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Document 32004D0235

    2004/235/CE: Decisione della Commissione, del 1° marzo 2004, che stabilisce le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di galline ovaiole (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 582]

    GU L 72 del 11/03/2004, p. 86–90 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/235/oj

    32004D0235

    2004/235/CE: Decisione della Commissione, del 1° marzo 2004, che stabilisce le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di galline ovaiole (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 582]

    Gazzetta ufficiale n. L 072 del 11/03/2004 pag. 0086 - 0090


    Decisione della Commissione

    del 1o marzo 2004

    che stabilisce le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di galline ovaiole

    [notificata con il numero C(2004) 582]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/235/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova(1), in particolare l'articolo 9 ter, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 95/161/CE della Commissione, del 21 aprile 1995, che stabilisce le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di galline ovaiole(2) è stata modificata in modo sostanziale(3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

    (2) La Commissione ha approvato i programmi operativi presentati dalla Finlandia e dalla Svezia in materia di controllo delle salmonelle. Detti programmi comprendono misure specifiche per le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo).

    (3) Occorre stabilire garanzie equivalenti a quelle applicate dalla Finlandia e dalla Svezia in base al loro programma operativo.

    (4) Le garanzie complementari devono fondarsi segnatamente sull'esecuzione di un esame microbiologico del pollame destinato alla Finlandia e alla Svezia.

    (5) È opportuno definire le norme relative a detto esame microbiologico per campionatura stabilendo il metodo di campionatura, il numero di campioni da prelevare nonché i metodi microbiologici con cui effettuare l'analisi dei campioni.

    (6) Dette garanzie non devono applicarsi ai branchi che formano oggetto di un programma riconosciuto equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia.

    (7) La Finlandia e la Svezia devono prescrivere, per le importazioni da paesi terzi, condizioni che non siano meno rigorose di quelle stabilite dalla presente decisione.

    (8) I metodi descritti nella presente decisione tengono conto del parere dell'autorità europea per la sicurezza alimentare.

    (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo) destinate alla Finlandia e alla Svezia devono essere sottoposte ad un test microbiologico per campionatura effettuato nel branco di origine.

    Articolo 2

    Il test microbiologico di cui all'articolo 1 deve essere effettuato conformemente a quanto disposto all'allegato I.

    Articolo 3

    1. Le galline ovaiole destinate alla Finlandia e alla Svezia devono essere accompagnate dall'attestato definito nell'allegato II.

    2. L'attestato di cui al paragrafo 1 può:

    - accompagnare il certificato modello 3 di cui all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE, oppure

    - essere incorporato nel certificato di cui al primo trattino.

    Articolo 4

    Le garanzie complementari previste dalla presente decisione non sono applicabili ai branchi che formano oggetto di un programma riconosciuto equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia secondo la procedura prevista all'articolo 32 della direttiva 90/539/CEE.

    Articolo 5

    La decisione 95/161/CE è abrogata.

    I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IV.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2004.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6; direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (2) GU L 105 del 9.5.1995, pag. 44; decisione modificata da ultimo dalla decisione 97/278/CE (GU L 110 del 26.4.1997, pag. 77).

    (3) Cfr. allegato III.

    ALLEGATO I

    1. Norme generali

    Il branco di origine deve essere tenuto in isolamento per un periodo di 15 giorni.

    Il test microbiologico deve essere effettuato nei dieci giorni che precedono la spedizione.

    Il test microbiologico deve comprendere i seguenti sierotipi invasivi:

    - Salmonella gallinarum,

    - Salmonella pullorum,

    - Salmonella enteritidis,

    - Salmonella berta,

    - Salmonella typhimurium,

    - Salmonella thompson,

    - Salmonella infantis.

    2. Metodo di campionatura

    Campioni composti di feci, ciascuno costituito da campioni distinti di feci fresche del peso di almeno 1 grammo, devono essere prelevati a caso in diversi punti del fabbricato in cui sono allevati i volatili o, se questi possono accedere liberamente a più fabbricati di una stessa azienda, in ogni gruppo di detti fabbricati.

    3. Numero di campioni da prelevare

    Il numero di prelievi deve permettere di rilevare con un grado di affidabilità del 95 % un tasso di prevalenza di salmonella del 5 %.

    4. Metodi microbiologici per l'esame dei campioni

    - l'analisi microbiologica dei campioni per l'individuazione delle salmonelle dev'essere effettuata secondo l'ultima edizione del metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579 ovvero secondo l'ultima edizione del metodo descritto dal Comitato nordico di analisi alimentare (metodo NMKL n. 71),

    - in caso di contestazione dei risultati delle analisi da parte degli Stati membri, l'ultima edizione del metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579 dev'essere considerato quale metodo di riferimento.

    ALLEGATO II

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    ALLEGATO III

    Decisione abrogata e relativa modificazione

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IV

    Tavola di concordanza

    >SPAZIO PER TABELLA>

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