Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0546

    Regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92

    GU L 84 del 28/03/2002, p. 4–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogato da 32011R1229

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/546/oj

    32002R0546

    Regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92

    Gazzetta ufficiale n. L 084 del 28/03/2002 pag. 0004 - 0007


    Regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio

    del 25 marzo 2002

    che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(4), prevede la fissazione dell'importo dei premi e degli importi supplementari tenendo conto delle possibilità di smaltimento passate e di quelle prevedibili delle diverse varietà di tabacco in condizioni di concorrenza normali. È opportuno fissare il livello dei premi e legarli ai limiti di garanzia fissati per gli anni 2002, 2003 e 2004.

    (2) In base all'articolo 8, secondo comma e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2075/92, occorre fissare il livello dei limiti di garanzia, per gruppo di varietà e per Stato membro, per i raccolti 2002, 2003 e 2004 tenendo conto, in particolare, delle condizioni di mercato e delle condizioni socioeconomiche e agronomiche delle zone di produzione interessate. Occorre realizzare tale fissazione in tempo utile per consentire ai produttori di programmare la loro produzione per i raccolti in parola.

    (3) L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2075/92 dispone che gli Stati membri possono applicare un sistema di vendite all'asta ai contratti di coltivazione. Ai sensi delle disposizioni attualmente in vigore, tale sistema, se applicato, deve riguardare tutti i gruppi di varietà di tabacco prodotti in uno Stato membro. Il sistema non è stato finora applicato in quanto gli Stati membri ritengono che il ricorso alle vendite all'asta sarebbe giustificato soltanto per taluni gruppi di varietà e soltanto per i contratti delle associazioni dei produttori che manifestano un interesse. Onde incoraggiare il ricorso alle vendite all'asta come mezzo per far aumentare il prezzo commerciale del tabacco greggio, è opportuno adattare le disposizioni regolamentari e garantire al tempo stesso una maggiore flessibilità per consentire agli Stati membri di limitare l'applicazione di siffatto meccanismo a taluni gruppi di varietà e alle associazioni dei produttori che desiderano parteciparvi.

    (4) La riserva nazionale di quote istituita a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2075/92, non ha consentito di conseguire gli obiettivi di riconversione dei produttori e di ristrutturazione delle aziende per i quali era stata istituita. L'applicazione a livello nazionale, in particolare i criteri di ridistribuzione della riserva in parola fissati dagli Stati membri, e la modesta percentuale dei quantitativi interessati dalla costituzione della riserva, si è rivelata inadeguata a produrre gli effetti voluti. Inoltre, occorre rilevare che il dispositivo amministrativo di gestione della riserva nazionale ha creato una mole di lavoro amministrativo ed ha complicato eccessivamente la gestione delle quote che è all'origine di ritardi considerevoli nella distribuzione delle medesime. È tuttavia opportuno lasciare aperta la possibilità di far ricorso a tale sistema per gli Stati membri che lo reputino utile.

    (5) Il trattato stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e le attività della Comunità sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Nell'ambito della strategia per lo sviluppo sostenibile dell'Unione europea occorre tener conto delle conseguenze economiche, sociali e ambientali di tutte le politiche. Nelle regioni di produzione del tabacco greggio è opportuno porre in essere attività per creare nuove fonti di reddito e attività economiche per i produttori. Allo scopo di conseguire questo obiettivo, si propone di modificare l'ambito d'attività del fondo comunitario del tabacco e di sostituire il settore della ricerca agronomica con un'azione di sostegno allo sviluppo di iniziative specifiche di riconversione dei produttori di tabacco verso altre colture e attività economiche creatrici di posti di lavoro.

    (6) È inoltre opportuno aumentare la ritenuta prevista per il fondo e portarla al 3 % nel 2003 onde rafforzare le disponibilità di bilancio destinate a finanziare azioni d'informazione sugli effetti nocivi del consumo di tabacco e iniziative di riconversione della produzione. Quest'ultima azione, che rappresenta una nuova priorità, potrebbe essere attuata a livello nazionale nell'ambito di azioni specifiche di riconversione e sarebbe destinata ad accompagnare e a favorire sinergie con il programma di riscatto delle quote. Per il raccolto del 2004 la ritenuta potrebbe, se del caso, essere aumentata sino al 5 % in funzione dell'utilizzazione degli stanziamenti del fondo, in base a una relazione della Commissione.

    (7) È pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2075/92,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per i raccolti 2002, 2003 e 2004, gli importi dei premi per ciascuno dei gruppi di tabacco greggio e gli importi supplementari di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Per i raccolti 2002, 2003 e 2004, i limiti di garanzia di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92, per gruppo di varietà e per Stato membro, sono fissati nell'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il regolamento (CEE) n. 2075/92 è modificato come segue:

    1) all'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. Qualora le sue strutture lo giustifichino, lo Stato membro può applicare alle associazioni di produttori che desiderano parteciparvi un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione di un gruppo di varietà di cui al paragrafo 1, conclusi prima della data di inizio delle consegne del tabacco.";

    2) all'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. Gli Stati membri produttori hanno la facoltà di istituire una riserva nazionale di quote le cui modalità di funzionamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.";

    3) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Articolo 13

    1. È istituito un fondo comunitario del tabacco (in seguito denominato: 'fondo') finanziato mediante una ritenuta pari a:

    - 2 % del premio per il raccolto 2002,

    - 3 % del premio per il raccolto 2003.

    La Commissione presenterà, entro il 31 dicembre 2003, una relazione sull'utilizzazione degli stanziamenti del fondo, corredata, se del caso, di una proposta sulla percentuale della ritenuta del fondo da applicare per il raccolto 2004 che potrebbe essere aumentata sino al 5 %.

    2. Il fondo finanzia azioni nei seguenti campi:

    a) miglioramento delle conoscenze del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco a prescindere dalla forma, in particolare mediante l'informazione e l'istruzione, sostegno alla raccolta di dati intesi a individuare le tendenze del consumo di tabacco e a elaborare studi epidemiologici in merito al tabagismo su scala comunitaria, studio sulla prevenzione del tabagismo;

    b) nell'ambito del programma di cui all'articolo 14, paragrafo 1, azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o altre attività economiche creatrici di posti di lavoro, nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o attività."

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal raccolto 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. M. Birulés y Bertrán

    (1) GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 382.

    (2) Parere espresso il 14 marzo 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) Parere espresso il 20 febbraio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (4) GU L 217 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000 (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2).

    ALLEGATO I

    PREMI PER I TABACCHI IN FOGLIA DEI RACCOLTI 2002, 2003 E 2004

    >SPAZIO PER TABELLA>

    IMPORTI SUPPLEMENTARI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    LIMITI DI GARANZIA PER IL RACCOLTO 2002

    >SPAZIO PER TABELLA>

    LIMITI DI GARANZIA PER I RACCOLTI 2003 E 2004

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Top