAC

6 500  (16)


Specie

:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona

:

NAFO 3O

(RED/N3O.)

Spagna

1 771

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

5 229

Unione

7 000

TAC

20 000


Specie

:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona

:

Sottozona 2 e divisioni IF e 3K della NAFO

(RED/N1F3K.)

Lettonia

0  (17)

 

Lituania

0  (17)

TAC

0  (17)


Specie

:

Musdea americana

Urophycis tenuis

Zona

:

NAFO 3NO

(HKW/N3NO.)

Spagna

1 273

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

1 668

Unione

2 941

TAC

5 000


(1)  Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007 (2).

(2)  Regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1).

(3)  Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

(4)  Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

(5)  Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

(6)  Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

(7)  Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

(8)  Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2012.

(9)  Quota spettante all'Unione non specificata; un quantitativo di 29 458 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri UE, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

(10)  Nonostante l'Unione benefici di un contingente condiviso di 85 t, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

(11)  Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

(12)  Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 20′ 0

46° 40′ 0

2

47° 20′ 0

46° 30′ 0

3

46° 00′ 0

46° 30′ 0

4

46° 00′ 0

46° 40′ 0

(13)  Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 20′ 0

46° 40′ 0

2

47° 20′ 0

46° 30′ 0

3

46° 00′ 0

46° 30′ 0

4

46° 00′ 0

46° 40′ 0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2012 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 55′ 0

45° 00′ 0

2

47° 30′ 0

44° 15′ 0

3

46° 55′ 0

44° 15′ 0

4

46° 35′ 0

44° 30′ 0

5

46° 35′ 0

45° 40′ 0

6

47° 30′ 0

45° 40′ 0

7

47° 55′ 0

45° 00′ 0

(14)  Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per le navi che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro

Numero massimo di navi

Numero massimo di giorni di pesca

Danimarca

0

0

Estonia

0

0

Spagna

0

0

Lettonia

0

0

Lituania

0

0

Polonia

0

0

Portogallo

0

0

(15)  Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

(16)  Questo contingente deve rispettare il TAC di 6 500 t stabilito per tale stock da tutte le parti contraenti della NAFO. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta di questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.

(17)  Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

ALLEGATO ID

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE — TUTTE LE ZONE

I TAC per queste zone sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT.

Specie

:

Tonno rosso

Thunnus thynnus

Zona

:

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mediterraneo

(BFT/AE045WM)

Cipro

66,98  (4)

 

Grecia

124,37

Spagna

2 411,01  (2)  (4)

Francia

958,52  (2)  (3)  (4)

Italia

1 787,91  (4)  (5)

Malta

153,99  (4)

Portogallo

226,84

Altri Stati membri

26,90  (1)

Unione

5 756,41  (2)  (3)  (4)  (5)

TAC

12 900


Specie

:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona

:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(SWO/AN05N)

Spagna

6 949

 

Portogallo

1 263

Altri Stati membri

145,6  (6)

Unione

8 357,6

TAC

13 700


Specie

:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona

:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(SWO/AS05N)

Spagna

5 024,9

 

Portogallo

354,2

Unione

5 379,1

TAC

15 000


Specie

:

Alalunga

Thunnus alalunga

Zona

:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(ALB/AN05N)

Irlanda

3 896,0  (9)

 

Spagna

14 076,4  (9)

Francia

6 119,1  (9)

Regno Unito

232,9  (9)

Portogallo

2 534,7  (9)

Unione

26 939,1  (7)

TAC

28 000


Specie

:

Alalunga

Thunnus alalunga

Zona

:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(ALB/AS05N)

Spagna

759,2

 

Francia

249,5

Portogallo

531,3

Unione

1 540

TAC

24 000


Specie

:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona

:

Oceano Atlantico

(BET/ATLANT)

Spagna

15 758,7

 

Francia

7 951,8

Portogallo

6 156,5

Unione

29 867

TAC

85 000


Specie

:

Marlin azzurro

Makaira nigricans

Zona

:

Oceano Atlantico

(BUM/ATLANT)

Spagna

24

 

Portogallo

48,6

Unione

72,6

TAC

Non pertinente


Specie

:

Marlin bianco

Tetrapturus albidus

Zona

:

Oceano Atlantico

(WHM/ATLANT)

Spagna

34

 

Portogallo

21,8

Unione

55,8

TAC

Non pertinente


(1)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

(2)  Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna

350,51

Francia

158,14

Unione

508,65

(3)  Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia

45  (*1)

Unione

45

(*1)  Questo quantitativo può essere rivisto dalla Commissione, su richiesta della Francia, fino ad un quantitativo massimo di 100 t, secondo quanto indicato dalla raccomandazione ICCAT 08-05.

