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Document 31997R2300
Commission Regulation (EC) No 2300/97 of 20 November 1997 on detailed rules to implement Council Regulation (EC) No 1221/97 laying down general rules for the application of measures to improve the production and marketing of honey
Regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione del 20 novembre 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele
Regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione del 20 novembre 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele
GU L 319 del 21/11/1997, p. 4–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogato da 32004R0917
Regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione del 20 novembre 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele
Gazzetta ufficiale n. L 319 del 21/11/1997 pag. 0004 - 0007
REGOLAMENTO (CE) N. 2300/97 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele (1), in particolare l'articolo 5, considerando che il regolamento (CE) n. 1221/97 ha stabilito azioni dirette a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione e che l'articolo 1 del medesimo prevede per gli Stati membri la possibilità di predisporre programmi nazionali; che è necessario determinare gli elementi essenziali di tali programmi e i termini per la trasmissione alla Commissione; considerando che è necessario limitare la partecipazione comunitaria al finanziamento dei programmi nazionali tenendo conto della distribuzione del patrimonio apicolo comunitario; considerando che gli Stati membri devono effettuare controlli relativi all'applicazione del presente regolamento; che le misure di controllo devono essere comunicate alla Commissione; considerando che, sebbene le azioni contenute nei programmi operativi nazionali relativi agli obiettivi 1, 5 b e 6 siano escluse dal finanziamento previsto dal presente regolamento, l'elenco di queste azioni deve essere trasmesso alla Commissione; considerando che al fine di effettuare in modo uniforme lo studio di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1221/97 è opportuno stabilire criteri comuni per la sua realizzazione; considerando che è opportuno stabilire regole per la fissazione del tasso di conversione agricolo da applicare al finanziamento dei programmi nazionali; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nei programmi nazionali di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1221/97 figurano in particolare: a) la descrizione della situazione del settore, in modo da consentire l'aggiornamento periodico dei dati strutturali contenuti nello studio di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1221/97; b) le finalità del programma; c) la descrizione precisa delle azioni, se del caso con i costi unitari; d) la stima dei costi e il piano di finanziamento a livello nazionale e regionale; e) il riferimento alle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; f) l'elenco delle organizzazioni rappresentative e delle cooperative del settore apicolo che collaborano con l'autorità competente dello Stato membro per l'elaborazione dei programmi; g) le modalità di verifica e di valutazione del programma. Articolo 2 Gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi anteriormente al 30 settembre di ogni anno. Tuttavia, per il primo anno il termine è rinviato al 15 dicembre 1997. Articolo 3 La partecipazione della Comunità al finanziamento dei programmi prevista all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1221/97 è limitata per ciascuno Stato membro all'importo corrispondente alla quota del patrimonio apicolo comunitario detenuta dallo Stato membro di cui trattasi, indicate nell'allegato I del presente regolamento. Tuttavia, se uno o più Stati membri non comunicano i programmi entro i termini di cui all'articolo 2, oppure non utilizzano integralmente l'importo di cui al primo comma, le quote degli altri Stati membri possono essere aumentate proporzionalmente alla quota rispettiva. Articolo 4 1. Contestualmente ai programmi, gli Stati membri comunicano alla Commissione un fascicolo concernente i relativi controlli. Tali controlli sono intesi a verificare il rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti istituiti in virtù dei programmi presentati. I controlli vengono eseguiti a livello amministrativo e in loco. 2. Anteriormente alla data prevista all'articolo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle azioni iscritte nei programmi operativi nazionali nell'ambito degli obiettivi 1, 5 b e 6. Articolo 5 All'importo di cui all'articolo 3 si applica il tasso di conversione agricolo in vigore il 1° settembre dell'anno in cui vengono comunicati i programmi. Articolo 6 Lo studio di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1221/97 concerne gli elementi figuranti nell'allegato II del presente regolamento. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 1. ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >INIZIO DI UN GRAFICO> STUDIO SULLA STRUTTURA DEL SETTORE APICOLO 1. Censimento Alveari professionali: Totale alveari: Apicoltori professionisti (a): Totale apicoltori: 2. Struttura di smercio Produzione (b):Vendita diretta al consumatore Vendita diretta al dettagliante Vendita a centri di confezionamento/all'ingrosso Vendite all'industria Importazioni:Vendite all'ingrosso/ai centri di confezionamento/all'industria Esportazioni:3. Prezzi 4. Costi di produzione - Confezionamento Costi fissi: Costi variabili: - Se disponibile, ripartizione dettagliata in particolare per quanto riguarda: - spese per la lotta contro la varroasi - alimentazione invernale - imballaggi (recipienti) - transumanza 5. Qualità del miele Specificità:Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio (1) Denominazione d'origine protetta (DOP):Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (2) Indicazione geografica protetta (IGP):Regolamento (CEE) n. 2081/92 Note: (a) Apicoltore professionista = apicoltore titolare di oltre 150 alveari. (b) Eventualmente, indicare il tipo di miele e le dimensioni dell'azienda. (1) GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9. (2) GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1. >FINE DI UN GRAFICO>