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Document 32001R0299

    Regolamento (CE) n. 299/2001 del Consiglio, del 12 febbraio 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese

    GU L 44 del 15/02/2001, p. 4–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 31/01/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/299/oj

    32001R0299

    Regolamento (CE) n. 299/2001 del Consiglio, del 12 febbraio 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese

    Gazzetta ufficiale n. L 044 del 15/02/2001 pag. 0004 - 0011


    Regolamento (CE) n. 299/2001 del Consiglio

    del 12 febbraio 2001

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 6,

    vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1. INCHIESTE PRECEDENTI

    1.1. Inchieste riguardanti la Repubblica popolare cinese

    (1) Con il regolamento (CEE) n. 1531/88(2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese ("Cina"). L'importo del dazio è stato fissato ad un importo equivalente alla differenza tra il prezzo netto per chilogrammo, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, pagato dal primo importatore nella Comunità e l'importo di 2,25 ECU, oppure al 20 % di detto prezzo, scegliendo di volta in volta l'importo più elevato.

    (2) Nel 1994, dopo un riesame a norma degli articoli 14, paragrafi 1 e 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88(3), il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 2819/94(4), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Cina pari a 1,26 ECU/kg.

    1.2. Inchieste riguardanti altri paesi

    (3) Nell'aprile 1997 è stata avviata un'inchiesta antidumping sulle importazioni di permanganato di potassio originario dell'India e dell'Ucraina. Con il regolamento (CE) n. 1507/98(5) sono stati istituiti dazi antidumping definitivi del 5,6 % e del 36,2 % sulle importazioni da questi paesi.

    2. INCHIESTA ATTUALE

    2.1. Domanda di riesame

    (4) Nell'aprile 1999 la Commissione ha pubblicato un avviso di imminente scadenza(6) dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Cina. Il 12 luglio 1999 il Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) ha presentato una richiesta di riesame di queste misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 ("regolamento di base").

    (5) La richiesta è stata presentata a nome dell'unico produttore comunitario, che rappresenta quindi tutta la produzione comunitaria di permanganato di potassio. La richiesta viene motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

    2.2. Avviso di apertura

    (6) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame, la Commissione ha aperto un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base(7).

    2.3. Periodo dell'inchiesta

    (7) L'inchiesta sulla probabile persistenza/reiterazione del dumping riguardava il periodo che va dal 1o ottobre 1998 al 30 settembre 1999 ("PI"). L'esame delle tendenze pertinenti in relazione alla suddetta reiterazione del pregiudizio riguardava il periodo che va dal 1995 alla fine del PI (periodo in esame).

    2.4. Parti oggetto dell'inchiesta

    (8) Il produttore comunitario richiedente, gli esportatori e i produttori esportatori cinesi, gli importatori notoriamente interessati e i rappresentanti del paese esportatore sono stati ufficialmente avvisati dell'apertura dell'inchiesta. Si sono inviati questionari a tutte le parti suddette e a coloro che si sono manifestati entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Si è inoltre avvisato il produttore che ha collaborato negli Stati Uniti, scelti come paese analogo, a cui è stato inviato un questionario. Si è data alle parti interessate la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto.

    (9) Hanno risposto al questionario il produttore comunitario richiedente e un importatore. Due rivenditori indipendenti hanno inoltre comunicato le loro osservazioni per iscritto.

    (10) Anche il produttore del paese analogo ha risposto al questionario.

    (11) Per quanto riguarda il paese di esportazione, nessuno degli esportatori o dei produttori esportatori ha collaborato all'inchiesta.

    2.5. Verifica delle informazioni ricevute

    (12) Si sono raccolte e verificate tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la probabile reiterazione o persistenza del dumping e del pregiudizio nonché per determinare l'interesse della Comunità. Si è svolta inoltre una visita di controllo presso l'unico produttore comunitario, la Industrial Química del Nalón SA-IQN, Oviedo, Spagna.

    (13) Pur avendone avuto la possibilità, nessuna delle parti interessate ha chiesto un'audizione.