(4)  Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna

48,22

Francia

47,57

Italia

37,55

Cipro

1,34

Malta

3,08

Unione

137,77

(5)  Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia

37,55

Unione

37,55

(6)  Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

(7)  Il numero di navi UE che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 (8).

(8)  Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

(9)  Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:

Stato membro

Numero massimo di navi

Irlanda

50

Spagna

730

Francia

151

Regno Unito

12

Portogallo

310

ALLEGATO IE

ANTARTICO

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1o dicembre 2011 al 30 novembre 2012.

Specie

:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

Zona

:

FAO 48.3 Antartico

(ANI/F483.)

TAC

3 072

 


Specie

:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

Zona

:

FAO 58.5.2 Antartico (1)

(ANI/F5852.)

TAC

0  (2)

 


Specie

:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona

:

FAO 48.3 Antartico

(TOP/F483.)

TAC

2 600  (3)

 

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30′ O — da 52° 30′ S a 56° S

(TOP/*F483A)

0

Zona di gestione B: da 43° 30′ O a 40° O — da 52° 30′ S a 56° S

(TOP/*F483B)

780

Zona di gestione C: da 40° O a 33° 30′ O — da 52° 30′ S a 56° S

(TOP/*F483C)

1 820


Specie

:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona

:

FAO 48.4 Antartico settentrionale

(TOP/F484N.)

TAC

48  (4)

 


Specie

:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona

:

FAO 48.4 Antartico meridionale

(TOP/F484S.)

TAC

33  (5)

 


Specie

:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona

:

FAO 58.5.2 Antartico

(TOP/F5852.)

TAC

2 730  (6)

 


Specie

:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona

:

FAO 48

(KRI/F48.)

TAC

5 610 000

 

Condizioni speciali:

Nei limiti di un totale di 620 000  t di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 48.1 (KRI/*F481.)

155 000

Divisione 48.2 (KRI/*F482.)

279 000

Divisione 48.3 (KRI/*F483.)

279 000

Divisione 48.4 (KRI/*F484.)

93 000


Specie

:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona

:

FAO 58.4.1 Antartico

(KRI/F5841.)

TAC

440 000

 

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 ad ovest di 115° E

(KRI/*F-41W)

277 000

Divisione 58.4.1 ad est di 115° E

(KRI/*F-41E)

163 000


Specie

:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona

:

FAO 58.4.2 Antartico

(KRI/F5842.)

TAC

2 645 000

 

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.2 ad ovest di 55° E

(KRI/*F-42W)

260 000

Divisione 58.4.2 ad est di 55° E

(KRI/*F-42E)

192 000


Specie

:

Nototenia

Lepidonotothen squamifrons

Zona

:

FAO 58.5.2 Antartico

(NOS/F5852.)

TAC

80  (7)

 


Specie

:

Granchi

Paralomis spp.

Zona

:

FAO 48.3 Antartico

(PAI/F483.)

TAC

0

 


Specie

:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona

:

FAO 58.5.2 Antartico

(GRV/F5852.)

TAC

360  (8)

 


Specie

:

Altre specie

Zona

:

FAO 58.5.2 Antartico

(OTH/F5852.)

TAC

50  (9)

 


Specie

:

Razze

Rajiformes

Zona

:

FAO 58.5.2 Antartico

(SRX/F5852.)

TAC

120  (10)

 


Specie

:

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

Zona

:

FAO 58.5.2 Antartico

(LIC/F5852.)

TAC

150  (11)

 


(1)  Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72° 15′ E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53° 25′ S,

procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,

da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52° 40′ S e del meridiano di longitudine 76° E,

procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S,

prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74° 30′ E, e

procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

(2)  Ad eccezione di un quantitativo massimo di 30 t per scopi di ricerca o come catture accessorie.

(3)  TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1o maggio al 31 agosto 2012 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1o dicembre 2011 al 30 novembre 2012.

(4)  TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O.

(5)  TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57° 20′ S e 60° 00′ S e dalle longitudini 24° 30′ O e 29° 00′ O.

(6)  TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79° 20′ E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.

