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Document 31997R2300

Regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione del 20 novembre 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

GU L 319 del 21/11/1997, p. 4–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogato da 32004R0917

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2300/oj

31997R2300

Regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione del 20 novembre 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

Gazzetta ufficiale n. L 319 del 21/11/1997 pag. 0004 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 2300/97 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 1221/97 ha stabilito azioni dirette a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione e che l'articolo 1 del medesimo prevede per gli Stati membri la possibilità di predisporre programmi nazionali; che è necessario determinare gli elementi essenziali di tali programmi e i termini per la trasmissione alla Commissione;

considerando che è necessario limitare la partecipazione comunitaria al finanziamento dei programmi nazionali tenendo conto della distribuzione del patrimonio apicolo comunitario;

considerando che gli Stati membri devono effettuare controlli relativi all'applicazione del presente regolamento; che le misure di controllo devono essere comunicate alla Commissione;

considerando che, sebbene le azioni contenute nei programmi operativi nazionali relativi agli obiettivi 1, 5 b e 6 siano escluse dal finanziamento previsto dal presente regolamento, l'elenco di queste azioni deve essere trasmesso alla Commissione;

considerando che al fine di effettuare in modo uniforme lo studio di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1221/97 è opportuno stabilire criteri comuni per la sua realizzazione;

considerando che è opportuno stabilire regole per la fissazione del tasso di conversione agricolo da applicare al finanziamento dei programmi nazionali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nei programmi nazionali di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1221/97 figurano in particolare:

a) la descrizione della situazione del settore, in modo da consentire l'aggiornamento periodico dei dati strutturali contenuti nello studio di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1221/97;

b) le finalità del programma;

c) la descrizione precisa delle azioni, se del caso con i costi unitari;

d) la stima dei costi e il piano di finanziamento a livello nazionale e regionale;

e) il riferimento alle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

f) l'elenco delle organizzazioni rappresentative e delle cooperative del settore apicolo che collaborano con l'autorità competente dello Stato membro per l'elaborazione dei programmi;

g) le modalità di verifica e di valutazione del programma.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi anteriormente al 30 settembre di ogni anno. Tuttavia, per il primo anno il termine è rinviato al 15 dicembre 1997.

Articolo 3

La partecipazione della Comunità al finanziamento dei programmi prevista all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1221/97 è limitata per ciascuno Stato membro all'importo corrispondente alla quota del patrimonio apicolo comunitario detenuta dallo Stato membro di cui trattasi, indicate nell'allegato I del presente regolamento.

Tuttavia, se uno o più Stati membri non comunicano i programmi entro i termini di cui all'articolo 2, oppure non utilizzano integralmente l'importo di cui al primo comma, le quote degli altri Stati membri possono essere aumentate proporzionalmente alla quota rispettiva.

Articolo 4

1. Contestualmente ai programmi, gli Stati membri comunicano alla Commissione un fascicolo concernente i relativi controlli. Tali controlli sono intesi a verificare il rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti istituiti in virtù dei programmi presentati. I controlli vengono eseguiti a livello amministrativo e in loco.

2. Anteriormente alla data prevista all'articolo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle azioni iscritte nei programmi operativi nazionali nell'ambito degli obiettivi 1, 5 b e 6.

Articolo 5

All'importo di cui all'articolo 3 si applica il tasso di conversione agricolo in vigore il 1° settembre dell'anno in cui vengono comunicati i programmi.

Articolo 6

Lo studio di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1221/97 concerne gli elementi figuranti nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 1.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>INIZIO DI UN GRAFICO>

STUDIO SULLA STRUTTURA DEL SETTORE APICOLO

1. Censimento

Alveari professionali:

Totale alveari:

Apicoltori professionisti (a):

Totale apicoltori:

2. Struttura di smercio

Produzione (b):Vendita diretta al consumatore

Vendita diretta al dettagliante

Vendita a centri di confezionamento/all'ingrosso

Vendite all'industria

Importazioni:Vendite all'ingrosso/ai centri di confezionamento/all'industria

Esportazioni:3. Prezzi

4. Costi di produzione - Confezionamento

Costi fissi:

Costi variabili:

- Se disponibile, ripartizione dettagliata in particolare per quanto riguarda:

- spese per la lotta contro la varroasi

- alimentazione invernale

- imballaggi (recipienti)

- transumanza

5. Qualità del miele

Specificità:Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio (1)

Denominazione d'origine protetta (DOP):Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (2)

Indicazione geografica protetta (IGP):Regolamento (CEE) n. 2081/92

Note:

(a) Apicoltore professionista = apicoltore titolare di oltre 150 alveari.

(b) Eventualmente, indicare il tipo di miele e le dimensioni dell'azienda.

(1) GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9.

(2) GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

>FINE DI UN GRAFICO>

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