    3. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    3.1. Descrizione del prodotto in esame

    (14) Come nelle inchieste precedenti, il prodotto in esame è il permanganato di potassio, la cui formula chimica è KMnO4, che corrisponde al codice NC 2841 61 00. Il permanganato di potassio è un composto di manganese, potassio e ossigeno la cui fabbricazione richiede due materie prime di base: idrossido di potassio (KOH) e biossido di manganese o pirolusite minerale (MnO2). Il prodotto è disponibile in tre qualità: tecnica (con un tenore di KMnO4 compreso tra il 97 e il 98 %, sotto forma di polvere cristallina), "free-flowing" (contenente un antiagglomerante) e farmaceutica (con un tenore minimo di KMnO4 del 99 %, sotto forma di cristalli). Tali diverse qualità vengono in appresso denominate "tipi di prodotto". Tutte le qualità sono ottenute con lo stesso processo produttivo e mostrano le stesse proprietà chimiche di base. Si è pertanto concluso che, ai fini della presente inchiesta, le diverse qualità devono essere considerate un unico prodotto.

    (15) Il permanganato di potassio è un forte agente ossidante utilizzato nel trattamento dell'acqua potabile e delle acque di scarico, nella fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici, nell'acquacoltura e nell'affinazione dei metalli. Esso è inoltre utilizzato per la pulitura delle superfici dei metalli, come disinfettante nell'agricoltura e in veterinaria, per la depurazione dei gas e la deodorazione dei gas di processo, per il candeggio e speciali trattamenti dell'industria tessile, per la decontaminazione radioattiva, la pulitura delle turbine a gas e per la purificazione dell'aria dei sottomarini.

    3.2. Prodotto simile

    (16) Il permanganato di potassio prodotto e venduto sul mercato interno statunitense, quello esportato nella Comunità dalla Cina e quello prodotto e venduto sul mercato comunitario dall'industria comunitaria presentavano effettivamente le stesse caratteristiche fisiche e gli stessi usi e dovevano pertanto essere considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

    4. PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

    4.1. Questioni generali

    (17) Dalle statistiche Eurostat risulta un livello bassissimo di importazioni di permanganato di potassio dalla Cina (30 tonnellate nel 1998 e 23 tonnellate nel PI). Le statistiche cinesi sulle esportazioni, tuttavia, indicano (punto 44) un volume nettamente superiore (450 tonnellate per il 1998 e per l'anno precedente). Questa discordanza, cui si aggiunge l'assoluta mancanza di collaborazione degli esportatori e dei produttori esportatori cinesi, sta a dimostrare che i dazi esistenti vengono molto probabilmente elusi dichiarando il prodotto cinese come prodotto originario di altri paesi.

    (18) Per quanto riguarda la persistenza del dumping, si è cercato di accertare l'eventuale esistenza di pratiche di dumping sulle esportazioni dal paese interessato nella Comunità, partendo dal presupposto che, in caso affermativo, il dumping continuerà probabilmente anche in futuro.

    (19) Per quanto riguarda la probabile reiterazione del dumping in caso di abrogazione dei dazi in vigore, si è cercato inoltre di appurare se, in caso affermativo, i quantitativi interessati saranno consistenti. La probabile reiterazione del dumping in futuro è stata valutata in relazione alle esportazioni dal paese interessato nei paesi terzi. Per determinare il volume, si è analizzato l'andamento del mercato interno e quello dei mercati di esportazione.

    (20) Dato che questo tipo di riesame deve valutare la probabilità che si verifichino pratiche di dumping in caso di abrogazione dei dazi, non si è ritenuto necessario, né opportuno, calcolare i margini di dumping e gli adeguamenti con la precisione che richiederebbe un'inchiesta antidumping effettuata a norma dell'articolo 5 del regolamento di base. L'inchiesta, tuttavia, è stata svolta con un livello di precisione sufficiente da consentire di accertare l'eventuale esistenza di pratiche di dumping a livelli significativi nel periodo considerato, a prescindere dal prezzo esatto di ciascuna transazione all'esportazione, dei costi e degli adeguamenti richiesti o diversamente applicati.

    (21) Va osservato che l'amministrazione statunitense ha deciso di recente di mantenere i dazi antidumping in vigore sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Cina. Ciò nonostante, non si è ritenuto necessario, né opportuno, trarre ulteriori conclusioni, a parte il fatto che questa decisione rende meno attraente un importante mercato verso il quale potrebbe essere dirottata la capacità di produzione cinese considerando 40.

