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Document 31999R1222
Commission Regulation (EC) No 1222/1999 of 14 June 1999 on periodical sales by tender of beef held by certain intervention agencies for export and repealing Regulation (EC) No 951/1999
Regolamento (CE) n. 1222/1999 della Commissione, del 14 giugno 1999, relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 951/1999
Regolamento (CE) n. 1222/1999 della Commissione, del 14 giugno 1999, relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 951/1999
GU L 148 del 15/06/1999, p. 27–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 21/07/1999; abrogato da 31999R1587
Regolamento (CE) n. 1222/1999 della Commissione, del 14 giugno 1999, relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 951/1999
Gazzetta ufficiale n. L 148 del 15/06/1999 pag. 0027 - 0030
REGOLAMENTO (CE) N. 1222/1999 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 1999 relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 951/1999 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, (1) considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in più Stati membri; che esistono sbocchi per tali prodotti in alcuni paesi terzi; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara ai fini della loro esportazione verso i paesi suddetti; che, per consentire la vendita di prodotti di qualità uniforme, è opportuno mettere in vendita le carni acquistate conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68; (2) considerando che, fatte salve determinate eccezioni connesse all'impiego particolare al quale i prodotti in parola sono destinati, è opportuno assoggettare tale vendita alle norme stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2173/79, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95(4), in particolare i titoli II e III, e (CEE) n. 3002/92, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento(5), modificato dal regolamento (CE) n. 770/96(6); (3) considerando che, per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79; (4) considerando che è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati; che, nell'intento di gestire meglio le scorte, occorre prevedere che gli Stati membri possono accettare solo taluni depositi o parti di depositi frigoriferi per la consegna delle carni vendute; (5) considerando che per motivi pratici non viene concessa alcuna restituzione all'esportazione per le carni vendute nell'ambito del presente regolamento; che tuttavia gli aggiudicatari sono tenuti a chiedere titoli d'esportazione per il quantitativo loro attribuito, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98(8); (6) considerando che, per garantire l'esportazione delle carni vendute verso i paesi terzi ammissibili, occorre prevedere la costituzione di una cauzione prima della presa in consegna e definire le relative esigenze principali; (7) considerando che i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito in molti casi varie manipolazioni; che ai fini di una idonea presentazione e commercializzazione è opportuno autorizzare, a determinate condizioni, il reimballaggio di tali prodotti; (8) considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 951/1999 della Commissione(9); (9) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Si procede alla vendita dei prodotti d'intervento acquistati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 per: - 8000 tonnellate di carni bovine non disossate, da vendere come quarti compensati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco; - 8000 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco; - 8000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco; - 2000 tonnellate di carni bovine non disossate, da vendere come quarti compensati, detenute dall'organismo d'intervento francese; - 2000 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese; - 2000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese. I quarti compensati constano di un numero uguale di quarti anteriori e di quarti posteriori. 2. Le carni suddette sono destinate ad essere esportate verso le destinazioni della "zona 08" di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 565/1999 della Commissione(10). 3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III, e del regolamento (CEE) n. 3002/92. Articolo 2 1. Le gare successive avranno luogo: a) il 22 giugno 1999, b) il 12 luglio 1999, c) il 26 luglio 1999, d) il 23 agosto 1999, fino ad esaurimento dei quantitativi messi in vendita. 2. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni del presente regolamento valgono come bando generale di gara. Gli organismi d'intervento interessati redigono, per ogni gara, un bando nel quale sono indicati fra l'altro: - i quantitativi di carni bovine messi in vendita, - il termine e il luogo di presentazione delle offerte. 3. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 2 e possono effettuare pubblicazioni complementari. 4. Gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. Tuttavia, per garantire una migliore gestione delle scorte e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono accettare solo determinati depositi o parti di depositi frigoriferi per la consegna delle carni vendute nell'ambito del presente regolamento. 5. Per ogni gara menzionata al paragrafo 1, sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12. 6. L'offerta per quarti compensati verte su un numero uguale di quarti anteriori e di quarti posteriori nonché su un prezzo unico per tonnellata per il quantitativo totale di carne con osso. 7. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al presente regolamento nonché la data della gara di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 5. 8. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti in parola. 9. In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 12 EUR/100 kg. Oltre alle esigenze principali previste dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento citato, la domanda di titolo d'esportazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, costituisce un'esigenza principale. Articolo 3 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle offerte ricevute entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto oppure si decide di non dare seguito alla gara. Articolo 4 1. L'informazione da parte dell'organismo d'intervento menzionata all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è inviata mediante telefax a ciascun concorrente. 2. Nei cinque giorni lavorativi successivi alla data dell'informazione di cui al paragrafo 1, l'aggiudicatario chiede uno o più titoli di esportazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95 per il quantitativo attribuito. La domanda deve essere accompagnata dal telefax di cui al paragrafo 1 e indicare, nella casella 7, uno dei paesi della "zona 08" menzionata all'articolo 1, paragrafo 2. Inoltre, nella casella 20, la domanda reca la dicitura seguente: - Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 1222/1999] - Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF) nr. 1222/1999] - Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 1222/1999] - Προϊόντα παρέμβασης χωρίς επιστροφή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/1999] - Intervention products without refund [Regulation (EC) No 1222/1999] - Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n° 1222/1999] - Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 1222/1999] - Producten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EG) nr. 1222/1999] - Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) n.o 1222/1999] - Interventiotuotteita - ei vientitukea [Asetus (EY) N:o 1222/1999] - Interventionsprodukt utan exportbidrag [Förordning (EG) nr 1222/1999]. Articolo 5 1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine di presa in consegna è portato a due mesi a decorrere dalla data di trasmissione dei dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1. 2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95, il periodo di validità dei titoli d'esportazione chiesti conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, è fissato a 60 giorni. Articolo 6 1. Prima della presa in consegna dei prodotti, l'acquirente costituisce una cauzione destinata a garantire l'esportazione verso i paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. L'importazione in uno di questi paesi costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione(11). 2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è pari alla differenza tra il prezzo offerto per tonnellata e: - 2000 EUR per quarti compensati, - 2000 EUR per quarti posteriori, - 1300 EUR per quarti anteriori. Articolo 7 Le autorità competenti possono permettere che i prodotti d'intervento il cui imballaggio è lacerato o insudiciato siano provvisti, sotto il loro controllo e prima della presentazione all'ufficio doganale di partenza per la spedizione, di un nuovo imballaggio dello stesso tipo. Articolo 8 Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione per le carni vendute ai sensi del presente regolamento. L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare del controllo T 5 sono completati dalla dicitura seguente: - Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 1222/1999] - Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF) nr. 1222/1999] - Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 1222/1999] - Προϊόντα παρέμβασης χωρίς επιστροφή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/1999] - Intervention products without refund [Regulation (EC) No 1222/1999] - Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n° 1222/1999] - Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 1222/1999] - Producten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EG) nr. 1222/1999] - Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) n.o 1222/1999] - Interventiotuotteita - ei vientitukea [Asetus (EY) N:o 1222/1999] - Interventionsprodukt utan exportbidrag [Förordning (EG) nr 1222/1999]. Articolo 9 Il regolamento (CE) n. 951/1999 è abrogato. Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24. (2) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17. (3) GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12. (4) GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39. (5) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. (6) GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13. (7) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. (8) GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39. (9) GU L 118 del 6.5.1999, pag. 16. (10) GU L 70 del 17.3.1999, pag. 3. (11) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA Direcciones de los organismos de intervención/Interventionsorganernes adresser/Anschriften der Interventionsstellen/Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως/Addresses of the intervention agencies/Adresses des organismes d'intervention/Indirizzi degli organismi d'intervento/Adressen van de interventiebureaus/Endereços dos organismos de intervenção/Interventioelinten osoitteet/Interventionsorganens adresser BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Postfach 180203, D - 60083 Frankfurt am Main Adickesallee 40 D - 60322 Frankfurt am Main Tel.: (49) 69 1564-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791 FRANCE Ofival 80, avenue des Terroirs-de-France F - 75607 Paris Cedex 12 Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33