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Document 32003R1203
Commission Regulation (EC) No 1203/2003 of 4 July 2003 amending Regulation (EC) No 1227/2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine, as regards production potential
Regolamento (CE) n. 1203/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda il potenziale produttivo
Regolamento (CE) n. 1203/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda il potenziale produttivo
GU L 168 del 05/07/2003, p. 9–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. impl. da 32008R0555
Regolamento (CE) n. 1203/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda il potenziale produttivo
Gazzetta ufficiale n. L 168 del 05/07/2003 pag. 0009 - 0009
Regolamento (CE) n. 1203/2003 della Commissione del 4 luglio 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda il potenziale produttivo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare gli articoli 10, 15 e 80, lettera b), considerando quanto segue: (1) Al fine di risolvere un problema pratico specifico, è opportuno prorogare la data limite prevista all'articolo 2, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1493/1999, per derogare al paragrafo 2 dello stesso articolo. In effetti, l'applicazione delle differenti disposizioni relative alla concessione della deroga comporta notevoli e complessi adempimenti amministrativi, in particolare in materia di controlli e sanzioni. Per consentire il corretto svolgimento di tali adempimenti amministrativi, è quindi opportuno prorogare la data in questione al 31 luglio 2004. (2) Per consentire l'applicazione del pagamento degli aiuti da parte degli Stati membri sino alla fine dell'esercizio finanziario, è opportuno precisare le regole secondo cui vanno prese in considerazione le spese liquidate per il periodo compreso tra il 1o luglio e il 15 ottobre. (3) Occorre inoltre precisare che le sanzioni applicabili al finanziamento delle spese degli Stati membri quando notificano una superficie inferiore a quella indicata nella dotazione di un dato esercizio finanziario, non possono essere utilizzate nel quadro del meccanismo di riassegnazione degli stanziamenti nel corso dell'esercizio. (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 571/2003(4). (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1227/2000 è modificato come segue: 1) All'articolo 2, il paragrafo 1 bis è sostituito dal testo seguente: "1 bis. Il termine del 31 luglio 2002, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è prorogato al 31 luglio 2004." 2) L'articolo 17 è modificato come segue: a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. Per ciascuno Stato membro, le spese effettivamente sostenute e liquidate, dichiarate per un dato esercizio, sono finanziate nel limite degli importi notificati alla Commissione conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), purché detti importi non superino complessivamente l'importo assegnato allo Stato membro a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999." b) Al paragrafo 4, è aggiunto il quarto comma seguente:"Gli importi non finanziati ai sensi del presente paragrafo non sono disponibili ai fini dell'applicazione del paragrafo 3." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1. (3) GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. (4) GU L 82 del 29.3.2003, pag. 19.