    4.2. Probabile persistenza del dumping

    4.2.1. Paese analogo

    (22) Vista la mancata collaborazione degli esportatori cinesi, si è dovuto stabilire il valore normale per le esportazioni dalla Cina a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, ossia in funzione delle informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato dove il prodotto sia stato fabbricato e venduto.

    (23) In conformità dell'avviso di apertura, si è deciso di adottare, come nelle inchieste precedenti, il paese analogo appropriato proposto dal richiedente (gli Stati Uniti) per i seguenti motivi:

    gli Stati Uniti sono il primo mercato del mondo per il permanganato di potassio e il secondo produttore dopo la Cina.

    Il mercato statunitense è aperto alle importazioni, che rappresentano il 10 % circa del consumo statunitense.

    Il permanganato di potassio è un prodotto relativamente omogeneo, indipendentemente dalla fonte.

    Per le sue applicazioni principali, il permanganato di potassio deve far fronte alla concorrenza degli altri prodotti chimici.

    (24) Altri paesi (quali l'India e la Repubblica ceca) sono stati giudicati meno adatti come paesi di riferimento a causa dell'entità della produzione e delle condizioni di concorrenza che caratterizzano i loro mercati. Dai contatti avuti con i produttori indiani circa la scelta dell'India come paese di riferimento potenziale, inoltre, è risultato che non avrebbero potuto collaborare.

    (25) Vista la collaborazione del produttore statunitense, e non essendo pervenute osservazioni dalle altre parti interessate, si è ritenuto che gli Stati Uniti rimanessero l'unica possibilità appropriata e ragionevole, analogamente a quanto constatato nelle inchieste del 1988 e del 1994.

    4.2.2. Valore normale

    (26) Anzitutto, si è esaminato se le vendite sul mercato interno del produttore statunitense che ha collaborato fossero rappresentative rispetto alle importazioni nella Comunità oggetto dell'inchiesta. La risposta è affermativa, poiché i quantitativi risultano ingenti se confrontati con il volume medio delle esportazioni registrate come vendite effettuate nella Comunità dai produttori esportatori cinesi nel PI.

    (27) Dopo aver confrontato i prezzi di vendita e i costi di produzione per ciascun tipo di permanganato di potassio, si è ritenuto inoltre di poter considerare le vendite corrispondenti come vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

    (28) Il valore normale è stato quindi stabilito come media ponderata dei prezzi di tutti i tipi di permanganato di potassio venduti sul mercato interno statunitense nel primo trimestre 1999 dal produttore statunitense che ha collaborato. Sebbene i dati forniti dal produttore statunitense non coprano interamente il PI, questi prezzi corrispondono alla media ponderata dei prezzi di vendita indicati per il 1997 e il 1998, e possono quindi essere considerati rappresentativi per il PI.

    (29) Nei limiti del possibile, inoltre, i dati comunicati dal produttore statunitense che ha collaborato sono stati confrontati con altre fonti. Visto il livello di dumping riscontrato e dato che, come si è detto al punto 20, non è necessario un calcolo preciso, si è ritenuto superfluo procedere ad una verifica in loco.

    4.2.3. Prezzo all'esportazione

    (30) Poiché nessuno dei produttori esportatori ha collaborato, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base agli elementi disponibili, cioè i riferimenti a Eurostat e le informazioni fornite da un importatore non collegato agli esportatori cinesi.

    (31) Secondo Eurostat, nel PI la media ponderata del valore delle importazioni dalla Cina, su una base cif franco frontiera della Comunità europea, per tutti i tipi di permanganato di potassio è stata di 1125 EUR/t, pari a circa 960 EUR/t su base fob franco frontiera cinese.

    (32) Dagli elementi di prova forniti dal richiedente risulta un prezzo medio per le importazioni dalla Cina, su base cif franco frontiera della Comunità europea, di circa 970 EUR/t, pari a circa 810 EUR/t su base fob franco frontiera cinese.

    (33) I dati sui prezzi comunicati dall'unico importatore europeo che ha collaborato all'inchiesta sono dell'ordine di quelli sopraindicati.

    (34) Dalle statistiche cinesi sulle esportazioni (considerando 44) risulta un valore unitario di 886 EUR/t per il 1998, anch'esso in linea con i livelli di prezzi sopraindicati.

    (35) In sintesi, le informazioni provenienti dalle diverse fonti indipendenti indicano per i prezzi all'esportazione una forcella di 800-1000 EUR/t su base fob franco frontiera cinese.