(7)  Esclusivamente come catture accessorie.

(8)  Esclusivamente come catture accessorie.

(9)  Esclusivamente come catture accessorie.

(10)  Esclusivamente come catture accessorie.

(11)  Esclusivamente come catture accessorie.

ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie

:

Berici

Beryx spp.

Zona

:

SEAFO

(ALF/SEAFO)

TAC

200

TAC analitico.


Specie

:

Granchio rosso di fondale

Chaceon maritae

Zona

:

Sottodivisione SEAFO B1 (1)

(CGE/F47NAM)

TAC

200

TAC analitico.


Specie

:

Granchio rosso di fondale

Chaceon maritae

Zona

:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(CGE/F47X)

TAC

200

TAC analitico.


Specie

:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona

:

SEAFO

(TOP/SEAFO)

TAC

230

TAC analitico.


Specie

:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

Sottodivisione SEAFO B1 (2)

(ORY/F47NAM)

TAC

0

TAC analitico.


Specie

:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(ORY/F47X)

TAC

50

TAC analitico.


(1)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

(2)  Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD — TUTTE LE ZONE

Specie

:

Tonno rosso del sud

Thunnus maccoyii

Zona

:

Tutte le zone

(SBF/F41-81)

Unione

10  (1)

TAC analitico.

TAC

10 449


(1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie

:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona

:

Zona della convenzione WCPFC a sud di 20o S

(SWO/F7120S)

Unione

3 170,36

TAC analitico.

TAC

Non pertinente

ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie

:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona

:

Zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

Da fissare (1)

 

Paesi Bassi

Da fissare (1)

Lituania

Da fissare (1)

Polonia

Da fissare (1)

Unione

Da fissare (1)


(1)  Contingenti da stabilire in funzione dell'esito della terza conferenza preparatoria della Commissione SPRFMO prevista per il 30 gennaio-2 febbraio 2012.

ALLEGATO IIA

Sforzo di pesca per le navi nell'ambito della gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nello skagerrak, nella parte della divisione ciem IIIa non appartenente allo skagerrak e al kattegat, nella sottozona ciem IV, nelle acque ue della divisione ciem IIa e nella divisione ciem VIId

1.   Campo di applicazione

1.1.

Il presente allegato si applica alle navi UE che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate nel punto 2 di detto allegato.

1.2.

Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 10 metri. Queste navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2012 la Commissione si avvarrà di pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

2.   Attrezzi regolamentati e zone geografiche

Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi specificati nell'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 («attrezzi regolamentati») e ai gruppi di zone geografiche di cui al punto 2, lettera b), dello stesso allegato.

3.   Autorizzazioni

Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.   Sforzo di pesca massimo consentito

4.1.

Nell'appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione 2012, dal 1o febbraio 2012 al 31 gennaio 2013, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.

4.2.

I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 (1) non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

5.   Gestione

5.1.

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, all'articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.2.

Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione, lo Stato membro può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.

5.3.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludano i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

6.   Relazione sullo sforzo di pesca

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.

7.   Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dalle loro navi conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (Fisheries Data Exchange System) o qualsiasi altro sistema di raccolta applicato in futuro dalla Commissione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

Allegato IIA, appendice 1

SFORZO DI PESCA MASSIMO CONSENTITO, ESPRESSO IN CHILOWATT-GIORNI

Zona geografica: Skagerrak, la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; sottozona CIEM IV e acque UE della divisione CIEM IIa; divisione CIEM VIId

Attrezzo regolamentato

BE

DK

DE

ES

FR

IE

NL

SE

UK

TR1

895

3 385 928

954 390

1 409

1 505 354

157

257 266

172 064

6 185 460

TR2

193 676

2 841 906

357 193

0

6 496 811

10 976

748 027

604 071

5 127 906

TR3

0

2 545 009

257

0

101 316

0

36 617

1 024

8 482

BT1

1 427 574

1 157 265

29 271

0

0

0

999 808

0

1 739 759

BT2

5 401 395

79 212

1 375 400

0

1 202 818

0

28 307 876

0

6 116 437

GN

163 531

2 307 977

224 484

0

342 579

0

438 664

74 925

546 303

GT

0

224 124

467

0

4 338 315

0

0

48 968

14 004

LL

0

56 312

0

245

125 141

0

0

110 468

134 880

ALLEGATO IIB

Possibilità di pesca per le navi che praticano la pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa, IIIa e nella sottozona CIEM IV

1.

Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi UE operanti nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa, IIIa e nella sottozona CIEM IV con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a 16 mm.

2.

Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque UE della sottozona CIEM IV, salvo diversa indicazione, o a seguito delle consultazioni tra l'Unione e la Norvegia di cui al verbale concordato delle conclusioni tra l'Unione e la Norvegia.

3.

Ai fini del presente allegato, le zone di gestione del cicerello sono quelle indicate qui di seguito e nell'appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicerello

Rettangoli statistici CIEM

1

31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6

2

31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8

3

41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0

4

38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0

5

47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5

6

41-43 G0-G3; 44 G1

7

47-51 E7-E9

4.

Sulla base dei pareri del CIEM e dello CSTEP relativi alle possibilità di pesca del cicerello per ciascuna zona di gestione del cicerello quale specificata nel punto 3, la Commissione si adopera a rivedere, entro il 1o marzo 2012, i TAC, i contingenti e le condizioni speciali per il cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, di cui all'allegato I.

5.

La pesca commerciale con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata dal 1o gennaio al 31 marzo 2012 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2012.

Allegato IIB, appendice 1

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO

Image 1

ALLEGATO III

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE che operano nelle acque di paesi terzi

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62° 00′ N

77

DK: 25

DE: 5

FR: 1

IE: 8

NL: 9

PL: 1

SV: 10

UK: 18

57

Specie demersali, a nord di 62° 00′ N

80

DE: 16

IE: 1

ES: 20

FR: 18

PT: 9

UK: 14

50

Sgombro

 

Non pertinente

70  (1)

Specie industriali, a sud di 62° 00′ N

480

DK: 450

UK: 30

150


(1)  Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT  (1)

1.

Numero massimo di tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna

60

Francia

8

Unione

68

2.

Numero massimo di navi per la pesca costiera artigianale UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna

119

Francia

132

Italia

30

Cipro

7

Malta

28

Unione

316

3.

Numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Italia

12

Unione

12

4.

Numero massimo e capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di pescherecci

 

Cipro

Grecia

Italia

Francia

Spagna

Malta (2)

Pescherecci con reti da circuizione

1

1

12

17

6

1

Pescherecci con palangari

7  (3)

0

30

8

25

28

Pescherecci con lenze a canna

0

0

0

8

60

0

Pescherecci con lenze a mano

0

0

0

29

2

0

Pescherecci da traino

0

0

0

60

0

0

Altri pescherecci artigianali (4)

0

35

0

87

32

0

Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda

 

Cipro

Grecia

Italia

Francia

Spagna

Malta (5)

Pescherecci con reti da circuizione

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Pescherecci con palangari

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Pescherecci con lenze a canna

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Pescherecci con lenze a mano

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Pescherecci da traino

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Altri pescherecci artigianali

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

5.

Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

 

Numero di tonnare

Spagna

5

Italia

6

Portogallo

1  (6)

6.

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

 

Numero di allevamenti

Capacità (in t)

Spagna

14

11 852

Italia

15

13 000

Grecia

2

2 100

Cipro

3

3 000

Malta

8

12 300

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)

Spagna

5 855

Italia

3 764

Grecia

785

Cipro

2 195

Malta

8 768


(1)  I numeri indicati nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

(2)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

(3)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

(4)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

(5)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

(6)  Questo numero può essere aumentato ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

ALLEGATO V

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

PARTE A

DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Specie bersaglio

Zona

Periodo di divieto

Squali (tutte le specie)

Zona della convenzione

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012

Notothenia rossii

FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare

FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali

FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012

Pesci a pinne

FAO 48.1. Antartico (1)

FAO 48.2. Antartico (1)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012

Gobionotothen gibberifrons

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys georgianus

Lepidonotothen squamifrons

Patagonotothen guntheri

Electrona carlsbergi  (1)

FAO 48.3.

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012

Dissostichus spp.

FAO 48.5. Antartico

Dal 1o dicembre 2011 al 30 novembre 2012

Dissostichus spp.

