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Document 32005E0440

    Posizione comune 2005/440/PESC del Consiglio, del 13 giugno 2005, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2002/829/PESC

    GU L 152 del 15/06/2005, p. 22–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2008; abrogato da 32008E0369

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2005/440/oj

    15.6.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 152/22


    POSIZIONE COMUNE 2005/440/PESC DEL CONSIGLIO

    del 13 giugno 2005

    concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2002/829/PESC

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 21 ottobre 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/829/PESC (1) relativa alla fornitura di talune attrezzature alla Repubblica democratica del Congo imponendo un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC)

    (2)

    Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/680/PESC 1493 (2003) che modifica la posizione comune 2002/829/PESC per dare attuazione alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite [«UNSCR 1493 (2003)»], del 28 luglio 2003, che impone un embargo sulle armi nei confronti della RDC.

    (3)

    Il 18 aprile 2005 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1596 (2005), [«UNSCR 1596 (2005)»], che ribadisce le misure imposte dal punto 20 dell’UNSCR 1493 (2003) e stabilisce che esse debbano applicarsi a ogni destinatario nel territorio della RDC.

    (4)

    L’UNSCR 1596 (2005) impone inoltre misure per impedire l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri di tutte le persone indicate dal Comitato istituito dal punto 8 dell’UNSCR 1533 (2004), in prosieguo «il Comitato delle sanzioni».

    (5)

    L’UNSCR 1596 (2005) prevede inoltre che sia imposto un congelamento di tutti i fondi, attività finanziarie e risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone indicate dal Comitato delle sanzioni o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone o da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e che nessun fondo, attività finanziaria e risorsa economica sia messo a disposizione o a beneficio di dette persone o entità.

    (6)

    È opportuno integrare in un unico strumento giuridico le misure imposte dalla posizione comune 2002/829/PESC e le misure da imporre conformemente all’UNSCR 1596 (2005).

    (7)

    La posizione comune 2002/829/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata.

    (8)

    Per l’attuazione di talune misure è necessaria un’azione della Comunità,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    1.   Sono vietati la fornitura diretta o indiretta, la vendita o il trasferimento di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio alla RDC da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri o che utilizzino le loro navi o aeromobili di bandiera, siano essi originari o non originari di tali territori.

    2.   Sono altresì vietati:

    a)

    la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo nella RDC o destinati ad essere utilizzati in tale paese;

    b)

    il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso ovvero per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo nella RDC o destinati ad essere utilizzati in tale paese.

    Articolo 2

    1.   L’articolo 1 non si applica:

    a)

    alla fornitura, vendita o trasferimento di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo o alla fornitura di assistenza tecnica, al finanziamento di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti agli armamenti e di materiale connesso esclusivamente a sostegno di unità dell’esercito e della polizia della RDC, o ad uso di queste ultime, a condizioni che le suddette unità:

    i)

    abbiano completato il loro processo di integrazione, ovvero

    ii)

    operino sotto il comando, rispettivamente, dello Stato maggiore integrato delle Forze armate o della Polizia nazionale della RDC, ovvero

    iii)

    siano in fase di integrazione, nel territorio della RDC al di fuori delle province del nord e sud Kivu e del distretto dell’Ituri.

    b)

    alla fornitura, vendita o trasferimento di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo o alla fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti agli armamenti e di materiale connesso destinato esclusivamente a sostegno della Missione di Osservazione delle Nazioni Unite in Congo («MONUC») o ad uso di quest’ultima.

    c)

    alla fornitura, vendita o trasferimento di equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo o alla fornitura di assistenza e formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali, sempreché siano notificate preventivamente al Comitato delle sanzioni.

    2.   La fornitura, vendita o trasferimento di armamenti e di materiale connesso, di cui al paragrafo 1, viene effettuata esclusivamente presso i siti di ricevimento designati dal governo di unità nazionale e di transizione, in coordinamento con la MONUC ed è preventivamente notificata al Comitato delle sanzioni.

    3.   La fornitura, vendita o trasferimento di armamenti e materiale connesso o la fornitura di servizi di cui al paragrafo 1 sono soggetti ad autorizzazione concessa dalle competenti autorità degli Stati membri.

    4.   Gli Stati membri valutano le consegne di cui al paragrafo 1 caso per caso, tenendo pienamente conto dei criteri stabiliti dal codice di condotta dell’Unione europea sulle esportazioni di armamenti. Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l’uso fraudolento di autorizzazioni concesse ai sensi del paragrafo 3 e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio degli armamenti e del materiale connesso consegnati.

    Articolo 3

    Conformemente all’UNSCR 1596 (2005) occorre imporre misure restrittive nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi, indicate dal Comitato delle sanzioni.

    L’elenco delle persone interessate figura nell’allegato della presente posizione comune.

    Articolo 4

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone indicate all’articolo 3.

    2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

    3.   Il paragrafo 1 non si applica se il Comitato delle sanzioni stabilisce in anticipo e caso per caso che il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi fissati dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, vale a dire la pace e la riconciliazione nazionale nella RDC e la stabilità nella regione.

    4.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal Comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.

    Articolo 5

    1.   Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone indicate all’articolo 3 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone ovvero da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali indicate nell’allegato.

    2.   Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio di tali persone o entità.

    3.   Sono possibili deroghe per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:

    a)

    necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

    b)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    c)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo congelati; a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al Comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare, se del caso, l’accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il Comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro quattro giorni lavorativi da tale notifica;

    d)

    necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al Comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione;

    e)

    oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla data dell’UNSCR 1596 (2005) e non vadano a vantaggio di una delle persone o entità di cui all’articolo 3, previa notifica dello Stato membro interessato al Comitato delle sanzioni.

    4.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

    a)

    interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

    b)

    pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

    Articolo 6

    Il Consiglio stabilisce l’elenco di cui all’allegato e ne attua le relative modifiche sulla scorta di quanto stabilito dal Comitato delle sanzioni.

    Articolo 7

    La presente posizione comune prende effetto il giorno della sua adozione.

    Articolo 8

    La presente posizione comune è riesaminata entro dodici mesi dalla sua adozione, tenendo conto delle decisioni del Consiglio di Sicurezza alla luce dei progressi realizzati nel processo di pace e di transizione nella RDC, e in seguito ogni 12 mesi.

    Articolo 9

    La posizione comune 2002/829/PESC è abrogata.

    Articolo 10

    La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ASSELBORN


    (1)  GU L 285 del 23.10.2002, pag. 1. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2003/680/PESC (GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 64).


    ALLEGATO

    Elenco delle persone e delle entità di cui agli articoli 3, 4 e 5

    [Allegato da completare sulla scorta delle indicazioni del comitato di cui al punto 8 della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite].


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