    4.3. Confronto

    (36) Si è proceduto a confronti tra i prezzi all'esportazione su base fob franco frontiera cinese e il valore normale per gli Stati Uniti, maggiorato del costo medio del trasporto interno dalla fabbrica al porto (fob frontiera USA).

    4.4. Margine di dumping

    (37) L'analisi di cui sopra dimostra che nel PI le esportazioni della Comunità sono state oggetto di pratiche di dumping con margini piuttosto elevati, i quali, secondo le diverse fonti di cui ai considerando da 30 a 35, vanno dal 108 % al 174 %. Queste percentuali corrisponderebbero, rispettivamente, ad aliquote dei dazi specifici di 1,308 e 1,543 EUR/kg, superiori all'aliquota attualmente in vigore (1,260 EUR/kg).

    5. PROBABILE REITERAZIONE DEL DUMPING

    5.1. Probabilità che il dumping sia reiterato su volumi significativi

    (38) La Cina, primo produttore ed esportatore di permanganato di potassio del mondo, possiede da qualche anno una capacità di produzione che attualmente è assai poco utilizzata, e che equivale a 5-6 volte il volume del mercato comunitario.

    (39) La Cina, pertanto, potrebbe aumentare considerevolmente le sue esportazioni verso il mercato comunitario, tanto più che nel prossimo futuro non si prevede un incremento delle vendite sul suo mercato interno.

    (40) Le esportazioni cinesi negli USA, al primo posto nel mondo per il consumo di permanganato di potassio, sono inoltre praticamente cessate a causa dei dazi antidumping in vigore sin dal 1983. Dopo il riesame del 1999, si è deciso di recente di mantenere al 128,94 % il livello del dazio antidumping applicato negli USA.

    (41) Anche l'India, altro mercato importante, ha istituito nel 1995 un dazio antidumping piuttosto elevato (equivalente a 149 EUR/t) sulle importazioni di origine cinese.

    (42) Questi fattori, associati ad un consumo mondiale relativamente stabile, renderanno inevitabilmente più attraente il mercato comunitario, al terzo posto nel mondo dopo Stati Uniti e Cina.

    5.2. Probabile reiterazione del dumping

    (43) Le diverse fonti di informazione consultate durante il procedimento dimostrano che i produttori cinesi hanno continuato ad esportare il prodotto in questione a prezzi di dumping sul mercato comunitario anche nel periodo successivo all'istituzione dei dazi attualmente in vigore.

    (44) I prezzi delle esportazioni cinesi sui mercati terzi, inoltre, sono rimasti bassissimi, a livelli di dumping, come dimostra il confronto tra le statistiche cinesi sulle esportazioni e i valori normali stabiliti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Fonte:

    statistiche cinesi sulle esportazioni.

    (45) È quindi più che probabile che l'eventuale aumento dei volumi esportati dalla Cina nella Comunità avvenga a prezzi di dumping.

    5.3. Conclusione

    (46) Considerati il consumo relativamente stabile sul mercato mondiale, l'aumento della capacità inutilizzata verificatosi negli ultimi cinque anni e l'accesso limitato agli altri principali mercati di esportazione, è probabile che l'abrogazione dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame dalla Cina provochi la reiterazione delle esportazioni in dumping sul mercato comunitario in volumi piuttosto ingenti.

    (47) In particolare, esaminando il dumping praticato sulle vendite alla Comunità europea effettuate nel PI e le vendite sui mercati dei paesi terzi extra Comunità europea si osserva che gli esportatori cinesi non hanno mai spesso di praticare il dumping, e che l'eventuale aumento dei volumi esportati dalla Cina avverrebbe necessariamente a prezzi di dumping.

    6. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

    (48) Il richiedente (CEFIC) agisce per conto dell'unico produttore comunitario del prodotto in esame (Industrial Química del Nalón SA-IQN), che rappresenta il 100 % della produzione comunitaria di permanganato di potassio nel PI e costituisce, pertanto, l'"industria comunitaria" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

    7. ANALISI DELLA SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

    7.1. Consumo

    (49) Per calcolare il consumo nella Comunità ci si è basati sui dati verificati relativi alle vendite forniti dall'industria comunitaria e sui volumi di importazione ottenuti tramite Eurostat. Il consumo è calato del 18 % tra il 1995 e la fine del PI, malgrado le punte insolitamente elevate raggiunte nel 1995 a causa della forte siccità in Spagna. A causa delle leggere flessioni registrate nel 1997 e nel 1998, il consumo nel PI corrisponde più o meno a quello del 1996.