FAO 88.3. Antartico (1)

FAO 58.5.1. Antartico (1)  (2)

FAO 58.5.2. Antartico a est di 79° 20′ E e al di fuori della ZEE a ovest di 79° 20′ E (1)

FAO 58.4.4. Antartico (1)  (2)

FAO 58.6. Antartico (1)

FAO 58.7. Antartico (1)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012

Lepidonotothen squamifrons

FAO 58.4.4. (1)  (2)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012

Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2. Antartico

Dal 1o dicembre 2011 al 30 novembre 2012

Dissostichus mawsoni

FAO 48.4. Antartico (1) nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012

PARTE B

TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2011/2012

Sottozona/Divisione

Regione

Campagna

SSRU

Limiti di cattura per Dissostichus spp. (t)

Limite applicabile alle catture accessorie (t) (3)

Razze

Macrourus spp.

Altre specie

58.4.1.

Tutta la divisione

Dal 1o dicembre 2011 al30 novembre 2012

SSRU A, B, D, F e H: 0

SSRU C: 100

SSRU E: 50

SSRU G: 60

Totale 210

Tutta la divisione: 50

Tutta la divisione: 33

Tutta la divisione: 20

58.4.2.

Tutta la divisione

Dal 1o dicembre 2011 al30 novembre 2012

SSRU A: 30

SSRU B, C e D: 0

SSRU E: 40

Totale 70

Tutta la divisione: 50

Tutta la divisione: 20

Tutta la divisione: 20

58.4.3a.

Tutta la divisione

Dal 1o maggio al31 agosto 2012

 

Totale 86

Tutta la divisione: 50

Tutta la divisione: 26

Tutta la divisione: 20

88.1.

Tutta la sottozona

Dal 1o dicembre 2011 al31 agosto 2012

SSRU A: 0

SSRU B, C e G: 428

SSRU D, E e F: 0

SSRU H, I e K: 2 423

SSRU J e L: 351

SSRU M: 0

Totale 3 282

164

SSRU A: 0

SSRU B, C e G: 50

SSRU D, E e F: 0

SSRU H, I e K: 121

SSRU J e L: 50

SSRU M: 0

430

SSRU A: 0

SSRU B, C e G: 40

SSRU D, E e F: 0

SSRU H, I e K: 320

SSRU J e L: 70

SSRU M: 0

20

SSRU A: 0

SSRU B, C e G: 60

SSRU D, E e F: 0

SSRU H, I e K: 60

SSRU J e L: 40

SSRU M: 0

88.2.

A sud di 65° S

Dal 1o dicembre 2011 al31 agosto 2012

SSRU A: 0 SSRU B: 0

SSRU C, D, E, F e G: 124

SSRU H: 406

SSRU I: 0

Totale 530

50

SSRU A e B: 0

SSRU C, D, E, F e G: 50

SSRU i: 0

SSRU I: 0

84

SSRU A e B: 0

SSRU C, D, E, F e G: 20

SSRU H: 40

SSRU I: 0

20

SSRU A e B: 0

SSRU C, D, E, F e G: 100

SSRU H: 20

SSRU I: 0

Allegato V, parte B, appendice

ELENCO DELLE PICCOLE UNITÀ DI RICERCA (SMALL SCALE RESEARCH UNITS — SSRU)

Regione

SSRU

Confine

48.6

A

Da 50° S 20° O verso est fino a 1° 30′ E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.

 

B

Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.

 

D

Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.

 

E

Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.

 

F

Da 60° S 20° E verso est fino a 30°E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.

 

G

Da 50° S 1° 30' E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1° 30' E, verso nord fino a 50° S.

58.4.1

A

Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.

 

B

Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90°E, verso nord fino a 60° S.

 

D

Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.

 

E

Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110°E, verso nord fino a 60° S.

 

F

Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.

 

G

Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.

 

H

Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.

58.4.2

A

Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S.

 

B

Da 62° S 40°E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.

 

C

Da 62° S 50°E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.

 

D

Da 62° S 60°E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.

 

E

Da 62° S 70°E verso est fino a 73° 10′ E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80 °E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.

58.4.3a

A

Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73° 10' E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S

58.4.3b

A

Da 56° S 73° 10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73° 10′ E, verso nord fino a 56° S.

 

B

Da 60° S 73° 10′ E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73° 10′ E, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 59°S 73° 10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73° 10′ E, verso nord fino a 59° S.

 

D

Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.

 

E

Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.

58.4.4

A

Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.

 

B

Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.

 

C

Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.

 

D

Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C e delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E e verso nord fino a 50° S.

58.6

A

Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.

 

B

Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.

 

C

Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.

 

D

Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.

58.7

A

Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.

88.1

A

Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.

 

B

Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40′ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.

 

D

Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.

 

E

Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30′ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

 

F

Da 68° 30′ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30′ S.