    7.2. Volume e prezzi delle importazioni dal paese interessato

    (50) Dai dati Eurostat risulta che, a causa dei dazi antidumping in vigore, le importazioni dalla Cina sono rimaste ad un livello contenuto per tutto il periodo in esame. Come si è detto al considerando 44, tuttavia, le statistiche sulle esportazioni fornite dal governo cinese indicano cifre molto più elevate per le esportazioni nella Comunità (222 t nel 1996 e 450 t nel 1997 e nel 1998). Ciò equivale, nel PI, ad una quota di mercato del 10 %(8), nettamente superiore ai livelli minimi. Anche se i dati Eurostat fossero esatti, e se il volume delle importazioni fosse stato molto basso nel PI, ciò non conterebbe ai fini di un riesame in previsione della scadenza, poiché il modesto volume delle importazioni è dovuto, almeno in parte, ai dazi già in vigore.

    (51) Visto il basso livello delle vendite confermate di permanganato di potassio di origine cinese sul mercato comunitario e la mancanza totale di collaborazione dei produttori/esportatori del paese in questione, non è facile procedere a confronti attendibili in materia di prezzi. Dai dati disponibili si desume tuttavia che i prezzi cinesi rimangono nettamente inferiori a quelli del produttore comunitario. Dai dati Eurostat risulta che, durante il PI, i prezzi cinesi (esenti dai dazi) sono risultati in media inferiori del 38 % a quelli del produttore comunitario. I dati analoghi per Taiwan indicano una sottoquotazione media di poco inferiore (33 %).

    (52) Il prezzo del permanganato di potassio di origine cinese è nettamente inferiore sia al prezzo medio di mercato che al prezzo dell'industria comunitaria. Nel 1997 vi è stato un ravvicinamento ai prezzi del produttore comunitario, ma da allora il divario non ha fatto che aumentare. I prezzi del prodotto taiwanese, arrivato sul mercato comunitario nel 1997, hanno costantemente registrato una sottoquotazione del 25 % circa rispetto a quelli del produttore comunitario. Visto che apparentemente Taiwan non produce permanganato di potassio, si può supporre che il prodotto sia di origine cinese.

    7.3. Importazioni da altri paesi terzi

    7.3.1. Volumi e quota di mercato

    (53) Le importazioni totali dagli altri paesi terzi sono aumentate del 54 % tra il 1995 e il PI, anche se le importazioni dall'Ucraina e dall'India sono notevolmente diminuite a causa dei dazi antidumping istituiti nei confronti di questi paesi dal regolamento (CE) n. 1507/98(9). Per contro, le importazioni dagli USA, dalla Repubblica ceca e da Taiwan hanno registrato un netto aumento. Nel caso della Repubblica ceca, le esportazioni nella Comunità equivalgono al 69 % della capacità totale, stimata a circa 1000 tonnellate all'anno. I volumi delle esportazioni da Taiwan nella Comunità, iniziate solo nel 1997, sono raddoppiati di anno in anno.

    7.3.2. Prezzi di vendita

    (54) Gli USA e la Repubblica ceca sono i principali esportatori nella Comunità non soggetti a dazi antidumping. I prezzi statunitensi sono simili a quelli del produttore comunitario, pur risultando lievemente superiori. Per contro, i prezzi della Repubblica ceca sono al livello più basso fra i principali esportatori nella Comunità. Come si è detto al considerando 53, tuttavia, l'ulteriore quota di mercato che gli esportatori cechi potrebbero conquistare è limitata al 5 %. Nulla dimostra che queste importazioni rechino pregiudizio all'industria comunitaria o che vengano effettuate a prezzi di dumping.

    7.4. Situazione dell'industria comunitaria

    7.4.1. Quota di mercato e volume delle vendite

    (55) Dato che esiste un unico produttore comunitario di permanganato di potassio, l'industria comunitaria rappresenta il 100 % della produzione comunitaria nel PI. Nel valutare la situazione dell'industria comunitaria non si è tenuto conto, salvo per quanto riguarda l'indicatore occupazionale, della Chemie AG, un altro produttore comunitario con sede in Germania che ha cessato l'attività nel 1998.