 

G

Da 66° 40′ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 70° 50′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40′ S.

 

H

Da 70° 50′ S 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50′ S.

 

I

Da 70° S 178° 50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso nord fino a 70° S.

 

J

Da 73° S sulla costa vicino a 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.

 

K

Da 73° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso nord fino a 73° S.

 

L

Da 76° S 178° 50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso nord fino a 76° S.

 

M

Da 73 S sulla costa vicino a 169° 30′ E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.

88.2

A

Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.

 

B

Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 70° 50′ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

 

D

Da 70 °50′ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

 

E

Da 70° 50′ S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

 

F

Da 70° 50′ S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70°50′ S.

 

G

Da 70° 50′ S 110°O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

 

H

Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70° 50′ S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.

 

I

Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.

88.3

A

Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.

 

B

Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.

 

D

Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.

PARTE C

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA

Parte contraente:

Campagna di pesca:

Nome della nave:

Livello delle catture previsto (in tonnellate):


Tecnica di pesca:

Rete da traino convenzionale

Sistema di pesca continua

Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino

Altri metodi approvati: specificare


Metodi usati per la stima diretta del peso vivo di krill antartico catturato (4):

Prodotti che saranno ricavati dalla cattura e relativi fattori di conversione (5):


Tipo di prodotto

% delle catture

Fattore di conversione (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Sottozona/Divisione

48.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Contrassegnare la casella per la zona e il periodo di attività più probabili.

Non sono stati stabiliti limiti di cattura precauzionali, pertanto considerata attività di pesca sperimentale.

I dati riportati nel presente documento sono forniti solo a titolo di informazione e non ostano allo svolgimento di attività in zone e periodi che non sono in esso specificati.

PARTE D

CONFIGURAZIONE DELLE RETI E USO DELLE TECNICHE DI PESCA

Circonferenza (m) dell'apertura della rete

Apertura verticale (m)

Apertura orizzontale (m)

 

 

 

Lunghezza della parte della rete e apertura di maglia

Parte della rete

Lunghezza (m)

Apertura di maglia (mm)

1a parte della rete

 

 

2a parte della rete

 

 

3a parte della rete

 

 

 

 

Parte finale della rete (sacco)

 

 

Fornire uno schema di ciascuna configurazione di rete utilizzata.

Uso di tecniche di pesca multiple (7): Sì No

 

Tecnica di pesca

Durata di utilizzo prevista (in %)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

Totale 100 %

Presenza di un dispositivo di esclusione dei mammiferi marini (8): Sì No

Fornire precisazioni circa le tecniche di pesca, la configurazione e le caratteristiche degli attrezzi nonché i modelli di pesca:


(1)  Tranne per scopi di ricerca scientifica.

(2)  Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

(3)  Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:

razze: 5 % del limite di cattura per Dissostichus spp. oppure 50 t, se tale quantitativo è maggiore;

Macrourus spp.: 16 % del limite di cattura per Dissostichus spp. oppure 20 t, se tale quantitativo è maggiore, ad eccezione della divisione statistica 58.4.3a e della sottozona statistica 88.1;

altre specie: 20 t per SSRU.

(4)  La notifica comprende una descrizione esatta e dettagliata del metodo di stima del peso vivo di krill antartico catturato e, se sono applicati fattori di conversione, del metodo adottato per l'ottenimento di ciascun fattore di conversione. Gli Stati membri non sono tenuti a ripresentare tale descrizione nelle campagne successive, a meno che siano intervenute modifiche riguardo al metodo di stima del peso vivo.

(5)  Informazione da fornire per quanto possibile.

(6)  Fattore di conversione = peso totale/peso lavorato.

(7)  In caso affermativo, frequenza del passaggio da una tecnica di pesca all'altra:

(8)  In caso affermativo, fornire il disegno del dispositivo:

ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC

1.

Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della Convenzione IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

22

61 364

Francia

22

33 604

Portogallo

5

1 627

Unione

49

96 595

2.

Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e l'alalunga nella zona della Convenzione IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

27

11 590

Francia

41

5 382

Portogallo

15

6 925

Regno Unito

4

1 400

Unione

72

21 922

3.

Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e l'alalunga nella zona della Convenzione IOTC.

4.

Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della Convenzione IOTC.

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

14

Unione

14

ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE UE

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Norvegia

Aringa, a nord di 62° 00′ N

20

20

Venezuela (1)

Lutiani (acque della Guiana francese)

45

45


(1)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.


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