    (56) Nel periodo in esame, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito del 21 %, a fronte di una perdita del 2 % in termini di quota di mercato. Nello stesso periodo, tuttavia, il consumo è diminuito del 18 %, per cui l'industria comunitaria ha potuto conservare la maggior parte della sua quota di questo mercato in declino.

    (57) Come si è già detto al considerando 49, il 1995 è stato un anno eccezionale, caratterizzato da una forte siccità nella Spagna meridionale e dall'esaurimento delle risorse idriche, che ha provocato un aumento immediato del permanganato di potassio utilizzato per il trattamento delle acque inquinatissime dei fiumi. Ne è conseguito un incremento commisurato dei volumi di vendita e della quota di mercato dell'industria comunitaria, quella più in grado di rispondere a questa domanda eccezionale. Per un'analisi più pertinente e rappresentativa, si dovrebbe prendere in considerazione il periodo che va dal 1996 al PI durante il quale, a fronte di un aumento dei volumi di vendita e della quota di mercato dell'industria comunitaria, si è registrato un calo di entrambi gli indicatori nel PI rispetto alle punte del 1997 e del 1998.

    7.4.2. Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

    (58) Nel periodo in esame, l'utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria è aumentata del 15 %. Dopo il basso livello del 1997, dovuto alle notevoli scorte accumulate alla fine del 1996 (considerando 65), l'istituzione nel 1998 di dazi antidumping nei confronti dell'India e dell'Ucraina ha permesso di ritornare, nel PI, al livello del 1996.

    7.4.3. Costo di produzione

    (59) Durante il periodo in esame, i costi unitari alla tonnellata del permanganato di potassio sono aumentati del 5 %, con una punta nel 1997 attribuibile ai bassi livelli di produzione e alle ripercussioni dei costi fissi sul prezzo unitario.

    7.4.4. Occupazione

    (60) Sebbene la situazione occupazionale del produttore comunitario rimanente sia rimasta stabile per tutto il periodo in esame, va ricordato che un altro produttore comunitario ha totalmente cessato la sua attività nello stesso arco di tempo, con conseguenti perdite di posti di lavoro.

    7.4.5. Produzione e produttività

    (61) Durante il periodo in esame, la produzione e la produttività sono aumentate rispettivamente del 16 % e del 21 %.

    7.4.6. Andamento dei prezzi

    (62) Analizzando i prezzi di vendita dell'industria comunitaria si osserva un incremento del 12 % durante il periodo in esame, con una punta massima nel 1998 in seguito all'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni di permanganato di potassio dall'India e dall'Ucraina. Negli ultimi due anni, il prezzo unitario è rimasto stabile.

    7.4.7. Utili

    (63) Durante il periodo in esame, l'industria comunitaria ha registrato un utile nel 1995 per poi subire perdite nel 1996, nel 1997 e nel 1998. Il ritorno ad una modesta redditività nel PI è dovuto all'istituzione, nel 1998, di dazi antidumping nei confronti dell'India e dell'Ucraina, cui ha fatto seguito una netta ripresa.

    7.4.8. Vendite per l'esportazione dell'industria comunitaria

    (64) Le vendite per l'esportazione sono destinate per lo più a Stati Uniti, Norvegia e Svizzera. Se si eccettua la perdita del 1995, tra il 1996 e il PI l'industria comunitaria ha registrato un utile su dette vendite.

    7.4.9. Andamento delle scorte

    (65) In termini di scorte, i livelli elevati raggiunti alla fine del 1996 a causa dell'incremento della produzione sono stati progressivamente ridotti, visto che la siccità del 1995 non si è più ripetuta.

    7.4.10. Conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria

    (66) La maggior parte degli indicatori denota un miglioramento della situazione dell'industria comunitaria particolarmente visibile dal 1998 in poi, a causa dei dazi antidumping istituiti nei confronti di India e Ucraina. Il periodo in esame è stato caratterizzato da un aumento della produzione, della produttività e dei prezzi, con un ritorno ad una modesta redditività nel PI. Il calo del consumo e delle vendite registrato nel periodo in esame va rapportato al fatto che il livello di base del 1995 è stato gonfiato dalla siccità in Spagna. Entrambi gli indicatori denotano tuttavia un miglioramento nel 1997 e nel 1998, con un lieve calo nel PI. Al tempo stesso, l'industria comunitaria ha conservato la sua quota di mercato.

    (67) Durante il periodo in esame, la capacità dell'industria comunitaria è rimasta invariata, ma sono aumentati il tasso di utilizzazione degli impianti e il costo di produzione del permanganato di potassio.

    (68) Secondo tutti gli indicatori, l'istituzione di dazi antidumping nei confronti della Cina, dell'India e dell'Ucraina ha consentito all'industria comunitaria di competere su un piano di parità. I prezzi delle esportazioni statunitensi verso il mercato comunitario, per le quali nulla denota l'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievoli, sono vicini a quelli del produttore comunitario, il che fa pensare che si tratti dei prezzi che possono essere ottenuti su un mercato equo e aperto. Grazie agli aumenti di prezzo consentiti dall'istituzione di dazi nei confronti della Cina, dell'India e dell'Ucraina, nel PI si sono registrate le prima operazioni commerciali redditizie dal 1995.

    8. PROBABILE REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    8.1. Industria comunitaria

    (69) La situazione dell'industria comunitaria viene descritta ai considerando da 55 a 68.

    8.2. Esportazioni probabili dalla Cina

    (70) Pur essendo scarsi, gli elementi di prova di cui si dispone dimostrano che i prezzi praticati dagli esportatori cinesi, specie sui mercati cileno e australiano, sono nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Dalle informazioni ottenute tramite Eurostat e le autorità cinesi risulta una notevole sottoquotazione, nel PI, del permanganato di potassio esportato dalla Cina nella Comunità rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria.

    (71) Sebbene non si prevedano aumenti della domanda interna, i fabbricanti cinesi hanno notevolmente aumentato la loro capacità di produzione. Nel PI la Cina deteneva solo una piccola quota del mercato comunitario, ma la sua capacità in eccesso basterebbe da sola a soddisfare più volte il consumo comunitario totale.

    8.3. Conclusione

    (72) Ai considerando 46 e 47, si concludeva che allo scadere dei dazi antidumping avrebbe probabilmente fatto seguito una ripresa del dumping sulle importazioni di ingenti quantitativi di permanganato di potassio nel mercato comunitario. Il volume e i prezzi di queste importazioni avrebbero avuto quasi sicuramente un effetto estremamente negativo sul mercato comunitario.

    (73) Senza un ulteriore incremento della domanda comunitaria, ne conseguirebbe una notevole riduzione della quota di mercato o dei prezzi dell'industria comunitaria. Le probabili ripercussioni su entrambi i fattori inciderebbero sulla redditività minacciando, a termine, la sopravvivenza dell'industria comunitaria. Si è pertanto concluso che l'abrogazione del dazio antidumping sul permanganato di potassio proveniente dalla Cina causerebbe con ogni probabilità un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

    9. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    9.1. Introduzione

    (74) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, si è cercato di valutare se la proroga dei dazi antidumping esistenti fosse contraria all'interesse della Comunità considerata globalmente. Per determinare l'interesse della Comunità si è tenuto conto degli interessi delle varie parti in causa.

    (75) Al fine di valutare il probabile impatto della proroga/abolizione dei dazi, si sono chieste informazioni a tutte le parti interessate menzionate più sopra, inviando questionari al produttore comunitario e a tutti gli importatori di permanganato di potassio noti e non collegati. Hanno risposto al questionario il produttore comunitario e un solo importatore. Sono inoltre pervenute comunicazioni da due rivenditori indipendenti di permanganato di potassio.

    (76) Va ricordato che nella precedente inchiesta si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse della Comunità. Per di più, la presente inchiesta riguarda un riesame e quindi analizza una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore. Si può così tener conto di qualsiasi effetto negativo indebito causato dai dazi antidumping in vigore alle parti interessate.

    (77) Su queste basi, si è esaminato se, nonostante le conclusioni relative al dumping, alla situazione dell'industria comunitaria e alla probabile persistenza e/o reiterazione delle pratiche di dumping pregiudizievoli, si dovesse concludere, per motivi impellenti, che nella fattispecie non è nell'interesse della Comunità mantenere in vigore i dazi.

    9.2. Interessi dell'industria comunitaria

    (78) Si ritiene che, se non si manterranno in vigore i dazi antidumping istituiti in seguito alla precedente inchiesta, è probabile che il dumping pregiudizievole perduri o si ripeta e che la situazione dell'industria comunitaria, che è già precaria, si aggravi ulteriormente. L'industria comunitaria ha dimostrato di poter competere sul mercato comunitario, purché i concorrenti non vendano a prezzi di dumping, e di aver tratto vantaggio dai dazi antidumping in vigore.

    (79) Durante il periodo in esame, l'industria comunitaria ha dimostrato di poter competere sul mercato della Comunità, degli Stati Uniti e degli altri paesi terzi dove si opera in condizioni di concorrenza leale. L'industria comunitaria, inoltre, ha dimostrato di essere vitale e perfettamente in grado di trarre vantaggio dai dazi antidumping in vigore. L'incremento della produttività (considerando 61) e dell'utilizzazione degli impianti (considerando 58), cui si è aggiunto un ritorno alla redditività nel PI, hanno dimostrato che l'industria comunitaria può competere pienamente ed efficacemente sul mercato comunitario purché si prendano le misure necessarie per controbilanciare il pregiudizio causato dal dumping.

    (80) Con lo scadere delle misure volte a combattere le pratiche di dumping pregiudizievoli, invece, il mercato comunitario sarebbe aperto a massicce importazioni in dumping dalla Cina, il che aggraverebbe la situazione dell'industria comunitaria compromettendone la vitalità, con effetti estremamente negativi in termini di occupazione, scelta offerta ai consumatori, ecc.

    9.3. Interessi degli utilizzatori e degli importatori

    (81) Si sono ricevute solo una risposta al questionario di un importatore e due comunicazioni da rivenditori indipendenti, mentre gli utilizzatori finali non si sono manifestati. L'importatore non si è pronunciato né a favore né contro il mantenimento dei dazi, mentre i rivenditori indipendenti hanno caldeggiato detto mantenimento.

    (82) L'eventuale incidenza di un dazio antidumping sui costi globali degli utilizzatori e degli importatori risulta pertanto limitata. Le altre importazioni che competono con l'industria comunitaria garantiranno comunque un alto livello di concorrenza. Visto che le nuove applicazioni del prodotto comprendono l'acqua potabile e il trattamento delle acque reflue, e che i clienti non sono grosse industrie, ma comuni o servizi pubblici, si deve puntare per quanto possibile alla stabilità dell'offerta. È pertanto nell'interesse degli utilizzatori, e soprattutto della popolazione in generale, che l'industria comunitaria rimanga un fornitore affidabile del prodotto e non venga tagliata fuori dal mercato. La mancata reazione degli importatori e degli utilizzatori fa pensare che i dazi attualmente in vigore non abbiano avuto ripercussioni significative sulla loro attività.

    9.4. Conclusione sull'interesse della Comunità

    (83) Lo scadere dei dazi avrebbe gravi ripercussioni sulle prospettive economiche dell'industria comunitaria, mentre l'unica conseguenza di una proroga dei dazi per gli importatori consisterebbe in aumenti marginali dei costi. Avendo valutato i diversi interessi in gioco, si ritiene che mantenendo in vigore i dazi antidumping si salvaguarderanno le attuali condizioni di concorrenza leale, eliminando gli effetti pregiudizievoli delle pratiche di dumping. Non esistono quindi motivi impellenti di abrogare i dazi in vigore.

    10. CONCLUSIONE FINALE

    (84) Di conseguenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, i dazi antidumping attualmente applicati alle importazioni di permanganato di potassio originario della Cina dovrebbero essere mantenuti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio, di cui al codice NC 28416100, originario della Repubblica popolare cinese.

    2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento, è di 1,26 EUR/kg.

    3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. Ringholm

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

    (2) GU L 138 del 3.6.1988, pag. 1.

    (3) GU L 209 del 2.8.1988, pag. 1.

    (4) GU L 298 del 19.11.1994, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1170/95 (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 6).

    (5) GU L 200 del 16.7.1998, pag. 4.

    (6) GU C 117 del 29.4.1999, pag. 3.

    (7) GU C 323 dell'11.11.1999, pag. 5.

    (8) Si è incluso un margine del 5 % circa per tutelare la riservatezza del produttore comunitario.

    (9) GU L 200 del 16.7.1998, pag. 4.

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